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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/04/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 10 aprile 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 983/2023 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Caporale ed elettivamente domiciliato in Montemarano (AV), alla Via
San Francesco n.54, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Marino Iannacchero ed elett.te domiciliato in Avellino, alla Via
Tagliamento n. 165, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti il ricorrente in epigrafe deduce di aver lavorato alle dipendenze di con contratto di lavoro a tempo indeterminato Controparte_1
part-time di 30 ore settimanali (8.00-12.00/14.00-16.00) dal lunedì al venerdì, dal
21.02.2020 allo 05.09.2022, con qualifica di operaio ed inquadramento dapprima nella categoria F e, successivamente, nella E3 del CCNL Concia.
Il rapporto si è interrotto, con decorrenza dal 5.09.2022, per licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Il ricorrente sostiene di aver osservato il seguente orario 07.00-12.00/13.30 -
17:30/18.00, per una media di 45 ore settimanali, in luogo delle 30 ore contrattuali, e rivendica la conseguente retribuzione per la somma di
€#24.640,38# (ventiquattromilaseicentoquaranta,38), oltre alla differenza sul TFR
1 per ulteriori €#1.169,29# (millecentosessantanove,29) ed alla regolarizzazione della propria posizione contributiva.
La società resistente si è costituita.
1) La domanda finalizzata alla regolarizzazione della posizione contributiva è
CP_ inammissibile, perché non proposta nei confronti di non evocato in giudizio.
2) Nel merito, la resistente contesta la ricostruzione del rapporto come fornita da controparte. Le buste paga, periodicamente consegnate al ricorrente, sono sempre state sottoscritte per accettazione e quietanza, e non sono mai state contestate.
Comunque, durante la pandemia da Covid-19 l'attività lavorativa è stata sospesa a causa del lock-down e si è quindi drasticamente ridotta, con collocazione in CIG del personale.
Eccepisce che, in data 21.05.2021, il ricorrente ha sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale, con il quale ha riconosciuto l'espletamento dell'orario lavorativo pattuito contrattualmente, nonché la corretta elaborazione dei cedolini paga mensili, rinunciando - a fronte del pagamento della somma netta di €#1.007,80# (millesette,80) - a qualsiasi diritto ed azione dipendente dal rapporto di lavoro reso alle dipendenze della e relativo al Controparte_1
periodo 21.02.2020-21.05.2021.
3) Il verbale di conciliazione in sede sindacale, versato in atti dalla CP_1
sottoscritto il 21.05.2021 e redatto con l'assistenza del conciliatore
[...] designato dall'Organizzazione Sindacale Provinciale UIL di Avellino, sig. CP_3
, non è oggetto di contestazione. in esso, il ricorrente e ha dichiarato di
[...] non avere null'altro a pretendere dalla e di rinunciare a Controparte_1
qualsiasi pretesa relativa a situazioni o diritti, anche se non azionati alla data dell'accordo medesimo, purchè dipendenti dal rapporto di lavoro con la
Controparte_1
Nulla può essere chiesto fino alla sottoscrizione del verbale medesimo, in data
21.05.2021.
4) Quanto ai periodi successivi, (Udienza del 20.09.2024): “Ho Testimone_1
fatto una controversia con la , definita con conciliazione innanzi al CP_1
Tribunale di Avellino. Io ho lavorato per la dal 2019 al 2021, non CP_1
ricordo bene, forse 2022, anzi 2021, comunque sia prima che dopo il Covid, durante il Covid per un paio di mesi la conceria è stata chiusa. Ricordo Parte_1
che è venuto a lavorare dopo di me, ed ha continuato anche dopo che io
[...]
