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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/06/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2658/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SUCCESSIONI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2658/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
[...] [...]
Controparte_2
[...] CP_3
[...] Parte_1
CONVENUTI
Oggi 13 giugno 2025, alle ore 11.52 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per l'avv. BIANCHINI PAOLO e, in sostituzione dell'avv. LAURA Parte_1
CASTELLANO l'avv. CANIO SALESE il quale, preso atto delle rinunce all'eredità di Per_1
formulate dai signori e quali esercenti la responsabilità
[...] Controparte_1 Controparte_2
genitoriale sulla minore nata a [...] il [...] C.F. , Per_2 C.F._1
nato a [...] il [...], C.F. (che non ha Controparte_2 C.F._2 accettato l'eredità nel termine di 90 giorni assegnatogli ai sensi dell'art. 481 c.c.), nonché di
[...]
nato a [...] il [...], C.F. , che ha rinunciato anche per la CP_3 C.F._3
figlia minore nata a [...] il [...] C.F. , ne chiede la Persona_3 C.F._4
loro estromissione.
Si riporta alle deduzioni formulate alla precedente udienza del 22 gennaio 2025 qui di seguito nuovamente riportate:
a) Il sig. si è costituito in giudizio in data 17 dicembre 2024 “riservando di Controparte_1 rassegnare le proprie osservazioni difensive nei termini di legge, all'esito della disamina dell'incarto processuale”.
pagina 1 di 5 Si tratta di atto privo dei requisiti e dei contenuti essenziali di cui all'art. 167 c.p.c., interpretabile anche come di mancata contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda. Con la III memoria ex art. 171 ter i medesimi convenuti, hanno formulato osservazione in merito alle prove articolate dall'attrice, ma non hanno preso posizione in merito alle allegazioni di cui all'atto di citazione. Neppure hanno formulato le loro conclusioni.
b) Quanto alla ex adverso contestata ammissibilità dei capitoli di prova 1 e 2 formulati dall'attrice con la II memoria ex art. 171 ter c.p.c., ricordiamo che l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso,
è limitata agli elementi estrinseci dell'atto stesso, indicati all'art. 2700 c.c., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero. Peraltro, secondo la Corte di Cassazione
(cfr., tra tante, n. 12955/2014) la sig.ra quale legittimario leso nella quota di riseva, Parte_1
agendo iure proprio e non quale successore, è ammessa a fornire con ogni mezzo, anche per testimoni o presunzioni, la natura simulata della compravendita posta in essere dal de cuius, a tutela della sua quota di legittima.
c) Peraltro l'attrice medesima, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.2697 cod. civ., ha offerto una serie di elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita, come tali riconosciuti anche dalla pacifica giurisprudenza (rapporto di parentela, preena di testimoni nell'atto pubblico, dichiarazione di avvenuto pagamento dele prezzo in data antecedente). Sicchè, è l'acquirente a dover dimostrare che il prezzo non solo è stato pagato, ma anche che la somma corrispondente è stata incassata dal venditore ed è rimasta nella sua disponibilità perché non è stata restituita, anche ratealmente, all'acquirente (cfr.
Cass. 5326/2017). Il capitolo di prova indicato con il numero 3 di pagina 3 della avversa III memoria è quindi inammissibile sia perché inidoneo a fornire siffatta prova, quindi irrilevante, sia perché, trattandosi di prova della quale è onerato il convenuto, essa è stata tardivamente formulata con la III memoria ex art. 171 ter cp.c., al pari di quelle di cui ai capitoli 1 e 2 della medesima memoria.
d) Del tutto inconferenti ed infondate sono le osservazioni formulate in merito ai capitoli di prova da 3
a 7 dell'attrice. In relazione ad essi si appalesa inammissibile la prova contraria diretta di cui ai capitoli numerati da 4 a 13 in quanto non pertinenti
Per e , presenti personalmente, l'avv. SILVIA DI Controparte_1 Controparte_2
SANTO in sostituzione dell'avv. DANIELLE MASTRANGELO.
I sigg. e ribadiscono la volontà di procedere, per Controparte_1 Controparte_2
conto della figliola minore alla rinuncia alla quota ereditaria a quest'ultima spettante, Per_2
derivante per rappresentazione dalla ON NA . Persona_1
pagina 2 di 5 Esibiscono a tal fine autorizzazione del GT di Pescara, munita di efficacia immediatamente esecutiva ex art. 741 cpc, già versata in atti.
L'avv. Di Santo si riporta nel resto alle richieste tutte, rese nella comparsa di costituzione in giudizio e nelle memorie integrative versate in atti.
