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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 14452/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 14452/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. REPOSSI PIETRO Parte_1 C.F._1
e
, (c.f.: ) con l'avv. REPOSSI PIETRO Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“a) Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in Gussago il tra il la sig.ra ed il Sig. il 12.5.1987 e trascritto agli atti Parte_2 CP_1 del Comune di Gussago, Atti di matrimonio anno 1987 n° 17 Parte II Serie A, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
b) dichiararsi onerato il Sig. al versamento in favore della Sig.ra CP_1 Parte_2 di un assegno divorzile dell'importo di euro 1.300,00 rivalutabili annualmente secondo Istata
[...] entro il 5 di ogni mese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno contratto matrimonio in data 12/05/1987, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di gussago (atto n. 17, Parte II, Serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_1 del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 09.10.2025.
Il Presidente estensore
MI OS
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 14452/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. REPOSSI PIETRO Parte_1 C.F._1
e
, (c.f.: ) con l'avv. REPOSSI PIETRO Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“a) Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in Gussago il tra il la sig.ra ed il Sig. il 12.5.1987 e trascritto agli atti Parte_2 CP_1 del Comune di Gussago, Atti di matrimonio anno 1987 n° 17 Parte II Serie A, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
b) dichiararsi onerato il Sig. al versamento in favore della Sig.ra CP_1 Parte_2 di un assegno divorzile dell'importo di euro 1.300,00 rivalutabili annualmente secondo Istata
[...] entro il 5 di ogni mese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno contratto matrimonio in data 12/05/1987, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di gussago (atto n. 17, Parte II, Serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_1 del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 09.10.2025.
Il Presidente estensore
MI OS
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.