Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Renata Fermanelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1454/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. BOZZOLAN Parte_1 C.F._1
STEFANIA e IMPELLUSO MARCO ) VIALE MAJANO 5 20122 MILANO;
C.F._2
, elettivamente domiciliato in VIA GRAZIOLI N. 84 38100 TRENTO, presso il difensore avv.
BOZZOLAN STEFANIA
ATTORE
(c.f. , con il patrocinio degli avv. BOZZOLAN Parte_2 C.F._3
STEFANIA e IMPELLUSO MARCO ( ) ; , elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
GRAZIOLI N. 84 38100 TRENTO, presso il difensore avv. BOZZOLAN STEFANIA
ATTORE
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. BOZZOLAN Parte_3 C.F._4
STEFANIA e IMPELLUSO MARCO ( ) ; , elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
GRAZIOLI, 84 38100 TRENTO, presso il difensore avv. BOZZOLAN STEFANIA
ATTORE
contro
:
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANONI MASSIMO e ORRIGO OMAR P.IVA_1 CP_2
( VIA DEGASPERI, 79 38122 TRENTO;
elettivamente
[...] C.F._5
domiciliato in VIA DEL TRAVAI N. 80 38122 TRENTO presso lo studio dell'avv. ZANONI
MASSIMO
CONVENUTO
pagina 1 di 17
16.10.24 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:In via preliminare:disporsi l'acquisizione agli atti del presente giudizio del fascicolo giudiziale relativo al procedimento risarcitorio Rg. 874/2017, Tribunale di Trento, G.U. dott.ssa Renata
Fermanelli, parti e contro Parte_4 Parte_5 Controparte_1
, conclusosi con sentenza passata in giudicato n. 270/2020 pubblicata in
[...] data 11 maggio 2020, ivi compresa quindi la sentenza e la CTU medico-legale resa nel corso del giudizio dal dott. (prodotte in copia dagli attori nel presente giudizio sub. docc. 3 e 10) CP_3
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ex artt. 1218, 1228, 2059 cod. civ., 185 c.p. e 32 Cost. e/o di qualsivoglia ulteriore o diversa norma ritenuta applicabile alla fattispecie, nella causazione dell'evento mortale per cui è lite, conseguentemente e per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, a qualsiasi titolo subiti e subendi dagli attori, come in atti qualificati, nella misura ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e riconoscimento degli interessi cd. compensativi, da calcolarsi quanto meno nella misura del 2,5% annuo dalla data del fatto.
In via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, ex artt. 2043, 2049 ss., 2059 cod. civ., 185 c.p. e 32 Cost. e/o di qualsivoglia ulteriore o diversa norma ritenuta applicabile alla fattispecie, nella causazione dell'evento mortale per cui è lite, conseguentemente e per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi a qualsiasi titolo dagli attori, come in atti qualificati, nella misura ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e riconoscimento degli interessi cd. compensativi, da calcolarsi quanto meno nella misura del 2,5% annuo dalla data del fatto. In ogni caso: rigettarsi integralmente le domande della convenuta perché inammissibili e comunque infondate per i motivi dedotti in corso di causa.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi del presente giudizio, rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge con distrazione degli stessi in favore degli scriventi legali che dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.In via istruttoria: senza intendere invertire l'onere pagina 2 di 17 probatorio, gli attori insistono per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte in corso di causa e di seguito riproposte con stessa numerazione:
B).- Visto il provvedimento giudiziale datato 25.07.2022;
ritenuto che
l'attività istruttoria già esperita nel succitato giudizio Rg. 874/2017 in punto an della domanda risarcitoria può ritenersi valida, esaustiva ed utilizzabile nel presente giudizio - a fronte di CTU medico-legale confermativa della malpractice sanitaria e della sentenza passata in giudicato di cui al citato giudizio risarcitorio RG.
874/2017 – non si ravvisa la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori in punto an della domanda.
