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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 04/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2000/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Federica Meloni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di DIVORZIO
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2000/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Nicola Pedrali ammessa al patrocinio a spese dello Stato parte ricorrente contro nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ) C.F._2 parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Casalmorano il 28.9.2019 e dalla loro unione non sono nati figli.
Con sentenza del 19.7.2024 (n. 461/2024) questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale delle parti, su accordo delle parti, senza previsione di alcune assegno a favore della e con cessazione della materia del Pt_1 contendere sulla domanda della stessa di addebito.
In data 21/11/2024 la ha depositato il ricorso introduttivo del presente Pt_1 giudizio, per la sola pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Controparte è rimasta contumace, contumacia che è stata dichiarata alla prima udienza del 20.3.2025, in cui la causa è stata trattenuta in decisione.
Sussiste la giurisdizione dell'A.G. italiana a conoscere la domanda sullo status e la stessa va decisa in base al diritto italiano in forza dell'art. 3 lettera a) punti i) del reg. UE 1111/2019 e dell'art. 8 lettera a) del reg. UE 1259/2010, nonostante la cittadinanza rumena della resistente, in quanto queste normative che danno entrambe rilievo alla residenza delle parti, che nel caso di specie è
l'Italia (la ricorrente vive in Cremona;
il resistente è resistente in Casalmorano).
Venendo al merito della domanda di divorzio, la stessa va accolta, perché sussistono le condizioni ex art. 3 c. II lettera b) l. 898/1970: fra le parti è stata pronunciata di separazione, passata in giudicato (cfr. il doc. 7 ricorrente); dalla prima udienza di comparizione, celebratasi il 19.4.2024, sono decorsi ben oltre
6; parte resistente, rimanendo contumace, non ha eccepito essere intervenuta riconciliazione fra i coniugi.
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, considerata la contumacia di parte resistente, considerato l'oggetto necessitato del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio fra Parte_1
e matrimonio contratto in
[...] Controparte_1
Salamorano il 28.9.2019 e iscritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Casalmorano al n. 1 Parte I anno 2019
DICHIARA le spese di lite di parte ricorrente non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 03/04/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalmorano;