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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 5961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5961 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Francesco Notaro Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 894 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2020, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1990/2019 pubblicata il 19.11.2019;
TRA
(c.f. n. ) e (c.f. n. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Pierdomenico De Caterina, (c.f. n. C.F._2
, come da procure rilasciate in primo grado nel fascicolo telematico, ed C.F._3 allegate in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto procuratore in Benevento alla via San Gaetano n. 10, indirizzo PEC , n. fax Email_1
082447405;
APPELLANTI
E
Avv. VISCONTI GIUSEPPE (c.f. n. ) e Avv. DE MURO BARBARA C.F._4
(c.f. n. ), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli C.F._5
Avv.ti Francesco Petitto (c.f. n. ), Lucio Ninfadoro (c.f. n. C.F._6
) e LU LE (c.f. n. ) del Foro di Milano, come C.F._7 C.F._8 da procure allegate agli atti della costituzione telematica, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei primi due procuratori in Ariano Irpino alla via Tribunali n. 8, indirizzi PEC
; ; fax n. Email_2 Email_3 Email_4
0825827210;
APPELLATI
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale;
1 Conclusioni: come da comparse conclusionali depositate in data 24.10.2025 per parte appellante ed il 26.10.2025 per parte appellata e replica degli appellanti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Benevento, notificato il 18/11/2016, l'ing.
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
1022/2016, emesso dal predetto Tribunale in data 21/07/2016 e notificato loro il 3/10/2016, con cui si ingiungeva il pagamento dell'importo di € 116.467,90 a titolo di compensi professionali, in favore degli avvocati US TI e AR De MU, quantificati in conformità al parere di congruità reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 30/4/2015, oltre interessi e vittoria di spese.
Gli avvocati ricorrenti, appartenenti allo avevano chiesto ed Controparte_1 ottenuto un provvedimento monitorio, qui opposto per attività stragiudiziale consistente nel comporre i rapporti litigiosi insorti all'interno della società Microgame s.p.a. (di cui i clienti erano soci di minoranza gli ingiunti, e il anche componente del cda, oltre che fondatore), nonché Pt_1 con due società lussemburghesi di gestione fondi di private equity e Controparte_2 [...]
ed anche attività assistenza e consulenza per la gestione delle pacchetto Controparte_3 minoritario di azioni nella Microgame s.p.a. dal dicembre 2012 al settembre 2013. In particolare, era compresa nell'attività professionale: la disamina e lo studio dell'operazione di leverage buyout, con cui i Fondi indicati avevano avuto accesso alla società per azioni Microgame, operazione causante dissidi con gli altri soci con possibili azioni di responsabilità; la redazione di minuta di verbale per finanziamento soci;
la collazione di tutti gli atti societari della Microgame e società da questa controllate;
la risoluzione delle contestazioni mosse al quale consigliere di Pt_1 amministrazione della Microgame s.p.a. e amministratore di società controllate;
ed infine, la trattativa con i legali dei soci di maggioranza per la vendita del pacchetto azionario di – Pt_1 [...]
Stimavano circa 845 ore di attività professionale. Dunque un'attività di consulenza ed Pt_2 assistenza quasi quotidiana sia nella gestione dei rapporti con altre società che nell'attività interna della Microgame s.p.a. nei rapporti con altri soci e nello svolgimento delle attività connesse alla carica sociale rivestita.
Restavano inevase le richieste di acconto o fondo spese, mentre senza alcuna risposta sugli acconti, il nell'agosto 2013 chiedeva assistenza per le trattative con altro soggetto. A quel punto i Pt_1 professionisti rinunciavano all'incarico.
2 Per le attività espletate, a fronte di una parcella di € 150.000,00, il C.O.A. di Milano esprimeva parere di congruità per € 90.000,00, per cui chiedevano emettere ingiunzione maggiorate degli accessori (IVA, CPA, spese per il parere C.O.A. ed altre spese vive) per complessive € 116.467,90, ottenendo il decreto monitorio.
Nell'atto di opposizione a questo provvedimento, gli ingiunti chiedevano di “1) dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace e, per l'effetto, revocare, l'opposto Decreto Ingiuntivo N. 1022/2016, tenuto conto di tutte le eccezioni sollevate nella narrativa del presente atto di opposizione, con tutte le conseguenziali statuizioni di legge;
2) accogliere l'opposizione della sig.ra e Parte_2 per l'effetto condannare i ricorrenti, in solido, al pagamento in suo favore delle spese di lite;
3) accogliere l'opposizione dell'ing. e per l'effetto, accertata la violazione da parte Parte_1 dei ricorrenti degli artt. 35 e 40 del Codice Deontologico Forense, dichiarare che nulla ad essi è dovuto;
in estremo subordine liquidare ai creditori opposti un compenso parametrato all'effettivo risultato dell'opera professionale dai medesimi prestata in favore di , fino alla data Parte_1 della loro rinuncia all'incarico; con vittoria, in ogni caso, delle spese di lite” e proponevano distinte posizioni difensive a fondamento delle suddette richieste.
Infatti, eccepiva di non aver mai conferito alcun incarico agli avvocati né di aver Parte_2 intrattenuto alcun rapporto professionale con essi, neanche epistolare non avendo personale conoscenza degli stessi, disconoscendo l'allegato “L” della produzione ricorrente (contenente un mandato, a sua firma, ai professionisti), in quanto era l'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, su richiesta del coniuge solo al fine di delegare la partecipazione all'assemblea Pt_1 sociale. Eccepiva la prescrizione di ogni avversa richiesta creditoria.
L'Ing. , invece, impugnava e contestava il decreto ingiuntivo, in quanto l'importo Parte_1 preteso era spropositato, così come quello indicato nel parere dell'Ordine Professionale, non essendo veritiere tutte le attività e il tempo occorso esposti nel ricorso. Affermava di non essersi mai rifiutato di corrispondere quanto dovuto ai professionisti, ma semplicemente di aver contestato gli importi delle richieste, quasi dimezzate, sebbene ancora spropositate nel parere citato. Deduceva, ancora, la non utilità dell'attività professionale profusa dagli istanti, a maggior ragione essendosi interrotta bruscamente in data 31.7.2013 con la rinuncia all'incarico, tanto che avevano proceduto autonomamente alla vendita delle loro partecipazioni azionarie in Microgame s.p.a. a prezzi più convenienti di quelli paventati dai professionisti. Contestavano la violazione dei doveri professionali sanciti agli artt. 35 e 40 del codice deontologico.
3 Si costituivano in data 15/2/2017 gli avvocati US TI e AR De MU chiedendo di:
“1. In via preliminare concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le deduzioni svolte al punto B) della presente comparsa. 2. Nel merito, in accoglimento delle deduzioni ed eccezioni sopra formulate al punto A), di inammissibilità ed infondatezza delle deduzioni ed eccezioni diversamente formulate dagli opponenti Parte_1
e rigettare integralmente l'opposizione proposta ex adverso, in quanto del tutto Parte_2 inammissibile, pretestuosa, dilatoria ed infondata sia in fatto che in diritto, e confermare conseguenzialmente il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Benevento in data 21.07-
26.08.2016 con il n. 1022/16. 3. In ogni caso accertare e dichiarare che e Parte_1 [...] devono corrispondere agli avv.ti US TI e AR de MU, in proprio e Parte_2 nella qualità in atti, per l'opera professionale da questi prestata, la complessiva somma di €
116.467,90 (€ 90.000,00= per compensi di avvocato oltre € 457,90 per spese;
€ 24.192,00= per accessori di causa e € 1.818,00= quali spese sostenute per ottenere il parere dal competente Ordine
Professionale), e per l'effetto condannare i convenuti opponenti al pagamento della somma di €
116.467,90, o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi di cui all'art. 5, D.lgs 9.10.2002 n. 231. 4. Vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre accessori,
IVA e CPA come per legge”.
Nelle proprie difese, gli opposti ribadivano di aver eseguito, in maniera diligente e con impegno quotidiano dal 2012 al 2013, l'incarico di consulenza ed assistenza legale in materia societaria in favore di e nel rispetto del mandato conferito (sul punto contestando l'avversa Pt_1 Pt_2 eccezione di assenza di incarico evidenziando come il doc. L provi il mandato da parte di Parte_2
, anche in preparazione delle suddette attività, per evitare eventuali giudizi, e pervenire alla
[...] cessione del pacchetto azionario di entrambi i clienti con liberazione per il dai rischi di Pt_1 azioni giudiziarie connesse ai suoi ruoli nella società Microgame e contrallate. La transazione, per essere tombale doveva necessariamente interessare anche la partecipazione della (moglie Pt_2 del , per cui, tramite l'avv. Francesco Romano, veniva trasmesso anche il mandato di Pt_1 quest'ultima, e sicuramente non a sua insaputa, vista la corrispondenza ricevuta dai professionisti senza sollevare alcuna eccezione prima dell'ingiunzione.
Contestavano anche l'eccepita prescrizione, in quanto le numerose messe in mora avevano costituito interruzione successive del decorso del termine relativo.
Numerose erano state le attività professionali condivise anche con l'avv. Francesco Romano e con il consulente finanziario dott. e con piena informazione dei clienti. L'elenco completo Persona_1 delle attività era stato dettagliatamente indicato nella tabella, allegata al doc. 5, e comunque erano
4 stati allegati anche i documenti per comprovarle. Né peraltro corrisponde al vero che la partecipazione dalla Microgame spa fosse stata sottostimata dagli istanti, non rientrando nei loro compiti la stima del valore del pacchetto, dato per il quale si erano affidati al consulente finanziario dei clienti.