Tuttavia, nella denegata e non creduta ipotesi che così non fosse ritenuto dall'Ill.mo Giudice, in via di mero subordine e per scrupolo di mera completezza difensiva, gli attori instano affinchè venga disposta
CTU medico-legale volta ad accertare la sussistenza di profili di responsabilità professionale medica in ordine alla vicenda clinica ed al decesso della IG.ra in virtù dei fatti per cui è RS causa, sulla base del seguente quesito: - dica il CTU, esaminata la documentazione sanitaria in atti relativa alla de cuius IG.ra RS
i).- quale sia stato l'iter clinico realizzatosi, e cioè quale fosse la patologia presente, quali accertamenti clinici, laboratoristici e strumentali siano stati eseguiti, quale sia stato il trattamento praticato, quale sia stata l'evoluzione della malattia, e quali esiti ne siano derivati;
ii).- quale sia per la fattispecie sopra individuata il corretto comportamento da tenersi secondo buona regola dell'arte, tenuto conto altresì, ove presenti, di Linee Guida o documenti di consenso accreditati;
iii).- con riferimento alla condotta di fatto posta in essere dalla struttura sanitaria convenuta, verifichi la presenza di devianza dalla buona regola più sopra descritta, evidenziando eventuali comportamenti censurabili, di tipo commissivo od omissivo. Precisi altresì se l'eventuale corretto comportamento sia dimostrato nei documenti di causa presenti nel fascicolo di Parte convenuta ed, infine, dica se l'intervento praticato coincida con quello per il quale eventualmente risulti prestato il consenso del paziente e se sia stata prospettata la possibilità che si verificassero le conseguenze lesive prodottesi;
iv).- indichi la presenza o meno di nesso di causa tra i comportamenti censurabili qualora evidenziati e l'evoluzione clinica negativa della patologia (ovvero la evitabilità, in termini di probabilità logica, dell'evoluzione negativa realizzatasi).
v).- qualora il nesso di causa non sia dimostrabile in termini di probabilità logica (i.e. preponderanza dell'evidenza), precisi se l'eventuale devianza dal corretto comportamento abbia comunque determinato una riduzione di chances;
vi).- in caso di risposta positiva ai punti suindicati, quantifichi il danno alla persona di tipo temporaneo e permanente che ne è derivato (danno biologico temporaneo e permanente, e danno alla capacità lavorativa temporaneo e permanente), il livello di sofferenza e di sofferenza menomazione correlata relativo alla malattia e nei postumi stabilizzati;
pagina 3 di 17 vii). quantifichi eventuali spese, sempre se in nesso di causa con quanto oggetto di accertamento.C).-
Autorizzare il deposito di CD contenente gli esami strumentali relativi alla de cuius non producibile sul
PCT – già visionati dal CTU dott. nel giudizio 874/2017 - nei modi e termini che verranno CP_3 indicati dall'Ill.mo Giudice. Si tratta degli esami strumentali effettuati in data: 19.11.2014 Tac ed RX;
20.11.2014 RX;
esami in data 21.11.2014; 22.11.2014 Tac;
n. 3 RX rispettivamente in data 24, 25 e 27 novembre 2014; 28.11.2014 Tac;
n. 3 Tac in data 30.11.2014; n. 2 Tac in data 1.12.2014; n.2 Tac in data 2.12.2014; 4.12.2014 Tac.
