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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/04/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Tommaso Sdogati ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 891 / 2024 promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 iusta p mente domiciliato presso lo studio del suddetto legale in Genova (GE), Via N. Bacigalupo n. 4/5;
OPPONENTE
contro
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto N. Cassinelli, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale sito in Genova (GE), via Brigata Liguria n. 3/11;
OPPOSTA
Conclusioni delle parti: come da dichiarazione del 20.01.2025 parte opposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 618 c.p.c. instaurava la presente fase di Parte_1 merito dell'opposizione all'esecuzione , citando la
[...] la quale si costituiva con comparsa Controparte_1 risposta in data 22/03/2024. Con l'atto di citazione menzionato parte attrice deduceva che sarebbe priva di CP_1 legittimazione attiva, non risultando provata l'avvenuta ces l credito in suo favore e, quindi, la titolarità del diritto di credito;
che il credito asseritamente vantato da controparte sarebbe illegittimo ed erroneamente calcolato, in quanto il contratto di mutuo stipulato a suo tempo con risultava privo di allegazione del Controparte_2 relativo piano di ammortamento, l tasso di mora, risultando così quest'ultimo indeterminato, nonché dell'indicazione della metodologia di
1 ammortamento e del regime di capitalizzazione degli interessi, con ciò determinandosi violazioni in materia di trasparenza bancaria. Da tali deduzioni sosteneva che il credito asseritamente vantato da Parte_1
doveva ricalcolarsi in euro 147.966,09 in luogo dell'importo di euro 210.494,61 CP_1 dal precetto alla base del pignoramento immobiliare da cui scaturiva la procedura esecutiva suddetta. Pertanto, concludeva chiedendo: “- In via preliminare: dichiarare la carenza di titolarità e/o legittimazione attiva della per i motivi meglio esposti la paragrafo 1 del presente atto e CP_1 conseguentemente dichiarare à della procedura esecutiva r.g. 118/2023; - nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante non accogliesse le richieste avanzate in via preliminare, di limitare il pignoramento nel minor importo di € 147.966,09 o al maggior importo pari ad € 148.099,66 ovvero al minor o maggior importo determinato dal Giudice secondo equità, per i motivi meglio esposti nel paragrafo 2 e di sospendere l'esecuzione per consentire la vendita degli immobili indicati nel doc. 3, per i motivi meglio esposti al paragrafo 3 del presente atto;
Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, eccepire. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Si costituiva contestando tutto quanto ex adverso dedotto. CP_1
Con riferim difetto di legittimazione dedotto dal osservava parte Pt_1 opposta che sussisteva la propria legittimazione attiva, in o l'operazione di cessione veniva ritualmente pubblicata in G.U.; che tale pubblicità dell'operazione di cartolarizzazione, nella quale rientrava il credito portato dal precetto, avveniva in piena legittimità e conformità con quanto previsto dagli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 e dall'art. 58, c. 2, d.lgs. 385/1993. In relazione alle doglianze afferenti il contratto di mutuo, deduceva che l'art. 2 del contratto prevedeva in modo chiaro e specifico le modalità di determinazione dei tassi di interesse e la loro applicazione, nonché il numero e l'esatto ammontare delle rate mensili che la parte finanziata avrebbe dovuto pagare per l'integrale restituzione del capitale mutuato;
che quindi l'omissione del piano di ammortamento risultava del tutto irrilevante;
che risultavano infondate e comunque irrilevanti l'invocata illegittimità dei tassi di interesse di mora così come del c.d. ammortamento alla francese. Per tali motivi, concludeva chiedendo: “- in via principale e di merito, rigettare ogni domanda formulata dal signor nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Vinte le spese”.
[...]
o le memorie ex art. 171-ter c.p.c. e all'esito dell'udienza del 25/06/2024 il Tribunale rigettava l'istanza istruttoria ex art. 210 c.p.c. formulata dall'opponente, accogliendo invece la sua richiesta di c.t.u. contabile e rinviando all'udienza del 10/12/2024. In tale ultima il Tribunale, dato atto dell'avvenuto deposito della relazione peritale ed udite le osservazioni delle parti, si riservava e con ordinanza dell'11/12/2024 la controversia veniva ritenuta matura per la decisione, fissando perciò udienza al giorno 08/04/2024 ed assegnando alle parti i relativi termini di legge per il deposito di note scritte con cui precisare le conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. All'udienza suddetta si presentavano le parti insistendo come in atti ed il Tribunale tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
2 IN DIRITTO
