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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/03/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2983/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei magistrati: dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore dr. Antonio Corte Consigliere dr.ssa Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello da incorporante la (C.F. ), in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio degli Avv. Susanna ZIMMARO e Michele
CATARINELLA, presso lo studio dei quali, sito in MI, Piazzetta Guastalla 1, è elettivamente domiciliata
-APPELLANTE- contro
(P. IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. Matteo MAJOCCHI, presso il cui studio sito in
MI, Piazza Fontana 6, è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di MI n. 7575/2023, pubblicata il
04/10/2023, in materia di “Locazione di beni mobili”.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante già Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di MI, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
1. in via principale accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per
l'effetto, in riforma della sentenza 7575/2023 pubblicata il 4 ottobre 2023 rep 8252 del 4 ottobre 2023 resa inter partes dal Tribunale di MI sezione XIII Civile nella causa civile pagina 1 di 12 RG 27447/2021 promossa da contro (ora ) Controparte_1 Parte_2 Parte_1 notificata in data 4 ottobre 2023 e per l'effetto: a) Respingere con ogni miglior formula tutte le domande proposte dell'atto avversario perché infondate in fatto ed in diritto.
b) Ordinare ai sensi dell'art 89 cpc lo stralcio delle seguenti affermazioni offensive : “ CP_1 si riserva altresì di procedere in sede penale al fine di accertare il reato di truffa contrattuale
(o di qualsivoglia altre fattispecie di reato che dovesse essere ritenuta integrata e sussistente) posto in essere dall'odierna convenuta a proprio danno, in ragione della condotta criminosa di quest'ultima”; “è evidente, infatti, che la finalità dell'operazione posta in essere dalla conduttrice oggi fallita e dalla società sia proprio quella di frodare i creditori, fra Parte_2 cui mediante il trasferimento di beni e componenti attive di patrimonio ad un'altra CP_1 società, verso cui il Locatore non vanta un credito diretto”.
2. In tutti i casi con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio”.
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
1. In via principale nel merito:
• rigettare l'atto di appello e tutti i motivi di impugnazione formulati dall'appellante Pt_1
in quanto infondati in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti e, per l'effetto,
[...]
• confermare integralmente la sentenza n. 7575/2023 pubblicata in data 4.10.2023 dal
Tribunale di MI;
2. In via istruttoria:
• si insiste per l'ammissione del seguente capitolo di prova per testi, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse raggiunta la prova del fatto che il Materiale si trova ancora oggi presso l'immobile condotto in locazione da : Pt_1
1) Vero che, alla data della stipula del contratto di risoluzione consensuale dell'affitto di azienda e contestuale cessione della stessa, intervenuto tra le società il Controparte_2
AL BO TE S.r.l. e in data 15.10.2019, i beni oggetto dei Parte_2
Contratti di locazione operativa nn. 1373531, 1374724 e 1375436, docc. 2, 7 e 10 fascicolo che si rammostrano al teste, si trovavano presso l'immobile sito in Gropello Cairoli, CP_1
Via Giuseppe Di Vittorio n. 14;
Si indica quale teste:
- Sig.ra nella sua qualità di legale rappresentante della società B- Systems, Testimone_1 oggi fallita, residente in [...].
3. In ogni caso:
• con la rifusione delle spese di lite e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio a carico della parte soccombente”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, (in seguito, ) Controparte_1 CP_1 citava dinanzi al Tribunale di MI (in seguito, ), deducendo: Parte_2 Parte_2 di aver concluso - rispettivamente il 30.10.2015, il 24.6.2016 e il 30.11.2016 - tre contratti di locazione operativa (nn. 137-3531, 137-4724 e 137-5436) con la Società (in Controparte_2 seguito, ); che quest'ultima si era resa inadempiente nel pagamento dei canoni, CP_2 pagina 2 di 12 maturando un debito per la somma complessiva di € 15.605,48 (a titolo di canoni insoluti, penale per inadempimento, indennizzo), con conseguente risoluzione dei contratti comunicata il 21.4.2020 e il 17.7.2020; che tra la Società - cancellata dal registro delle imprese CP_2 nel 2017 e dichiarata fallita il 3.2.2021- e la Società - costituita dopo la Parte_2 cancellazione della nel settembre 2019 - era intervenuta una cessione “occulta” CP_2
d'azienda (ovvero non formalizzata mediante atto scritto), resa manifesta da presunzioni gravi, precise e concordanti.
Chiedeva, pertanto, la condanna di al pagamento di € 15.605,00 ex art. 2043 c.c. Parte_2
(non potendosi applicare l'art. 2560 c.c. in assenza di una formale cessione d'azienda), oltre alla restituzione del materiale oggetto della locazione operativa.
1.1 Si costituiva in giudizio eccependo di aver acquistato il ramo d'azienda dal Parte_2
AL BO TE (in seguito, “AL BO”), a seguito della conclusione di un accordo trilaterale intervenuto il 15.10.2019 anche con la CP_2
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande formulate da CP_1
preso atto delle difese e dei documenti prodotti dalla convenuta - dai quali risultava CP_3 che la cessione di ramo d'azienda non era “occulta”, come inizialmente ipotizzato -, alla prima udienza domandava la condanna di al pagamento del suddetto importo ai sensi degli Parte_2 artt. 2558 c.c. e 105, c. 4 L.F., o, in alternativa, ex art. 2560 c.c.
1.3 D-System replicava eccependo di non accettare il contraddittorio sulle nuove domande e sostenendo, comunque, l'inapplicabilità dell'art. 2558 c.c., in quanto i contratti di locazione operativa stipulati da con non sarebbero stati ricompresi nel ramo d'azienda CP_2 CP_1 oggetto di cessione.
2. Istruita la causa sulla base della sola documentazione in atti, con la pronuncia impugnata il
Tribunale di MI osservava preliminarmente che non aveva proposto domande CP_1 nuove ma che, a seguito della produzione dell'atto di cessione del ramo d'azienda del
15.10.2019 da parte dalla società convenuta, si era limitata a precisare la domanda formulata nell'atto di citazione, modificandone la qualificazione giuridica in responsabilità contrattuale, anziché extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (id est: per cessione “occulta” d'azienda, inizialmente ipotizzata nell'atto di citazione).
Premesso ciò, il primo Giudice rilevava come dall'esame degli atti di causa risultasse che:
- il 5/10/2015 la società BO in bonis aveva affittato a il ramo d'azienda oggetto CP_2 del giudizio;
- il 27/10/2015, il 29/06/2016 e il 30/11/2016 aveva concluso con tre CP_2 CP_1 contratti di locazione operativa onde ottenere la disponibilità di beni funzionali all'esercizio della propria attività;
- con sentenza n. 1069/2016, pubblicata in data 16/12/2016, il Tribunale di MI aveva dichiarato il fallimento della società BO;
- con atto notarile del 15/10/2019 il curatore del AL BO, e la CP_2 CP_4 avevano concordato la risoluzione ad ogni effetto, in via consensuale e definitiva, Parte_2 del contratto d'affitto del ramo d'azienda tra e BO TE e la contestuale CP_2 cessione del ramo d'azienda dal AL BO alla Il AL BO era Parte_2 rientrato, quindi, in possesso del ramo d'azienda, che, con il medesimo atto, aveva ceduto alla
Parte_2 pagina 3 di 12 - tra aprile e luglio 2020, a fronte dell'interruzione dei pagamenti dei canoni di locazione da parte di aveva risolto i contratti di locazione, avvalendosi della clausola CP_2 CP_1 risolutiva espressa di cui all'art. 12 delle Condizioni generali di contratto;
- il 3/02/2021 era intervenuto il fallimento anche della controparte contrattuale di CP_2
CP_1
Il primo Giudice riteneva, quindi, che tra e fosse intervenuta, tramite il CP_2 Parte_2
AL BO, una cessione di ramo d'azienda, con subentro della convenuta nei contratti di locazione ex artt. 2558 c.c. e 105, c. 4, L.F., tenuto conto che, da un lato, “nel contratto di cessione non è rinvenibile alcuna pattuizione contraria in base alla quale si possa ritenere che detti contratti fossero estranei al ramo d'azienda ed esclusi dalla cessione e i debiti
(interruzione dei pagamenti) sono sorti in epoca (gennaio 2020) successiva al trasferimento del ramo d'azienda (datato 15/10/2019)” e, per altro verso, che: “a) i beni strumentali oggetto dei superiori contratti di locazione operativa non sono stati rinvenuti nel corso dell'inventario del (dichiarata fallita il 3/2/2021), atteso che gli stessi si trovavano sin Parte_3 dall'ottobre 2019 (data di cessione del ramo d'azienda) presso l'immobile sito in Gropello
Cairoli, condotto in locazione da b) ha interrotto i pagamenti dei canoni Parte_2 CP_2 di locazione nei confronti di a partite dal trimestre successivo (gennaio 2020) alla CP_1 risoluzione del contratto di affitto d'azienda con retrocessione del ramo d'azienda a BO
TE e contestuale cessione dello stesso alla (15/10/2019), a riprova del Parte_2 fatto che riteneva il subentro nei contratti di locazione operativa conclusi con da parte CP_1 del AL BO TE, prima e da parte di poi”. Parte_2
Il Tribunale rilevava, altresì, come l'esclusione dei contratti di locazione operativa dalla cessione del ramo d'azienda non potesse essere fatta discendere nemmeno dall'elenco macchinari di cui all'allegato B) dell'atto di cessione del ramo d'azienda (e dell'originario contratto di affitto d'azienda), “sia perché l'art. 2558 c.c. riferisce le eventuali esclusioni in deroga alla disciplina legale ai contratti (“se non è pattuito diversamente”) e non ai beni strumentali, sia perché l'elenco - datato luglio 2014 - non è aggiornato e non poteva ovviamente indicare i beni oggetto dei contratti di locazione operativa stipulati tra e CP_1
dal 30/10/2015 al 24/6/2016”. CP_5
Inoltre, premesso che ai sensi dell'art. 79 L.F. il fallimento non è causa di sospensione né di scioglimento dei contratti d'affitto d'azienda o di ramo d'azienda, salvo il diritto di recesso di entrambe le parti da esercitarsi entro 60 giorni, rilevava come né il curatore del AL BO né la avessero inteso recedere dal contratto di affitto d'azienda nei 60 giorni CP_2 successivi al fallimento della BO e come, piuttosto, il AL BO avesse riottenuto il ramo d'azienda e lo avesse ceduto in via definitiva alla solo con l'atto notarile del Parte_2
15/10/2019.
