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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. NI TA Presidente, relatore ed estensore
2)Dott. Giulia Maisano Consigliere
3)Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1877/2021, posta in decisione in data 25.9.2025 su rinvio della corte di Cassazione giusta ordinanza n. 22656/2021 del giorno 11.8.2021, per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CT) in data 24/10/1943, con il patrocinio dell'Avv. PIZZUTO FRANCESCO e con elezione di domicilio in via VIA L. DA VINCI N.5 BROLO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avv. CALANDRINO GERLANDO e con P.IVA_1
1 elezione di domicilio in via via Generale Streva 14, 90143 Palermo presso il medesimo difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
riassumeva, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., il giudizio a Parte_1
seguito dell'ordinanza n. 22656/2021 del giorno 11.8.2021, con la quale la Corte di
Cassazione aveva cassato la sentenza della Corte di Appello di Palermo, n. 202/2015, che, a sua volta, aveva respinto la domanda di ammissione al passivo proposta nei confronti della Con la medesima ordinanza, la Suprema Corte Controparte_1
disponeva il rinvio per un nuovo esame del merito del gravame alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Senza incombenti istruttori, la causa veniva posta in decisione all'udienza del
25.9.2025, senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c..
Ai fini di una migliore comprensione delle ragioni sottese alla decisione, appare opportuno una breve ricostruzione delle vicende processuali che hanno preceduto la riassunzione innanzi a questa Corte.
Con istanza del 12.11.1997, il chiedeva ai Commissari liquidatori Parte_1
della , di essere ammesso al Controparte_1
passivo della procedura in via privilegiata per la complessiva somma di £
140.919.696, oltre interessi e rivalutazione monetaria, così ripartita: 1) £ 856.658, a titolo di premio di rendimento relativo all'anno 1996 limitatamente a due dodicesimi dello stesso, come previsto dall'art. 99 C.C.N.L. e dall'art. 39 C.I.A.; 2) £ 3.426.632,
a titolo di premio di rendimento maturato alla data del 6.9.1997; 3) £ 705.384, a titolo di contributo dello 0,10% sulla retribuzione mensile lorda percepita e versato dal 1
2 gennaio 1983 al settembre 1996 al personale della Controparte_2
3) £ 71.208.514, a titolo di contributo sulla retribuzione Controparte_3
mensile pensionabile, in quella percentuale contributo/versamento fissata per ciascun periodo retributivo della al per conto del lavoratore;
4) £ Controparte_1 CP_3
64.722.508 a titolo di contributo aggiuntivo annuale ai sensi dell'art. 4, lett.b), del regolamento F.I.P.
Con decreto del 18.12.1998, veniva depositato lo stato passivo della
[...]
e risultava ammesso, in via chirografaria, per la sola somma Parte_2 Parte_1
di £ 712.918, nei limiti previsti dall'art. 7 del regolamento del , con espresso CP_3
rigetto della domanda relativa al premio di rendimento.
Con ricorso tempestivamente depositato, proponeva opposizione allo Parte_1
stato passivo, chiedendo l'ammissione in via privilegiata di tutte le somme già indicate nella domanda di insinuazione, oltre interessi e rivalutazione. In via subordinata, domandava l'ammissione al passivo per interessi e rivalutazione monetaria sulle somme già ammesse.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, CP_1
l'improcedibilità, l'inammissibilità o la nullità del ricorso e, nel merito, ne contestava la fondatezza, deducendone anche la carenza di prova e chiedendone l'integrale rigetto.
La causa, istruita documentalmente e precisate le conclusioni, veniva decisa dal
Tribunale di Palermo che, con sentenza n. 4703/2007, rigettava la domanda principale e accoglieva parzialmente quella subordinata, ammettendo il lavoratore al passivo per l'ulteriore somma di € 19,47 in via chirografaria.
Il Tribunale motivava la decisione, rilevando che gran parte della documentazione necessaria a valutare il fondamento delle pretese relative al non CP_3
poteva essere utilizzata, poiché tardivamente prodotta, essendo stata depositata soltanto in sede di precisazione delle conclusioni.
3 Avverso tale sentenza proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo, egli censurava il mancato utilizzo dei documenti di cui era stata chiesta l'ammissione in sede di precisazione delle conclusioni, ossia: l'accordo aziendale istitutivo del FIP del 7.12.1983, l'accordo aziendale del 26.7.1984, il regolamento FIP del 18.1.1987, il regolamento FIP del 6.6.1992 e l'accordo aziendale del 30.9.1996. A suo avviso, il Tribunale avrebbe dovuto ammettere la produzione, anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all'art. 421 c.p.c.