2 sono stato licenziato, non so dire fino a quando. Io lavoravo da lunedì a venerdì e il sabato;
da lunedì a venerdì l'orario dalle 07.00 o 07.30, non ricordo, fino alle
12.00, e dalle 13.00 o 13.30, non ricordo bene, fino alle 17.00, 17.30 o anche dopo fino alle 19.00, alle 17.00 era quasi impossibile. Facevamo nove o dieci ore al giorno;
il sabato si andava dalle 06.00 o dalle 07.00 alle 12.00. la domenica non si lavorava. I giorni festivi non si andava. La conceria per due o tre settimane chiudeva in estate, nel mese di agosto. credo facesse quello che Parte_2
facevo io;
io non lo vedevo sempre, perché stava più avanti allo spruzzo Parte_1
e io stavo dietro e non vedevo quella postazione, o comunque stavo in postazioni diverse a seconda di dove mi mettevano e non sempre ero in grado di vedere il
. Nel periodo della pandemia la conceria ha chiuso per due mesi;
io sono Parte_1
rimasto in cassa Integrazione e periodi di malattia fino al licenziamento, quasi sempre;
non ho più lavorato dopo la chiusura per la pandemia e non sono più tornato in conceria fino al licenziamento.”
(Udienza del 20.09.2024): “Sono cugino di , Controparte_4 CP_5
legale rappresentante della . Lavoro per la dal 2019 CP_1 CP_1
ad oggi. Lavoro vicino allo spruzzo. Dal 2019 gli orari che faccio sono dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00; cinque giorni a settimane. Il sabato mai. Le ferie le facciamo ad agosto, dallo 01 al 31 agosto. Quando arrivo lo stabilimento è aperto, lo apre . Io quando finisce il mio orario me ne vado, CP_5
qualcuno resta, , e qualcuno degli operai. non restava, se CP_5 Parte_1
ne veniva insieme a me, ognuno a casa sua. Nemmeno restava, Testimone_1
usciva con me. Ricordo che restavano , Fino a CP_5 Parte_3
marzo 2020 eravamo in tutto cinque, poi da giugno 2020 siamo entrati in cassa integrazione e non è più venuto. lavorava negli stessi Testimone_1 Parte_1
orari miei. Io ho sempre fatto sei ore al giorno. arrivava al lavoro con la Parte_1
sua vettura, una Wolkswagen blu, e se ne andava con questa sua vettura”.
5) Il tribunale osserva che il teste non ha lavorato nel 2021 e Testimone_1
2022, e nulla può riferire. Il teste conferma la ricostruzione proveniente CP_5
dalla resistente. La ricostruzione della vicenda fornita dal lavoratore è, quindi, rimasta priva di conferma, e la domanda va rigettata.
6) Consegue il rigetto della domanda di risarcimento dei danni, proposta nelle conclusioni al punto n. 2 .
7) Il ricorrente va condannato al pagamento a favore di delle Controparte_1
spese di lite, che si liquida nella somma
3 €#4.628,00# (quattromilaseicentoventotto), oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. se applicabili, con attribuzione al procuratore che ne ha fatto istanza.
8) Va, infine, considerato che il ricorrente ha omesso di riferire dell'accordo conciliativo, di evidente rilevanza ai fini della rivendicabilità delle somme oggetto di giudizio, anche se solo parzialmente. Tanto integra, in violazione degli artt.1175 e 1375 c.c., relativi all'obbligo di diligenza e buona fede da osservare in ogni fase contrattuale, se non dolo almeno colpa grave, e giustifica la ulteriore condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 96 co.3 Cpc, al pagamento di una somma ulteriore in favore della resistente, che considerando il valore della controversia e la natura delle questioni poste, appare adeguato fissare nella somma di €#1.000# (mille).
9) Ai sensi dell'art. 96 co. 4 Cpc il ricorrente va altresì condannato al pagamento a favore della Ammende di una somma che , considerata la vicenda, CP_6 viene individuata in €#500# (cinquecento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 983/2023 vertente tra nei confronti della Parte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così Controparte_1
decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
delle spese che liquida in €#4.628# (quattromilaseicentoventotto), oltre
[...]
spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. se applicabili, e con attribuzione al procuratore costituito;
3) Condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 96 co. 3 Cpc, Parte_1 della ulteriore somma di somma di €#1.000# (mille), a favore della CP_1
[...]
4) Condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 96 co. 4 Cpc, Parte_1 della ulteriore somma di somma di €#500# (cinquecento) a favore di CP_7
[...]
Avellino, udienza del 10 aprile 2025.
