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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/06/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1658/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere estensore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1658/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCA RUZZETTA, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MARCO GAITO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA contro
(c.f. , in persona del pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE, elettivamente domiciliato come in atti
PARTE APPELLATA
trattenuta in decisione in data 13/03/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Per parte appellante : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis Parte_1 reiectis, previe le pronunce e le declaratorie tutte meglio viste e previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza:
Nel merito in via principale
In totale riforma della sentenza di primo grado n. 499/2022 del 18/02/2022 resa nel procedimento n.
10054/2016 RG accogliere le domande tutte proposte dal sig. e, conseguentemente, Parte_1 accertare e dichiarare la responsabilità della Dott.ssa che nell'esercizio delle proprie Controparte_1 funzioni, ha agito con dolo, negligenza, e/o colpa grave per aver negato giustizia al Sig per Parte_1 le ragioni di cui in parte motiva.
Per l'effetto condannare la Dott.ssa nelle Sue spiegate qualità e il Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra loro, a pagare i danni patrimoniali patiti dal Sig quantificati in €
[...] Parte_1
1.500.000,00 , o nella somma maggiore e/o minore ritenute di giustizia
Condannare la Dott.ssa nelle Sue spiegate qualità e il , in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, a pagare all'attore Sig i danni non patrimoniali patiti dallo Stesso, nessuno Parte_1 escluso, tra cui il danno biologico e psichico esistenziale, morale soggettivo, danno all'immagine, alla reputazione che potranno essere quantificati dal Giudice anche in via equitativa. Con condanna delle spese e onorari del doppio grado di giudizio”.
Per parte appellata : “Nel merito: per il rigetto dell'atto di appello promosso Controparte_1 dal sig. in quanto inammissibile ed infondato per tutti i motivi di cui al presente atto. Parte_1
Vittoria di spese e di onorari”.
Per parte appellata : “Affinchè la Corte di Appello di Firenze voglia Controparte_2 respingere l'impugnazione confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Firenze n. 499/2022. Con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Firenze , quale Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio UNEP di Controparte_1
Firenze, e il per ivi sentirli condannare, previo accertamento della Controparte_2 responsabilità della prima ex art. 60 c.p.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, i primi quantificati nella misura di € 1.500,000,00 (“quale danno emergente pari
2 al valore dell'immobile” di proprietà del per cui è causa) e i secondi da quantificarsi in via Pt_1 equitativa.
A sostegno delle propria pretesa deduceva che in data 04/04/2016, quale proprietario di un immobile sito in Lastra a Signa, ai fini del rilascio dello stesso, demandava all'ufficio UNEP di
Firenze l'esecuzione della sentenza n. 1584/2015 della Corte di appello di Firenze, consegnando al predetto ufficio la sentenza con formula esecutiva, notificata alla
[...]
(d'ora in poi soltanto “ ”) quale detentore dell' immobile;
le reiterate Controparte_4 CP_4 diffide ad adempiere notificate – senza esito – alla;
il precetto che il giudice CP_4 dell'esecuzione immobiliare del Tribunale di Firenze in data 30/03/2016 aveva vistato autorizzando l'immediata esecuzione della sentenza n. 1584/2015 ed esonerando l'istante dal rispetto dei termini di cui all'art. 482 c.p.c., cristallizzando così sia l'efficacia del titolo esecutivo che l'urgenza di procedere all'esecuzione. Veniva pertanto individuata all'interno dell'ufficio
UNEP, quale Ufficiale Giudiziario preposto alle esecuzioni immobiliari della zona di Lastra a
Signa ove era ubicato il bene di proprietà del , la Dott.ssa L'attore Pt_1 CP_1 assumeva che quest'ultima, con il proprio comportamento ostativo, defatigatorio e omissivo,
“aveva volutamente intralciato e vanificato l'esecuzione NON AVENDO la predetta nel caso specifico
ALCUN POTERE DI DARE PARERI, tanto più in presenza di un PROVVEDIMENTO del
GIUDICE DELL'ESECUZIONE, che nell'autorizzare l'esenzione del termine di cui all'art. 482 cpc, aveva già VERIFICATO e CRISTALLIZZATO l'EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO e di conseguenza il DIRITTO dell'attore Sig ad eseguire l'esecuzione nei confronti Parte_1 dell'attuale detentore dell'immobile, ”. Controparte_4
Concludeva pertanto chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità della “che CP_1 nell'esercizio delle proprie funzioni, ha agito con dolo, negligenza, e/o colpa grave per aver negato giustizia per i fatti esposti in premessa a danno dell'attore” e, per l'effetto, condannarla in solido con il
[...]
al risarcimento dei danni. Controparte_2
Si costituiva il , il quale contestava la sussistenza di una responsabilità Controparte_2 ex art. 60 c.p.c. della , concludendo per il rigetto della avversa domanda, in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto. Medesime contestazioni e conclusioni formulava l'ufficiale giudiziario convenuto.