Con il secondo motivo, l'appellante si doleva del fatto che i molteplici giudizi di opposizione allo stato passivo della fossero stati assegnati a diversi CP_1
giudizi, anziché a un unico Giudice che avrebbe potuto procedere alla loro riunione.
Invocava, infine, l'applicazione dell'art 35 c.p.c. ritenendo che i documenti non ammessi dovessero essere considerati indispensabili per la decisione.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 202/ 2015, dopo aver disposto una consulenza tecnica contabile, rigettava l'impugnazione proposta dal lavoratore, ritenendo corretta la decisione del Tribunale di non ammettere i documenti tardivamente prodotti e rilevando l'inutilizzabilità delle risultanze della consulenza tecnica, poiché il consulente si era avvalso di documenti (cedolini paga ed estratto conto contributivo) fornitogli direttamente dal procuratore dell'appellante, in violazione dell'art. 198 c.p.c.
Avverso tale pronuncia, proponeva ricorso per cassazione, Parte_1
affidandolo a quattro motivi:
1. violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. 385/1993, artt. 87 e 88, nonché degli artt. 421, 425 e 437 c.p.c., con censura alla mancata ammissione dei documenti tardivamente depositati;
2. vizio attinente al quantum del credito, articolato in due profili: (i) l'ammissibilità e utilizzabilità della documentazione acquisita dal CTU, a prescindere dal consenso delle parti;
(ii) la natura di nullità relativa della CTU, ex art. 157 c.p.c., qualora la stessa fosse ritenuta nulla per l'utilizzo di documenti non ritualmente prodotti;
3. violazione e falsa applicazione del D.lgs. 385/1993, art. 87, per non avere la Corte di Appello censurato
4 il Tribunale che non aveva disposto la riunione dei giudizi di opposizione concernenti il 4. violazione e/o falsa applicazione dell'art 112 c.p.c. per aver il giudice di CP_3
secondo grado ritenuto di non doversi pronunciare in ordine al secondo e quarto motivo di appello, in considerazione del loro assorbimento.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 22656 del giorno
11.8.2021, accoglieva il ricorso nei limiti indicati, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Suprema Corte affermava, in particolare, che la questione dell'ammissibilità dei documenti non era rilevante ai fini dell'an del diritto, non essendo mai stata contestata né la qualità di dipendente del sig. , né Parte_1
l'esistenza degli accordi istitutivi del né la percezione da parte dello stesso CP_3
delle trattenute operate in busta paga. Veniva invece valorizzato il secondo motivo del ricorso, nella parte in cui sosteneva che la nullità della CTU per l'utilizzo di documenti non ritualmente acquisiti dovesse considerarsi nullità relativa, sanabile se non tempestivamente eccepita ai sensi dell'art 157 c.p.c.
Alla luce di tali statuizioni, il riassumeva il giudizio dinanzi a questa Parte_1
Corte, chiedendo la modifica dello stato passivo della e Controparte_1
l'ammissione, in via privilegiata, di tutte le somme già oggetto della domanda di insinuazione al passivo.
Costituitasi, la Controparte_1
contestava integralmente la fondatezza del gravame.
Tato premesso e venendo alla decisione, in accoglimento parziale del ricorso, la
Suprema Corte, con l'ordinanza citata ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla
Corte di Appello in diversa composizione, precisando che: (i) l'an debeatur non è oggetto di rinnovato scrutinio in quanto mai posto in contestazione (qualità di dipendente del sig. , resistenza degli accordi istitutivi del FIP, trattenute in Parte_1
busta paga); (ii) la questione centrale concerne l'utilizzabilità delle risultanze della
CTU, avuto riguardo al principio per cui la nullità derivante dall'impiego, da parte
5 del consulente, di documenti non ritualmente acquisiti al processo ha natura di nullità relativa ed è soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c..
Ne discende che il presente giudizio di rinvio, questa Corte deve verificare se e quando tale nullità sia stata eccepita dalla controparte, cioè la e, Parte_2
in caso positivo, le relative conseguenze sull'istruttoria e sulla decisione.
Ciò posto, dalla consultazione degli atti del fascicolo n del giudizio di appello n.
