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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 170/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei SInori Magistrati
Dott.ssa Anna Bonfilio Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere
Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. RG 170/2024, avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie - assicurazione contro i danni promossa da:
(CF ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.4.1988 res. a HE (TO) Via Torino n. 70, elettivamente domiciliato in Torino Corso Vittorio Emanuele II n. 169, presso lo studio dell'Avv. Francesco Traversi (CF
pec - C.F._2 Email_1
che lo rappresenta e difende unitamente Email_2 all'Avv.to Mauro Diotallevi con studio Torino Corso Vittorio Emanuele II n. 166 (CF
pec come da procura in atti C.F._3 Email_3
APPELLANTE
Contro
(CF ) già , con Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 sede in Milano Via Benigno Crespi n. 23, in persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Torino Corso Re Umberto n. 64 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Prencipe (CF pec C.F._4 Email_4
011/5805655) che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 21.11.2024
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 16.9.2024
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in totale riforma dell'impugnata sentenza n 5382/2023 del Tribunale di Torino – Sezione Quarta Civile, depositata il
27.12.2023, pubblicata il 28 dicembre 2023
Nel merito:
a) dichiarare tenuta e condannare la convenuta società , in persona del Controparte_2 legale rappresentante al pagamento dell'indennizzo per il furto patito dall'appellante
[...]
in ragione della somma concordata di €uro 30.000,00 oltre interessi di mora Parte_1 dal fatto al saldo e rivalutazione delle somme;
b) Dato atto del fatto che l'appellata agisce nella piena consapevolezza del proprio torto, condannare la stessa al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 cpc. Condannare l'appellata alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di entrambi i gradi del giudizio.
3) In via istruttoria: dato atto della gravità degli errori in procedendo ed in iudicando commessi dalla Prima Giudice, ammettere i capi di prova per testi dedotti da 1) a 6) della memoria ex art. 183 c.6 n 2 cpc, con data 23.3.2022, rimettere la causa in istruttoria per l'escussione dei testi ivi indicati: 1) 2) incaricato informato Testimone_1 rappresentante legale della Società sede di Torino. Controparte_3
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA Controparte_4 contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 16.9.2024
[...]
Conclusioni: in via preliminare Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, Rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per carenza dei presupposti di legge;
nel merito Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita Respingere l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 5382 resa in data 27.12.2023 dal Tribunale di Torino. Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il sig. conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Torino la Compagnia affinché detta Convenuta fosse Controparte_2 condannata a pagargli la somma di € 30.000,00 o la diversa somma accertata in corso di causa, dedotta l'eventuale franchigia, oltre interessi, a titolo di indennizzo per il furto di oggetti preziosi che si trovavano presso la sua abitazione di HE (TO) Via Torino n. 70.
Il SI. esponeva: Parte_1
- in data 8.8.2018, di essersi allontanato dalla propria abitazione sita al 4° piano di Via
Torino n. 40 a HE intorno alle 15,30;
- di essere rientrato intorno alle 23,30 e di avere constatato che l'impianto di allarme di cui l'appartamento era dotato, sarebbe stato disattivato e la camera da letto messa a soqquadro da ignoti che, presumibilmente, si sarebbero introdotti nell'abitazione provenendo dalla finestra delle scale condominiali, posta a circa 50 cm dal suo balcone;
-di essersi recato, in data 9.8.2018 alle h. 9,00, preso la Stazione dei Carabinieri di HE per sporgere la denuncia di furto dei numerosi oggetti preziosi trafugati da ignoti dall'abitazione;
- di avere comunicato il furto alla in data 10.8.2018 e di avere Controparte_2 richiesto l'indennizzo in forza della polizza n. 025B3241 stipulata il 16.2.2017;
- di avere appreso che il 9.10.2018 detta Compagnia aveva aperto il sinistro (n. P-0025 -18-
50499) e incaricato la All Consulting & Engineering S.r.l. di eseguire una perizia investigativa;
- di avere trasmesso, in data 5.12.2018, il decreto di archiviazione del procedimento penale per furto verso ignoti alla Compagnia che, per il tramite del SI. quantificava Pt_2 l'indennizzo dovuto nella somma di € 30.000,00. L'Attore esponeva altresì che: a) il 26.3.2019 la aveva depositato nei suoi confronti, e di coloro Controparte_2 che sarebbero risultati responsabili, un atto di denuncia e querela per truffa, anche a titolo di concorso;
b) espletate le indagini, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in data 18.9.2020, aveva chiesto l'archiviazione del procedimento;
c) avverso il provvedimento di archiviazione la aveva proposto Controparte_2 opposizione;
poiché il 26.4.2021 il GIP presso il Tribunale di Milano aveva disposto l'archiviazione anche del procedimento di opposizione, chiedeva alla la liquidazione Controparte_2 dell'indennizzo.
Constatato il rifiuto da parte della Compagnia di corrispondergli l'indennizzo, previa instaurazione del procedimento di mediazione a cui la non aveva Controparte_2 neppure partecipato, il SI. promuoveva l'azione giudiziale per ottenere il Parte_1 risarcimento assicurativo in forza della polizza n. 025B3241 stipulata il 16.2.2017.
Nel giudizio così instaurato si costituiva la chiedendo, previo Controparte_2 mutamento del rito, di respingersi la domanda.
La Compagnia, prodotta la Relazione investigativa redatta dagli Accertatori da essa incaricati
(GL , eccepiva la mancata dimostrazione dei fatti posti a Controparte_5 fondamento della domanda di indennizzo;
in particolare eccepiva: 1) come la narrazione del fatto storico dedotto fosse tale da condurre a ritenere che il presunto furto neppure si fosse verificato.