Per quanto esposto, accertata la legittimità della risoluzione di diritto dei contratti di noleggio ex art. 1456 c.c. a motivo della sospensione del pagamento del canone nonostante la disponibilità del materiale noleggiato e, per altro verso, rilevata la validità della clausola penale inserita nel contratto all'art. 13 cpv. (avente ad oggetto l'obbligo per il cliente-utilizzatore di pagare la maggior somma tra un terzo dell'importo dei canoni ancora dovuti e la somma di tre canoni periodici, salvo il maggior danno), condannava al pagamento dell'importo Parte_2 complessivo di € 15.418,28 (di cui € 3.786,16 a titolo di canoni scaduti, € 2.797,15 a titolo di penale ed € 8.834,97 a titolo di indennizzo per mancata restituzione del materiale), oltre agli pagina 4 di 12 interessi legali dal dovuto alla domanda giudiziale e agli interessi moratori ex art. 1284, c. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, nonché alla restituzione, a propria cura e spese, del materiale a CP_1
Rigettava, invece, l'istanza formulata da ex art. 89 c.p.c., atteso che le espressioni Parte_2 utilizzate da non erano direttamente volte a ledere il valore ed i meriti della controparte CP_1 processuale, bensì a dimostrare - anche attraverso la riserva di agire in sede penale -
l'inaffidabilità della ricostruzione dei fatti operata dalla controparte.
3. (società incorporante la ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 Parte_2 notificato il 31/10/2023, chiedendo, sulla base di sei motivi, la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza in fatto e CP_1 in diritto.
All'esito dell'udienza del 28/01/2025, il Presidente Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. I primi cinque motivi d'appello possono essere congiuntamente esaminati in quanto relativi al merito della vertenza e strettamente connessi fra loro.
4.1 Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che tra e fosse intervenuta, tramite il AL BO, una CP_2 Parte_2 cessione di ramo d'azienda, con subentro della convenuta nei contratti di locazione Parte_2 ex artt. 2558 c.c. e 105, c. 4 L. F.
Secondo la prospettazione d'appello, all'art.
2.1 del contratto di cessione d'azienda del
15/10/2019 sarebbe identificato chiaramente l'oggetto contrattuale, costituito “esclusivamente dagli elementi individuati nelle premesse che precedono e nei documenti sopra allegati rispettivamente sotto B), quanto ai beni strumentali e ai marchi distintivi dei prodotti e sotto
C), quanto ai rapporti di lavoro dipendente, nonché dal contratto di sub locazione (…)”.
Pertanto, ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare “che l'avverbio
'esclusivamente' utilizzato nell'atto di cessione di ramo di azienda dal Controparte_6
a integri il patto contrario previsto dall'art 2558 cod. civ. ed abbia il
[...] Parte_2 senso di escludere dalla cessione tutti i contratti stipulati dall'affittuaria ad eccezione del contratto di locazione dell'immobile e dei contratti di lavoro subordinato”.
4.2 Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha valorizzato ai fini della decisione, da un lato, la circostanza che i beni oggetto dei contratti non fossero stati rinvenuti nel fallimento e, per altro verso, la circostanza che, in seguito CP_5 alla cessione, avesse interrotto i pagamenti dei canoni di locazione. CP_5
Secondo l'appellante, tali elementi fattuali non sarebbero indicativi della volontà delle parti di cedere anche i contratti di locazione operativa oggetto di causa, atteso che il mancato rinvenimento dei beni dimostrerebbe solo che “B Systems nel frattempo (tra la data di stipulazione dei contratti di locazione operativa e la data del suo fallimento) si è spogliata di quei beni”, e, per altro verso, il mancato pagamento dei canoni non sarebbe altro che un indicatore delle difficoltà finanziarie di tanto che “di lì a poco è fallita”. CP_2
4.3 Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'elenco dei beni di cui all'allegato B) della cessione di ramo di azienda non fosse indicativo della volontà delle parti di escludere dalla cessione tutti i beni non ricompresi nel medesimo, pagina 5 di 12 specificando che la deroga pattizia prevista dall'art. 2558 c.c. si riferisce non ai beni ma ai contratti e che, in ogni caso, l'elenco datato 2014 non era aggiornato e non poteva ovviamente indicare i beni oggetto dei contratti di locazione operativa stipulati in data successiva. ribadisce nuovamente che il perimetro dell'azienda ceduta riguardava solo i beni e Parte_2
i contratti indicati nell'atto di cessione: in particolare, per quanto riguarda i beni, solo quelli di cui all'allegato B), “significando che tutti gli altri (eventuali) beni esistenti rimanevano appresi al passivo del se già di proprietà della locatrice in bonis, ovvero Controparte_6 alla se acquistati successivamente”, atteso che “nessuna norma impedisce di CP_2 individuare il perimetro dei beni ceduti unitamente all'azienda escludendone taluni, a condizione che l'insieme degli elementi ceduti (beni e contratti) siano sufficienti per l'esercizio dell'impresa”; per quanto riguarda i contratti, in deroga all'art. 2558 c.c., solo il contratto di sublocazione e i contratti con i dipendenti, con esclusione di qualunque altro contratto eventualmente stipulato dalla conduttrice CP_2
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, in tesi, “l'utilizzo di quell'elenco che è quello allegato all'originario contratto di affitto (quello tra in bonis e B- Controparte_6
Systems) conferma ancora una volta che le parti intendevano trasferire solo l'azienda nella sua consistenza originaria, senza nessun altro elemento positivo o negativo apportato nel corso dell'affitto, dall'affittuaria”.
4.4 Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato che né il Curatore del AL BO né la avevano inteso recedere dal CP_2 contratto di affitto d'azienda nei 60 giorni successivi al fallimento della BO ai sensi dell'art. 79 L.F.
Sul punto, l'appellante lamenta l'omessa motivazione da parte del Tribunale circa le ragioni per le quali non ha ritenuto di applicare alla retrocessione di azienda da al AL CP_2
BO il diverso combinato disposto di cui agli artt. 104-bis, c. 6 e 72 L.F.
A tal proposito, secondo la tesi dell'appellante, il Curatore del AL BO non avrebbe mai dichiarato di voler subentrare nei contratti di locazione operativa ai sensi delle richiamate disposizioni, né lo avrebbe mai messo in mora al fine di sollecitare una sua decisione CP_1 in merito al subentro in quei contratti, cosicché tali contratti non si sarebbero trasferiti in capo al AL BO al momento della retrocessione dell'azienda in data 15/10/2019.
4.5 Con il quinto motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato la legittimità della risoluzione di diritto dei contratti di noleggio ex art. 1456 c.c. sulla base dell'errato presupposto di fatto che avesse sospeso il pagamento dovuto in Parte_2 forza dei contratti di locazione operativa, pur continuando ad utilizzare i beni oggetto di quei contratti.
Sul punto, rileva che non aveva pagato alcunché “per il semplice motivo che non è Parte_2 mai stata controparte contrattuale di con la quale non ha mai intrattenuto rapporti di CP_1 alcun genere”.
