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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/11/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 108/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. GU DE Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
- (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. EMANUELE ARGENTO (pec: ed Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pescara, via Cesare Battisti
n. 31;
APPELLANTE contro
- (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. MARZIO PECCI (pec:
ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_2 studio in Rimini, via Flaminia n. 171;
APPELLATA
pagina 1 di 13 - (C.F. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. PAOLA LIMATOLA (pec: ed Email_3 elettivamente domiciliati presso il suo domicilio digitale;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 782/2023 del Tribunale di Ascoli
Piceno, emessa in data 4.12.2023 a definizione del procedimento n. 915/2022
R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza denegata e reietta così giudicare: nel merito:
- in riforma della sentenza impugnata accogliere il presente appello e quindi le conclusioni già rassegnate in atti, con conseguente annullamento in ogni sua parte della cartella di pagamento opposta e della relativa iscrizione a ruolo, con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni di giustizia e in specie con la condanna delle controparti-convenute, ciascuno in persona dei legali rappresentanti p.t., al pagamento delle somme che la parte opponente fosse costretta a versare per evitare gli atti esecutivi, o di quanto venisse ad essa coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi come di legge;
- in riforma del capo della sentenza dedicato alle spese di lite, condannare le controparti/appellate al pagamento integrale delle spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio secondo i corretti parametri della legge professionale e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore dichiaratosi antistatario.”
Per l : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni Controparte_1 contraria istanza, in via principale e di merito: respingere l'appello e confermare la sentenza appellata.
Vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art.
93 c.p.c.”
: “voglia rigettare l'appello confermando la Controparte_3 sentenza n.782/2023 del Tribunale di Ascoli Piceno siccome resa in perfetta linea
pagina 2 di 13 con l'attuale prevalente orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. n.1005/23 e n.36513/23; cfr. da ultimo: Cass. n.9657 del
10.04.2024, n.15485 del 03/06/2024) e comunque, perché venga dichiarato
l'appellante tenuto al pagamento dell'importo di € 164.817,17 portato dalla cartella impugnata n.008 2020 00101767 34 002 legittimamente emessa da
CP_4
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.782/2023 il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava l'opposizione proposta ex art. 615, primo comma, c.p.c. dall'odierno appellante in qualità di garante della società Welumen s.r.l. società Benefit, confermando la cartella di pagamento n.008 2020 00101767 34 002 di €.164.817,17 notificata dall'
[...]
all'odierno appellante in data 30.05.2022. Controparte_5
L'opposizione all'esecuzione traeva origine dalla notifica della suddetta cartella esattoriale, avente ad oggetto il recupero di somme che il Fondo di Garanzia aveva erogato - a seguito dell'escussione della garanzia da parte della
[...]
e del - stante l'inadempimento della CP_6 Controparte_7
Welumen s.r.l. all'obbligo di rimborsare quanto ricevuto.
Preliminarmente, il Tribunale di merito accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . Controparte_5
Nel merito, il giudice di primo grado disattendeva la prospettazione attorea laddove sosteneva erroneamente la natura privatistica del credito, in considerazione del fatto che Parte_2
- erogando tale garanzia - si sarebbe surrogato nella medesima posizione della
Banca erogatrice, acquisendone il medesimo diritto, ai sensi dell'art. 1203 c.c.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, facendo buon governo dei principi dettati in subiecta materia dalla S.C., riconosceva la natura pubblicistica del credito, derivante dall'escussione - da parte dell'Istituto di credito finanziatore - della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle Piccole-Medie Imprese (P.M.I.), in ragione della finalità pubblica di sostegno che ne era alla base.
pagina 3 di 13 Il primo giudice, inoltre, riteneva che l'esecuzione esattoriale fosse utilizzabile anche nei confronti dei terzi garanti.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , lamentando Parte_1
l'erroneità della pronuncia laddove il giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo all' ; nel merito, Controparte_5
l'appellante censura la pronuncia gravata nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo - e della conseguente emissione della cartella di pagamento per inesistenza del titolo esecutivo - in violazione degli artt.
17 e 21 del D.lgs. n. 46/1999 e dell'Art. 9, Comma 5, D.lgs. n. 123/1998.
Si è costituita l' , chiedendo il rigetto del Controparte_5 gravame e la conferma della sentenza impugnata, stante il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è costituita anche la , chiedendo il rigetto dell'appello ex Controparte_2 adverso interposto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
In data 5.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea dichiarazione del difetto di legittimazione passiva in capo all' da Controparte_5 parte del giudice di prime cure.
A tal proposito, la difesa dell'appellante sostiene che, con l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento, sarebbe stata correttamente citata in giudizio anche l' per ottenere - in caso di accoglimento Controparte_8 dell'opposizione e conseguente annullamento della cartella impugnata - la condanna dell' a procedere, per quanto di sua competenza e Controparte_9 con i necessari incombenti, alla cancellazione del ruolo di cui alla cartella di pagamento impugnata.
Il motivo non ha pregio.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che - nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale in cui non si facciano valere vizi della procedura pagina 4 di 13 esecutiva - la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'Ente Impositore.