La Compagnia allegava come fosse inverosimile che ignoti malviventi: a) fossero riusciti ad accedere all'appartamento collocato al 4° piano del Condominio sito nel centro di HE scavalcando la finestra delle scale condominiali e saltando sul balcone verandato dell'abitazione; e ciò perché i malviventi, trovando aperta la finestra delle scale condominiali, avrebbero dovuto saltare sul balcone della camera da letto dell'abitazione del SI. - potendo utilizzare come unico Pt_1 appiglio il sottile tubo del gas, collocato così radente alla facciata condominiale da non consentire neppure il passaggio delle dita – ove, trovata, aperta anche la finestra dell'abitazione, sarebbero quindi entrati nell'appartamento; b) fossero usciti dall'abitazione ripercorrendo la stessa strada e con la medesima modalità dell'entrata; c) fossero usciti dalla porta di ingresso blindata “senza forzare nulla” (come dichiarato dalla stessa parte) perché la porta era stata chiusa dall'esterno e giunti sul pianerottolo di casa avessero trasportato circa 6 kg di refurtiva, senza essere notati;
2) come non fosse stata dimostrata la presenza di beni preziosi all'interno dell'appartamento; in particolare come non fosse stata offerta la prova:
a) dell'acquisto delle bottiglie di champagne e del loro valore;
b) della provenienza di un Rolex YT del valore di € 14.000,00 che, nella ricostruzione offerta agli Accertatori dal SI. gli sarebbe stato regalato da una ex fidanzata che Pt_1 lo avrebbe acquistato a gennaio ad una Fiera a Monaco di Baviera da una società bulgara
(pagandolo in contanti) il cui legale rappresentante è un signore di Torino titolare di una ditta che commercia autovetture;
c) dell'esistenza degli altri beni (borse e gioielli) per i quali il SI. non produce Pt_1 neppure alcuna riproduzione fotografica a conferma della collocazione nell'appartamento.
Il Giudice, previo mutamento del rito, istruiva la causa mediante l'assunzione della prova testimoniale. LA SENTENZA DEL TRIBUNALE
Con la sentenza n. 5382 del 27.12.2023 pubblicata il 28.12.2023, il Tribunale di Torino respingeva la domanda del SI. condannandolo al pagamento a favore della Parte_1
delle spese di lite liquidate in € 3.809,00 oltre 15% e oneri fiscali. Controparte_2
Il Giudice di primo grado, rilevato come a sostegno della pretesa risarcitoria il SI. Pt_1 si fosse limitato a produrre la polizza assicurativa e la denuncia di furto sporta il giorno successivo all'evento, concludeva ritenendo che l'Attore non avesse assolto all'onere della prova e, pertanto, che la domanda invocata fosse insuscettibile di accoglimento.
Il Giudice, a proposito dell'an, precisava come in corso di causa fossero emersi elementi a sfavore del presupposto fattuale narrato dall'Attore; in particolare, come: a) la mera denuncia di furto, trattandosi di una dichiarazione unilaterale proveniente dalla parte, non potesse ritenersi una prova dell'esistenza del fatto illecito in essa dedotto;
a maggior ragione, considerato che la parte, nell'immediatezza dei fatti, non aveva invocato l'intervento dell'Autorità Giudiziaria a supporto dell'evento dannoso occorsogli;
b) tra le dichiarazioni rese dal SI. vi fosse una evidente contraddittorietà; Pt_1 nella denuncia, difatti dichiarava che i ladri “presumibilmente accedevano dalla porta finestra verandata della camera da letto senza forzare nulla” mentre in occasione delle dichiarazioni spontanee rese il 16.10.2018 agli investigatori della Compagnia che “la serranda della camera da letto è stata divelta -… la porta blindata non era chiusa con le solite mandate del chiavistello come l'avevo lasciata alla mia uscita”; infine, in occasione del sopralluogo, che la serranda era stata riparata, senza tuttavia offrire la prova della riparazione né alcuna foto della serranda divelta;
c) non vi fosse la prova che l'allarme sonoro si fosse disattivato a causa del maltempo.
Rilevava inoltre, a proposito del quantum, come a) non fossero state offerte le prove della preesistenza degli oggetti asseritamente rubati nel luogo ove sarebbe avvenuto il furto asserito;
b) la prova testimoniale non avesse condotto a ritenere dimostrata la presenza dei gioielli e/o degli altri beni, all'interno dell'abitazione.
Il Giudice infine riteneva dirimente il fatto che la relazione investigativa non fosse stata contestata onde, rigettava la domanda condannando l'Attore al pagamento delle spese di lite a favore della Compagnia.
GIUDIZIO DI APPELLO
Il SI. ha proposto appello avverso la sentenza n 5382 del 27.12.2023 pubblicata il Pt_1
28.12.2023del Tribunale di Torino. Con il primo motivo, l'Appellante ha censurato la sentenza allegando che l'istruttoria si sarebbe svolta all'insegna della “prevenzione e dell'incoerenza” onde, non sarebbe stato messo nella condizione di poter dimostrare il valore dei beni preziosi e la loro collocazione nell'abitazione al momento del furto. L'Appellante ha altresì dedotto che, se il Giudice di primo grado non si fosse limitato ad ammettere solo alcuni dei capitoli di prova, ma avesse consentito la testimonianza della SI.ra (compagnia dell'Appellante) e del legale rappresentante della Testimone_1
Luvh Italia S.p.A., egli avrebbe potuto dimostrare che la ricevuta di € 3.450,00 era relativa all'acquisto dei gioielli “Chanel” a Montecarlo e che le altre ricevute erano relative all'acquisto dei beni preziosi (cfr. doc.
6-2 e 6-3). Con il secondo motivo, l'Appellante ha censurato la sentenza laddove il Giudice di primo grado, valutando erroneamente gli elementi emersi dall'istruttoria, ha respinto la domanda risarcitoria ritenendo che non fosse offerta la prova dell'effettiva verificazione del furto. L'Appellante ha dedotto che: a) l'omessa richiesta di intervento della Polizia Giudiziaria al momento del fatto sarebbe una circostanza del tutto ininfluente ai fini della dimostrazione del furto;
e ciò perché è notorio che la Polizia non compie i rilievi a seguito di una notizia di reato, tanto meno nel cuore della notte;
b) dalle dichiarazioni rese nelle varie occasioni non emergerebbe alcuna contraddizione;
la circostanza che dapprima il SI. avesse dichiarato che i malviventi sarebbero Pt_1 presumibilmente entrati dalla porta finestra della camera da letto senza forzare nulla salvo poi affermare che la serranda sarebbe stata divelta, sarebbe irrilevante;
del resto tale dichiarazione non sarebbe stata resa spontaneamente ma gli sarebbe stata carpita e, in ogni caso, se il Giudice di primo grado “avesse fatto buon governo” delle risultanze documentali avrebbe concluso ritenendo dimostrato che la serranda risultava solo leggermente inclinata.