Inoltre, contesta che i beni siano in suo possesso, evidenziando come si sia limitata ad CP_1 affermare - senza fornire sul punto alcuna prova - che “siccome i beni non sono stati rinvenuti nel fallimento (oltre a tutto a distanza di due anni dalla cessione dell'azienda a CP_7 [...]
”, allora “sono rimasti nell'immobile oggetto del contratto di locazione trasferito CP_8
(questo sì) a . Parte_2
pagina 6 di 12 Ritiene quindi che, tenuto conto della mancata indicazione di tali beni nell'allegato B), questi non sarebbero stati presenti in azienda al momento della retrocessione del ramo d'azienda al
AL BO e alla contestuale relativa cessione a spettando “a fornire Parte_2 CP_1 la prova contraria del fatto documentale”.
Pertanto, chiede alla Corte di dichiarare non provata l'asserita apprensione da parte di
[...] dei beni oggetto dei contratti di locazione operativa per cui è causa. CP_8
5. I primi cinque motivi d'appello sono fondati e, pertanto, la sentenza di primo grado deve essere, sul punto, riformata.
5.1 Occorre premettere che l'art. 2558 c.c. prevede, al primo comma, che, “se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale” e, al terzo comma, che tale disposizione si applica anche nei confronti dell'affittuario dell'azienda per la durata dell'affitto; in particolare, tale disposizione si applica “non solo alle ipotesi espressamente previste dalla norma, ma estensivamente, anche ad altri casi, come l'affitto di ramo di azienda, in cui vi è, in forza di un fatto giuridico idoneo a produrla, la sostituzione di un imprenditore ad un altro nell'esercizio dell'impresa” (cfr. Cass. n. 31466/2018).
Tale disposizione sancisce l'automatico subentro del cessionario nei rapporti contrattuali pendenti in capo al cedente al fine di assicurare che, oltre ai beni strumentali componenti l'azienda, vengano trasferiti anche i rapporti giuridici che consentano al cessionario l'effettivo esercizio dell'azienda stessa.
La disposizione, dunque, comporta una deroga al principio di cui all'art. 1406 c.c., secondo cui un contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti negoziali purché l'altra parte vi consenta,
e ciò al fine di agevolare la circolazione dell'azienda, evitando al cessionario di doversi procurare il consenso dei soggetti ceduti alla prosecuzione dei rapporti commerciali.
Tuttavia, sono previsti dei limiti all'operatività di tale effetto.
Innanzitutto, sono soggetti a cessione “automatica” i soli contratti che siano strettamente funzionali alla prosecuzione dell'azienda e, in particolare, i “cosiddetti 'contratti di azienda'
(aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento della attività imprenditoriale)” e i “cosiddetti 'contratti di impresa'
(non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili)” (cfr. Cass. n. 4036/2025; Cass. n. 15065/2018; Cass. n.
7517/2010), cosicché sono esclusi i contratti di natura personale (ossia quei contratti che siano stati stipulati dalle parti in ragione di specifiche caratteristiche personali del contraente).
Inoltre, rientrano nel campo di applicazione della norma solo i contratti a prestazioni corrispettive non ancora integralmente eseguite da alcuna delle parti (ovvero, in relazione ai quali non residuano esclusivamente posizioni di debito o credito). Qualora, invece, residuino esclusivamente posizione creditorie o debitorie, troverà applicazione il diverso regime di circolazione delineato negli artt. 2559 e 2560 c.c. (ex multis cfr. Cass. n. 32487/2023; Cass. n.
15/2020).
In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di osservare che la norma dettata dall'art. 2558 cod. civ., in tema di subentro dell'affittuario dell'azienda nei contratti stipulati per l'esercizio della stessa che non abbiano carattere personale, trova applicazione anche con riguardo agli aspetti collegati alla restituzione dell'azienda dall'affittuario al concedente a seguito di pagina 7 di 12 cessazione dell'affitto (Cass. 11318/2004). Con quest'ultima decisione (sulla scia di Cass.
16724/2003) la Cassazione ha stabilito, ai fini dell'applicazione dell'art. 2558 cod. civ., che la cessazione dell'affitto e la conseguente retrocessione dell'azienda devono ricollegarsi direttamente alla volontà contrattuale delle parti o ad un fatto da queste espressamente previsto nel contratto precedentemente stipulato, ma ha precisato che, mentre il congegno di successione nei rapporti contrattuali, quale disciplinato dall'art. 2558 cod. civ., presuppone che il trasferimento dell'azienda sia il prodotto della volontà contrattuale, la successione nei rapporti di credito (art. 2559 cod. civ.) e di debito (art. 2560 cod. civ.) nonché nei rapporti di lavoro subordinato (art. 2112 cod. civ.) relativi alla stessa azienda, costituisce “conseguenza necessaria ed ineliminabile del trasferimento di questa”, intendendo così la nozione di trasferimento come riferita alla restituzione dell'azienda dall'affittuario al concedente a seguito di cessazione dell'affitto (si veda, in questi termini, Cass. 23581/2017).
La volontà delle parti può pertanto derogare, come l'incipit dell'art. 2558 cod. civ. consente, all'automatico passaggio. Dunque, la regola della cessione ex lege dei contratti di azienda che non abbiano carattere personale, di cui all'art. 2558 cod. civ., vige solo «se non è pattuito diversamente», come prevede l'esordio di tale disposizione (cfr. Cass. n. 192/2022).
5.2 Orbene, ritiene la Corte che tale diverso accordo sia ravvisabile nella fattispecie in esame.
Innanzi tutto, è pacifico che i contratti di locazione operativa non avevano carattere personale, ma che, piuttosto, erano volti a garantire il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale (e, quindi, da ricondursi alla categoria dei c.d. “contratti di azienda”).
È pacifico, altresì, che i contratti sottoscritti da e non erano ancora “esauriti” CP_2 CP_1 al momento della retrocessione dell'azienda al AL BO e della contestuale cessione della medesima alla in data 15/10/2019, in quanto l'interruzione dei pagamenti dei Parte_2 canoni di locazione da parte di (gennaio 2020) e la conseguente risoluzione di diritto CP_2 ex art. 1456 c.c. (aprile e luglio 2020) si sono verificati solo successivamente a tale operazione trilaterale.
5.3 Tuttavia, dall'esame dell'atto “di risoluzione di affitto e cessione di ramo d'azienda” risulta che le parti AL BO e la neocostituita concordemente hanno CP_2 Parte_2 inteso delimitare il perimetro dell'azienda retrocessa dalla al AL BO e CP_2 contestualmente ceduta da quest'ultimo alla esclusivamente agli elementi indicati Parte_2 nelle premesse e negli allegati.
Invero, nelle premesse sub b) si legge che: “il fallimento della società
[...]
è proprietario dei cespiti di produzione e dei marchi Controparte_9 distintivi dei prodotti di cui al documento qui allegato sotto B) e che, alla data odierna, nel
Ramo d'Azienda sono compresi n. 12 (dodici) rapporti di lavoro dipendente di cui all'elenco qui allegato sotto C), dato atto che, per la disponibilità dei locali nei quali viene svolta l'attività del Ramo d'Azienda oggetto del presente atto, sono stati stipulati un contratto di locazione in data 4 febbraio 2014 registrato a Pavia il 31 marzo 2014 al n. 000925 Serie 3T ed un contratto di sub locazione, quest'ultimo a favore della società Controparte_9
quale parte conduttrice, in data 4 aprile 2014 registrato a Pavia il 10 aprile 2014
[...] al n. 001142 Serie 3T”. Premesso, inoltre, che il ramo d'azienda così come sopra individuato era stato affittato alla B-
Systems in data 5/10/2015, il AL BO e in primo luogo, risolvevano ad CP_2 pagina 8 di 12 ogni effetto, “in via consensuale e definitiva”, il contratto d'affitto di ramo d'azienda, dando quindi atto che il “Ramo d'Azienda, a seguito di quanto sopra convenuto, è tornato nella piena disponibilità e nel possesso del fallimento della società Controparte_9
”.
[...]
In relazione poi all'oggetto della cessione, le parti precisavano al comma 1 dell'art. 2 (rubricato
“Descrizione del Ramo d'Azienda”) che: “Il Ramo d'Azienda è costituito esclusivamente dagli elementi individuati nelle premesse che precedono e nei documenti sopra allegati rispettivamente sotto B), quanto ai beni strumentali e ai marchi distintivi dei prodotti e sotto
C), quanto ai rapporti di lavoro dipendente, nonché dal contratto di sub locazione in data 4 aprile 2014 registrato a Pavia il 10 aprile 2014 al n. 001142 Serie 3T, elementi che sono pertanto trasferiti alla Parte Acquirente (n.d.r. D-Systems) con la sottoscrizione del presente atto”.