D).- Disporsi prova per testimoni sulle seguenti circostanze precedute dalla locuzione “Vero che”
1) la IG.ra era una persona generosa e di buon carattere;
RS
2) la IG.ra intratteneva un rapporto di fratellanza con le IGg. e RS Per_2 [...] ed il IG. Parte_2 Parte_3
3) laIG.ra intratteneva un rapporto di affetto, sostegno materiale e morale, RS progettualità reciproca con le sorelle IGg.re e ed il fratello IG. Pt_1 Parte_2 Parte_3
4) tra i IGg.ri ed ed il IG intercorreva stima Pt_1 Pt_2 RS Parte_3 reciproca, frequentazione e condivisione della vita, come si evince dalle fotografie prodotte sub. doc 12 che si rammostrano al teste;
5) quando la IG.ra è rimasta priva di abitazione e versava in difficoltà RS economiche e familiari, il IG. le ha messo a disposizione gratuitamente un suo alloggio;
Parte_3
6) la IG.ra condivideva con il fratello IG. la passioneper la RS Parte_6 motocicletta;
7) il IG. faceva gite in motocicletta con laIG. si sono recati Parte_3 Persona_3 assieme sul lago di Molveno o presso altre località del Trentino;
8) la IG.ra era il punto di riferimento della IG.ra RS Parte_2
9) la IG.ra ha aiutato moralmente e materialmente la IG.ra RS Parte_2 quando quest'ultima si è separata dal marito;
10) la IG.ra si rivolgeva alla de cuius per le necessità quotidiane, avere conIGli o Parte_2 per essere accompagnata con l'autovettura;
11)la IGg.re ed condividevano la passione per le sagre paesane, i Pt_2 RS
pagina 4 di 17 mercatini ed uscivano assieme per fare spese;
Co 12) le IGg.re ed hanno fatto gite assieme sul lago Garda, vacanze al Pt_2 RS mare a Caorle nel 2012, una gita a Siena nel maggio 2008 e gite in altre città d'arte;
13) le sorelle ed si sono aiutate e supportate vicendevolmente nei Pt_2 RS momenti difficili della loro vita;
14) la IG.ra ha intrattenuto un rapporto di fiducia e reciproca frequentazione con la Parte_1 sorella e si sono supportate moralmente e RS
materialmente nei periodi di difficoltà della loro vita;
15) la IG.ra ha supportato materialmente e moralmente la sorella RS Parte_1 in occasione della morte del marito e poi del figlio;
16) la IG.ra condivideva con la sorella la passione per le gite in RS Parte_1 montagna ed assieme si sono recate sul monte Baldo, alla Cima Telegrafo o in Valle dei Ronchi;
17) i IGg.ri e ed il IG. telefonavano alla sorella Pt_1 Parte_2 Parte_3 RS per salutarla e scambiarsi aggiornamenti sulla vita familiare;
[...]
18) i quattro fratelli , e da ragazzi erano affiatati e da R_ Pt_1 Parte_2 Parte_3 adulti hanno conservato il loro legame affettivo;
19) la IG.ra , le sorelle ed il fratello IG. R_ Pt_1 Parte_2 Parte_3 organizzavano riunioni di famiglia, uscite e si vedevano nei weekend presso la casa di famiglia in montagna in località Scaie;
20) la IG.ra , le sorelle ed il fratello IG. R_ Pt_1 Parte_2 Parte_3 organizzavano grigliate assieme, passeggiate e ritrovi familiari durante le festività, le vacanze e nel tempo libero, come si evince dalle fotografie prodotte sub. doc. 12 che si rammostrano al teste;
21) i fratelli e sono stati vicino alla sorella Pt_1 Parte_2 Parte_3 RS durante le sue vicissitudini della vita, come si evince dalle dichiarazioni del IG.
[...] Tes_1 prodotte sub. docc. 11, che si rammostrano al teste
22) i IGg.ri e ed il IG. sono stati vicino alla IG.ra Pt_1 Parte_2 Parte_3 RS durante la sua ospedalizzazione per i fatti di causa;
[...]
pagina 5 di 17 23) i IGg.ri ed il IG. dopo la morte della IG.ra Pt_1 Parte_2 Parte_3 RS sono cupi e sono incapaci di darsi pace per quanto accaduto alla congiunta;
[...]
24) dopo il decesso della IG.ra i fratelli e RS Pt_1 Parte_2 Parte_3 vivono uno stato di prostrazione e sfiducia verso il futuro;
25) i fratelli IGg.ri ed il IG. nelle loro occasioni d'incontro Pt_1 Parte_2 Parte_3 ricordano la sorella e si commuovono. RS
Si indica come testimone su tutti i suesposti capitoli di prova IG. nato il [...], Tes_1 residente in [...].E) Gli attori reiterano le opposizioni, eccezioni ed istanze in ordine alle istanze ed eccezioni istruttorie della controparte di cui alle memorie degli attori ex art. 183 sesto comma cpc nn 1,2,3 che si intendono qui richiamate
PARTE CONVENUTA:
Voglia l'adito Tribunale di Trento:Nel merito: respingere integralmente tutte le domande proposte dagli attori nei confronti dell' Controparte_4
, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
[...]