In ogni caso, il Giudice di primo grado sarebbe altresì incorso nell'errore di non tenere conto del provvedimento di archiviazione del procedimento penale a cui invece avrebbe dovuto allinearsi stante l'assenza di elementi sufficienti per sostenere l'accusa di frode all'assicurazione. c) la dimostrazione del costo della riparazione della serranda sarebbe ininfluente al fine della dimostrazione il furto;
d) l'assenza di fotografie della serranda sarebbe irrilevante;
e) l'inserimento dell'allarme non è una condizione di operatività della polizza. In ogni caso la dimostrazione del furto troverebbe conferma nei capitoli di prova che il
Giudice di primo grado avrebbe erroneamente non ammesso. Con il terzo motivo, l'Appellante ha eccepito la violazione del diritto di difesa e ha chiesto che la causa venga rimessa in istruttoria.
Con il quarto motivo, l'Appellante ha impugnato la sentenza in punto spese e ha chiesto la condanna della Compagnia ex art. 96 c. 3 e 4 c.p.c.. L'Appellante ha infine formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di 1° grado.
2) Nel procedimento di appello così instaurato, si è costituita la contestando Controparte_2 la fondatezza del motivo di appello e, ritenuti non provati i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento dell'indennizzo invocata, ha insistito per la conferma della sentenza impugnata.
3) Con ordinanza del 25.6.2024 la Corte ha respinto l'istanza di sospensiva attesa l'insussistenza dei presupposti per il suo accoglimento. Entrambe le parti hanno precisato le conclusioni, depositato le memorie conclusionali, le repliche e con le note per l'udienza del 21.11.2024, fissata ex art. 127 ter c.p.c., hanno chiesto di accogliersi le conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ragioni di ordine logico impongono di esaminare preliminarmente il secondo motivo di censura fondato sul presupposto che il Giudice di primo grado, avendo valutato erroneamente gli elementi emersi dall'istruttoria, sarebbe incorso nell'errore di ritenere che non fosse stato assolto l'onere di dimostrare il presupposto della domanda (l'effettiva verificazione del furto) e abbia dunque, per l'effetto, ingiustamente respinto la domanda di indennizzo.
1) La Corte rileva in primo luogo che in tema di responsabilità contrattuale, costituisce principio consolidato quello secondo cui, nel giudizio promosso dall'Assicurato nei confronti dell'Assicurazione, avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che si è verificato il rischio oggetto della copertura assicurativa, mentre è onere del debitore convenuto dare la prova del fatto estintivo, costitutivo dell'avvenuto adempimento ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. 1558/2018; Cass. civ. 30656/2017 Cass. SU 13533/2002)
Dunque, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza del rischio assicurato e nell'ambito spaziale temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c., “spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato l'evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro e chiede la copertura ..”. In altri termini, compete all'attore offrire la dimostrazione del cosiddetto “fatto costitutivo” del diritto all'indennizzo assicurativo.
Nel contesto così delineato la Corte deve quindi valutare se, come ha rilevato il Giudice di primo grado, dall'istruttoria siano emersi svariati elementi che depongono a sfavore della ricostruzione fattuale offerta dal SI. e, pertanto, che il fatto costitutivo del Parte_1 diritto all'indennizzo non fosse stato dimostrato (dunque, per l'effetto, che la domanda risarcitoria invocata non potesse trovare accoglimento), oppure se il danneggiato abbia offerto la prova della verificazione del rischio assicurato da cui è derivata la sottrazione dei beni preziosi e, a causa dell'erronea valutazione degli elementi allegati, il Giudice di primo grado sia incorso nell'errore di respingere la pretesa indennitaria.
1.a) Con il primo profilo di censura l'Appellante si duole del rilievo attribuito dal Giudice di primo grado alla omessa richiesta di intervento immediato della Polizia Giudiziaria allegandone la pretestuosità.
Il profilo è manifestamente infondato e non coglie nel segno. E' pacifico che la mera denuncia di furto non possa ritenersi una prova idonea a dimostrare l'esistenza del fatto illecito in essa dedotto, atteso che trattasi di una dichiarazione unilaterale proveniente dalla parte;
onde, come ha già rilevato il Giudice di primo grado, la richiesta di intervento della Autorità Giudiziaria nell'immediatezza del fatto, avrebbe potuto essere di supporto sulla modalità con cui il furto sarebbe stato eseguito;
non vi è difatti alcun dubbio che la Polizia avrebbe quanto meno potuto accertare le condizioni dell'appartamento e rilevare le tracce del passaggio dei criminali.
La ricostruzione dell'Appellante fondata:
- sulla circostanza che alle h. 24,00 (orario in cui il danneggiato avrebbe potuto contattare la
Polizia Giudiziaria) il Commissariato sarebbe stato chiuso e che nel cuore della notte le risorse statali sarebbero state impiegate per l'accertamento di altre problematiche, deve rimanere confinata nell'ambito delle allegazioni atteso che non è stata fornita la prova di aver invocato l'intervento delle Forze dell'ordine e di non averlo ricevuto;
- sulla circostanza che la sensazione di impotenza scaturita dall'ingerenza di estranei nella propria vita privata e la stanchezza causata dalla partita di calcetto lo abbiano indotto a desistere dell'invocare l'intervento della Polizia, deve ritenersi inverosimile, a maggior ragione se si considera che è stato lo stesso Appellante ad allegare l'ingente valore dei beni oggetto del furto presunto e sarebbe stato suo interesse dimostrarlo. La Corte ritiene che il Giudice di primo grado abbia quindi valutato correttamente tale circostanza come un indizio a sfavore della pretesa invocata.
1.b) Con il secondo profilo di censura l'Appellante si duole dell'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dal SI. ritenute dal Giudice di primo grado in contraddizione tra Pt_1 loro (in sede di denuncia il danneggiato ha dichiarato che i malviventi si erano introdotti dalla porta finestra verandata senza forzare nulla mentre alla investigatori CP_6 della Compagnia, che la serranda della camera da letto sarebbe stata divelta) e senza tener conto che invece sarebbero state rese sull'onda dell'emotività e, in ogni caso, estorte al danneggiato che si sarebbe limitato a sottoscrivere una dichiarazione predisposta dall'investigatore. Anche questo profilo non coglie nel segno.
Da un lato, non vi è la prova che la dichiarazione resa dal danneggiato alla CP_6 società di investigazione, sia stata predisposta dall'investigatore e solo sottoscritta
“inconsapevolmente” dal sig. e, del resto, le allegazioni contenute nella Relazione Pt_1 investigativa neppure sono state contestate;
dall'altro lato, tale dichiarazione reca la firma del SI. onde, tale documento offre la prova della conoscenza delle dichiarazioni ivi Pt_1 contenute (“la serranda della camera da letta era divelta”) che sono effettivamente in palese contraddizione con le dichiarazioni rese in sede di denuncia (i malviventi si sono introdotti dalla finestra verandata .. senza forzare nulla”).