Per già contumace, nessuno è comparso. Controparte_1
Per già contumace, nessuno è comparso. Controparte_2
Per già contumace, nessuno è comparso. Controparte_3
Sulla richiesta di estromissione formulata da parte attrice le altre parti nulla osservano
Il Giudice dato atto che i sigg. e ribadiscono la volontà di Controparte_1 Controparte_2
rinunciare, per conto della figlia minore alla quota ereditaria a quest'ultima spettante, per Per_2
rappresentazione dalla ON NA , sulla base dell'autorizzazione del giudice Persona_1
tutelare depositata telematicamente in data 18.4.2025, sulla richiesta di estromissione dal giudizio di e di formulata da parte attrice, pronuncia Controparte_2 Controparte_3
sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 3 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
SUCCESSIONI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2658/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLANO Parte_1 C.F._5 LAURA e dell'avv. BIANCHINI PAOLO elettivamente domiciliata in Via Galilei, 65 65122 PESCARA, presso il difensore avv. CASTELLANO LAURA ATTRICE contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._6 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. MASTRANGELO DANIELLE MARGUERITE C.F._7 elettivamente domiciliati in VIA G. BOVIO N. 385 65100 PESCARA, presso il difensore avv. MASTRANGELO DANIELLE
[...]
(C.F. ) CONTUMACE Controparte_4 C.F._8
(C.F. ) CONTUMACE Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) CONTUMACE Controparte_3 C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rinviando, quanto agli elementi di fatto, alla prospettazione formulata dalle parti nelle rispettive domande, eccezioni e difese rileva, ai fini della presente decisione, che i convenuti CP_2
e sono stati citati nel presente giudizio in qualità di eredi
[...] Controparte_3
di che aveva rinunciato all'eredità della madre . Controparte_1 Persona_1
Considerato che ha rinunciato all'eredità della ON NA Controparte_3 Per_1
in proprio e per conto della figlia minore e che
[...] Persona_3 CP_2
al quale è stato notificato il provvedimento con il quale gli veniva concesso termine
[...]
per accettare o meno l'eredità, non ha fatto pervenire alcuna dichiarazione, così rinunciando anch'esso all'eredità della ON NA, Persona_1
pagina 4 di 5 in accoglimento della richiesta formulata dall'attrice, ordina l'estromissione dal presente giudizio dei convenuti e Controparte_2 Controparte_3
Nulla sulle spese, considerata la contumacia delle parti estromesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel presente giudizio.
ORDINA
L'estromissione di e Controparte_2 Controparte_3
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Pescara, 13 giugno 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SUCCESSIONI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2658/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
[...] [...]
Controparte_2
[...] CP_3
[...] Parte_1
CONVENUTI
Oggi 13 giugno 2025, alle ore 11.52 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per l'avv. BIANCHINI PAOLO e, in sostituzione dell'avv. LAURA Parte_1
CASTELLANO l'avv. CANIO SALESE il quale, preso atto delle rinunce all'eredità di Per_1
formulate dai signori e quali esercenti la responsabilità
[...] Controparte_1 Controparte_2
genitoriale sulla minore nata a [...] il [...] C.F. , Per_2 C.F._1
nato a [...] il [...], C.F. (che non ha Controparte_2 C.F._2 accettato l'eredità nel termine di 90 giorni assegnatogli ai sensi dell'art. 481 c.c.), nonché di
[...]
nato a [...] il [...], C.F. , che ha rinunciato anche per la CP_3 C.F._3
figlia minore nata a [...] il [...] C.F. , ne chiede la Persona_3 C.F._4
loro estromissione.
Si riporta alle deduzioni formulate alla precedente udienza del 22 gennaio 2025 qui di seguito nuovamente riportate:
a) Il sig. si è costituito in giudizio in data 17 dicembre 2024 “riservando di Controparte_1 rassegnare le proprie osservazioni difensive nei termini di legge, all'esito della disamina dell'incarto processuale”.
pagina 1 di 5 Si tratta di atto privo dei requisiti e dei contenuti essenziali di cui all'art. 167 c.p.c., interpretabile anche come di mancata contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda. Con la III memoria ex art. 171 ter i medesimi convenuti, hanno formulato osservazione in merito alle prove articolate dall'attrice, ma non hanno preso posizione in merito alle allegazioni di cui all'atto di citazione. Neppure hanno formulato le loro conclusioni.
b) Quanto alla ex adverso contestata ammissibilità dei capitoli di prova 1 e 2 formulati dall'attrice con la II memoria ex art. 171 ter c.p.c., ricordiamo che l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso,
è limitata agli elementi estrinseci dell'atto stesso, indicati all'art. 2700 c.c., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero. Peraltro, secondo la Corte di Cassazione
(cfr., tra tante, n. 12955/2014) la sig.ra quale legittimario leso nella quota di riseva, Parte_1
agendo iure proprio e non quale successore, è ammessa a fornire con ogni mezzo, anche per testimoni o presunzioni, la natura simulata della compravendita posta in essere dal de cuius, a tutela della sua quota di legittima.
