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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 3154/2024 R.G..L., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CANZONERI VIVIANA Parte_1
e dall'avv. ZUMMO MARCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- opponente -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. VIZZINI Controparte_1
PIETRO e dall'avv. MONASTERI STEFANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- opposto -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 19/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e convalida il decreto ingiuntivo opposto n. 64/2024 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro.
Condanna l'opponente alla rifusione, in favore di CP_1
, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00, per
[...]
1 compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e
IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. VIZZINI PIETRO e dell'avv. MONASTERI STEFANO, antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 1.03.2024 parte ricorrente, chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione concessa al titolo, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 64/2024 emesso da questo Tribunale
Sezione Lavoro per il pagamento in favore di di Controparte_1
€ 3.096,27, a titolo di stipendio del mese di luglio 2016 risultante dalla busta paga, eccependo che le somme ingiunte erano state pagate in gran parte dalla cedente o dalla procedura concorsuale della Controparte_2
medesima e poi saldate con il pagamento del residuo, avvenuto da parte della il 26.10.2023. Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo Pt_1
opposto.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta, contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, chiedendo rigettarsi l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà al decreto opposto e la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite con distrazione.
Veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto, perché non fondata su prova scritta e disposta l'acquisizione di documenti da parte della procedura concorsuale della , Controparte_2
mentre veniva ritenuta inammissibile e irrilevante la prova testimoniale richiesta dall'opponente, che non veniva ammessa.
Senza ulteriore istruzione, a seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminate le note depositate dalle parti, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e indicazione dei motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
La documentazione acquisita in atti e quella depositata dalle parti nel fascicolo telematico non fornisce prova dell'avvenuto pagamento in favore 2 dell'opposto dello stipendio portato dalla busta paga della CP_2
del luglio 2016, né da parte di quest'ultima o della sua procedura
[...]
concorsuale e neppure da parte della contrariamente a quanto Pt_1
assunto da quest'ultima.
Ed invero, dalla “Contabilità generale mastrini” (versata in atti) risulta un importo a credito di € 199.688,94 per “ruolo paga luglio 2016” – “salari e stipendi personale Dipendenti”, registrato in data 31.07.2016, non invece il pagamento di detto importo, che dovrebbe essere registrato nella colonna dare e non in quella credito;
di ciò costituiscono conferma le risultanze del giornale bollato (versato in atti), in cui si legge, annotata in data 31.07.2016, la registrazione di “dipendenti c/retribuzioni” – “ruolo paga luglio 2016”, nella colonna “avere” – non in quella “dare” in cui sono registrati i pagamenti effettuati – la somma complessiva di € 199.688,94, dovuta e non corrisposta ai dipendenti;
in relazione a detto periodo paga, risultano invece pagati – nella colonna “dare” – gli importi relativi agli assegni familiari per € 412,50, all'indennità di malattia per € 1.059,62, all'indennità di maternità per € 249,64, ai contributi previdenziali per complessivi € 19.645,04, cessioni per € 1.984,00 e ritenute sindacali €
420,50.
Del tutto conforme all'esito probatorio della produzione del libro giornale e dei mastrini è pure l'esame dell'estratto conto dell'opposto, in cui, ove lo stipendio di luglio 2016 fosse stato corrisposto ai dipendenti – ciò che risulta smentito dai libri contabili come sopra esaminati – avrebbe dovuto risultare l'accredito dello stesso sul conto del lavoratore in data 31.07.2016
o comunque entro il 31.12 del medesimo anno (in atti estratto conto da luglio a dicembre 2016), mentre detto versamento non risulta registrato.
La generica prova testimoniale richiesta dall'opponente non può essere ammessa, sia per la genericità della stessa, sia perché essa sarebbe contraria al contenuto dei predetti documenti, di cui parte opponente medesima ha asserito la veridicità, deducendo erroneamente che essi dimostrerebbero l'avvenuto pagamento. 3 L'opposizione va quindi integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano e distraggono in parte dispositiva.