Il Giudice di primo grado ha quindi correttamente ritenuto che la contraddittorietà della descrizione dello stato del luogo da cui i malviventi si sarebbero introdotti nell'abitazione fosse un elemento a sfavore della tesi del furto;
senza tacere il fatto che tra le fotografie scattate dall'Appellante nell'immediatezza del fatto non ve ne è alcuna della serranda né il SI. ha prodotto alcuna fattura di riparazione pur avendo dichiarato di avere Pt_1 provveduto a farlo.
Del tutto privo di fondamento è inoltre il profilo di censura fondato sulla erronea valutazione del provvedimento di archiviazione del procedimento penale a cui, a parere dell'Appellante, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto invece allinearsi e che avrebbe dovuto quindi porre a fondamento dell'accoglimento della domanda risarcitoria. Il provvedimento di archiviazione consegue all'assenza di elementi idonei per sostenere e confermare l'accusa di frode in assicurazione svolta dal PM nel procedimento penale;
il provvedimento di archiviazione è dunque del tutto irrilevante in sede civile dove non si dibatte di frode assicurativa (che, ripetesi, sarebbe stato onere del PM provare) bensì della dimostrazione - che incombe invece sull'Assicurato - della veridicità della verificazione rischio assicurato, da cui, nel caso di specie, sarebbe derivata la sottrazione dei beni preziosi.
Il Giudice ha quindi correttamente ritenuto di non attribuire al decreto di archiviazione in sede penale alcun valore probatorio del fatto costitutivo posto a fondamento dell'azione risarcitoria.
1.c) e 1.d) Con terzo profilo e quarto profilo della censura, l'Appellante si duole del rilievo attribuito dal Giudice all'omessa dimostrazione della riparazione della serranda e all'omessa produzione di foto per documentare lo stato della serranda medesima.
La Corte rileva che, in occasione del sopralluogo da parte del perito della Assicurazione, è stato lo stesso Appellante a dichiarare che la serranda sarebbe stata riparata, ragione per cui all'omessa produzione di un documento fiscale giustificativo del pagamento della riparazione non può che conseguire la perplessità che la serranda non fosse stata in effetti manomessa;
a maggior ragione perché in occasione della denuncia il SI. ha dichiarato che i ladri Pt_1 sono entrati dalla abitazione “senza forzare nulla”. In ogni caso, un ulteriore elemento a sfavore della tesi offerta dall'Appellante è senza dubbio rappresentato dal fatto che nell'immediatezza del fatto il SI. ha scattato svariate Pt_1 foto ma nessuna alla serranda della camera da letto da cui i malviventi sarebbero entrati e usciti;
le fotografie prodotte in atti sono difatti relative alla convivente del SI. con Pt_1 indosso alcune borse e ad alcuni gioielli indossati da mani femminili ignote.
L'Appellante, a riguardo, si duole del fatto che il Giudice di primo grado, ritenendo irrilevante la richiesta della prova orale formulata, non gli avrebbe consentito di provare il furto. La Corte rileva che l'escussione dei testi non avrebbero consentito al Giudice di primo grado di pervenire ad una diversa ricostruzioni dei fatti e ciò perché nessuna delle circostanze dedotte nei capitoli di prova è volta a dimostrare il furto.
1.e) Infine, quanto al mancato funzionamento dell'allarme, come ha rilevato il Giudice di primo grado, il SI. non ha fornito la prova che al momento del fatto fosse Pt_1 disattivato a causa del maltempo. Il profilo di censura fondato sul fatto che sarebbe stato onere della Compagnia produrre il rapporto di per dimostrare il maltempo, è infondato;
a maggior ragione perché la Pt_3 Compagnia Appellata non ha affatto dedotto l'inoperatività della polizza per il mancato funzionamento dell'antifurto eccependo invece la mancata dimostrazione del rischio assicurato da cui il sig. ha fatto derivare il diritto all'indennizzo assicurativo. Pt_1 In ogni caso, l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria non incombe sull'Assicurazione ma sull'Assicurato.
Per quanto precede, la Corte ritiene quindi che gli elementi allegati dall'Appellante non consentano di ritenere dimostrato né l'evento storico dedotto nè le modalità con cui sarebbe stato compiuto e dunque, che non vi sia ragione alcuna per discostarsi dalla decisione del
Giudice di primo grado che ha concluso ritenendo che il SI. non avesse Parte_1 assolto all'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda.
2) Il primo e il terzo motivo di appello, fondati sul presupposto che la mancata ammissione dei capitoli di prova dedotti avrebbe leso il diritto di difesa del SI. che non Pt_1 avrebbe avuto potuto provare la presenza dei beni preziosi all'interno dell'appartamento, da un lato, sono assorbiti dalla conferma della declaratoria della mancata dimostrazione della verificazione del rischio assicurato (furto) da cui dipende il diritto all'indennizzo invocato che rende superfluo accertare se vi fossero o meno in casa i gioielli;
dall'altro lato, sono inammissibili atteso che al termine dell'udienza del 13.10.2022 è stata la difesa del SI.
[...] a verbalizzare che la causa è “sufficientemente istruita con l'esame del teste nonché Pt_1 con quanto documentato” e quindi a rinunciare implicitamente ai mezzi di prova non ammessi che, in sede di precisazione delle conclusioni, neppure sono stati richiamati.
Senza tacere il fatto della dubbia attendibilità della teste in quanto Testimone_1 compagna del SI. Pt_1
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata, ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio da ritersi superfluo, l'appello viene dunque respinto per manifesta infondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della Appellante, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22 entrato in vigore il 23.10.2022
e applicabile ai giudizi la cui difesa non si è esaurita entro tale data, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda (ossia da € 26.000,00 a € 52.000,00) per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata celebrata), come da dispositivo.
