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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/07/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Nr. 827 /2023 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Sabina Giunta, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del
10/07/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti GRANVILLANO VALERIA e GIORGIO BORGETTO, ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta piazza Europa n. 6.
- ricorrente contro
– codice Controparte_1 fiscale n. - in persona del per la Sicilia, rappresentato e difeso, in P.IVA_1 Controparte_2 virtù di procura generale alle liti a rogito Notaio di Palermo in data 18.12.2018, Rep. Persona_1
n. 711 – Racc. n. 551, dall'Avv. ALESSI SERGIO ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' con sede in Caltanissetta via Rosso di San Secondo n. 47. CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20/07/2023 il ricorrente in epigrafe indicato, infermiere presso l'ASP
Sant'Elia di Caltanissetta, ha premesso di aver subito un infortunio sul lavoro nel 2007, con conseguenti gravi patologie e limitazioni funzionali. Dopo vari interventi e aggravamenti, l' ha CP_1 riconosciuto un danno biologico del 16%, ma ha rigettato le successive richieste di revisione per un ulteriore aggravamento, nonostante la documentazione medica presentata.
Ritenendo insufficiente la valutazione dell' , il ricorrente ha, pertanto, richiesto la revisione del CP_1 provvedimento dell' come specificato nelle conclusioni riportate alla pagina 5 del ricorso, CP_1 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, chiedendo, in sintesi: “Accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto dal Sig. in data 9/11/2007, unito al pregresso Parte_1 riconoscimento per le preesistenze, ha causato una menomazione dell'integrità psico fisica CP_1 pari o superiore al 35%, o nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000, che, sommato alle preesistenze già riconosciute dall' (2007 e 2015), provoca un complessivo grado di menomazione dell'integrità CP_1 psico-fisica permanente pari a 35 punti percentuale. Per l'effetto, condannare l' in persona CP_1 del Direttore pro tempore, a corrispondere al Sig. la dovuta rendita, come Parte_1 prevista dalla legge, per la menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio del 9/11/2007, valutabile in 35 punti percentuale, o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del presente procedimento, che, unitamente ai danni pregressi, ammonta ad una invalidità permanente pari a complessivi 35 punti percentuale, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge.”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' contestando la fondatezza della CP_1 proposta domanda, rilevando che la valutazione del danno biologico del 16% è congrua e conforme alle tabelle di legge (D. Lgs. n. 38/2000), non essendo emersi aggravamenti clinici rispetto alle precedenti valutazioni.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti;
è stata disposta ctu medico legale;
indi, all'odierna udienza la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
*******
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, per le ragioni e nei limiti indicati di seguito.
Occorre premettere in fatto che parte ricorrente gode di rendita riconosciutagli in base alla CP_1 rilevata complessiva riduzione della capacità lavorativa pari al 16%, con riguardo alla seguente menomazione: “Rachide; cifoscoliosi dorso lombare e riduzione della lordosi lombare, dolente la palpazione delle spinose del tratto, Lasègue negativo, trofismo muscolare buono, possibilità di sollevamento su punte e talloni”, accertata in sede giudiziale con sentenza n 312/2018 del Tribunale di Caltanissetta. con decorrenza dal 01/08/2015.
Il ricorrente in data 03/05/2021, ritenendo che a seguito dell'intervento subito fossero residuati delle ripercussioni gravi dal punto di vista della propria salute, effettuava richiesta di revisione per aggravamento della malattia professionale già riconosciuta.
Tuttavia, nella visita disposta dall' a seguito di domanda di revisione per aggravamento CP_1
l' confermava la precedente valutazione, mentre parte ricorrente sostiene di aver subito medio CP_1 tempore un aggravamento delle proprie condizioni psico fisiche dal 01/02/2011 residuando postumi di invalidità permanente nella più alta percentuale di danno biologico pari al 35%.
Sotto l'aspetto giuridico occorre rammentare che ai sensi dell'art. 13, comma 7 D.Lgs 38/2000: “La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico”.
Ai sensi dell'art. 83 DPR 1124/1965, per quel che qui interessa: “La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita.