Come correttamente ritenuto dal primo giudice, infatti, nella fattispecie al vaglio del Collegio non è ravvisabile un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e il difetto di legittimazione è rilevabile d'ufficio.
Ed invero, nel caso in esame risulta del tutto corretto l'operato della
[...]
, la quale ha adempiuto ai propri obblighi e, quindi, ha agito Controparte_5 legittimamente per la riscossione del credito regolarmente iscritto a ruolo.
Il credito di €.164.817,17 della Controparte_10
portato dalla cartella esattoriale n. 008 2020 00101767 34 002 deriva dal
[...]
Contr recupero dell'agevolazione ai sensi della L. 662/96 per surroga della nell'escussione della garanzia pos. N. 766788.
Nella fattispecie si controverte esclusivamente nel merito della pretesa azionata da : l' non è titolare del rapporto CP_12 Controparte_5 giuridico contestato e, per questo, è nella impossibilità di controdedurre nel merito degli atti emanati dall'Ente Impositore.
Va, altresì, precisato che l'agente della riscossione è un mero tramite per l'esercizio del diritto erariale e che la consegna dei ruoli che riceve non determina il sorgere - in capo all'agente medesimo - di alcun debito verso l'Ente Impositore, né di alcun credito nei confronti del contribuente, in quanto titolare del credito rimane - sempre e comunque - l'Ente Impositore.
Da quanto esposto consegue che le eccezioni sul credito riproposte in questa sede dall'appellante non investono - in alcuna parte - atti, competenze o incombenti dell' , che sono - invece - ascrivibili Controparte_5 esclusivamente all'Ente Impositore.
Va, pertanto, ribadito quanto affermato dal giudice di prime cure che, cioè,
l' , come semplice incaricato dell'esazione dei Controparte_5 tributi e delle entrate iscritte nei ruoli esecutivi, non ha titolo per entrare nel merito della vicenda, in quanto si limita a trasfondere (pedissequamente) nella cartella di pagamento quanto indicato a ruolo dall'Ente Impositore.
pagina 5 di 13 Di conseguenza, in difetto di un provvedimento di sgravio disposto dall'Ente
Impositore, ovvero di un provvedimento di sospensione emesso dalla competente
Autorità Giudiziaria, l'agente della riscossione è obbligato a notificare e a portare ad esecuzione il credito affidatogli, sia che si tratti di obbligazioni aventi natura tributaria, sia per gli altri crediti iscritti a ruolo.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “In materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, anche quando si sostenga l'omessa notificazione della cartella recante il credito di cui si faccia valere l'inesistenza; la proposizione dell'azione nei confronti del concessionario non dà quindi luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c. ma determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo” (così: Cass. Sez. Unite -
Sentenza n. 7514 del 08/03/2022 Rv. 664407).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso la domanda del ricorrente di dichiarazione di illegittimità dell'iscrizione a ruolo - e della conseguente cartella di pagamento - per inesistenza del titolo esecutivo, in violazione degli artt. 17 e 21 del D.lgs. n.
46/1999 e dell'Art. 9, Comma 5, D.lgs. n. 123/1998.
Nel dettaglio, parte appellante deduce che l'iscrizione a ruolo riportata nella cartella impugnata sarebbe illegittima per l'assenza di valido titolo esecutivo idoneo a sorreggere la medesima iscrizione a ruolo, in violazione dell'art. 21 del
D.lgs. 46/1999.
Secondo la difesa, invero, nello svolgimento delle procedure di recupero del credito nascente dalla surroga legale, la normativa di riferimento prevederebbe l'applicazione della procedura esattoriale di cui all'art. 67 del D.P.R. 28 gennaio
1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del D. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
A tal riguardo, l'appellante assume che - per le entrate aventi causa nei rapporti di diritto privato, quale quello di specie, di cui all'art.17 - l'iscrizione a ruolo non costituirebbe il momento di formazione del titolo esecutivo, ma ne sarebbe la conseguenza.
pagina 6 di 13 Inoltre, il ricorso allo strumento della riscossione esattoriale previsto dall'art. 9
D.lgs. 123/1998, secondo l'appellante, sarebbe applicabile alle sole ipotesi di revoca di un finanziamento pubblico per specifiche ipotesi di deviazione dallo scopo e non - anche - a quelle di mero inadempimento dell'obbligazione (come nel caso in contestazione).
Anche tale doglianza è infondata.
Conviene premettere che - relativamente alla natura pubblicistica (o meno) del credito, in rapporto alla speciale procedura esattoriale seguita per la sua escussione - va data continuità al principio, già sancito dalla Suprema Corte in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in base al quale l'avvenuta escussione della
[...]
( da parte della banca Controparte_13 CP_11 mutuante in forza della garanzia ex lege di cui alla L. 662/1996 determina la surrogazione legale di detto garante istituzionale nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse BB alla disponibilità del Fondo per le Piccole e Medie
Imprese (P.M.I.), con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17, D.lgs. n. 46 del 1999 (Cass. Sez. 3, n. 11559/2024; Cass.
9657/2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1005 del l 16/01/2023; Cass. Sez. 3,
8882/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6508 del 09/03/2020; Cass. SU
11930/2010).