P.Q.M.
come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 30/03/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 19/02/2025
La Giudice
Paola Marino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 3154/2024 R.G..L., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CANZONERI VIVIANA Parte_1
e dall'avv. ZUMMO MARCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- opponente -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. VIZZINI Controparte_1
PIETRO e dall'avv. MONASTERI STEFANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- opposto -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 19/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e convalida il decreto ingiuntivo opposto n. 64/2024 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro.
Condanna l'opponente alla rifusione, in favore di CP_1
, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00, per
[...]
1 compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e
IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. VIZZINI PIETRO e dell'avv. MONASTERI STEFANO, antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 1.03.2024 parte ricorrente, chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione concessa al titolo, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 64/2024 emesso da questo Tribunale
Sezione Lavoro per il pagamento in favore di di Controparte_1
€ 3.096,27, a titolo di stipendio del mese di luglio 2016 risultante dalla busta paga, eccependo che le somme ingiunte erano state pagate in gran parte dalla cedente o dalla procedura concorsuale della Controparte_2
medesima e poi saldate con il pagamento del residuo, avvenuto da parte della il 26.10.2023. Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo Pt_1
opposto.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta, contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, chiedendo rigettarsi l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà al decreto opposto e la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite con distrazione.
Veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto, perché non fondata su prova scritta e disposta l'acquisizione di documenti da parte della procedura concorsuale della , Controparte_2
mentre veniva ritenuta inammissibile e irrilevante la prova testimoniale richiesta dall'opponente, che non veniva ammessa.
Senza ulteriore istruzione, a seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminate le note depositate dalle parti, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e indicazione dei motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
La documentazione acquisita in atti e quella depositata dalle parti nel fascicolo telematico non fornisce prova dell'avvenuto pagamento in favore 2 dell'opposto dello stipendio portato dalla busta paga della CP_2
del luglio 2016, né da parte di quest'ultima o della sua procedura
[...]
concorsuale e neppure da parte della contrariamente a quanto Pt_1
assunto da quest'ultima.
Ed invero, dalla “Contabilità generale mastrini” (versata in atti) risulta un importo a credito di € 199.688,94 per “ruolo paga luglio 2016” – “salari e stipendi personale Dipendenti”, registrato in data 31.07.2016, non invece il pagamento di detto importo, che dovrebbe essere registrato nella colonna dare e non in quella credito;
di ciò costituiscono conferma le risultanze del giornale bollato (versato in atti), in cui si legge, annotata in data 31.07.2016, la registrazione di “dipendenti c/retribuzioni” – “ruolo paga luglio 2016”, nella colonna “avere” – non in quella “dare” in cui sono registrati i pagamenti effettuati – la somma complessiva di € 199.688,94, dovuta e non corrisposta ai dipendenti;
in relazione a detto periodo paga, risultano invece pagati – nella colonna “dare” – gli importi relativi agli assegni familiari per € 412,50, all'indennità di malattia per € 1.059,62, all'indennità di maternità per € 249,64, ai contributi previdenziali per complessivi € 19.645,04, cessioni per € 1.984,00 e ritenute sindacali €
420,50.
Del tutto conforme all'esito probatorio della produzione del libro giornale e dei mastrini è pure l'esame dell'estratto conto dell'opposto, in cui, ove lo stipendio di luglio 2016 fosse stato corrisposto ai dipendenti – ciò che risulta smentito dai libri contabili come sopra esaminati – avrebbe dovuto risultare l'accredito dello stesso sul conto del lavoratore in data 31.07.2016
o comunque entro il 31.12 del medesimo anno (in atti estratto conto da luglio a dicembre 2016), mentre detto versamento non risulta registrato.
La generica prova testimoniale richiesta dall'opponente non può essere ammessa, sia per la genericità della stessa, sia perché essa sarebbe contraria al contenuto dei predetti documenti, di cui parte opponente medesima ha asserito la veridicità, deducendo erroneamente che essi dimostrerebbero l'avvenuto pagamento. 3 L'opposizione va quindi integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano e distraggono in parte dispositiva.
P.Q.M.
come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 30/03/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 19/02/2025
La Giudice
Paola Marino
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