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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/07/2025, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2120 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Domenico Parte_1 C.F._1
Menorello, Andrea Scuttari Umberto Lanza con domicilio eletto presso il loro studio in Padova, Piazza De
Gasperi n. 22 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Castellini e Carlo Castellini con domicilio eletto presso il loro studio in Padova, Piazzale della Stazione n. 6 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLATA
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 673/2022 pubblicata in data 6 aprile 2022 del Tribunale Ordinario di Padova.
1 In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Opposizione a decreto ingiuntivo.
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Disattesa ogni diversa domanda ed eccezione:
In via principale: in riforma della sentenza del Tribunale di Padova n. 673/2022, resa all'esito del giudizio
R.G. n. 5749/2019, pubblicata in data 6.4.2022 riformare e/o annullare e/o dichiarare nulla la sentenza citata in ragione delle censure esposte e, conseguentemente, per l'effetto confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 1687/2019 emesso dal Tribunale di Padova in data 14.6.2019.
Inoltre, in riforma della citata sentenza del Tribunale di Padova n. 673/2022, in ragione delle argomentazioni evidenziate, si insiste per l'integrale compensazione delle spese di lite o, in subordine, per la compensazione parziale delle stesse.”
Con vittoria di spese e onorari di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata:
"In via principale: rigettarsi l'appello proposto dal Sig. e confermarsi integralmente la Parte_1
Sentenza del Tribunale di Padova n. 673 del 2022 pubblicata il 6.4.2022.
Spese rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nei termini, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo di pagamento n. 1687/2019, emesso dal Tribunale di Padova in favore di
[...]
per l'importo di € 17.723,31,00 oltre interessi moratori e spese di Controparte_1 procedimento monitorio
L'azionato credito veniva invero rivendicato quale corrispettivo a saldo per lavori edili eseguiti dalla ingiungente presso l'immobile di proprietà di , figlia dell'opponente, come meglio Controparte_2 documentati dalle specifiche fatturazioni allegate al ricorso per l'emissione del decreto suddetto.
A fondamento dell'opposizione, tuttavia riconosciuta in misura inferiore rispetto alle pretese creditorie indicate dalla ricorrente, l'ingiunto, preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per essere l'immobile interessato dalle opere di proprietà di verso la quale il medesimo Controparte_2 chiedeva peraltro integrarsi il contraddittorio (cfr. conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione). Nel merito adduceva la sussistenza di preventivi “a corpo” che a suo dire non giustificavano il riconoscimento di ulteriori somme rispetto a quelle già corrisposte, nonché l'esecuzione delle opere in violazione delle regole dell'arte, la loro incompletezza e comunque la presenza di vizi e difetti. Parte_1
concludeva, per l'effetto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in via
[...] riconvenzionale il risarcimento di danni che assumeva di aver subito.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la resisteva alla domanda Controparte_1 attorea chiedendo la conferma della ingiunzione emessa e comunque il riconoscimento del proprio credito,
2 anche in ragione di compensi provvigionali che deduceva a lei dovuti per l'intermediazione nel reperimento del conduttore dell'immobile oggetto degli interventi edilizi.
Anche l'opposta chiedeva comunque l'autorizzazione alla estensione del contraddittorio nei confronti di
, giustificata dall'eccepito difetto di legittimazione da parte dell'ingiunto. Controparte_2
La causa veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali ed espletamento di una TU.
Con sentenza n. 673/2022 il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così statuiva: “… ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.1687/2019 emesso da questo Tribunale il 14/6/2019 e condanna a Parte_2 pagare a in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
€4.270,57# oltre interessi legali a far data dal 27/3/2019 fino all'effettivo soddisfo.
La suestesa condanna è subordinata alla consegna da parte dell'opposta ed in favore dell'opponente, dei seguenti documenti: A) dichiarazione di conformità impianto elettrico (compresi relativi allegati obbligatori);
B) dichiarazione di conformità impianto termo-idraulico (compresi relativi allegati obbligatori); C) copia completa pratica edilizia C.I.L.A. depositata in Comune;
D) pratica completa di aggiornamento catastale depositata con procedura DOCFA;
E) libretto caldaia e relativi documenti.
Condanna a pagare a in persona del suo legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro-tempore, le spese di lite così come liquidate in parte motiva.
Pone le spese di ctu definitivamente a carico di e in Parte_1 Controparte_1 solido tra loro ed in egual misura tra gli stessi.