Ne deriva che il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, D.lgs. n. 123/1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del Gestore del Fondo di garanzia per le Piccole e Medie
Imprese (P.M.I.) che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'Istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente la norma anzidetta, proprio in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento (cfr. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 9657 del 10/04/2024).
pagina 7 di 13 In relazione alla speciale natura privilegiata del credito da cui trae causa la surrogazione esercitata da nel caso in esame - distinto da quello CP_11 privatistico bancario generato dal conseguente finanziamento rilasciato dalla
Banca alla società mutuataria, garantito dall'odierno appellante - la norma di cui all'art. 8 bis legge 33/2015 si dimostra ripetitiva - e non innovativa - di un regime generale che assegna natura pubblica al predetto credito, che si riverbera nei rapporti privatistici ad esso collegati, come già sancito dalla giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr. Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n.
2664).
La suddetta norma, in coerenza, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, con il rinvio all'art. 17 della citata legge.
Dunque, il credito in oggetto sorge in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'Istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario;
non occorre, quindi, la revoca che - in caso di erogazione diretta del finanziamento - costituisce un atto amministrativo strutturalmente necessario a far venire meno il titolo, in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento.
Tale ricostruzione risponde alla funzione istituzionale del Fondo pubblico che, con la sua garanzia, sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione della polizza fideiussoria rilasciata a garanzia delle banche che concedono mutui collegati a detto finanziamento, l'Istituto che lo gestisce recupera - attraverso la surrogazione - le risorse BB da destinare ai medesimi scopi.
Una volta rinvenuto il fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato)
è idonea a formare un titolo esecutivo e a legittimare il Fondo ad esercitare l'azione di recupero.
In particolare, la differenza tra credito restitutorio del Fondo e credito della Banca
Finanziatrice verso la società - nonché la scissione tra rapporto privatistico e rapporto pubblicistico - trovano la loro ratio nel sistema e nella funzione assolta pagina 8 di 13 dal Fondo Pubblico che, nel caso di escussione della garanzia, deve recuperare - attraverso l'esecuzione esattoriale di cui all'art. 17 d.lgs.46/99, richiamato dall'art.8bis DL 3/2015 - le risorse (parimenti BB), da destinare ai medesimi scopi.
Proprio in ragione della sua natura pubblicistica e della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, il credito maturato dallo Stato per effetto dell'escussione - da parte dell'Istituto bancario finanziatore - della garanzia prestata ex lege dal
Fondo deve fruire del privilegio riconosciuto dall'art.9, co.5, D.lgs. 123/1998, a prescindere dal suo tenore letterale, essendo finalizzato a recuperare la provvista necessaria per ulteriori interventi in favore delle Piccole e Medie Imprese (P.M.I.).
Orbene, proprio per effetto dell'espresso richiamo legislativo all'art. 9 del D.lgs.
123/98 operato dall'art. 2 comma 4 del D.M. n.18456 del 20/06/05, il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto costituisce valido titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione della procedura esattoriale.
In ogni caso, risulta del tutto legittima l'iscrizione a ruolo delle somme corrisposte dal Fondo di Garanzia, costituendo l'art. 9, comma 5, D.lgs. 123/1998 una deroga tipizzata alla disciplina prevista dall'art. 21 del D.lgs. n.46/1991, per cui le entrate la cui causa risieda in un rapporto di diritto privato, necessitano della formazione di un titolo esecutivo ai fini dell'iscrizione a ruolo.
Ed invero, detta norma, pur affermando che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, fa “salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge”.
A conferma di tale ricostruzione depone anche l'art.8 bis, comma 3, del D.L.
n.3/2015 che - disciplinando il “Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese” - ripete sostanzialmente il contenuto della norma di cui all'art.9, comma 5, D.lgs. n. 123/98, prevedendo che: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante
pagina 9 di 13 iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n.46, e successive modificazioni”.
Orbene, detta disposizione - ripetitiva di un regime generale (Cass.30621/2019;
n.1005/2023; n.36513/2023) - ha chiarito oltre ogni dubbio che la procedura di riscossione “mediante l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, e successive modificazioni” consente il recupero del credito, nascente dal diritto alla restituzione delle somme liquidate a titolo di perdita dal fondo di garanzia, non solo nei confronti del beneficiario finale del finanziamento, ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, posto che in base all'art. 1204 c.c. la surrogazione opera anche nei confronti dei terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
In definitiva, la differenza tra credito restitutorio del Fondo e credito della Banca
Finanziatrice verso la società beneficiaria del finanziamento - nonché la scissione tra rapporto privatistico (intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed eventuali fideiussori, fondato sul contratto di finanziamento) e rapporto pubblicistico (intercorrente tra il l'impresa Controparte_4 beneficiaria ed i suoi coobbligati, fondato sulla garanzia prevista dalla L.662/96, quale misura di intervento pubblico a sostegno delle P.M.I., e sulla surroga legale all'ente finanziatore prevista dall'art.2, co.4, del D.M. del 20/06/05) trovano la loro ratio nel sistema e nella funzione assolta dal Fondo Pubblico che, nel caso di escussione della garanzia, deve recuperare - attraverso l'esecuzione esattoriale di cui all'art.17 del d.lgs. 46/99 richiamata dall'art.8bis del DL 24.01.15 n.