Con il D.M. 12.7.2000 sono state poi elaborate le necessarie tabelle che si applicano agli infortuni denunciati successivamente al 25.7.2000.
All'esito della C.T.U. esperita nel presente giudizio, il consulente incaricato ha ritenuto (si riporta stralcio dell'elaborato peritale) che: “Diagnosi: cifoscoliosi dorso lombare e riduzione della lordosi lombare, in ernie discali multiple del tratto lombare con risentimento funzionale maggiormente a carico dell'arto inferiore di Dx con residuato risentimento muscolare alle gambe, Lasègue positivo maggiore a Dx, trofismo muscolare modestamente compromesso a Dx e deambulazione con zoppia.
In soggetto con note di spondilodiscoartrosi (come da referti allegati).
La diagnosi scaturisce sia dagli accertamenti allegati che dall'esame obiettivo. Dall'esame della documentazione medica è ampiamente documentata una condizione di spondiloartrosi sia del tratto cervicale che lombare. (RM colonna L/S eseguita presso studio radiologico Romano in data
10/10/2016: … segni di spondiloartrosi … multiple ernie L2-L3, L3-L4 con marcata protrusione discale ad ampio raggio con appoggio sulla superficie ventrale del sacco durale …. certificato ASP
2 Caltanissetta del 07/02/2020 presenza dispondilodiscoartrosi del rachide lombare … perdita della lordosi lombare, Lasègue ++ bilateralmente max a 30° rachide in flessione max a 20°.
Deambulazione con … Referto RM colonna L/S dell'ospedale S Elia del 05/03/2020: L3-L4 ridotto lo spazio intersomatico, protrusione discale ad ampio raggio con impronta della superficie ventrale del sacco durale ed impegna la porzione caudale e media dei forami di coniugazione d'ambo i lati con conflitto radicolare, coesiste ipertrofia artrosica dei massicci articolari … certificato della NCH ospedale S
Elia di Caltanissetta del 24/02/21 … attualmente lamenta importanti algie lombari, presente evidente deficit motori a dx, parestesie intense a tutto l'arto inferiore di destra, zoppia evidente alla deambulazione.) Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, possiamo definire che il quadro principale della patologia del Sig. è legata alla compromissione del rachide lombare. Per quanto Pt_1 riguarda il nesso causale, come già evidenziato, esso è già stato riconosciuto dall' .” CP_1
L'ausiliario del Giudice sulla scorta dei dati dell'esame obiettivo nonché di quelli ricavabili dalla documentazione medica prodotta in atti, ha così concluso: “In relazione a quanto evidenziato e documentato le condizioni funzionali a carico della gamba di destra risultano più gravi di quanto evidenziato dai sanitari dell' . Infatti ci troviamo di fronte ad un soggetto che ha disturbi trofico CP_1 sensitivi a carico della colonna lombosacrale per spondilodiscoartrosi con ernie multiple che determinano una compromissione a carico degli arti inferiori e della colonna inquadrabile ai sensi della tabella allegato 1 al d.lgs. n 38/2000 si ha: codice 192 Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursione articolari, con disturbi trofico sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili, quadro diagnostico pluridistrettuali di grado medio grave , comunque presente nei tratti cervicale e lombare Fino a 25%.
In definitiva va riconosciuto al lavoratore tenendo conto delle lesioni in atto documentate e rilevate all'esame obiettivo un danno complessivo del 20% a decorrere dalla data in cui effettuò la domanda di aggravamento.”
A seguito delle osservazioni critiche e della richiesta di chiarimenti da parte di questo Giudice in merito alla nuova documentazione prodotta dalla parte ricorrente (certificato medico datato 2 aprile
2024, successivo al deposito del ricorso), allegata dal CTP dott. nelle controdeduzioni Persona_2 alla relazione di consulenza tecnica medico-legale, il decidente ha richiesto al CTU di esprimersi in ordine all'incidenza di tale documentazione sulle conclusioni della perizia già depositata.
