Ordinanza cautelare 17 marzo 2025
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 13/02/2026, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01063/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00817/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 817 del 2025, proposto da
Qb Tel s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Motta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casandrino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Luca Lemmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
OR LL, TA IL, OR Di EP, TI Di EP, IA LA, LU PE, rappresentati e difesi dall'avvocato EP Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
1) del provvedimento del Responsabile SUAP del Comune di Casandrino (NA) prot. 16482 del 19.12.2024 recante l’annullamento in autotutela “dell’autorizzazione per l’installazione d’infrastruttura di telecomunicazione (TRALICCIO PER ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE) nel Comune di Casandrino – Via Cagliari s.n.c. – Pratica n° 16355521002-23112023-0821”, presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 259/03 (doc. 1);
2) del Parere Urbanistico dell’Area Tecnica del Comune di Casandrino di cui alla nota prot. n. 16432 del 18.12.2024, in quanto richiamato e recepito nel provvedimento sub a) (doc. 2);
3) quale atto presupposto, per quanto possa occorrere e per quanto di ragione, della relazione di servizio sopralluogo dell’Area Vigilanza del Comune di Casandrino di cui alla nota prot. 13889 del 24.10.2024 e della sospensione in cautelare assunta dall’Area Tecnica del Comune di Casandrino con la nota prot. 14351 del 4.11.2024, entrambe richiamate nel provvedimento sub a) (docc. 3 e 4);
4) quale atto presupposto, ove occorra e per quanto di ragione, del “Regolamento per l’installazione degli impianti di telecomunicazione” e uniti Allegato 1 – “Modalità di redazione del programma di sviluppo comunale degli impianti (PSCI)” e Allegato 2 – “Procedure e modelli relativi all’istanza di autorizzazione alla modifica o all’installazione di impianti radioelettrici”, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 21 del 19.12.2023, e per la disapplicazione di ogni norma regolamentare, comprese mappature e planimetrie, nei limiti in cui il Regolamento Comunale è stato richiamato nel provvedimento sub a) e nel parere sub b), interpretato e/o ritenuto ostativo alla realizzazione dell’infrastruttura di QB TEL S.R.L., in quanto contrastante con il Codice delle Comunicazioni Elettroniche e con la l. n. 36/2001;
5) nonché di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ai precedenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casandrino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa IA AZ D'LT e uditi nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È controversa la legittimità del provvedimento del Responsabile SUAP del Comune di Casandrino, recante l’annullamento in autotutela, ex art. 21 nonies l. 241/90, dell’autorizzazione formatasi per silentium , relativa all’installazione d’infrastruttura di telecomunicazione di mt 30, per la diffusione del servizio di Hiperlan, su area privata, nel territorio comunale alla Via C. s.n.c., in Zona “F” Attrezzature e servizi di interesse urbano.
Il provvedimento di annullamento è motivato con rinvio per relationem al parere urbanistico del Responsabile dell’Area Tecnica, secondo cui: 1) non sarebbe stato adempiuto l’obbligo di cui all’art. 44, comma 5, d.lgs. 259/03, in quanto l’ufficio competente non avrebbe provveduto alla pubblicizzazione dell’istanza di autorizzazione attraverso canali che avrebbero potuto essere più facilmente consultabili; 2) non sarebbe stato adempiuto anche l’obbligo di cui all’art. 44, comma 7, d.lgs. 259/03 di convocazione della Conferenza di Servizi entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza da parte del RUP; 3) “L’interesse pubblico a tutela della salute dei cittadini, della sicurezza urbana e dell’assetto urbanistico del territorio, come previsto dal Regolamento Comunale, risulta prevalente rispetto all’interesse della società richiedente all’installazione dell’infrastruttura”.
La ricorrente società ha precisato che, decorsi i termini per la formazione del silenzio assenso, non essendo pervenuto alcun diniego o parere negativo (avendo conseguito il parere favorevole dell’ARPA Campania, il Nulla Osta dell’Enac e l’autorizzazione sismica del Genio Civile di Napoli) ha proceduto alla comunicazione di inizio dei lavori per il 18 ottobre 2024. Senonché l’Amministrazione comunale ha disposto la sospensione “di natura cautelare” dei lavori ai sensi dell’art. 27 del TU Edilizia, “al fine di consentire a questo ufficio tutti i dovuti controlli tecnici entro il termine di efficacia della sospensione dei lavori”.
La società presentava proprie puntuali osservazioni alla sopraggiunta sospensione dei lavori rimarcando che, a tutto concedere, il sito oggetto dell’autorizzazione non contrastava con le norme del Regolamento comunale. Nonostante le precisazioni offerte dalla società, scaduto il termine di sospensione di 45 giorni, l’Ufficio SUAP ha annullato in autotutela l’autorizzazione acquisita da QTel per il sito di cui è causa.