2240/2008, acquisito a questo giudizio di rinvio, risulta che l'appellata ha eccepito l'illegittimità della consulenza già nelle note alla CTU depositate il 15.4.2014 e all'udienza collegiale del 15.5.2014, la prima dopo il deposito della C.T.U. e destinata all'esame della relazione, ha ribadito l'eccezione a verbale. Le contestazioni hanno denunciato: a) gravissima violazione del principio del contraddittorio e dell'onere della prova in relazione alle modalità di espletamento dell'incarico; b) irrituale acquisizione di documentazione mai legittimamente allegata in primo grado, né in appello, non essendo intervenuta ordinanza ammissiva dei documenti richiesti dall'appellante.
Dunque, i rilievi relativi alla irritualità del deposito dei documenti nuovi sono stati proposti nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione (art. 157, co.2, c.p.c.) nelle forme di cui all'art. 195 c.p.c. e nel rispetto del contraddittorio
(art. 101c.p.c.).
Le doglianze sono state poi reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, all'udienza collegiale del 24.10.2014, ed espressamente riprese nella comparsa conclusionale ritualmente e tempestivamente depositata il 19.12.2014.
Pertanto, deve considerarsi tempestiva l'eccezione di nullità relativa e, conseguentemente, non sanata.
Accertata la nullità ritualmente eccepita, le risultanze della CTU devono essere espunte e non possono essere utilizzate ai fini della decisione. Non rileva, al diverso fine, il ricorso a poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. (per il rito del lavoro), i quali non
6 possono elidere preclusioni maturate né trasformare in ritualmente acquisiti documenti che tali non sono. Sul punto, va ricordato quanto asserito sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello , sulla non applicabilità dell'art. 421 c.p.c. al giudizio di opposizione al passivo, che ben può essere richiamato anche con riguardo ai documenti prodotti al C.T.U. relativi al quantum.
Resta dunque valutabile solo la documentazione ritualmente entrata nel processo, secondo i canoni degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Sul punto, occorre precisare che, pur volendo ritenere ormai incontestato l'an debeatur nei termini tracciati dalla pronuncia rescindente, non è possibile tuttavia determinare il quantum per carenza di allegazione e prova a carico della parte onerata. Espunta la CTU, gli unici documenti utilizzabili sono le buste paga di settembre 1996 e ottobre 1997. L'appellante non ha depositato conteggi analitici dai quali risultino con chiarezza le somme da lui stesso- o per suo conto- versate al FIP, né ha prodotto estratti contributivi completi o prospetti riepilogativi riferiti all'intero periodo dedotto.
L'onere di provare l'ammontare del credito incombeva sull'interessato e non può essere surrogato da poteri integrativi del Giudice in violazione delle preclusioni.
Non ricorrono altresì i presupposti per la liquidazione equitative, ex art. 1226
c.c., perché non si verte in ipotesi di impossibilità oggettiva di prova, bensì in un caso di mancata dimostrazione del credito.
Ne consegue che, a prescindere dall'an debeatur, la domanda dell'appellante deve essere rigettata sotto il profilo della prova del quantum, con conferma dello stato passivo nei limiti già ammessi in sede concorsuale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la ritenuta inutilizzabilità della
CTU e il conseguente difetto di prova del quantum debeatur risultano dirimenti ai fini della decisione. Ne consegue che gli ulteriori motivi e censure restano assorbiti, non essendo più necessari ai fini del decidere.
7 Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante. Dette spese possono essere liquidate, nell'intero, in complessivi € 3.436,00 di cui €
2.500,00 per onorari ed € 936,00 per diritti, oltre spese generali, IVA e CPA per il giudizio di primo grado;
in complessivi € 7.200,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA per il primo giudizio di appello, in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre spese generali IVA e CPA per il giudizio di legittimità; € 7.300,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA per il presente giudizio.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando su rinvio della Corte di Cassazione giusta sentenza n. 22656/2021, sentiti i Procuratori delle parti:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
4703/2007, pronunziata dal Tribunale di Palermo in data 7.12.2007 e per l'effetto conferma lo stato passivo nei limiti già ammessi in sede concorsuale;
2) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
, delle spese del presente grado del giudizio, Controparte_1
che liquida, nell'intero:
in complessivi € 3.436,00 oltre accessori, per il giudizio di primo grado;
in complessivi € 7.200,00 oltre accessori per il primo giudizio di appello;
in complessivi
€ 7.000,00 oltre accessori per il giudizio di legittimità; € 7.300,00 oltre accessori, per il presente giudizio.
Visto l'art 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un
8 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi
17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il
9.10.2025.
