Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/06/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale di Avellino, II sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Sossio Pel- lecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 396/2021 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “appello avverso l'ordinanza, avente valore di sentenza, di estinzione del processo, emessa dal giudice di pace di Sant'Angelo dei Lombardi il 3.6.2020 e depositata il 2.7.2020” e vertente
TRA
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Parte_1 C.F._1
Ambrosino, in virtù di procura in atti,
APPELLANTE
E
P.IVA: in persona del legale rapp.te p.t., rappre- Controparte_1 P.IVA_1 sentato e difeso dall'avv. Ferdinando Frasca, in virtù di procura in atti,
APPELLATA
E
, C.F.: Controparte_2 CodiceFiscale_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come note da trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
1. proponeva appello nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 [...]
per chiedere l'annullamento e la revoca dell'ordinanza, avente valore Controparte_2 di sentenza, emessa dal giudice di pace di Sant'Angelo dei Lombardi il 3.6.2020 e depositata il 2.7.2020, con la quale è stata dichiarata l'estinzione del processo recante n. R.G. 234/17 ai sensi degli artt. 75 c.p.p. e 306 c.p.c..
L'appellante preliminarmente evidenziava che la motivazione addotta a sostegno dell'estinzione del giudizio fosse errata poiché, a suo dire, fondata su fatti ed atti di causa tra- visati dal Giudice di prime cure.
In primo grado aveva esposto che in data 30.11.2016 alle ore 11.30 cir- Parte_1
ca, mentre percorreva la SS 400 con direzione Lioni, con la propria autovettura Citroen C3 tg.
1
dal veicolo Lancia Y tg- CT471ND, di proprietà del sig. e condotto da Controparte_2 [...]
, assicurato per la RCA con la Compagnia Milano Ass.ni S.p.A. CP_4
A causa dell'impatto, l'auto dell'attore-appellante riportava danni ingenti alla carrozzeria e alla meccanica al punto che la stessa veniva rottamata.
In data 20.04.2021 si costituiva in appello chiedeva il Controparte_5 rigetto dell'appello perché infondato, inammissibile, e temerario, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
, ritualmente e tempestivamente evocato in giudizio, non si costituiva, per Controparte_2
cui se ne dichiara la contumacia.
Disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, la causa veniva riassegnata al sottoscritto giudice e, ritenuta matura per la decisione, veniva posta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Parte appellante sosteneva con il gravame la violazione e falsa applicazione degli artt. 75
c.p.p. co.1 e dell'art. 306 c.p.c. nella misura in cui riteneva che dalla documentazione deposi- tata (atto di costituzione di parte civile del sig. nel proc. pen. 960/2017 R.G.N.R.) si Parte_1
evince che al Tribunale penale è stato chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non pa- trimoniali conseguiti alle lesioni causate dal sinistro.
Dunque, nell'odierno appello il sosteneva la diversità delle due domande proposte, Parte_1
l'una mediante atto di citazione ex art. 149 C.d.A. (indennizzo diretto) notificato il
24.07.2017 che aveva incardinato il procedimento civile n. 234/17 R.G. contro la
[...]
(assicurazione del prefato , in cui era stata poi disposta ed attuata CP_1 Parte_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile , e Controparte_2
l'altra mediante costituzione di parte civile nel processo penale n. 960/17 R.G.N.R. contro l'imputato , conducente dell'auto danneggiante, nonché con citazione dei Controparte_4
responsabili civili , proprietario dell'auto danneggiante, e Controparte_2 [...]
assicuratrice di quest'ultima. CP_6
Peraltro, in quel processo era imputato anche , contro il quale si era costituito Parte_1
parte civile che aveva chiamato in causa la Controparte_2 Controparte_1
con cui aveva poi definito la sua posizione in via transattiva nel corso del processo penale (v. la terza pagina della sentenza del tribunale penale di Avellino n. 423/2022 depositata il
23.5.2022 e prodotta da entrambe le parti).
Orbene, non può innanzitutto non riconoscersi l'evidente identità di petitum e causa petendi intercorrente tra i due procedimenti.
2 Entrambi infatti originano dal medesimo sinistro avvenuto il 30.11.2016 in Lioni, a seguito del quale il ha riportato danni sia all'autovettura che alla sua persona. Parte_1
Infatti, nel confronto tra le pretese risarcitorie avanzate in sede penale e civile, non si evince alcuna differenza tra i danni lamentati a causa del sinistro de quo.
L'istante, infatti, con la costituzione di parte civile, in cui riportava precisamente: “Oltre al pregiudizio patrimoniale, la costituenda parte civile chiede il risarcimento anche della voce di danno non patrimoniale sofferto ex art. 2059 c.c.”, richiedeva contestualmente il risarci- mento di tutti i danni patrimoniali, dunque al pari di quanto già avanzato nella domanda civi- le, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguiti dalle lesioni causate dal sinistro, senza peraltro fare alcun riferimento al procedimento civile pendente davanti al Giudice di
Pace di Sant'Angelo dei Lombardi.