La presente controversia deve risolversi sostanzialmente in ordine a due questioni sollevate da parte opponente, ossia il difetto di legittimazione attiva di e il CP_1 corretto ammontare del credito azionato dallo stesso opposto. Seguendo il logico sviluppo dei motivi dedotti da il quale subordina Parte_1 al mancato accoglimento del primo motivo la ri e il pignoramento nel minor importo di € 147.966,09 o al maggior importo pari ad € 148.099,66 ovvero al minor o maggior importo determinato dal Giudice secondo equità”, si ritiene quanto segue. Con riferimento al difetto di legittimazione attiva dell'odierna parte convenuta, non si condivide quanto sostenuto dall'opponente. Ed invero, come già motivato in sede di reclamo iscritto al n. 1411/2023, l'operazione di cessione in blocco di crediti oggetto della presente causa, avvenuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B., comporta che abbia acquistato la titolarità pro soluto di un portafoglio di CP_1 crediti, individuabili in blocco ai sensi della legge sulla cartolarizzazione n. 130/99, succedendo così a titolo particolare alla cedente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla medesima. Tale fattispecie è già stata attenzionata dalla giurisprudenza di legittimità che, in modo ormai consolidato, afferma che “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (Cass. Civ. n. 21821/2023; Cass. Civ. n. 17110/2019; Cass. Civ. n. 31118/2017)” e che “il perfezionamento della fattispecie traslativa avviene con la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione in blocco fra i vari enti creditori e i debitori, e quindi la rende idonea a superare le contestazioni del debitore circa l'efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare (Cass. Civ. n. 22548/2018)”. Peraltro, si può qui osservare come la fattispecie in esame, in cui la pubblicazione in G.U., si ribadisce, determina l'opponibilità dell'operazione ai terzi, deroghi ai principi normativi in tema di cessione del credito ex artt. 1262 e ss c.c., secondo i quali la cessione è opponibile al debitore una volta notificatagli o con la sua accettazione. Ciò in conformità all'art. 58, co. 4, T.U.B. e in ossequio alle più sentite esigenze di certezza del diritto e speditezza dei traffici giuridici, i quali verrebbero compromessi laddove
3 operazioni di tal portata, come quelle di cartolarizzazione di crediti, potessero non avere efficacia nei confronti dei terzi, malgrado il rispetto delle forme pubblicitarie imposte per legge. Ebbene, dai documenti depositati da risulta persuasivamente provata CP_1
l'avvenuta cessione del credito, originato d tto di mutuo del 20.11.2009 (doc. 3), in favore della stessa, essendo presente sia la pubblicazione della cessione dei crediti in blocco in G.U. (doc. 5), sia la dichiarazione espressa, da parte di – Controparte_3 incorporante (doc. 16) – dell'inclusione del credito, derivante dal suddetto CP_2 contratto di erazione globale di cessione sopra pubblicata (doc. 17), sia ancora la dichiarazione del Notaio Dott. il quale certifica che nell'“elenco CP_4 dei rapporti ceduti da «Banca Carige S.p.A. - io di Genova e Imperia» a favore di « (di cui al comunicato pubblicato in Gazzetta Controparte_1 tenuto “ai miei rogiti del 23 dicembre 2019, rep. n. 47068/21660, registrato a Milano 1 il 16 gennaio 2020, al n. 2704 serie 1T”, è ricompreso il credito derivante dall'atto di mutuo da cui origina la presente controversia (doc. 21). Il Tribunale ha già affermato, con ordinanza pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.06.2024, e ribadisce in questa sede, che tali produzioni di parte opposta, lette in un quadro unitario di valorizzazione probatoria, conducono a ritenere effettivamente esistente il contratto di cessione intervenuto tra l'originaria parte del contratto di mutuo del 2009 e l'attuale società di cartolarizzazione di crediti e, conseguentemente, la legittimazione attiva del cessionario. Ciò ben può spiegarsi anche richimando i principi processuali insiti nell'art. 111 c.p.c. che ben può configurarsi come risvolto applicativo processuale in cui rientra anche l'istituto della cessione del credito. Infatti i principi in materia di cessione del crediti devono combinarsi con i principi processuali ed in particolar modo con l'art. 111 c.p.c., che prevede la successione a titolo particolare nel diritto controverso ove, secondo persuasiva giurisprudenza di legittimità, “in pendenza di processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù di quanto stabilito dall'art. 111 c.p.c., dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo, continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva ad causam (Cass. Civ. n. 9727/95; Cass. Civ. n. 4985/04; Cass. Civ. n. 7780/16)”. D'altronde, spiegano i Supremi Giudici, “quando si tratta di successione nel diritto di credito per il quale è stato azionato un processo esecutivo per espropriazione, la questione della legittimazione ad agire in executivis deve essere risolta attribuendo la stessa anche al cedente, che ben può proseguire nell'esecuzione a meno che il cessionario non si opponga”. La disposizione legislativa in commento opera, poi, oltre che per il procedimento di cognizione ordinaria e per il procedimento esecutivo, anche nel procedimento di ingiunzione (Cass. Civ. n. 3341/1987) e sulla specifica questione della esclusività o meno della legittimazione del dante causa e dell'avente causa dal lato attivo del rapporto, la Suprema Corte ha più volte affermato – ad abundantiam rispetto a quanto sopra dedotto - che detta legittimazione spetta in effetti sia al successore, sia, quale