Si rileva, infine, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico della parte Appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5382/2023 resa Parte_1 dal Tribunale di Torino 27.12.2023 e pubblicata il 28.12.2023; dichiara tenuta e condanna la parte Appellante a pagare le spese del Parte_1 presente grado del giudizio a favore della Parte Appellata Controparte_1
(già ), in persona del suo legale rappresentate pro-tempore, che
[...] Controparte_2 liquida in complessivi € 6.946,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico della parte Appellante. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 17.12.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio
Il Consigliere Estensore Ausiliario
Dott.ssa Laura Boni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei SInori Magistrati
Dott.ssa Anna Bonfilio Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere
Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. RG 170/2024, avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie - assicurazione contro i danni promossa da:
(CF ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.4.1988 res. a HE (TO) Via Torino n. 70, elettivamente domiciliato in Torino Corso Vittorio Emanuele II n. 169, presso lo studio dell'Avv. Francesco Traversi (CF
pec - C.F._2 Email_1
che lo rappresenta e difende unitamente Email_2 all'Avv.to Mauro Diotallevi con studio Torino Corso Vittorio Emanuele II n. 166 (CF
pec come da procura in atti C.F._3 Email_3
APPELLANTE
Contro
(CF ) già , con Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 sede in Milano Via Benigno Crespi n. 23, in persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Torino Corso Re Umberto n. 64 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Prencipe (CF pec C.F._4 Email_4
011/5805655) che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 21.11.2024
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 16.9.2024
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in totale riforma dell'impugnata sentenza n 5382/2023 del Tribunale di Torino – Sezione Quarta Civile, depositata il
27.12.2023, pubblicata il 28 dicembre 2023
Nel merito:
a) dichiarare tenuta e condannare la convenuta società , in persona del Controparte_2 legale rappresentante al pagamento dell'indennizzo per il furto patito dall'appellante
[...]
in ragione della somma concordata di €uro 30.000,00 oltre interessi di mora Parte_1 dal fatto al saldo e rivalutazione delle somme;
b) Dato atto del fatto che l'appellata agisce nella piena consapevolezza del proprio torto, condannare la stessa al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 cpc. Condannare l'appellata alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di entrambi i gradi del giudizio.
3) In via istruttoria: dato atto della gravità degli errori in procedendo ed in iudicando commessi dalla Prima Giudice, ammettere i capi di prova per testi dedotti da 1) a 6) della memoria ex art. 183 c.6 n 2 cpc, con data 23.3.2022, rimettere la causa in istruttoria per l'escussione dei testi ivi indicati: 1) 2) incaricato informato Testimone_1 rappresentante legale della Società sede di Torino. Controparte_3
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA Controparte_4 contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 16.9.2024
[...]
Conclusioni: in via preliminare Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, Rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per carenza dei presupposti di legge;
nel merito Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita Respingere l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 5382 resa in data 27.12.2023 dal Tribunale di Torino. Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il sig. conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Torino la Compagnia affinché detta Convenuta fosse Controparte_2 condannata a pagargli la somma di € 30.000,00 o la diversa somma accertata in corso di causa, dedotta l'eventuale franchigia, oltre interessi, a titolo di indennizzo per il furto di oggetti preziosi che si trovavano presso la sua abitazione di HE (TO) Via Torino n. 70.
Il SI. esponeva: Parte_1
- in data 8.8.2018, di essersi allontanato dalla propria abitazione sita al 4° piano di Via
Torino n. 40 a HE intorno alle 15,30;
- di essere rientrato intorno alle 23,30 e di avere constatato che l'impianto di allarme di cui l'appartamento era dotato, sarebbe stato disattivato e la camera da letto messa a soqquadro da ignoti che, presumibilmente, si sarebbero introdotti nell'abitazione provenendo dalla finestra delle scale condominiali, posta a circa 50 cm dal suo balcone;
-di essersi recato, in data 9.8.2018 alle h. 9,00, preso la Stazione dei Carabinieri di HE per sporgere la denuncia di furto dei numerosi oggetti preziosi trafugati da ignoti dall'abitazione;
- di avere comunicato il furto alla in data 10.8.2018 e di avere Controparte_2 richiesto l'indennizzo in forza della polizza n. 025B3241 stipulata il 16.2.2017;
- di avere appreso che il 9.10.2018 detta Compagnia aveva aperto il sinistro (n. P-0025 -18-
50499) e incaricato la All Consulting & Engineering S.r.l. di eseguire una perizia investigativa;
- di avere trasmesso, in data 5.12.2018, il decreto di archiviazione del procedimento penale per furto verso ignoti alla Compagnia che, per il tramite del SI. quantificava Pt_2 l'indennizzo dovuto nella somma di € 30.000,00. L'Attore esponeva altresì che: a) il 26.3.2019 la aveva depositato nei suoi confronti, e di coloro Controparte_2 che sarebbero risultati responsabili, un atto di denuncia e querela per truffa, anche a titolo di concorso;
b) espletate le indagini, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in data 18.9.2020, aveva chiesto l'archiviazione del procedimento;
c) avverso il provvedimento di archiviazione la aveva proposto Controparte_2 opposizione;
poiché il 26.4.2021 il GIP presso il Tribunale di Milano aveva disposto l'archiviazione anche del procedimento di opposizione, chiedeva alla la liquidazione Controparte_2 dell'indennizzo.
Constatato il rifiuto da parte della Compagnia di corrispondergli l'indennizzo, previa instaurazione del procedimento di mediazione a cui la non aveva Controparte_2 neppure partecipato, il SI. promuoveva l'azione giudiziale per ottenere il Parte_1 risarcimento assicurativo in forza della polizza n. 025B3241 stipulata il 16.2.2017.
Nel giudizio così instaurato si costituiva la chiedendo, previo Controparte_2 mutamento del rito, di respingersi la domanda.
La Compagnia, prodotta la Relazione investigativa redatta dagli Accertatori da essa incaricati
(GL , eccepiva la mancata dimostrazione dei fatti posti a Controparte_5 fondamento della domanda di indennizzo;
in particolare eccepiva: 1) come la narrazione del fatto storico dedotto fosse tale da condurre a ritenere che il presunto furto neppure si fosse verificato.
