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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/04/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 2637/2024 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Todino Gianluca (C.F. ; C.F._1
APPELLANTE
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Napolitano Parte_2 C.F._2
David (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
03.04.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 17.05.2024, ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 1317/2023, emessa dal Giudice di Pace di Marigliano in data
11.01.2023, con la quale è stata accolta la domanda formulata da Parte_2
1 1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna appellata ha Parte_2
dedotto quanto segue:
• in data 19.02.2019, alle ore 17.00 circa, in San Potito Ultra (AV), presso la S.S. 7 Ofantina, il veicolo Mercedes GLC tg. FP610PY, di proprietà della e Controparte_1
condotto da , ha tamponato il veicolo Fiat Cubo tg. FB883XH di proprietà Controparte_2 dell'attrice, che, a causa dell'impatto, ha tamponato a sua volta l'autocarro tg. DY043FY;
• a causa dell'incidente, la vettura di proprietà dell'attrice ha riportato danni alla parte posteriore e a quella anteriore;
• la responsabilità del sinistro deve essere attribuita al conducente del veicolo Mercedes GLC tg. FP610PY, assicurato per la RCA presso Parte_1
L'attrice, pertanto, ha chiesto la condanna di e della Parte_1 [...] al risarcimento del danno patito, quantificato in € 5.200,00. Controparte_1
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Marigliano ha dichiarato la contumacia delle convenute e ha accolto la domanda, riconoscendo all'attrice il risarcimento del danno, pari a
€ 10.720,55, con vittoria delle spese di lite.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, la ha contestato la decisione in parola, Parte_1 evidenziando l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione in primo grado;
ha rappresentato, infatti, di aver acquisito contezza del giudizio solo in data 19.04.2024, quando ha ricevuto la notificazione della sentenza e dell'atto di precetto. Ha lamentato, pertanto, la violazione del principio del contraddittorio, chiedendo di dichiarare la nullità della sentenza impugnata.
1.4 – Con comparsa depositata in data 30.09.2024, si è costituta in giudizio Parte_2
eccependo quando segue:
• tardività dell'appello, ai sensi dell'art. 327 c.p.c.;
• nullità dell'atto di citazione in appello;
• inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348-bis c.p.c.;
• infondatezza nel merito dell'appello.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'avverso gravame, con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria delle spese di lite.
2 1.5 – All'esito della prima udienza, preso atto dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, è stata dichiarata la contumacia della ed è stata accolta l'stanza di Controparte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del 03.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 327 comma 2 c.p.c., che esclude l'applicazione del termine semestrale di decadenza dal potere di impugnazione, quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa.
Invero, l'appellante ha dedotto l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione in primo grado, da cui discende la mancata conoscenza del giudizio di prime cure, che comporta l'inapplicabilità del termine decadenziale previsto dall'art. 327 comma 1 c.p.c..
La medesima parte ha provato di aver ricevuto la notificazione della sentenza impugnata solo in data 19.04.2024; ha introdotto il presente giudizio in data 17.05.2025, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 325 c.p.c..
L'impugnazione, pertanto, è tempestiva.
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente
3 voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017,
n. 27199).
Nel caso di specie, l'appellante ha individuato la parte della sentenza non condivisa e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire dell'esame del gravame.
2.2 – Inoltre, l'appello è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'appellante si è costituita in giudizio in data 17.05.2024, nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
3 – Ancora in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello, formulata da parte appellata, che ha evidenziato che tale atto contiene l'avvertimento a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza, invece che settanta giorni prima dell'udienza, come previsto dall'art. 163 comma 3 n. 7 c.p.c..
In effetti, dall'art. 343 c.p.c. si desume che il termine per la costituzione in giudizio dell'appellato
è pari a venti giorni prima dell'udienza, come correttamente indicato da parte appellante all'interno dell'atto introduttivo del giudizio.
La doglianza formulata dall'appellata, quindi, non può essere condivisa.
4 – Nel merito, l'appellante lamenta la violazione del principio del contraddittorio, rilevando l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione in primo grado.
4.1 – Tale doglianza è fondata, atteso che, all'interno del fascicolo di primo grado, non vi è prova della notificazione effettuata nei confronti della compagnia assicuratrice. In effetti, tale prova non
è presente all'interno del fascicolo d'ufficio, regolarmente acquisito ai sensi dell'art. 347 c.p.c., il quale, peraltro, non contiene la produzione attorea, ritirata in prima udienza e non ridepositata;
la prova della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, inoltre, non è stata neppure prodotta dall'appellante nel corso del presente giudizio.