4 sostituto processuale, all'alienante (Cass. Civ. n. 2405/1986; Cass. Civ. n. 2955/1991; in tema di cessione del credito v. Cass. n. 2 2103/1987, Cass. n. 1552/2011). E ciò avviene sia se il processo esecutivo debba iniziare, sia se il processo esecutivo è già iniziato. Infatti, anche in relazione alla seconda circostanza, può affermarsi che, in pendenza di procedimento di esecuzione immobiliare, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c. dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo, comporta che il titolo esecutivo spiega la sua efficacia in favore del titolare del credito e di tutti i suoi successori, siano essi a titolo universale o a titolo particolare (Cass. Civ. n. 14096/2005; Cass. Civ. n. 4985/2004; Cass. Civ. n. 9727/1995). Consegue quindi, dall'applicazione del principio di diritto di cui sopra, che a ben vedere in ambito di legittimazione attiva in executivis ha ben poco rilevanza una cessione del credito in ordine all'individuazione del soggetto legittimato ad iniziare o proseguire l'azione esecutiva, in quanto anche lo stesso cedente, una volta ceduto il credito, ben avrebbe potuto iniziare o proseguire l'azione esecutiva nonostante si sia spogliato della titolarità sostanziale del diritto di credito. Ed in ragione di tale meccanismo di successione a titolo particolare, ancor più legittimato a proseguire l'iniziativa creditoria risulta essere il cessionario, divenuto anche e contestualmente titolare del rapporto sostanziale sotteso al rapporto processuale, unendo le due titolarità in un unico soggetto. Pertanto, il primo motivo di opposizione presentato da quest'ultimo deve respingersi. Quanto al secondo motivo di opposizione, il sig. chiede dichiararsi l'illegittimità Pt_1 ed erronea determinazione del credito vantato da controparte, sulla base essenzialmente di seguenti vizi lamentati: la mancata allegazione del piano di ammortamento all'atto di mutuo del 2009, l'omessa indicazione della metodologia di ammortamento e del regime di capitalizzazione degli interessi, l'indeterminatezza del tasso di mora pattuito. Anche tale doglianza deve respingersi e ciò anche secondo quanto emerso dalla CTU contabile richiesta dallo stesso opponente e realizzata, su incarico di questo Giudice, dalla Dott.ssa e depositata in data 22/10/2024. Persona_1
Quanto al primo profilo sollevato da parte attrice, deve rilevarsi come pacifica giurisprudenza ritenga sul punto la non necessarietà del piano di ammortamento nel contratto di mutuo, non risultando difatti esso un elemento essenziale la cui assenza comporterebbe nullità ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c., laddove nel contratto siano riportati tutti i parametri noti al momento della stipula idonei a consentire la determinazione periodica dei costi, così rispettando l'art. 1346 c.c., il quale impone che l'oggetto del contratto sia determinato o determinabile. Pertanto, se il contratto di mutuo contiene la descrizione di tutti gli elementi necessari per la ricostruzione del piano di ammortamento, quali la somma mutuata, la durata dell'ammortamento, il numero e la periodicità delle rate, il tasso di interesse, deve ritenersi che l'allegazione dello stesso diviene ininfluente, giacché in tal caso il contratto non può ritenersi viziato dal punto di vista strutturale.
5 In questo senso, “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. civ, SS.UU. n. 15130/2024). Ebbene, dall'analisi del contratto di mutuo oggetto di lite, ed in particolare dall'art. 2 emergono le modalità di determinazione dei tassi di interesse e la loro applicazione, nonché il numero e l'esatto ammontare delle rate mensili che la parte finanziata avrebbe dovuto pagare per l'integrale restituzione del capitale mutuato: “il presente mutuo di euro 222.000,00 (duecentoventiduemila) avrà durata di anni 25 8venticinque) oltre ad un periodo di preammortamento avente termine il 30 novembre 2009. Pertanto la Parte mutuataria si obbliga, per sé e successori e per gli aventi causa, in via solidale ed indivisibile, a restituire alla Banca la somma mutuata al tasso di interesse mensile, uguale a un dodicesimo del tasso nominale annuo del 5,9880%, pari al tasso IRS stessa durata del finanziamento, […] mediante pagamento di numero 300 (trecento) rate mensili fisse ed uguali di euro 1.428,72 (millequattrocentoventotto virgola settantadue) ciascuna, comprensive degli interessi suddetti e della quota di ammortamento del capitale mutuato, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese. […] Per il periodo intercorrente dalla data odierna al 30 novembre 2009 la Parte mutuataria si obbliga a corrispondere gli interessi sulla somma come sopra mutuatale al tasso con il presente atto convenuto. In caso di ritardato pagamento alle rispettive scadenze di quanto dovuto alla Banca mutuante in dipendenza del presente contratto dovranno essere corrisposti con decorrenza dalle scadenze stesse sui relativi importi gli interessi moratori nella misura di cui all'art. 6 del capitolato come sopra allegato al presente atto sotto la lettera (B). Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. Inoltre, dalla stessa perizia realizzata dal consulente tecnico si evince che “Il contratto pertanto evidenzia tutte le condizioni per la ricostruzione del piano di ammortamento (tasso d'interesse, ammortamento a rata costante di Euro 1.428,72 cosiddetto ammortamento “alla francese”20, periodicità rata mensile posticipata, durata del finanziamento, rate composte da quota capitale e quota interessi e capitale mutuato)” (pag. 45). Deve concludersi dunque sul profilo in esame che la mancata allegazione del piano di ammortamento all'atto di mutuo non vizia quest'ultimo e non può influire sulla determinazione del credito facente capo alla parte opposta. Con riferimento all'omessa indicazione della metodologia di ammortamento e del regime di capitalizzazione degli interessi, deve rilevarsi che, date le caratteristiche del finanziamento in causa sopra riportate, emerge ex sé che il piano di ammortamento applicato originariamente da sia della tipologia “alla francese”. CP_2 CP_2
Tale piano di ammortament ente il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale e una quota di interessi, calcolata sul capitale residuo, unitamente alla circostanza per cui, con la progressione dell'ammortamento, si ha la crescita progressiva della quota capitale e la contestuale diminuzione dell'entità della quota per interessi.