In merito alla eccepita rinuncia al mandato, imputavano la stessa alle condotte dilatorie dei clienti e alla mancata sottoscrizione di un accordo sul compenso da parte loro. Contestavano, infine, la asserita non utilità della prestazione svolta, evidenziando di aver assistito i debitori per circa otto mesi di intensa attività societaria riferibile all'oggetto del mandato, e di aver cessato l'incarico, solo per loro iniziativa, in mancanza di compensi, anche con il parziale versamento di un acconto.
Rigettata la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto monitorio opposto, acquisiti i documenti offerti dalle parti, senza ulteriore necessità di istruttoria, la causa veniva assegnata in decisione e, all'esito, decisa dal Tribunale di Benevento con la sentenza n. 1990/2019, pubblicata il 19/11/2019, non notificata, con cui si rigettava l'opposizione con conferma del provvedimento monitorio e vittoria di spese.
In particolare, il primo giudice riteneva le contestazioni dell'ing. generiche e vertenti più Pt_1 sulla eccessiva onerosità dei compensi e sull'asserita inutilità delle prestazioni compiute, che non sul non corretto adempimento, con la conseguenza che tale condotta difensiva del unita Pt_1 alla documentazione in atti, fossero sufficienti a comprovare le prestazioni eseguite e l'attività espletata dai professionisti, in favore dei clienti per come dedotta in sede monitoria.
Osservava coma a fronte di notevoli attività svolte nel comune interesse anche della Pt_2 destinataria anche di dirette richieste di pagamento, prima del decreto monitorio, mai questa avesse chiesto conto ai professionisti o preso le distanze dal loro operato, di tal che si riteneva sussistente un'implicita volontà di quest'ultima di avvalersi dell'attività dello studio TI.
Con riferimento al quantum, il giudice del primo grado ha ritenuto adeguato il parere dell'Ordine degli Avvocati di Milano, ritenendolo congruo rispetto alla “quantità e qualità dell'attività svolta”, come comprovato dalla documentazione e dalla fitta corrispondenza che hanno confermato l'impegno “quasi quotidiano” dei professionisti. Correttamente il Tribunale, inoltre, definiva la prestazione d'opera professionale, un'obbligazione di mezzi, e non di risultato, con l'effetto che la mera contestazione circa l'utilità o meno derivante dalla stessa, non fosse dirimente ai fini del riconoscimento del compenso. Infine, ha ritenuto legittima la rinuncia al mandato da parte dei professionisti, motivata dalla condotta dei clienti.
5 Avverso tale pronuncia, proponevano appello, con citazione notificata il 3/3/2020, Parte_1
e chiedendo di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Parte_2
Corte adita accogliere il presente appello per i motivi in esso formulati e in riforma dell'impugnata sentenza, per come specificato nella parte motiva del presente appello, accogliere l'opposizione Par proposta in primo grado dei sigg.ri e , con il favore delle spese Parte_2 Parte_1 di lite del doppio grado di giudizio, come specificato in parte motiva”.
Con il primo motivo, riguardante la posizione della si dolevano che il giudice non Pt_2 avesse tenuto conto del formale disconoscimento della scrittura privata, asseritamente a sua firma, contenente l'incarico anche per suo conto ai professionisti, allegato L, non seguito, peraltro dalla richiesta di avvalersi dell'atto e dunque della sua verificazione da parte dei creditori. Sul punto la
[...] aveva riconosciuto la sua firma ma affermato di averla apposta su un foglio in bianco, su Pt_2 richiesta del al solo fine di delegare altri a partecipare ad un'assemblea sociale. Pt_1
Ritenevano errata la motivazione nella parte in cui senza tener conto di quanto sopra, il giudicante aveva comunque considerato esistente l'incarico anche nell'interesse della stessa senza provare l'eventuale fonte. Negavano l'utile risultato conseguito con l'attività, e in particolare non si era addivenuti a transazione con i soci di maggioranza, vicenda avvenuta tempo dopo senza alcun avvalimento dell'attività professionale svolta dai professionisti istanti.
Con il secondo motivo, incentrato sulla posizione del sebbene l'incarico fosse stato da Pt_1 questi effettivamente conferito, contestavano le attività asseritamente svolte dagli avvocati, sia nei contenuti che nel numero di ore impiegate, evidentemente spropositato. Bisognava ricordare che le richieste di questi ultimi, erano partite da € 100.000,00 quale mero fondo spese, per poi ridimensionarsi solo dopo il parere del C.O.A.
Negavano, inoltre, con riferimento ad entrambi i debitori ingiunti il valore probatorio della parcella vistata dall'ordine professionale, censurando l'affermazione del Tribunale di aver ritenuto
“adeguato e congruo il parere”, senza fare proprio il ragionamento ed il calcolo alla base dello stesso. Mancavano quindi le ragioni alla base della congruità del compenso.
Inoltre, non si era tenuto conto del concretizzarsi della transazione solo successivamente al cessare della collaborazione e non per il tramite dei professionisti, e per l'individuazione del valore dell'affare, da parametrare al valor nominale delle azioni e perciò € 250.000,00, o indeterminabile
(applicando lo scaglione, entro € 520.000,00).
Con comparsa depositata il 10/09/2020 si costituivano gli avvocati US TI e CP_4 contestando l'avverso gravame, deducendone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e
[...]
6 l'infondatezza in fatto e diritto e chiedendo di: “1. In via preliminare ed in rito, in accoglimento delle deduzioni ed eccezioni sopra formulate al punto A) della narrativa, dichiarare inammissibile l'appello proposto per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c..
2. Nel merito, in accoglimento delle domande, deduzioni, eccezioni e conclusioni proposte sia con questo atto che con quelli depositati nel giudizio di primo grado (da intendersi per integralmente riportati e trascritti anche ai fini di cui all'art. 346 c.p.c.), rigettare integralmente l'appello proposto in quanto del tutto inammissibile ed infondato, sia in fatto che in diritto e confermare la sentenza di primo grado ed il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Benevento con il n.ro 1022/2016.
3. Sempre nel merito ed in ogni caso accertare e dichiarare che e devono corrispondere Parte_1 Parte_2 agli avv.ti US TI e AR de MU, in proprio e nella qualità in atti, per l'opera professionale da questi prestata, la complessiva somma di € 116.467,90 (€ 90.000,00= per compensi di avvocato oltre € 457,90 per spese;
€ 24.192,00= per accessori di causa e € 1.818,00= quali spese sostenute per ottenere il parere dal competente Ordine Professionale), e per l'effetto condannare i convenuti opponenti al pagamento della somma di € 116.467,90, o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi di cui all'art. 5, D.lgs 9.10.2002 n. 231.
4. In via subordinata ed istruttoria, ammettere le richieste formulate in primo grado con la Memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, relative all'ammissione ed all'espletamento della C.T.U. per la quantificazione del corrispettivo professionale dovuto agli appellati e l'ulteriore richiesta di esibizione e/o estrazione copia, ex artt. 210 e 2012 c.p.c..
5. Vittoria di spese e competenze difensive, oltre accessori IVA e CAP, di questo ulteriore grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Nel merito delle rispettive difese, gli appellati sostenevano che l'incarico conferito era complesso e non meramente limitato alla cessione delle quote, e che l'attività prodotta (e-mail, bozze, riunioni, trattative) comprovava sia la qualità del lavoro svolto sia la misura del compenso liquidato, anche in mancanza di mandato scritto.
Ribadivano che la condotta della dimostrava l'intervenuta accettazione dell'attività Pt_2 realizzata anche in suo favore, oltre che per espresso mandato del 5/4/2013 depositato in atti e la generale spettanza del compenso, deducendo in particolare che la stessa non aveva mai disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione dell'atto di conferimento, ma al più dedotto trattarsi di foglio firmato in bianco, genericamente deducendo il rilascio della firma al marito per delegare un sostituto in un'assemblea sociale (non meglio dettagliata).
In merito al quantum della pretesa precisavano che il parere dell'Ordine, integrato dalla documentazione, era legittimo come punto di riferimento per la liquidazione, in quanto teneva conto
7 dell'elenco dettagliato di attività, del tempo impiegato per ciascuna di esse, e dell'elevato importo economico delle attività.
Chiedevano, quindi, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Instaurato il giudizio, in esito ad alcuni rinvii per precisazione delle conclusioni, a seguito del decreto di riassegnazione e redistribuzione di affari tra sezioni della Corte di Appello, emanato dal
Presidente della Corte di appello in data 30/12/2024, il presente procedimento perveniva dalla
Ottava Sezione alla presente, con assegnazione alla relatrice dott.ssa Celentano in data 22/1/2025.
All'udienza del 23/09/2025, tenuta nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., e sulle note di udienza delle parti, il Collegio assegnava la causa in decisione con concessione abbreviata dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di trenta giorni per le comparse conclusionali, depositate da entrambi e successivi venti giorni per le repliche, depositate dagli appellanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da e è parzialmente fondato nei limiti della Parte_1 Parte_2 posizione di quest'ultima, e, pertanto, va accolto con riforma della statuizione del primo grado per i seguenti motivi.
Va premesso che l'appello, contrariamente a quanto eccepito dagli appellati, è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto contiene oltre alla volontà di riforma anche una parte argomentativa, atta a confutare e contestare le specifiche ragioni del primo giudice e il fondamento logico – giuridico della pronuncia (Cass. SS.UU 27199/2017, Cass.18307/2015 e Cass. 22781/2014).
