TAR Napoli, sez. VII, sentenza 13/02/2026, n. 1063
TAR
Ordinanza cautelare 17 marzo 2025
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Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere di autotutela

    Il Collegio ha ritenuto che il provvedimento di annullamento fosse legittimo, basandosi su plurime motivazioni, tra cui la violazione delle regole di pubblicità dell'istanza autorizzatoria.

  • Rigettato
    Sviata e inadeguata istruttoria

    Il Collegio ha ritenuto che l'istruttoria fosse adeguata, evidenziando come la violazione delle regole di pubblicità fosse di per sé sufficiente a giustificare l'annullamento.

  • Rigettato
    Insufficiente motivazione del provvedimento impugnato

    Il Collegio ha ritenuto che il provvedimento fosse adeguatamente motivato, poiché il rinvio al parere urbanistico e la violazione delle norme sulla pubblicità costituivano motivazione sufficiente.

  • Rigettato
    Contrasto del Regolamento Comunale con il Codice delle Comunicazioni Elettroniche e la L. 36/2001

    Il Collegio non ha esaminato nel merito la questione del contrasto del regolamento, ritenendo che la violazione delle norme procedimentali sulla pubblicità fosse sufficiente a giustificare l'annullamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 13/02/2026, n. 1063
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1063
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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