6 Peraltro, come il Tribunale ha già evidenziato con ordinanza a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/12/2024, tale circostanza emerge dalla CTU contabile, ove si afferma che “La ricostruzione del piano di ammortamento, così come riporta nella tabella di cui al paragrafo precedente (si confrontino le prime sei colonne “n. rata”, “scadenza”,
“rate”, “quota interesse”, “quota capitale” e “capitale residuo”) evidenzia che il medesimo piano e stato strutturato secondo la metodologia cosiddetta “alla francese” ovvero a rata costante. Tale formula prevede per la determinazione della quota capitale il regime dell'interesse composto, come reso evidente dall'addendo (1+i) t, regime usualmente utilizzato dagli istituti di credito in applicazione di un piano di ammortamento cosiddetto “alla francese”. Tale piano di ammortamento prevede per la determinazione della rata l'applicazione del regime di capitalizzazione composto con la seguente formula” (pag. 51), e che “Nel caso in specie il contratto evidenzia tutti i dati per ricostruire il piano di ammortamento alla francese” (pag. 51). Inoltre, occorre evidenziare come risulta confermato dalla giurisprudenza di legittimità l'assunto per cui l'ammortamento c.d. alla francese non produca ex sé un risultato anatocistico, infatti “non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di tale risultato” (Cass. civ., SS.UU. n.15130/2024). Il metodo alla francese, piuttosto, è configurato in guisa che in ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione che il pagamento avvenga nel termine prestabilito, e pertanto deve escludersi che tale tipologia di ammortamento si fondi su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi. Si ritiene dunque che anche tale doglianza non possa inficiare il contratto di mutuo oggetto della presente controversia e, a cascata, l'an e il quantum creditorio di parte opposta. Quanto all'indeterminatezza del tasso di mora pattuito, risulta anche qui rilevante la perizia contabile in cui sul punto si prevede che “La verifica del superamento del tasso di mora nel corso del rapporto ha evidenziato che il tasso di mora applicato in concreto dall'istituto bancario non ha mai superato il tasso soglia rilevato alla data di stipula, come risulta dalla tabella sotto riportata” (pag. 79). Non si condivide quanto dedotto da parte attrice, la quale ricava l'indeterminatezza suddetta dalla circostanza che, mentre l'allegato «B» all'art. 6 indica che il tasso di mora è determinato in misura pari a: EURIBOR 6M rilevato 1-07-2009 (prima scadenza antecedente la data di stipula) + 4 % con floor per il tasso di mora, per i mutui a tasso fisso a tasso contrattuale +0,50%, e quindi con tasso minimo moratorio risultante pari a 6,488%, l'allegato «C» indica che il tasso di mora è determinato nella misura del 5,499%. Al contrario, deve rilevarsi che la disposizione di cui all'allegato “C”, ossia l'applicazione di un tasso di mora pari alla misura del 5,4990%, riguarda solo i mesi di novembre e dicembre 2009, mentre a partire dal mese di gennaio 2010, e per l'intera
7 durata del rapporto, il tasso di mora previsto è quello determinato secondo le modalità di cui al suddetto art. 6 dell'allegato “B”. Inoltre, quanto alla specifica deduzione circa l'indeterminatezza del tasso di mora pattuito in ragione della mancata indicazione del divisore Euribor, è persuasiva la giurisprudenza richiamata da parte opposta, dalla quale si ricava che all'interno del contratto di mutuo è irrilevante l'assenza del coefficiente del divisore Euribor, con la conseguenza che non si determina alcun vizio dello stesso. Ed invero, il divisore è agevolmente desumibile dalla lettera del contratto e precisamente nel differenziale di 360 o 365 giorni, e tale forbice di contenuta misura non è tale da poter ritenere indeterminato il relativo interesse. Pertanto, deve respingersi interamente il motivo di opposizione del Sig. circa la Pt_1 quantificazione del credito di . In particolare, si ritiene che il credito di CP_1 CP_1 corrisponda alla prima soluzi ta dal consulente tecnico, il quale ha stab il ha provveduto al pagamento della rata di preammortamento (pari ad euro Pt_1
4 delle prime 87 rate, mentre le rate in scadenza dal 31 marzo 2017 al 28 febbraio 2019 (24 rate) sono scadute e rimaste impagate, concludendo che il saldo ancora dovuto dall'opponente alla data del 10 marzo 2019 risulta pari a “euro 210.173,03, di cui Euro 187.142,82 per capitale, Euro 21.704,94 per interessi scaduti e non pagati, Euro 60,00 per spese e Euro 1.265,27 per interessi di mora, nell'ipotesi in cui si ritengano adeguatamente pattuite le clausole (relative al piano di ammortamento) nel contratto di finanziamento, seppur in assenza dell'allegazione al contratto del piano di ammortamento e/o della specifica pattuizione della clausola contrattuale che prevede il calcolo degli interessi sul debito residuo di volta in volta in essere” (pag. 84-85 c.t.u.), secondo quanto si è ritenuto di condividere e motivato. In definitiva, l'opposizione risulta infondata e, per l'effetto, va rigettata.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, quantificate tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 (Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247) come aggiornato dal D.M. n.147/2022. Considerato il valore della presente controversia rientrante nello scaglione di valore
“da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00”, dovendo tenersi presente il valore contenuto dell'atto di precetto e, conseguentemente, la somma oggetto della procedura esecutiva immobiliare da cui scaturiva l'opposizione e, inoltre, considerato il basso grado di complessità della stessa, si ritiene che i compensi spettanti per tutte e quattro le fasi processuali di cui alla Tabella n. 2 allegata al suddetto D.M. vadano decurtati del 50% in applicazione dell'art. 4 co. 2 D.M. 55/20214. La somma pari ad euro 2.844,99 liquidata in favore del consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa per onorario, ai sensi dell'art. 2 D.M. Giustizia n. 352 del Persona_1