Per ordine espositivo questo Collegio preferisce iniziare dall'an dell'obbligazione al pagamento dei compensi gravante sul D , risultando meno problematica. Questi infatti non contesta il Pt_1 conferimento dell'incarico, ma contesta – invero in modo apodittico e generico - le prestazioni eseguite sotto il profilo contenutistico, osservando che i professionisti indicavano un numero spropositato di ore dedicate all'assistenza degli ingiunti, nonché per una serie di attività non compiute, e poi sul piano dell'inutilità della prestazione, essendo addivenuti alla transazione con i soci della Microgame, solo dopo la cessazione del rapporto professionale, e non per meriti dei professionisti, ritenendo che l'opera di questi non avesse raggiunto i risultati pattuiti.
La predetta doglianza non può trovare accoglimento, in primo luogo poiché la prestazione del professionista consta in un'obbligazione di mezzi e non di risultato, e pertanto il cliente insoddisfatto avrebbe dovuto dedurre la negligenza dei professionisti, non specificamente allegata
8 nel presente caso, e non il mero mancato raggiungimento dello scopo pattuito, la “inutilità”, riferendola, peraltro, solo al mancato perfezionarsi dell'accordo per uscire dalla società Microgame.
In secondo luogo, in ordine al dettaglio delle prestazioni per cui è richiesto compenso, a fronte di un'elencazione piuttosto dettagliata contenuta nel doc. 5 prodotto dai professionisti, indicante, a partire dal 5.12.2012, le misurazioni orarie del tempo delle singole prestazioni, dedicate all'assistenza dei clienti, nonché la relazione sul contenuto delle prestazioni continuative rese in favore degli appellati, allegata al Consiglio dell'Ordine per il visto sulla parcella, con particolare esplicazione delle diverse attività, documenti allegati sin dal deposito del ricorso monitorio, contenendo lo stesso ricorso una sintesi dell'elencazione delle questioni principali, su cui verteva l'assistenza e consulenza continuativa, le contestazioni del D'OL sono evidentemente generiche e non specificate. In aggiunta i professionisti allegavano tempestivamente agli atti un importante mole di relazioni, comunicazioni, report di riunioni e contatti, sempre indirizzati al D'OL o professionisti che pacificamente lo seguivano ed assistevano, e da questi riscontrati.
Sul punto va osservato che l'attività in oggetto è stata di natura squisitamente stragiudiziale, consistente in assistenza, con contenuti consultivi, alle singole attività sociali o nei rapporti con altri operatori economici, continuativa, vista la frequenza ininterrotta di mail e scambi. Pertanto tale tipologia di attività, non è facilmente documentabile con precisione e certezza, come con gli atti di attività giudiziaria, né tanto meno rispetto ad un'attività espletata fuori dal processo ma concretizzatasi in un unico atto: un parere, una intimazione, o simili.
Nondimeno, l'abbondante produzione di contatti mail quotidiani, sui vari oggetti di assistenza e consulenza, dà riscontro di un'importante attività di studio e approfondimento di questioni giuridiche, oltre alla predisposizione delle bozze degli atti esplicativi dell'attività sociale del
– avente carica di amministratore della Microgame s.p.a. – ed ancora dei numerosi contatti Pt_1 per addivenire alla risoluzione dei conflitti interni alla società al fine di fuoriuscire dalla stessa, evitando di subire gli effetti negativi di eventuali contenziosi per responsabilità gestorie.
Sul valore probatorio della parcella vistata dall'ordine professionale, è ben vero che la giurisprudenza di legittimità ne limita il valore di prova privilegiata a carattere vincolante solo nella pronuncia dell'ingiunzione ai sensi dell'art. 636 c.p.c. costituendo nell'eventuale fase di opposizione, una mera dichiarazione unilaterale del professionista sulla consistenza delle prestazioni e correttezza della tariffa pertinente (Cass. 14556/2004 e Cass. 3463/2010), ma va osservato che nel caso di specie l'espletamento dell'incarico risulta fondato su ben altri elementi come riferiti.
9 Dunque l'espletamento dell'incarico conferito dal appare provato nei termini e con i CP_5 contenuti indicati dai professionisti.
È altresì incontestato il mancato pagamento dei compensi, in quanto lo stesso cliente ammetteva ciò dichiarando di non aver trovato un punto di incontro sulla quantificazione dei compensi medesimi, circostanza anche causante la rinuncia dei professionisti all'incarico.
In merito al primo motivo di doglianza, relativo all'incarico ai professionisti da parte della
[...]
la situazione è più articolata. Parte_2
Va premesso che la motivazione del primo giudice, sul positivo accertamento dell'incarico anche da parte di quest'ultima non è per niente fondato sul conferimento in forma scritta, allegato al documento “L” della produzione dei creditori, ed infatti, il Tribunale prescindeva completamente dall'esistenza – validità di un mandato in forma scritta, ritenendo invece il conferimento dell'incarico da parte della fondato “sull'abbondantissima documentazione proposta Pt_2 dagli opposti, da cui si desume che, seppure non vi sia stato un formale incarico scritto, e una formale assunzione dell'obbligo di un'obbligazione di pagamento nei confronti degli opposti, lo studio legale TI ebbe a svolgere una rilevantissima attività stragiudiziale in favore di entrambi gli opponenti per circa otto mesi senza che mai la ne chiedesse agli opposti le ragioni”, e Pt_2 quindi: “emerge un'implicita volontà della di incaricare ed avvalersi dell'attività Pt_2 professionale dello . Dunque un conferimento tacito, anche in adesione all'attività Controparte_1 portata avanti dai professionisti, ed insieme un accertamento negativo – sebbene non motivato – sull'esistenza di un conferimento in forma scritta.
Questa ratio decidendi è stata oggetto di pertinente motivo nel presente gravame, nella parte in cui la ha ritenuto “l'errore è altresì evidente poiché nella corrispondenza intercorsa e versata Pt_2 in atti non vi è alcun documento dal quale possa evincersi la volontà della di incaricare CP_6 ed avvalersi delle prestazioni professionali degli appellanti. L'errore è evidente tanto che il
Tribunale non ha allegato e neanche avrebbe potuto farlo, da quale documento si possa evincere tale implicita volontà”.
Questo argomento è fondato.
Ed invero, sebbene i professionisti abbiano offerto un numero notevole di documenti, e soprattutto comunicazioni telematiche sullo svolgimento dell'incarico, queste risultano indirizzate e riscontrate, unicamente dal – o dagli altri professionisti incaricati da questi, principalmente l'avv. Pt_1
10 Romano – non anche dalla il cui nome non risulta neanche tra i destinatari delle Pt_2 comunicazioni a mezzo e-mail.
Esaminando la documentazione in atti (in particolare, gli atti depositati in telematico, fascicolo di parte appellata doc. 19-22 allegati alla memoria ex art. 183 co 2 c.p.c.) consistente nella corrispondenza tra la Segreteria (in particolare i due professionisti Controparte_1 ingiungenti) e l'avv. Romano (avvocato che affiancava in tutta questa attività il e/o Pt_1
, da questa emerge il compimento di attività stragiudiziale in materia societaria Parte_1 direttamente nei confronti di quest'ultimo, mentre la viene solo sporadicamente Pt_2 menzionata, soprattutto con riferimento alla necessità di dismettere anche la partecipazione di quest'ultima nella Microgame e senza partecipare agli scambi, né riceverne comunicazione.
È particolarmente significativo il documento affoliato al numero 20) della produzione dei professionisti, contenente una mail del 5.3.2013, dell'avv. De MU, rivolta all'avv. Romano, ma destinata anche al in cui viene menzionata la suddetta (coniuge del nei Pt_1 Pt_2 Pt_1 seguenti termini: “a di la lettera può essere inviata per conoscenza, riguardando tutti Pt_2 Pt_2
i soci di minoranza”, espressione che dimostra sia la estraneità di quest'ultima alle concertazioni degli altri, sia la considerazione della stessa, non quale cliente, ma quale socia di minoranza della
Microgame s.p.a., in relazione alle cui vicende sociali il riceveva invece la continua Pt_1 assistenza dei professionisti, parti in causa.
Pertanto, accogliendo il primo motivo di appello, va riformata la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto esistente un incarico conferito dalla ai professionisti, fondato sulla Pt_2 mancata contestazione delle attività compiute dagli stessi con il medesimo contenuto di quello conferito dal coniuge, poiché non risulta fornita prova della sua volontà implicita che avrebbe dovuto premettere la conoscenza di tutte le attività compiute nel suo interesse e nell'adesione tacita allo svolgimento delle stesse da parte dei professionisti.
D'altra parte va per completezza osservato che i professionisti insistevano, ed hanno insistito anche in questa sede, per la validità del mandato scritto allegato in atti, mandato sul quale in effetti il giudice di primo grado ha deciso, seppure ha omesso di motivare la decisione, limitandosi ad affermare: “seppure non vi sia stato un formale incarico scritto e una formale assunzione di un'obbligazione di pagamento”. Tuttavia, per quanto carente di motivazione, il Tribunale aveva deciso la questione ritenendo come detto che non vi era stato un formale incarico scritto, e una formale assunzione dell'obbligo di un'obbligazione di pagamento nei confronti degli opposti.
