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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 08/10/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 7 ottobre 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 287 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2025,
vertente
TRA
nata il [...] a [...] e residente a [...]
Mario RC n. 39 – C.F.: – in proprio e quale esercente la C.F._1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata a [...] il 18 Persona_1
gennaio 2014 39 – C.F.: – e ivi residente all'indirizzo suindicato, C.F._2
rispettivamente vedova e orfana del Graduato Aiutante dell'Esercito Italiano Per_2
, rappresentate e difese dall'Avv. Angelo Fiore TARTAGLIA presso il cui
[...]
studio in Roma a viale delle Medaglie d'Oro nr. 266 sono elettivamente domiciliate, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dalla dr.ssa. Alessandra Liberatore, dalla dr.ssa Costanza Caroti e dal dr. Dario Ciampaglia, funzionari delegati.
CONVENUTO OGGETTO: riconoscimento dello status di vittime del dovere.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: Voglia il Giudice del Lavoro:
“Accogliere il presente ricorso e per l'effetto alla disapplicazione
1. del decreto M_D A934676 REG2024 0101725 18-10-2024, posizione 15211/SSB, in data 18
ottobre 2024 (all. 1 cit.) con cui il Controparte_2
– II Reparto – Servizio Speciali Benefici (d'ora in avanti Amministrazione), recepito il
[...]
parere del 27.02.2024 dell'Alto Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze (C.O.I.)
(all. 2 cit.) ha respinto l'istanza della odierna ricorrente finalizzata al riconoscimento del compianto coniuge quale Vittima del divere o soggetto ad essa equiparato, riconducendo la posizione del
CADEDDU alle “Vittime per Servizio'', ai sensi dell'art. 1896 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
(già art. 6 legge 3 giugno 1981, n. 308) e concedendo alle odierne ricorrenti i benefici normativamente previsti, compensati dalla precedente erogazione di una somma conferita a titolo di risarcimento del danno;
2. di ogni altro atto comunque preordinato collegato e/o connesso, compreso il successivo decreto
M_D A934676 REG2024 0106518 31-10-2024, stessa posizione, in data 30 ottobre 2024 (all. 3
cit.), con cui è stato rettificato il suddetto D.D. n. 93476 in data 18 ottobre 2024 (all. 1 cit.),
limitatamente al effettuato sul nominativo della figlia minore dell'interessato, da CP_3
intendersi per e non Persona_1 Pt_1
- riconoscere il diritto soggettivo perfetto della ricorrente in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale a veder riconosciuto lo status di Vittima del Dovere o soggetto ad essa
“equiparato”, ai sensi dell'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei confronti del proprio ex consorte Graduato Aiutante dell'Esercito Italiano , Persona_2
nato il [...] a [...], deceduto a causa di un sinistro stradale avvenuto in data 24
ottobre 2023, mentre era in missione in Kosovo, quale conducente di un veicolo VM90, a causa della dipendenza da causa di servizio delle infermità “TRAUMA CRANICO GRAVE CON AMPIA
FERITA LACERA IN CORRISPONDENZA DELLA REGIONE FRONTALE DEL CRANIO E PROTRUSIONE DEL BULBO OCULARE SINISTRO”, in quanto riconducibili direttamente all'episodio di servizio suindicato, con la specifica che la posizione del de cuius può essere ricondotta agli anzidetti art. 1, commi 563 e 564, della citata legge n. 266/2005 e al relativo regolamento di attuazione apprestato dal d.P.R. 7 luglio 2006; nonché per il contestuale accertamento del diritto alla percezione di tutti i benefici economici e giuridici previsti dalle norme in premessa e leggi collegate, in proprio e quale esercente la responsabilità sulla figlia minore, tra cui in particolare:
a) la speciale elargizione (a decorrere dalla data dell'evento sino al soddisfo), nella sua misura massima di euro 200.000,00 oltre rivalutazione ISTAT, trattandosi di decesso;
b) l'assegno vitalizio di € 500.00, di cui all'art. 2, comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 ed art. 4, comma 238 della legge n. 350/2003 (nell'importo statuito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 7761/2017, in data 7-27/3/2017), nonché lo speciale assegno vitalizio di € 1.033,00, di cui all'art. 5, comma 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206 ed art. 2, comma 105 della legge 23 dicembre 2007, n. 244, entrambi soggetti a perequazione automatica e pro capite;