30.5.200 i legge se dovuti, segue le regole della soccombenza e, pertanto, va posto in via definitiva a carico della parte attrice/opponente in quanto soccombente, nonché avendo ella stessa presentato la relativa istanza istruttoria.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del dott. Tommaso Sdogati, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro Parte_1 [...] così provvede: Controparte_1
- rigetta l'opposizione per le causali di cui in motivazione;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che si quantificano in euro 7. Controparte_1 compenso professionale oltre rimborso spese generali, Iva e Ci come per legge;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, a carico di Parte_1
Genova, 11.04.2025
Il Giudice Dott. Tommaso Sdogati
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Tommaso Sdogati ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 891 / 2024 promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 iusta p mente domiciliato presso lo studio del suddetto legale in Genova (GE), Via N. Bacigalupo n. 4/5;
OPPONENTE
contro
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto N. Cassinelli, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale sito in Genova (GE), via Brigata Liguria n. 3/11;
OPPOSTA
Conclusioni delle parti: come da dichiarazione del 20.01.2025 parte opposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 618 c.p.c. instaurava la presente fase di Parte_1 merito dell'opposizione all'esecuzione , citando la
[...] la quale si costituiva con comparsa Controparte_1 risposta in data 22/03/2024. Con l'atto di citazione menzionato parte attrice deduceva che sarebbe priva di CP_1 legittimazione attiva, non risultando provata l'avvenuta ces l credito in suo favore e, quindi, la titolarità del diritto di credito;
che il credito asseritamente vantato da controparte sarebbe illegittimo ed erroneamente calcolato, in quanto il contratto di mutuo stipulato a suo tempo con risultava privo di allegazione del Controparte_2 relativo piano di ammortamento, l tasso di mora, risultando così quest'ultimo indeterminato, nonché dell'indicazione della metodologia di
1 ammortamento e del regime di capitalizzazione degli interessi, con ciò determinandosi violazioni in materia di trasparenza bancaria. Da tali deduzioni sosteneva che il credito asseritamente vantato da Parte_1
doveva ricalcolarsi in euro 147.966,09 in luogo dell'importo di euro 210.494,61 CP_1 dal precetto alla base del pignoramento immobiliare da cui scaturiva la procedura esecutiva suddetta. Pertanto, concludeva chiedendo: “- In via preliminare: dichiarare la carenza di titolarità e/o legittimazione attiva della per i motivi meglio esposti la paragrafo 1 del presente atto e CP_1 conseguentemente dichiarare à della procedura esecutiva r.g. 118/2023; - nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante non accogliesse le richieste avanzate in via preliminare, di limitare il pignoramento nel minor importo di € 147.966,09 o al maggior importo pari ad € 148.099,66 ovvero al minor o maggior importo determinato dal Giudice secondo equità, per i motivi meglio esposti nel paragrafo 2 e di sospendere l'esecuzione per consentire la vendita degli immobili indicati nel doc. 3, per i motivi meglio esposti al paragrafo 3 del presente atto;
Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, eccepire. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Si costituiva contestando tutto quanto ex adverso dedotto. CP_1
Con riferim difetto di legittimazione dedotto dal osservava parte Pt_1 opposta che sussisteva la propria legittimazione attiva, in o l'operazione di cessione veniva ritualmente pubblicata in G.U.; che tale pubblicità dell'operazione di cartolarizzazione, nella quale rientrava il credito portato dal precetto, avveniva in piena legittimità e conformità con quanto previsto dagli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 e dall'art. 58, c. 2, d.lgs. 385/1993. In relazione alle doglianze afferenti il contratto di mutuo, deduceva che l'art. 2 del contratto prevedeva in modo chiaro e specifico le modalità di determinazione dei tassi di interesse e la loro applicazione, nonché il numero e l'esatto ammontare delle rate mensili che la parte finanziata avrebbe dovuto pagare per l'integrale restituzione del capitale mutuato;
che quindi l'omissione del piano di ammortamento risultava del tutto irrilevante;
che risultavano infondate e comunque irrilevanti l'invocata illegittimità dei tassi di interesse di mora così come del c.d. ammortamento alla francese. Per tali motivi, concludeva chiedendo: “- in via principale e di merito, rigettare ogni domanda formulata dal signor nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Vinte le spese”.
[...]
o le memorie ex art. 171-ter c.p.c. e all'esito dell'udienza del 25/06/2024 il Tribunale rigettava l'istanza istruttoria ex art. 210 c.p.c. formulata dall'opponente, accogliendo invece la sua richiesta di c.t.u. contabile e rinviando all'udienza del 10/12/2024. In tale ultima il Tribunale, dato atto dell'avvenuto deposito della relazione peritale ed udite le osservazioni delle parti, si riservava e con ordinanza dell'11/12/2024 la controversia veniva ritenuta matura per la decisione, fissando perciò udienza al giorno 08/04/2024 ed assegnando alle parti i relativi termini di legge per il deposito di note scritte con cui precisare le conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. All'udienza suddetta si presentavano le parti insistendo come in atti ed il Tribunale tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
2 IN DIRITTO