Avverso tale annullamento è insorta la ricorrente articolando quattro motivi in diritto con cui lamenta la carenza dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere di autotutela, la sviata e inadeguata istruttoria e la insufficiente motivazione che vizierebbero il provvedimento impugnato.
In particolare ha contestato la relazione istruttoria richiamata nel provvedimento conclusivo, nella parte in cui ha comunque erroneamente ritenuto ostativo alla formazione del titolo l’omessa pubblicizzazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 44, comma 5, d.lgs. 259/03, e l’omesso avvio del procedimento in conferenza di servizi ex art. 44, comma 7, del medesimo decreto; nonché in ragione del presunto generico contrasto dell’autorizzazione con il Regolamento comunale di Installazione degli impianti di telecomunicazione, così eccedendo dai limiti della potestà regolamentare indicati dall’art. 8 l. 36/2001 e in concreto omettendo di svolgere una adeguata istruttoria in ordine alla compatibilità della localizzazione prescelta dalla ricorrente rispetto al Regolamento comunale.
2. Si è costituito in resistenza il Comune di Sorrento, difendendo la legittimità degli atti impugnati e instando per la reiezione.
Si sono costituiti ad opponendum OR LL, TA IL, OR Di EP, TI Di EP, IA LA, LU PE, difendendo la legittimità degli atti e instando per il rigetto del ricorso.
3. All’udienza pubblica del 27 novembre 2025 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1 Il Collegio osserva preliminarmente che a fondamento dell’annullamento devono intendersi poste tutte le ragioni argomentate dal presupposto e richiamato parere dell’UTC, il quale deve intendersi anche integralmente recepito e, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non solo nella parte in cui è dedotta violazione del progetto con il regolamento comunale, dovendo intendersi tale richiamo come meramente esemplificativo e non come finalizzato a far proprio solo la parte del parere urbanistico relativa alla violazione del regolamento comunale e non anche gli altri profili in esso menzionati.
Ed infatti il provvedimento impugnato espressamente dichiara di voler recepire il parere Urbanistico (“Recepito il Parere urbanistico nel quale il Responsabile dell’area tecnica ha evidenziato che: … ), senza che vi sia alcuna espressione limitativa, come ad esempio la locuzione: “nella parte in cui”, o similari.
Si deve dunque dedurre che la frase riportata tra virgolette sia stata menzionata nel provvedimento unicamente a fini esemplificativi e che il Responsabile SUAP abbia inteso comunque far proprio il parere del Responsabile dell’area tecnica nella sua interezza.
Rilevano, dunque, anche gli ulteriori profili di illegittimità del silenzio assenso, afferenti, in particolare, per quanto ne importa, alla violazione delle regole di pubblicità sanciti dall’art. 44, comma 5, CCE.
Al riguardo il Collegio rileva che non è sufficiente per condurre all’accoglimento del ricorso la dedotta genericità della motivazione dell’atto di annullamento, con riferimento alla sola parte in cui è opposta la violazione del progetto della SRB con il regolamento comunale, come argomentato dalla ricorrente. Infatti, seppur non risulta chiaramente individuato in cosa consisterebbe il preteso contrasto e pur convenendo con la giurisprudenza per cui non possono imporsi limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio (“pena una illogica inversione del criterio normativamente stabilito” - cfr ., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VII, 20 dicembre 2024, n. 10236; Sez. VI, 12 luglio 2023, n. 6829), tuttavia il Collegio rimarca che resta insuperata la insanabile violazione delle regole di pubblicazione del progetto, secondo quanto stabilito dal richiamato art. 44 del CCE nella versione ratione temporis vigente.
Sul punto è rimasta incontestata l’omessa pubblicizzazione dell’istanza autorizzatoria presentata dalla ricorrente, in spregio a quanto prescritto dall’art. 44 co. 5 d.lgs n. 259/03 ( ex art. 87 co. 4 CCE).
Ricorda il Collegio che “ la giurisprudenza si è più volte pronunciata sulla necessità di rispettare il precetto contenuto nella norma suddetta, al fine di mettere in condizione i soggetti interessati di partecipare al procedimento volto al rilascio del titolo abilitativo, precisando che, in assenza di specifiche prescrizioni in ordine alle modalità delle forme pubblicitarie da adottare, l’Amministrazione è comunque tenuta a prediligere quella che si riveli più idonea, nel caso concreto, a rendere nota la pendenza del procedimento ai cittadini che ne vogliano prendere parte.