c) le provvidenze previdenziali/pensionistiche previste dalla legislazione in materia, tra cui in particolare:
- art. 2, in particolare l'incremento di una quota del 7,5 per cento della retribuzione pensionabile;
- art. 3 in particolare - per i feriti di qualsiasi entità e grado - l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata;
- art. 4 in particolare, per coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80
per cento della capacità lavorativa l'equiparazione, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915; il diritto immediato alla pensione diretta, “in misura pari all'ultima retribuzione” percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2; l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) della pensione maturata come sopra;
- art. 7 in particolare, per i pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità;
c.d. “clausola oro”;
- art. 6 in particolare la rivalutazione delle “(…) percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge (…) tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale (…)”, nonché il diritto “(…) all'assistenza psicologica assistenza psicologica a carico dello Stato (…)”;
- il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C
gratuiti) benefici sanciti dall'art. 9 l. 206/04;
- l'esenzione dall'imposta di bollo, nonché da ogni imposta diretta o indiretta, di ogni indennità
erogata come di tutti i documenti e gli atti concernenti le procedure di liquidazione dei benefici previsti, di cui all'art. 8 della citata legge. Circa la spettanza dei suindicati anche all'odierna parte ricorrente nell'auspicata eventualità di accoglimento del gravame, si evidenzia la copiosa produzione giurisprudenziale grazie alla quale svariati Giudici Ordinari stanno riconoscendo anche a Vittime del dovere e soggetti equiparati, di cui all'art. 1, commi 563 e 564 della legge n. 266/2005,
benefici come l'aumento figurativo dei 10 anni per un pari dell'anzianità contributiva (ex art. 3
della legge n. 206/2004).
Al riguardo, si fa rilevare come si sia pronunciato in tal senso, riconoscendo i benefici di cui agli artt 2,3,4,6,7,8 e 9 della citata legge n. 206/2004, il Tribunale di Livorno Sezione Lavoro, che, con la sentenza n. 319/2021 (all. 26), ha “(…) accerta[to] e dichiara[to] il diritto di [OMISSIS] alla rideterminazione della retribuzione pensionabile secondo il criterio di cui all'art. 2 comma 1 legge
204/2006; ad un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente ai sensi dell'art 3 comma 1 della legge 204/2006,
con esenzione dall'IRPEF della pensione;
all'assistenza psicologica a carico dello Stato ai sensi dell'art 6 della legge 204/2006; all'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità (art 7 legge 204/2006); alle esenzioni di cui agli artt 8 e 9 legge 204/2006 (…)”.
Detta pronuncia è stata confermata dalla Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza n. 631/2022
(all.27), oramai irrevocabile tra le parti e passata in giudicato.
Si allega, inoltre, una recente pronuncia del Tribunale Sez. Lavoro di Venezia, che, con la sentenza n. 590/2024 (all. 28), ha riconosciuto il diritto di un Vigile del Fuoco Vittima del dovere al riconoscimento, ex art. 3 della legge 206/2004, dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, con la specifica che analogo beneficio è stato richiesto anche in questa sede.
In caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, condannare la controparte al risarcimento in favore dell'istante dei danni patiti e puniti per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.,
patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia.
Il tutto con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore di parte ricorrente del relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria
(e/o perequazione automatica per gli assegni vitalizi), decorrenti dalla data di maturazione del rispettivo diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo, quindi alla rifusione delle spese processuali,
oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, come da legge, con clausola di attribuzione al procuratore antistatario”.