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 10 aprile 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 983/2023 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Caporale ed elettivamente domiciliato in Montemarano (AV), alla Via
San Francesco n.54, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Marino Iannacchero ed elett.te domiciliato in Avellino, alla Via
Tagliamento n. 165, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti il ricorrente in epigrafe deduce di aver lavorato alle dipendenze di con contratto di lavoro a tempo indeterminato Controparte_1
part-time di 30 ore settimanali (8.00-12.00/14.00-16.00) dal lunedì al venerdì, dal
21.02.2020 allo 05.09.2022, con qualifica di operaio ed inquadramento dapprima nella categoria F e, successivamente, nella E3 del CCNL Concia.
Il rapporto si è interrotto, con decorrenza dal 5.09.2022, per licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Il ricorrente sostiene di aver osservato il seguente orario 07.00-12.00/13.30 -
17:30/18.00, per una media di 45 ore settimanali, in luogo delle 30 ore contrattuali, e rivendica la conseguente retribuzione per la somma di
€#24.640,38# (ventiquattromilaseicentoquaranta,38), oltre alla differenza sul TFR
1 per ulteriori €#1.169,29# (millecentosessantanove,29) ed alla regolarizzazione della propria posizione contributiva.
La società resistente si è costituita.
1) La domanda finalizzata alla regolarizzazione della posizione contributiva è
CP_ inammissibile, perché non proposta nei confronti di non evocato in giudizio.
2) Nel merito, la resistente contesta la ricostruzione del rapporto come fornita da controparte. Le buste paga, periodicamente consegnate al ricorrente, sono sempre state sottoscritte per accettazione e quietanza, e non sono mai state contestate.
Comunque, durante la pandemia da Covid-19 l'attività lavorativa è stata sospesa a causa del lock-down e si è quindi drasticamente ridotta, con collocazione in CIG del personale.
Eccepisce che, in data 21.05.2021, il ricorrente ha sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale, con il quale ha riconosciuto l'espletamento dell'orario lavorativo pattuito contrattualmente, nonché la corretta elaborazione dei cedolini paga mensili, rinunciando - a fronte del pagamento della somma netta di €#1.007,80# (millesette,80) - a qualsiasi diritto ed azione dipendente dal rapporto di lavoro reso alle dipendenze della e relativo al Controparte_1
periodo 21.02.2020-21.05.2021.
3) Il verbale di conciliazione in sede sindacale, versato in atti dalla CP_1
sottoscritto il 21.05.2021 e redatto con l'assistenza del conciliatore
[...] designato dall'Organizzazione Sindacale Provinciale UIL di Avellino, sig. CP_3
, non è oggetto di contestazione. in esso, il ricorrente e ha dichiarato di
[...] non avere null'altro a pretendere dalla e di rinunciare a Controparte_1
qualsiasi pretesa relativa a situazioni o diritti, anche se non azionati alla data dell'accordo medesimo, purchè dipendenti dal rapporto di lavoro con la
Controparte_1
Nulla può essere chiesto fino alla sottoscrizione del verbale medesimo, in data
21.05.2021.
4) Quanto ai periodi successivi, (Udienza del 20.09.2024): “Ho Testimone_1
fatto una controversia con la , definita con conciliazione innanzi al CP_1
Tribunale di Avellino. Io ho lavorato per la dal 2019 al 2021, non CP_1
ricordo bene, forse 2022, anzi 2021, comunque sia prima che dopo il Covid, durante il Covid per un paio di mesi la conceria è stata chiusa. Ricordo Parte_1
che è venuto a lavorare dopo di me, ed ha continuato anche dopo che io
[...]