In via subordinata: ritenere insussistente la responsabilità infondatamente attribuita dalla parte attrice in capo all' convenuta, in applicazione dell'esenzione di cui all'art. 2236 CC, vertendosi in CP_5 caso di prestazione di speciale difficoltà.
In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande proposte dagli attori nei confronti dell' Controparte_4
, ridursi gli importi eventualmente dovuti, a qualsiasi titolo, alla misura
[...] di giustizia e secondo le risultanze istruttorie con esclusione di tutte quelle voci risarcitorie non dovute, non provate, sovrabbondanti ed eccessive;
In via istruttoria: chiede l'ammissione delle istanze istruttorie tutte dedotte in seconda memoria ex art. 183 VI comma CPC, depositata il 17.1.2022 sia con riferimento alla richiesta di rinnovo di CTU sia quanto all'ammissione dei capitoli di prova dedotti da 1 a 18, con i testi nella stessa indicati;
nonché, richiamata integralmente la terza memoria ex art. 183 VI comma CPC, depositata il 7.2.2022, ribadita l'opposizione all'ammissione dei capitoli di prova dedotti dagli attori, insiste per l'ammissione del teste indicato a riprova sugli avversari capitoli qualora venissero ammessi. Parte_4
In ogni caso: con vittoria delle spese di causa, oltre IVA e CNPA come per legge.
FATTO E DIRITTO
pagina 6 di 17 Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale l' Controparte_4
, in persona del legale rappresentante, esponendo che:
[...]
gli stessi erano fratelli unilaterali per parte di madre di , la quale era deceduta RS
all'età di 55 anni in data 4.12.19 a causa della condotta dei sanitari dipendenti dell'Azienda convenuta,
come accertato con sentenza n. 270/2020 pronunciata dal tribunale di Trento con riferimento a giudizio introdotto dal figlio e della madre della stessa;
RS
dove doveva ritenersi sussistente una responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale dell'azienda convenuta con riferimento ai danni conseguenti al decesso della sorella;
a seguito di tale evento dannoso gli stessi avevano subito un danno di natura non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e un danno patrimoniale rappresentato dalle spese per l'assistenza stragiudiziale che aveva preceduto l'introduzione del giudizio.
Chiedevano pertanto la condanna dell' convenuta risarcimento dei danni. CP_1
L si costituiva in Controparte_4
giudizio, escludendo che la sentenza pronunciata dal tribunale di Trento in relazione ad altra causa avesse efficacia di giudicato nel presente giudizio, posto che tali giudizi riguardavano soggetti diversi.
Negava che fosse configurabile una propria responsabilità contrattuale e la sussistenza di condotte inadempienti dei propri dipendenti. Sosteneva che il danno esposto dagli attori doveva essere specificatamente provato e che, nelle argomentazioni esposte nel precedente giudizio dal figlio e dalla madre di , non vi era cenno all'apporto di altri familiari sotto il profilo affettivo e RS
dell'assistenza prestata alla congiunta. Esponeva che una propria responsabilità doveva essere esclusa anche ai sensi dell'art. 2236 c.c.
Chiedeva il rigetto della domanda attorea, in via subordinata, anche ai sensi dell'art. 2236 cc. In via ulteriormente subordinata, nel caso di accoglimento anche parziale della domanda proposta dagli attori,
pagina 7 di 17 chiedeva che il danno riconosciuto fosse ridotto a misura di giustizia e in conformità alle effettive risultanze istruttorie.
Si procedeva all'istruzione probatoria mediante l'acquisizione dei documenti offerti.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.24.
* * * *
La domanda attorea è fondata deve essere accolta.