Convenuto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare il ricorso. Con vittoria di spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16 aprile 2025 in proprio e quale esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore , rispettivamente vedova e Persona_1
orfana del Graduato Aiutante dell'Esercito Italiano , ha esposto (i) che Persona_2
in data 24.10.2023 il loro era alla guida di un veicolo dell'esercito VM90 targato: El CG879
mentre si trovava in missione internazionale di pace in Kosovo;
(ii) che, sulla scorta del rapporto del locale comando regionale redatto dal Colonnello , egli era Persona_3
stato comandato, quale autista, di effettuare un movimento logistico da Camp Villaggio
Italia (Belo Polje) a Camp Novo Selo (all. 5); (iii) che in prossimità della località di Klina
incorreva in un sinistro stradale frontale con un mezzo civile che viaggiava nel senso contrario di marcia e invadeva la corsia sulla quale viaggiava il convoglio militare;
(iv) che a seguito del violento impatto il riportava ferite mortali, con decesso constatato Per_2
poco dopo il sinistro e precisamente alle ore 16,38 dello stesso 24.10.2023 e (iv) d'aver invano proposto istanza ai sensi delle leggi vigenti per il riconoscimento dei benefici previsti in favore delle c.d. “Vittime del Dovere” (cfr. all. 1,2 e 3 ric.).
Tanto premesso, assumendo quindi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma
563 e/o 564 L. n. 266/2005 per il riconoscimento in capo al proprio congiunto della qualità
di “Vittima del dovere”, o soggetto equiparato di cui alle citate disposizioni, chiedeva il riconoscimento dei benefici di legge come specificatamente indicati nelle conclusioni in epigrafe rassegnate.
2. Si costituiva il solo a patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, che Controparte_2
ha chiesto il rigetto della domanda poiché infondata nel merito;
va dunque dichiarata la contumacia del , pure regolarmente citato. Controparte_4
3. Ritenutane la natura documentale, il Tribunale rinviava la causa all'odierna udienza –
svoltasi nelle forme della trattazione scritta – ove la stessa è stata decisa mediante sentenza depositata nel sistema telematico.
*** 4. Parte ricorrente ha avanzato domanda volta a ottenere i benefici connessi al riconoscimento della condizione di vittima del dovere che, “(…) tipizzata dall'art. 1, commi
563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità
dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (così Cass.
sentenza n. 17440 del 30 maggio 2022). Dunque: imprescrittibilità dell'azione di accertamento dello status, prescrizione decennale dei singoli ratei.
5. Nel merito la domanda è fondata.
La normativa di riferimento – come è noto - è dettata dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266,
commi 562/565, che ha esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle categorie di soggetti che vengono definite generalmente
“vittime del dovere”.
La definizione di questa categoria di persone si rinviene nell'art 1, comma 563, che così si esprime: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13
agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi,
necessariamente, caratteristiche di ostilità.” Il successivo comma 564 amplia l'area, così disponendo: “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Il comma 565 stabilisce poi che: “con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”.
Il richiamato regolamento è stato emanato con DPR 7 luglio 2006 n. 243, il cui art. 1
stabilisce che si intendono per “missioni di qualunque natura”: “le missioni, quali ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente”
e che per “particolari condizioni ambientali od operative” si intendono: “l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
L'art. 3 della L. 13 agosto 1980, n. 466 include tra i soggetti cui spettano le speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche magistrati ordinari, militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo
della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della
Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso1.
5.1 Ora, quanto alla sussistenza dei requisiti di legge nel caso che ci occupa, v'è da dire che non si registra contestazione in ordine al presupposto del fatto invocato ovvero l'essere stato il impiegato quale autista in un'attività di trasporto logistico Per_2
svoltasi durante l'impiego nella missione internazionale di pace in Kosovo.
Documentale è anche la dinamica dell'infortunio, quale risulta, oltre che dal rapporto prima richiamato (all. 5), dalle relazioni redatte dai militari presenti in occasione del sinistro stradale (all. 6, 7 e 8 ric.).
Nessun dubbio nemmeno in ordine alla sussistenza del nesso causale tra il decesso e il sinistro cagionato dall'imprudente condotta di guida del conducente di un veicolo civile -
individuato in tale sottoposto a indagini per omicidio colposo -, come emerge Per_4
dai documenti da 9 a 15 in atti allegati al ricorso introduttivo.
6.Orbene, se è indubbio che il richiedente, appartenente all'esercito, rientra tra i soggetti potenziali destinatari dei benefici in parola in forza dei già richiamati artt. 1, co. 563, L.
