Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/05/2006, n. 12546
CASS
Sentenza 26 maggio 2006

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In materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché nell'ambito di detta fase la P.A. non esercita un potere autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto privatistico di locazione. Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'accertamento del diritto a subentrare nell'alloggio vantato da un congiunto dell'assegnatario defunto, non diversamente da quella conseguente ad opposizione al decreto di decadenza per mancata occupazione dell'alloggio medesimo, secondo la specifica previsione di cui all'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.

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    FATTI DI CAUSA 1. A seguito di notifica in data 12 dicembre 2009 di decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi degli artt. 18 d.P.R. n. 1035 del 1972 e 15 l.r. Lazio n. 12 del 1999, Fabio F. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma (A.T.E.R. di Roma) chiedendo l'accertamento del diritto al legittimo possesso dell'immobile sito in via [omissis] per effetto del subentro nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. Espose in particolare parte attrice quanto segue. A seguito di separazione personale, la madre dell'attore, Giuseppina A., aveva fatto …

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  • 3Consiglio di Stato
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    FATTO E DIRITTO 1. La sig.ra M. è legittima assegnataria di alloggio ERP nel comune di Cisterna di Latina. Dopo un periodo di assenza dall'Italia, l'immobile veniva abusivamente occupato da altri soggetti. La legittima assegnataria chiedeva dunque all'ATER di provvedere alla liberazione dell'immobile ai sensi dell'art. 5 della l.r. Lazio n. 12 del 1999. L'ATER, dopo un giudizio sul silenzio-rifiuto, rigettava tuttavia l'istanza di intervento liberatorio in quanto l'interessata avrebbe dovuto a tal fine promuovere azione possessoria dinanzi al giudice civile ai sensi dell'art. 1168 c.c. Più in particolare, con atto in data 22 novembre 2023 il dirigente dell'area amministrativa dell'ATER …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/05/2006, n. 12546
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12546
Data del deposito : 26 maggio 2006

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