Il CTU, integrando la propria relazione, ha così concluso: “Alla luce del documento del 02/04/2024 si rileva un aggravamento del quadro erniario dei dischi intersomatici, è evidente che esso determina un peggioramento del quadro sintomatologico … Sulla scorta della nuova documentazione va rivalutato il danno biologico riconoscendo una percentuale del 22%. Per quanto riguarda i termini di decorrenza va puntualizzato che il 20%, già indicato nella prima relazione, decorre dall'epoca della domanda, l'ulteriore aggravamento che porta alla valutazione finale del 22% essa va a Parte decorrere dalla data della del 02/04/2024”.
Osserva il giudicante che la relazione del consulente tecnico dallo stesso nominato è esauriente e priva di vizi logici, in quanto il medico sviluppa ampie, circostanziate e documentate valutazioni medico legali, per cui non sussistono motivi per disattenderne la valutazione, attesa anche la non contestazione delle parti in causa.
Pertanto, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente l'esistenza di un danno biologico stimabile, all'esito dell'aggravamento, nella misura 20%, a decorre dall'epoca della domanda e alla valutazione finale del 22% a decorrere dalla data della RMN del 02/04/2024. L deve essere condannato alla conseguente integrazione della rendita in godimento alla parte CP_1 ricorrente e al pagamento, in favore della stessa, dei relativi ratei e arretrati, secondo la decorrenza sopra indicata, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge.
Avuto riguardo al riconoscimento di una percentuale di danno biologico superiore a quella già riconosciuta dall' , ma inferiore a quella richiesta, sussistono giuste ragioni per la CP_1 compensazione delle spese di lite.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- accerta l'esistenza di un danno biologico stimabile, all'esito dell'aggravamento, nella misura del
20% con decorrenza dalla richiesta di revisione (03/05/2021) e nella misura complessiva del 22% a decorrere dal 02/04/2024.
- condanna l' alla conseguente integrazione della rendita in godimento alla parte ricorrente e CP_1 al pagamento, in favore della stessa, dei relativi ratei e arretrati, oltre accessori di legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con CP_1 separato decreto.
Caltanissetta, 11/07/2025
La G.O.T.
Sabina Giunta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Sabina Giunta, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del
10/07/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti GRANVILLANO VALERIA e GIORGIO BORGETTO, ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta piazza Europa n. 6.
- ricorrente contro
– codice Controparte_1 fiscale n. - in persona del per la Sicilia, rappresentato e difeso, in P.IVA_1 Controparte_2 virtù di procura generale alle liti a rogito Notaio di Palermo in data 18.12.2018, Rep. Persona_1
n. 711 – Racc. n. 551, dall'Avv. ALESSI SERGIO ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' con sede in Caltanissetta via Rosso di San Secondo n. 47. CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20/07/2023 il ricorrente in epigrafe indicato, infermiere presso l'ASP
Sant'Elia di Caltanissetta, ha premesso di aver subito un infortunio sul lavoro nel 2007, con conseguenti gravi patologie e limitazioni funzionali. Dopo vari interventi e aggravamenti, l' ha CP_1 riconosciuto un danno biologico del 16%, ma ha rigettato le successive richieste di revisione per un ulteriore aggravamento, nonostante la documentazione medica presentata.
Ritenendo insufficiente la valutazione dell' , il ricorrente ha, pertanto, richiesto la revisione del CP_1 provvedimento dell' come specificato nelle conclusioni riportate alla pagina 5 del ricorso, CP_1 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, chiedendo, in sintesi: “Accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto dal Sig. in data 9/11/2007, unito al pregresso Parte_1 riconoscimento per le preesistenze, ha causato una menomazione dell'integrità psico fisica CP_1 pari o superiore al 35%, o nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000, che, sommato alle preesistenze già riconosciute dall' (2007 e 2015), provoca un complessivo grado di menomazione dell'integrità CP_1 psico-fisica permanente pari a 35 punti percentuale. Per l'effetto, condannare l' in persona CP_1 del Direttore pro tempore, a corrispondere al Sig. la dovuta rendita, come Parte_1 prevista dalla legge, per la menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio del 9/11/2007, valutabile in 35 punti percentuale, o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del presente procedimento, che, unitamente ai danni pregressi, ammonta ad una invalidità permanente pari a complessivi 35 punti percentuale, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge.”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' contestando la fondatezza della CP_1 proposta domanda, rilevando che la valutazione del danno biologico del 16% è congrua e conforme alle tabelle di legge (D. Lgs. n. 38/2000), non essendo emersi aggravamenti clinici rispetto alle precedenti valutazioni.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti;
è stata disposta ctu medico legale;
indi, all'odierna udienza la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
*******
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, per le ragioni e nei limiti indicati di seguito.