266/05 e 3 della L. 466/80, è noto invece che sul piano dell'individuazione dei perimetri
1 Tale norma rientra poi tra quelle citate dall'articolo 1904 del Decreto legislativo 15 marzo
2010 n. 66 in relazione al personale militare laddove si precisa che al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre
1998, n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207. applicativi in fatto della norma in esame si è acceso un dibattito in seno alla giurisprudenza, ancora non del tutto sopito, in ragione delle differenti posizioni assunte dapprima in seno all'AGO e poi rispetto agli arresti della giurisprudenza amministrativa.
Ed invero la giurisprudenza della S.C. è pervenuta a un indubbio ampliamento della nozione dei concetti di attività di servizio ed espletamento delle funzioni di istituto. Così
Cass. Sez. un. 10791/17 ha stabilito che:
“Al dipendente della Polizia di Stato, divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli durante l'inseguimento di un sospettato di reati, spettano i benefici di cui all'art. 1, comma 563,
della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564,
ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari”. Medesimo
concetto in punto di diritto è stato espresso dalla coeva Cass. Sez. Un. n. 10792/17.
Successivamente Cass. Sez. Lav. sent. del 17 ottobre 2018, n. 26012, ha confermato che “al dipendente della Polizia di Stato, deceduto o divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli al rientro da un pattugliamento, va riconosciuto lo "status" di vittima del dovere, con conseguente diritto ai benefici assistenziali di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, costituisce presupposto sufficiente per la loro erogazione che l'evento dannoso sia avvenuto nel contesto delle complessive attività intese al contrasto ad ogni tipo di criminalità o comunque nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564,
ove è richiesta l'esistenza, o il sopravvenire, di circostanze o eventi di natura straordinaria.”
5.2 Ebbene nel caso specifico non si pongono neppure peculiari problematiche interpretative e il diniego operato dall'amministrazione di appartenenza appare la replica di non infrequenti posizioni che sembrano avere l'unico scopo di porre ostacoli, nel tentativo di sottrarre i casi sottoposti agli effetti sulle finanze pubbliche derivanti dal riconoscimento della qualità invocata. Né la difesa di parte resistente espone in questa sede specifiche motivazioni, ritagliate sul caso concreto, idonee a giustificare la posizione assunta in sede amministrativa, riproponendo invece questioni interpretative di carattere generale che non si attagliano al caso di specie. Rispetto al quale nessun dubbio, a parere di questo Tribunale, può seriamente porsi in ordine al fatto che esso rientri in pieno,
persino nel rispetto letterale della previsione, nell'art. 1, comma 563 lett. f), secondo cui sono vittime del dovere i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e,
in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti (…) in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi “a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.” (enfasi grafica aggiunta)
Quindi la circostanza che l'incidente si sia verificato durante un trasferimento logistico e non per effetto di un'azione ostile in senso tecnico non può servire a giustificare l'operato riconoscimento dell'occorso nei limiti della categoria delle “vittime per servizio” e non di quella delle “vittime del dovere”. In buona sostanza, per il caso del verificarsi di eventi quale quello che qui ci occupa, come astrattamente inquadrato dalla norma, è la pericolosità intrinseca della missione e dell'impiego internazionale che è stata ritenuta dal legislatore condizione idonea e sufficiente a giustificare un diverso trattamento rispetto all'identico caso che si verifichi in un contesto domestico non intrinsecamente pericoloso.
6. Deve pertanto ritenersi che l'incidente occorso al Graduato Aiutante dell'Esercito
Italiano rientri pienamente nella previsione di cui all'art. 1, co. 563, Persona_2
della L. 266/05 essendo egli deceduto in attività di servizio a seguito delle lesioni riportate in conseguenza di un fatto (l'azione colposa del terzo non avente caratteristiche di ostilità)
verificatosi in un contesto di impiego internazionale del militare.
Alle ricorrenti, sue prossime congiunte, spettano dunque i relativi benefici di legge.
7. Circa la non pacifica questione relativa alla misura dell'assegno ex art. 2 L. 407/98, che il ricorrente invoca in quella di euro 500 (anziché in euro 258,23 come ipotizzabile sulla scorta di più recenti pronunce rese dal Consiglio di Stato sul punto specifico).
7.1 È utile riportare la normativa in questione.
L'art. 2 comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”) dispone che:
“A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2,
3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'art. 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità
lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è
concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni”.
Il successivo comma 4 precisa che “L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)”.