Pertanto, sebbene vittoriosi sulla questione, ritenuto il contratto di prestazione d'opera
11 perfezionatosi tacitamente anche con la gli avvocati qui appellati, avrebbero dovuto Pt_2 proporre appello incidentale se avessero voluto richiedere un positivo accertamento del perfezionamento sulla base di un atto scritto della cliente, e dunque una pronuncia di validità ed esistenza di un conferimento di incarico professionale in forma esplicita e scritta.
Nonostante, tuttavia, il riferimento al mandato inviato dall'avv. Romano nel testo della comparsa in tale sede, nelle conclusioni non si ravvisa alcun appello incidentale, non essendo richiesta alcuna riforma della sentenza di primo grado, anzi chiedendone la piena conferma.
Sul punto, per completezza, va osservato che il documento risultava contestato non perché disconosciuto (nonostante il nomen iuris utilizzato) ma per l'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, (secondo giurisprudenza costante seguita anche da questa Corte, postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis, ossia senza uno specifico accordo sul contenuto del documento da riempire, mentre se avvenuto contra pactum, ossia in violazione di un accordo espresso per il riempimento, il firmatario deve fornire la prova del patto diverso;
cfr. Cass. 18234/2023, Cass. 25445/2010, Cass. 30226/2011, Cass. 5417/2014). In realtà il detto mandato perveniva già sottoscritto pur se privo di data, allegato ad una mail dell'avv.
Romano, inviata a agli avvocati De MU e TI in data 5.4.2013 (cfr. allegato 1, della produzione del primo grado), potendosi, quindi, con estrema certezza ritenere i professionisti estranei all'eventuale abusivo riempimento, il quale comunque privo di data, è risultato pervenuto ai professionisti solo il 5.4.2013 e riguardava esclusivamente “negoziare e concludere la cessione della mia partecipazione in Microgame, e più in generale la definizione di ogni e qualsiasi rapporto con la società e i soci”.
Resta il punto di doglianza sul quantum, che va rigettato con motivazione qui integrata.
Questa Corte, pur sapendo che, comunque, in materia di liquidazione delle competenze professionali dell'avvocato, il giudice non sia vincolato al parere di congruità dell'Ordine (cfr. Cass.
26286/2019, Cass. 712/2018, Cass. 10428/2015) ritiene comunque di poter recepire l'importo finale determinato nel parere citato in quanto congruo, così come aveva già fatto il giudice del primo grado, correttamente, ma senza profondersi nelle ragioni in merito.
La valutazione del Consiglio non viene dunque seguita per il particolare valore probatorio, ma in quanto adeguata ai criteri liquidativi dettati dal D.M. 140/2012, vigente al tempo dello svolgimento dell'incarico, dal suo conferimento, pacificamente indicato nel dicembre 2012 fino alla rinuncia dei professionisti nell'agosto 2013, e congrua rispetto alla consistenza dell'attività verificata.
12 Ed infatti, il decreto ministeriale citato si occupa dell'attività stragiudiziale all'art. 3 stabilendo che
“l'attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero ed importanza delle questioni, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi anche non economici conseguiti dal cliente, dall'eventuale urgenza della prestazione. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse”.
Nel caso di specie, sicuramente la prestazione si è composta di molteplici questioni, anche autonome tra loro, connesse all'attività societaria, ai rapporti interni con i soci di maggioranza, ed esterni, con i soggetti con cui erano state intraprese attività sociali e di ingente valore economico.
Non sarebbe pertanto possibile limitare la liquidazione ad un unico affare. Pertanto, ad esempio, non può condividersi l'argomento degli appellanti, i quale facevano riferimento al valore nominale delle azioni possesso del D da cedere a terzi;
ed infatti, questa non solo era accompagnata da CP_5 molteplici altre attività completamente autonome, ma peraltro, la stessa cessione andava inserita in un contesto conciliativo, involgente la transazione su possibili responsabilità gestorie del cedente, di tal che anche la misurazione sulla scorta del valore, nell'ambito solo di quella operazione apparirebbe riduttiva ed inappropriato il riferimento al valore nominale, quando invece il valore di mercato era pacificamente ben altro, tanto che il cliente rifiutava - perché ritenuta sottostimata - la proposta di € 500.000,00 (prezzo ridotto dalle istanze transattive connesse all'atto di cessione).
Ma, come detto, appare evidente dalle comunicazioni tra il e i professionisti e dalla Pt_1 relazione allegata alla richiesta di parere al COA di Milano, come l'attività sia stata molto più variegata ed ampia, rispetto alla cessione delle azioni.
D'altra parte, se la tempistica di 845 ore dichiarate dai professionisti è contestata dal cliente perché ritenuta esorbitante, la frequenza dei contatti, anche solo valutando la corrispondenza per e – mail, senz'altro testimonia una applicazione quasi quotidiana per il periodo di otto mesi, di entrambi i professionisti, da stimare comunque oltre le 500 ore (criterio espressamente richiamato già nel decreto ministeriale del 2012).
Di conseguenza, il compenso pattuito appare congruo sulla scorta degli elementi qui allegati, sia con riferimento al valore indicativo degli affari, sia con riferimento alla pluralità di questioni trattate nel continuativo rapporto di assistenza e consulenza e sia, inoltre, con riferimento ad un tempo stimato ragionevole di durata della prestazione.
13 Non è fondato, quindi il terzo motivo e alcuna riduzione va operata sugli importi, posto che la molteplicità delle questioni oggetto di consulenza ed assistenza e la assiduità dei contatti tra le parti, nonché la durata del rapporto, con tale intensità su otto mesi lavorativi, non consente di ritenere congruo un importo inferiore.
La valutazione del compenso, peraltro, era stata quantificata sull'attività svolta, senza considerazione alcuna del numero delle parti, per cui anche il riconoscimento dell'estraneità all'incarico della , non modifica l'entità della prestazione, avendo la stessa la medesima Pt_2 posizione di socio di minoranza del – ma non avendo come il primo anche l'esercizio della Pt_1 carica sociale di membro del c.d.a..
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1022/2016 emesso dal tribunale di Benevento, va parzialmente accolta, revocando il provvedimento monitorio e condannando il solo Pt_1
al pagamento di € 90.000,00, oltre IVA e CPA come per legge, le spese calcolate di €
[...]
457,00 ed € 1.818,00 per il parere all'ordine, mai contestate, ed interessi al tasso legale dalla data della domanda (monitoria) fino al soddisfo.
La parziale riforma della sentenza di primo grado determina la revoca del provvedimento monitorio,
e la necessità, secondo i principi di cui all'art. 336 c.p.c., di ricalibrare il governo delle spese del primo grado.
Sul punto occorre osservare che il e la , pur se costituiti congiuntamente, con un Pt_1 Pt_2 medesimo difensore, e ciò anche a causa della ingiunzione congiunta ricevuta dai professionisti, si muovono su posizioni distinte, occasionalmente riunite dalla domanda monitoria, tanto che la domanda ritenuta fondata per il primo, è stata infine accertata come non gravante anche sulla seconda, in mancanza di un titolo negoziale di adesione all'incarico professionale già conferito dal primo ed espletato nell'interesse di questi. Ciò determina la necessità di valutare la soccombenza con riferimento ad ogni singolo ingiunto, anche se costituiti con il medesimo difensore (in questi termini, cfr. Cass. 11195/1993 e 6850/1993, e si veda anche Cass. 197/2001 sulla soccombenza diversamente atteggiata nei giudizi riuniti, su ogni singola domanda), sicchè appare evidente in esito al presente giudizio, la totale soccombenza del il quale va condannato alle spese in Pt_1 favore degli avv. TI e Di MU, ivi incluse quelle del monitorio.
Viceversa, la giudicata estranea all'incarico professionale assegnato ai medesimi Pt_2 avvocati, ha diritto al rimborso delle spese dagli ingiungenti.
14 La liquidazione va attuata sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornate, ritenendo di potersi attenere al minimo (diversamente da quanto deciso dal giudice del tribunale, ben potendo, procedendosi nella nuova valutazione del riparto dell'onere delle spese anche rivalutare la misura), in quanto a prescindere dalle peculiarità in fatto, in diritto trattasi di mera liquidazione di compensi professionali, correlata allo scaglione determinato dall'importo della domanda (da 52.001,00 fino ad
€ 260.000,00) e con riferimento a tutte le fasi previste.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 1990/2019, pubblicata il 19/11/2019, nei confronti di TI US e De
MU barbara, ogni ulteriore istanza rigetta e disattesa, così decide:
A) Accoglie parzialmente l'appello, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 1022/2016 emesso dal tribunale di Benevento, e condanna il solo al pagamento di € Parte_1
90.000,00, oltre IVA e CPA, nonché spese per € 457,00 ed € 1.818,00 ed interessi al tasso legale dalla data della domanda (monitoria) fino al soddisfo in favore di TI US e
De MU AR;
condannando al pagamento in favore dei predetti Parte_1 professionisti della spese di lite del primo grado, ivi incluse quelle del monitorio, nell'importo di € 8.000,00 per compensi, oltre € 2.562,00 per compensi della fase monitoria ed € 407,00 per spese, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
e condanna degli avv. TI US e AR Di MU a rimborsare le spese di lite in favore di nell'importo di € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso Parte_2 forfettario, IVA e CPA come per legge;
B) condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Parte_1 favore di TI US e De MU AR, che si liquida in € 7.500,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge e condanna questi ultimi al pagamento delle spese di lite in favore di nell'importo di e 7.500,00 oltre rimborso Parte_2 forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Celentano Dott. Eugenio Forgillo
15 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Francesco Notaro Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 894 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2020, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1990/2019 pubblicata il 19.11.2019;
TRA
(c.f. n. ) e (c.f. n. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Pierdomenico De Caterina, (c.f. n. C.F._2
, come da procure rilasciate in primo grado nel fascicolo telematico, ed C.F._3 allegate in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto procuratore in Benevento alla via San Gaetano n. 10, indirizzo PEC , n. fax Email_1
082447405;
APPELLANTI
E
Avv. VISCONTI GIUSEPPE (c.f. n. ) e Avv. DE MURO BARBARA C.F._4
(c.f. n. ), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli C.F._5
Avv.ti Francesco Petitto (c.f. n. ), Lucio Ninfadoro (c.f. n. C.F._6
) e LU LE (c.f. n. ) del Foro di Milano, come C.F._7 C.F._8 da procure allegate agli atti della costituzione telematica, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei primi due procuratori in Ariano Irpino alla via Tribunali n. 8, indirizzi PEC
; ; fax n. Email_2 Email_3 Email_4
0825827210;
APPELLATI
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale;
1 Conclusioni: come da comparse conclusionali depositate in data 24.10.2025 per parte appellante ed il 26.10.2025 per parte appellata e replica degli appellanti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Benevento, notificato il 18/11/2016, l'ing.