3 - le risorse (parimenti BB), da destinare ai medesimi scopi.
La giurisprudenza di legittimità, in subiecta materia ha precisato che: “la previsione dell'art.
8-bis citato, inerente alla speciale natura privilegiata del credito quale generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello privatistico bancario generato dall'originario finanziamento, è ripetitiva di un regime generale
(…); la stessa norma, in coerenza dunque, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art.17, del pari menzionato;
tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione
pagina 10 di 13 recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti BB da destinare ai medesimi scopi” (così: Cass. n.6508/2020, n.1005/2023, n.9657/2024).
Il ruolo è, dunque, l'atto che attribuisce all'istanza di il crisma CP_11 dell'esecutorietà e che consente a detta domanda di essere portata ad esecuzione, senza dover ricorrere all'Autorità Giudiziaria e ciò in deroga al regime comune cui sono assoggettati i privati ai quali non è, invece, permesso di ottenere soddisfazione delle loro pretese nei confronti di soggetti non consenzienti, se non rivolgendosi al giudice competente.
La sentenza impugnata risulta, pertanto, ineccepibile e conforme ai principi di diritto enunciati dalla Corte di legittimità, alla cui stregua «in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Controparte_2 surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse BB alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art.17 del d.lgs.
n.46 del 1999» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1005 del 16/01/2023, Rv.666687-
01).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va riconosciuta la natura pubblica del credito azionato dall'esponente, in quanto finalizzato a consentire l'acquisizione di risorse BB alla disponibilità del Fondo per le Piccole e
Medie Imprese (P.M.I.), con conseguente ammissibilità - per il suo recupero - del ricorso alla procedura di riscossione a mezzo ruolo, anche in mancanza di un titolo esecutivo, in deroga all'art.21 del D.lgs. 46/99.
Da ultimo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato l'utilizzabilità dell'esecuzione esattoriale anche nei confronti del garante.
In proposito, la difesa lamenta che la procedura di riscossione esattoriale sarebbe stata illegittimamente utilizzata nei confronti del fideiussore del finanziamento garantito e non nei confronti dell'impresa beneficiaria dello stesso.
Il motivo è infondato.
pagina 11 di 13 Ed invero, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la normativa del
D.lgs.123/98 sia applicabile a tutte le ipotesi di sostegno pubblico, anche tramite terzi (Cass. civ. 3025/2021).
Come già detto, a seguito dell'escussione della garanzia del Fondo e del pagamento della perdita in favore della Banca finanziatrice, si determina la surrogazione legale del Fondo nei diritti del finanziatore, ai sensi degli artt. 1203
e 1204 c.c. e dell'art.2 co.4 del D.M. n.18456 del 20/06/2005 (che richiama l'art.9 co.5 del D.lgs.123/1998), non più volta al recupero del credito di diritto comune dell'Istituto bancario privato, bensì a riacquisire risorse di natura pubblica alla disponibilità del Fondo al quale è - per tale ragione e a tal fine - consentito di agire immediatamente nei confronti dell'impresa finanziata e di eventuali suoi garanti nelle forme dell'esecuzione forzata tramite ruolo ex art.67 D.P.R.
43/1988, come modificato dall'art. 17 del DLgs.46/99, già previsto dall'art. 9, co.5, D.Lgs.123/1998 e come chiarito dall'art.8-bis, comma 3, del D.lgs.3/2015 disciplinante il “Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese” (conv. con mod. nella L.33/2015).
Ne consegue che il ricorso allo strumento della riscossione esattoriale previsto dall'art.9 del D.lgs. 123/1998 è applicabile anche alle ipotesi di inadempimento dell'obbligazione: ed invero, il D.lgs. n. 123/98 è una normativa di portata generale, idonea a trovare applicazione in tutte le ipotesi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive concesso da NI BB (anche tramite soggetti terzi), con la conseguenza che l'art.9, comma 5, D.lgs. cit. è fonte normativa diretta del titolo di privilegio anche in relazione al credito derivante da concessione in garanzia collaterale al finanziamento erogato ad impresa ai sensi della legge n.662/1996, a favore di chi ha finanziato le P.M.I.
(Cass. 30739/2019).
In sostanza, a seguito dell'escussione del Fondo di garanzia e del pagamento in favore dell'Istituto finanziatore da parte di si realizza una Controparte_4 surroga ex lege volta a riacquisire risorse di natura pubblica alla disponibilità del
Fondo, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 D.lgs.
n.46/1999.
pagina 12 di 13 In applicazione del principio della soccombenza, l'odierno appellante va condannato alla refusione delle spese del grado nei confronti di ciascuno degli appellati.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002, cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 782/2023 del Tribunale di Ascoli Piceno,
[...] disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla refusione - nei confronti di
[...]
