Sentenza 26 maggio 2006
Massime • 1
In materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché nell'ambito di detta fase la P.A. non esercita un potere autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto privatistico di locazione. Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'accertamento del diritto a subentrare nell'alloggio vantato da un congiunto dell'assegnatario defunto, non diversamente da quella conseguente ad opposizione al decreto di decadenza per mancata occupazione dell'alloggio medesimo, secondo la specifica previsione di cui all'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.
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FATTI DI CAUSA 1. A seguito di notifica in data 12 dicembre 2009 di decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi degli artt. 18 d.P.R. n. 1035 del 1972 e 15 l.r. Lazio n. 12 del 1999, Fabio F. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma (A.T.E.R. di Roma) chiedendo l'accertamento del diritto al legittimo possesso dell'immobile sito in via [omissis] per effetto del subentro nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. Espose in particolare parte attrice quanto segue. A seguito di separazione personale, la madre dell'attore, Giuseppina A., aveva fatto …
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FATTO E DIRITTO 1. La sig.ra M. è legittima assegnataria di alloggio ERP nel comune di Cisterna di Latina. Dopo un periodo di assenza dall'Italia, l'immobile veniva abusivamente occupato da altri soggetti. La legittima assegnataria chiedeva dunque all'ATER di provvedere alla liberazione dell'immobile ai sensi dell'art. 5 della l.r. Lazio n. 12 del 1999. L'ATER, dopo un giudizio sul silenzio-rifiuto, rigettava tuttavia l'istanza di intervento liberatorio in quanto l'interessata avrebbe dovuto a tal fine promuovere azione possessoria dinanzi al giudice civile ai sensi dell'art. 1168 c.c. Più in particolare, con atto in data 22 novembre 2023 il dirigente dell'area amministrativa dell'ATER …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/05/2006, n. 12546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12546 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2006 |
Testo completo
123 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto GIURISDIZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Апермагана пер Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16392/03 Presidente aggiunto CARBONE -Dott. Vincenzo 20877/03 Presidente di sezione Dott. Vittorio DUVA - Cron. 12546 Presidente di sezione Dott. Salvatore SENESE - 2547 Rep. Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Ud.27/04/06Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere Dott. Renato RORDORF Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IZ IU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRUNO RIZZIERI 55, presso lo studio dell'avvocato ROSALINDA IULIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI IULIANO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
A 2006 COMUNE DI CATANZARO;
1448 - intimato 1 e sul 2° ricorso n° 20877/03 proposto da: COMUNE DI CATANZARO, in persona del Sindaco pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. PORRO 8, presso 10 studio dell'avvocato VALERIO ZIMATORE, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
IZ IU;
Mar intimato avverso la sentenza n. 232/03 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 16/05/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/06 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
uditi gli avvocati Luigi IULIANO, Valerio ZIMATORE;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale, A.G.O., rinvio per il resto alla sezione semplice. Svolgimento del processo Il sig. US NI, con atto depositato il 13 dicembre 2001, propose opposizione avverso un'ordinanza con cui il Comune di Catanzaro aveva disposto la revoca per decadenza dell'assegnazione di un alloggio di edi- 2 lizia pubblica residenziale, a suo tempo assegnato al poi defunto nonno del ricorrente;
alloggio che detto ricorrente secondo l'amministrazione comunale aveva però adibito ad uso non abitativo e del quale era stato perciò ordinato il rilascio. Il sig. NI, permesso di essere subentrato nel- la posizione giuridica dell'originario assegnatario, sostenne che l'immobile era stato da lui costantemente abitato e chiese pertanto l'annullamento dell'ordinanza del comune, ai sensi dell'art. 11 del d.p.r. n. 1035 del 1972, previa sospensione in via d'urgenza del prov- vedimento impugnato. Instauratosi il contraddittorio, ed accolta dal giudice istruttore la richiesta di sospensione d'urgenza dell'ordinanza di rilascio dell'immobile, l'adito Tribunale di Catanzaro, dopo aver disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal comune convenuto, accolse l'opposizione e revocò il provvedimento impugnato sul presupposto che il sig. Mu- nizzi avesse diritto al subentro nella posizione dell'originario assegnatario e che non fossero provate le circostanze in base alle quali l'amministrazione کی aveva disposto la revoca dell'assegnazione. Ma, sul gravame proposto dal comune, la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 16 3 ri-maggio 2003, riformò la decisione di primo grado e gettò la domanda del sig. NI. Il giudice infatti, pur avendo ritenuta non fondata d'appello, l'eccezione di difetto di giurisdizione ancora ribadita dal Comune di Catanzaro, siccome la posizione giuridica fatta valere in giudizio dall'opponente si configurava in termini di diritto soggettivo, reputò che l'opponente medesimo non fosse davvero subentrato nella posizione di assegnatario, spettante al suo defunto nonno, e non avesse perciò alcun titolo idoneo a giu- stificare l'occupazione dell'alloggio, divenendo perciò superfluo accertare se egli lo avesse o meno stabilmen- te abitato. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ri- corso il sig. NI, prospettando due motivi di do- glianza. Il Comune di Catanzaro ha resistito con controri- corso ed, a propria volta, ha formulato tre motivi di ricorso incidentale. Motivi della decisione 1. I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza debbono preliminarmente essere riuniti, secondo quanto dispone l'art. 335 c.p.c.
