Cass. civ., sez. I, sentenza 27/09/2018, n. 23316
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Sentenza 27 settembre 2018

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Il ricorso per cassazione proposto dallo straniero avverso il provvedimento del tribunale confermativo del rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari (rigetto pronunciato dal competente Questore) va notificato al Ministero degli interni in qualità di legittimato passivo in via esclusiva, e non anche (al Questore ed) al Prefetto.

In tema di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 286 del 1998, alla luce della finalità perseguita dalla normativa eurounitaria e costituzionale in materia di coesione familiare, deve considerarsi regolarmente soggiornante anche colui che,originariamente irregolare, abbia successivamente attivato le procedure di richiesta di protezione internazionale fino a che la sua istanza non abbia avuto una risposta e fino a che la legge non consideri quegli effetti come preclusivi della sua espulsione immediata (in applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza che aveva negato il permesso di soggiorno ad un cittadino cinese, irregolare sul territorio nazionale e coniugato con una connazionale regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, essendo ancora pendente la sua domanda di protezione internazionale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/09/2018, n. 23316
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23316
    Data del deposito : 27 settembre 2018

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