- delle spese del presente grado, Controparte_13 che vengono liquidate in complessivi €.6.000,00 per compensi professionali ed
€.250,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- condanna l'appellante alla refusione - in favore di Controparte_8
- delle spese del presente grado, che vengono liquidate in
[...] complessivi €.4.217,00 ed €.150,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Marzio Pecci, antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002, cit.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. GU DE
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. GU DE Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
- (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. EMANUELE ARGENTO (pec: ed Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pescara, via Cesare Battisti
n. 31;
APPELLANTE contro
- (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. MARZIO PECCI (pec:
ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_2 studio in Rimini, via Flaminia n. 171;
APPELLATA
pagina 1 di 13 - (C.F. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. PAOLA LIMATOLA (pec: ed Email_3 elettivamente domiciliati presso il suo domicilio digitale;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 782/2023 del Tribunale di Ascoli
Piceno, emessa in data 4.12.2023 a definizione del procedimento n. 915/2022
R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza denegata e reietta così giudicare: nel merito:
- in riforma della sentenza impugnata accogliere il presente appello e quindi le conclusioni già rassegnate in atti, con conseguente annullamento in ogni sua parte della cartella di pagamento opposta e della relativa iscrizione a ruolo, con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni di giustizia e in specie con la condanna delle controparti-convenute, ciascuno in persona dei legali rappresentanti p.t., al pagamento delle somme che la parte opponente fosse costretta a versare per evitare gli atti esecutivi, o di quanto venisse ad essa coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi come di legge;
- in riforma del capo della sentenza dedicato alle spese di lite, condannare le controparti/appellate al pagamento integrale delle spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio secondo i corretti parametri della legge professionale e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore dichiaratosi antistatario.”
Per l : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni Controparte_1 contraria istanza, in via principale e di merito: respingere l'appello e confermare la sentenza appellata.
Vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art.
93 c.p.c.”
: “voglia rigettare l'appello confermando la Controparte_3 sentenza n.782/2023 del Tribunale di Ascoli Piceno siccome resa in perfetta linea
pagina 2 di 13 con l'attuale prevalente orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. n.1005/23 e n.36513/23; cfr. da ultimo: Cass. n.9657 del
10.04.2024, n.15485 del 03/06/2024) e comunque, perché venga dichiarato
l'appellante tenuto al pagamento dell'importo di € 164.817,17 portato dalla cartella impugnata n.008 2020 00101767 34 002 legittimamente emessa da
CP_4
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.782/2023 il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava l'opposizione proposta ex art. 615, primo comma, c.p.c. dall'odierno appellante in qualità di garante della società Welumen s.r.l. società Benefit, confermando la cartella di pagamento n.008 2020 00101767 34 002 di €.164.817,17 notificata dall'
[...]
all'odierno appellante in data 30.05.2022. Controparte_5
L'opposizione all'esecuzione traeva origine dalla notifica della suddetta cartella esattoriale, avente ad oggetto il recupero di somme che il Fondo di Garanzia aveva erogato - a seguito dell'escussione della garanzia da parte della
[...]
e del - stante l'inadempimento della CP_6 Controparte_7
Welumen s.r.l. all'obbligo di rimborsare quanto ricevuto.
Preliminarmente, il Tribunale di merito accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . Controparte_5
Nel merito, il giudice di primo grado disattendeva la prospettazione attorea laddove sosteneva erroneamente la natura privatistica del credito, in considerazione del fatto che Parte_2
- erogando tale garanzia - si sarebbe surrogato nella medesima posizione della
Banca erogatrice, acquisendone il medesimo diritto, ai sensi dell'art. 1203 c.c.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, facendo buon governo dei principi dettati in subiecta materia dalla S.C., riconosceva la natura pubblicistica del credito, derivante dall'escussione - da parte dell'Istituto di credito finanziatore - della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle Piccole-Medie Imprese (P.M.I.), in ragione della finalità pubblica di sostegno che ne era alla base.
pagina 3 di 13 Il primo giudice, inoltre, riteneva che l'esecuzione esattoriale fosse utilizzabile anche nei confronti dei terzi garanti.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , lamentando Parte_1
l'erroneità della pronuncia laddove il giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo all' ; nel merito, Controparte_5
l'appellante censura la pronuncia gravata nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo - e della conseguente emissione della cartella di pagamento per inesistenza del titolo esecutivo - in violazione degli artt.
17 e 21 del D.lgs. n. 46/1999 e dell'Art. 9, Comma 5, D.lgs. n. 123/1998.
Si è costituita l' , chiedendo il rigetto del Controparte_5 gravame e la conferma della sentenza impugnata, stante il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è costituita anche la , chiedendo il rigetto dell'appello ex Controparte_2 adverso interposto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
In data 5.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea dichiarazione del difetto di legittimazione passiva in capo all' da Controparte_5 parte del giudice di prime cure.
A tal proposito, la difesa dell'appellante sostiene che, con l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento, sarebbe stata correttamente citata in giudizio anche l' per ottenere - in caso di accoglimento Controparte_8 dell'opposizione e conseguente annullamento della cartella impugnata - la condanna dell' a procedere, per quanto di sua competenza e Controparte_9 con i necessari incombenti, alla cancellazione del ruolo di cui alla cartella di pagamento impugnata.
Il motivo non ha pregio.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che - nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale in cui non si facciano valere vizi della procedura pagina 4 di 13 esecutiva - la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'Ente Impositore.
Come correttamente ritenuto dal primo giudice, infatti, nella fattispecie al vaglio del Collegio non è ravvisabile un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e il difetto di legittimazione è rilevabile d'ufficio.