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
1022/2016, emesso dal predetto Tribunale in data 21/07/2016 e notificato loro il 3/10/2016, con cui si ingiungeva il pagamento dell'importo di € 116.467,90 a titolo di compensi professionali, in favore degli avvocati US TI e AR De MU, quantificati in conformità al parere di congruità reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 30/4/2015, oltre interessi e vittoria di spese.
Gli avvocati ricorrenti, appartenenti allo avevano chiesto ed Controparte_1 ottenuto un provvedimento monitorio, qui opposto per attività stragiudiziale consistente nel comporre i rapporti litigiosi insorti all'interno della società Microgame s.p.a. (di cui i clienti erano soci di minoranza gli ingiunti, e il anche componente del cda, oltre che fondatore), nonché Pt_1 con due società lussemburghesi di gestione fondi di private equity e Controparte_2 [...]
ed anche attività assistenza e consulenza per la gestione delle pacchetto Controparte_3 minoritario di azioni nella Microgame s.p.a. dal dicembre 2012 al settembre 2013. In particolare, era compresa nell'attività professionale: la disamina e lo studio dell'operazione di leverage buyout, con cui i Fondi indicati avevano avuto accesso alla società per azioni Microgame, operazione causante dissidi con gli altri soci con possibili azioni di responsabilità; la redazione di minuta di verbale per finanziamento soci;
la collazione di tutti gli atti societari della Microgame e società da questa controllate;
la risoluzione delle contestazioni mosse al quale consigliere di Pt_1 amministrazione della Microgame s.p.a. e amministratore di società controllate;
ed infine, la trattativa con i legali dei soci di maggioranza per la vendita del pacchetto azionario di – Pt_1 [...]
Stimavano circa 845 ore di attività professionale. Dunque un'attività di consulenza ed Pt_2 assistenza quasi quotidiana sia nella gestione dei rapporti con altre società che nell'attività interna della Microgame s.p.a. nei rapporti con altri soci e nello svolgimento delle attività connesse alla carica sociale rivestita.
Restavano inevase le richieste di acconto o fondo spese, mentre senza alcuna risposta sugli acconti, il nell'agosto 2013 chiedeva assistenza per le trattative con altro soggetto. A quel punto i Pt_1 professionisti rinunciavano all'incarico.
2 Per le attività espletate, a fronte di una parcella di € 150.000,00, il C.O.A. di Milano esprimeva parere di congruità per € 90.000,00, per cui chiedevano emettere ingiunzione maggiorate degli accessori (IVA, CPA, spese per il parere C.O.A. ed altre spese vive) per complessive € 116.467,90, ottenendo il decreto monitorio.
Nell'atto di opposizione a questo provvedimento, gli ingiunti chiedevano di “1) dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace e, per l'effetto, revocare, l'opposto Decreto Ingiuntivo N. 1022/2016, tenuto conto di tutte le eccezioni sollevate nella narrativa del presente atto di opposizione, con tutte le conseguenziali statuizioni di legge;
2) accogliere l'opposizione della sig.ra e Parte_2 per l'effetto condannare i ricorrenti, in solido, al pagamento in suo favore delle spese di lite;
3) accogliere l'opposizione dell'ing. e per l'effetto, accertata la violazione da parte Parte_1 dei ricorrenti degli artt. 35 e 40 del Codice Deontologico Forense, dichiarare che nulla ad essi è dovuto;
in estremo subordine liquidare ai creditori opposti un compenso parametrato all'effettivo risultato dell'opera professionale dai medesimi prestata in favore di , fino alla data Parte_1 della loro rinuncia all'incarico; con vittoria, in ogni caso, delle spese di lite” e proponevano distinte posizioni difensive a fondamento delle suddette richieste.
Infatti, eccepiva di non aver mai conferito alcun incarico agli avvocati né di aver Parte_2 intrattenuto alcun rapporto professionale con essi, neanche epistolare non avendo personale conoscenza degli stessi, disconoscendo l'allegato “L” della produzione ricorrente (contenente un mandato, a sua firma, ai professionisti), in quanto era l'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, su richiesta del coniuge solo al fine di delegare la partecipazione all'assemblea Pt_1 sociale. Eccepiva la prescrizione di ogni avversa richiesta creditoria.
L'Ing. , invece, impugnava e contestava il decreto ingiuntivo, in quanto l'importo Parte_1 preteso era spropositato, così come quello indicato nel parere dell'Ordine Professionale, non essendo veritiere tutte le attività e il tempo occorso esposti nel ricorso. Affermava di non essersi mai rifiutato di corrispondere quanto dovuto ai professionisti, ma semplicemente di aver contestato gli importi delle richieste, quasi dimezzate, sebbene ancora spropositate nel parere citato. Deduceva, ancora, la non utilità dell'attività professionale profusa dagli istanti, a maggior ragione essendosi interrotta bruscamente in data 31.7.2013 con la rinuncia all'incarico, tanto che avevano proceduto autonomamente alla vendita delle loro partecipazioni azionarie in Microgame s.p.a. a prezzi più convenienti di quelli paventati dai professionisti. Contestavano la violazione dei doveri professionali sanciti agli artt. 35 e 40 del codice deontologico.
3 Si costituivano in data 15/2/2017 gli avvocati US TI e AR De MU chiedendo di:
“1. In via preliminare concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le deduzioni svolte al punto B) della presente comparsa. 2. Nel merito, in accoglimento delle deduzioni ed eccezioni sopra formulate al punto A), di inammissibilità ed infondatezza delle deduzioni ed eccezioni diversamente formulate dagli opponenti Parte_1
e rigettare integralmente l'opposizione proposta ex adverso, in quanto del tutto Parte_2 inammissibile, pretestuosa, dilatoria ed infondata sia in fatto che in diritto, e confermare conseguenzialmente il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Benevento in data 21.07-
26.08.2016 con il n. 1022/16. 3. In ogni caso accertare e dichiarare che e Parte_1 [...] devono corrispondere agli avv.ti US TI e AR de MU, in proprio e Parte_2 nella qualità in atti, per l'opera professionale da questi prestata, la complessiva somma di €
116.467,90 (€ 90.000,00= per compensi di avvocato oltre € 457,90 per spese;
€ 24.192,00= per accessori di causa e € 1.818,00= quali spese sostenute per ottenere il parere dal competente Ordine
Professionale), e per l'effetto condannare i convenuti opponenti al pagamento della somma di €
116.467,90, o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi di cui all'art. 5, D.lgs 9.10.2002 n. 231. 4. Vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre accessori,
IVA e CPA come per legge”.
Nelle proprie difese, gli opposti ribadivano di aver eseguito, in maniera diligente e con impegno quotidiano dal 2012 al 2013, l'incarico di consulenza ed assistenza legale in materia societaria in favore di e nel rispetto del mandato conferito (sul punto contestando l'avversa Pt_1 Pt_2 eccezione di assenza di incarico evidenziando come il doc. L provi il mandato da parte di Parte_2
, anche in preparazione delle suddette attività, per evitare eventuali giudizi, e pervenire alla
[...] cessione del pacchetto azionario di entrambi i clienti con liberazione per il dai rischi di Pt_1 azioni giudiziarie connesse ai suoi ruoli nella società Microgame e contrallate. La transazione, per essere tombale doveva necessariamente interessare anche la partecipazione della (moglie Pt_2 del , per cui, tramite l'avv. Francesco Romano, veniva trasmesso anche il mandato di Pt_1 quest'ultima, e sicuramente non a sua insaputa, vista la corrispondenza ricevuta dai professionisti senza sollevare alcuna eccezione prima dell'ingiunzione.
Contestavano anche l'eccepita prescrizione, in quanto le numerose messe in mora avevano costituito interruzione successive del decorso del termine relativo.
Numerose erano state le attività professionali condivise anche con l'avv. Francesco Romano e con il consulente finanziario dott. e con piena informazione dei clienti. L'elenco completo Persona_1 delle attività era stato dettagliatamente indicato nella tabella, allegata al doc. 5, e comunque erano
4 stati allegati anche i documenti per comprovarle. Né peraltro corrisponde al vero che la partecipazione dalla Microgame spa fosse stata sottostimata dagli istanti, non rientrando nei loro compiti la stima del valore del pacchetto, dato per il quale si erano affidati al consulente finanziario dei clienti.
