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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il giudice designato Dott.ssa Maria Lucantonio, all'udienza del 19.2.2025 , pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 18116/2023 R.G. promossa da: Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Leperino e
[...]
Alfonso Leperino;
contro
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. Maria Pia Tedeschi.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 10.10.2023, il ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla corresponsione di un TFS calcolato per l'intero periodo di lavoro dal 1 agosto 1978 al 30 aprile 2020 e per l'effetto condannarsi l' a corrispondere in CP_2 proprio favore la quota di TFS risultante dalla differenza di quanto spettante per il maggior periodo lavorativo dal 1 agosto 1978 al 30 aprile 2020 e quanto a lui già corrisposto e calcolato per il periodo lavorativo intercorrente tra il 12 giugno 1985 al 30 aprile 2020, oltre interessi legali, riservandosi di determinare il quantum in un separato giudizio.
Esponeva di essere stato dipendente dell' , CP_3 Parte_2 prestando servizio presso la facoltà di Medicina e Chirurgia della odierna Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” sino al 30 aprile 2020, data in cui veniva collocato in stato di quiescenza;
deduceva a fondamento della propria tesi che il proprio rapporto di lavoro traeva origine dalla legge della Regione Campania n. 10 del 28 aprile 1978, che all'art.1 aveva previsto l'autorizzazione per la Giunta regionale alla stipula di una convenzione con l'Università degli Studi di Napoli ( odierna università degli studi “Luigi Vanvitelli”), così come previsto dall'art. 18 della legge 17 agosto 1974 n. 386, per consentire ai Policlinici universitari di poter espletare le funzioni di assistenza ospedaliera. Evidenziava, altresì, che la medesima convenzione avrebbe previsto l'importo complessivo per garantire l'assistenza ospedaliera e le modalità per consentire l'assunzione da parte dei policlinici di 250 unità di personale paramedico, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, ovvero l'aver espletato il corso di formazione necessario per poter conseguire il diploma di infermiere generico e l'iscrizione agli uffici di collocamento. Infine era prevista l'equiparazione del trattamento economico di tali unità da assumere con quello del personale paramedico già in servizio presso i policlinici universitari. Dichiarava di essere stato immesso in servizio a far data dal 1 agosto 1978 presso il ( odierna Univ. Luigi Controparte_4
Vanvitelli) e che, per consentire l'immediata fruizione delle risorse assegnate ai policlinici, la Regione, così come previsto dall'art. 2 della legge evidenziata, aveva collocato a carico del proprio bilancio l'onere finanziario derivante dalle nuove assunzioni, sino all'approvazione della convenzione prevista dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 10/1978. Esponeva, tuttavia, che detta convenzione non era mai stata siglata tra le parti e che pertanto la Regione Campania con deliberazione n. 8062 del 22 novembre 1984 trasferiva le funzioni sanitarie alle che con un ampliamento Pt_3 delle loro piante organiche, si assumevano l'onere finanziario per l'utilizzazione del personale assunto, senza interruzione del rapporto di lavoro dei dipendenti assunti ai sensi della Legge della Regione Campania n. 10 del 28 aprile 1978, tra cui rientrava anche l'odierno ricorrente. Deduceva altresì che con la soppressione delle UU.SS.LL. e la istituzione della Aziende Sanitarie Locali, il personale evidenziato era collocato alle dipendenze della , anche in tal caso senza Pt_4 interruzione o rinnovo del rapporto di lavoro. Evidenziava che la continuità del rapporto di lavoro risultava formalmente dalla stessa busta paga della , in cui è Parte_5 riportata la data della propria assunzione e di anzianità del 1 agosto 1978. Dichiarava, tuttavia, che per il proprio pensionamento aveva percepito una Indennità di Fine Servizio calcolata per un periodo di lavoro inferiore a quello effettivo, ovvero dal 12 giugno 1985 al 30 aprile 2020 anziché dal 1 agosto 1978 al 30 aprile 2020. Esponeva, altresì, che il TAR Campania, con sentenza n. 439 del 2000 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4596/2005, della Regione Campania n. 10 del 28 aprile 1978, aveva attribuito al personale assunto con la legge regionale n. 10 del 1978, tra cui la ricorrente, lo status di “dipendenti non di ruolo della Regione Campania”, a far data dal 1978 (anno di assunzione) al 1985 (anno di passaggio in ruolo), di cui al D.L.C.P.S. n. 207/1947, prevedendo pertanto il diritto alla percezione del TFS senza la previa iscrizione ad alcun ente previdenziale e senza la necessità di alcun versamento contributivo. Evidenziava che la Corte Costituzionale con sentenza n. 208/1986 aveva dichiarato illegittimo l'art. 9 del D.L.C.P.S. poiché escludeva il diritto alla percezione del TFS per il personale non in ruolo. Dichiarava ,infine, che, pertanto, in applicazione del principio equiparativo previsto dalla legge regionale n. 10 del 1978 e in applicazione del D.L.C.P.S. n. 207/1947 aveva diritto alla percezione di un TFS in relazione all'intero periodo di lavoro da lui prestato in qualità di dipendente pubblico;
e dunque chiedeva la rideterminazione del Trattamento di Fine Servizio.