c) Peraltro l'attrice medesima, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.2697 cod. civ., ha offerto una serie di elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita, come tali riconosciuti anche dalla pacifica giurisprudenza (rapporto di parentela, preena di testimoni nell'atto pubblico, dichiarazione di avvenuto pagamento dele prezzo in data antecedente). Sicchè, è l'acquirente a dover dimostrare che il prezzo non solo è stato pagato, ma anche che la somma corrispondente è stata incassata dal venditore ed è rimasta nella sua disponibilità perché non è stata restituita, anche ratealmente, all'acquirente (cfr.
Cass. 5326/2017). Il capitolo di prova indicato con il numero 3 di pagina 3 della avversa III memoria è quindi inammissibile sia perché inidoneo a fornire siffatta prova, quindi irrilevante, sia perché, trattandosi di prova della quale è onerato il convenuto, essa è stata tardivamente formulata con la III memoria ex art. 171 ter cp.c., al pari di quelle di cui ai capitoli 1 e 2 della medesima memoria.
d) Del tutto inconferenti ed infondate sono le osservazioni formulate in merito ai capitoli di prova da 3
a 7 dell'attrice. In relazione ad essi si appalesa inammissibile la prova contraria diretta di cui ai capitoli numerati da 4 a 13 in quanto non pertinenti
Per e , presenti personalmente, l'avv. SILVIA DI Controparte_1 Controparte_2
SANTO in sostituzione dell'avv. DANIELLE MASTRANGELO.
I sigg. e ribadiscono la volontà di procedere, per Controparte_1 Controparte_2
conto della figliola minore alla rinuncia alla quota ereditaria a quest'ultima spettante, Per_2
derivante per rappresentazione dalla ON NA . Persona_1
pagina 2 di 5 Esibiscono a tal fine autorizzazione del GT di Pescara, munita di efficacia immediatamente esecutiva ex art. 741 cpc, già versata in atti.
L'avv. Di Santo si riporta nel resto alle richieste tutte, rese nella comparsa di costituzione in giudizio e nelle memorie integrative versate in atti.
Per già contumace, nessuno è comparso. Controparte_1
Per già contumace, nessuno è comparso. Controparte_2
Per già contumace, nessuno è comparso. Controparte_3
Sulla richiesta di estromissione formulata da parte attrice le altre parti nulla osservano
Il Giudice dato atto che i sigg. e ribadiscono la volontà di Controparte_1 Controparte_2
rinunciare, per conto della figlia minore alla quota ereditaria a quest'ultima spettante, per Per_2
rappresentazione dalla ON NA , sulla base dell'autorizzazione del giudice Persona_1
tutelare depositata telematicamente in data 18.4.2025, sulla richiesta di estromissione dal giudizio di e di formulata da parte attrice, pronuncia Controparte_2 Controparte_3
sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 3 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
SUCCESSIONI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2658/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLANO Parte_1 C.F._5 LAURA e dell'avv. BIANCHINI PAOLO elettivamente domiciliata in Via Galilei, 65 65122 PESCARA, presso il difensore avv. CASTELLANO LAURA ATTRICE contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._6 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. MASTRANGELO DANIELLE MARGUERITE C.F._7 elettivamente domiciliati in VIA G. BOVIO N. 385 65100 PESCARA, presso il difensore avv. MASTRANGELO DANIELLE
[...]
(C.F. ) CONTUMACE Controparte_4 C.F._8
(C.F. ) CONTUMACE Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) CONTUMACE Controparte_3 C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rinviando, quanto agli elementi di fatto, alla prospettazione formulata dalle parti nelle rispettive domande, eccezioni e difese rileva, ai fini della presente decisione, che i convenuti CP_2
e sono stati citati nel presente giudizio in qualità di eredi
[...] Controparte_3
di che aveva rinunciato all'eredità della madre . Controparte_1 Persona_1
Considerato che ha rinunciato all'eredità della ON NA Controparte_3 Per_1
in proprio e per conto della figlia minore e che
[...] Persona_3 CP_2
al quale è stato notificato il provvedimento con il quale gli veniva concesso termine
[...]
per accettare o meno l'eredità, non ha fatto pervenire alcuna dichiarazione, così rinunciando anch'esso all'eredità della ON NA, Persona_1
pagina 4 di 5 in accoglimento della richiesta formulata dall'attrice, ordina l'estromissione dal presente giudizio dei convenuti e Controparte_2 Controparte_3
Nulla sulle spese, considerata la contumacia delle parti estromesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel presente giudizio.
ORDINA
L'estromissione di e Controparte_2 Controparte_3
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Pescara, 13 giugno 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
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