In merito alla eccepita rinuncia al mandato, imputavano la stessa alle condotte dilatorie dei clienti e alla mancata sottoscrizione di un accordo sul compenso da parte loro. Contestavano, infine, la asserita non utilità della prestazione svolta, evidenziando di aver assistito i debitori per circa otto mesi di intensa attività societaria riferibile all'oggetto del mandato, e di aver cessato l'incarico, solo per loro iniziativa, in mancanza di compensi, anche con il parziale versamento di un acconto.
Rigettata la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto monitorio opposto, acquisiti i documenti offerti dalle parti, senza ulteriore necessità di istruttoria, la causa veniva assegnata in decisione e, all'esito, decisa dal Tribunale di Benevento con la sentenza n. 1990/2019, pubblicata il 19/11/2019, non notificata, con cui si rigettava l'opposizione con conferma del provvedimento monitorio e vittoria di spese.
In particolare, il primo giudice riteneva le contestazioni dell'ing. generiche e vertenti più Pt_1 sulla eccessiva onerosità dei compensi e sull'asserita inutilità delle prestazioni compiute, che non sul non corretto adempimento, con la conseguenza che tale condotta difensiva del unita Pt_1 alla documentazione in atti, fossero sufficienti a comprovare le prestazioni eseguite e l'attività espletata dai professionisti, in favore dei clienti per come dedotta in sede monitoria.
Osservava coma a fronte di notevoli attività svolte nel comune interesse anche della Pt_2 destinataria anche di dirette richieste di pagamento, prima del decreto monitorio, mai questa avesse chiesto conto ai professionisti o preso le distanze dal loro operato, di tal che si riteneva sussistente un'implicita volontà di quest'ultima di avvalersi dell'attività dello studio TI.
Con riferimento al quantum, il giudice del primo grado ha ritenuto adeguato il parere dell'Ordine degli Avvocati di Milano, ritenendolo congruo rispetto alla “quantità e qualità dell'attività svolta”, come comprovato dalla documentazione e dalla fitta corrispondenza che hanno confermato l'impegno “quasi quotidiano” dei professionisti. Correttamente il Tribunale, inoltre, definiva la prestazione d'opera professionale, un'obbligazione di mezzi, e non di risultato, con l'effetto che la mera contestazione circa l'utilità o meno derivante dalla stessa, non fosse dirimente ai fini del riconoscimento del compenso. Infine, ha ritenuto legittima la rinuncia al mandato da parte dei professionisti, motivata dalla condotta dei clienti.
5 Avverso tale pronuncia, proponevano appello, con citazione notificata il 3/3/2020, Parte_1
e chiedendo di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Parte_2
Corte adita accogliere il presente appello per i motivi in esso formulati e in riforma dell'impugnata sentenza, per come specificato nella parte motiva del presente appello, accogliere l'opposizione Par proposta in primo grado dei sigg.ri e , con il favore delle spese Parte_2 Parte_1 di lite del doppio grado di giudizio, come specificato in parte motiva”.
Con il primo motivo, riguardante la posizione della si dolevano che il giudice non Pt_2 avesse tenuto conto del formale disconoscimento della scrittura privata, asseritamente a sua firma, contenente l'incarico anche per suo conto ai professionisti, allegato L, non seguito, peraltro dalla richiesta di avvalersi dell'atto e dunque della sua verificazione da parte dei creditori. Sul punto la
[...] aveva riconosciuto la sua firma ma affermato di averla apposta su un foglio in bianco, su Pt_2 richiesta del al solo fine di delegare altri a partecipare ad un'assemblea sociale. Pt_1
Ritenevano errata la motivazione nella parte in cui senza tener conto di quanto sopra, il giudicante aveva comunque considerato esistente l'incarico anche nell'interesse della stessa senza provare l'eventuale fonte. Negavano l'utile risultato conseguito con l'attività, e in particolare non si era addivenuti a transazione con i soci di maggioranza, vicenda avvenuta tempo dopo senza alcun avvalimento dell'attività professionale svolta dai professionisti istanti.
Con il secondo motivo, incentrato sulla posizione del sebbene l'incarico fosse stato da Pt_1 questi effettivamente conferito, contestavano le attività asseritamente svolte dagli avvocati, sia nei contenuti che nel numero di ore impiegate, evidentemente spropositato. Bisognava ricordare che le richieste di questi ultimi, erano partite da € 100.000,00 quale mero fondo spese, per poi ridimensionarsi solo dopo il parere del C.O.A.
Negavano, inoltre, con riferimento ad entrambi i debitori ingiunti il valore probatorio della parcella vistata dall'ordine professionale, censurando l'affermazione del Tribunale di aver ritenuto
“adeguato e congruo il parere”, senza fare proprio il ragionamento ed il calcolo alla base dello stesso. Mancavano quindi le ragioni alla base della congruità del compenso.
Inoltre, non si era tenuto conto del concretizzarsi della transazione solo successivamente al cessare della collaborazione e non per il tramite dei professionisti, e per l'individuazione del valore dell'affare, da parametrare al valor nominale delle azioni e perciò € 250.000,00, o indeterminabile
(applicando lo scaglione, entro € 520.000,00).
Con comparsa depositata il 10/09/2020 si costituivano gli avvocati US TI e CP_4 contestando l'avverso gravame, deducendone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e
[...]
6 l'infondatezza in fatto e diritto e chiedendo di: “1. In via preliminare ed in rito, in accoglimento delle deduzioni ed eccezioni sopra formulate al punto A) della narrativa, dichiarare inammissibile l'appello proposto per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c..
2. Nel merito, in accoglimento delle domande, deduzioni, eccezioni e conclusioni proposte sia con questo atto che con quelli depositati nel giudizio di primo grado (da intendersi per integralmente riportati e trascritti anche ai fini di cui all'art. 346 c.p.c.), rigettare integralmente l'appello proposto in quanto del tutto inammissibile ed infondato, sia in fatto che in diritto e confermare la sentenza di primo grado ed il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Benevento con il n.ro 1022/2016.
3. Sempre nel merito ed in ogni caso accertare e dichiarare che e devono corrispondere Parte_1 Parte_2 agli avv.ti US TI e AR de MU, in proprio e nella qualità in atti, per l'opera professionale da questi prestata, la complessiva somma di € 116.467,90 (€ 90.000,00= per compensi di avvocato oltre € 457,90 per spese;
€ 24.192,00= per accessori di causa e € 1.818,00= quali spese sostenute per ottenere il parere dal competente Ordine Professionale), e per l'effetto condannare i convenuti opponenti al pagamento della somma di € 116.467,90, o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi di cui all'art. 5, D.lgs 9.10.2002 n. 231.
4. In via subordinata ed istruttoria, ammettere le richieste formulate in primo grado con la Memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, relative all'ammissione ed all'espletamento della C.T.U. per la quantificazione del corrispettivo professionale dovuto agli appellati e l'ulteriore richiesta di esibizione e/o estrazione copia, ex artt. 210 e 2012 c.p.c..
5. Vittoria di spese e competenze difensive, oltre accessori IVA e CAP, di questo ulteriore grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Nel merito delle rispettive difese, gli appellati sostenevano che l'incarico conferito era complesso e non meramente limitato alla cessione delle quote, e che l'attività prodotta (e-mail, bozze, riunioni, trattative) comprovava sia la qualità del lavoro svolto sia la misura del compenso liquidato, anche in mancanza di mandato scritto.
Ribadivano che la condotta della dimostrava l'intervenuta accettazione dell'attività Pt_2 realizzata anche in suo favore, oltre che per espresso mandato del 5/4/2013 depositato in atti e la generale spettanza del compenso, deducendo in particolare che la stessa non aveva mai disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione dell'atto di conferimento, ma al più dedotto trattarsi di foglio firmato in bianco, genericamente deducendo il rilascio della firma al marito per delegare un sostituto in un'assemblea sociale (non meglio dettagliata).
In merito al quantum della pretesa precisavano che il parere dell'Ordine, integrato dalla documentazione, era legittimo come punto di riferimento per la liquidazione, in quanto teneva conto
7 dell'elenco dettagliato di attività, del tempo impiegato per ciascuna di esse, e dell'elevato importo economico delle attività.
Chiedevano, quindi, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Instaurato il giudizio, in esito ad alcuni rinvii per precisazione delle conclusioni, a seguito del decreto di riassegnazione e redistribuzione di affari tra sezioni della Corte di Appello, emanato dal
Presidente della Corte di appello in data 30/12/2024, il presente procedimento perveniva dalla
Ottava Sezione alla presente, con assegnazione alla relatrice dott.ssa Celentano in data 22/1/2025.
All'udienza del 23/09/2025, tenuta nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., e sulle note di udienza delle parti, il Collegio assegnava la causa in decisione con concessione abbreviata dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di trenta giorni per le comparse conclusionali, depositate da entrambi e successivi venti giorni per le repliche, depositate dagli appellanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da e è parzialmente fondato nei limiti della Parte_1 Parte_2 posizione di quest'ultima, e, pertanto, va accolto con riforma della statuizione del primo grado per i seguenti motivi.
Va premesso che l'appello, contrariamente a quanto eccepito dagli appellati, è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto contiene oltre alla volontà di riforma anche una parte argomentativa, atta a confutare e contestare le specifiche ragioni del primo giudice e il fondamento logico – giuridico della pronuncia (Cass. SS.UU 27199/2017, Cass.18307/2015 e Cass. 22781/2014).