In data 17/12/2019 il processo veniva sospeso a seguito del deposito, in data 14/12/2019, da parte del di istanza di ricusazione del giudice. Con provvedimento del 19/02/2020 il Pt_1
Tribunale di Firenze dichiarava l'inammissibilità di tale istanza e condannava il a Pt_1
3 rimborsare alle controparti le spese di lite di tale fase di giudizio. In data 19/05/2020 la depositava istanza di riassunzione. In data 17/12/2020 si costituiva il il CP_1 Pt_1 quale eccepiva che nei propri confronti non si era perfezionata la notifica dell'atto di riassunzione e, dunque, chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art. 307, c. 4, c.p.c., con condanna della ex art. 96, c. 3, c.p.c. CP_1
Istruita la causa attraverso produzioni documentali, con sentenza n. 499/2022 del 18/02/2022 resa ex art. 281-sexies c.p.c., il Tribunale di Firenze rigettava la domanda condannando l'attore al rimborso delle spese di lite in favore delle controparti.
Rigettata l'eccezione preliminare di estinzione del procedimento attesa la tempestività e ritualità della notifica dell'istanza di riassunzione da parte della nei confronti del e CP_1 Pt_1 del , le argomentazioni del Tribunale nel merito a sostegno della Controparte_2 decisione, una volta effettuata la ricostruzione cronologica degli eventi, erano le seguenti: “La responsabilità ex art. 60 c.p.c. “postula che l'Ufficiale Giudiziario rifiuti od ometta il compimento di atti dovuti in assenza di un'idonea giustificazione ovvero agisca con dolo o colpa grave. A ben vedere, nel caso di specie non è dato ravvisare né dolo né colpa grave nella condotta della convenuta, per cui la domanda risulta priva di fondamento. Il punto decisivo è che l'Ufficiale Giudiziario segnalò tempestivamente, già a partire dal
14.4.2016 ed ulteriormente con note immediatamente successive, che non poteva dar corso all'esecuzione, poiché negli atti v'erano profili di irregolarità ed incompletezza. Nello specifico: - il titolo esecutivo era privo della condanna al rilascio nei confronti del soggetto passivo della esecuzione;
- il titolo esecutivo era costituito da una sentenza di risoluzione contrattuale tra le parti e la Parte_1 Controparte_5
per cui non figurava come soggetto passivo , che risultava essere invece il
[...] Controparte_4 soggetto passivo del precetto e della significazione;
per giunta, in un primo momento, nella sentenza consegnata all'ufficio non v'era la relata di notificazione. Sicché l'Ufficiale Giudiziario si trovava nella impossibilità di dare inizio all'esecuzione forzata e ciò depone, evidentemente, per la non imputabilità di alcuna responsabilità in capo alla dott.ssa né per omissione né per ritardo. Detto in altri termini, non è dato ravvisare profili di CP_1 illegittimità od illiceità nell'operato dell'Ufficiale Giudiziario ed, anzi, vi sono elementi per ritenere che la condotta della convenuta sia stata corretta. Basti, su tutte, una considerazione. In data 11 maggio 2016 (con ricevuta in data 13 maggio 2016), la dott.ssa ha provveduto a notificare a la CP_1 CP_4 significazione di rilascio, con il primo accesso fissato immediatamente dopo ovvero il 26 maggio 2016. Ma,
l'immissione nel possesso non ha, comunque, potuto aver luogo, poiché ha proposto Controparte_4 opposizione ed ha domandato la sospensione dell'esecuzione, ponendo a fondamento delle proprie istanze, ragioni in parte coincidenti con i rilievi che sin dall'inizio aveva formulato l'Ufficiale Giudiziario: ragioni che hanno
4 indotto il giudice ad adottare un provvedimento di sospensione della esecutività del titolo in data 25.5.2016.
Non vi è chi non veda, a questo punto, come siffatto provvedimento di sospensione, da parte dell'autorità giudiziaria, per un verso, confermi che i rilievi dell'Ufficiale Giudiziario in ordine alla irregolarità degli atti ed alla loro incompletezza avevano ragion d'essere – con conseguente esclusione della dedotta responsabilità ex art.
60 c.p.c. – e, per altro verso, deponga per la insussistenza del nesso causale tra la dedotta condotta omissiva ed il dedotto evento. La domanda attorea va, in definitiva, respinta. L'esito del giudizio depone per la soccombenza dell'attore e, quindi, per la condanna dello stesso al rimborso delle spese di lite in favore dei convenuti […] avuto riguardo al valore della controversia, che è indicato dallo stesso attore in € 1.500,000,00.
Avverso siffatta decisione l'attore ha interposto appello affidato a due motivi.
Con il primo denuncia l'omesso esame dei documenti allegati dal medesimo all'atto di citazione da parte del giudice di prime cure, il quale si sarebbe limitato a valutare ai fini del decidere solo i documenti prodotti dalla Sostiene ancora l'appellante che la sentenza n. CP_1
1584/2015 della Corte di appello di Firenze, notificata alla in data 04/11/2015, CP_4 in mancanza dell'impugnazione ex art. 404 c.p.c., era passata in giudicato nei confronti della predetta società in data 04/12/2015, trattandosi di una sentenza dichiarativa/costitutiva che acquista efficacia di titolo esecutivo proprio con il passaggio in giudicato;
la aveva CP_1 pertanto il solo obbligo di eseguire senza indugio il titolo esecutivo.