Per quanto esposto, nella specie si deve pertanto ritenere integrata la fattispecie di cui al “patto contrario” ex art. 2558 c.c. che esclude la successione ex lege del cessionario nei Parte_2 contratti di locazione operativa pendenti in capo a atteso che le parti limitavano CP_2 espressamente l'oggetto della cessione, per quanto riguarda i contratti pendenti, ai soli rapporti di lavoro dipendente di cui all'allegato C) e al contratto di sub locazione del 4/4/2014.
Ne consegue che del tutto legittimamente non eseguiva alcun pagamento, non Parte_2 essendo subentrata nella titolarità dei contratti a seguito della cessione del ramo d'azienda stipulato in data 15/10/2019.
5.3.1 Tale conclusione non è inficiata dalla circostanza che i beni oggetto dei contratti di locazione operativa non fossero stati rinvenuti nel corso dell'inventario del fallimento B-
Systems, in quanto ciò non rappresenta - di per sé - un elemento probatorio circa l'apprensione di tali beni da parte di ma dimostra solo che tra la data di stipulazione Parte_2 CP_2 dei contratti di locazione operativa (2015-2016) e la data del suo fallimento (3/02/2021), si è spogliata di quei beni.
5.3.2 A tal proposito, anche l'ulteriore circostanza rappresentata dall'interruzione dei pagamenti dei canoni di locazione da parte di solo in seguito alla cessione del ramo CP_2
d'azienda alla contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, è del tutto Parte_2 inconferente, ben potendo essere stata determinata da altre ragioni, quali, presumibilmente, le stesse difficoltà finanziarie che, poco dopo l'interruzione dei pagamenti (gennaio 2020), avrebbero portato al fallimento della società (febbraio 2021).
5.4 In ogni caso, anche a voler prescindere dal “dato letterale” dell'atto notarile del 15/10/2019, deve escludersi il subentro di nella titolarità dei contratti di locazione operativa, a Parte_2 seguito della cessione del ramo d'azienda in data 15/10/2019, facendo applicazione della disciplina fallimentare.
Invero, l'art 104-bis, c. 6 L.F., nel disciplinare la retrocessione al fallimento di aziende o rami di aziende, prevede, per quanto attiene ai rapporti pendenti al momento della retrocessione, che
“si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II”.
La norma di carattere generale richiamata è l'art. 72 L.F., ai sensi della quale: “Se un contratto
è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti, quando nei confronti di una di esse è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto fatte salve le diverse
pagina 9 di 12 disposizioni della presente sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con
l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito assumendo tutti i relativi obblighi , ovvero di sciogliersi dal medesimo (…)”.
La stessa norma prevede, nell'ipotesi di inerzia del Curatore e per evitare che l'effetto della sospensione sia sine die, che il contraente che abbia interesse alla prosecuzione del contratto
“può mettere in mora il Curatore facendogli assegnare dal Giudice Delegato un termine, non superiore a 60 giorni decorso il quale il contratto si intende sciolto”.
La disciplina delineata dal combinato disposto di cui agli artt. 104-bis, c. 6 e 72 L.F. si applica alla retrocessione di tutti i contratti di affitto di azienda nei quali è parte una procedura fallimentare, sia a quelli stipulati ex novo dal Curatore ai sensi dell'art. 104-bis, c.1 L.F., sia a quelli in cui il Curatore sia subentrato ai sensi dell'art. 79 L.F. (come nella specie), ed è finalizzata ad impedire che gli effetti conseguenti a una cattiva gestione dell'azienda da parte dell'affittuario possano pregiudicare la massa dei creditori del fallimento locatore, per cui rimette al Curatore ogni decisione circa la sorte dei rapporti giuridici pendenti retrocessi, con riferimento ai quali egli detiene la facoltà di sciogliersi secondo le regole generali.
Ciò premesso, dall'esame degli atti di causa non risulta che il Curatore del AL BO abbia dichiarato di voler subentrare nei contratti di locazione operativa ai sensi delle richiamate disposizioni, né che lo abbia messo in mora al fine di sollecitare una sua decisione in CP_1 merito al subentro in quei contratti, cosicché tali contratti - anche in base alla disciplina fallimentare - non si sono trasferiti in capo al AL BO al momento della retrocessione dell'azienda e, di conseguenza, nemmeno a D-System in seguito alla contestuale cessione della medesima in data 15/10/2019.
6. Con il sesto e ultimo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'istanza di cancellazione formulata da ex art. 89 c.p.c., non ritenendo che Parte_2 le espressioni utilizzate da fossero volte a ledere il valore ed i meriti della controparte CP_1 processuale, bensì a dimostrare - anche attraverso la riserva di agire in sede penale -
l'inaffidabilità della ricostruzione dei fatti operata dalla controparte. Secondo la prospettazione d'appello, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado CP_1 utilizzava espressioni “offensive”, senza tuttavia prima accertare che effettivamente si fosse verificata una cessione “occulta” di azienda. Infatti, in tesi, se l'odierna appellata avesse messo in mora prima di notificarle l'atto di citazione, avrebbe fin da subito appreso della Parte_2 regolare cessione d'azienda tramite atto notarile.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, le espressioni utilizzate da con l'atto di citazione non sarebbero state giustificate dalla necessità di contrastare la CP_1 prospettazione dei fatti operata da Parte_2
Chiede, quindi, che la Corte voglia ritenere “gravemente ingiuriose ed offensive” le frasi utilizzate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado contenenti le espressioni “disegno criminoso”, “truffa” e il verbo “frodare”, accertando, in particolare, che il loro utilizzo non era giustificato dalla necessità di contrastare la prospettazione dei fatti offerta da Parte_2
6.1 Il motivo è infondato.
Invero, premesso che “l'apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all'oggetto della lite, nonché l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime, a norma pagina 10 di 12 dell'art. 89 c.p.c., integrano esercizio di potere discrezionale” (cfr. Cass. n. 38730/2021), è condivisibile l'assunto del Tribunale secondo cui le espressioni utilizzate da non CP_1 potevano considerarsi “offensive”, non trascendendo la continenza ed essendo pertinenti alle prospettazioni difensive in rapporto all'oggetto della controversia, tenuto conto che presupponevano l'ipotizzata cessione “occulta” d'azienda, fondata sull'indicazione di specifiche e convergenti circostanze e rivelatasi poi “palese” in forza della produzione in giudizio da parte di dell'atto notarile del 15/10/2019. Parte_2
Tale conclusione è valorizzata dal fatto che, in seguito a tale produzione, ha rimodulato CP_1 la propria linea difensiva, omettendo il richiamo alle espressioni censurate da tanto Parte_2 che quest'ultima ne circostanzia l'utilizzo al solo atto introduttivo del giudizio di primo grado.
7. Sulla base delle suesposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha ritenuto che fosse subentrata nei contratti di locazione operativa Parte_2 conclusi da con condannando - per l'effetto - l'odierna appellante al CP_2 CP_1 pagamento dei canoni di locazione insoluti (per l'importo complessivo di € 15.418, 28) e alla restituzione, a propria cura e spese, del materiale oggetto di locazione.
8. Non può viceversa trovare accoglimento l'istanza, formulata da solo in sede di Pt_1 comparsa conclusionale di replica e note scritte in sostituzione di udienza depositate il
27.1.2025, di restituzione delle somme versate a controparte “con riserva di ripetizione
(comunicazione del 10.10.2023) in esecuzione della sentenza di primo grado”. Risulta infatti che il bonifico relativo alla somma di € 22.839,99 è stato effettuato dalla società appellante a favore di il 10.10.2023, in data cioè antecedente alla proposizione dell'atto CP_1 di appello (depositato il 2.11.2023).
Orbene, la richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado e prima della notificazione dell'atto di impugnazione, deve essere formulata a pena di decadenza mediante detto atto, essendo ammissibile la proposizione della domanda nel corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione
(Cass. n. 7144/2021; Cass. n. 24896/2023).
9. All'accoglimento integrale, quanto al merito, dell'appello (essendo l'istanza ex art. 89 c.p.c. meramente accessoria), consegue - per il principio di soccombenza - la condanna di alla CP_1 rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate, quanto al primo grado, nella misura già ritenuta dal Tribunale e, quanto al presente, come da dispositivo, ex D.M. n. 55/2014
(modificato con D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (€ 15.418,28) nonchè dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e dei parametri minimi per la fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di MI, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
- società incorporante - avverso la sentenza del Tribunale di MI n.
[...] Parte_2
7575/2023, pubblicata il 04/10/2023, in accoglimento dell'appello e conseguente riforma della sentenza impugnata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta tutte le domande formulate da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
- società incorporante Parte_2 pagina 11 di 12 2. condanna al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese Controparte_1 di entrambi i gradi di giudizio liquidate, quanto al primo grado, in € 3.400,00 per compensi oltre spese generali al 15% e oneri accessori e, quanto al presente grado, in complessivi €
4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre
15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in MI il 04/02/2025.