La presente controversia deve risolversi sostanzialmente in ordine a due questioni sollevate da parte opponente, ossia il difetto di legittimazione attiva di e il CP_1 corretto ammontare del credito azionato dallo stesso opposto. Seguendo il logico sviluppo dei motivi dedotti da il quale subordina Parte_1 al mancato accoglimento del primo motivo la ri e il pignoramento nel minor importo di € 147.966,09 o al maggior importo pari ad € 148.099,66 ovvero al minor o maggior importo determinato dal Giudice secondo equità”, si ritiene quanto segue. Con riferimento al difetto di legittimazione attiva dell'odierna parte convenuta, non si condivide quanto sostenuto dall'opponente. Ed invero, come già motivato in sede di reclamo iscritto al n. 1411/2023, l'operazione di cessione in blocco di crediti oggetto della presente causa, avvenuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B., comporta che abbia acquistato la titolarità pro soluto di un portafoglio di CP_1 crediti, individuabili in blocco ai sensi della legge sulla cartolarizzazione n. 130/99, succedendo così a titolo particolare alla cedente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla medesima. Tale fattispecie è già stata attenzionata dalla giurisprudenza di legittimità che, in modo ormai consolidato, afferma che “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (Cass. Civ. n. 21821/2023; Cass. Civ. n. 17110/2019; Cass. Civ. n. 31118/2017)” e che “il perfezionamento della fattispecie traslativa avviene con la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione in blocco fra i vari enti creditori e i debitori, e quindi la rende idonea a superare le contestazioni del debitore circa l'efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare (Cass. Civ. n. 22548/2018)”. Peraltro, si può qui osservare come la fattispecie in esame, in cui la pubblicazione in G.U., si ribadisce, determina l'opponibilità dell'operazione ai terzi, deroghi ai principi normativi in tema di cessione del credito ex artt. 1262 e ss c.c., secondo i quali la cessione è opponibile al debitore una volta notificatagli o con la sua accettazione. Ciò in conformità all'art. 58, co. 4, T.U.B. e in ossequio alle più sentite esigenze di certezza del diritto e speditezza dei traffici giuridici, i quali verrebbero compromessi laddove
3 operazioni di tal portata, come quelle di cartolarizzazione di crediti, potessero non avere efficacia nei confronti dei terzi, malgrado il rispetto delle forme pubblicitarie imposte per legge. Ebbene, dai documenti depositati da risulta persuasivamente provata CP_1
l'avvenuta cessione del credito, originato d tto di mutuo del 20.11.2009 (doc. 3), in favore della stessa, essendo presente sia la pubblicazione della cessione dei crediti in blocco in G.U. (doc. 5), sia la dichiarazione espressa, da parte di – Controparte_3 incorporante (doc. 16) – dell'inclusione del credito, derivante dal suddetto CP_2 contratto di erazione globale di cessione sopra pubblicata (doc. 17), sia ancora la dichiarazione del Notaio Dott. il quale certifica che nell'“elenco CP_4 dei rapporti ceduti da «Banca Carige S.p.A. - io di Genova e Imperia» a favore di « (di cui al comunicato pubblicato in Gazzetta Controparte_1 tenuto “ai miei rogiti del 23 dicembre 2019, rep. n. 47068/21660, registrato a Milano 1 il 16 gennaio 2020, al n. 2704 serie 1T”, è ricompreso il credito derivante dall'atto di mutuo da cui origina la presente controversia (doc. 21). Il Tribunale ha già affermato, con ordinanza pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.06.2024, e ribadisce in questa sede, che tali produzioni di parte opposta, lette in un quadro unitario di valorizzazione probatoria, conducono a ritenere effettivamente esistente il contratto di cessione intervenuto tra l'originaria parte del contratto di mutuo del 2009 e l'attuale società di cartolarizzazione di crediti e, conseguentemente, la legittimazione attiva del cessionario. Ciò ben può spiegarsi anche richimando i principi processuali insiti nell'art. 111 c.p.c. che ben può configurarsi come risvolto applicativo processuale in cui rientra anche l'istituto della cessione del credito. Infatti i principi in materia di cessione del crediti devono combinarsi con i principi processuali ed in particolar modo con l'art. 111 c.p.c., che prevede la successione a titolo particolare nel diritto controverso ove, secondo persuasiva giurisprudenza di legittimità, “in pendenza di processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù di quanto stabilito dall'art. 111 c.p.c., dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo, continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva ad causam (Cass. Civ. n. 9727/95; Cass. Civ. n. 4985/04; Cass. Civ. n. 7780/16)”. D'altronde, spiegano i Supremi Giudici, “quando si tratta di successione nel diritto di credito per il quale è stato azionato un processo esecutivo per espropriazione, la questione della legittimazione ad agire in executivis deve essere risolta attribuendo la stessa anche al cedente, che ben può proseguire nell'esecuzione a meno che il cessionario non si opponga”. La disposizione legislativa in commento opera, poi, oltre che per il procedimento di cognizione ordinaria e per il procedimento esecutivo, anche nel procedimento di ingiunzione (Cass. Civ. n. 3341/1987) e sulla specifica questione della esclusività o meno della legittimazione del dante causa e dell'avente causa dal lato attivo del rapporto, la Suprema Corte ha più volte affermato – ad abundantiam rispetto a quanto sopra dedotto - che detta legittimazione spetta in effetti sia al successore, sia, quale