Con il secondo motivo di gravame lamenta di essere stato condannato al pagamento di
“esorbitanti” spese legali senza alcuna motivazione al riguardo, deducendo in particolare che: “le spese legali nelle cause di richiesta di risarcimento danni sono liquidate in rapporto alla somma riconosciuta in sede di sentenza”; “nessuna somma è stata riconosciuta al Sig in sede di sentenza”; “la fase istruttoria Pt_1
è stata totalmente omessa”; “l'Avvocatura non risulta che abbia tale diritto, non avendo nemmeno partecipato alla fase della riassunzione, manifestando così la volontà di voler abbandonare il procedimento”.
Entrambi gli appellati si sono costituiti, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza gravata.
La causa è trattenuta in decisione in data 13/03/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 20 giugno 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il primo motivo di gravame: la responsabilità della CP_1
La responsabilità civile degli Ufficiali Giudiziari verso la parte istante per atto omesso, ritardato o nullo è regolata dall'art. 60 c.p.c., il quale prevede che essi sono responsabili “quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel
5 termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati” e
“quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave”.
Tanto premesso, con il primo motivo di gravame il pretende di desumere dall'asserito Pt_1 passaggio in giudicato nei confronti della della sentenza della Corte di appello di CP_4
Firenze n. 1584/2015, attesa la mancata impugnazione della stessa ex art. 404 c.p.c., la responsabilità della nei termini anzidetti per avergli impedito la tempestiva CP_1 immissione nel possesso dell'immobile per cui è causa, in relazione al quale egli riteneva di vantare un idoneo titolo esecutivo azionabile nei confronti della , detentrice del CP_4 bene, al fine di ottenerne il rilascio.
A sostegno della propria tesi l'appellante cita da un lato giurisprudenza di legittimità sull'opposizione di terzo e dall'altro la motivazione e il dispositivo della sentenza n.
12584/2015.
Tuttavia, è proprio sulla base della portata di tale sentenza che la doglianza in esame non è idonea a scalfire il ragionamento – che questo Collegio condivide – all'esito del quale il primo giudice ha escluso la responsabilità della In particolare, assume rilievo assorbente la CP_1 circostanza che la sentenza n. 12584/2015, come da dispositivo della stessa, si è limitata ad accertare e dichiarare risolto per inadempimento della parte acquirente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453, c. 3, c.c., il contratto di compravendita stipulato tra il e la Pt_1 CP_5 avente ad oggetto l'immobile per cui è causa. Nella motivazione- Controparte_5 citata solo parzialmente da parte appellante- si legge che la società parte appellata CP_5 in quel giudizio, “ha integralmente aderito alle domande della parte attrice, esclusa quella di restituzione dell'immobile – domanda n. 4 dell'atto di citazione in appello- che peraltro l'appellante [ossia il Pt_1
n.d.r.] a sua volta non ha riproposto nelle comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il
27.1.2015”; “non vi è ostacolo alla declaratoria di risoluzione del contratto di vendita, stante l'espresso consenso delle parti circa l'esistenza del vizio risolutorio, perché si tratta di statuizione destinata a produrre effetto tra le parti in causa ( le quali, peraltro, non hanno spiegato in relazione a tale pronunzia domande restitutorie, avendovi anzi il espressamente rinunziato con la comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata Pt_1 il 27.1.2015, così che la questione non deve essere qui esaminata)”.
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'ufficiale giudiziario espleta un controllo che può giustificare il rifiuto del compimento dell'atto soltanto quando la richiesta non sia stata avanzata
«legalmente» (la parola – già contenuta nella formula esecutiva ex art. 475 cod. proc. civ. e oggi riportata nell'ultimo comma dell'art. 474 cod. proc. civ. – è significativamente differente da «legittimamente», termine
6 questo che individua la conformità alle prescrizioni dell'ordinamento e presuppone una verifica più accurata) e, cioè, quando il documento presentato per l'avvio dell'azione esecutiva sia manifestamente carente dei requisiti formali prescritti ad un punto tale da impedire la sua astratta riconduzione a qualsivoglia tipologia di titolo esecutivo” (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 14478 del 23/05/2024).
