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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 11/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 11/02/2025
Chiamata la causa iscritta al N. 1283/2024 R. G. introdotta da
, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'Avv. Vincenzo Bonomei ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Strada Massetana Romana, n. 50/A
Siena
PARTE APPELLANTE nei confronti di
) Controparte_1 P.IVA_1
); Controparte_2 C.F._2
PARTI APPELLATE CONTUMACI
Nel giudizio di secondo grado avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 536/2023 del Giudice di Pace di Siena, depositata in data
22.12.2023, resa nell'abito della controversia n. 1771/20 avente ad oggetto responsabilità per sinistro stradale.
Innanzi al Giudice Giulia Capannoli alle h. 9.07 è comparso per parte appellante l'Avv. Bonomei Vincenzo;
per le parti appellate già contumaci nessuno è presente.
Sono presenti le Dott.sse e Persona_1 Persona_2 CP_3
Il giudice invita l'Avv. Bonomei alla precisazione delle conclusioni.
Parte appellata conclude come da atto di citazione, per le spese si rimette a giustizia e nel merito si riporta a quanto dedotto in atti e dichiara sin da ora di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
IIll ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia
1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente SENTENZA nel giudizio di secondo grado ex art. 437 c.p.c., dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII SSIIEENNAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, il giudicante osserva quanto segue.
1. adiva il Giudice di Pace di Siena citando in giudizio Parte_1
e domandandone la Controparte_2 Controparte_1 condanna al risarcimento del danno subito a seguito del sinistro stradale occorso in data 4.2.2020 in Siena.
A fondamento della domanda deduceva che: la responsabilità nella produzione del sinistro stradale era da attribuirsi all'illegittima condotta di la quale, circolando contromano, invadeva la corsia opposta Controparte_2
e urtava la sua macchina;
che la Polizia Municipale, intervenuta sul posto, contestava alla la violazione dell'art. 143 C.d.S. senza addebitare CP_2 alcunché all'attrice; che, notiziata dell'incidente, la compagnia assicurativa ritenuta sussistente la corresponsabilità della Controparte_1 al 50%, le comunicava la valutazione dei danni riportati dal veicolo per Pt_1 un ammontare complessivo di € 3.970,00.
Si costituiva soltanto la contestando quanto Controparte_1 dedotto dall'attrice e il Giudice di Pace di Siena con sentenza n. 536/2023 del
22.12.2023, all'esito del giudizio iscritto al n. 1771/2020, accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice e, dichiarando la responsabilità concorsuale nella misura del 50%, condannava parte convenuta
[...]
[...
[...] al pagamento in favore di parte attrice della somma di € Controparte_4
4.185,05, oltre interessi legali dal fatto al saldo effettivo, oltre al pagamento delle spese legali, già ridotte al 50%.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1 deducendo l'infondatezza della decisione del Giudice di primo grado laddove ha dichiarato la responsabilità concorsuale al 50% dell'appellante nella causazione dell'incidente, stante la velocità, da questa tenuta, superiore al limite massimo consentito con conseguenziale riduzione al 50% delle spese di lite poste a carico della compagnia assicuratrice.
Nel merito, parte appellante ha esposto che nel caso di specie non vi sarebbe alcun elemento a sostegno del fatto che la medesima abbia tenuto una velocità superiore al limite consentito;
che, in particolare, nessun rilievo assumono le circostanze: “la si trovava in piedi senza aver subito alcuna lesione, CP_2 mentre il Sig. ( n.d.r.), si trovava adagiato al margine della Pt_1 CP_5 strada in attesa del 118” e “l'apertura degli airbags frontali, compreso quello alle ginocchia del conducente Sig. ; che viceversa, risulta incontestata CP_5 ed ammessa la colpa della per aver circolato contromano con ciò CP_2 escludendosi l'applicabilità della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 comma II c.c.
Alla prima udienza, tenutasi il 19.11.2024, il Giudice rilevata la regolarità della notifica ha dichiarato la contumacia delle parti appellate e ha fissato l'udienza di discussione e decisione della causa, ex art. 281 sexies c.p.c., per l'odierna udienza.
3. L'appello è fondato e merita accoglimento per le motivazioni che seguono.
Merita innanzitutto richiamare l'art. 2054 comma 2 c.c. secondo cui “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”, che sancisce la corresponsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro stradale.