Condanna a pagare a le spese di lite, liquidate in € 2.400,00# a titolo Parte_2 Controparte_2 di onorario, oltre rimborso spese forfettario, iva e c.a. come per legge”.
Il Giudice di prime cure, integralmente recepita la relazione di consulenza tecnica d'ufficio, in parziale accoglimento della proposta opposizione a decreto ingiuntivo riduceva l'importo dovuto in favore della creditrice subordinandone tuttavia il pagamento a determinate controprestazioni di quest'ultima come meglio specificato nella stessa parte dispositiva.
Ha interposto tempestivo gravame affidato alle seguenti censure: Parte_1
• Incoerente condanna condizionata (primo motivo);
• Erronea regolamentazione degli oneri processuali (secondo ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di appello Controparte_1 per resistere all'avversa impugnazione chiedendo la conferma della sentenza gravata.
Il giudizio, successivamente tenutosi con modalità cartolare, in data 21 giugno 2024 veniva trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di , altresì destinataria della notifica Controparte_2 dell'atto di citazione in appello, non costituitasi in causa.
Ciò posto l'appello è meritevole di un parziale accoglimento.
3 Richiamati gli ambiti di rilevanza fattuale rinvenibili nei rispettivi atti difensivi deve premettersi come il presente gravame, sostanzialmente, non attenga al merito della pretesa creditoria, come peraltro ridotta all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da € 17.723,31 ad € 4.270,57, ovvero alla legittimità della ingiunzione emessa, essendo in effetti circoscritto ad una critica della statuizione condannatoria condizionata.
Con il primo motivo di appello, infatti, l'appellante censura il percorso motivazionale adottato dal Tribunale precisando di nulla eccepire in merito alle risultanze della TU con specifico riferimento alla accertata qualità delle lavorazioni effettuate dalla odierna appellata, ovvero in relazione all'attuata quantificazione degli importi dovuti per l'emendazione dei vizi volendo sottoporre a critica esclusivamente la propria condanna al pagamento dell'indicato importo di € 4.250,57 subordinatamente al rilascio, da parte della
[...]
della seguente documentazione: A) dichiarazione di conformità impianto Controparte_1 elettrico (compresi relativi allegati obbligatori); B) dichiarazione di conformità impianto termo-idraulico
(compresi relativi allegati obbligatori); C) copia completa pratica edilizia C.I.L.A. depositata in Comune;
D) pratica completa di aggiornamento catastale depositata con procedura DOCFA;
E) libretto caldaia e relativi documenti.
A dire della difesa di l'omessa produzione nel corso del processo di primo grado di Parte_1 detta documentazione rappresenterebbe una carenza istruttoria giustificativa di una totale reiezione della avversa domanda dovendo individuarsi un'inosservanza, da parte della creditrice opposta, dell'onere della prova del credito rivendicato.
A ben considerare simile censura appare essere inconferente ponendo peraltro dubbi sulla ammissibilità stessa del gravame non potendo individuarsi una sostanziale posizione di soccombenza sullo specifico punto.
La finalità che l'appellante si prefigge con la presente impugnazione (la neutralizzazione dell'avverso credito)
è in effetti già contemplata nella statuizione appellata.
Ed invero, come noto, la sentenza condizionata è una pronuncia frutto della creatività giurisprudenziale con la quale viene rilevata una condizione che impedisce l'attuale esecutività della pronuncia stessa.
La giurisprudenza (di legittimità e di merito), più specificatamente, ha espresso il principio generale per il quale è possibile emettere sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, o alla scadenza di un termine prestabilito ovvero, come ricorre nella fattispecie, alla effettuazione di una specifica controprestazione, purché, in ogni caso, il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi con un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente essere fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione.
Il decisum qui gravato riposa in effetti sulla TU (non posta in discussione dall'appellante) che, ad evasione del quesito demandato dal Giudice, ha individuato le opere non eseguite nel rispetto delle regole dell'arte e della tecnica e, accertata la sussistenza di difetti, ha poi quantificato i costi per la loro eliminazione, altresì individuando le opere extra-contratto determinandone il valore.
L'ausiliare, pertanto, ha accertato il saldo dovuto alla Controparte_1 specificando che esso è da intendersi comprensivo degli ulteriori adempimenti previsti in capo alla stessa creditrice ed ai quali è stata quindi subordinata la condanna del . Parte_1
Ne consegue che con la sentenza impugnata è stato accertato l'obbligo (attuale) di pagamento irrogato a quest'ultimo ed il suo condizionamento (parimenti attuale) al verificarsi delle suddette circostanze che, ove inadempiute, andrebbero ad integrare il difetto di prova del credito, proprio come preteso dall'appellante.