Ebbene a fronte dell'istanza del 04/04/2016, con la quale il aveva chiesto all'UNEP di Pt_1 dare esecuzione alla sentenza n. 12584/2015, la prima in data 14/04/2016 e poi in CP_1 data 28/04/2016, ha correttamente segnalato all'istante che, contrariamente alle sue intenzioni, la sentenza non era suscettibile di esecuzione forzata sub specie di rilascio dell'immobile nei confronti della . CP_4
In particolare, le irregolarità riscontrate dalla – opportunamente riferite poi anche CP_1 alla Presidente della Corte di appello di Firenze in data 02/05/2016 – erano le seguenti: il titolo esecutivo era privo di condanna al rilascio dell'immobile nei confronti della , la CP_4 quale tuttavia sia nella significazione di rilascio che nel precetto figurava come soggetto passivo dell'esecuzione; la sentenza consegnata all'UNEP non recava la relata di notifica. A ciò deve aggiungersi che nell'atto di precetto mancava la data di notifica della sentenza, indicazione richiesta a pena di nullità dall'art. 480, c. 2, c.p.c. . Inoltre in data 11-13/05/2016 la CP_1 ha notificato l'atto di significazione di rilascio alla , la quale poi ha proposto CP_4 opposizione all'esecuzione con istanza di sospensiva inaudita altera parte deducendo l'inidoneità del titolo a fondare l'esecuzione forzata per le seguenti ragioni: “inesistenza di un capo della
Sentenza che disponesse la restituzione e/o il rilascio dell'Immobile”; “inopponibilità a […] della CP_6
Sentenza ex art. 1458, secondo comma, cod. civ., in quanto l'attrice ha acquistato l'Immobile con decreto di trasferimento del Tribunale di Firenze del 7 marzo 2005, trascritto il successivo 12 maggio 2005 […] e, quindi, un anno prima della proposizione della domanda giudiziale di risoluzione del contratto di compravendita
[…], domanda che ha introdotto il procedimento definito con la Sentenza e che, peraltro, non è mai stata trascritta”; “difetto di esecutorietà della Sentenza notificata all'esponente, in quanto, trattandosi di sentenza dichiarativa di risoluzione e, quindi non provvisoriamente esecutiva: sicché, la formula esecutiva è stata apposta sulla stessa quando il provvedimento non era ancora passato in giudicato (ossia in data 25 settembre 2015, appena dieci giorni dopo la data di pubblicazione della Sentenza”. In data 25/05/2016 il giudice dell'esecuzione ha sospeso inaudita altera parte l'esecutività del titolo, il che, come ha condivisibilmente rilevato il giudice di prime cure, se da un lato conferma la fondatezza dei rilievi sollevati dalla circa l'irregolarità e l'incompletezza degli atti, dall'altro elide in CP_1
7 ogni caso il rapporto di causalità tra la condotta della predetta e l'evento rappresentato dalla mancata tempestiva immissione nel possesso dell'immobile.
Ad abundantiam, si evidenzia che, come da nota del 12/07/2016 versata in atti in questa sede, la
Presidente della Corte di appello di Firenze aveva risposto ai quesiti formulati dall'odierna appellata sul titolo esecutivo, sull'efficacia dello stesso nei confronti del terzo e sulla tutela del terzo affermando che “In sintesi: non c'è titolo esecutivo per cui non può esserci esecuzione per rilascio (la cosa è rilevabile d'ufficio dall'ufficiale giudiziario che deve astenersi dall'esecuzione); ipotizzando – ma così non è
– che la sentenza sia titolo esecutivo, le formalità dovrebbero essere seguite nei confronti del soggetto indicato in sentenza come destinatario passivo della stessa “ ; il soggetto Controparte_5 nella disponibilità dell'immobile (“ , acquirente in sede fallimentare) potrebbe tutelarsi Controparte_4 nei confronti del procedente con opposizione all'esecuzione”.
In definitiva, merita conferma la gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha escluso la responsabilità della stante la mancanza dei relativi presupposti di cui al citato art. 60 CP_1
c.p.c.
Quanto all'ulteriore doglianza circa l'omesso esame da parte del Tribunale dei documenti allegati all' atto di citazione di primo grado, è sufficiente rilevare che il non ha neanche Pt_1 motivato tale censura indicando in che modo i suddetti documenti avrebbero potuto incidere sulla decisione, pertanto la doglianza si palesa inammissibile.
3. Il secondo motivo di gravame: le spese di lite del giudizio di primo grado.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la condanna disposta a suo carico dal primo giudice al rimborso in favore della e del delle spese di CP_1 Controparte_2 lite lamentando l'eccessività senza alcuna motivazione, sulla base del valore “della somma riconosciuta in sede di sentenza”; pur essendo stata la sua domanda interamente respinta , inoltre il primo giudice non avrebbe considerato l'assenza di attività istruttoria e la mancata partecipazione dell'avvocatura dello stato alla fase della riassunzione
Tale motivo è infondato fondato.
Premesso che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 13145 del 17/05/2025), in tale prospettiva nel caso di specie il ha domandato il risarcimento di danni quantificati Pt_1 nella misura di € 1.500.000,00 e, conseguentemente, il primo giudice ha correttamente liquidato
8 le spese di lite nella somma di € 19.388,00, sulla base del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia (scaglione ricompreso fra € 1.000.001 ed € 2.000.000), considerato uno sforzo difensivo medio, esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata.
Neppure è vero che il abbia abbandonato la causa dopo la riassunzione del processo CP_2 sospeso ex art. 53 c.p.c., come emerge dagli atti del fascicolo di primo grado e dalle conclusioni scritte depositate dal per l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c . CP_2
In definitiva l'appello deve essere respinto con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante a rimborsare agli appellati le spese del presente giudizio come liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia (scaglione ricompreso fra € € 1.000.001 ed € 2.000.000), considerato uno sforzo difensivo medio, esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1- quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 499/2022 del Tribunale di Parte_1
Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 499/2022 del Tribunale di Firenze;
- condanna al pagamento, in favore di e del Parte_1 Controparte_1
, delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano, per Controparte_2 ciascuno degli appellati, in € 24.064,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1- quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Giulia Conte
9 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere estensore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1658/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCA RUZZETTA, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MARCO GAITO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA contro
(c.f. , in persona del pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE, elettivamente domiciliato come in atti
PARTE APPELLATA
trattenuta in decisione in data 13/03/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Per parte appellante : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis Parte_1 reiectis, previe le pronunce e le declaratorie tutte meglio viste e previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza:
Nel merito in via principale
In totale riforma della sentenza di primo grado n. 499/2022 del 18/02/2022 resa nel procedimento n.