Il Presidente estensore
Laura Sara Tragni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei magistrati: dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore dr. Antonio Corte Consigliere dr.ssa Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello da incorporante la (C.F. ), in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio degli Avv. Susanna ZIMMARO e Michele
CATARINELLA, presso lo studio dei quali, sito in MI, Piazzetta Guastalla 1, è elettivamente domiciliata
-APPELLANTE- contro
(P. IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. Matteo MAJOCCHI, presso il cui studio sito in
MI, Piazza Fontana 6, è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di MI n. 7575/2023, pubblicata il
04/10/2023, in materia di “Locazione di beni mobili”.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante già Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di MI, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
1. in via principale accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per
l'effetto, in riforma della sentenza 7575/2023 pubblicata il 4 ottobre 2023 rep 8252 del 4 ottobre 2023 resa inter partes dal Tribunale di MI sezione XIII Civile nella causa civile pagina 1 di 12 RG 27447/2021 promossa da contro (ora ) Controparte_1 Parte_2 Parte_1 notificata in data 4 ottobre 2023 e per l'effetto: a) Respingere con ogni miglior formula tutte le domande proposte dell'atto avversario perché infondate in fatto ed in diritto.
b) Ordinare ai sensi dell'art 89 cpc lo stralcio delle seguenti affermazioni offensive : “ CP_1 si riserva altresì di procedere in sede penale al fine di accertare il reato di truffa contrattuale
(o di qualsivoglia altre fattispecie di reato che dovesse essere ritenuta integrata e sussistente) posto in essere dall'odierna convenuta a proprio danno, in ragione della condotta criminosa di quest'ultima”; “è evidente, infatti, che la finalità dell'operazione posta in essere dalla conduttrice oggi fallita e dalla società sia proprio quella di frodare i creditori, fra Parte_2 cui mediante il trasferimento di beni e componenti attive di patrimonio ad un'altra CP_1 società, verso cui il Locatore non vanta un credito diretto”.
2. In tutti i casi con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio”.
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
1. In via principale nel merito:
• rigettare l'atto di appello e tutti i motivi di impugnazione formulati dall'appellante Pt_1
in quanto infondati in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti e, per l'effetto,
[...]
• confermare integralmente la sentenza n. 7575/2023 pubblicata in data 4.10.2023 dal
Tribunale di MI;
2. In via istruttoria:
• si insiste per l'ammissione del seguente capitolo di prova per testi, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse raggiunta la prova del fatto che il Materiale si trova ancora oggi presso l'immobile condotto in locazione da : Pt_1
1) Vero che, alla data della stipula del contratto di risoluzione consensuale dell'affitto di azienda e contestuale cessione della stessa, intervenuto tra le società il Controparte_2
AL BO TE S.r.l. e in data 15.10.2019, i beni oggetto dei Parte_2
Contratti di locazione operativa nn. 1373531, 1374724 e 1375436, docc. 2, 7 e 10 fascicolo che si rammostrano al teste, si trovavano presso l'immobile sito in Gropello Cairoli, CP_1
Via Giuseppe Di Vittorio n. 14;
Si indica quale teste:
- Sig.ra nella sua qualità di legale rappresentante della società B- Systems, Testimone_1 oggi fallita, residente in [...].
3. In ogni caso:
• con la rifusione delle spese di lite e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio a carico della parte soccombente”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, (in seguito, ) Controparte_1 CP_1 citava dinanzi al Tribunale di MI (in seguito, ), deducendo: Parte_2 Parte_2 di aver concluso - rispettivamente il 30.10.2015, il 24.6.2016 e il 30.11.2016 - tre contratti di locazione operativa (nn. 137-3531, 137-4724 e 137-5436) con la Società (in Controparte_2 seguito, ); che quest'ultima si era resa inadempiente nel pagamento dei canoni, CP_2 pagina 2 di 12 maturando un debito per la somma complessiva di € 15.605,48 (a titolo di canoni insoluti, penale per inadempimento, indennizzo), con conseguente risoluzione dei contratti comunicata il 21.4.2020 e il 17.7.2020; che tra la Società - cancellata dal registro delle imprese CP_2 nel 2017 e dichiarata fallita il 3.2.2021- e la Società - costituita dopo la Parte_2 cancellazione della nel settembre 2019 - era intervenuta una cessione “occulta” CP_2
d'azienda (ovvero non formalizzata mediante atto scritto), resa manifesta da presunzioni gravi, precise e concordanti.
Chiedeva, pertanto, la condanna di al pagamento di € 15.605,00 ex art. 2043 c.c. Parte_2
(non potendosi applicare l'art. 2560 c.c. in assenza di una formale cessione d'azienda), oltre alla restituzione del materiale oggetto della locazione operativa.
1.1 Si costituiva in giudizio eccependo di aver acquistato il ramo d'azienda dal Parte_2
AL BO TE (in seguito, “AL BO”), a seguito della conclusione di un accordo trilaterale intervenuto il 15.10.2019 anche con la CP_2
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande formulate da CP_1
preso atto delle difese e dei documenti prodotti dalla convenuta - dai quali risultava CP_3 che la cessione di ramo d'azienda non era “occulta”, come inizialmente ipotizzato -, alla prima udienza domandava la condanna di al pagamento del suddetto importo ai sensi degli Parte_2 artt. 2558 c.c. e 105, c. 4 L.F., o, in alternativa, ex art. 2560 c.c.
1.3 D-System replicava eccependo di non accettare il contraddittorio sulle nuove domande e sostenendo, comunque, l'inapplicabilità dell'art. 2558 c.c., in quanto i contratti di locazione operativa stipulati da con non sarebbero stati ricompresi nel ramo d'azienda CP_2 CP_1 oggetto di cessione.
2. Istruita la causa sulla base della sola documentazione in atti, con la pronuncia impugnata il
Tribunale di MI osservava preliminarmente che non aveva proposto domande CP_1 nuove ma che, a seguito della produzione dell'atto di cessione del ramo d'azienda del
15.10.2019 da parte dalla società convenuta, si era limitata a precisare la domanda formulata nell'atto di citazione, modificandone la qualificazione giuridica in responsabilità contrattuale, anziché extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (id est: per cessione “occulta” d'azienda, inizialmente ipotizzata nell'atto di citazione).
Premesso ciò, il primo Giudice rilevava come dall'esame degli atti di causa risultasse che:
- il 5/10/2015 la società BO in bonis aveva affittato a il ramo d'azienda oggetto CP_2 del giudizio;
- il 27/10/2015, il 29/06/2016 e il 30/11/2016 aveva concluso con tre CP_2 CP_1 contratti di locazione operativa onde ottenere la disponibilità di beni funzionali all'esercizio della propria attività;
- con sentenza n. 1069/2016, pubblicata in data 16/12/2016, il Tribunale di MI aveva dichiarato il fallimento della società BO;
- con atto notarile del 15/10/2019 il curatore del AL BO, e la CP_2 CP_4 avevano concordato la risoluzione ad ogni effetto, in via consensuale e definitiva, Parte_2 del contratto d'affitto del ramo d'azienda tra e BO TE e la contestuale CP_2 cessione del ramo d'azienda dal AL BO alla Il AL BO era Parte_2 rientrato, quindi, in possesso del ramo d'azienda, che, con il medesimo atto, aveva ceduto alla
Parte_2 pagina 3 di 12 - tra aprile e luglio 2020, a fronte dell'interruzione dei pagamenti dei canoni di locazione da parte di aveva risolto i contratti di locazione, avvalendosi della clausola CP_2 CP_1 risolutiva espressa di cui all'art. 12 delle Condizioni generali di contratto;
- il 3/02/2021 era intervenuto il fallimento anche della controparte contrattuale di CP_2
CP_1
Il primo Giudice riteneva, quindi, che tra e fosse intervenuta, tramite il CP_2 Parte_2
AL BO, una cessione di ramo d'azienda, con subentro della convenuta nei contratti di locazione ex artt. 2558 c.c. e 105, c. 4, L.F., tenuto conto che, da un lato, “nel contratto di cessione non è rinvenibile alcuna pattuizione contraria in base alla quale si possa ritenere che detti contratti fossero estranei al ramo d'azienda ed esclusi dalla cessione e i debiti
(interruzione dei pagamenti) sono sorti in epoca (gennaio 2020) successiva al trasferimento del ramo d'azienda (datato 15/10/2019)” e, per altro verso, che: “a) i beni strumentali oggetto dei superiori contratti di locazione operativa non sono stati rinvenuti nel corso dell'inventario del (dichiarata fallita il 3/2/2021), atteso che gli stessi si trovavano sin Parte_3 dall'ottobre 2019 (data di cessione del ramo d'azienda) presso l'immobile sito in Gropello
Cairoli, condotto in locazione da b) ha interrotto i pagamenti dei canoni Parte_2 CP_2 di locazione nei confronti di a partite dal trimestre successivo (gennaio 2020) alla CP_1 risoluzione del contratto di affitto d'azienda con retrocessione del ramo d'azienda a BO
TE e contestuale cessione dello stesso alla (15/10/2019), a riprova del Parte_2 fatto che riteneva il subentro nei contratti di locazione operativa conclusi con da parte CP_1 del AL BO TE, prima e da parte di poi”. Parte_2
Il Tribunale rilevava, altresì, come l'esclusione dei contratti di locazione operativa dalla cessione del ramo d'azienda non potesse essere fatta discendere nemmeno dall'elenco macchinari di cui all'allegato B) dell'atto di cessione del ramo d'azienda (e dell'originario contratto di affitto d'azienda), “sia perché l'art. 2558 c.c. riferisce le eventuali esclusioni in deroga alla disciplina legale ai contratti (“se non è pattuito diversamente”) e non ai beni strumentali, sia perché l'elenco - datato luglio 2014 - non è aggiornato e non poteva ovviamente indicare i beni oggetto dei contratti di locazione operativa stipulati tra e CP_1
dal 30/10/2015 al 24/6/2016”. CP_5
Inoltre, premesso che ai sensi dell'art. 79 L.F. il fallimento non è causa di sospensione né di scioglimento dei contratti d'affitto d'azienda o di ramo d'azienda, salvo il diritto di recesso di entrambe le parti da esercitarsi entro 60 giorni, rilevava come né il curatore del AL BO né la avessero inteso recedere dal contratto di affitto d'azienda nei 60 giorni CP_2 successivi al fallimento della BO e come, piuttosto, il AL BO avesse riottenuto il ramo d'azienda e lo avesse ceduto in via definitiva alla solo con l'atto notarile del Parte_2
15/10/2019.
