Art. 25.
Per i sottufficiali devono essere sistemati impianti separati, compresa la doccia, nelle stesse proporzioni e con i requisiti di cui all'articolo precedente.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Per i sottufficiali devono essere sistemati impianti separati, compresa la doccia, nelle stesse proporzioni e con i requisiti di cui all'articolo precedente.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".