Articolo 1896 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1896. Speciale elargizione ai superstiti del personale deceduto a causa di servizio 1. Ai superstiti dei soggetti deceduti in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, appartenenti a una delle seguenti categorie di personale, e' corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento del beneficio previsto dagli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e 5, comma 5 , della legge 3 agosto 2004, n. 206 , aumentata di un ulteriore 30 per cento, quando il dante causa ha familiari fiscalmente a carico:
a) militari in servizio permanente e di complemento; b) personale delle Forze di polizia a ordinamento militare; c) militari in servizio di leva; d) richiamati nelle Forze armate, nella Guardia di finanza e nei Corpi ausiliari delle Forze armate; e) allievi carabinieri; f) allievi finanzieri; g) allievi delle accademie militari; h) allievi delle scuole e dei licei militari; i) volontari in ferma. 2. L'importo della speciale elargizione di cui al comma 1 e' soggetto a rivalutazione annuale automatica in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT.
Note all'art. 1896:
- Il testo dell' articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1980, n. 230, e' il seguente:
«Art. 6. - 1. La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, e' corrisposta secondo il seguente ordine:
1) coniuge superstite e figli se a carico;
2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.
2. Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile ».
- Il testo dell' articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1990, n. 250, citato nelle note all'art. 1907, e' il seguente:
«Art. 4 (Elargizione ai superstiti). - 1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 e' corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di piu' soggetti, di euro 200.000, secondo l'ordine fissato dall' articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466 , come sostituito dall' art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720 .
2. L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta altresi' a soggetti non parenti ne' affini, ne' legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466 , dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico».
- Il testo dell' articolo 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2004, n. 187, e' il seguente:
«5. L'elargizione di cui all' articolo 4, comma 1 , e all' articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , come sostituito dall' articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407 , e' corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalita' e' autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.».
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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