IL PRESIDENTE, RELATORE ED ESTENSORE
Dott. NI TA
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. NI TA Presidente, relatore ed estensore
2)Dott. Giulia Maisano Consigliere
3)Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1877/2021, posta in decisione in data 25.9.2025 su rinvio della corte di Cassazione giusta ordinanza n. 22656/2021 del giorno 11.8.2021, per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CT) in data 24/10/1943, con il patrocinio dell'Avv. PIZZUTO FRANCESCO e con elezione di domicilio in via VIA L. DA VINCI N.5 BROLO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avv. CALANDRINO GERLANDO e con P.IVA_1
1 elezione di domicilio in via via Generale Streva 14, 90143 Palermo presso il medesimo difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
riassumeva, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., il giudizio a Parte_1
seguito dell'ordinanza n. 22656/2021 del giorno 11.8.2021, con la quale la Corte di
Cassazione aveva cassato la sentenza della Corte di Appello di Palermo, n. 202/2015, che, a sua volta, aveva respinto la domanda di ammissione al passivo proposta nei confronti della Con la medesima ordinanza, la Suprema Corte Controparte_1
disponeva il rinvio per un nuovo esame del merito del gravame alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Senza incombenti istruttori, la causa veniva posta in decisione all'udienza del
25.9.2025, senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c..
Ai fini di una migliore comprensione delle ragioni sottese alla decisione, appare opportuno una breve ricostruzione delle vicende processuali che hanno preceduto la riassunzione innanzi a questa Corte.
Con istanza del 12.11.1997, il chiedeva ai Commissari liquidatori Parte_1
della , di essere ammesso al Controparte_1
passivo della procedura in via privilegiata per la complessiva somma di £
140.919.696, oltre interessi e rivalutazione monetaria, così ripartita: 1) £ 856.658, a titolo di premio di rendimento relativo all'anno 1996 limitatamente a due dodicesimi dello stesso, come previsto dall'art. 99 C.C.N.L. e dall'art. 39 C.I.A.; 2) £ 3.426.632,
a titolo di premio di rendimento maturato alla data del 6.9.1997; 3) £ 705.384, a titolo di contributo dello 0,10% sulla retribuzione mensile lorda percepita e versato dal 1
2 gennaio 1983 al settembre 1996 al personale della Controparte_2
3) £ 71.208.514, a titolo di contributo sulla retribuzione Controparte_3
mensile pensionabile, in quella percentuale contributo/versamento fissata per ciascun periodo retributivo della al per conto del lavoratore;
4) £ Controparte_1 CP_3
64.722.508 a titolo di contributo aggiuntivo annuale ai sensi dell'art. 4, lett.b), del regolamento F.I.P.
Con decreto del 18.12.1998, veniva depositato lo stato passivo della
[...]
e risultava ammesso, in via chirografaria, per la sola somma Parte_2 Parte_1
di £ 712.918, nei limiti previsti dall'art. 7 del regolamento del , con espresso CP_3
rigetto della domanda relativa al premio di rendimento.
Con ricorso tempestivamente depositato, proponeva opposizione allo Parte_1
stato passivo, chiedendo l'ammissione in via privilegiata di tutte le somme già indicate nella domanda di insinuazione, oltre interessi e rivalutazione. In via subordinata, domandava l'ammissione al passivo per interessi e rivalutazione monetaria sulle somme già ammesse.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, CP_1
l'improcedibilità, l'inammissibilità o la nullità del ricorso e, nel merito, ne contestava la fondatezza, deducendone anche la carenza di prova e chiedendone l'integrale rigetto.
La causa, istruita documentalmente e precisate le conclusioni, veniva decisa dal
Tribunale di Palermo che, con sentenza n. 4703/2007, rigettava la domanda principale e accoglieva parzialmente quella subordinata, ammettendo il lavoratore al passivo per l'ulteriore somma di € 19,47 in via chirografaria.
Il Tribunale motivava la decisione, rilevando che gran parte della documentazione necessaria a valutare il fondamento delle pretese relative al non CP_3
poteva essere utilizzata, poiché tardivamente prodotta, essendo stata depositata soltanto in sede di precisazione delle conclusioni.
3 Avverso tale sentenza proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo, egli censurava il mancato utilizzo dei documenti di cui era stata chiesta l'ammissione in sede di precisazione delle conclusioni, ossia: l'accordo aziendale istitutivo del FIP del 7.12.1983, l'accordo aziendale del 26.7.1984, il regolamento FIP del 18.1.1987, il regolamento FIP del 6.6.1992 e l'accordo aziendale del 30.9.1996. A suo avviso, il Tribunale avrebbe dovuto ammettere la produzione, anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all'art. 421 c.p.c.