10054/2016 RG accogliere le domande tutte proposte dal sig. e, conseguentemente, Parte_1 accertare e dichiarare la responsabilità della Dott.ssa che nell'esercizio delle proprie Controparte_1 funzioni, ha agito con dolo, negligenza, e/o colpa grave per aver negato giustizia al Sig per Parte_1 le ragioni di cui in parte motiva.
Per l'effetto condannare la Dott.ssa nelle Sue spiegate qualità e il Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra loro, a pagare i danni patrimoniali patiti dal Sig quantificati in €
[...] Parte_1
1.500.000,00 , o nella somma maggiore e/o minore ritenute di giustizia
Condannare la Dott.ssa nelle Sue spiegate qualità e il , in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, a pagare all'attore Sig i danni non patrimoniali patiti dallo Stesso, nessuno Parte_1 escluso, tra cui il danno biologico e psichico esistenziale, morale soggettivo, danno all'immagine, alla reputazione che potranno essere quantificati dal Giudice anche in via equitativa. Con condanna delle spese e onorari del doppio grado di giudizio”.
Per parte appellata : “Nel merito: per il rigetto dell'atto di appello promosso Controparte_1 dal sig. in quanto inammissibile ed infondato per tutti i motivi di cui al presente atto. Parte_1
Vittoria di spese e di onorari”.
Per parte appellata : “Affinchè la Corte di Appello di Firenze voglia Controparte_2 respingere l'impugnazione confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Firenze n. 499/2022. Con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Firenze , quale Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio UNEP di Controparte_1
Firenze, e il per ivi sentirli condannare, previo accertamento della Controparte_2 responsabilità della prima ex art. 60 c.p.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, i primi quantificati nella misura di € 1.500,000,00 (“quale danno emergente pari
2 al valore dell'immobile” di proprietà del per cui è causa) e i secondi da quantificarsi in via Pt_1 equitativa.
A sostegno delle propria pretesa deduceva che in data 04/04/2016, quale proprietario di un immobile sito in Lastra a Signa, ai fini del rilascio dello stesso, demandava all'ufficio UNEP di
Firenze l'esecuzione della sentenza n. 1584/2015 della Corte di appello di Firenze, consegnando al predetto ufficio la sentenza con formula esecutiva, notificata alla
[...]
(d'ora in poi soltanto “ ”) quale detentore dell' immobile;
le reiterate Controparte_4 CP_4 diffide ad adempiere notificate – senza esito – alla;
il precetto che il giudice CP_4 dell'esecuzione immobiliare del Tribunale di Firenze in data 30/03/2016 aveva vistato autorizzando l'immediata esecuzione della sentenza n. 1584/2015 ed esonerando l'istante dal rispetto dei termini di cui all'art. 482 c.p.c., cristallizzando così sia l'efficacia del titolo esecutivo che l'urgenza di procedere all'esecuzione. Veniva pertanto individuata all'interno dell'ufficio
UNEP, quale Ufficiale Giudiziario preposto alle esecuzioni immobiliari della zona di Lastra a
Signa ove era ubicato il bene di proprietà del , la Dott.ssa L'attore Pt_1 CP_1 assumeva che quest'ultima, con il proprio comportamento ostativo, defatigatorio e omissivo,
“aveva volutamente intralciato e vanificato l'esecuzione NON AVENDO la predetta nel caso specifico
ALCUN POTERE DI DARE PARERI, tanto più in presenza di un PROVVEDIMENTO del
GIUDICE DELL'ESECUZIONE, che nell'autorizzare l'esenzione del termine di cui all'art. 482 cpc, aveva già VERIFICATO e CRISTALLIZZATO l'EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO e di conseguenza il DIRITTO dell'attore Sig ad eseguire l'esecuzione nei confronti Parte_1 dell'attuale detentore dell'immobile, ”. Controparte_4
Concludeva pertanto chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità della “che CP_1 nell'esercizio delle proprie funzioni, ha agito con dolo, negligenza, e/o colpa grave per aver negato giustizia per i fatti esposti in premessa a danno dell'attore” e, per l'effetto, condannarla in solido con il
[...]
al risarcimento dei danni. Controparte_2
Si costituiva il , il quale contestava la sussistenza di una responsabilità Controparte_2 ex art. 60 c.p.c. della , concludendo per il rigetto della avversa domanda, in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto. Medesime contestazioni e conclusioni formulava l'ufficiale giudiziario convenuto.
