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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 20/06/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Rita Carosella Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
Domenico Maria Spinelli Giudice aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 307/2022 R.G., di appello avverso la sentenza n. 428/2022, pronunciata dal Tribunale di Campobasso l'11.7.2022 nella controversia n. 780/2019
R.G., avente ad oggetto compenso giudici tributari;
TRA
, Parte_1 C.F._1
( ), Parte_2 C.F._2
( ), Parte_3 C.F._3
( ), Parte_4 C.F._4
( ), Parte_5 C.F._5
( ), in qualità di erede di Parte_6 C.F._6 Persona_1
( ), C.F._7 tutti rappresentati e difesi, in forza di separate procure in calce all'atto di appello, dall'Avv.
Ennio Cerio, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del ministro p.t., Controparte_1
( ), P.IVA_1
1 rappresentato e difeso, nonché elettivamente domiciliato ope legis dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Campobasso come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: si ribadisce la volontà di rinunciare al giudizio in corso insistendo per la compensazione delle spese legali di primo e secondo grado, vista la complessità e la novità della materia trattata nonché la qualità delle parti processuali appellanti.
Per l'appellato: dichiarare l'estinzione del giudizio (art. 306, comma 3 c.p.c.) e al contempo:
(a) confermare il regolamento delle spese di primo grado così come stabilito nella sentenza impugnata;
(b) regolare in proprio favore le spese del presente grado di giudizio (art. 306, comma 4
c.p.c.).
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 428/2022 depositata l'11.7.2022, ha rigettato la domanda proposta da Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , avente ad oggetto
[...] Parte_4 Persona_1 Parte_5
l'accertamento del diritto a percepire il compenso fisso mensile asseritamente spettante ai giudici tributari applicati alla Commissione Tributaria Centrale ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 545/92, richiamato dal comma 354 dell'art. 1 della legge n. 244/2007, previa disapplicazione del d. m.
4.3.2009 nella parte in cui vieta il cumulo dei richiesti compensi per gli incarichi ricoperti (art. 1, comma 4), condannandoli, in solido, al pagamento delle spese di giudizio.
2. Avverso la sentenza, notificata il 3.8.2022, hanno proposto appello
[...]
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , quest'ultima nella qualità di erede di , con atto di Parte_6 Persona_1 citazione notificato il 29.9.2022, chiedendone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la totale riforma.
Si è costituito in giudizio il e ha insistito nella Controparte_1 declaratoria di inammissibilità dell'appello e nel suo rigetto nel merito.
Disattesa, con ordinanza del 26.1.2023, la richiesta di inibitoria e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, gli appellanti, dando seguito a interlocuzioni già
2 intervenute con l'Avvocatura dello Stato, hanno manifestato la volontà di rinunciare al giudizio con compensazione delle spese legali e parte appellata ha riscontrato tale proposta in senso favorevole alla rinuncia, ma opponendosi alla compensazione delle spese invocata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La dichiarazione di parte appellante di “rinunciare al giudizio di appello” (v. note di trattazione depositate il 26.11.2024) deve intendersi come rinuncia all'azione (più precisamente, rinuncia all'impugnazione, essendo intervenuta dopo il giudizio di primo grado), la quale “è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza
l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare” (tra le molte Cass., n. 5250/2018; Cass., n. 20191/2011; Cass., n.
18255/2004).
La rinuncia all'impugnazione determina, al pari della rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per effetto del disposto dell'art. 338 c.p.c., con l'unica differenza costituita dal fatto che essa fa venir meno con efficacia immediata il potere – dovere del giudice di pronunciare, senza bisogno di accettazione (Cass., n. 4499/1996).
Essendo venuta meno la res litigiosa relativamente al giudizio di gravame deve, quindi, pronunciarsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
2. Alla rinuncia all'impugnazione conseguono, in ordine alle spese, gli effetti previsti dall'art. 306, ult. comma c.p.c., per il quale “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti”.
Tale regola è applicabile in tutti i casi in cui, come nel presente, non vi sia un accordo diverso tra le parti in merito alla regolamentazione delle spese, costituendo immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuendo al giudice “la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione” (Cass., n. 5250/2018, prorpio con riferimento a ipotesi di rinuncia all'impugnazione; v. anche Cass., n. 21707/2006, secondo cui l'art. 306 comma 4 c.p.c. deroga alle previsioni generali di cui agli artt. 91 comma 1 92 commi 1 e 2 c.p.c. e, quindi, non consente di individuare la parte soccombente né di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale ancorata all'utilità delle stesse e al livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o resistervi).
3 Pertanto, fermo restando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, le spese del presente grado di appello, poste dalla legge a carico della parte rinunciante, vengono liquidate, in applicazione dei parametri di cui d. m. n. 55/2014 e ss. mm., nella misura indicata in dispositivo, pari ai valori minimi per le sole fasi di studio e introduttiva e prendendo in considerazione il valore della controversia, costituito dalla domanda di importo più elevato (€ 8.708,00): venendo in considerazione un litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte dai diversi attori contro l'unico convenuto, in quanto esse sono distinte e autonome e cumulate solo dal lato soggettivo (Cass., n. 10367/2024).
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 428/2022, pronunciata dal Tribunale di
Campobasso l'11.7.2022, proposto, con citazione notificata il 29.9.2022. da
[...]
, , e Parte_1 Parte_7 Parte_4 Parte_5
, quest'ultima in qualità di erede di , nei confronti del Parte_6 Persona_1
– MEF: Controparte_1
1) dichiara cessata la materia del contendere relativamente al giudizio di gravame;
2) liquida a carico degli appellanti, in solido, e in favore dell'appellato le spese del presente grado di giudizio in € 1.028,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 6.3.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Rita Carosella
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