Per quanto esposto, accertata la legittimità della risoluzione di diritto dei contratti di noleggio ex art. 1456 c.c. a motivo della sospensione del pagamento del canone nonostante la disponibilità del materiale noleggiato e, per altro verso, rilevata la validità della clausola penale inserita nel contratto all'art. 13 cpv. (avente ad oggetto l'obbligo per il cliente-utilizzatore di pagare la maggior somma tra un terzo dell'importo dei canoni ancora dovuti e la somma di tre canoni periodici, salvo il maggior danno), condannava al pagamento dell'importo Parte_2 complessivo di € 15.418,28 (di cui € 3.786,16 a titolo di canoni scaduti, € 2.797,15 a titolo di penale ed € 8.834,97 a titolo di indennizzo per mancata restituzione del materiale), oltre agli pagina 4 di 12 interessi legali dal dovuto alla domanda giudiziale e agli interessi moratori ex art. 1284, c. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, nonché alla restituzione, a propria cura e spese, del materiale a CP_1
Rigettava, invece, l'istanza formulata da ex art. 89 c.p.c., atteso che le espressioni Parte_2 utilizzate da non erano direttamente volte a ledere il valore ed i meriti della controparte CP_1 processuale, bensì a dimostrare - anche attraverso la riserva di agire in sede penale -
l'inaffidabilità della ricostruzione dei fatti operata dalla controparte.
3. (società incorporante la ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 Parte_2 notificato il 31/10/2023, chiedendo, sulla base di sei motivi, la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza in fatto e CP_1 in diritto.
All'esito dell'udienza del 28/01/2025, il Presidente Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. I primi cinque motivi d'appello possono essere congiuntamente esaminati in quanto relativi al merito della vertenza e strettamente connessi fra loro.
4.1 Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che tra e fosse intervenuta, tramite il AL BO, una CP_2 Parte_2 cessione di ramo d'azienda, con subentro della convenuta nei contratti di locazione Parte_2 ex artt. 2558 c.c. e 105, c. 4 L. F.
Secondo la prospettazione d'appello, all'art.
2.1 del contratto di cessione d'azienda del
15/10/2019 sarebbe identificato chiaramente l'oggetto contrattuale, costituito “esclusivamente dagli elementi individuati nelle premesse che precedono e nei documenti sopra allegati rispettivamente sotto B), quanto ai beni strumentali e ai marchi distintivi dei prodotti e sotto
C), quanto ai rapporti di lavoro dipendente, nonché dal contratto di sub locazione (…)”.
Pertanto, ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare “che l'avverbio
'esclusivamente' utilizzato nell'atto di cessione di ramo di azienda dal Controparte_6
a integri il patto contrario previsto dall'art 2558 cod. civ. ed abbia il
[...] Parte_2 senso di escludere dalla cessione tutti i contratti stipulati dall'affittuaria ad eccezione del contratto di locazione dell'immobile e dei contratti di lavoro subordinato”.
4.2 Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha valorizzato ai fini della decisione, da un lato, la circostanza che i beni oggetto dei contratti non fossero stati rinvenuti nel fallimento e, per altro verso, la circostanza che, in seguito CP_5 alla cessione, avesse interrotto i pagamenti dei canoni di locazione. CP_5
Secondo l'appellante, tali elementi fattuali non sarebbero indicativi della volontà delle parti di cedere anche i contratti di locazione operativa oggetto di causa, atteso che il mancato rinvenimento dei beni dimostrerebbe solo che “B Systems nel frattempo (tra la data di stipulazione dei contratti di locazione operativa e la data del suo fallimento) si è spogliata di quei beni”, e, per altro verso, il mancato pagamento dei canoni non sarebbe altro che un indicatore delle difficoltà finanziarie di tanto che “di lì a poco è fallita”. CP_2
4.3 Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'elenco dei beni di cui all'allegato B) della cessione di ramo di azienda non fosse indicativo della volontà delle parti di escludere dalla cessione tutti i beni non ricompresi nel medesimo, pagina 5 di 12 specificando che la deroga pattizia prevista dall'art. 2558 c.c. si riferisce non ai beni ma ai contratti e che, in ogni caso, l'elenco datato 2014 non era aggiornato e non poteva ovviamente indicare i beni oggetto dei contratti di locazione operativa stipulati in data successiva. ribadisce nuovamente che il perimetro dell'azienda ceduta riguardava solo i beni e Parte_2
i contratti indicati nell'atto di cessione: in particolare, per quanto riguarda i beni, solo quelli di cui all'allegato B), “significando che tutti gli altri (eventuali) beni esistenti rimanevano appresi al passivo del se già di proprietà della locatrice in bonis, ovvero Controparte_6 alla se acquistati successivamente”, atteso che “nessuna norma impedisce di CP_2 individuare il perimetro dei beni ceduti unitamente all'azienda escludendone taluni, a condizione che l'insieme degli elementi ceduti (beni e contratti) siano sufficienti per l'esercizio dell'impresa”; per quanto riguarda i contratti, in deroga all'art. 2558 c.c., solo il contratto di sublocazione e i contratti con i dipendenti, con esclusione di qualunque altro contratto eventualmente stipulato dalla conduttrice CP_2
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, in tesi, “l'utilizzo di quell'elenco che è quello allegato all'originario contratto di affitto (quello tra in bonis e B- Controparte_6
Systems) conferma ancora una volta che le parti intendevano trasferire solo l'azienda nella sua consistenza originaria, senza nessun altro elemento positivo o negativo apportato nel corso dell'affitto, dall'affittuaria”.
4.4 Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato che né il Curatore del AL BO né la avevano inteso recedere dal CP_2 contratto di affitto d'azienda nei 60 giorni successivi al fallimento della BO ai sensi dell'art. 79 L.F.
Sul punto, l'appellante lamenta l'omessa motivazione da parte del Tribunale circa le ragioni per le quali non ha ritenuto di applicare alla retrocessione di azienda da al AL CP_2
BO il diverso combinato disposto di cui agli artt. 104-bis, c. 6 e 72 L.F.
A tal proposito, secondo la tesi dell'appellante, il Curatore del AL BO non avrebbe mai dichiarato di voler subentrare nei contratti di locazione operativa ai sensi delle richiamate disposizioni, né lo avrebbe mai messo in mora al fine di sollecitare una sua decisione CP_1 in merito al subentro in quei contratti, cosicché tali contratti non si sarebbero trasferiti in capo al AL BO al momento della retrocessione dell'azienda in data 15/10/2019.
4.5 Con il quinto motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato la legittimità della risoluzione di diritto dei contratti di noleggio ex art. 1456 c.c. sulla base dell'errato presupposto di fatto che avesse sospeso il pagamento dovuto in Parte_2 forza dei contratti di locazione operativa, pur continuando ad utilizzare i beni oggetto di quei contratti.
Sul punto, rileva che non aveva pagato alcunché “per il semplice motivo che non è Parte_2 mai stata controparte contrattuale di con la quale non ha mai intrattenuto rapporti di CP_1 alcun genere”.