Così chiarita l'evidente identità di petitum e causa petendi per cui l'appellante ha agito in sede penale nella forma più ampia, è opportuno soffermarsi sull'identità di personae, altresì ritenu- ta carente dall'appellante.
Il sosteneva, infatti, che, stante l'azione di indennizzo diretto esercitata da Parte_1 quest'ultimo in sede civile, la controparte fosse individuabile unicamente nella
[...]
, quale RCA del proprio veicolo danneggiato;
evidenziava, inoltre, che al proces- CP_1
so civile inserito nel processo penale partecipasse, com'è ovvio, anche l'imputato, CP_7
, conducente del veicolo danneggiante, pertanto distinguendosi le parti processuali
[...]
protagoniste del processo penale e del processo civile.
Premesso che nessun rilievo può assumere ai fini che ci occupano la ovvia, necessaria parte- cipazione al processo civile inserito nel processo penale dell'imputato, , Controparte_4
conducente del veicolo danneggiante, rilevando soltanto che nel processo penale è stata pro- posta dal un'azione civile nei confronti del , proprietario del Parte_1 Controparte_2
veicolo danneggiante e della compagnia tenuta al risarcimento per RCA, è d'uopo precisare che il processo penale in questione si è svolto contro i due conducenti delle auto coinvolte nel sinistro, i quali reciprocamente si sono costituiti parti civili nel medesimo processo e nel quale venivano contestualmente citati i responsabili civili.
A ciò si aggiunga che nelle more del presente giudizio è intervenuta la sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario Penale di Avellino del 24.02.2022 e depositata il 23.05.2022, la qua- le, dopo aver dichiarato la responsabilità penale di e in Controparte_4 Parte_1
ordine alla fattispecie di cui all'art. 590bis co.7 c.p. per il concorso colposo nella causazione del sinistro nella misura rispettivamente del 30% e del 70%, condannava il primo al pagamen- to in favore dell'odierno appellante del risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede e
3 precisava altresì che: “all'accertamento della penale responsabilità del Controparte_4
consegue l'obbligo a suo carico unitamente alla in persona del l.r.p.t. quale ci- CP_8
vilmente obbligata, di risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile da liqui- darsi in separata sede, oltre il rimborso delle spese processuali supportate, liquidate come da dispositivo.''
Varrà richiamare l'art. 75 del codice di procedura penale che recita: “1. L'azione civile propo- sta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede ci- vile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato [c.p.c. 324].
L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio [c.p.c. 306]; il giudice pena- le provvede anche sulle spese del procedimento civile.
2. L'azione civile prosegue in sede ci- vile [625 c.p.p.] se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata [c.p.c. 163] quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.
3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale [82 c.p.p.] o dopo la sentenza [525-548 c.p.p.] penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.”
L'assetto dell'art. 75 c.p.p., nel disciplinare i rapporti tra l'azione civile e quella penale, esprime chiaramente l'automatica estinzione del processo civile ai sensi dell'art. 306 c.p.c., laddove intervenga l'esercizio riconosciuto alla parte dall'ordinamento di trasferire l'azione civile in sede penale, comportando ciò la rinuncia agli atti del giudizio civile, ai sensi del comma 1 dell'art. 75 c.p.p..
Nel caso di specie l'identità di petitum e causa petendi cui si assiste, deriva evidentemente dalle pretese risarcitorie avanzate sia nell'atto di citazione che nell'atto di costituzione di par- te civile, nelle quali il riferimento al risarcimento dei danni cagionati dal sinistro per cui è causa è il medesimo.
In entrambi gli atti di parte veniva fatto espresso riferimento al risarcimento dei danni patri- moniali e non patrimoniali cagionati dal sinistro per cui è causa, non potendosi dare rilievo decisivo alla circostanza sottolineata dall'appellante il quale nell'atto d'appello individua la difformità delle richieste di risarcimento avanzate nei due giudizi, nella misura in cui nell'atto di costituzione di parte civile veniva richiesto “il risarcimento dei danni conseguenti alle le- sioni'' (alla persona).
Va da sé che in alcun modo si riscontra tale divergenza, posto che i danni attengono in via unitaria alla causazione del medesimo sinistro, siano essi alla persona o all'autovettura.
4 Inoltre, come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità, l'azione diretta di cui all'art. 149 cit. non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al ve- rificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere origi- nata dall'illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del me- desimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria (Cass. Civ. n.
21896/2017 in motivazione).
In altri termini, il sistema risarcitorio costruito dall'art. 149 C.d.A. si fonda su di una sorta di accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito che graverebbe sul re- sponsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo.
Alla stregua di tale procedura semplificata, e nei limiti dei danni a cose e delle lesioni di lieve entità di cui all'art. 139 C.d.A., il danneggiato viene risarcito dal proprio assicuratore il quale potrà recuperare quanto pagato al proprio assicurato, rifacendosi sull'assicuratore del respon- sabile del sinistro.