Ed invero, nel caso in esame risulta del tutto corretto l'operato della
[...]
, la quale ha adempiuto ai propri obblighi e, quindi, ha agito Controparte_5 legittimamente per la riscossione del credito regolarmente iscritto a ruolo.
Il credito di €.164.817,17 della Controparte_10
portato dalla cartella esattoriale n. 008 2020 00101767 34 002 deriva dal
[...]
Contr recupero dell'agevolazione ai sensi della L. 662/96 per surroga della nell'escussione della garanzia pos. N. 766788.
Nella fattispecie si controverte esclusivamente nel merito della pretesa azionata da : l' non è titolare del rapporto CP_12 Controparte_5 giuridico contestato e, per questo, è nella impossibilità di controdedurre nel merito degli atti emanati dall'Ente Impositore.
Va, altresì, precisato che l'agente della riscossione è un mero tramite per l'esercizio del diritto erariale e che la consegna dei ruoli che riceve non determina il sorgere - in capo all'agente medesimo - di alcun debito verso l'Ente Impositore, né di alcun credito nei confronti del contribuente, in quanto titolare del credito rimane - sempre e comunque - l'Ente Impositore.
Da quanto esposto consegue che le eccezioni sul credito riproposte in questa sede dall'appellante non investono - in alcuna parte - atti, competenze o incombenti dell' , che sono - invece - ascrivibili Controparte_5 esclusivamente all'Ente Impositore.
Va, pertanto, ribadito quanto affermato dal giudice di prime cure che, cioè,
l' , come semplice incaricato dell'esazione dei Controparte_5 tributi e delle entrate iscritte nei ruoli esecutivi, non ha titolo per entrare nel merito della vicenda, in quanto si limita a trasfondere (pedissequamente) nella cartella di pagamento quanto indicato a ruolo dall'Ente Impositore.
pagina 5 di 13 Di conseguenza, in difetto di un provvedimento di sgravio disposto dall'Ente
Impositore, ovvero di un provvedimento di sospensione emesso dalla competente
Autorità Giudiziaria, l'agente della riscossione è obbligato a notificare e a portare ad esecuzione il credito affidatogli, sia che si tratti di obbligazioni aventi natura tributaria, sia per gli altri crediti iscritti a ruolo.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “In materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, anche quando si sostenga l'omessa notificazione della cartella recante il credito di cui si faccia valere l'inesistenza; la proposizione dell'azione nei confronti del concessionario non dà quindi luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c. ma determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo” (così: Cass. Sez. Unite -
Sentenza n. 7514 del 08/03/2022 Rv. 664407).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso la domanda del ricorrente di dichiarazione di illegittimità dell'iscrizione a ruolo - e della conseguente cartella di pagamento - per inesistenza del titolo esecutivo, in violazione degli artt. 17 e 21 del D.lgs. n.
46/1999 e dell'Art. 9, Comma 5, D.lgs. n. 123/1998.
Nel dettaglio, parte appellante deduce che l'iscrizione a ruolo riportata nella cartella impugnata sarebbe illegittima per l'assenza di valido titolo esecutivo idoneo a sorreggere la medesima iscrizione a ruolo, in violazione dell'art. 21 del
D.lgs. 46/1999.
Secondo la difesa, invero, nello svolgimento delle procedure di recupero del credito nascente dalla surroga legale, la normativa di riferimento prevederebbe l'applicazione della procedura esattoriale di cui all'art. 67 del D.P.R. 28 gennaio
1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del D. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
A tal riguardo, l'appellante assume che - per le entrate aventi causa nei rapporti di diritto privato, quale quello di specie, di cui all'art.17 - l'iscrizione a ruolo non costituirebbe il momento di formazione del titolo esecutivo, ma ne sarebbe la conseguenza.
pagina 6 di 13 Inoltre, il ricorso allo strumento della riscossione esattoriale previsto dall'art. 9
D.lgs. 123/1998, secondo l'appellante, sarebbe applicabile alle sole ipotesi di revoca di un finanziamento pubblico per specifiche ipotesi di deviazione dallo scopo e non - anche - a quelle di mero inadempimento dell'obbligazione (come nel caso in contestazione).
Anche tale doglianza è infondata.
Conviene premettere che - relativamente alla natura pubblicistica (o meno) del credito, in rapporto alla speciale procedura esattoriale seguita per la sua escussione - va data continuità al principio, già sancito dalla Suprema Corte in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in base al quale l'avvenuta escussione della
[...]
( da parte della banca Controparte_13 CP_11 mutuante in forza della garanzia ex lege di cui alla L. 662/1996 determina la surrogazione legale di detto garante istituzionale nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse BB alla disponibilità del Fondo per le Piccole e Medie
Imprese (P.M.I.), con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17, D.lgs. n. 46 del 1999 (Cass. Sez. 3, n. 11559/2024; Cass.
9657/2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1005 del l 16/01/2023; Cass. Sez. 3,
8882/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6508 del 09/03/2020; Cass. SU
11930/2010).