In data 17/12/2019 il processo veniva sospeso a seguito del deposito, in data 14/12/2019, da parte del di istanza di ricusazione del giudice. Con provvedimento del 19/02/2020 il Pt_1
Tribunale di Firenze dichiarava l'inammissibilità di tale istanza e condannava il a Pt_1
3 rimborsare alle controparti le spese di lite di tale fase di giudizio. In data 19/05/2020 la depositava istanza di riassunzione. In data 17/12/2020 si costituiva il il CP_1 Pt_1 quale eccepiva che nei propri confronti non si era perfezionata la notifica dell'atto di riassunzione e, dunque, chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art. 307, c. 4, c.p.c., con condanna della ex art. 96, c. 3, c.p.c. CP_1
Istruita la causa attraverso produzioni documentali, con sentenza n. 499/2022 del 18/02/2022 resa ex art. 281-sexies c.p.c., il Tribunale di Firenze rigettava la domanda condannando l'attore al rimborso delle spese di lite in favore delle controparti.
Rigettata l'eccezione preliminare di estinzione del procedimento attesa la tempestività e ritualità della notifica dell'istanza di riassunzione da parte della nei confronti del e CP_1 Pt_1 del , le argomentazioni del Tribunale nel merito a sostegno della Controparte_2 decisione, una volta effettuata la ricostruzione cronologica degli eventi, erano le seguenti: “La responsabilità ex art. 60 c.p.c. “postula che l'Ufficiale Giudiziario rifiuti od ometta il compimento di atti dovuti in assenza di un'idonea giustificazione ovvero agisca con dolo o colpa grave. A ben vedere, nel caso di specie non è dato ravvisare né dolo né colpa grave nella condotta della convenuta, per cui la domanda risulta priva di fondamento. Il punto decisivo è che l'Ufficiale Giudiziario segnalò tempestivamente, già a partire dal
14.4.2016 ed ulteriormente con note immediatamente successive, che non poteva dar corso all'esecuzione, poiché negli atti v'erano profili di irregolarità ed incompletezza. Nello specifico: - il titolo esecutivo era privo della condanna al rilascio nei confronti del soggetto passivo della esecuzione;
- il titolo esecutivo era costituito da una sentenza di risoluzione contrattuale tra le parti e la Parte_1 Controparte_5
per cui non figurava come soggetto passivo , che risultava essere invece il
[...] Controparte_4 soggetto passivo del precetto e della significazione;
per giunta, in un primo momento, nella sentenza consegnata all'ufficio non v'era la relata di notificazione. Sicché l'Ufficiale Giudiziario si trovava nella impossibilità di dare inizio all'esecuzione forzata e ciò depone, evidentemente, per la non imputabilità di alcuna responsabilità in capo alla dott.ssa né per omissione né per ritardo. Detto in altri termini, non è dato ravvisare profili di CP_1 illegittimità od illiceità nell'operato dell'Ufficiale Giudiziario ed, anzi, vi sono elementi per ritenere che la condotta della convenuta sia stata corretta. Basti, su tutte, una considerazione. In data 11 maggio 2016 (con ricevuta in data 13 maggio 2016), la dott.ssa ha provveduto a notificare a la CP_1 CP_4 significazione di rilascio, con il primo accesso fissato immediatamente dopo ovvero il 26 maggio 2016. Ma,
l'immissione nel possesso non ha, comunque, potuto aver luogo, poiché ha proposto Controparte_4 opposizione ed ha domandato la sospensione dell'esecuzione, ponendo a fondamento delle proprie istanze, ragioni in parte coincidenti con i rilievi che sin dall'inizio aveva formulato l'Ufficiale Giudiziario: ragioni che hanno
4 indotto il giudice ad adottare un provvedimento di sospensione della esecutività del titolo in data 25.5.2016.
Non vi è chi non veda, a questo punto, come siffatto provvedimento di sospensione, da parte dell'autorità giudiziaria, per un verso, confermi che i rilievi dell'Ufficiale Giudiziario in ordine alla irregolarità degli atti ed alla loro incompletezza avevano ragion d'essere – con conseguente esclusione della dedotta responsabilità ex art.
60 c.p.c. – e, per altro verso, deponga per la insussistenza del nesso causale tra la dedotta condotta omissiva ed il dedotto evento. La domanda attorea va, in definitiva, respinta. L'esito del giudizio depone per la soccombenza dell'attore e, quindi, per la condanna dello stesso al rimborso delle spese di lite in favore dei convenuti […] avuto riguardo al valore della controversia, che è indicato dallo stesso attore in € 1.500,000,00.
Avverso siffatta decisione l'attore ha interposto appello affidato a due motivi.
Con il primo denuncia l'omesso esame dei documenti allegati dal medesimo all'atto di citazione da parte del giudice di prime cure, il quale si sarebbe limitato a valutare ai fini del decidere solo i documenti prodotti dalla Sostiene ancora l'appellante che la sentenza n. CP_1
1584/2015 della Corte di appello di Firenze, notificata alla in data 04/11/2015, CP_4 in mancanza dell'impugnazione ex art. 404 c.p.c., era passata in giudicato nei confronti della predetta società in data 04/12/2015, trattandosi di una sentenza dichiarativa/costitutiva che acquista efficacia di titolo esecutivo proprio con il passaggio in giudicato;
la aveva CP_1 pertanto il solo obbligo di eseguire senza indugio il titolo esecutivo.