E' poi intervenuta la già riportata L. 266/05 (legge finanziaria 2006), il cui art. 1, co. 562,
stabilisce che “al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e
564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”;
mentre, per quel che qui interessa, il successivo co. 565 prevede che “con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”.
Come già ricordato, il regolamento è stato emanato con DPR 7 luglio 2006, n. 243 che all'art. 1 comma 1 dispone che:
“1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n.
466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto
2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
L'art. 2 poi prevede che:
“Il presente regolamento disciplina i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze,
entro il limite di spesa annua autorizzata, stabilito dall'articolo 1, comma 562, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, a tutte le vittime del dovere, o categorie equiparate, come individuate dai commi 563 e 564 della citata legge, ovvero ai familiari superstiti, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.
2. In attuazione di quanto disposto dalla legge n. 266 del 2005 e fino a nuova autorizzazione di spesa, con riferimento ad eventi verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 ed all'estero dal 1° gennaio 2003, in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, nonché
dei rispettivi familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) sono corrisposte secondo i termini e le modalità di cui agli articoli 3 e 4.”
Ai sensi dell'art. 3 le procedure di riconoscimento dei benefici “…sono attivabili a domanda degli interessati…secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal più
remoto nel tempo e fino a tutto il 31 dicembre 2005 (…) In mancanza della domanda si può
procedere d'ufficio secondo identico criterio(...)” con la formazione di una “graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi” da formare in prima applicazione entro il 31 ottobre del primo anno di applicazione e aggiornare entro il
30 marzo e il 30 settembre negli anni successivi.
L'art. 4 dispone poi che:
“A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere…b) in relazione alla legge 23
novembre 1998, n. 407: 1) assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua, di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 4. In
mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del
1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti…”.
In precedenza, l'art. 4 comma 238 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria
2004) aveva stabilito che:
“Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a
500 euro mensili”
7.2 Il Consiglio di Stato si era inizialmente espresso nel senso di riconoscere l'estensione a euro 500 mensili della misura dell'assegno di cui all'art. 2 L. 407/98 (nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) in favore delle vittime del dovere e soggetti equiparati e loro superstiti sul rilievo che l'art.4 dello DPR 243/2006 relativamente alla corresponsione dell'assegno vitalizio mensile “menziona direttamente l'importo originariamente previsto dalla legge n. 407/98 (euro 258,23 pari a lire cinquecentomila), ai soli fini della individuazione del beneficio in questione, senza cristallizzare la misura dell'assegno stesso. In
base a siffatto quadro normativo di riferimento, non v'è quindi motivo per escludere l'adeguamento in euro 500 dell'importo dell'assegno in questione disposto dall'art. 4 comma 238 della legge n.359/2002 nei confronti di alcuni soggetti che sono già stati in precedenza equiparati agli originari assegnatari delle provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Se
così non fosse, si verrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di soggetti posti sullo stesso piano in relazione alle conseguenze fisiche di tipo negativo riportate in occasione di eventi di violenza comune e terroristica” (così sentenza CdS 6156/13; cfr. anche sentenza 4425/16 e parere Sez. I 2155/15).
In senso contrario si era espresso lo stesso CdS, I Sezione, con parere n. 705 del 21 marzo
2016 su ricorso straordinario al Capo dello Stato, osservando che “(...) il legislatore, con la legge finanziaria del 2006, in un'ottica di graduale riequilibrio, ha previsto un processo di progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità, anche alle vittime del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati, disponendo allo scopo uno stanziamento massimo annuo di 10.000.000 di euro…In attuazione di tale legge è stato emanato il d.P.R. n. 243/06 che, all'interno di tale limite di spesa annuo, ha previsto, tra l'altro, quali siano le provvidenze da attribuire anche alle vittime del dovere…il d.P.R. non si pone in contrasto con la norma di grado superiore che, allo stato, ha una finalità programmatica, ma tende a realizzare la progressiva estensione dei benefici nei limiti vincolati degli stanziamenti di bilancio e che rientra nella disponibilità del legislatore la programmazione del completamento del processo perequativo per realizzare la perfetta parificazione tra le varie categorie, come risulta dai lavori parlamentari succedutesi nel tempo. L'adeguamento vitalizio di cui all'art. 2 della legge n. 407/98 e successive modificazioni e integrazioni per i familiari superstiti di vittime del dovere, come la ricorrente, non può, pertanto essere considerato come un diritto, non essendovi copertura normativa e finanziaria e considerato che non risulta ancora attuata la completa parificazione di trattamento per tutte le categorie di “vittime del dovere”, attesi i vincoli di stanziamento e la necessità di operare una scelta perequative di attribuzione delle somme disponibili”. Su tale posizione contraria e con ampia motivazione si sono attestate in tempi più recenti le successive sentenze n. 5337 del 16 dicembre 2016, n. 363 del 30 gennaio 2017 e n. 4092
del 29 agosto 2017, che con analogo percorso logico-argomentativo si sono così espresse:
“La disposizione del regolamento, che definisce la misura dell'assegno vitalizio per le vittime del dovere facendo riferimento espresso alla cifra originaria e non a quella incrementata dalla legge n.