Del resto, l'appellata si è limitata a osservare che il Giudice di primo grado ha dichiarato la contumacia dell'odierna appellante, previa verifica della regolarità della notificazione. Tale assunto non è condivisibile, considerato che, benché nell'intestazione della sentenza impugnata il
Giudice di Pace abbia qualificato la come convenuta contumace, nella Parte_1
motivazione della medesima sentenza non ha dato atto della notificazione effettuata nei confronti della medesima parte. Infatti, in tale motivazione si legge: “Attesa la regolarità della citazione a giudizio, va dichiarata la contumacia della;
non viene fatto Controparte_1
4 alcun riferimento, quindi, alla notificazione nei confronti della compagnia assicuratrice. Neppure dalla sentenza di primo grado, quindi, è possibile desumere elementi in merito alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.
Alla luce di tali considerazioni, si configura un'ipotesi di mancanza materiale della notificazione, che dà luogo a inesistenza della medesima (cfr. Cassazione civile sez. un., 20/07/2016, n. 14916;
Cassazione civile sez. III, 08/09/2022, n. 26511).
4.2 – La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado impedisce l'instaurazione di un rapporto processuale fra le parti e comporta la nullità radicale del procedimento e della sentenza del Giudice, oltre che l'impossibilità per il giudice di appello di decidere la causa nel merito o di rimettere la causa al primo giudice, dato che l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo non è prevista tra le ipotesi tassative di rimessione ai sensi degli art. 353 e 354 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. III,
12/04/2006, n. 8608). In altri termini, il Giudice d'appello, qualora rilevi non la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, bensì l'inesistenza della medesima, non può rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. - norma che contempla ipotesi tassative - bensì deve limitarsi a dichiarare la nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/09/2007, n. 19358).
In applicazione di tali coordinate ermeneutiche, dunque, considerata l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione in primo grado, è necessario dichiarare la nullità della sentenza impugnata.
5 – Alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico di in favore dell'appellante. Esse sono liquidate come in dispositivo, in Parte_2
applicazione della tabella 2 fascia III del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre a €
264,00 per spese vive, che includono le spese di iscrizione a ruolo.
5.1 – La nullità della sentenza impugnata travolge anche le statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado, contenute all'interno della stessa. Non occorre una nuova statuizione su tali spese, alla luce della soccombenza dell'attrice e della mancata partecipazione al giudizio della convenuta.
5
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
- condanna alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del presente Parte_2 grado di giudizio, che liquida in € 1.698,50 per compensi professionali ed € 264,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 16/04/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 2637/2024 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Todino Gianluca (C.F. ; C.F._1
APPELLANTE
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Napolitano Parte_2 C.F._2
David (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
03.04.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 17.05.2024, ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 1317/2023, emessa dal Giudice di Pace di Marigliano in data
11.01.2023, con la quale è stata accolta la domanda formulata da Parte_2
1 1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna appellata ha Parte_2
dedotto quanto segue:
• in data 19.02.2019, alle ore 17.00 circa, in San Potito Ultra (AV), presso la S.S. 7 Ofantina, il veicolo Mercedes GLC tg. FP610PY, di proprietà della e Controparte_1
condotto da , ha tamponato il veicolo Fiat Cubo tg. FB883XH di proprietà Controparte_2 dell'attrice, che, a causa dell'impatto, ha tamponato a sua volta l'autocarro tg. DY043FY;
• a causa dell'incidente, la vettura di proprietà dell'attrice ha riportato danni alla parte posteriore e a quella anteriore;
• la responsabilità del sinistro deve essere attribuita al conducente del veicolo Mercedes GLC tg. FP610PY, assicurato per la RCA presso Parte_1
L'attrice, pertanto, ha chiesto la condanna di e della Parte_1 [...] al risarcimento del danno patito, quantificato in € 5.200,00. Controparte_1
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Marigliano ha dichiarato la contumacia delle convenute e ha accolto la domanda, riconoscendo all'attrice il risarcimento del danno, pari a
€ 10.720,55, con vittoria delle spese di lite.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, la ha contestato la decisione in parola, Parte_1 evidenziando l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione in primo grado;
ha rappresentato, infatti, di aver acquisito contezza del giudizio solo in data 19.04.2024, quando ha ricevuto la notificazione della sentenza e dell'atto di precetto. Ha lamentato, pertanto, la violazione del principio del contraddittorio, chiedendo di dichiarare la nullità della sentenza impugnata.
1.4 – Con comparsa depositata in data 30.09.2024, si è costituta in giudizio Parte_2
eccependo quando segue:
• tardività dell'appello, ai sensi dell'art. 327 c.p.c.;
• nullità dell'atto di citazione in appello;
• inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348-bis c.p.c.;
• infondatezza nel merito dell'appello.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'avverso gravame, con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria delle spese di lite.