È previsto che le istanze aventi ad oggetto l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici debbano essere preventivamente pubblicizzate a cura dello "sportello locale", all’evidente scopo di sensibilizzare la popolazione coinvolta e di consentire la partecipazione degli interessati al processo decisionale relativo alla localizzazione della nuova infrastruttura.
La giurisprudenza amministrativa ha escluso addirittura l’idoneità della sola pubblicazione all’albo pretorio a soddisfare il requisito della pubblicizzazione dell’istanza previsto dall’art. 87, comma 4, citato, poiché non ne garantisce la conoscibilità all’esterno degli uffici comunali, non agevola l’individuazione del procedimento pendente e la consultazione degli atti (T.A.R. Liguria sent. n. 198/2016 del 24.2.2016; Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 2005, n. 1773; T.A.R. Liguria, sez. I, 29 gennaio 2014, n. 165). (…) Ciò premesso, sussiste il denunciato vizio procedimentale, poiché l’Amministrazione resistente non ha informato la popolazione locale circa la proposizione dell’istanza relativa all’impianto per cui è causa, neppure mediante semplice pubblicazione all’albo pretorio (modalità che, comunque, aderendo al menzionato orientamento giurisprudenziale, non sarebbe stata sufficiente a garantirne un’idonea pubblicizzazione)” ( cfr . Tar Campania, Napoli, Sez. VII, 4670/2025 e 7430/2018).
4.2 In senso contrario non può sostenersi che la violazione in questione sarebbe sanabile ai sensi dell’art. 21 octies comma 2 l. n. 241/1990. L’applicabilità dell’art. 21 octies alla fattispecie in parola è stata esclusa, da questa Sezione, nel medesimo precedente già citato, relativo ad un caso analogo : "16.3. - L’omissione in parola non può essere superata facendo applicazione del regime della cosiddetta sanatoria giurisprudenziale ex art. 21 octies della legge n. 241/1990, dovendosi escludere l’applicabilità di tale regime (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 29 dicembre 2008, n. 3758).
Nell’economia del procedimento di autorizzazione all’installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, la pubblicizzazione dell’istanza non costituisce, infatti, un adempimento meramente formale, ma è funzionale all’attuazione di un principio di democraticità del processo decisionale che non consente deroghe di sorta. … Né risulta possibile addurre, per escludere la rilevanza viziante dell’omissione, la pretesa ineluttabilità dell’esito del procedimento, poiché non è possibile formulare una sorta di prognosi postuma in ordine ai contenuti e alla valenza degli apporti partecipativi eventualmente garantiti da adeguate forme di pubblicità. … L’art. 87, comma 4, citato, ha prescritto una formalità di carattere procedimentale che deve comunque precedere il provvedimento abilitativo alla realizzazione dell’impianto, con conseguente obbligo dell’amministrazione di emendare il procedimento relativo all’istanza dal rilevato vizio. … In conclusione, l’impugnato atto di assenso implicito alla realizzazione del nuovo impianto è viziato e, pertanto, deve essere annullato, a causa del mancato adempimento da parte dell’amministrazione dell’onere di pubblicità, previsto dalla legge ed essenziale nell’ambito del procedimento." (Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 7430/2018; in senso analogo Tar Campania Napoli, Sez. VII, n. 3523/2020). [..omissis ..] La ratio di tale obbligo di pubblicità, in una materia così “sensibile” e “delicata” come l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici è stata ben illustrata nella sentenza impugnata, vale a dire l’esigenza di sensibilizzare la popolazione coinvolta e di consentire la partecipazione degli interessati al processo decisionale. Insomma, la ratio dell’obbligo di pubblicità è in funzione dei cittadini potenzialmente interessati dall’installazione ” ( cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 8436/2023, che ha confermato la pronuncia della Sezione n. 7230/2022)”.
Dunque, essendo il provvedimento di annullamento del silenzio assenso, come visto formatosi sull’istanza autorizzatoria, un atto plurimotivato, lo stesso è per quanto esposto adeguatamente supportato da una valida ragione giustificatrice, da sola sufficiente a reggere la legittimità del potere di autotutela esercitato, entro i tempi di legge, essendo stato individuato il prevalente e attuale interesse partecipativo della collettività, a salvaguardia dell’interesse alla salute potenzialmente inciso dalla realizzazione della SRB, senza un adeguato confronto procedimentale con i soggetti interessati.
5. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA LA AL, Presidente
IA AZ D'LT, Consigliere, Estensore
AN BB, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AZ D'LT | IA LA AL |
IL SEGRETARIO