4 La stessa appellata, del resto, a pagina 4 della propria comparsa di costituzione in appello, afferma di non aver mai richiesto il pagamento di quanto sancito nella statuizione gravata così implicitamente vanificando il capo di condanna del posto in discussione laddove, la pur rilevata da quest'ultimo Parte_1 mancata fissazione di un termine per l'adempimento della controprestazione oggetto di pronuncia deve conseguentemente intendersi, quantunque non espressamente stabilito, come immediato.
Rilevato quanto sopra, scrutinando il secondo motivo di appello, secondo il quale il Decidente di prime cure avrebbe effettuato un malgoverno delle norme attinenti alla regolamentazione delle spese di lite, si ha motivo per affermarne la fondatezza.
Le questioni giuridiche trattate, la tipologia di sentenza adottata dal Giudice di prime cure a definizione della controversia e la considerevole compromissione della pretesa creditoria fatta giudizialmente valere dalla giustifica una integrale compensazione delle spese di lite di Controparte_1 primo grado, ive incluse quelle relative ai rapporti processuali intercorrenti con , Controparte_2 beneficiaria delle opere eseguite ed a tale titolo chiamata in causa sia dall'opponente che dalla creditrice opposta a ciò indotta proprio dalle difese dello stesso attore.
Le spese di TU si confermano invece a definitivo a carico solidale tra gli odierni contendenti, in quanto rese nel generale interesse della giustizia e correlativamente di quello comune delle parti.
Le motivazioni che precedono giustificano l'integrale compensazione anche delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n.
2120/2022 di Ruolo Generale promossa da contro Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 673/2022 pubblicata in data 6 aprile 2022 del Tribunale Ordinario di
[...]
Padova, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. In parziale accoglimento del proposto appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, fermo il resto:
- COMPENSA integralmente tra tutte le parti in causa le spese di lite;
3. COMPENSA altresì integralmente gli oneri processuali del presente grado di appello.
Così deciso in Venezia il 2 ottobre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2120 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Domenico Parte_1 C.F._1
Menorello, Andrea Scuttari Umberto Lanza con domicilio eletto presso il loro studio in Padova, Piazza De
Gasperi n. 22 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Castellini e Carlo Castellini con domicilio eletto presso il loro studio in Padova, Piazzale della Stazione n. 6 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLATA
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 673/2022 pubblicata in data 6 aprile 2022 del Tribunale Ordinario di Padova.
1 In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Opposizione a decreto ingiuntivo.
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Disattesa ogni diversa domanda ed eccezione:
In via principale: in riforma della sentenza del Tribunale di Padova n. 673/2022, resa all'esito del giudizio
R.G. n. 5749/2019, pubblicata in data 6.4.2022 riformare e/o annullare e/o dichiarare nulla la sentenza citata in ragione delle censure esposte e, conseguentemente, per l'effetto confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 1687/2019 emesso dal Tribunale di Padova in data 14.6.2019.
Inoltre, in riforma della citata sentenza del Tribunale di Padova n. 673/2022, in ragione delle argomentazioni evidenziate, si insiste per l'integrale compensazione delle spese di lite o, in subordine, per la compensazione parziale delle stesse.”
Con vittoria di spese e onorari di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata:
"In via principale: rigettarsi l'appello proposto dal Sig. e confermarsi integralmente la Parte_1
Sentenza del Tribunale di Padova n. 673 del 2022 pubblicata il 6.4.2022.
Spese rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nei termini, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo di pagamento n. 1687/2019, emesso dal Tribunale di Padova in favore di
[...]
per l'importo di € 17.723,31,00 oltre interessi moratori e spese di Controparte_1 procedimento monitorio
L'azionato credito veniva invero rivendicato quale corrispettivo a saldo per lavori edili eseguiti dalla ingiungente presso l'immobile di proprietà di , figlia dell'opponente, come meglio Controparte_2 documentati dalle specifiche fatturazioni allegate al ricorso per l'emissione del decreto suddetto.