Premesso che effettivamente gli attori possono far valere esclusivamente una responsabilità extra contrattuale nei confronti dell'Azienda convenuta (Cass. 6914/12), devono essere nuovamente ribadite in questa sede le considerazioni contenute nella sentenza n. 270/20 in relazione alla sussistenza di una condotta colposa di sanitari dipendenti dell' convenuta. Infatti tali considerazioni trovano base CP_1
sulla medesima c.t.u., assunta in contraddittorio con l'azienda convenuta e invocata senza alcuna censura da parte degli odierni attori. La ricostruzione delle condotte tenute dei sanitari contenute in tale sentenza risulta inoltre particolarmente attendibile se si considera che tale provvedimento è
pacificamente passato in giudicato.
Vengono pertanto condivise, ribadite e riportate di seguito le considerazioni contenute in tale sentenza: “Risulta dalla documentazione medica prodotta, ed è stato accertato dal c.t.u., che R_
venne ricoverata presso l'ospedale di Trento in data 19/11/14 a causa di una diffusa
[...]
emorragia sub aracoidea;
nel corso del ricovero la paziente si stava riprendendo quando, in data
31/11/14, a causa del peggioramento delle sue condizioni, venne effettuato un intervento di sostituzione
del catetere ventricolare di derivazione liquorale esterna, in regime di urgenza. Il c.t.u. ha precisato
che l'intervento in questione non comporta la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà ed è
anzi una procedura routinarie nella pratica neurologica, anche se ovviamente presenta dei rischi. Il
c.t.u. ha ritenuto che la scelta di effettuare l'intervento sia stata corretta, essendovi stato un
pagina 8 di 17 deterioramento neurologico della paziente ed essendo stato accertato il quadro di idrocefalo. Il
mancato funzionamento del precedente catetere di derivazione è stato verificato anche dal
neurochirurgo mediante un tentativo di lavaggio del catetere stesso. La descrizione della procedura
contenuta nella cartella clinica riporta, secondo quanto accertato dal c.t.u., un dato inusuale circa il
posizionamento del catetere a ben 7 cm di profondità. Infatti il CTU ha rilevato che, in caso di
idrocefalo rilevante, è consuetudine penetrare con il catetere in sede frontale nel ventricolo laterale
per circa 4-5 cm di profondità e posizionare l'apice del catetere a circa 5-6 centimetri di profondità,
che sono di regola ampiamente sufficienti a garantire che il catetere si localizzi a livello del corno
frontale del ventricolo laterale.
Il c.t.u. ha descritto la procedura di inserimento di una derivazione che viene in genere eseguita a
mano, seguendo regole codificate dalla pratica chirurgica e la localizzazione di semplici punti di
repere della morfologia cranio-facciale, quali la linea mediana, l'orecchio esterno e l'occhio
omolaterale.
Il posizionamento del catetere non è tuttavia un gesto banale e richiede notevole cautela in quanto
eseguito a mano libera e ”alla cieca”, senza la possibilità di controllare apertamente e in tempo reale
la posizione del catetere all'interno del cranio. Non a caso parte della letteratura scientifica discuteva
già all'epoca della necessità di posizionare tali cateteri sulla base di chirurgia guidata da immagini,
piuttosto che a mano libera.
Il posizionamento errato dei cateteri di derivazione liquorale, secondo quanto esposto dal c.t.u., è un
evento non infrequente della pratica chirurgica, anche se raramente foriero di danni rilevanti.
Nel caso in esame, pur in mancanza di particolari motivazioni (quale ad esempio l'esecuzione di più
tentativi infruttuosi di posizionamento del catetere per difficoltà anatomiche o per la presenza di
coaguli ematici con ostacoli al drenaggio liquorale), il catetere è stato introdotto direttamente a 7 cm
dalla teca cranica. Nell'immediatezza, la fuoriuscita di liquor ha indotto l'operatore a considerare il
pagina 9 di 17 posizionamento come adeguato ed a concludere l'intervento. Tuttavia gli esami radiologici TC
encefalo mostrarono come il catetere avesse oltrepassato il ventricolo laterale e la sua punta fosse
terminata nel parenchima talamo-ipotalamico a destra, lateralmente al terzo ventricolo, dove si è
sviluppato un ematoma da lesione diretta del tessuto cerebrale, con successiva evoluzione sfavorevole
per importante incremento dimensionale del focolaio emorragico, e conseguente deterioramento
neurologico della paziente fino al coma irreversibile ed al decesso.