350/2003, per un verso non consente possibilità di attribuzione dell'assegno vitalizio in misura diversa da quella espressamente determinata;
per altro verso costituisce aderente e legittima attuazione delle disposizioni di legge. Ed infatti, come si è già avuto modo di osservare, la legge n.
266/2005 ha inteso attuare, in favore delle vittime del dovere, la “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo” (co. 562),
definendo a tal fine anche una specifica copertura finanziaria, nei limiti della quale il regolamento governativo avrebbe dovuto fissare “i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze”
(co. 565).
Dalla lettura delle norme, appare evidente che il legislatore non ha inteso estendere (fino ad equiparare in toto) il trattamento previsto per le vittime di atti della criminalità organizzata e del terrorismo alla più ampia categoria delle vittime del dovere, ma ha voluto solo avviare un percorso di “progressiva” (e dunque inizialmente non totale) estensione dei benefici, la quale (così come avvenuto con il regolamento) deve essere parametrata alle risorse disponibili, come da vincolo espressamente imposto dallo stesso legislatore.
In definitiva, la “parzialità” dell'estensione dei benefici, chiaramente desumibile dalla progressività
dell'estensione (co. 562) e dalla immanenza del limite rappresentato dal tetto di spesa (co. 565): - per un verso, esclude che il legislatore, con la legge n. 266/2005, abbia voluto attuare un
“automatico” richiamo della disciplina vigente in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- per altro verso, sorregge la legittimità della scelta effettuata in sede regolamentare, e dunque l'applicabilità – per quel che ora interessa – dell'assegno vitalizio nella misura originaria di
258,23, euro e non già in quella maggiore di euro 500, introdotta dalla legge n. 350/2003;
- per altro verso ancora, comporta l'obbligo di individuare con legge ..la copertura finanziaria di una diversa previsione regolamentare.
Né può pervenirsi a diversa conclusione sostenendo che, così operando, si determinerebbe una disparità di trattamento tra diverse categorie di vittime del dovere. Sul punto, è agevole osservare che la differenza di trattamento era già presente nella legislazione, in virtù di plurimi interventi del legislatore nel corso degli anni, e che, proprio per superarla, la legge del 2005 ha inteso attuare una progressiva equiparazione, nei limiti delle risorse disponibili. In altre parole, la legge 266/2005 è
una legge “di favore” per la più ampia categoria delle vittime del dovere, non già una legge che comporta, ex novo, disparità di trattamento”.
7.3 In tempi ancor più recenti tale ormai consolidato orientamento del massimo organo di giustizia amministrativa è stato confermato dalla sentenza n. 2784/18, depositata in data
9.5.2018, laddove il Consiglio di Stato ha posto l'accento sulla sostanziale differenza tra le disposizioni dell'art. 1 comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quelle di cui all'art. 1 comma 562 e 565 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. “Infatti – scrive il CdS -
l'art. 1 comma 105 soltanto e esclusivamente per l'assegno vitalizio di cui all'art. 5 commi 3 e 4
della legge n. 3 agosto 2004, n. 206, ha riconosciuto in via diretta e immediata alle vittime del dovere e soggetti equiparati (e loro familiari superstiti) l'erogazione dei “…benefìci di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106”.