Tanto premesso la Cassazione in tema di circolazione stradale ha affermato che “anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti
3 dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (cfr. tra le altre Cass. Civ.
n. 124/2016).
Tuttavia, come in più occasioni chiarito dalla Corte, la prova che uno dei conducenti si sia uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr. Cass. Civ. n.
13672/2019; n. 9550/2009; n. 5226/2006), e che l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cfr. Cass. Civ. n. 477/2003).
Ciò, comunque, non esclude che possa ritenersi raggiunta la prova liberatoria anche indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro, laddove emerga che l'invasione della corsia presenta un'efficacia causale assorbente nello stesso incidente.
Difatti la presunzione di colpa concorrente, ex art. 2054, II comma, c.c., opera sul piano causale, ovvero sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta e l'evento. Quando, al contrario, risulti che quella violazione non abbia avuto incidenza causale, non sussiste ragione di ritenere non superata quella presunzione: una differente interpretazione finirebbe con l'attribuire, alla norma in questione, una valenza puramente sanzionatoria (cfr.
Cass. Civ. n. 19115/2020).
Tanto premesso, risulta incontestato tra le parti che in data 4.2.2020 alle ore
14.35 circa, in Siena, Strada della Peruzza si è verificato un incidente stradale tra l'autovettura targata FN009JG di proprietà dell'odierna appellante e il veicolo targata ET963XD di proprietà di . Controparte_2
Dalla documentazione in atti, ovvero dal verbale di accertamento dello stato dei luoghi redatto dal Comando Polizia Municipale – Comune di Siena è emerso che:
4
risultando, quindi, che parte appellata ha invaso la corsia di marcia.
Tale circostanza è confermata da quanto dedotto dalla Compagnia Assicurativa, nel giudizio di primo grado, in sede di comparsa di costituzione “… è vero infatti che la sig.ra , conducente la vettura VW tg. ET963XD non teneva CP_2 assolutamente la propria destra, al punto da “meritarsi” la contestazione della violazione dell'art. 143 C.d.S.”.
Nel caso di specie è emerso, quindi, che parte appellata, , ha Controparte_2 tenuto una condotta imprudente in spregio alle regole dettate dal codice strada, ex art. 143 comma 11 C.d.S, invadendo l'opposta corsia di marcia.
Aderendo all'impostazione della Corte di legittimità, si ritiene che tale comportamento abbia avuto un'incidenza esclusiva nella causazione del sinistro non potendo, invece, ritenersi sussistente un concorso di colpa dell'odierna appellante, ovvero della deduzione della Compagnia Assicurativa che la Pt_1 stesse procedendo a un'elevata velocità o comunque superiore al limite consentito (20 km/h) nel tratto stradale in cui si è verificato l'incidente.
A tale conclusione si giunge, innanzitutto, perché non vi alcun elemento che consenta di ritenere sussistente tale circostanza;
invero, dal verbale della Polizia
Municipale emerge il rilevamento di una breve traccia di impronta di pneumatico a metri 0,40 dal margine destro secondo la direzione del veicolo A (veicolo dell'appellante) riconducibile ad uno dei due veicoli antagonisti, compresa fra i frontali degli stessi.
5 Tale circostanza induce a ritenere che il conducente del predetto veicolo viaggiasse a una velocità non elevata.
Nello specifico, dal verbale è emersa soltanto una traccia di impronta del veicolo
A (per di più breve) e non anche una traccia di frenata;
invero, laddove si verifica uno scontro tra due veicoli, uno dei quali viaggia a velocità elevata o comunque superiore al limite consentito, è presumibile che venga riscontrata anche una traccia di frenata dell'autovettura.
A ciò si aggiunga che anche la Compagnia Assicurativa ha dedotto in primo grado, in sede di memoria, che “gli agenti intervenuti non hanno sanzionato per la velocità nessuno dei due conducenti in quanto, in assenza di accertamenti tecnici e dati certi si sarebbe trattato di una mera valutazione da parte degli stessi, per cui l'irrogazione delle sanzioni avrebbe comportato con ogni probabilità l'opposizione da parte dei sanzionati e l'annullamenti dei relativi verbali”, e quindi a conferma del fatto che non vi è alcun dato che deponga nel senso che l'appellante viaggiasse a una velocità sostenuta.