La Compagnia allegava come fosse inverosimile che ignoti malviventi: a) fossero riusciti ad accedere all'appartamento collocato al 4° piano del Condominio sito nel centro di HE scavalcando la finestra delle scale condominiali e saltando sul balcone verandato dell'abitazione; e ciò perché i malviventi, trovando aperta la finestra delle scale condominiali, avrebbero dovuto saltare sul balcone della camera da letto dell'abitazione del SI. - potendo utilizzare come unico Pt_1 appiglio il sottile tubo del gas, collocato così radente alla facciata condominiale da non consentire neppure il passaggio delle dita – ove, trovata, aperta anche la finestra dell'abitazione, sarebbero quindi entrati nell'appartamento; b) fossero usciti dall'abitazione ripercorrendo la stessa strada e con la medesima modalità dell'entrata; c) fossero usciti dalla porta di ingresso blindata “senza forzare nulla” (come dichiarato dalla stessa parte) perché la porta era stata chiusa dall'esterno e giunti sul pianerottolo di casa avessero trasportato circa 6 kg di refurtiva, senza essere notati;
2) come non fosse stata dimostrata la presenza di beni preziosi all'interno dell'appartamento; in particolare come non fosse stata offerta la prova:
a) dell'acquisto delle bottiglie di champagne e del loro valore;
b) della provenienza di un Rolex YT del valore di € 14.000,00 che, nella ricostruzione offerta agli Accertatori dal SI. gli sarebbe stato regalato da una ex fidanzata che Pt_1 lo avrebbe acquistato a gennaio ad una Fiera a Monaco di Baviera da una società bulgara
(pagandolo in contanti) il cui legale rappresentante è un signore di Torino titolare di una ditta che commercia autovetture;
c) dell'esistenza degli altri beni (borse e gioielli) per i quali il SI. non produce Pt_1 neppure alcuna riproduzione fotografica a conferma della collocazione nell'appartamento.
Il Giudice, previo mutamento del rito, istruiva la causa mediante l'assunzione della prova testimoniale. LA SENTENZA DEL TRIBUNALE
Con la sentenza n. 5382 del 27.12.2023 pubblicata il 28.12.2023, il Tribunale di Torino respingeva la domanda del SI. condannandolo al pagamento a favore della Parte_1
delle spese di lite liquidate in € 3.809,00 oltre 15% e oneri fiscali. Controparte_2
Il Giudice di primo grado, rilevato come a sostegno della pretesa risarcitoria il SI. Pt_1 si fosse limitato a produrre la polizza assicurativa e la denuncia di furto sporta il giorno successivo all'evento, concludeva ritenendo che l'Attore non avesse assolto all'onere della prova e, pertanto, che la domanda invocata fosse insuscettibile di accoglimento.
Il Giudice, a proposito dell'an, precisava come in corso di causa fossero emersi elementi a sfavore del presupposto fattuale narrato dall'Attore; in particolare, come: a) la mera denuncia di furto, trattandosi di una dichiarazione unilaterale proveniente dalla parte, non potesse ritenersi una prova dell'esistenza del fatto illecito in essa dedotto;
a maggior ragione, considerato che la parte, nell'immediatezza dei fatti, non aveva invocato l'intervento dell'Autorità Giudiziaria a supporto dell'evento dannoso occorsogli;
b) tra le dichiarazioni rese dal SI. vi fosse una evidente contraddittorietà; Pt_1 nella denuncia, difatti dichiarava che i ladri “presumibilmente accedevano dalla porta finestra verandata della camera da letto senza forzare nulla” mentre in occasione delle dichiarazioni spontanee rese il 16.10.2018 agli investigatori della Compagnia che “la serranda della camera da letto è stata divelta -… la porta blindata non era chiusa con le solite mandate del chiavistello come l'avevo lasciata alla mia uscita”; infine, in occasione del sopralluogo, che la serranda era stata riparata, senza tuttavia offrire la prova della riparazione né alcuna foto della serranda divelta;
c) non vi fosse la prova che l'allarme sonoro si fosse disattivato a causa del maltempo.
Rilevava inoltre, a proposito del quantum, come a) non fossero state offerte le prove della preesistenza degli oggetti asseritamente rubati nel luogo ove sarebbe avvenuto il furto asserito;
b) la prova testimoniale non avesse condotto a ritenere dimostrata la presenza dei gioielli e/o degli altri beni, all'interno dell'abitazione.
Il Giudice infine riteneva dirimente il fatto che la relazione investigativa non fosse stata contestata onde, rigettava la domanda condannando l'Attore al pagamento delle spese di lite a favore della Compagnia.
GIUDIZIO DI APPELLO
Il SI. ha proposto appello avverso la sentenza n 5382 del 27.12.2023 pubblicata il Pt_1
28.12.2023del Tribunale di Torino. Con il primo motivo, l'Appellante ha censurato la sentenza allegando che l'istruttoria si sarebbe svolta all'insegna della “prevenzione e dell'incoerenza” onde, non sarebbe stato messo nella condizione di poter dimostrare il valore dei beni preziosi e la loro collocazione nell'abitazione al momento del furto. L'Appellante ha altresì dedotto che, se il Giudice di primo grado non si fosse limitato ad ammettere solo alcuni dei capitoli di prova, ma avesse consentito la testimonianza della SI.ra (compagnia dell'Appellante) e del legale rappresentante della Testimone_1
Luvh Italia S.p.A., egli avrebbe potuto dimostrare che la ricevuta di € 3.450,00 era relativa all'acquisto dei gioielli “Chanel” a Montecarlo e che le altre ricevute erano relative all'acquisto dei beni preziosi (cfr. doc.
6-2 e 6-3). Con il secondo motivo, l'Appellante ha censurato la sentenza laddove il Giudice di primo grado, valutando erroneamente gli elementi emersi dall'istruttoria, ha respinto la domanda risarcitoria ritenendo che non fosse offerta la prova dell'effettiva verificazione del furto. L'Appellante ha dedotto che: a) l'omessa richiesta di intervento della Polizia Giudiziaria al momento del fatto sarebbe una circostanza del tutto ininfluente ai fini della dimostrazione del furto;
e ciò perché è notorio che la Polizia non compie i rilievi a seguito di una notizia di reato, tanto meno nel cuore della notte;
b) dalle dichiarazioni rese nelle varie occasioni non emergerebbe alcuna contraddizione;
la circostanza che dapprima il SI. avesse dichiarato che i malviventi sarebbero Pt_1 presumibilmente entrati dalla porta finestra della camera da letto senza forzare nulla salvo poi affermare che la serranda sarebbe stata divelta, sarebbe irrilevante;
del resto tale dichiarazione non sarebbe stata resa spontaneamente ma gli sarebbe stata carpita e, in ogni caso, se il Giudice di primo grado “avesse fatto buon governo” delle risultanze documentali avrebbe concluso ritenendo dimostrato che la serranda risultava solo leggermente inclinata.