Ne deriva che il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, D.lgs. n. 123/1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del Gestore del Fondo di garanzia per le Piccole e Medie
Imprese (P.M.I.) che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'Istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente la norma anzidetta, proprio in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento (cfr. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 9657 del 10/04/2024).
pagina 7 di 13 In relazione alla speciale natura privilegiata del credito da cui trae causa la surrogazione esercitata da nel caso in esame - distinto da quello CP_11 privatistico bancario generato dal conseguente finanziamento rilasciato dalla
Banca alla società mutuataria, garantito dall'odierno appellante - la norma di cui all'art. 8 bis legge 33/2015 si dimostra ripetitiva - e non innovativa - di un regime generale che assegna natura pubblica al predetto credito, che si riverbera nei rapporti privatistici ad esso collegati, come già sancito dalla giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr. Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n.
2664).
La suddetta norma, in coerenza, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, con il rinvio all'art. 17 della citata legge.
Dunque, il credito in oggetto sorge in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'Istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario;
non occorre, quindi, la revoca che - in caso di erogazione diretta del finanziamento - costituisce un atto amministrativo strutturalmente necessario a far venire meno il titolo, in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento.
Tale ricostruzione risponde alla funzione istituzionale del Fondo pubblico che, con la sua garanzia, sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione della polizza fideiussoria rilasciata a garanzia delle banche che concedono mutui collegati a detto finanziamento, l'Istituto che lo gestisce recupera - attraverso la surrogazione - le risorse BB da destinare ai medesimi scopi.
Una volta rinvenuto il fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato)
è idonea a formare un titolo esecutivo e a legittimare il Fondo ad esercitare l'azione di recupero.
In particolare, la differenza tra credito restitutorio del Fondo e credito della Banca
Finanziatrice verso la società - nonché la scissione tra rapporto privatistico e rapporto pubblicistico - trovano la loro ratio nel sistema e nella funzione assolta pagina 8 di 13 dal Fondo Pubblico che, nel caso di escussione della garanzia, deve recuperare - attraverso l'esecuzione esattoriale di cui all'art. 17 d.lgs.46/99, richiamato dall'art.8bis DL 3/2015 - le risorse (parimenti BB), da destinare ai medesimi scopi.
Proprio in ragione della sua natura pubblicistica e della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, il credito maturato dallo Stato per effetto dell'escussione - da parte dell'Istituto bancario finanziatore - della garanzia prestata ex lege dal
Fondo deve fruire del privilegio riconosciuto dall'art.9, co.5, D.lgs. 123/1998, a prescindere dal suo tenore letterale, essendo finalizzato a recuperare la provvista necessaria per ulteriori interventi in favore delle Piccole e Medie Imprese (P.M.I.).
Orbene, proprio per effetto dell'espresso richiamo legislativo all'art. 9 del D.lgs.
123/98 operato dall'art. 2 comma 4 del D.M. n.18456 del 20/06/05, il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto costituisce valido titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione della procedura esattoriale.
In ogni caso, risulta del tutto legittima l'iscrizione a ruolo delle somme corrisposte dal Fondo di Garanzia, costituendo l'art. 9, comma 5, D.lgs. 123/1998 una deroga tipizzata alla disciplina prevista dall'art. 21 del D.lgs. n.46/1991, per cui le entrate la cui causa risieda in un rapporto di diritto privato, necessitano della formazione di un titolo esecutivo ai fini dell'iscrizione a ruolo.
Ed invero, detta norma, pur affermando che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, fa “salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge”.
A conferma di tale ricostruzione depone anche l'art.8 bis, comma 3, del D.L.
n.3/2015 che - disciplinando il “Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese” - ripete sostanzialmente il contenuto della norma di cui all'art.9, comma 5, D.lgs. n. 123/98, prevedendo che: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante
pagina 9 di 13 iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n.46, e successive modificazioni”.
Orbene, detta disposizione - ripetitiva di un regime generale (Cass.30621/2019;
n.1005/2023; n.36513/2023) - ha chiarito oltre ogni dubbio che la procedura di riscossione “mediante l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, e successive modificazioni” consente il recupero del credito, nascente dal diritto alla restituzione delle somme liquidate a titolo di perdita dal fondo di garanzia, non solo nei confronti del beneficiario finale del finanziamento, ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, posto che in base all'art. 1204 c.c. la surrogazione opera anche nei confronti dei terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
In definitiva, la differenza tra credito restitutorio del Fondo e credito della Banca
Finanziatrice verso la società beneficiaria del finanziamento - nonché la scissione tra rapporto privatistico (intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed eventuali fideiussori, fondato sul contratto di finanziamento) e rapporto pubblicistico (intercorrente tra il l'impresa Controparte_4 beneficiaria ed i suoi coobbligati, fondato sulla garanzia prevista dalla L.662/96, quale misura di intervento pubblico a sostegno delle P.M.I., e sulla surroga legale all'ente finanziatore prevista dall'art.2, co.4, del D.M. del 20/06/05) trovano la loro ratio nel sistema e nella funzione assolta dal Fondo Pubblico che, nel caso di escussione della garanzia, deve recuperare - attraverso l'esecuzione esattoriale di cui all'art.17 del d.lgs. 46/99 richiamata dall'art.8bis del DL 24.01.15 n.