L'ematoma è da ritenersi conseguenza diretta della lesione cerebrale dovuta alla presenza dell'apice
del catetere di derivazione in sede intraparenchimale, posizione non corretta in quanto l'apice del
catetere oltrepassa chiaramente la regione del ventricolo laterale per andare a terminare in sede ben
più profonda nel diencefalo, come verificato dalla ricostruzione radiologica delle immagini della
prima TC post operatoria.
Il c.t.u. ha concluso nel senso che il corretto posizionamento del catetere all'interno del ventricolo
laterale non avrebbe causato l'ematoma che ha portato successivamente alla morte della paziente.
In relazione alle sopra riportate conclusioni del CTU, i consulenti di parte convenuta hanno dedotto
che, in relazione alle condizioni di salute che la paziente presentava al momento del ricovero, vi era
un'elevata possibilità di mortalità precoce e comunque della possibilità di riportare menomazioni
gravissime; hanno rilevato che l'inserimento di un catetere attraverso il parenchima cerebrale
presenta tassi di complicanze rilevanti;
hanno sostenuto che il decesso della paziente fosse dovuto
anche ad altri concomitanti elementi sia di ordine terapeutico che di chirurgia generale.
Con riguardo alle osservazioni dei consulenti di parte convenuta, va rilevato in primo luogo che gli
stessi non contestano l'erroneo posizionamento del catetere nel caso concreto -pag 9 osservazioni dd.
3.7.18 dei consulenti di parte convenuta (“sebbene sia innegabile che il posizionamento del catetere di
derivazione nel corso dell'intervento di riposizionamento dello stesso sia stato erroneo”).
pagina 10 di 17 Con riguardo a tali osservazioni il c.t.u. ha risposto che, seppure secondo la letteratura scientifica e
secondo l'esperienza comprovata, l'intervento di posizionamento del catetere non sia scevro da rischi,
è innegabile che nel caso di specie la manovra sia stata caratterizzata da un vizio che poteva essere
agevolmente prevenuto osservando la normale prassi chirurgica ed in particolare controllando con la
dovuta attenzione la profondità di inserzione del catetere stesso.
Inoltre il c.t.u. ha specificato circa le possibilità di sopravvivenza della paziente in assenza della
complicanza emorragica che, sulla base della casistica degli ultimi 20 anni, si rileva una mortalità
globale a 30 giorni nei pazienti ospedalizzati che oscilla tra l'11 il 40%, con tassi di mortalità a 30
giorni tra 14,4 il 26,5% nelle serie più recenti. Tuttavia la letteratura scientifica dimostra come 50%
della mortalità avvenga nei primi 5-6 giorni dal sanguinamento e che i principali fattori di rischio per
mortalità precoce siano l'edema cerebrale diffuso e le complicanze ischemiche. Nel caso concreto in
esame, al momento della sostituzione del catetere di derivazione, erano trascorsi 10 giorni dal
sanguinamento cerebrale, l'aneurisma era stato già escluso dal circolo mediante embolizzazione
endoascolare e la paziente presentava una progressiva stabilizzazione del quadro generale, la quale
aveva anche permesso la sospensione della sedazione, l'estubazione e la ripresa dell'interazione con
l'ambiente esterno. Il c.t.u. ha ritenuto che, in assenza di problematica ischemica e di vasospasmo
clinico, la gestione dell'idrocefalo non costituisce di regola in questa tipologia di pazienti un fattore
che comprometta in maniera importante una prognosi ai fini della sopravvivenza.
Nel caso di specie il CTU ha quindi concluso che non fossero in atto al momento della complicanza
emorrogica fattori legati alla patologia di base che potessero incrementare IGnificativamente la stima
delle percentuali di mortalità indicate letteratura e che dunque l'esito infausto non fosse quello più
probabile, costituendo la soluzione della patologia un'ipotesi stimabile tra il 70 e l'80%.