2. Il ricorrente principale lamenta, in primo luo- go, la violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché la corte d'appello avrebbe basato la propria decisione su un ri- - concernente il diritto di subentro del sig. Mu- lievo nizzi nella posizione del suo dante causa che non aveva formato oggetto di dibattito in primo grado, né dunque di alcun motivo di gravame, ed in ordine alla quale si era anzi formato un implicito giudicato osta- tivo. In secondo luogo, il medesimo ricorrente si duole della violazione delle leggi regionali della Calabria 32 del 1996, alla stregua delle qua-n. 8 del 1995 e n. li, avendo egli formulato debita richiesta di subentra- re nell'assegnazione dell'alloggio in cui ha continuato stabilmente ad abitare, l'occupazione da parte sua 8 dell'immobile non avrebbe potuto essere considerata senza titolo.
3. Il Comune di Catanzaro, con il primo motivo del ricorso incidentale, insiste invece nell'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria or- dinaria, cui non varrebbe opporre la natura di diritto soggettivo della posizione fatta valere dall'attore in giudizio, vertendosi qui in una materia ricompresa nel- la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 e dell'art. 7 della legge n. 205 del 2000. Il secondo motivo del ricorso incidentale è volto a हु 5 denunciare un vizio di motivazione dell'impugnata sen- tenza, la quale avrebbe del tutto trascurato di occu- parsi dell'eccepita nullità della pronuncia di primo grado, emessa dal tribunale dopo lo svolgimento della sola fase cautelare, senza mai in realtà dar corso alla fase di merito ed utilizzando ai fini della decisione deposizioni rese nella fase cautelare da persone che non erano state ammonite sulla loro responsabilità e non avevano prestato il giuramento di rito. Anche l'ultimo motivo di ricorso incidentale attie- ne a pretesi vizi di motivazione della sentenza impu- gnata, per non avere questa considerato le argomenta- zioni di merito con cui il comune appellante aveva in- 三 teso dimostrare il difetto, in capo al sig. NI, del requisito della stabile abitazione nell'alloggio assegnato al suo defunto nonno.