Considerata poi la tipologia di strada “vicinale”, a fondo sterrato, con una carreggiata utile variabile tra metri 4,00 e metri 3,60, con margini irregolari e non sfruttabili completamente, data la presenza di una ripa su un lato e sull'altro l'alternanza di alberi di grosso fusto e una piccola scarpata, non si ritiene che parte appellante potesse tenere un comportamento alternativo efficace al fine di evitare l'impatto tra i due veicoli.
Deve quindi concludersi per la fondatezza dell'appello, con la conseguenza che la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui ritiene la pari responsabilità delle parti nella causazione del sinistro e nella parte in cui effettua la decurtazione della metà dell'importo risarcitorio, che deve invece essere rifuso per l'intero, tenuto conto della quantificazione operata dal Giudice di primo grado.
Da ciò consegue che a parte appellante deve essere riconosciuto l'integrale risarcimento dei danni dalla stessa subiti dalla vettura di proprietà targata
FN009JG, nel sinistro verificatosi in Siena, il 4.2.2020, pari ad €.16.310,11, da cui detrarre la somma di € 3.970,00 ricevuta ante litem.
Le spese di lite del giudizio di primo grado, stante l'accoglimento dell'appello e l'avvenuto accertamento della responsabilità esclusiva di parte appellata, sono da porsi, nella misura liquidata dal Giudice di primo grado, per l'intero a carico di parte appellata.
6 4. Le spese di lite del presente grado giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del
DM 55/14 con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e nei minimi per la fase decisionale stante la natura documentale e contumaciale del giudizio, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico delle parti appellate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Siena n. 536/2023 depositata in data 22.12.2023 e condanna
[...] al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 12.340,11;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite del giudizio di primo grado che liquida in € 1.728,00
[...] oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA se per legge;
- condanna e alla rifusione in Controparte_1 Controparte_2 favore di delle spese di lite del presente giudizio che liquida in Parte_1
€ 2.547,00 per compensi, € 382,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie,
IVA e CPA se per legge.
Siena, 11/02/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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Chiamata la causa iscritta al N. 1283/2024 R. G. introdotta da
, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'Avv. Vincenzo Bonomei ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Strada Massetana Romana, n. 50/A
Siena
PARTE APPELLANTE nei confronti di
) Controparte_1 P.IVA_1
); Controparte_2 C.F._2
PARTI APPELLATE CONTUMACI
Nel giudizio di secondo grado avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 536/2023 del Giudice di Pace di Siena, depositata in data
22.12.2023, resa nell'abito della controversia n. 1771/20 avente ad oggetto responsabilità per sinistro stradale.
Innanzi al Giudice Giulia Capannoli alle h. 9.07 è comparso per parte appellante l'Avv. Bonomei Vincenzo;
per le parti appellate già contumaci nessuno è presente.
Sono presenti le Dott.sse e Persona_1 Persona_2 CP_3
Il giudice invita l'Avv. Bonomei alla precisazione delle conclusioni.
Parte appellata conclude come da atto di citazione, per le spese si rimette a giustizia e nel merito si riporta a quanto dedotto in atti e dichiara sin da ora di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
IIll ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia
1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente SENTENZA nel giudizio di secondo grado ex art. 437 c.p.c., dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII SSIIEENNAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, il giudicante osserva quanto segue.
1. adiva il Giudice di Pace di Siena citando in giudizio Parte_1
e domandandone la Controparte_2 Controparte_1 condanna al risarcimento del danno subito a seguito del sinistro stradale occorso in data 4.2.2020 in Siena.
A fondamento della domanda deduceva che: la responsabilità nella produzione del sinistro stradale era da attribuirsi all'illegittima condotta di la quale, circolando contromano, invadeva la corsia opposta Controparte_2
e urtava la sua macchina;
che la Polizia Municipale, intervenuta sul posto, contestava alla la violazione dell'art. 143 C.d.S. senza addebitare CP_2 alcunché all'attrice; che, notiziata dell'incidente, la compagnia assicurativa ritenuta sussistente la corresponsabilità della Controparte_1 al 50%, le comunicava la valutazione dei danni riportati dal veicolo per Pt_1 un ammontare complessivo di € 3.970,00.