A fondamento dell'opposizione, tuttavia riconosciuta in misura inferiore rispetto alle pretese creditorie indicate dalla ricorrente, l'ingiunto, preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per essere l'immobile interessato dalle opere di proprietà di verso la quale il medesimo Controparte_2 chiedeva peraltro integrarsi il contraddittorio (cfr. conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione). Nel merito adduceva la sussistenza di preventivi “a corpo” che a suo dire non giustificavano il riconoscimento di ulteriori somme rispetto a quelle già corrisposte, nonché l'esecuzione delle opere in violazione delle regole dell'arte, la loro incompletezza e comunque la presenza di vizi e difetti. Parte_1
concludeva, per l'effetto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in via
[...] riconvenzionale il risarcimento di danni che assumeva di aver subito.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la resisteva alla domanda Controparte_1 attorea chiedendo la conferma della ingiunzione emessa e comunque il riconoscimento del proprio credito,
2 anche in ragione di compensi provvigionali che deduceva a lei dovuti per l'intermediazione nel reperimento del conduttore dell'immobile oggetto degli interventi edilizi.
Anche l'opposta chiedeva comunque l'autorizzazione alla estensione del contraddittorio nei confronti di
, giustificata dall'eccepito difetto di legittimazione da parte dell'ingiunto. Controparte_2
La causa veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali ed espletamento di una TU.
Con sentenza n. 673/2022 il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così statuiva: “… ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.1687/2019 emesso da questo Tribunale il 14/6/2019 e condanna a Parte_2 pagare a in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
€4.270,57# oltre interessi legali a far data dal 27/3/2019 fino all'effettivo soddisfo.
La suestesa condanna è subordinata alla consegna da parte dell'opposta ed in favore dell'opponente, dei seguenti documenti: A) dichiarazione di conformità impianto elettrico (compresi relativi allegati obbligatori);
B) dichiarazione di conformità impianto termo-idraulico (compresi relativi allegati obbligatori); C) copia completa pratica edilizia C.I.L.A. depositata in Comune;
D) pratica completa di aggiornamento catastale depositata con procedura DOCFA;
E) libretto caldaia e relativi documenti.
Condanna a pagare a in persona del suo legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro-tempore, le spese di lite così come liquidate in parte motiva.
Pone le spese di ctu definitivamente a carico di e in Parte_1 Controparte_1 solido tra loro ed in egual misura tra gli stessi.
Condanna a pagare a le spese di lite, liquidate in € 2.400,00# a titolo Parte_2 Controparte_2 di onorario, oltre rimborso spese forfettario, iva e c.a. come per legge”.
Il Giudice di prime cure, integralmente recepita la relazione di consulenza tecnica d'ufficio, in parziale accoglimento della proposta opposizione a decreto ingiuntivo riduceva l'importo dovuto in favore della creditrice subordinandone tuttavia il pagamento a determinate controprestazioni di quest'ultima come meglio specificato nella stessa parte dispositiva.
Ha interposto tempestivo gravame affidato alle seguenti censure: Parte_1
• Incoerente condanna condizionata (primo motivo);
• Erronea regolamentazione degli oneri processuali (secondo ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di appello Controparte_1 per resistere all'avversa impugnazione chiedendo la conferma della sentenza gravata.
Il giudizio, successivamente tenutosi con modalità cartolare, in data 21 giugno 2024 veniva trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di , altresì destinataria della notifica Controparte_2 dell'atto di citazione in appello, non costituitasi in causa.
Ciò posto l'appello è meritevole di un parziale accoglimento.
3 Richiamati gli ambiti di rilevanza fattuale rinvenibili nei rispettivi atti difensivi deve premettersi come il presente gravame, sostanzialmente, non attenga al merito della pretesa creditoria, come peraltro ridotta all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da € 17.723,31 ad € 4.270,57, ovvero alla legittimità della ingiunzione emessa, essendo in effetti circoscritto ad una critica della statuizione condannatoria condizionata.
Con il primo motivo di appello, infatti, l'appellante censura il percorso motivazionale adottato dal Tribunale precisando di nulla eccepire in merito alle risultanze della TU con specifico riferimento alla accertata qualità delle lavorazioni effettuate dalla odierna appellata, ovvero in relazione all'attuata quantificazione degli importi dovuti per l'emendazione dei vizi volendo sottoporre a critica esclusivamente la propria condanna al pagamento dell'indicato importo di € 4.250,57 subordinatamente al rilascio, da parte della
[...]
della seguente documentazione: A) dichiarazione di conformità impianto Controparte_1 elettrico (compresi relativi allegati obbligatori); B) dichiarazione di conformità impianto termo-idraulico
(compresi relativi allegati obbligatori); C) copia completa pratica edilizia C.I.L.A. depositata in Comune;
D) pratica completa di aggiornamento catastale depositata con procedura DOCFA;
E) libretto caldaia e relativi documenti.