Inoltre, contesta che i beni siano in suo possesso, evidenziando come si sia limitata ad CP_1 affermare - senza fornire sul punto alcuna prova - che “siccome i beni non sono stati rinvenuti nel fallimento (oltre a tutto a distanza di due anni dalla cessione dell'azienda a CP_7 [...]
”, allora “sono rimasti nell'immobile oggetto del contratto di locazione trasferito CP_8
(questo sì) a . Parte_2
pagina 6 di 12 Ritiene quindi che, tenuto conto della mancata indicazione di tali beni nell'allegato B), questi non sarebbero stati presenti in azienda al momento della retrocessione del ramo d'azienda al
AL BO e alla contestuale relativa cessione a spettando “a fornire Parte_2 CP_1 la prova contraria del fatto documentale”.
Pertanto, chiede alla Corte di dichiarare non provata l'asserita apprensione da parte di
[...] dei beni oggetto dei contratti di locazione operativa per cui è causa. CP_8
5. I primi cinque motivi d'appello sono fondati e, pertanto, la sentenza di primo grado deve essere, sul punto, riformata.
5.1 Occorre premettere che l'art. 2558 c.c. prevede, al primo comma, che, “se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale” e, al terzo comma, che tale disposizione si applica anche nei confronti dell'affittuario dell'azienda per la durata dell'affitto; in particolare, tale disposizione si applica “non solo alle ipotesi espressamente previste dalla norma, ma estensivamente, anche ad altri casi, come l'affitto di ramo di azienda, in cui vi è, in forza di un fatto giuridico idoneo a produrla, la sostituzione di un imprenditore ad un altro nell'esercizio dell'impresa” (cfr. Cass. n. 31466/2018).
Tale disposizione sancisce l'automatico subentro del cessionario nei rapporti contrattuali pendenti in capo al cedente al fine di assicurare che, oltre ai beni strumentali componenti l'azienda, vengano trasferiti anche i rapporti giuridici che consentano al cessionario l'effettivo esercizio dell'azienda stessa.
La disposizione, dunque, comporta una deroga al principio di cui all'art. 1406 c.c., secondo cui un contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti negoziali purché l'altra parte vi consenta,
e ciò al fine di agevolare la circolazione dell'azienda, evitando al cessionario di doversi procurare il consenso dei soggetti ceduti alla prosecuzione dei rapporti commerciali.
Tuttavia, sono previsti dei limiti all'operatività di tale effetto.
Innanzitutto, sono soggetti a cessione “automatica” i soli contratti che siano strettamente funzionali alla prosecuzione dell'azienda e, in particolare, i “cosiddetti 'contratti di azienda'
(aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento della attività imprenditoriale)” e i “cosiddetti 'contratti di impresa'
(non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili)” (cfr. Cass. n. 4036/2025; Cass. n. 15065/2018; Cass. n.
7517/2010), cosicché sono esclusi i contratti di natura personale (ossia quei contratti che siano stati stipulati dalle parti in ragione di specifiche caratteristiche personali del contraente).
Inoltre, rientrano nel campo di applicazione della norma solo i contratti a prestazioni corrispettive non ancora integralmente eseguite da alcuna delle parti (ovvero, in relazione ai quali non residuano esclusivamente posizioni di debito o credito). Qualora, invece, residuino esclusivamente posizione creditorie o debitorie, troverà applicazione il diverso regime di circolazione delineato negli artt. 2559 e 2560 c.c. (ex multis cfr. Cass. n. 32487/2023; Cass. n.
15/2020).
In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di osservare che la norma dettata dall'art. 2558 cod. civ., in tema di subentro dell'affittuario dell'azienda nei contratti stipulati per l'esercizio della stessa che non abbiano carattere personale, trova applicazione anche con riguardo agli aspetti collegati alla restituzione dell'azienda dall'affittuario al concedente a seguito di pagina 7 di 12 cessazione dell'affitto (Cass. 11318/2004). Con quest'ultima decisione (sulla scia di Cass.
16724/2003) la Cassazione ha stabilito, ai fini dell'applicazione dell'art. 2558 cod. civ., che la cessazione dell'affitto e la conseguente retrocessione dell'azienda devono ricollegarsi direttamente alla volontà contrattuale delle parti o ad un fatto da queste espressamente previsto nel contratto precedentemente stipulato, ma ha precisato che, mentre il congegno di successione nei rapporti contrattuali, quale disciplinato dall'art. 2558 cod. civ., presuppone che il trasferimento dell'azienda sia il prodotto della volontà contrattuale, la successione nei rapporti di credito (art. 2559 cod. civ.) e di debito (art. 2560 cod. civ.) nonché nei rapporti di lavoro subordinato (art. 2112 cod. civ.) relativi alla stessa azienda, costituisce “conseguenza necessaria ed ineliminabile del trasferimento di questa”, intendendo così la nozione di trasferimento come riferita alla restituzione dell'azienda dall'affittuario al concedente a seguito di cessazione dell'affitto (si veda, in questi termini, Cass. 23581/2017).
La volontà delle parti può pertanto derogare, come l'incipit dell'art. 2558 cod. civ. consente, all'automatico passaggio. Dunque, la regola della cessione ex lege dei contratti di azienda che non abbiano carattere personale, di cui all'art. 2558 cod. civ., vige solo «se non è pattuito diversamente», come prevede l'esordio di tale disposizione (cfr. Cass. n. 192/2022).
5.2 Orbene, ritiene la Corte che tale diverso accordo sia ravvisabile nella fattispecie in esame.
Innanzi tutto, è pacifico che i contratti di locazione operativa non avevano carattere personale, ma che, piuttosto, erano volti a garantire il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale (e, quindi, da ricondursi alla categoria dei c.d. “contratti di azienda”).
È pacifico, altresì, che i contratti sottoscritti da e non erano ancora “esauriti” CP_2 CP_1 al momento della retrocessione dell'azienda al AL BO e della contestuale cessione della medesima alla in data 15/10/2019, in quanto l'interruzione dei pagamenti dei Parte_2 canoni di locazione da parte di (gennaio 2020) e la conseguente risoluzione di diritto CP_2 ex art. 1456 c.c. (aprile e luglio 2020) si sono verificati solo successivamente a tale operazione trilaterale.
5.3 Tuttavia, dall'esame dell'atto “di risoluzione di affitto e cessione di ramo d'azienda” risulta che le parti AL BO e la neocostituita concordemente hanno CP_2 Parte_2 inteso delimitare il perimetro dell'azienda retrocessa dalla al AL BO e CP_2 contestualmente ceduta da quest'ultimo alla esclusivamente agli elementi indicati Parte_2 nelle premesse e negli allegati.
Invero, nelle premesse sub b) si legge che: “il fallimento della società
[...]
è proprietario dei cespiti di produzione e dei marchi Controparte_9 distintivi dei prodotti di cui al documento qui allegato sotto B) e che, alla data odierna, nel
Ramo d'Azienda sono compresi n. 12 (dodici) rapporti di lavoro dipendente di cui all'elenco qui allegato sotto C), dato atto che, per la disponibilità dei locali nei quali viene svolta l'attività del Ramo d'Azienda oggetto del presente atto, sono stati stipulati un contratto di locazione in data 4 febbraio 2014 registrato a Pavia il 31 marzo 2014 al n. 000925 Serie 3T ed un contratto di sub locazione, quest'ultimo a favore della società Controparte_9
quale parte conduttrice, in data 4 aprile 2014 registrato a Pavia il 10 aprile 2014
[...] al n. 001142 Serie 3T”. Premesso, inoltre, che il ramo d'azienda così come sopra individuato era stato affittato alla B-
Systems in data 5/10/2015, il AL BO e in primo luogo, risolvevano ad CP_2 pagina 8 di 12 ogni effetto, “in via consensuale e definitiva”, il contratto d'affitto di ramo d'azienda, dando quindi atto che il “Ramo d'Azienda, a seguito di quanto sopra convenuto, è tornato nella piena disponibilità e nel possesso del fallimento della società Controparte_9
”.
[...]
In relazione poi all'oggetto della cessione, le parti precisavano al comma 1 dell'art. 2 (rubricato
“Descrizione del Ramo d'Azienda”) che: “Il Ramo d'Azienda è costituito esclusivamente dagli elementi individuati nelle premesse che precedono e nei documenti sopra allegati rispettivamente sotto B), quanto ai beni strumentali e ai marchi distintivi dei prodotti e sotto
C), quanto ai rapporti di lavoro dipendente, nonché dal contratto di sub locazione in data 4 aprile 2014 registrato a Pavia il 10 aprile 2014 al n. 001142 Serie 3T, elementi che sono pertanto trasferiti alla Parte Acquirente (n.d.r. D-Systems) con la sottoscrizione del presente atto”.