Si costituiva soltanto la contestando quanto Controparte_1 dedotto dall'attrice e il Giudice di Pace di Siena con sentenza n. 536/2023 del
22.12.2023, all'esito del giudizio iscritto al n. 1771/2020, accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice e, dichiarando la responsabilità concorsuale nella misura del 50%, condannava parte convenuta
[...]
[...
[...] al pagamento in favore di parte attrice della somma di € Controparte_4
4.185,05, oltre interessi legali dal fatto al saldo effettivo, oltre al pagamento delle spese legali, già ridotte al 50%.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1 deducendo l'infondatezza della decisione del Giudice di primo grado laddove ha dichiarato la responsabilità concorsuale al 50% dell'appellante nella causazione dell'incidente, stante la velocità, da questa tenuta, superiore al limite massimo consentito con conseguenziale riduzione al 50% delle spese di lite poste a carico della compagnia assicuratrice.
Nel merito, parte appellante ha esposto che nel caso di specie non vi sarebbe alcun elemento a sostegno del fatto che la medesima abbia tenuto una velocità superiore al limite consentito;
che, in particolare, nessun rilievo assumono le circostanze: “la si trovava in piedi senza aver subito alcuna lesione, CP_2 mentre il Sig. ( n.d.r.), si trovava adagiato al margine della Pt_1 CP_5 strada in attesa del 118” e “l'apertura degli airbags frontali, compreso quello alle ginocchia del conducente Sig. ; che viceversa, risulta incontestata CP_5 ed ammessa la colpa della per aver circolato contromano con ciò CP_2 escludendosi l'applicabilità della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 comma II c.c.
Alla prima udienza, tenutasi il 19.11.2024, il Giudice rilevata la regolarità della notifica ha dichiarato la contumacia delle parti appellate e ha fissato l'udienza di discussione e decisione della causa, ex art. 281 sexies c.p.c., per l'odierna udienza.
3. L'appello è fondato e merita accoglimento per le motivazioni che seguono.
Merita innanzitutto richiamare l'art. 2054 comma 2 c.c. secondo cui “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”, che sancisce la corresponsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro stradale.
Tanto premesso la Cassazione in tema di circolazione stradale ha affermato che “anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti
3 dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (cfr. tra le altre Cass. Civ.
n. 124/2016).
Tuttavia, come in più occasioni chiarito dalla Corte, la prova che uno dei conducenti si sia uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr. Cass. Civ. n.
13672/2019; n. 9550/2009; n. 5226/2006), e che l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cfr. Cass. Civ. n. 477/2003).
Ciò, comunque, non esclude che possa ritenersi raggiunta la prova liberatoria anche indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro, laddove emerga che l'invasione della corsia presenta un'efficacia causale assorbente nello stesso incidente.
Difatti la presunzione di colpa concorrente, ex art. 2054, II comma, c.c., opera sul piano causale, ovvero sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta e l'evento. Quando, al contrario, risulti che quella violazione non abbia avuto incidenza causale, non sussiste ragione di ritenere non superata quella presunzione: una differente interpretazione finirebbe con l'attribuire, alla norma in questione, una valenza puramente sanzionatoria (cfr.
Cass. Civ. n. 19115/2020).
Tanto premesso, risulta incontestato tra le parti che in data 4.2.2020 alle ore
14.35 circa, in Siena, Strada della Peruzza si è verificato un incidente stradale tra l'autovettura targata FN009JG di proprietà dell'odierna appellante e il veicolo targata ET963XD di proprietà di . Controparte_2
Dalla documentazione in atti, ovvero dal verbale di accertamento dello stato dei luoghi redatto dal Comando Polizia Municipale – Comune di Siena è emerso che:
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risultando, quindi, che parte appellata ha invaso la corsia di marcia.
Tale circostanza è confermata da quanto dedotto dalla Compagnia Assicurativa, nel giudizio di primo grado, in sede di comparsa di costituzione “… è vero infatti che la sig.ra , conducente la vettura VW tg. ET963XD non teneva CP_2 assolutamente la propria destra, al punto da “meritarsi” la contestazione della violazione dell'art. 143 C.d.S.”.