Occorre premettere in fatto che parte ricorrente gode di rendita riconosciutagli in base alla CP_1 rilevata complessiva riduzione della capacità lavorativa pari al 16%, con riguardo alla seguente menomazione: “Rachide; cifoscoliosi dorso lombare e riduzione della lordosi lombare, dolente la palpazione delle spinose del tratto, Lasègue negativo, trofismo muscolare buono, possibilità di sollevamento su punte e talloni”, accertata in sede giudiziale con sentenza n 312/2018 del Tribunale di Caltanissetta. con decorrenza dal 01/08/2015.
Il ricorrente in data 03/05/2021, ritenendo che a seguito dell'intervento subito fossero residuati delle ripercussioni gravi dal punto di vista della propria salute, effettuava richiesta di revisione per aggravamento della malattia professionale già riconosciuta.
Tuttavia, nella visita disposta dall' a seguito di domanda di revisione per aggravamento CP_1
l' confermava la precedente valutazione, mentre parte ricorrente sostiene di aver subito medio CP_1 tempore un aggravamento delle proprie condizioni psico fisiche dal 01/02/2011 residuando postumi di invalidità permanente nella più alta percentuale di danno biologico pari al 35%.
Sotto l'aspetto giuridico occorre rammentare che ai sensi dell'art. 13, comma 7 D.Lgs 38/2000: “La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico”.
Ai sensi dell'art. 83 DPR 1124/1965, per quel che qui interessa: “La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita.
Con il D.M. 12.7.2000 sono state poi elaborate le necessarie tabelle che si applicano agli infortuni denunciati successivamente al 25.7.2000.
All'esito della C.T.U. esperita nel presente giudizio, il consulente incaricato ha ritenuto (si riporta stralcio dell'elaborato peritale) che: “Diagnosi: cifoscoliosi dorso lombare e riduzione della lordosi lombare, in ernie discali multiple del tratto lombare con risentimento funzionale maggiormente a carico dell'arto inferiore di Dx con residuato risentimento muscolare alle gambe, Lasègue positivo maggiore a Dx, trofismo muscolare modestamente compromesso a Dx e deambulazione con zoppia.
In soggetto con note di spondilodiscoartrosi (come da referti allegati).
La diagnosi scaturisce sia dagli accertamenti allegati che dall'esame obiettivo. Dall'esame della documentazione medica è ampiamente documentata una condizione di spondiloartrosi sia del tratto cervicale che lombare. (RM colonna L/S eseguita presso studio radiologico Romano in data
10/10/2016: … segni di spondiloartrosi … multiple ernie L2-L3, L3-L4 con marcata protrusione discale ad ampio raggio con appoggio sulla superficie ventrale del sacco durale …. certificato ASP
2 Caltanissetta del 07/02/2020 presenza dispondilodiscoartrosi del rachide lombare … perdita della lordosi lombare, Lasègue ++ bilateralmente max a 30° rachide in flessione max a 20°.