4 sostituto processuale, all'alienante (Cass. Civ. n. 2405/1986; Cass. Civ. n. 2955/1991; in tema di cessione del credito v. Cass. n. 2 2103/1987, Cass. n. 1552/2011). E ciò avviene sia se il processo esecutivo debba iniziare, sia se il processo esecutivo è già iniziato. Infatti, anche in relazione alla seconda circostanza, può affermarsi che, in pendenza di procedimento di esecuzione immobiliare, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c. dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo, comporta che il titolo esecutivo spiega la sua efficacia in favore del titolare del credito e di tutti i suoi successori, siano essi a titolo universale o a titolo particolare (Cass. Civ. n. 14096/2005; Cass. Civ. n. 4985/2004; Cass. Civ. n. 9727/1995). Consegue quindi, dall'applicazione del principio di diritto di cui sopra, che a ben vedere in ambito di legittimazione attiva in executivis ha ben poco rilevanza una cessione del credito in ordine all'individuazione del soggetto legittimato ad iniziare o proseguire l'azione esecutiva, in quanto anche lo stesso cedente, una volta ceduto il credito, ben avrebbe potuto iniziare o proseguire l'azione esecutiva nonostante si sia spogliato della titolarità sostanziale del diritto di credito. Ed in ragione di tale meccanismo di successione a titolo particolare, ancor più legittimato a proseguire l'iniziativa creditoria risulta essere il cessionario, divenuto anche e contestualmente titolare del rapporto sostanziale sotteso al rapporto processuale, unendo le due titolarità in un unico soggetto. Pertanto, il primo motivo di opposizione presentato da quest'ultimo deve respingersi. Quanto al secondo motivo di opposizione, il sig. chiede dichiararsi l'illegittimità Pt_1 ed erronea determinazione del credito vantato da controparte, sulla base essenzialmente di seguenti vizi lamentati: la mancata allegazione del piano di ammortamento all'atto di mutuo del 2009, l'omessa indicazione della metodologia di ammortamento e del regime di capitalizzazione degli interessi, l'indeterminatezza del tasso di mora pattuito. Anche tale doglianza deve respingersi e ciò anche secondo quanto emerso dalla CTU contabile richiesta dallo stesso opponente e realizzata, su incarico di questo Giudice, dalla Dott.ssa e depositata in data 22/10/2024. Persona_1
Quanto al primo profilo sollevato da parte attrice, deve rilevarsi come pacifica giurisprudenza ritenga sul punto la non necessarietà del piano di ammortamento nel contratto di mutuo, non risultando difatti esso un elemento essenziale la cui assenza comporterebbe nullità ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c., laddove nel contratto siano riportati tutti i parametri noti al momento della stipula idonei a consentire la determinazione periodica dei costi, così rispettando l'art. 1346 c.c., il quale impone che l'oggetto del contratto sia determinato o determinabile. Pertanto, se il contratto di mutuo contiene la descrizione di tutti gli elementi necessari per la ricostruzione del piano di ammortamento, quali la somma mutuata, la durata dell'ammortamento, il numero e la periodicità delle rate, il tasso di interesse, deve ritenersi che l'allegazione dello stesso diviene ininfluente, giacché in tal caso il contratto non può ritenersi viziato dal punto di vista strutturale.
5 In questo senso, “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. civ, SS.UU. n. 15130/2024). Ebbene, dall'analisi del contratto di mutuo oggetto di lite, ed in particolare dall'art. 2 emergono le modalità di determinazione dei tassi di interesse e la loro applicazione, nonché il numero e l'esatto ammontare delle rate mensili che la parte finanziata avrebbe dovuto pagare per l'integrale restituzione del capitale mutuato: “il presente mutuo di euro 222.000,00 (duecentoventiduemila) avrà durata di anni 25 8venticinque) oltre ad un periodo di preammortamento avente termine il 30 novembre 2009. Pertanto la Parte mutuataria si obbliga, per sé e successori e per gli aventi causa, in via solidale ed indivisibile, a restituire alla Banca la somma mutuata al tasso di interesse mensile, uguale a un dodicesimo del tasso nominale annuo del 5,9880%, pari al tasso IRS stessa durata del finanziamento, […] mediante pagamento di numero 300 (trecento) rate mensili fisse ed uguali di euro 1.428,72 (millequattrocentoventotto virgola settantadue) ciascuna, comprensive degli interessi suddetti e della quota di ammortamento del capitale mutuato, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese. […] Per il periodo intercorrente dalla data odierna al 30 novembre 2009 la Parte mutuataria si obbliga a corrispondere gli interessi sulla somma come sopra mutuatale al tasso con il presente atto convenuto. In caso di ritardato pagamento alle rispettive scadenze di quanto dovuto alla Banca mutuante in dipendenza del presente contratto dovranno essere corrisposti con decorrenza dalle scadenze stesse sui relativi importi gli interessi moratori nella misura di cui all'art. 6 del capitolato come sopra allegato al presente atto sotto la lettera (B). Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. Inoltre, dalla stessa perizia realizzata dal consulente tecnico si evince che “Il contratto pertanto evidenzia tutte le condizioni per la ricostruzione del piano di ammortamento (tasso d'interesse, ammortamento a rata costante di Euro 1.428,72 cosiddetto ammortamento “alla francese”20, periodicità rata mensile posticipata, durata del finanziamento, rate composte da quota capitale e quota interessi e capitale mutuato)” (pag. 45). Deve concludersi dunque sul profilo in esame che la mancata allegazione del piano di ammortamento all'atto di mutuo non vizia quest'ultimo e non può influire sulla determinazione del credito facente capo alla parte opposta. Con riferimento all'omessa indicazione della metodologia di ammortamento e del regime di capitalizzazione degli interessi, deve rilevarsi che, date le caratteristiche del finanziamento in causa sopra riportate, emerge ex sé che il piano di ammortamento applicato originariamente da sia della tipologia “alla francese”. CP_2 CP_2
Tale piano di ammortament ente il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale e una quota di interessi, calcolata sul capitale residuo, unitamente alla circostanza per cui, con la progressione dell'ammortamento, si ha la crescita progressiva della quota capitale e la contestuale diminuzione dell'entità della quota per interessi.