In data 25.6.2024, l' , ritualmente costituitosi, contestava la CP_2 fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda.
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 19.2.2025, la causa veniva così decisa.
Il ricorso è fondato e pertanto la domanda deve trovare integrale accoglimento.
Preliminarmente, occorre precisare che la censura di improponibilità del ricorso mossa dall' per mancata presentazione della CP_2 domanda amministrativa, appare del tutto priva di pregio, poiché la domanda avanzata da parte ricorrente nell'odierna disamina ha ad oggetto il mero ricalcolo del tfs, la cui erogazione spetta all CP_2 senza che sia inoltrata alcuna domanda amministrativa.
Nel merito, occorre precisare che la presente disamina ha ad oggetto la corresponsione del TFS, dunque giova premettere che tale emolumento ha una natura di retribuzione differita ai fini fiscali, poiché come precisato dalla giurisprudenza: "la Corte d'Appello di Napoli ha valorizzato la ritenuta «natura di retribuzione differita a fini previdenziali» del T.F.S. Ha infatti argomentato che, trattandosi di una «voce retributiva», il diritto al suo pagamento trova ragione nello svolgimento della prestazione lavorativa, prescinde dal versamento dei contributi e «rientra … nel cono di protezione costituzionale stabilito dall'art. 36 Cost.». Il ragionamento della Corte territoriale è ineccepibile, partendo dall'assunto presupposto della natura retributiva del trattamento di fine servizio. Infatti, se si tratta di retribuzione differita, è consequenziale che essa sia dovuta con riferimento a tutta la durata del rapporto di lavoro, perché null'altro può condizionare il pagamento della retribuzione, se non il fatto che sia stata svolta la prestazione lavorativa”. (Ordinanza Corte di Cassazione n. 19023 dell'11 luglio 2024.).
Inoltre, sempre in tale provvedimento, la Cassazione ha previsto che:
“Ma il risultato non cambierebbe, sia pure con una diversa motivazione, nemmeno qualora – valorizzando soprattutto il dato normativo che al pagamento del trattamento di fine servizio non è obbligato il datore di lavoro, bensì un ente previdenziale (a suo tempo l' attualmente l' – si intendesse CP_5 CP_2 prediligere e tenere ferma la natura previdenziale di quel trattamento. Infatti, come questa Corte ha già avuto occasione di statuire, «Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore ed anche la limitazione della automaticità al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi opera solo ove ciò sia espressamente previsto da apposita norma di legge» (Cass. n. 27427/2020). In questo processo non si fa questione di prescrizione dell'obbligo contributivo quale limite al principio di automatismo della prestazioni previdenziali, ma viene comunque in rilievo quel principio per affermare l'irrilevanza della mancata iscrizione del lavoratore all e del conseguente mancato versamento CP_5 dei contributi specifici nel periodo in contestazione, essendo decisivo e sufficiente l'accertamento della continuità del rapporto di lavoro dipendente a partire dal 16.8.1978.