Al contrario per provvidenze di natura diversa, e quindi anche per l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, nel quadro appunto di una progressiva (e quindi tendenziale, ma non assoluta) equiparazione tra vittime del terrorismo e criminalità organizzata e vittime del dovere e soggetti equiparati, il riconoscimento è stato mediato dall'esercizio di un potere regolamentare autorizzato (o delegato), estrinsecatosi attraverso il d.P.R. n. 7 luglio 2006, n. 243,
che come visto all'art. 4 comma 1 lettera b) n. 1) ha determinato la misura del suddetto assegno nella precisa quantità di pecunia numerata ivi indicata, pari a € 258,23, corrispondenti a £ 500.000.
La previsione suddetta, non contiene un riferimento generico alla misura dell'assegno “come prevista dall'art. 2…”, e quindi non sorregge un rinvio formale e quindi dinamico al suo aggiornamento recato dall'art. 4 comma 238 della legge 24 dicembre 2013, n. 350.
Deve ritenersi in definitiva che l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della legge n. 407/1998 è stato elevato a € 500,00 per le sole vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, mentre per le vittime del dovere e soggetti equiparati l'art. 4 del d.P.R. n. 243/2006 ne ha fissato in modo chiaro e diretto, e con decorrenza dal 1° gennaio 2006, la misura in € 258,23, senza alcun richiamo alla disposizione di adeguamento di cui all'art. 1 comma 238 della legge n. 350/2003.
Tale misura risulta peraltro coerente con il principio di progressiva estensione delle provvidenze già
previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere e soggetti equiparati, come enunciato dall'art. 1 comma 562 della legge n. 206/2005, nonché con la fissazione di un limite di spesa annua pari al massimo di dieci milioni di euro a decorrere dal 2006”.
7.4 Quanto finora detto non esclude la possibilità che - sulla scorta della stessa disciplina primaria oggi vigente - venga in futuro riconosciuto il maggior trattamento economico in ragione della sopravvenuta disponibilità finanziaria o dell'adozione di regolamenti modificativi dei predetti criteri attualmente in vigore.
Del resto la sentenza delle SS.UU. n. 7761/2017 in realtà non si pone in contrasto con quanto affermato finora, indicando essa nello scopo perequativo un obiettivo del legislatore e confermando piuttosto la natura programmatica dell'intervento normativo affidato al dettato di legge. Scrive infatti più in dettaglio la Corte a sezioni unite nell'affrontare la questione (nuova per la stessa Corte) e procedere ad una ricognizione dello stato della giurisprudenza amministrativa (vigente all'epoca, ma come visto poi radicalmente mutata) ed ordinaria: “Per una migliore comprensione della questione e della relativa decisione appare opportuno ricordare che:
a) con la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 238, è stato raddoppiato l'ammontare dell'assegno vitalizio in favore della vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla L. 23 novembre 1998, n. 407, art. 2, “e successive modificazioni”, di conseguenza il relativo importo è divenuto pari ad Euro 500,00 mensili e non più ad Euro 258,23 (corrispondenti a Lire
500.000);
b) il D.P.R. n. 243 del 2006, emanato in base alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, – secondo cui il suddetto regolamento doveva definire soltanto tempi e modalità della erogazione dei benefici,
in base ad una graduatoria unica nazionale per le vittime del dovere e i soggetti equiparati – all'art. 4, a proposito degli effetti della L. n. 407 del 1998 per tali ultimi beneficiari – ha affermato che l'assegno vitalizio dovesse essere corrisposto (alle vittime del dovere ed equiparati) in un ammontare pari ad Euro 258,23;
c) tale disposizione, se intesa come precettiva, avrebbe creato una irragionevole diversità di trattamento tra le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (il cui assegno,
come si è detto, era stato raddoppiato di ammontare dalla L. n. 350 del 2003 cit., che pure ha fatto riferimento alla L. n. 407 del 1998) e le vittime del dovere;
d) pertanto, il Consiglio di Stato – a partire da Sez. 4^, sent. 20 dicembre 2013, n. 6156 –
con varie pronunce, ha, in via interpretativa, chiarito che alla misura dell'assegno indicata nel suddetto D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4, non deve essere attribuito il valore di cristallizzazione del relativo importo, in quanto escludere le vittime del dovere e i soggetti equiparati dal disposto raddoppio dell'ammontare dell'assegno equivarrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento, che sarebbe anche in contrasto con l'evoluzione della legislazione in materia, permeata da un intento perequativo;
e) la successiva giurisprudenza amministrativa e ordinaria si è uniformata a tale indirizzo –
assurto ormai al rango di “diritto vivente” – tanto più che la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 105
e ss., ha previsto l'attribuzione ai figli maggiorenni delle vittime del dovere di un assegno vitalizio mensile di ammontare pari ad Euro 500,00, sicché, a questo punto, può dirsi implicitamente confermata anche da parte del legislatore la suddetta equiparazione, altrimenti producendosi una ulteriore irragionevole disparità di trattamento tra figli maggiorenni delle vittime del dovere e vittime del dovere stesse.