Alla luce delle conclusioni del c.t.u. deve ritenersi provata l'esistenza di un nesso causale tra l'errata
manovra di inserimento del catetere ed il decesso di . RS
pagina 11 di 17 Ai fini dell'affermazione di una responsabilità extracontrattuale dell'azienda convenuta in
conseguenza di una condotta imprudente o imperita dei suoi dipendenti, di cui la stessa deve
rispondere ai sensi dell' articolo 2049 c.c., va ritenuta sussistente una condotta colposa in quanto,
secondo quanto risulta dalla relazione del c.t.u., la verifica del corretto posizionamento in sala
operatoria si basa su diversi parametri quali la sensibilità del chirurgo nell'avvertire il passaggio dei
differenti strati di tessuto e l'ingresso nel ventricolo, la profondità del catetere, misurabile tramite la
scala graduata riportata sui cateteri stessi. Il chirurgo che ha effettuato l'operazione aveva pertanto
diversi parametri per poter verificare la correttezza dell'inserimento del catetere;
in particolare
l'inserimento per una profondità di 7 cm poteva essere subito evitata, posto che, secondo quanto
disposto dal c.t.u., il posizionamento del catetere è corretto nella misura di 5-6 cm di profondità”.
Le considerazioni sopra riportate consentono sia di escludere che nel caso di specie sia applicabile l'ipotesi di cui all'art. 2236 c.c., sia che, a prescindere dalla condotta colposa dei sanitari dipendenti dell'azienda convenuta, come sopra descritta, le probabilità di morte della paziente sarebbero state comunque superiori al 50%.
Con riferimento al diritto per i prossimi congiunti di ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ritiene questo giudice di aderire all'insegnamento giurisprudenziale secondo cui
(Cas. ord. n. 3767/18) “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”.
Ancora (Cass. n. 29784/18) “Nel giudizio risarcitorio instaurato dagli eredi nonchè prossimi congiunti
(nella specie madre e fratelli) di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, la prova del pagina 12 di 17 danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può essere fornita mediante presunzione fondata sull'esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all'interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza (che, in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione), bensì sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela”.
Ritiene pertanto questo giudice che con riguardo allo nucleo familiare originario (genitori e fratelli) si possa presumere che la morte del congiunto determini una alterazione della vita affettiva, l' alterazione delle abitudini di vita, una rinnovata e dolorosa ricostruzione dei propri ricordi.
Pertanto ritiene questo giudice di riconoscere in favore de fratelli il danno da perdita del rapporto parentale.
Nel procedere alla liquidazione di tale danno vengono applicate le tabelle elaborate nel 2024 dal
Tribunale di Milano.
Del resto anche recentemente la Corte di Cassazione (Cass. ord. 1553/19) ha ritenuto che “Le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicchè costituiscono un criterio guida e non una normativa di diritto”.
E' stato affermato (Cass. n. 37009/22) che “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022
costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale,
in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a pagina 13 di 17 una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione. (Nella specie la S.C., nel cassare la sentenza di merito che aveva immotivatamente omesso di applicare le tabelle di Milano,
nonostante la rituale richiesta in tal senso contenuta nell'atto di appello, ha rimesso al giudice del rinvio l'applicazione delle suddette tabelle, nella loro versione più aggiornata).
Utilizzato quale valore base l'importo di euro 1.680,00 per ogni punto, quanto a il Parte_1
parametro è costituito da 31 punti (12 punti vittima primaria, 10 punti vittima secondaria, 9 punti in relazione ai superstiti -due fratelli e la madre comune);
quanto a il parametro e costituito da 33 punti (12 punti vittima primaria, 12 punti Parte_2
vittima secondaria, 9 punti in relazione al numero dei superstiti);
quanto a il parametro è pari a 31 punti (12 punti vittima primaria, 10 punti vittima Parte_3
secondaria, 9 punti in relazione al numero dei superstiti).
Nell'effettuare la quantificazione del danno va considerato che nessuno degli attori era convivente con la vittima primaria, che la convivenza si era protratta fino al 1977, fino ai 18 anni di RS
(la quale prima di tale età si era sposata ed aveva avuto il figlio -cfr atto di
[...] Parte_4
citazione doc. 2 parte convenuta); risulta peraltro dallo stato di famiglia doc. 1 parte attrice che al 1973
l'attore non era già più convivente con la famiglia di origine. Parte_3
Ritiene questo giudice di non attribuire alcun punteggio ulteriore con riguardo alla qualità ed intensità
della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto.