Con il secondo motivo, l'appellante si doleva del fatto che i molteplici giudizi di opposizione allo stato passivo della fossero stati assegnati a diversi CP_1
giudizi, anziché a un unico Giudice che avrebbe potuto procedere alla loro riunione.
Invocava, infine, l'applicazione dell'art 35 c.p.c. ritenendo che i documenti non ammessi dovessero essere considerati indispensabili per la decisione.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 202/ 2015, dopo aver disposto una consulenza tecnica contabile, rigettava l'impugnazione proposta dal lavoratore, ritenendo corretta la decisione del Tribunale di non ammettere i documenti tardivamente prodotti e rilevando l'inutilizzabilità delle risultanze della consulenza tecnica, poiché il consulente si era avvalso di documenti (cedolini paga ed estratto conto contributivo) fornitogli direttamente dal procuratore dell'appellante, in violazione dell'art. 198 c.p.c.
Avverso tale pronuncia, proponeva ricorso per cassazione, Parte_1
affidandolo a quattro motivi:
1. violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. 385/1993, artt. 87 e 88, nonché degli artt. 421, 425 e 437 c.p.c., con censura alla mancata ammissione dei documenti tardivamente depositati;
2. vizio attinente al quantum del credito, articolato in due profili: (i) l'ammissibilità e utilizzabilità della documentazione acquisita dal CTU, a prescindere dal consenso delle parti;
(ii) la natura di nullità relativa della CTU, ex art. 157 c.p.c., qualora la stessa fosse ritenuta nulla per l'utilizzo di documenti non ritualmente prodotti;
3. violazione e falsa applicazione del D.lgs. 385/1993, art. 87, per non avere la Corte di Appello censurato
4 il Tribunale che non aveva disposto la riunione dei giudizi di opposizione concernenti il 4. violazione e/o falsa applicazione dell'art 112 c.p.c. per aver il giudice di CP_3
secondo grado ritenuto di non doversi pronunciare in ordine al secondo e quarto motivo di appello, in considerazione del loro assorbimento.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 22656 del giorno
11.8.2021, accoglieva il ricorso nei limiti indicati, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Suprema Corte affermava, in particolare, che la questione dell'ammissibilità dei documenti non era rilevante ai fini dell'an del diritto, non essendo mai stata contestata né la qualità di dipendente del sig. , né Parte_1
l'esistenza degli accordi istitutivi del né la percezione da parte dello stesso CP_3
delle trattenute operate in busta paga. Veniva invece valorizzato il secondo motivo del ricorso, nella parte in cui sosteneva che la nullità della CTU per l'utilizzo di documenti non ritualmente acquisiti dovesse considerarsi nullità relativa, sanabile se non tempestivamente eccepita ai sensi dell'art 157 c.p.c.
Alla luce di tali statuizioni, il riassumeva il giudizio dinanzi a questa Parte_1
Corte, chiedendo la modifica dello stato passivo della e Controparte_1
l'ammissione, in via privilegiata, di tutte le somme già oggetto della domanda di insinuazione al passivo.
Costituitasi, la Controparte_1
contestava integralmente la fondatezza del gravame.
Tato premesso e venendo alla decisione, in accoglimento parziale del ricorso, la
Suprema Corte, con l'ordinanza citata ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla
Corte di Appello in diversa composizione, precisando che: (i) l'an debeatur non è oggetto di rinnovato scrutinio in quanto mai posto in contestazione (qualità di dipendente del sig. , resistenza degli accordi istitutivi del FIP, trattenute in Parte_1
busta paga); (ii) la questione centrale concerne l'utilizzabilità delle risultanze della
CTU, avuto riguardo al principio per cui la nullità derivante dall'impiego, da parte
5 del consulente, di documenti non ritualmente acquisiti al processo ha natura di nullità relativa ed è soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c..
Ne discende che il presente giudizio di rinvio, questa Corte deve verificare se e quando tale nullità sia stata eccepita dalla controparte, cioè la e, Parte_2
in caso positivo, le relative conseguenze sull'istruttoria e sulla decisione.
Ciò posto, dalla consultazione degli atti del fascicolo n del giudizio di appello n.