2 sono stato licenziato, non so dire fino a quando. Io lavoravo da lunedì a venerdì e il sabato;
da lunedì a venerdì l'orario dalle 07.00 o 07.30, non ricordo, fino alle
12.00, e dalle 13.00 o 13.30, non ricordo bene, fino alle 17.00, 17.30 o anche dopo fino alle 19.00, alle 17.00 era quasi impossibile. Facevamo nove o dieci ore al giorno;
il sabato si andava dalle 06.00 o dalle 07.00 alle 12.00. la domenica non si lavorava. I giorni festivi non si andava. La conceria per due o tre settimane chiudeva in estate, nel mese di agosto. credo facesse quello che Parte_2
facevo io;
io non lo vedevo sempre, perché stava più avanti allo spruzzo Parte_1
e io stavo dietro e non vedevo quella postazione, o comunque stavo in postazioni diverse a seconda di dove mi mettevano e non sempre ero in grado di vedere il
. Nel periodo della pandemia la conceria ha chiuso per due mesi;
io sono Parte_1
rimasto in cassa Integrazione e periodi di malattia fino al licenziamento, quasi sempre;
non ho più lavorato dopo la chiusura per la pandemia e non sono più tornato in conceria fino al licenziamento.”
(Udienza del 20.09.2024): “Sono cugino di , Controparte_4 CP_5
legale rappresentante della . Lavoro per la dal 2019 CP_1 CP_1
ad oggi. Lavoro vicino allo spruzzo. Dal 2019 gli orari che faccio sono dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00; cinque giorni a settimane. Il sabato mai. Le ferie le facciamo ad agosto, dallo 01 al 31 agosto. Quando arrivo lo stabilimento è aperto, lo apre . Io quando finisce il mio orario me ne vado, CP_5
qualcuno resta, , e qualcuno degli operai. non restava, se CP_5 Parte_1
ne veniva insieme a me, ognuno a casa sua. Nemmeno restava, Testimone_1
usciva con me. Ricordo che restavano , Fino a CP_5 Parte_3
marzo 2020 eravamo in tutto cinque, poi da giugno 2020 siamo entrati in cassa integrazione e non è più venuto. lavorava negli stessi Testimone_1 Parte_1
orari miei. Io ho sempre fatto sei ore al giorno. arrivava al lavoro con la Parte_1
sua vettura, una Wolkswagen blu, e se ne andava con questa sua vettura”.
5) Il tribunale osserva che il teste non ha lavorato nel 2021 e Testimone_1
2022, e nulla può riferire. Il teste conferma la ricostruzione proveniente CP_5
dalla resistente. La ricostruzione della vicenda fornita dal lavoratore è, quindi, rimasta priva di conferma, e la domanda va rigettata.
6) Consegue il rigetto della domanda di risarcimento dei danni, proposta nelle conclusioni al punto n. 2 .
7) Il ricorrente va condannato al pagamento a favore di delle Controparte_1
spese di lite, che si liquida nella somma
3 €#4.628,00# (quattromilaseicentoventotto), oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. se applicabili, con attribuzione al procuratore che ne ha fatto istanza.
8) Va, infine, considerato che il ricorrente ha omesso di riferire dell'accordo conciliativo, di evidente rilevanza ai fini della rivendicabilità delle somme oggetto di giudizio, anche se solo parzialmente. Tanto integra, in violazione degli artt.1175 e 1375 c.c., relativi all'obbligo di diligenza e buona fede da osservare in ogni fase contrattuale, se non dolo almeno colpa grave, e giustifica la ulteriore condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 96 co.3 Cpc, al pagamento di una somma ulteriore in favore della resistente, che considerando il valore della controversia e la natura delle questioni poste, appare adeguato fissare nella somma di €#1.000# (mille).
9) Ai sensi dell'art. 96 co. 4 Cpc il ricorrente va altresì condannato al pagamento a favore della Ammende di una somma che , considerata la vicenda, CP_6 viene individuata in €#500# (cinquecento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 983/2023 vertente tra nei confronti della Parte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così Controparte_1
decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
delle spese che liquida in €#4.628# (quattromilaseicentoventotto), oltre
[...]
spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. se applicabili, e con attribuzione al procuratore costituito;
3) Condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 96 co. 3 Cpc, Parte_1 della ulteriore somma di somma di €#1.000# (mille), a favore della CP_1
[...]
4) Condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 96 co. 4 Cpc, Parte_1 della ulteriore somma di somma di €#500# (cinquecento) a favore di CP_7
[...]
Avellino, udienza del 10 aprile 2025.
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Dott. Ciro LUCE
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