4. L'esame del primo motivo di ricorso incidentale, attinente alla giurisdizione, è prioritario. La doglianza del comune è, peraltro, infondata. Occorre infatti qui ribadire un principio già altre volte espresso dalle sezioni unite di questa corte: cioè che, in materia di assegnazione di alloggi di edi- lizia residenziale pubblica - in seguito alla sentenza n° 204/04 della corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 1° comma dell'art. 6 33 d.leg. n° 80/98, come sostituito dall'art. 7, lett. a), della 1. n° 205/00, nella parte in cui prevedeva la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie in materia di 2° comma dellopubblici servizi, nonché dell'intero stesso art. 33 sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie attinenti alla fase suc- cessiva al provvedimento di assegnazione;
fase nell'ambito della quale la p.a. non esercita un potere autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto pri- vatistico di locazione (cfr. sez. un. n 23830/04).° Alla luce di tale principio rientra certamente nel- la giurisdizione del giudice ordinario la controversia 2 avente ad oggetto l'accertamento del diritto a suben- trare nell'alloggio vantato da un congiunto dell'assegnatario defunto, non diversamente da quella conseguente ad opposizione al decreto di decadenza per mancata occupazione dell'alloggio medesimo, secondo la specifica previsione di cui all'art. 11, d.p.r. 30 di- cembre 1972 n. 1035. 4. Quanto precede apre la strada all'esame del ri- 3 corso principale, il cui primo motivo appare fondato. L'ordine di rilascio dell'immobile, avversoib qua- le il sig. NI ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 11, comma 13°, del citato d.p.r. n° 1035, co- 7 me si evince dall'impugnata sentenza e come le parti concordemente riferiscono, era motivato unicamente dal- la revoca dell'assegnazione, la quale era stata dispo- sta sul rilievo che lo stesso sig. NI, pur avendo mantenuto la detenzione dell'immobile in qualità di erede dell'assegnatario, lo aveva destinato ad una fi- nalità diversa da quella abitativa. Posto, allora, che il giudizio di opposizione pre- visto dalla norma dianzi richiamata non può avere altro oggetto che la verifica della legittimità del provvedi- mento impugnato, da compiersi alla stregua delle moti- vazioni che quel provvedimento sorreggono, la decisione assunta nel presente caso dalla corte d'appello, la quale ha rigettato la domanda dell'opponente per una ragione diversa da quella enunciata nel provvedimento di revoca (e non invocata neppure dall'amministrazione opposta nell'atto d'appello avverso la sentenza di pri- mo grado, che era stata favorevole all'opponente), si pone chiaramente al di là dei limiti entro i quali la medesima corte d'appello era chiamata a decidere. Né giova qui invocare il principio secondo il quale il giudice può rilevare anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio, l'eventuale difetto di le- gittimazione ad agire o a contraddire della parte. Non हु già di difetto di legittimazione, infatti, si trattava 8 nella presente fattispecie, in cui la legittimazione dell'opponente incontestabilmente discendeva dal fatto stesso di essere destinatario del provvedimento ammini- strativo da lui giudizialmente impugnato, bensì dell'esistenza del suo diritto a poter continuare ad usufruire dell'alloggio controverso: diritto contestato dall'amministrazione per una ragione di carattere og- gettivo, consistente nell'impropria utilizzazione dell'immobile, e viceversa negato dalla corte d'appello per difetto di un presupposto soggettivo, ossia per non avere l'occupante dimostrato di avere titolo per suben- trare nei diritti dell'originario assegnatario. Appare dunque innegabile che l'opposizione sia sta- ta rigettata per una causa diversa da quella su cui si basava il provvedimento opposto ed alla quale l'opposizione medesima si era riferita: il che rende viziata di extrapetizione la sentenza impugnata e ne impone l'annullamento, con rinvio alla medesima corte territoriale, in diversa composizione.
5. Poiché il giudice di rinvio sarà chiamato neces- sariamente a riesaminare l'intero merito della cau sa, entro i limiti oggettivi di cui s'è detto, resta assor- bito l'esame sia del secondo motivo del ricorso princi- pale, sia degli ultimi due motivi di quello incidenta- le. Infatti l'osservazione contenuta nell'impugnata 9 sentenza, secondo cui "la verifica della sussistenza di una situazione di stabile abitazione dell'immobile da parte del ricorrente"sarebbe stata "puntualmente effet- tuata nel corso dell'istruttoria di primo grado", non può in alcun modo costituire un' autonoma e diversa ra- riferita all'oggetto dell'opposizione,tio decidendi, dal momento che la stessa sentenza prosegue espressa- mente affermando che detta verifica "appare del tutto superflua" (alla luce, evidentemente, dell'altra ratio decidendi, di cui già sopra si è riferito).
6. Al giudice di rinvio è demandato di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte:
1. riunisce i ricorsi;
2. rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e pertanto dichiara che il giudice ordinario ha giuri- sdizione a provvedere sulla presente causa;
3. accoglie il primo motivo del ricorso principale, restando in ciò assorbito l'esame di tutte le rimanenti censure;
4. cassa la sentenza impugnata, in relazione al mo- tivo accolto, e rinvia la causa alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di 10 हु legittimità. Così deciso, in Roma, il 27 ap L'estensore (Renato Rordorf) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 serie 4 al n. 1083...... versate € 180.0 // 11.6.3.17 . IL FUNZIONARIO 11 rile 2006. Il presidente (Vincenzo Carbone) IL CANCELLIERECT Giovanni Glambattista Depositata in Cancelleria Noggi, 2.6 MAG 2006 IL CANCELLIERE C Giovanni Giambattista in