Deambulazione con … Referto RM colonna L/S dell'ospedale S Elia del 05/03/2020: L3-L4 ridotto lo spazio intersomatico, protrusione discale ad ampio raggio con impronta della superficie ventrale del sacco durale ed impegna la porzione caudale e media dei forami di coniugazione d'ambo i lati con conflitto radicolare, coesiste ipertrofia artrosica dei massicci articolari … certificato della NCH ospedale S
Elia di Caltanissetta del 24/02/21 … attualmente lamenta importanti algie lombari, presente evidente deficit motori a dx, parestesie intense a tutto l'arto inferiore di destra, zoppia evidente alla deambulazione.) Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, possiamo definire che il quadro principale della patologia del Sig. è legata alla compromissione del rachide lombare. Per quanto Pt_1 riguarda il nesso causale, come già evidenziato, esso è già stato riconosciuto dall' .” CP_1
L'ausiliario del Giudice sulla scorta dei dati dell'esame obiettivo nonché di quelli ricavabili dalla documentazione medica prodotta in atti, ha così concluso: “In relazione a quanto evidenziato e documentato le condizioni funzionali a carico della gamba di destra risultano più gravi di quanto evidenziato dai sanitari dell' . Infatti ci troviamo di fronte ad un soggetto che ha disturbi trofico CP_1 sensitivi a carico della colonna lombosacrale per spondilodiscoartrosi con ernie multiple che determinano una compromissione a carico degli arti inferiori e della colonna inquadrabile ai sensi della tabella allegato 1 al d.lgs. n 38/2000 si ha: codice 192 Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursione articolari, con disturbi trofico sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili, quadro diagnostico pluridistrettuali di grado medio grave , comunque presente nei tratti cervicale e lombare Fino a 25%.
In definitiva va riconosciuto al lavoratore tenendo conto delle lesioni in atto documentate e rilevate all'esame obiettivo un danno complessivo del 20% a decorrere dalla data in cui effettuò la domanda di aggravamento.”
A seguito delle osservazioni critiche e della richiesta di chiarimenti da parte di questo Giudice in merito alla nuova documentazione prodotta dalla parte ricorrente (certificato medico datato 2 aprile
2024, successivo al deposito del ricorso), allegata dal CTP dott. nelle controdeduzioni Persona_2 alla relazione di consulenza tecnica medico-legale, il decidente ha richiesto al CTU di esprimersi in ordine all'incidenza di tale documentazione sulle conclusioni della perizia già depositata.
Il CTU, integrando la propria relazione, ha così concluso: “Alla luce del documento del 02/04/2024 si rileva un aggravamento del quadro erniario dei dischi intersomatici, è evidente che esso determina un peggioramento del quadro sintomatologico … Sulla scorta della nuova documentazione va rivalutato il danno biologico riconoscendo una percentuale del 22%. Per quanto riguarda i termini di decorrenza va puntualizzato che il 20%, già indicato nella prima relazione, decorre dall'epoca della domanda, l'ulteriore aggravamento che porta alla valutazione finale del 22% essa va a Parte decorrere dalla data della del 02/04/2024”.
Osserva il giudicante che la relazione del consulente tecnico dallo stesso nominato è esauriente e priva di vizi logici, in quanto il medico sviluppa ampie, circostanziate e documentate valutazioni medico legali, per cui non sussistono motivi per disattenderne la valutazione, attesa anche la non contestazione delle parti in causa.
Pertanto, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente l'esistenza di un danno biologico stimabile, all'esito dell'aggravamento, nella misura 20%, a decorre dall'epoca della domanda e alla valutazione finale del 22% a decorrere dalla data della RMN del 02/04/2024. L deve essere condannato alla conseguente integrazione della rendita in godimento alla parte CP_1 ricorrente e al pagamento, in favore della stessa, dei relativi ratei e arretrati, secondo la decorrenza sopra indicata, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge.
Avuto riguardo al riconoscimento di una percentuale di danno biologico superiore a quella già riconosciuta dall' , ma inferiore a quella richiesta, sussistono giuste ragioni per la CP_1 compensazione delle spese di lite.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- accerta l'esistenza di un danno biologico stimabile, all'esito dell'aggravamento, nella misura del
20% con decorrenza dalla richiesta di revisione (03/05/2021) e nella misura complessiva del 22% a decorrere dal 02/04/2024.
- condanna l' alla conseguente integrazione della rendita in godimento alla parte ricorrente e CP_1 al pagamento, in favore della stessa, dei relativi ratei e arretrati, oltre accessori di legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con CP_1 separato decreto.
Caltanissetta, 11/07/2025
La G.O.T.
Sabina Giunta