Per concludere, nell'esercizio della funzione di nomofilachia assegnata dall'ordinamento a questa Corte ai sensi dell'art. 384 c.p.c., si ritiene opportuno affermare il seguente principio di diritto: “l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l'unica conforme al principio di razionalità-equità d cui all'art. 3 della Costituzione, come risulta dal “diritto vivente”
rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria”.
7.5 Né può dirsi che il successivo intervento della S.C. con sentenza sez. lav. 25853/18
abbia confermato la linea interpretativa delle Sez. Un. in quanto la sez. lav. si è limitata in realtà a prendere atto della rinuncia del Ministero al ricorso e a dichiarare l'estinzione del processo, facendo riferimento ai motivi della rinuncia onde provvedere in tema di soccombenza prospettica o virtuale.
8. Accertato che il prossimo congiunto delle ricorrenti si trova nelle condizioni affinché
gli venga riconosciuto lo stato di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, co. 563, della L. 23
dicembre 2005, n. 266, il resistente deve essere condannato al riconoscimento in CP_1
suo favore dei benefici economici e assistenziali previsti dalla legge (in particolare dalla legge 13 agosto 1980, n. 466; legge 20 ottobre 1990, n. 302; legge 23 novembre 1998, n. 407;
legge 3 agosto 2004, n. 206 e legge 10 ottobre 2005, n. 207), nei limiti della prescrizione decennale in relazione ai singoli ratei dei vitalizi, con decorrenza della stessa dalla proposizione della domanda amministrativa e fermo il diritto a percepire le altre prestazioni assistenziali connesse all'attribuzione giudiziale dello status di vittima del dovere (speciale elargizione e le altre prestazioni assistenziali previste dalla normativa speciale).
9. Le spese di lite - liquidate come da dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 55/2014 - seguono la soccombenza nei riguardi del
Contr ; esse sono integralmente compensate nei confronti del Controparte_2
contumace.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in Parte_1
proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , Persona_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara che il deceduto si trova nelle condizioni affinché Persona_2
gli venga riconosciuto lo stato di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, co. 563, della L. 23
dicembre 2005, n. 266 e, per l'effetto,
- condanna i convenuti a riconoscere in favore di in proprio e quale CP_6 Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , a riconoscere i Persona_1
benefici economici e assistenziali previsti dalla legge (in particolare dalla legge 13 agosto
1980, n. 466; legge 20 ottobre 1990, n. 302; legge 23 novembre 1998, n. 407; legge 3 agosto
2004, n. 206 e legge 10 ottobre 2005, n. 207) nei limiti di cui in parte motiva, oltre rivalutazione;
tra cui:
- la speciale elargizione di cui all'art. 5, co. 1, L. 3 agosto 2004, n. 206 nella misura massima,
oltre perequazione ai sensi dell'art. 34 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159;
- l'assegno vitalizio di cui all'art. 5, co. 3 e ss., della L. 3 agosto 2004, n. 206 come esteso ex art. 2, co. 105, della L. 24 dicembre 2007, n. 244; - l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della L. 23 novembre 1998, n. 407 come esteso dall'art. 1
comma a) DPR 7 luglio 2006, n. 243 dal 1.1.2006;
- condanna il resistente al pagamento in favore dell'Avv. Angelo Controparte_2
Fiore Tartaglia, procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in euro 5.000 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge;
compensa tra le altre parti le spese di giudizio.
Grosseto, 8 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Grosso