In ogni caso, il Giudice di primo grado sarebbe altresì incorso nell'errore di non tenere conto del provvedimento di archiviazione del procedimento penale a cui invece avrebbe dovuto allinearsi stante l'assenza di elementi sufficienti per sostenere l'accusa di frode all'assicurazione. c) la dimostrazione del costo della riparazione della serranda sarebbe ininfluente al fine della dimostrazione il furto;
d) l'assenza di fotografie della serranda sarebbe irrilevante;
e) l'inserimento dell'allarme non è una condizione di operatività della polizza. In ogni caso la dimostrazione del furto troverebbe conferma nei capitoli di prova che il
Giudice di primo grado avrebbe erroneamente non ammesso. Con il terzo motivo, l'Appellante ha eccepito la violazione del diritto di difesa e ha chiesto che la causa venga rimessa in istruttoria.
Con il quarto motivo, l'Appellante ha impugnato la sentenza in punto spese e ha chiesto la condanna della Compagnia ex art. 96 c. 3 e 4 c.p.c.. L'Appellante ha infine formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di 1° grado.
2) Nel procedimento di appello così instaurato, si è costituita la contestando Controparte_2 la fondatezza del motivo di appello e, ritenuti non provati i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento dell'indennizzo invocata, ha insistito per la conferma della sentenza impugnata.
3) Con ordinanza del 25.6.2024 la Corte ha respinto l'istanza di sospensiva attesa l'insussistenza dei presupposti per il suo accoglimento. Entrambe le parti hanno precisato le conclusioni, depositato le memorie conclusionali, le repliche e con le note per l'udienza del 21.11.2024, fissata ex art. 127 ter c.p.c., hanno chiesto di accogliersi le conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ragioni di ordine logico impongono di esaminare preliminarmente il secondo motivo di censura fondato sul presupposto che il Giudice di primo grado, avendo valutato erroneamente gli elementi emersi dall'istruttoria, sarebbe incorso nell'errore di ritenere che non fosse stato assolto l'onere di dimostrare il presupposto della domanda (l'effettiva verificazione del furto) e abbia dunque, per l'effetto, ingiustamente respinto la domanda di indennizzo.
1) La Corte rileva in primo luogo che in tema di responsabilità contrattuale, costituisce principio consolidato quello secondo cui, nel giudizio promosso dall'Assicurato nei confronti dell'Assicurazione, avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che si è verificato il rischio oggetto della copertura assicurativa, mentre è onere del debitore convenuto dare la prova del fatto estintivo, costitutivo dell'avvenuto adempimento ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. 1558/2018; Cass. civ. 30656/2017 Cass. SU 13533/2002)
Dunque, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza del rischio assicurato e nell'ambito spaziale temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c., “spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato l'evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro e chiede la copertura ..”. In altri termini, compete all'attore offrire la dimostrazione del cosiddetto “fatto costitutivo” del diritto all'indennizzo assicurativo.
Nel contesto così delineato la Corte deve quindi valutare se, come ha rilevato il Giudice di primo grado, dall'istruttoria siano emersi svariati elementi che depongono a sfavore della ricostruzione fattuale offerta dal SI. e, pertanto, che il fatto costitutivo del Parte_1 diritto all'indennizzo non fosse stato dimostrato (dunque, per l'effetto, che la domanda risarcitoria invocata non potesse trovare accoglimento), oppure se il danneggiato abbia offerto la prova della verificazione del rischio assicurato da cui è derivata la sottrazione dei beni preziosi e, a causa dell'erronea valutazione degli elementi allegati, il Giudice di primo grado sia incorso nell'errore di respingere la pretesa indennitaria.
1.a) Con il primo profilo di censura l'Appellante si duole del rilievo attribuito dal Giudice di primo grado alla omessa richiesta di intervento immediato della Polizia Giudiziaria allegandone la pretestuosità.
Il profilo è manifestamente infondato e non coglie nel segno. E' pacifico che la mera denuncia di furto non possa ritenersi una prova idonea a dimostrare l'esistenza del fatto illecito in essa dedotto, atteso che trattasi di una dichiarazione unilaterale proveniente dalla parte;
onde, come ha già rilevato il Giudice di primo grado, la richiesta di intervento della Autorità Giudiziaria nell'immediatezza del fatto, avrebbe potuto essere di supporto sulla modalità con cui il furto sarebbe stato eseguito;
non vi è difatti alcun dubbio che la Polizia avrebbe quanto meno potuto accertare le condizioni dell'appartamento e rilevare le tracce del passaggio dei criminali.
La ricostruzione dell'Appellante fondata:
- sulla circostanza che alle h. 24,00 (orario in cui il danneggiato avrebbe potuto contattare la
Polizia Giudiziaria) il Commissariato sarebbe stato chiuso e che nel cuore della notte le risorse statali sarebbero state impiegate per l'accertamento di altre problematiche, deve rimanere confinata nell'ambito delle allegazioni atteso che non è stata fornita la prova di aver invocato l'intervento delle Forze dell'ordine e di non averlo ricevuto;
- sulla circostanza che la sensazione di impotenza scaturita dall'ingerenza di estranei nella propria vita privata e la stanchezza causata dalla partita di calcetto lo abbiano indotto a desistere dell'invocare l'intervento della Polizia, deve ritenersi inverosimile, a maggior ragione se si considera che è stato lo stesso Appellante ad allegare l'ingente valore dei beni oggetto del furto presunto e sarebbe stato suo interesse dimostrarlo. La Corte ritiene che il Giudice di primo grado abbia quindi valutato correttamente tale circostanza come un indizio a sfavore della pretesa invocata.
1.b) Con il secondo profilo di censura l'Appellante si duole dell'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dal SI. ritenute dal Giudice di primo grado in contraddizione tra Pt_1 loro (in sede di denuncia il danneggiato ha dichiarato che i malviventi si erano introdotti dalla porta finestra verandata senza forzare nulla mentre alla investigatori CP_6 della Compagnia, che la serranda della camera da letto sarebbe stata divelta) e senza tener conto che invece sarebbero state rese sull'onda dell'emotività e, in ogni caso, estorte al danneggiato che si sarebbe limitato a sottoscrivere una dichiarazione predisposta dall'investigatore. Anche questo profilo non coglie nel segno.
Da un lato, non vi è la prova che la dichiarazione resa dal danneggiato alla CP_6 società di investigazione, sia stata predisposta dall'investigatore e solo sottoscritta
“inconsapevolmente” dal sig. e, del resto, le allegazioni contenute nella Relazione Pt_1 investigativa neppure sono state contestate;
dall'altro lato, tale dichiarazione reca la firma del SI. onde, tale documento offre la prova della conoscenza delle dichiarazioni ivi Pt_1 contenute (“la serranda della camera da letta era divelta”) che sono effettivamente in palese contraddizione con le dichiarazioni rese in sede di denuncia (i malviventi si sono introdotti dalla finestra verandata .. senza forzare nulla”).