2 1.5 – All'esito della prima udienza, preso atto dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, è stata dichiarata la contumacia della ed è stata accolta l'stanza di Controparte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del 03.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 327 comma 2 c.p.c., che esclude l'applicazione del termine semestrale di decadenza dal potere di impugnazione, quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa.
Invero, l'appellante ha dedotto l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione in primo grado, da cui discende la mancata conoscenza del giudizio di prime cure, che comporta l'inapplicabilità del termine decadenziale previsto dall'art. 327 comma 1 c.p.c..
La medesima parte ha provato di aver ricevuto la notificazione della sentenza impugnata solo in data 19.04.2024; ha introdotto il presente giudizio in data 17.05.2025, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 325 c.p.c..
L'impugnazione, pertanto, è tempestiva.
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente
3 voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017,
n. 27199).
Nel caso di specie, l'appellante ha individuato la parte della sentenza non condivisa e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire dell'esame del gravame.
2.2 – Inoltre, l'appello è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'appellante si è costituita in giudizio in data 17.05.2024, nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
3 – Ancora in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello, formulata da parte appellata, che ha evidenziato che tale atto contiene l'avvertimento a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza, invece che settanta giorni prima dell'udienza, come previsto dall'art. 163 comma 3 n. 7 c.p.c..
In effetti, dall'art. 343 c.p.c. si desume che il termine per la costituzione in giudizio dell'appellato
è pari a venti giorni prima dell'udienza, come correttamente indicato da parte appellante all'interno dell'atto introduttivo del giudizio.
La doglianza formulata dall'appellata, quindi, non può essere condivisa.
4 – Nel merito, l'appellante lamenta la violazione del principio del contraddittorio, rilevando l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione in primo grado.
4.1 – Tale doglianza è fondata, atteso che, all'interno del fascicolo di primo grado, non vi è prova della notificazione effettuata nei confronti della compagnia assicuratrice. In effetti, tale prova non
è presente all'interno del fascicolo d'ufficio, regolarmente acquisito ai sensi dell'art. 347 c.p.c., il quale, peraltro, non contiene la produzione attorea, ritirata in prima udienza e non ridepositata;
la prova della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, inoltre, non è stata neppure prodotta dall'appellante nel corso del presente giudizio.
Del resto, l'appellata si è limitata a osservare che il Giudice di primo grado ha dichiarato la contumacia dell'odierna appellante, previa verifica della regolarità della notificazione. Tale assunto non è condivisibile, considerato che, benché nell'intestazione della sentenza impugnata il
Giudice di Pace abbia qualificato la come convenuta contumace, nella Parte_1
motivazione della medesima sentenza non ha dato atto della notificazione effettuata nei confronti della medesima parte. Infatti, in tale motivazione si legge: “Attesa la regolarità della citazione a giudizio, va dichiarata la contumacia della;
non viene fatto Controparte_1
4 alcun riferimento, quindi, alla notificazione nei confronti della compagnia assicuratrice. Neppure dalla sentenza di primo grado, quindi, è possibile desumere elementi in merito alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.
Alla luce di tali considerazioni, si configura un'ipotesi di mancanza materiale della notificazione, che dà luogo a inesistenza della medesima (cfr. Cassazione civile sez. un., 20/07/2016, n. 14916;
Cassazione civile sez. III, 08/09/2022, n. 26511).
4.2 – La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado impedisce l'instaurazione di un rapporto processuale fra le parti e comporta la nullità radicale del procedimento e della sentenza del Giudice, oltre che l'impossibilità per il giudice di appello di decidere la causa nel merito o di rimettere la causa al primo giudice, dato che l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo non è prevista tra le ipotesi tassative di rimessione ai sensi degli art. 353 e 354 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. III,
12/04/2006, n. 8608). In altri termini, il Giudice d'appello, qualora rilevi non la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, bensì l'inesistenza della medesima, non può rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. - norma che contempla ipotesi tassative - bensì deve limitarsi a dichiarare la nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/09/2007, n. 19358).
In applicazione di tali coordinate ermeneutiche, dunque, considerata l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione in primo grado, è necessario dichiarare la nullità della sentenza impugnata.
5 – Alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico di in favore dell'appellante. Esse sono liquidate come in dispositivo, in Parte_2
applicazione della tabella 2 fascia III del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre a €
264,00 per spese vive, che includono le spese di iscrizione a ruolo.
5.1 – La nullità della sentenza impugnata travolge anche le statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado, contenute all'interno della stessa. Non occorre una nuova statuizione su tali spese, alla luce della soccombenza dell'attrice e della mancata partecipazione al giudizio della convenuta.
5
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
- condanna alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del presente Parte_2 grado di giudizio, che liquida in € 1.698,50 per compensi professionali ed € 264,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 16/04/2025
Il Giudice
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