Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1470 del R.G.A.C. per l'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento, promossa da nata a [...] il [...] ( ), difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pietro Menniti;
opponente contro
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. Francesco Muscari Tomaioli;
opposto e
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., con l'avv. Antonio Germanò;
opposta provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1
gestione commercianti: 1) n. 33020140000755122000, notificato il 16.06.2014, per contributi IVS fissi/percentuale anno 2013, somme aggiuntive ed altro per la complessiva somma di euro 607,26; 2) n. 330201400001843929000, notificato il
27.10.2014, per contributi IVS fissi/percentuale anno 2012, somme aggiuntive ed altro per la complessiva somma di euro 1.191,66; 3) n. 33020150000887426000, notificato il 26.10.2015 per contributi IVS fissi/percentuale anno 2014, somme aggiuntive ed altro per la complessiva somma di euro 1.183,98; 4) n.
33020160000770852000, notificato il 09.06.2016 per contributi IVS fissi/percentuale anno 2015, somme aggiuntive ed altro per la complessiva somma di euro 574,06; 5) n. 33020160002240959000, notificato il 21.12.2016 per contributi
IVS fissi/percentuale anno 2015, somme aggiuntive ed altro per la complessiva somma di Euro 561,75; 6) n. 33020170001932527000, notificato il 11.01.2018 per contributi IVS fissi/percentuale anno 2011, somme aggiuntive ed altro per la complessiva somma di Euro 1.398,90. Ha proposto opposizione avverso i suddetti titoli sottesi alla richiesta di pagamento formulata dal concessionario per conto dell' , eccependo l'omessa notifica degli avvisi di addebito e l'intervenuta CP_1
prescrizione del credito previdenziale.
Si sono costituiti l' e l' , deducendo la inammissibilità CP_1 Controparte_2 del ricorso e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Va rilevato, anzitutto, che, come emerge dalla documentazione prodotta dall' , CP_1
tutti gli impugnati avvisi di addebito risultano regolarmente notificati a parte ricorrente (cfr. all. n. 2 fascicolo ). CP_1
In ragione di tanto, è preclusa ogni questione nel presente giudizio sulla ritualità formale del procedimento di emissione degli avvisi di addebito e sulla esistenza di vizi afferenti alla loro notifica.
L'unica opposizione valutabile proposta nell'odierno giudizio è allora quella all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art. 24 D. Lgs. 1999, n. 46, tale essendo quella volta a far valere
2 fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione del diritto di credito.
Al riguardo, si osserva infatti che l'opposizione all'intimazione di pagamento, contrariamente a quanto eccepito dalle parti resistenti, è ammissibile dinanzi al giudice ordinario poiché involge un giudizio di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 29, co. 2, D. Lgs. n. 46/1999.
E se è vero che il decorso del termine previsto dall'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/1999, per l'opposizione alla cartella esattoriale (e all'avviso di addebito), comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale,
l'inammissibilità dell'opposizione, è altresì vero che, qualora nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto venga in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso va rilevato d'ufficio dal giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
In effetti, la sola argomentazione di merito addotta dall'opponente per contrastare la pretesa avversaria è l'estinzione per prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali azionati.
Con riguardo agli avvisi di addebito indicati ai superiori numeri da 1) a 4), che l' CP_1 ha notificati all'interessata, rispettivamente in date 16.06.2014, 27.10.2014,
26.10.2015 e 09.06.2016, si rileva che l'agente della riscossione non ha posto in essere nei confronti di parte opponente idonei atti conservativi e/o esecutivi che valessero a costituirla in mora e ad interrompere il corso della prescrizione, lasciando decorrere oltre un quinquennio prima di notificarle, in data 23.06.2022, l'intimazione di pagamento contro cui la stessa ha reagito nel presente giudizio.
Viceversa, con riguardo agli avvisi di addebito indicati ai superiori nn. 5) e 6), rispettivamente notificati il 21.12.2016 ed il 11.01.2018, non risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale dei crediti ivi indicati.
Invero, quanto alla esistenza ed esigibilità dei suddetti crediti, deve considerarsi il periodo di sospensione legale della prescrizione per complessivi giorni 311, ai sensi degli artt. 37 D. L. n. 18/2020 e 11 D. L. n. 183/2020 (secondo cui i termini prescrizionali sono normativamente sospesi nei periodi dal 23.02.2020 al 30.06.2020
e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per un totale di 311 giorni), sicché non risulta decorso
3 un quinquennio tra la notifica di siffatti avvisi di addebito e quella dell'intimazione di pagamento opposta.
Alla luce di tanto, va dunque dichiarata la prescrizione dei crediti indicati negli avvisi di addebito n. 33020140000755122000, n. 330201400001843929000, n.
33020150000887426000 e n. 33020160000770852000, con assorbimento di ogni ulteriore profilo controverso. Conseguentemente, gli avvisi di addebito con i quali quei crediti erano stati azionati devono essere annullati.
L'opposizione va invece rigettata relativamente agli avvisi di addebito n.
33020160002240959000 e n. 33020170001932527000, dovendo ritenersi esistenti ed esigibili i crediti contributivi ivi riportati, con conseguente obbligo del contribuente al pagamento dei relativi importi, al netto di versamenti, stralci e sgravi effettuati sino alla data di notifica della impugnata intimazione di pagamento.
L'accoglimento solo parziale dell'opposizione giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie per quanto di ragione l'opposizione, dichiarando prescritti i crediti indicati negli avvisi di addebito n. 33020140000755122000, n.
330201400001843929000, n. 33020150000887426000 e n.
33020160000770852000; per l'effetto, annulla l'iscrizione al ruolo cui si riferiscono i suddetti avvisi di addebito;
2) rigetta l'opposizione relativamente agli avvisi di addebito n.
33020160002240959000 e n. 33020170001932527000;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Catanzaro, 20.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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