Con il secondo motivo di gravame lamenta di essere stato condannato al pagamento di
“esorbitanti” spese legali senza alcuna motivazione al riguardo, deducendo in particolare che: “le spese legali nelle cause di richiesta di risarcimento danni sono liquidate in rapporto alla somma riconosciuta in sede di sentenza”; “nessuna somma è stata riconosciuta al Sig in sede di sentenza”; “la fase istruttoria Pt_1
è stata totalmente omessa”; “l'Avvocatura non risulta che abbia tale diritto, non avendo nemmeno partecipato alla fase della riassunzione, manifestando così la volontà di voler abbandonare il procedimento”.
Entrambi gli appellati si sono costituiti, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza gravata.
La causa è trattenuta in decisione in data 13/03/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 20 giugno 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il primo motivo di gravame: la responsabilità della CP_1
La responsabilità civile degli Ufficiali Giudiziari verso la parte istante per atto omesso, ritardato o nullo è regolata dall'art. 60 c.p.c., il quale prevede che essi sono responsabili “quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel
5 termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati” e
“quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave”.
Tanto premesso, con il primo motivo di gravame il pretende di desumere dall'asserito Pt_1 passaggio in giudicato nei confronti della della sentenza della Corte di appello di CP_4
Firenze n. 1584/2015, attesa la mancata impugnazione della stessa ex art. 404 c.p.c., la responsabilità della nei termini anzidetti per avergli impedito la tempestiva CP_1 immissione nel possesso dell'immobile per cui è causa, in relazione al quale egli riteneva di vantare un idoneo titolo esecutivo azionabile nei confronti della , detentrice del CP_4 bene, al fine di ottenerne il rilascio.
A sostegno della propria tesi l'appellante cita da un lato giurisprudenza di legittimità sull'opposizione di terzo e dall'altro la motivazione e il dispositivo della sentenza n.
12584/2015.
Tuttavia, è proprio sulla base della portata di tale sentenza che la doglianza in esame non è idonea a scalfire il ragionamento – che questo Collegio condivide – all'esito del quale il primo giudice ha escluso la responsabilità della In particolare, assume rilievo assorbente la CP_1 circostanza che la sentenza n. 12584/2015, come da dispositivo della stessa, si è limitata ad accertare e dichiarare risolto per inadempimento della parte acquirente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453, c. 3, c.c., il contratto di compravendita stipulato tra il e la Pt_1 CP_5 avente ad oggetto l'immobile per cui è causa. Nella motivazione- Controparte_5 citata solo parzialmente da parte appellante- si legge che la società parte appellata CP_5 in quel giudizio, “ha integralmente aderito alle domande della parte attrice, esclusa quella di restituzione dell'immobile – domanda n. 4 dell'atto di citazione in appello- che peraltro l'appellante [ossia il Pt_1
n.d.r.] a sua volta non ha riproposto nelle comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il
27.1.2015”; “non vi è ostacolo alla declaratoria di risoluzione del contratto di vendita, stante l'espresso consenso delle parti circa l'esistenza del vizio risolutorio, perché si tratta di statuizione destinata a produrre effetto tra le parti in causa ( le quali, peraltro, non hanno spiegato in relazione a tale pronunzia domande restitutorie, avendovi anzi il espressamente rinunziato con la comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata Pt_1 il 27.1.2015, così che la questione non deve essere qui esaminata)”.
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'ufficiale giudiziario espleta un controllo che può giustificare il rifiuto del compimento dell'atto soltanto quando la richiesta non sia stata avanzata
«legalmente» (la parola – già contenuta nella formula esecutiva ex art. 475 cod. proc. civ. e oggi riportata nell'ultimo comma dell'art. 474 cod. proc. civ. – è significativamente differente da «legittimamente», termine
6 questo che individua la conformità alle prescrizioni dell'ordinamento e presuppone una verifica più accurata) e, cioè, quando il documento presentato per l'avvio dell'azione esecutiva sia manifestamente carente dei requisiti formali prescritti ad un punto tale da impedire la sua astratta riconduzione a qualsivoglia tipologia di titolo esecutivo” (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 14478 del 23/05/2024).