6 Peraltro, come il Tribunale ha già evidenziato con ordinanza a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/12/2024, tale circostanza emerge dalla CTU contabile, ove si afferma che “La ricostruzione del piano di ammortamento, così come riporta nella tabella di cui al paragrafo precedente (si confrontino le prime sei colonne “n. rata”, “scadenza”,
“rate”, “quota interesse”, “quota capitale” e “capitale residuo”) evidenzia che il medesimo piano e stato strutturato secondo la metodologia cosiddetta “alla francese” ovvero a rata costante. Tale formula prevede per la determinazione della quota capitale il regime dell'interesse composto, come reso evidente dall'addendo (1+i) t, regime usualmente utilizzato dagli istituti di credito in applicazione di un piano di ammortamento cosiddetto “alla francese”. Tale piano di ammortamento prevede per la determinazione della rata l'applicazione del regime di capitalizzazione composto con la seguente formula” (pag. 51), e che “Nel caso in specie il contratto evidenzia tutti i dati per ricostruire il piano di ammortamento alla francese” (pag. 51). Inoltre, occorre evidenziare come risulta confermato dalla giurisprudenza di legittimità l'assunto per cui l'ammortamento c.d. alla francese non produca ex sé un risultato anatocistico, infatti “non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di tale risultato” (Cass. civ., SS.UU. n.15130/2024). Il metodo alla francese, piuttosto, è configurato in guisa che in ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione che il pagamento avvenga nel termine prestabilito, e pertanto deve escludersi che tale tipologia di ammortamento si fondi su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi. Si ritiene dunque che anche tale doglianza non possa inficiare il contratto di mutuo oggetto della presente controversia e, a cascata, l'an e il quantum creditorio di parte opposta. Quanto all'indeterminatezza del tasso di mora pattuito, risulta anche qui rilevante la perizia contabile in cui sul punto si prevede che “La verifica del superamento del tasso di mora nel corso del rapporto ha evidenziato che il tasso di mora applicato in concreto dall'istituto bancario non ha mai superato il tasso soglia rilevato alla data di stipula, come risulta dalla tabella sotto riportata” (pag. 79). Non si condivide quanto dedotto da parte attrice, la quale ricava l'indeterminatezza suddetta dalla circostanza che, mentre l'allegato «B» all'art. 6 indica che il tasso di mora è determinato in misura pari a: EURIBOR 6M rilevato 1-07-2009 (prima scadenza antecedente la data di stipula) + 4 % con floor per il tasso di mora, per i mutui a tasso fisso a tasso contrattuale +0,50%, e quindi con tasso minimo moratorio risultante pari a 6,488%, l'allegato «C» indica che il tasso di mora è determinato nella misura del 5,499%. Al contrario, deve rilevarsi che la disposizione di cui all'allegato “C”, ossia l'applicazione di un tasso di mora pari alla misura del 5,4990%, riguarda solo i mesi di novembre e dicembre 2009, mentre a partire dal mese di gennaio 2010, e per l'intera
7 durata del rapporto, il tasso di mora previsto è quello determinato secondo le modalità di cui al suddetto art. 6 dell'allegato “B”. Inoltre, quanto alla specifica deduzione circa l'indeterminatezza del tasso di mora pattuito in ragione della mancata indicazione del divisore Euribor, è persuasiva la giurisprudenza richiamata da parte opposta, dalla quale si ricava che all'interno del contratto di mutuo è irrilevante l'assenza del coefficiente del divisore Euribor, con la conseguenza che non si determina alcun vizio dello stesso. Ed invero, il divisore è agevolmente desumibile dalla lettera del contratto e precisamente nel differenziale di 360 o 365 giorni, e tale forbice di contenuta misura non è tale da poter ritenere indeterminato il relativo interesse. Pertanto, deve respingersi interamente il motivo di opposizione del Sig. circa la Pt_1 quantificazione del credito di . In particolare, si ritiene che il credito di CP_1 CP_1 corrisponda alla prima soluzi ta dal consulente tecnico, il quale ha stab il ha provveduto al pagamento della rata di preammortamento (pari ad euro Pt_1
4 delle prime 87 rate, mentre le rate in scadenza dal 31 marzo 2017 al 28 febbraio 2019 (24 rate) sono scadute e rimaste impagate, concludendo che il saldo ancora dovuto dall'opponente alla data del 10 marzo 2019 risulta pari a “euro 210.173,03, di cui Euro 187.142,82 per capitale, Euro 21.704,94 per interessi scaduti e non pagati, Euro 60,00 per spese e Euro 1.265,27 per interessi di mora, nell'ipotesi in cui si ritengano adeguatamente pattuite le clausole (relative al piano di ammortamento) nel contratto di finanziamento, seppur in assenza dell'allegazione al contratto del piano di ammortamento e/o della specifica pattuizione della clausola contrattuale che prevede il calcolo degli interessi sul debito residuo di volta in volta in essere” (pag. 84-85 c.t.u.), secondo quanto si è ritenuto di condividere e motivato. In definitiva, l'opposizione risulta infondata e, per l'effetto, va rigettata.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, quantificate tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 (Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247) come aggiornato dal D.M. n.147/2022. Considerato il valore della presente controversia rientrante nello scaglione di valore
“da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00”, dovendo tenersi presente il valore contenuto dell'atto di precetto e, conseguentemente, la somma oggetto della procedura esecutiva immobiliare da cui scaturiva l'opposizione e, inoltre, considerato il basso grado di complessità della stessa, si ritiene che i compensi spettanti per tutte e quattro le fasi processuali di cui alla Tabella n. 2 allegata al suddetto D.M. vadano decurtati del 50% in applicazione dell'art. 4 co. 2 D.M. 55/20214. La somma pari ad euro 2.844,99 liquidata in favore del consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa per onorario, ai sensi dell'art. 2 D.M. Giustizia n. 352 del Persona_1
30.5.200 i legge se dovuti, segue le regole della soccombenza e, pertanto, va posto in via definitiva a carico della parte attrice/opponente in quanto soccombente, nonché avendo ella stessa presentato la relativa istanza istruttoria.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del dott. Tommaso Sdogati, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro Parte_1 [...] così provvede: Controparte_1
- rigetta l'opposizione per le causali di cui in motivazione;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che si quantificano in euro 7. Controparte_1 compenso professionale oltre rimborso spese generali, Iva e Ci come per legge;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, a carico di Parte_1
Genova, 11.04.2025
Il Giudice Dott. Tommaso Sdogati
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