Giova rammentare ad ulteriore rafforzamento dell'indirizzo interpretativo qui sposato che si è espressa sul punto anche la Corte Costituzionale, con sent. n. 180/2009, con cui ha chiarito che il nuovo sistema di indennizzo non esclude le azioni già previste dall'ordinamento in fa- vore del danneggiato, posto che “l'assicuratore di quest'ultimo non fa altro che liquidare il danno per conto dell'assicurazione del danneggiante”.
Per tali ragioni non può ammettersi la contestualità delle domande risarcitorie in sede penale e civile, in considerazione dell'inammissibilità del cumulo tra l'indennizzo diretto e l'azione contro l'assicuratore del responsabile civile, poiché in forza del principio indennitario appli- cabile in ambito di assicurazioni contro i danni, si stabilisce che il danneggiato non può rice- vere un risarcimento superiore all'effettivo danno subito, addirittura producendo una duplica- zione del risarcimento per gli stessi fatti e per gli stessi danni.
Nell'operatività di tale normativa, il risarcimento viene chiesto alla propria compagnia di as- sicurazione, che provvede alla liquidazione e successivamente viene ristorata dalla compagnia dell'effettivo responsabile.
Ammettere la pendenza delle due domande, significherebbe riconoscere in favore del soggetto danneggiato il diritto alla duplicazione del risarcimento.
In ogni caso, stante l'unitarietà della giurisdizione e l'evidente connessione tra danni alla per- sona e danni a cose generati dallo stesso, unico fatto lesivo (sinistro), nessun impedimento po- teva esservi all'esame nel processo civile inserito nel processo penale anche dei danni a cose,
5 soprattutto al fine di evitare possibili contrasti di giudicati in relazione allo stesso sinistro, es- sendo peraltro notorio che il giudice penale, com'è avvenuto nel caso di specie, nella stra- grande maggioranza dei casi si limita ad una condanna generica di imputato e responsabili ci- vili al risarcimento, in favore della parte civile, dei danni da liquidarsi in separata sede.
Pertanto, nell'unico processo civile da introdurre al passaggio in giudicato (che secondo la
è già avvenuto) della sentenza penale potranno essere valutati i danni alla persona ed CP_1 all'autovettura dell'attuale appellante, nel doveroso rispetto del giudicato penale.
Di contro, la contemporanea pendenza del processo civile per i danni all'autovettura e del processo civile inserito nel processo penale per le sole lesioni, oltre ad essere impraticabile per la possibilità di dar luogo a giudicati contrastanti, infrangerebbe il principio sancito della infrazionabilità del credito. La Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23726 del 15/11/2007- Cass.
15476/2008 ha precisato che: "Non è consentito al creditore di una determinata somma di de- naro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scis- sione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con uni- laterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buonafede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo du- rante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcel- lizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale".
Da un punto di vista generale, la figura del c.d. frazionamento del credito può essere sinteti- camente definita come la fattispecie in cui, a fronte di un unico rapporto obbligatorio, il credi- tore faccia valere il credito dallo stesso discendente, non già attraverso un'unica domanda in sede giurisdizionale, bensì mediante l'esperimento di una pluralità di iniziative volte alla sod- disfazione della pretesa di cui è titolare. Tale figura, come rilevato in dottrina, può manife- starsi in una duplice forma.
In un primo senso, le iniziative creditorie possono dar luogo alla c.d. parcellizzazione conte- stuale, la quale si verifica allorché il creditore introduca nello stesso momento molteplici ini- ziative in giudizio relative al medesimo rapporto di debito/credito; in un secondo senso, si parla di parcellizzazione sequenziale, qualora le suddette iniziative siano proposte in tempi successivi.
6 Nel caso in cui non fosse stato dichiarato estinto il processo civile pendente davanti al giudice di pace di Sant'Angelo dei Lombardi, la domanda proposta dall'attuale appellante con la co- stituzione di parte civile nel processo penale, a fronte della parcellizzazione del credito in più iniziative giudiziali, sarebbe dovuta essere dichiarata improcedibile. Infatti, ove la parcelliz- zazione dell'unitaria azione configuri una condotta processualmente abusiva, è evidente che l'azione avviata per seconda non può essere proposta (e se proposta va dichiarata improcedibi- le), non già per effetto di un inesistente giudicato, bensì perché essa non è data dall'ordina- mento. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 17019/2018 e 19898/2018).
Per tali motivi, chiarita come sopra l'identità degli elementi costitutivi delle domande di risar- cimento avanzate nelle separate sedi, l'appello va rigettato, siccome infondato, con integrale conferma dell'impugnata ordinanza, anche per quanto riguarda la mancata pronuncia sulle spese di lite del procedimento civile di primo grado, atteso che, ai sensi dell'art. 75, co. 2,
c.p.c., competente a provvedere sulle stesse è il giudice penale.
Ogni altra questione sollevata dall'appellante resta assorbita.
3. Consegue per il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'unica appellata costituita, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n.
147/2022 (II scaglione di riferimento, valori tra minimi e medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a pagare all'appellata Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.800,00 per
[...]
compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi,
IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. dà atto che l'appellante è tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
Avellino, 31.5.2025
Il giudice dott. Sossio Pellecchia
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