2.2.3. Del resto, l'art. 1 della legge n. 152 del 1968, di cui il motivo di ricorso ipotizza la violazione da parte della Corte d'Appello, dispose l'iscrizione obbligatoria all del «personale non di ruolo CP_5 impiegato, sanitario e salariato … adibito a servizi di carattere permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza erogato dagli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro». E il successivo art. 11 (anch'esso invocato nel motivo di ricorso) stabilì che «Per il personale non di ruolo iscrivibile all'Istituto ai sensi del precedente articolo 1 l'obbligo del pagamento del contributo decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi delle condizioni previste nell'articolo stesso». Il principio di automatismo di cui all'art. 2116 c.c. comporta appunto che gli obblighi di iscrizione all'ente previdenziale e di specifica contribuzione sono sufficienti per fare sorgere il diritto del pubblico impiegato al T.F.S., a prescindere dal loro adempimento”.
Il detto principio stabilisce, infatti, che le prestazioni previdenziali spettano anche quando i correlati contributi non sono stati versati. Trattasi di un'importante declinazione del principio di solidarietà sociale e la locuzione “automaticità” va intesa nel senso per cui il presupposto contributivo è per legge irrilevante qualora sia comprovato il presupposto lavorativo da cui discende l'omesso obbligo contributivo”.
Orbene, occorre dunque precisare che la legge regionale n.10/1978, ad oggetto l' “ Assunzione nei Policlinici universitari di del Pt_2 personale paramedico che abbia espletato il corso di formazione per il conseguimento del diploma di infermiere generico” , all'art.1 prevede che: “La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare con l' Università degli Studi di Napoli la convenzione di cui all' articolo 18 della Legge 17 agosto 1974, n. 386, per l' espletamento dell' assistenza ospedaliera da parte dei Policlinici universitari. Con detta convenzione sarà determinato l' importo complessivo per l' assistenza ospedaliera, ivi compreso l' onere e i modi per l' assunzione da parte dei Policlinici di n. 250 unità di personale paramedico che abbia espletato il corso di formazione per il conseguimento del diploma di infermiere generico e sia regolarmente iscritto agli Uffici di Collocamento. Il trattamento economico di detto personale è equiparato al trattamento del personale paramedico in Servizio presso i Policlinici universitari”.
Dunque, parte ricorrente sostiene che nel computo del TFS , l' CP_2 avrebbe dovuto considerare l'intero periodo lavorativo da lui svolto, includendo anche il periodo compreso tra il 1 agosto 1978 all'11 giugno 1985.
Per l'ente resistente l'importo calcolato del TFS, spettante al ricorrente, sarebbe corretto, atteso che nel periodo rivendicato dall'istante, quest'ultimo non sarebbe stato un dipendente statale in ruolo bensì una sorta di dipendente civile dello Stato non in ruolo. Tale tesi non appare condivisibile, poiché come emerge dalla legge regionale evidenziata, il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della Regione Campania, poiché la convenzione stabilita dall'art.1 non è stata mai sottoscritta, e pertanto il ricorrente è stato inserito nella pianta organica della USL e poi delle Pertanto, indipendentemente dalla data della sua formale assunzione, egli ha prestato attività lavorativa subordinata, sempre con le stesse modalità, presso il Policlinico ma in organico alla USL.
Da tali considerazioni consegue il diritto dell'istante a vedersi riconoscere il medesimo trattamento economico percepito dal personale in servizio all' e Parte_6
l'obbligo, per l'ente previdenziale, di rideterminare il TFS tenendo conto dell'intero periodo lavorativo. In tali termini la domanda va accolta. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al ricalcolo del TFS con inclusione dell'intero periodo di servizio prestato dal 1 agosto 1978 al 30.04.2020;
- Condanna l' al pagamento delle differenze derivanti dal CP_2 suddetto riconoscimento, oltre interessi legali;
-Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_2 complessivi € 1.200,00 per compensi oltre spese generali al 15% , IVA e CPA, con attribuzione.