Per quanto esposto, nella specie si deve pertanto ritenere integrata la fattispecie di cui al “patto contrario” ex art. 2558 c.c. che esclude la successione ex lege del cessionario nei Parte_2 contratti di locazione operativa pendenti in capo a atteso che le parti limitavano CP_2 espressamente l'oggetto della cessione, per quanto riguarda i contratti pendenti, ai soli rapporti di lavoro dipendente di cui all'allegato C) e al contratto di sub locazione del 4/4/2014.
Ne consegue che del tutto legittimamente non eseguiva alcun pagamento, non Parte_2 essendo subentrata nella titolarità dei contratti a seguito della cessione del ramo d'azienda stipulato in data 15/10/2019.
5.3.1 Tale conclusione non è inficiata dalla circostanza che i beni oggetto dei contratti di locazione operativa non fossero stati rinvenuti nel corso dell'inventario del fallimento B-
Systems, in quanto ciò non rappresenta - di per sé - un elemento probatorio circa l'apprensione di tali beni da parte di ma dimostra solo che tra la data di stipulazione Parte_2 CP_2 dei contratti di locazione operativa (2015-2016) e la data del suo fallimento (3/02/2021), si è spogliata di quei beni.
5.3.2 A tal proposito, anche l'ulteriore circostanza rappresentata dall'interruzione dei pagamenti dei canoni di locazione da parte di solo in seguito alla cessione del ramo CP_2
d'azienda alla contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, è del tutto Parte_2 inconferente, ben potendo essere stata determinata da altre ragioni, quali, presumibilmente, le stesse difficoltà finanziarie che, poco dopo l'interruzione dei pagamenti (gennaio 2020), avrebbero portato al fallimento della società (febbraio 2021).
5.4 In ogni caso, anche a voler prescindere dal “dato letterale” dell'atto notarile del 15/10/2019, deve escludersi il subentro di nella titolarità dei contratti di locazione operativa, a Parte_2 seguito della cessione del ramo d'azienda in data 15/10/2019, facendo applicazione della disciplina fallimentare.
Invero, l'art 104-bis, c. 6 L.F., nel disciplinare la retrocessione al fallimento di aziende o rami di aziende, prevede, per quanto attiene ai rapporti pendenti al momento della retrocessione, che
“si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II”.
La norma di carattere generale richiamata è l'art. 72 L.F., ai sensi della quale: “Se un contratto
è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti, quando nei confronti di una di esse è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto fatte salve le diverse
pagina 9 di 12 disposizioni della presente sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con
l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito assumendo tutti i relativi obblighi , ovvero di sciogliersi dal medesimo (…)”.
La stessa norma prevede, nell'ipotesi di inerzia del Curatore e per evitare che l'effetto della sospensione sia sine die, che il contraente che abbia interesse alla prosecuzione del contratto
“può mettere in mora il Curatore facendogli assegnare dal Giudice Delegato un termine, non superiore a 60 giorni decorso il quale il contratto si intende sciolto”.
La disciplina delineata dal combinato disposto di cui agli artt. 104-bis, c. 6 e 72 L.F. si applica alla retrocessione di tutti i contratti di affitto di azienda nei quali è parte una procedura fallimentare, sia a quelli stipulati ex novo dal Curatore ai sensi dell'art. 104-bis, c.1 L.F., sia a quelli in cui il Curatore sia subentrato ai sensi dell'art. 79 L.F. (come nella specie), ed è finalizzata ad impedire che gli effetti conseguenti a una cattiva gestione dell'azienda da parte dell'affittuario possano pregiudicare la massa dei creditori del fallimento locatore, per cui rimette al Curatore ogni decisione circa la sorte dei rapporti giuridici pendenti retrocessi, con riferimento ai quali egli detiene la facoltà di sciogliersi secondo le regole generali.
Ciò premesso, dall'esame degli atti di causa non risulta che il Curatore del AL BO abbia dichiarato di voler subentrare nei contratti di locazione operativa ai sensi delle richiamate disposizioni, né che lo abbia messo in mora al fine di sollecitare una sua decisione in CP_1 merito al subentro in quei contratti, cosicché tali contratti - anche in base alla disciplina fallimentare - non si sono trasferiti in capo al AL BO al momento della retrocessione dell'azienda e, di conseguenza, nemmeno a D-System in seguito alla contestuale cessione della medesima in data 15/10/2019.
6. Con il sesto e ultimo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'istanza di cancellazione formulata da ex art. 89 c.p.c., non ritenendo che Parte_2 le espressioni utilizzate da fossero volte a ledere il valore ed i meriti della controparte CP_1 processuale, bensì a dimostrare - anche attraverso la riserva di agire in sede penale -
l'inaffidabilità della ricostruzione dei fatti operata dalla controparte. Secondo la prospettazione d'appello, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado CP_1 utilizzava espressioni “offensive”, senza tuttavia prima accertare che effettivamente si fosse verificata una cessione “occulta” di azienda. Infatti, in tesi, se l'odierna appellata avesse messo in mora prima di notificarle l'atto di citazione, avrebbe fin da subito appreso della Parte_2 regolare cessione d'azienda tramite atto notarile.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, le espressioni utilizzate da con l'atto di citazione non sarebbero state giustificate dalla necessità di contrastare la CP_1 prospettazione dei fatti operata da Parte_2
Chiede, quindi, che la Corte voglia ritenere “gravemente ingiuriose ed offensive” le frasi utilizzate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado contenenti le espressioni “disegno criminoso”, “truffa” e il verbo “frodare”, accertando, in particolare, che il loro utilizzo non era giustificato dalla necessità di contrastare la prospettazione dei fatti offerta da Parte_2
6.1 Il motivo è infondato.
Invero, premesso che “l'apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all'oggetto della lite, nonché l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime, a norma pagina 10 di 12 dell'art. 89 c.p.c., integrano esercizio di potere discrezionale” (cfr. Cass. n. 38730/2021), è condivisibile l'assunto del Tribunale secondo cui le espressioni utilizzate da non CP_1 potevano considerarsi “offensive”, non trascendendo la continenza ed essendo pertinenti alle prospettazioni difensive in rapporto all'oggetto della controversia, tenuto conto che presupponevano l'ipotizzata cessione “occulta” d'azienda, fondata sull'indicazione di specifiche e convergenti circostanze e rivelatasi poi “palese” in forza della produzione in giudizio da parte di dell'atto notarile del 15/10/2019. Parte_2
Tale conclusione è valorizzata dal fatto che, in seguito a tale produzione, ha rimodulato CP_1 la propria linea difensiva, omettendo il richiamo alle espressioni censurate da tanto Parte_2 che quest'ultima ne circostanzia l'utilizzo al solo atto introduttivo del giudizio di primo grado.
7. Sulla base delle suesposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha ritenuto che fosse subentrata nei contratti di locazione operativa Parte_2 conclusi da con condannando - per l'effetto - l'odierna appellante al CP_2 CP_1 pagamento dei canoni di locazione insoluti (per l'importo complessivo di € 15.418, 28) e alla restituzione, a propria cura e spese, del materiale oggetto di locazione.
8. Non può viceversa trovare accoglimento l'istanza, formulata da solo in sede di Pt_1 comparsa conclusionale di replica e note scritte in sostituzione di udienza depositate il
27.1.2025, di restituzione delle somme versate a controparte “con riserva di ripetizione
(comunicazione del 10.10.2023) in esecuzione della sentenza di primo grado”. Risulta infatti che il bonifico relativo alla somma di € 22.839,99 è stato effettuato dalla società appellante a favore di il 10.10.2023, in data cioè antecedente alla proposizione dell'atto CP_1 di appello (depositato il 2.11.2023).
Orbene, la richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado e prima della notificazione dell'atto di impugnazione, deve essere formulata a pena di decadenza mediante detto atto, essendo ammissibile la proposizione della domanda nel corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione
(Cass. n. 7144/2021; Cass. n. 24896/2023).
9. All'accoglimento integrale, quanto al merito, dell'appello (essendo l'istanza ex art. 89 c.p.c. meramente accessoria), consegue - per il principio di soccombenza - la condanna di alla CP_1 rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate, quanto al primo grado, nella misura già ritenuta dal Tribunale e, quanto al presente, come da dispositivo, ex D.M. n. 55/2014
(modificato con D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (€ 15.418,28) nonchè dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e dei parametri minimi per la fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di MI, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
- società incorporante - avverso la sentenza del Tribunale di MI n.
[...] Parte_2
7575/2023, pubblicata il 04/10/2023, in accoglimento dell'appello e conseguente riforma della sentenza impugnata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta tutte le domande formulate da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
- società incorporante Parte_2 pagina 11 di 12 2. condanna al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese Controparte_1 di entrambi i gradi di giudizio liquidate, quanto al primo grado, in € 3.400,00 per compensi oltre spese generali al 15% e oneri accessori e, quanto al presente grado, in complessivi €
4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre
15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in MI il 04/02/2025.
Il Presidente estensore
Laura Sara Tragni
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