2240/2008, acquisito a questo giudizio di rinvio, risulta che l'appellata ha eccepito l'illegittimità della consulenza già nelle note alla CTU depositate il 15.4.2014 e all'udienza collegiale del 15.5.2014, la prima dopo il deposito della C.T.U. e destinata all'esame della relazione, ha ribadito l'eccezione a verbale. Le contestazioni hanno denunciato: a) gravissima violazione del principio del contraddittorio e dell'onere della prova in relazione alle modalità di espletamento dell'incarico; b) irrituale acquisizione di documentazione mai legittimamente allegata in primo grado, né in appello, non essendo intervenuta ordinanza ammissiva dei documenti richiesti dall'appellante.
Dunque, i rilievi relativi alla irritualità del deposito dei documenti nuovi sono stati proposti nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione (art. 157, co.2, c.p.c.) nelle forme di cui all'art. 195 c.p.c. e nel rispetto del contraddittorio
(art. 101c.p.c.).
Le doglianze sono state poi reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, all'udienza collegiale del 24.10.2014, ed espressamente riprese nella comparsa conclusionale ritualmente e tempestivamente depositata il 19.12.2014.
Pertanto, deve considerarsi tempestiva l'eccezione di nullità relativa e, conseguentemente, non sanata.
Accertata la nullità ritualmente eccepita, le risultanze della CTU devono essere espunte e non possono essere utilizzate ai fini della decisione. Non rileva, al diverso fine, il ricorso a poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. (per il rito del lavoro), i quali non
6 possono elidere preclusioni maturate né trasformare in ritualmente acquisiti documenti che tali non sono. Sul punto, va ricordato quanto asserito sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello , sulla non applicabilità dell'art. 421 c.p.c. al giudizio di opposizione al passivo, che ben può essere richiamato anche con riguardo ai documenti prodotti al C.T.U. relativi al quantum.
Resta dunque valutabile solo la documentazione ritualmente entrata nel processo, secondo i canoni degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Sul punto, occorre precisare che, pur volendo ritenere ormai incontestato l'an debeatur nei termini tracciati dalla pronuncia rescindente, non è possibile tuttavia determinare il quantum per carenza di allegazione e prova a carico della parte onerata. Espunta la CTU, gli unici documenti utilizzabili sono le buste paga di settembre 1996 e ottobre 1997. L'appellante non ha depositato conteggi analitici dai quali risultino con chiarezza le somme da lui stesso- o per suo conto- versate al FIP, né ha prodotto estratti contributivi completi o prospetti riepilogativi riferiti all'intero periodo dedotto.
L'onere di provare l'ammontare del credito incombeva sull'interessato e non può essere surrogato da poteri integrativi del Giudice in violazione delle preclusioni.
Non ricorrono altresì i presupposti per la liquidazione equitative, ex art. 1226
c.c., perché non si verte in ipotesi di impossibilità oggettiva di prova, bensì in un caso di mancata dimostrazione del credito.
Ne consegue che, a prescindere dall'an debeatur, la domanda dell'appellante deve essere rigettata sotto il profilo della prova del quantum, con conferma dello stato passivo nei limiti già ammessi in sede concorsuale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la ritenuta inutilizzabilità della
CTU e il conseguente difetto di prova del quantum debeatur risultano dirimenti ai fini della decisione. Ne consegue che gli ulteriori motivi e censure restano assorbiti, non essendo più necessari ai fini del decidere.
7 Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante. Dette spese possono essere liquidate, nell'intero, in complessivi € 3.436,00 di cui €
2.500,00 per onorari ed € 936,00 per diritti, oltre spese generali, IVA e CPA per il giudizio di primo grado;
in complessivi € 7.200,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA per il primo giudizio di appello, in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre spese generali IVA e CPA per il giudizio di legittimità; € 7.300,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA per il presente giudizio.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando su rinvio della Corte di Cassazione giusta sentenza n. 22656/2021, sentiti i Procuratori delle parti:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
4703/2007, pronunziata dal Tribunale di Palermo in data 7.12.2007 e per l'effetto conferma lo stato passivo nei limiti già ammessi in sede concorsuale;
2) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
, delle spese del presente grado del giudizio, Controparte_1
che liquida, nell'intero:
in complessivi € 3.436,00 oltre accessori, per il giudizio di primo grado;
in complessivi € 7.200,00 oltre accessori per il primo giudizio di appello;
in complessivi
€ 7.000,00 oltre accessori per il giudizio di legittimità; € 7.300,00 oltre accessori, per il presente giudizio.
Visto l'art 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un
8 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi
17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il
9.10.2025.
IL PRESIDENTE, RELATORE ED ESTENSORE
Dott. NI TA
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