Al riguardo si ritiene che le prove orali offerte dagli attori siano superflue, posto che in parte descrivono rapporti parentali affettuosi, che devono ritenersi ordinari in qualunque rapporto familiare tra fratelli, ed in parte sono generici.
Peraltro non è stata fornita alcuna informazione circa la composizione della famiglia che gli attori hanno formato autonomamente dopo essere usciti dal nucleo familiare originario (e dalla quale hanno tratto sostegno in occasione dell'evento luttuoso), e tali lacune di fatto non consentono di valutare in pagina 14 di 17 che misura la personalità degli attori si esplicasse nella loro nuova famiglia ovvero nei rapporti con la famiglia di origine.
Stranamente inoltre nei capitoli di prova offerti non si fa alcun riferimento della frequentazione degli attori con la comune madre, la quale in modo incontestato conviveva con . Non si RS
comprende come l'asserita assidua frequentazione con potesse prescindere dalla RS
frequentazione con la madre comune.
Risulta peraltro dall'atto introduttivo del giudizio introdotto dal figlio di , RS Pt_4
, e dalla madre, che si prendeva cura da sola della madre e
[...] Parte_5 RS
che a tale compito era subentrato il nipote , senza alcun ausilio esterno (se non l'ausilio Parte_4
pubblico rappresentato dal servizio di assistenza domiciliare fornito dalla Regione Trentino a condizioni agevolate).
Alla luce delle sue esposte considerazioni ,viene liquidato in favore di l'importo di Parte_1
euro 52.080,00, in favore di l'importo di 55.440, in favore di Parte_7 Parte_3
l'importo di euro 52.080.
Tali importi sono espressi al valore attuale della moneta.
Su tali somme devalutate al dicembre 2014 (epoca del decesso di ) e rivalutate RS
anno per anno secondo indici Istat, sono dovuti gli interessi rilegge con medesima decorrenza fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
successivamente, fino al saldo, interessi di legge saranno dovuti sulle somme determinate con i criteri sopra indicati (cfr Cass. SU n.1712/95) .
Va sottolineato che gli attori non hanno offerto alcuna prova del fatto avrebbero investito più
proficuamente le somme eventualmente ricevute dall'Azienda convenuta.
Deve essere rigettata domanda di rimborso delle spese per le attività stragiudiziale che sarebbero state svolte dalla gestione Sinistri. CP_6
pagina 15 di 17 Al riguardo va richiamato l'autorevole insegnamento della Suprema Corte (Cass. SU n. 16990/17)
secondo cui “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali.”
Nel caso di specie nessuna prova sussiste di eventuali esborsi effettuati dagli attori in favore della suddetta società.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi contenuti nel Regolamento n.147/22, in considerazione del fatto che lo studio, la trattazione e l'istruzione della presente causa trovava utile fondamento sulla sentenza n.270/2020, e devono pertanto ritenersi non particolarmente complesse.
Non viene riconosciuto il richiesto aumento del 20% in quanto la difesa di più soggetti non ha richiesto un'attività difensiva distinta per ciascuno di essi
P. Q. M.
Il tribunale di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
1) condanna l' , in Controparte_4
persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di , Parte_1 Parte_2
e dell'importo rispettivamente di euro 52.080, euro 55.420, euro 52.080,
[...] Parte_3
oltre interessi di legge su tali somme devalutate al dicembre 2014 e rivalutate anno per anno secondo indici Istat con la medesima decorrenza, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
successivamente, fino al saldo, gli interessi di legge saranno dovuti sulla somma come determinate d'applicazione di tale criterio;
pagina 16 di 17 2) condanna l' in Controparte_4
persona del legale rappresentante, al rimborso in favore di , e Parte_1 Parte_2
delle spese di giudizio, liquidate in € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per Parte_3
la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge,
se ed in quanto dovuti.
Cosi deciso in Trento, lì 11.2.25.
Il giudice
(dott. Renata Fermanelli)
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