Il Giudice di primo grado ha quindi correttamente ritenuto che la contraddittorietà della descrizione dello stato del luogo da cui i malviventi si sarebbero introdotti nell'abitazione fosse un elemento a sfavore della tesi del furto;
senza tacere il fatto che tra le fotografie scattate dall'Appellante nell'immediatezza del fatto non ve ne è alcuna della serranda né il SI. ha prodotto alcuna fattura di riparazione pur avendo dichiarato di avere Pt_1 provveduto a farlo.
Del tutto privo di fondamento è inoltre il profilo di censura fondato sulla erronea valutazione del provvedimento di archiviazione del procedimento penale a cui, a parere dell'Appellante, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto invece allinearsi e che avrebbe dovuto quindi porre a fondamento dell'accoglimento della domanda risarcitoria. Il provvedimento di archiviazione consegue all'assenza di elementi idonei per sostenere e confermare l'accusa di frode in assicurazione svolta dal PM nel procedimento penale;
il provvedimento di archiviazione è dunque del tutto irrilevante in sede civile dove non si dibatte di frode assicurativa (che, ripetesi, sarebbe stato onere del PM provare) bensì della dimostrazione - che incombe invece sull'Assicurato - della veridicità della verificazione rischio assicurato, da cui, nel caso di specie, sarebbe derivata la sottrazione dei beni preziosi.
Il Giudice ha quindi correttamente ritenuto di non attribuire al decreto di archiviazione in sede penale alcun valore probatorio del fatto costitutivo posto a fondamento dell'azione risarcitoria.
1.c) e 1.d) Con terzo profilo e quarto profilo della censura, l'Appellante si duole del rilievo attribuito dal Giudice all'omessa dimostrazione della riparazione della serranda e all'omessa produzione di foto per documentare lo stato della serranda medesima.
La Corte rileva che, in occasione del sopralluogo da parte del perito della Assicurazione, è stato lo stesso Appellante a dichiarare che la serranda sarebbe stata riparata, ragione per cui all'omessa produzione di un documento fiscale giustificativo del pagamento della riparazione non può che conseguire la perplessità che la serranda non fosse stata in effetti manomessa;
a maggior ragione perché in occasione della denuncia il SI. ha dichiarato che i ladri Pt_1 sono entrati dalla abitazione “senza forzare nulla”. In ogni caso, un ulteriore elemento a sfavore della tesi offerta dall'Appellante è senza dubbio rappresentato dal fatto che nell'immediatezza del fatto il SI. ha scattato svariate Pt_1 foto ma nessuna alla serranda della camera da letto da cui i malviventi sarebbero entrati e usciti;
le fotografie prodotte in atti sono difatti relative alla convivente del SI. con Pt_1 indosso alcune borse e ad alcuni gioielli indossati da mani femminili ignote.
L'Appellante, a riguardo, si duole del fatto che il Giudice di primo grado, ritenendo irrilevante la richiesta della prova orale formulata, non gli avrebbe consentito di provare il furto. La Corte rileva che l'escussione dei testi non avrebbero consentito al Giudice di primo grado di pervenire ad una diversa ricostruzioni dei fatti e ciò perché nessuna delle circostanze dedotte nei capitoli di prova è volta a dimostrare il furto.
1.e) Infine, quanto al mancato funzionamento dell'allarme, come ha rilevato il Giudice di primo grado, il SI. non ha fornito la prova che al momento del fatto fosse Pt_1 disattivato a causa del maltempo. Il profilo di censura fondato sul fatto che sarebbe stato onere della Compagnia produrre il rapporto di per dimostrare il maltempo, è infondato;
a maggior ragione perché la Pt_3 Compagnia Appellata non ha affatto dedotto l'inoperatività della polizza per il mancato funzionamento dell'antifurto eccependo invece la mancata dimostrazione del rischio assicurato da cui il sig. ha fatto derivare il diritto all'indennizzo assicurativo. Pt_1 In ogni caso, l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria non incombe sull'Assicurazione ma sull'Assicurato.
Per quanto precede, la Corte ritiene quindi che gli elementi allegati dall'Appellante non consentano di ritenere dimostrato né l'evento storico dedotto nè le modalità con cui sarebbe stato compiuto e dunque, che non vi sia ragione alcuna per discostarsi dalla decisione del
Giudice di primo grado che ha concluso ritenendo che il SI. non avesse Parte_1 assolto all'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda.
2) Il primo e il terzo motivo di appello, fondati sul presupposto che la mancata ammissione dei capitoli di prova dedotti avrebbe leso il diritto di difesa del SI. che non Pt_1 avrebbe avuto potuto provare la presenza dei beni preziosi all'interno dell'appartamento, da un lato, sono assorbiti dalla conferma della declaratoria della mancata dimostrazione della verificazione del rischio assicurato (furto) da cui dipende il diritto all'indennizzo invocato che rende superfluo accertare se vi fossero o meno in casa i gioielli;
dall'altro lato, sono inammissibili atteso che al termine dell'udienza del 13.10.2022 è stata la difesa del SI.
[...] a verbalizzare che la causa è “sufficientemente istruita con l'esame del teste nonché Pt_1 con quanto documentato” e quindi a rinunciare implicitamente ai mezzi di prova non ammessi che, in sede di precisazione delle conclusioni, neppure sono stati richiamati.
Senza tacere il fatto della dubbia attendibilità della teste in quanto Testimone_1 compagna del SI. Pt_1
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata, ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio da ritersi superfluo, l'appello viene dunque respinto per manifesta infondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della Appellante, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22 entrato in vigore il 23.10.2022
e applicabile ai giudizi la cui difesa non si è esaurita entro tale data, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda (ossia da € 26.000,00 a € 52.000,00) per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata celebrata), come da dispositivo.
Si rileva, infine, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico della parte Appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5382/2023 resa Parte_1 dal Tribunale di Torino 27.12.2023 e pubblicata il 28.12.2023; dichiara tenuta e condanna la parte Appellante a pagare le spese del Parte_1 presente grado del giudizio a favore della Parte Appellata Controparte_1
(già ), in persona del suo legale rappresentate pro-tempore, che
[...] Controparte_2 liquida in complessivi € 6.946,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico della parte Appellante. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 17.12.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio
Il Consigliere Estensore Ausiliario
Dott.ssa Laura Boni