Per ordine espositivo questo Collegio preferisce iniziare dall'an dell'obbligazione al pagamento dei compensi gravante sul D , risultando meno problematica. Questi infatti non contesta il Pt_1 conferimento dell'incarico, ma contesta – invero in modo apodittico e generico - le prestazioni eseguite sotto il profilo contenutistico, osservando che i professionisti indicavano un numero spropositato di ore dedicate all'assistenza degli ingiunti, nonché per una serie di attività non compiute, e poi sul piano dell'inutilità della prestazione, essendo addivenuti alla transazione con i soci della Microgame, solo dopo la cessazione del rapporto professionale, e non per meriti dei professionisti, ritenendo che l'opera di questi non avesse raggiunto i risultati pattuiti.
La predetta doglianza non può trovare accoglimento, in primo luogo poiché la prestazione del professionista consta in un'obbligazione di mezzi e non di risultato, e pertanto il cliente insoddisfatto avrebbe dovuto dedurre la negligenza dei professionisti, non specificamente allegata
8 nel presente caso, e non il mero mancato raggiungimento dello scopo pattuito, la “inutilità”, riferendola, peraltro, solo al mancato perfezionarsi dell'accordo per uscire dalla società Microgame.
In secondo luogo, in ordine al dettaglio delle prestazioni per cui è richiesto compenso, a fronte di un'elencazione piuttosto dettagliata contenuta nel doc. 5 prodotto dai professionisti, indicante, a partire dal 5.12.2012, le misurazioni orarie del tempo delle singole prestazioni, dedicate all'assistenza dei clienti, nonché la relazione sul contenuto delle prestazioni continuative rese in favore degli appellati, allegata al Consiglio dell'Ordine per il visto sulla parcella, con particolare esplicazione delle diverse attività, documenti allegati sin dal deposito del ricorso monitorio, contenendo lo stesso ricorso una sintesi dell'elencazione delle questioni principali, su cui verteva l'assistenza e consulenza continuativa, le contestazioni del D'OL sono evidentemente generiche e non specificate. In aggiunta i professionisti allegavano tempestivamente agli atti un importante mole di relazioni, comunicazioni, report di riunioni e contatti, sempre indirizzati al D'OL o professionisti che pacificamente lo seguivano ed assistevano, e da questi riscontrati.
Sul punto va osservato che l'attività in oggetto è stata di natura squisitamente stragiudiziale, consistente in assistenza, con contenuti consultivi, alle singole attività sociali o nei rapporti con altri operatori economici, continuativa, vista la frequenza ininterrotta di mail e scambi. Pertanto tale tipologia di attività, non è facilmente documentabile con precisione e certezza, come con gli atti di attività giudiziaria, né tanto meno rispetto ad un'attività espletata fuori dal processo ma concretizzatasi in un unico atto: un parere, una intimazione, o simili.
Nondimeno, l'abbondante produzione di contatti mail quotidiani, sui vari oggetti di assistenza e consulenza, dà riscontro di un'importante attività di studio e approfondimento di questioni giuridiche, oltre alla predisposizione delle bozze degli atti esplicativi dell'attività sociale del
– avente carica di amministratore della Microgame s.p.a. – ed ancora dei numerosi contatti Pt_1 per addivenire alla risoluzione dei conflitti interni alla società al fine di fuoriuscire dalla stessa, evitando di subire gli effetti negativi di eventuali contenziosi per responsabilità gestorie.
Sul valore probatorio della parcella vistata dall'ordine professionale, è ben vero che la giurisprudenza di legittimità ne limita il valore di prova privilegiata a carattere vincolante solo nella pronuncia dell'ingiunzione ai sensi dell'art. 636 c.p.c. costituendo nell'eventuale fase di opposizione, una mera dichiarazione unilaterale del professionista sulla consistenza delle prestazioni e correttezza della tariffa pertinente (Cass. 14556/2004 e Cass. 3463/2010), ma va osservato che nel caso di specie l'espletamento dell'incarico risulta fondato su ben altri elementi come riferiti.
9 Dunque l'espletamento dell'incarico conferito dal appare provato nei termini e con i CP_5 contenuti indicati dai professionisti.
È altresì incontestato il mancato pagamento dei compensi, in quanto lo stesso cliente ammetteva ciò dichiarando di non aver trovato un punto di incontro sulla quantificazione dei compensi medesimi, circostanza anche causante la rinuncia dei professionisti all'incarico.
In merito al primo motivo di doglianza, relativo all'incarico ai professionisti da parte della
[...]
la situazione è più articolata. Parte_2
Va premesso che la motivazione del primo giudice, sul positivo accertamento dell'incarico anche da parte di quest'ultima non è per niente fondato sul conferimento in forma scritta, allegato al documento “L” della produzione dei creditori, ed infatti, il Tribunale prescindeva completamente dall'esistenza – validità di un mandato in forma scritta, ritenendo invece il conferimento dell'incarico da parte della fondato “sull'abbondantissima documentazione proposta Pt_2 dagli opposti, da cui si desume che, seppure non vi sia stato un formale incarico scritto, e una formale assunzione dell'obbligo di un'obbligazione di pagamento nei confronti degli opposti, lo studio legale TI ebbe a svolgere una rilevantissima attività stragiudiziale in favore di entrambi gli opponenti per circa otto mesi senza che mai la ne chiedesse agli opposti le ragioni”, e Pt_2 quindi: “emerge un'implicita volontà della di incaricare ed avvalersi dell'attività Pt_2 professionale dello . Dunque un conferimento tacito, anche in adesione all'attività Controparte_1 portata avanti dai professionisti, ed insieme un accertamento negativo – sebbene non motivato – sull'esistenza di un conferimento in forma scritta.
Questa ratio decidendi è stata oggetto di pertinente motivo nel presente gravame, nella parte in cui la ha ritenuto “l'errore è altresì evidente poiché nella corrispondenza intercorsa e versata Pt_2 in atti non vi è alcun documento dal quale possa evincersi la volontà della di incaricare CP_6 ed avvalersi delle prestazioni professionali degli appellanti. L'errore è evidente tanto che il
Tribunale non ha allegato e neanche avrebbe potuto farlo, da quale documento si possa evincere tale implicita volontà”.
Questo argomento è fondato.
Ed invero, sebbene i professionisti abbiano offerto un numero notevole di documenti, e soprattutto comunicazioni telematiche sullo svolgimento dell'incarico, queste risultano indirizzate e riscontrate, unicamente dal – o dagli altri professionisti incaricati da questi, principalmente l'avv. Pt_1
10 Romano – non anche dalla il cui nome non risulta neanche tra i destinatari delle Pt_2 comunicazioni a mezzo e-mail.
Esaminando la documentazione in atti (in particolare, gli atti depositati in telematico, fascicolo di parte appellata doc. 19-22 allegati alla memoria ex art. 183 co 2 c.p.c.) consistente nella corrispondenza tra la Segreteria (in particolare i due professionisti Controparte_1 ingiungenti) e l'avv. Romano (avvocato che affiancava in tutta questa attività il e/o Pt_1
, da questa emerge il compimento di attività stragiudiziale in materia societaria Parte_1 direttamente nei confronti di quest'ultimo, mentre la viene solo sporadicamente Pt_2 menzionata, soprattutto con riferimento alla necessità di dismettere anche la partecipazione di quest'ultima nella Microgame e senza partecipare agli scambi, né riceverne comunicazione.
È particolarmente significativo il documento affoliato al numero 20) della produzione dei professionisti, contenente una mail del 5.3.2013, dell'avv. De MU, rivolta all'avv. Romano, ma destinata anche al in cui viene menzionata la suddetta (coniuge del nei Pt_1 Pt_2 Pt_1 seguenti termini: “a di la lettera può essere inviata per conoscenza, riguardando tutti Pt_2 Pt_2
i soci di minoranza”, espressione che dimostra sia la estraneità di quest'ultima alle concertazioni degli altri, sia la considerazione della stessa, non quale cliente, ma quale socia di minoranza della
Microgame s.p.a., in relazione alle cui vicende sociali il riceveva invece la continua Pt_1 assistenza dei professionisti, parti in causa.
Pertanto, accogliendo il primo motivo di appello, va riformata la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto esistente un incarico conferito dalla ai professionisti, fondato sulla Pt_2 mancata contestazione delle attività compiute dagli stessi con il medesimo contenuto di quello conferito dal coniuge, poiché non risulta fornita prova della sua volontà implicita che avrebbe dovuto premettere la conoscenza di tutte le attività compiute nel suo interesse e nell'adesione tacita allo svolgimento delle stesse da parte dei professionisti.
D'altra parte va per completezza osservato che i professionisti insistevano, ed hanno insistito anche in questa sede, per la validità del mandato scritto allegato in atti, mandato sul quale in effetti il giudice di primo grado ha deciso, seppure ha omesso di motivare la decisione, limitandosi ad affermare: “seppure non vi sia stato un formale incarico scritto e una formale assunzione di un'obbligazione di pagamento”. Tuttavia, per quanto carente di motivazione, il Tribunale aveva deciso la questione ritenendo come detto che non vi era stato un formale incarico scritto, e una formale assunzione dell'obbligo di un'obbligazione di pagamento nei confronti degli opposti.