A dire della difesa di l'omessa produzione nel corso del processo di primo grado di Parte_1 detta documentazione rappresenterebbe una carenza istruttoria giustificativa di una totale reiezione della avversa domanda dovendo individuarsi un'inosservanza, da parte della creditrice opposta, dell'onere della prova del credito rivendicato.
A ben considerare simile censura appare essere inconferente ponendo peraltro dubbi sulla ammissibilità stessa del gravame non potendo individuarsi una sostanziale posizione di soccombenza sullo specifico punto.
La finalità che l'appellante si prefigge con la presente impugnazione (la neutralizzazione dell'avverso credito)
è in effetti già contemplata nella statuizione appellata.
Ed invero, come noto, la sentenza condizionata è una pronuncia frutto della creatività giurisprudenziale con la quale viene rilevata una condizione che impedisce l'attuale esecutività della pronuncia stessa.
La giurisprudenza (di legittimità e di merito), più specificatamente, ha espresso il principio generale per il quale è possibile emettere sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, o alla scadenza di un termine prestabilito ovvero, come ricorre nella fattispecie, alla effettuazione di una specifica controprestazione, purché, in ogni caso, il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi con un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente essere fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione.
Il decisum qui gravato riposa in effetti sulla TU (non posta in discussione dall'appellante) che, ad evasione del quesito demandato dal Giudice, ha individuato le opere non eseguite nel rispetto delle regole dell'arte e della tecnica e, accertata la sussistenza di difetti, ha poi quantificato i costi per la loro eliminazione, altresì individuando le opere extra-contratto determinandone il valore.
L'ausiliare, pertanto, ha accertato il saldo dovuto alla Controparte_1 specificando che esso è da intendersi comprensivo degli ulteriori adempimenti previsti in capo alla stessa creditrice ed ai quali è stata quindi subordinata la condanna del . Parte_1
Ne consegue che con la sentenza impugnata è stato accertato l'obbligo (attuale) di pagamento irrogato a quest'ultimo ed il suo condizionamento (parimenti attuale) al verificarsi delle suddette circostanze che, ove inadempiute, andrebbero ad integrare il difetto di prova del credito, proprio come preteso dall'appellante.
4 La stessa appellata, del resto, a pagina 4 della propria comparsa di costituzione in appello, afferma di non aver mai richiesto il pagamento di quanto sancito nella statuizione gravata così implicitamente vanificando il capo di condanna del posto in discussione laddove, la pur rilevata da quest'ultimo Parte_1 mancata fissazione di un termine per l'adempimento della controprestazione oggetto di pronuncia deve conseguentemente intendersi, quantunque non espressamente stabilito, come immediato.
Rilevato quanto sopra, scrutinando il secondo motivo di appello, secondo il quale il Decidente di prime cure avrebbe effettuato un malgoverno delle norme attinenti alla regolamentazione delle spese di lite, si ha motivo per affermarne la fondatezza.
Le questioni giuridiche trattate, la tipologia di sentenza adottata dal Giudice di prime cure a definizione della controversia e la considerevole compromissione della pretesa creditoria fatta giudizialmente valere dalla giustifica una integrale compensazione delle spese di lite di Controparte_1 primo grado, ive incluse quelle relative ai rapporti processuali intercorrenti con , Controparte_2 beneficiaria delle opere eseguite ed a tale titolo chiamata in causa sia dall'opponente che dalla creditrice opposta a ciò indotta proprio dalle difese dello stesso attore.
Le spese di TU si confermano invece a definitivo a carico solidale tra gli odierni contendenti, in quanto rese nel generale interesse della giustizia e correlativamente di quello comune delle parti.
Le motivazioni che precedono giustificano l'integrale compensazione anche delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n.
2120/2022 di Ruolo Generale promossa da contro Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 673/2022 pubblicata in data 6 aprile 2022 del Tribunale Ordinario di
[...]
Padova, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. In parziale accoglimento del proposto appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, fermo il resto:
- COMPENSA integralmente tra tutte le parti in causa le spese di lite;
3. COMPENSA altresì integralmente gli oneri processuali del presente grado di appello.
Così deciso in Venezia il 2 ottobre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
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