Ebbene a fronte dell'istanza del 04/04/2016, con la quale il aveva chiesto all'UNEP di Pt_1 dare esecuzione alla sentenza n. 12584/2015, la prima in data 14/04/2016 e poi in CP_1 data 28/04/2016, ha correttamente segnalato all'istante che, contrariamente alle sue intenzioni, la sentenza non era suscettibile di esecuzione forzata sub specie di rilascio dell'immobile nei confronti della . CP_4
In particolare, le irregolarità riscontrate dalla – opportunamente riferite poi anche CP_1 alla Presidente della Corte di appello di Firenze in data 02/05/2016 – erano le seguenti: il titolo esecutivo era privo di condanna al rilascio dell'immobile nei confronti della , la CP_4 quale tuttavia sia nella significazione di rilascio che nel precetto figurava come soggetto passivo dell'esecuzione; la sentenza consegnata all'UNEP non recava la relata di notifica. A ciò deve aggiungersi che nell'atto di precetto mancava la data di notifica della sentenza, indicazione richiesta a pena di nullità dall'art. 480, c. 2, c.p.c. . Inoltre in data 11-13/05/2016 la CP_1 ha notificato l'atto di significazione di rilascio alla , la quale poi ha proposto CP_4 opposizione all'esecuzione con istanza di sospensiva inaudita altera parte deducendo l'inidoneità del titolo a fondare l'esecuzione forzata per le seguenti ragioni: “inesistenza di un capo della
Sentenza che disponesse la restituzione e/o il rilascio dell'Immobile”; “inopponibilità a […] della CP_6
Sentenza ex art. 1458, secondo comma, cod. civ., in quanto l'attrice ha acquistato l'Immobile con decreto di trasferimento del Tribunale di Firenze del 7 marzo 2005, trascritto il successivo 12 maggio 2005 […] e, quindi, un anno prima della proposizione della domanda giudiziale di risoluzione del contratto di compravendita
[…], domanda che ha introdotto il procedimento definito con la Sentenza e che, peraltro, non è mai stata trascritta”; “difetto di esecutorietà della Sentenza notificata all'esponente, in quanto, trattandosi di sentenza dichiarativa di risoluzione e, quindi non provvisoriamente esecutiva: sicché, la formula esecutiva è stata apposta sulla stessa quando il provvedimento non era ancora passato in giudicato (ossia in data 25 settembre 2015, appena dieci giorni dopo la data di pubblicazione della Sentenza”. In data 25/05/2016 il giudice dell'esecuzione ha sospeso inaudita altera parte l'esecutività del titolo, il che, come ha condivisibilmente rilevato il giudice di prime cure, se da un lato conferma la fondatezza dei rilievi sollevati dalla circa l'irregolarità e l'incompletezza degli atti, dall'altro elide in CP_1
7 ogni caso il rapporto di causalità tra la condotta della predetta e l'evento rappresentato dalla mancata tempestiva immissione nel possesso dell'immobile.
Ad abundantiam, si evidenzia che, come da nota del 12/07/2016 versata in atti in questa sede, la
Presidente della Corte di appello di Firenze aveva risposto ai quesiti formulati dall'odierna appellata sul titolo esecutivo, sull'efficacia dello stesso nei confronti del terzo e sulla tutela del terzo affermando che “In sintesi: non c'è titolo esecutivo per cui non può esserci esecuzione per rilascio (la cosa è rilevabile d'ufficio dall'ufficiale giudiziario che deve astenersi dall'esecuzione); ipotizzando – ma così non è
– che la sentenza sia titolo esecutivo, le formalità dovrebbero essere seguite nei confronti del soggetto indicato in sentenza come destinatario passivo della stessa “ ; il soggetto Controparte_5 nella disponibilità dell'immobile (“ , acquirente in sede fallimentare) potrebbe tutelarsi Controparte_4 nei confronti del procedente con opposizione all'esecuzione”.
In definitiva, merita conferma la gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha escluso la responsabilità della stante la mancanza dei relativi presupposti di cui al citato art. 60 CP_1
c.p.c.
Quanto all'ulteriore doglianza circa l'omesso esame da parte del Tribunale dei documenti allegati all' atto di citazione di primo grado, è sufficiente rilevare che il non ha neanche Pt_1 motivato tale censura indicando in che modo i suddetti documenti avrebbero potuto incidere sulla decisione, pertanto la doglianza si palesa inammissibile.
3. Il secondo motivo di gravame: le spese di lite del giudizio di primo grado.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la condanna disposta a suo carico dal primo giudice al rimborso in favore della e del delle spese di CP_1 Controparte_2 lite lamentando l'eccessività senza alcuna motivazione, sulla base del valore “della somma riconosciuta in sede di sentenza”; pur essendo stata la sua domanda interamente respinta , inoltre il primo giudice non avrebbe considerato l'assenza di attività istruttoria e la mancata partecipazione dell'avvocatura dello stato alla fase della riassunzione
Tale motivo è infondato fondato.
Premesso che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 13145 del 17/05/2025), in tale prospettiva nel caso di specie il ha domandato il risarcimento di danni quantificati Pt_1 nella misura di € 1.500.000,00 e, conseguentemente, il primo giudice ha correttamente liquidato
8 le spese di lite nella somma di € 19.388,00, sulla base del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia (scaglione ricompreso fra € 1.000.001 ed € 2.000.000), considerato uno sforzo difensivo medio, esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata.
Neppure è vero che il abbia abbandonato la causa dopo la riassunzione del processo CP_2 sospeso ex art. 53 c.p.c., come emerge dagli atti del fascicolo di primo grado e dalle conclusioni scritte depositate dal per l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c . CP_2
In definitiva l'appello deve essere respinto con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante a rimborsare agli appellati le spese del presente giudizio come liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia (scaglione ricompreso fra € € 1.000.001 ed € 2.000.000), considerato uno sforzo difensivo medio, esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1- quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 499/2022 del Tribunale di Parte_1
Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 499/2022 del Tribunale di Firenze;
- condanna al pagamento, in favore di e del Parte_1 Controparte_1
, delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano, per Controparte_2 ciascuno degli appellati, in € 24.064,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1- quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Giulia Conte
9 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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