Così deciso in data 19/2/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio
Il giudice designato Dott.ssa Maria Lucantonio, all'udienza del 19.2.2025 , pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 18116/2023 R.G. promossa da: Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Leperino e
[...]
Alfonso Leperino;
contro
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. Maria Pia Tedeschi.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 10.10.2023, il ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla corresponsione di un TFS calcolato per l'intero periodo di lavoro dal 1 agosto 1978 al 30 aprile 2020 e per l'effetto condannarsi l' a corrispondere in CP_2 proprio favore la quota di TFS risultante dalla differenza di quanto spettante per il maggior periodo lavorativo dal 1 agosto 1978 al 30 aprile 2020 e quanto a lui già corrisposto e calcolato per il periodo lavorativo intercorrente tra il 12 giugno 1985 al 30 aprile 2020, oltre interessi legali, riservandosi di determinare il quantum in un separato giudizio.
Esponeva di essere stato dipendente dell' , CP_3 Parte_2 prestando servizio presso la facoltà di Medicina e Chirurgia della odierna Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” sino al 30 aprile 2020, data in cui veniva collocato in stato di quiescenza;
deduceva a fondamento della propria tesi che il proprio rapporto di lavoro traeva origine dalla legge della Regione Campania n. 10 del 28 aprile 1978, che all'art.1 aveva previsto l'autorizzazione per la Giunta regionale alla stipula di una convenzione con l'Università degli Studi di Napoli ( odierna università degli studi “Luigi Vanvitelli”), così come previsto dall'art. 18 della legge 17 agosto 1974 n. 386, per consentire ai Policlinici universitari di poter espletare le funzioni di assistenza ospedaliera. Evidenziava, altresì, che la medesima convenzione avrebbe previsto l'importo complessivo per garantire l'assistenza ospedaliera e le modalità per consentire l'assunzione da parte dei policlinici di 250 unità di personale paramedico, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, ovvero l'aver espletato il corso di formazione necessario per poter conseguire il diploma di infermiere generico e l'iscrizione agli uffici di collocamento. Infine era prevista l'equiparazione del trattamento economico di tali unità da assumere con quello del personale paramedico già in servizio presso i policlinici universitari. Dichiarava di essere stato immesso in servizio a far data dal 1 agosto 1978 presso il ( odierna Univ. Luigi Controparte_4
Vanvitelli) e che, per consentire l'immediata fruizione delle risorse assegnate ai policlinici, la Regione, così come previsto dall'art. 2 della legge evidenziata, aveva collocato a carico del proprio bilancio l'onere finanziario derivante dalle nuove assunzioni, sino all'approvazione della convenzione prevista dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 10/1978. Esponeva, tuttavia, che detta convenzione non era mai stata siglata tra le parti e che pertanto la Regione Campania con deliberazione n. 8062 del 22 novembre 1984 trasferiva le funzioni sanitarie alle che con un ampliamento Pt_3 delle loro piante organiche, si assumevano l'onere finanziario per l'utilizzazione del personale assunto, senza interruzione del rapporto di lavoro dei dipendenti assunti ai sensi della Legge della Regione Campania n. 10 del 28 aprile 1978, tra cui rientrava anche l'odierno ricorrente. Deduceva altresì che con la soppressione delle UU.SS.LL. e la istituzione della Aziende Sanitarie Locali, il personale evidenziato era collocato alle dipendenze della , anche in tal caso senza Pt_4 interruzione o rinnovo del rapporto di lavoro. Evidenziava che la continuità del rapporto di lavoro risultava formalmente dalla stessa busta paga della , in cui è Parte_5 riportata la data della propria assunzione e di anzianità del 1 agosto 1978. Dichiarava, tuttavia, che per il proprio pensionamento aveva percepito una Indennità di Fine Servizio calcolata per un periodo di lavoro inferiore a quello effettivo, ovvero dal 12 giugno 1985 al 30 aprile 2020 anziché dal 1 agosto 1978 al 30 aprile 2020. Esponeva, altresì, che il TAR Campania, con sentenza n. 439 del 2000 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4596/2005, della Regione Campania n. 10 del 28 aprile 1978, aveva attribuito al personale assunto con la legge regionale n. 10 del 1978, tra cui la ricorrente, lo status di “dipendenti non di ruolo della Regione Campania”, a far data dal 1978 (anno di assunzione) al 1985 (anno di passaggio in ruolo), di cui al D.L.C.P.S. n. 207/1947, prevedendo pertanto il diritto alla percezione del TFS senza la previa iscrizione ad alcun ente previdenziale e senza la necessità di alcun versamento contributivo. Evidenziava che la Corte Costituzionale con sentenza n. 208/1986 aveva dichiarato illegittimo l'art. 9 del D.L.C.P.S. poiché escludeva il diritto alla percezione del TFS per il personale non in ruolo. Dichiarava ,infine, che, pertanto, in applicazione del principio equiparativo previsto dalla legge regionale n. 10 del 1978 e in applicazione del D.L.C.P.S. n. 207/1947 aveva diritto alla percezione di un TFS in relazione all'intero periodo di lavoro da lui prestato in qualità di dipendente pubblico;
e dunque chiedeva la rideterminazione del Trattamento di Fine Servizio.