3 - le risorse (parimenti BB), da destinare ai medesimi scopi.
La giurisprudenza di legittimità, in subiecta materia ha precisato che: “la previsione dell'art.
8-bis citato, inerente alla speciale natura privilegiata del credito quale generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello privatistico bancario generato dall'originario finanziamento, è ripetitiva di un regime generale
(…); la stessa norma, in coerenza dunque, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art.17, del pari menzionato;
tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione
pagina 10 di 13 recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti BB da destinare ai medesimi scopi” (così: Cass. n.6508/2020, n.1005/2023, n.9657/2024).
Il ruolo è, dunque, l'atto che attribuisce all'istanza di il crisma CP_11 dell'esecutorietà e che consente a detta domanda di essere portata ad esecuzione, senza dover ricorrere all'Autorità Giudiziaria e ciò in deroga al regime comune cui sono assoggettati i privati ai quali non è, invece, permesso di ottenere soddisfazione delle loro pretese nei confronti di soggetti non consenzienti, se non rivolgendosi al giudice competente.
La sentenza impugnata risulta, pertanto, ineccepibile e conforme ai principi di diritto enunciati dalla Corte di legittimità, alla cui stregua «in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Controparte_2 surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse BB alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art.17 del d.lgs.
n.46 del 1999» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1005 del 16/01/2023, Rv.666687-
01).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va riconosciuta la natura pubblica del credito azionato dall'esponente, in quanto finalizzato a consentire l'acquisizione di risorse BB alla disponibilità del Fondo per le Piccole e
Medie Imprese (P.M.I.), con conseguente ammissibilità - per il suo recupero - del ricorso alla procedura di riscossione a mezzo ruolo, anche in mancanza di un titolo esecutivo, in deroga all'art.21 del D.lgs. 46/99.
Da ultimo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato l'utilizzabilità dell'esecuzione esattoriale anche nei confronti del garante.
In proposito, la difesa lamenta che la procedura di riscossione esattoriale sarebbe stata illegittimamente utilizzata nei confronti del fideiussore del finanziamento garantito e non nei confronti dell'impresa beneficiaria dello stesso.
Il motivo è infondato.
pagina 11 di 13 Ed invero, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la normativa del
D.lgs.123/98 sia applicabile a tutte le ipotesi di sostegno pubblico, anche tramite terzi (Cass. civ. 3025/2021).
Come già detto, a seguito dell'escussione della garanzia del Fondo e del pagamento della perdita in favore della Banca finanziatrice, si determina la surrogazione legale del Fondo nei diritti del finanziatore, ai sensi degli artt. 1203
e 1204 c.c. e dell'art.2 co.4 del D.M. n.18456 del 20/06/2005 (che richiama l'art.9 co.5 del D.lgs.123/1998), non più volta al recupero del credito di diritto comune dell'Istituto bancario privato, bensì a riacquisire risorse di natura pubblica alla disponibilità del Fondo al quale è - per tale ragione e a tal fine - consentito di agire immediatamente nei confronti dell'impresa finanziata e di eventuali suoi garanti nelle forme dell'esecuzione forzata tramite ruolo ex art.67 D.P.R.
43/1988, come modificato dall'art. 17 del DLgs.46/99, già previsto dall'art. 9, co.5, D.Lgs.123/1998 e come chiarito dall'art.8-bis, comma 3, del D.lgs.3/2015 disciplinante il “Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese” (conv. con mod. nella L.33/2015).
Ne consegue che il ricorso allo strumento della riscossione esattoriale previsto dall'art.9 del D.lgs. 123/1998 è applicabile anche alle ipotesi di inadempimento dell'obbligazione: ed invero, il D.lgs. n. 123/98 è una normativa di portata generale, idonea a trovare applicazione in tutte le ipotesi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive concesso da NI BB (anche tramite soggetti terzi), con la conseguenza che l'art.9, comma 5, D.lgs. cit. è fonte normativa diretta del titolo di privilegio anche in relazione al credito derivante da concessione in garanzia collaterale al finanziamento erogato ad impresa ai sensi della legge n.662/1996, a favore di chi ha finanziato le P.M.I.
(Cass. 30739/2019).
In sostanza, a seguito dell'escussione del Fondo di garanzia e del pagamento in favore dell'Istituto finanziatore da parte di si realizza una Controparte_4 surroga ex lege volta a riacquisire risorse di natura pubblica alla disponibilità del
Fondo, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 D.lgs.
n.46/1999.
pagina 12 di 13 In applicazione del principio della soccombenza, l'odierno appellante va condannato alla refusione delle spese del grado nei confronti di ciascuno degli appellati.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002, cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 782/2023 del Tribunale di Ascoli Piceno,
[...] disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla refusione - nei confronti di
[...]
- delle spese del presente grado, Controparte_13 che vengono liquidate in complessivi €.6.000,00 per compensi professionali ed
€.250,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- condanna l'appellante alla refusione - in favore di Controparte_8
- delle spese del presente grado, che vengono liquidate in
[...] complessivi €.4.217,00 ed €.150,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Marzio Pecci, antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002, cit.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. GU DE
pagina 13 di 13