Nel caso di specie è emerso, quindi, che parte appellata, , ha Controparte_2 tenuto una condotta imprudente in spregio alle regole dettate dal codice strada, ex art. 143 comma 11 C.d.S, invadendo l'opposta corsia di marcia.
Aderendo all'impostazione della Corte di legittimità, si ritiene che tale comportamento abbia avuto un'incidenza esclusiva nella causazione del sinistro non potendo, invece, ritenersi sussistente un concorso di colpa dell'odierna appellante, ovvero della deduzione della Compagnia Assicurativa che la Pt_1 stesse procedendo a un'elevata velocità o comunque superiore al limite consentito (20 km/h) nel tratto stradale in cui si è verificato l'incidente.
A tale conclusione si giunge, innanzitutto, perché non vi alcun elemento che consenta di ritenere sussistente tale circostanza;
invero, dal verbale della Polizia
Municipale emerge il rilevamento di una breve traccia di impronta di pneumatico a metri 0,40 dal margine destro secondo la direzione del veicolo A (veicolo dell'appellante) riconducibile ad uno dei due veicoli antagonisti, compresa fra i frontali degli stessi.
5 Tale circostanza induce a ritenere che il conducente del predetto veicolo viaggiasse a una velocità non elevata.
Nello specifico, dal verbale è emersa soltanto una traccia di impronta del veicolo
A (per di più breve) e non anche una traccia di frenata;
invero, laddove si verifica uno scontro tra due veicoli, uno dei quali viaggia a velocità elevata o comunque superiore al limite consentito, è presumibile che venga riscontrata anche una traccia di frenata dell'autovettura.
A ciò si aggiunga che anche la Compagnia Assicurativa ha dedotto in primo grado, in sede di memoria, che “gli agenti intervenuti non hanno sanzionato per la velocità nessuno dei due conducenti in quanto, in assenza di accertamenti tecnici e dati certi si sarebbe trattato di una mera valutazione da parte degli stessi, per cui l'irrogazione delle sanzioni avrebbe comportato con ogni probabilità l'opposizione da parte dei sanzionati e l'annullamenti dei relativi verbali”, e quindi a conferma del fatto che non vi è alcun dato che deponga nel senso che l'appellante viaggiasse a una velocità sostenuta.
Considerata poi la tipologia di strada “vicinale”, a fondo sterrato, con una carreggiata utile variabile tra metri 4,00 e metri 3,60, con margini irregolari e non sfruttabili completamente, data la presenza di una ripa su un lato e sull'altro l'alternanza di alberi di grosso fusto e una piccola scarpata, non si ritiene che parte appellante potesse tenere un comportamento alternativo efficace al fine di evitare l'impatto tra i due veicoli.
Deve quindi concludersi per la fondatezza dell'appello, con la conseguenza che la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui ritiene la pari responsabilità delle parti nella causazione del sinistro e nella parte in cui effettua la decurtazione della metà dell'importo risarcitorio, che deve invece essere rifuso per l'intero, tenuto conto della quantificazione operata dal Giudice di primo grado.
Da ciò consegue che a parte appellante deve essere riconosciuto l'integrale risarcimento dei danni dalla stessa subiti dalla vettura di proprietà targata
FN009JG, nel sinistro verificatosi in Siena, il 4.2.2020, pari ad €.16.310,11, da cui detrarre la somma di € 3.970,00 ricevuta ante litem.
Le spese di lite del giudizio di primo grado, stante l'accoglimento dell'appello e l'avvenuto accertamento della responsabilità esclusiva di parte appellata, sono da porsi, nella misura liquidata dal Giudice di primo grado, per l'intero a carico di parte appellata.
6 4. Le spese di lite del presente grado giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del
DM 55/14 con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e nei minimi per la fase decisionale stante la natura documentale e contumaciale del giudizio, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico delle parti appellate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Siena n. 536/2023 depositata in data 22.12.2023 e condanna
[...] al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 12.340,11;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite del giudizio di primo grado che liquida in € 1.728,00
[...] oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA se per legge;
- condanna e alla rifusione in Controparte_1 Controparte_2 favore di delle spese di lite del presente giudizio che liquida in Parte_1
€ 2.547,00 per compensi, € 382,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie,
IVA e CPA se per legge.
Siena, 11/02/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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