In data 25.6.2024, l' , ritualmente costituitosi, contestava la CP_2 fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda.
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 19.2.2025, la causa veniva così decisa.
Il ricorso è fondato e pertanto la domanda deve trovare integrale accoglimento.
Preliminarmente, occorre precisare che la censura di improponibilità del ricorso mossa dall' per mancata presentazione della CP_2 domanda amministrativa, appare del tutto priva di pregio, poiché la domanda avanzata da parte ricorrente nell'odierna disamina ha ad oggetto il mero ricalcolo del tfs, la cui erogazione spetta all CP_2 senza che sia inoltrata alcuna domanda amministrativa.
Nel merito, occorre precisare che la presente disamina ha ad oggetto la corresponsione del TFS, dunque giova premettere che tale emolumento ha una natura di retribuzione differita ai fini fiscali, poiché come precisato dalla giurisprudenza: "la Corte d'Appello di Napoli ha valorizzato la ritenuta «natura di retribuzione differita a fini previdenziali» del T.F.S. Ha infatti argomentato che, trattandosi di una «voce retributiva», il diritto al suo pagamento trova ragione nello svolgimento della prestazione lavorativa, prescinde dal versamento dei contributi e «rientra … nel cono di protezione costituzionale stabilito dall'art. 36 Cost.». Il ragionamento della Corte territoriale è ineccepibile, partendo dall'assunto presupposto della natura retributiva del trattamento di fine servizio. Infatti, se si tratta di retribuzione differita, è consequenziale che essa sia dovuta con riferimento a tutta la durata del rapporto di lavoro, perché null'altro può condizionare il pagamento della retribuzione, se non il fatto che sia stata svolta la prestazione lavorativa”. (Ordinanza Corte di Cassazione n. 19023 dell'11 luglio 2024.).
Inoltre, sempre in tale provvedimento, la Cassazione ha previsto che:
“Ma il risultato non cambierebbe, sia pure con una diversa motivazione, nemmeno qualora – valorizzando soprattutto il dato normativo che al pagamento del trattamento di fine servizio non è obbligato il datore di lavoro, bensì un ente previdenziale (a suo tempo l' attualmente l' – si intendesse CP_5 CP_2 prediligere e tenere ferma la natura previdenziale di quel trattamento. Infatti, come questa Corte ha già avuto occasione di statuire, «Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore ed anche la limitazione della automaticità al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi opera solo ove ciò sia espressamente previsto da apposita norma di legge» (Cass. n. 27427/2020). In questo processo non si fa questione di prescrizione dell'obbligo contributivo quale limite al principio di automatismo della prestazioni previdenziali, ma viene comunque in rilievo quel principio per affermare l'irrilevanza della mancata iscrizione del lavoratore all e del conseguente mancato versamento CP_5 dei contributi specifici nel periodo in contestazione, essendo decisivo e sufficiente l'accertamento della continuità del rapporto di lavoro dipendente a partire dal 16.8.1978.