Pertanto, sebbene vittoriosi sulla questione, ritenuto il contratto di prestazione d'opera
11 perfezionatosi tacitamente anche con la gli avvocati qui appellati, avrebbero dovuto Pt_2 proporre appello incidentale se avessero voluto richiedere un positivo accertamento del perfezionamento sulla base di un atto scritto della cliente, e dunque una pronuncia di validità ed esistenza di un conferimento di incarico professionale in forma esplicita e scritta.
Nonostante, tuttavia, il riferimento al mandato inviato dall'avv. Romano nel testo della comparsa in tale sede, nelle conclusioni non si ravvisa alcun appello incidentale, non essendo richiesta alcuna riforma della sentenza di primo grado, anzi chiedendone la piena conferma.
Sul punto, per completezza, va osservato che il documento risultava contestato non perché disconosciuto (nonostante il nomen iuris utilizzato) ma per l'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, (secondo giurisprudenza costante seguita anche da questa Corte, postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis, ossia senza uno specifico accordo sul contenuto del documento da riempire, mentre se avvenuto contra pactum, ossia in violazione di un accordo espresso per il riempimento, il firmatario deve fornire la prova del patto diverso;
cfr. Cass. 18234/2023, Cass. 25445/2010, Cass. 30226/2011, Cass. 5417/2014). In realtà il detto mandato perveniva già sottoscritto pur se privo di data, allegato ad una mail dell'avv.
Romano, inviata a agli avvocati De MU e TI in data 5.4.2013 (cfr. allegato 1, della produzione del primo grado), potendosi, quindi, con estrema certezza ritenere i professionisti estranei all'eventuale abusivo riempimento, il quale comunque privo di data, è risultato pervenuto ai professionisti solo il 5.4.2013 e riguardava esclusivamente “negoziare e concludere la cessione della mia partecipazione in Microgame, e più in generale la definizione di ogni e qualsiasi rapporto con la società e i soci”.
Resta il punto di doglianza sul quantum, che va rigettato con motivazione qui integrata.
Questa Corte, pur sapendo che, comunque, in materia di liquidazione delle competenze professionali dell'avvocato, il giudice non sia vincolato al parere di congruità dell'Ordine (cfr. Cass.
26286/2019, Cass. 712/2018, Cass. 10428/2015) ritiene comunque di poter recepire l'importo finale determinato nel parere citato in quanto congruo, così come aveva già fatto il giudice del primo grado, correttamente, ma senza profondersi nelle ragioni in merito.
La valutazione del Consiglio non viene dunque seguita per il particolare valore probatorio, ma in quanto adeguata ai criteri liquidativi dettati dal D.M. 140/2012, vigente al tempo dello svolgimento dell'incarico, dal suo conferimento, pacificamente indicato nel dicembre 2012 fino alla rinuncia dei professionisti nell'agosto 2013, e congrua rispetto alla consistenza dell'attività verificata.
12 Ed infatti, il decreto ministeriale citato si occupa dell'attività stragiudiziale all'art. 3 stabilendo che
“l'attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero ed importanza delle questioni, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi anche non economici conseguiti dal cliente, dall'eventuale urgenza della prestazione. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse”.
Nel caso di specie, sicuramente la prestazione si è composta di molteplici questioni, anche autonome tra loro, connesse all'attività societaria, ai rapporti interni con i soci di maggioranza, ed esterni, con i soggetti con cui erano state intraprese attività sociali e di ingente valore economico.
Non sarebbe pertanto possibile limitare la liquidazione ad un unico affare. Pertanto, ad esempio, non può condividersi l'argomento degli appellanti, i quale facevano riferimento al valore nominale delle azioni possesso del D da cedere a terzi;
ed infatti, questa non solo era accompagnata da CP_5 molteplici altre attività completamente autonome, ma peraltro, la stessa cessione andava inserita in un contesto conciliativo, involgente la transazione su possibili responsabilità gestorie del cedente, di tal che anche la misurazione sulla scorta del valore, nell'ambito solo di quella operazione apparirebbe riduttiva ed inappropriato il riferimento al valore nominale, quando invece il valore di mercato era pacificamente ben altro, tanto che il cliente rifiutava - perché ritenuta sottostimata - la proposta di € 500.000,00 (prezzo ridotto dalle istanze transattive connesse all'atto di cessione).
Ma, come detto, appare evidente dalle comunicazioni tra il e i professionisti e dalla Pt_1 relazione allegata alla richiesta di parere al COA di Milano, come l'attività sia stata molto più variegata ed ampia, rispetto alla cessione delle azioni.
D'altra parte, se la tempistica di 845 ore dichiarate dai professionisti è contestata dal cliente perché ritenuta esorbitante, la frequenza dei contatti, anche solo valutando la corrispondenza per e – mail, senz'altro testimonia una applicazione quasi quotidiana per il periodo di otto mesi, di entrambi i professionisti, da stimare comunque oltre le 500 ore (criterio espressamente richiamato già nel decreto ministeriale del 2012).
Di conseguenza, il compenso pattuito appare congruo sulla scorta degli elementi qui allegati, sia con riferimento al valore indicativo degli affari, sia con riferimento alla pluralità di questioni trattate nel continuativo rapporto di assistenza e consulenza e sia, inoltre, con riferimento ad un tempo stimato ragionevole di durata della prestazione.
13 Non è fondato, quindi il terzo motivo e alcuna riduzione va operata sugli importi, posto che la molteplicità delle questioni oggetto di consulenza ed assistenza e la assiduità dei contatti tra le parti, nonché la durata del rapporto, con tale intensità su otto mesi lavorativi, non consente di ritenere congruo un importo inferiore.
La valutazione del compenso, peraltro, era stata quantificata sull'attività svolta, senza considerazione alcuna del numero delle parti, per cui anche il riconoscimento dell'estraneità all'incarico della , non modifica l'entità della prestazione, avendo la stessa la medesima Pt_2 posizione di socio di minoranza del – ma non avendo come il primo anche l'esercizio della Pt_1 carica sociale di membro del c.d.a..
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1022/2016 emesso dal tribunale di Benevento, va parzialmente accolta, revocando il provvedimento monitorio e condannando il solo Pt_1
al pagamento di € 90.000,00, oltre IVA e CPA come per legge, le spese calcolate di €
[...]
457,00 ed € 1.818,00 per il parere all'ordine, mai contestate, ed interessi al tasso legale dalla data della domanda (monitoria) fino al soddisfo.
La parziale riforma della sentenza di primo grado determina la revoca del provvedimento monitorio,
e la necessità, secondo i principi di cui all'art. 336 c.p.c., di ricalibrare il governo delle spese del primo grado.
Sul punto occorre osservare che il e la , pur se costituiti congiuntamente, con un Pt_1 Pt_2 medesimo difensore, e ciò anche a causa della ingiunzione congiunta ricevuta dai professionisti, si muovono su posizioni distinte, occasionalmente riunite dalla domanda monitoria, tanto che la domanda ritenuta fondata per il primo, è stata infine accertata come non gravante anche sulla seconda, in mancanza di un titolo negoziale di adesione all'incarico professionale già conferito dal primo ed espletato nell'interesse di questi. Ciò determina la necessità di valutare la soccombenza con riferimento ad ogni singolo ingiunto, anche se costituiti con il medesimo difensore (in questi termini, cfr. Cass. 11195/1993 e 6850/1993, e si veda anche Cass. 197/2001 sulla soccombenza diversamente atteggiata nei giudizi riuniti, su ogni singola domanda), sicchè appare evidente in esito al presente giudizio, la totale soccombenza del il quale va condannato alle spese in Pt_1 favore degli avv. TI e Di MU, ivi incluse quelle del monitorio.
Viceversa, la giudicata estranea all'incarico professionale assegnato ai medesimi Pt_2 avvocati, ha diritto al rimborso delle spese dagli ingiungenti.
14 La liquidazione va attuata sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornate, ritenendo di potersi attenere al minimo (diversamente da quanto deciso dal giudice del tribunale, ben potendo, procedendosi nella nuova valutazione del riparto dell'onere delle spese anche rivalutare la misura), in quanto a prescindere dalle peculiarità in fatto, in diritto trattasi di mera liquidazione di compensi professionali, correlata allo scaglione determinato dall'importo della domanda (da 52.001,00 fino ad
€ 260.000,00) e con riferimento a tutte le fasi previste.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 1990/2019, pubblicata il 19/11/2019, nei confronti di TI US e De
MU barbara, ogni ulteriore istanza rigetta e disattesa, così decide:
A) Accoglie parzialmente l'appello, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 1022/2016 emesso dal tribunale di Benevento, e condanna il solo al pagamento di € Parte_1
90.000,00, oltre IVA e CPA, nonché spese per € 457,00 ed € 1.818,00 ed interessi al tasso legale dalla data della domanda (monitoria) fino al soddisfo in favore di TI US e
De MU AR;
condannando al pagamento in favore dei predetti Parte_1 professionisti della spese di lite del primo grado, ivi incluse quelle del monitorio, nell'importo di € 8.000,00 per compensi, oltre € 2.562,00 per compensi della fase monitoria ed € 407,00 per spese, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
e condanna degli avv. TI US e AR Di MU a rimborsare le spese di lite in favore di nell'importo di € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso Parte_2 forfettario, IVA e CPA come per legge;
B) condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Parte_1 favore di TI US e De MU AR, che si liquida in € 7.500,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge e condanna questi ultimi al pagamento delle spese di lite in favore di nell'importo di e 7.500,00 oltre rimborso Parte_2 forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Celentano Dott. Eugenio Forgillo
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