2.2.3. Del resto, l'art. 1 della legge n. 152 del 1968, di cui il motivo di ricorso ipotizza la violazione da parte della Corte d'Appello, dispose l'iscrizione obbligatoria all del «personale non di ruolo CP_5 impiegato, sanitario e salariato … adibito a servizi di carattere permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza erogato dagli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro». E il successivo art. 11 (anch'esso invocato nel motivo di ricorso) stabilì che «Per il personale non di ruolo iscrivibile all'Istituto ai sensi del precedente articolo 1 l'obbligo del pagamento del contributo decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi delle condizioni previste nell'articolo stesso». Il principio di automatismo di cui all'art. 2116 c.c. comporta appunto che gli obblighi di iscrizione all'ente previdenziale e di specifica contribuzione sono sufficienti per fare sorgere il diritto del pubblico impiegato al T.F.S., a prescindere dal loro adempimento”.
Il detto principio stabilisce, infatti, che le prestazioni previdenziali spettano anche quando i correlati contributi non sono stati versati. Trattasi di un'importante declinazione del principio di solidarietà sociale e la locuzione “automaticità” va intesa nel senso per cui il presupposto contributivo è per legge irrilevante qualora sia comprovato il presupposto lavorativo da cui discende l'omesso obbligo contributivo”.
Orbene, occorre dunque precisare che la legge regionale n.10/1978, ad oggetto l' “ Assunzione nei Policlinici universitari di del Pt_2 personale paramedico che abbia espletato il corso di formazione per il conseguimento del diploma di infermiere generico” , all'art.1 prevede che: “La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare con l' Università degli Studi di Napoli la convenzione di cui all' articolo 18 della Legge 17 agosto 1974, n. 386, per l' espletamento dell' assistenza ospedaliera da parte dei Policlinici universitari. Con detta convenzione sarà determinato l' importo complessivo per l' assistenza ospedaliera, ivi compreso l' onere e i modi per l' assunzione da parte dei Policlinici di n. 250 unità di personale paramedico che abbia espletato il corso di formazione per il conseguimento del diploma di infermiere generico e sia regolarmente iscritto agli Uffici di Collocamento. Il trattamento economico di detto personale è equiparato al trattamento del personale paramedico in Servizio presso i Policlinici universitari”.
Dunque, parte ricorrente sostiene che nel computo del TFS , l' CP_2 avrebbe dovuto considerare l'intero periodo lavorativo da lui svolto, includendo anche il periodo compreso tra il 1 agosto 1978 all'11 giugno 1985.
Per l'ente resistente l'importo calcolato del TFS, spettante al ricorrente, sarebbe corretto, atteso che nel periodo rivendicato dall'istante, quest'ultimo non sarebbe stato un dipendente statale in ruolo bensì una sorta di dipendente civile dello Stato non in ruolo. Tale tesi non appare condivisibile, poiché come emerge dalla legge regionale evidenziata, il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della Regione Campania, poiché la convenzione stabilita dall'art.1 non è stata mai sottoscritta, e pertanto il ricorrente è stato inserito nella pianta organica della USL e poi delle Pertanto, indipendentemente dalla data della sua formale assunzione, egli ha prestato attività lavorativa subordinata, sempre con le stesse modalità, presso il Policlinico ma in organico alla USL.
Da tali considerazioni consegue il diritto dell'istante a vedersi riconoscere il medesimo trattamento economico percepito dal personale in servizio all' e Parte_6
l'obbligo, per l'ente previdenziale, di rideterminare il TFS tenendo conto dell'intero periodo lavorativo. In tali termini la domanda va accolta. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al ricalcolo del TFS con inclusione dell'intero periodo di servizio prestato dal 1 agosto 1978 al 30.04.2020;
- Condanna l' al pagamento delle differenze derivanti dal CP_2 suddetto riconoscimento, oltre interessi legali;
-Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_2 complessivi € 1.200,00 per compensi oltre spese generali al 15% , IVA e CPA, con attribuzione.
Così deciso in data 19/2/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio