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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 11/04/2025 N. 14379/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to SANTONICOLA CIRO nonchè Parte_1
ESPOSITO ALDO ) VIA SALVATORE DI GIACOMO 15 80053 C.F._1
CASTELLAMMARE DI STABIA;
ed elett.te dom.to presso lo studio in indirizzo telematico
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
SERAFINO FRANCESCO e dall'Avv.to ROVELLI STEFANO ) VIA C.F._2
SODERINI 24 MILANO;
ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA SODERINI, 24 20146
MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento
PQM
Annulla il decreto emesso dall' di MILANO di esclusione del Controparte_2
ricorrente dalla graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022, profilo professionale Pt_1
di Collaboratore Scolastico;
1/2 Dott. Riccardo Atanasio dichiara la validità giuridica del servizio statale svolto negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021 come Collaboratore Scolastico;
dichiara il diritto del ricorrente all' inserimento nella graduatoria permanente ATA, a.s.
2021/2022, per il profilo di Collaboratore Scolastico;
dichiara l'illegittimità del licenziamento e lo annulla;
condanna il a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, Controparte_3
con le medesime mansioni e qualifica, nonché a corrispondere in suo favore le retribuzioni spettanti dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, detratto l'aliunde perceptum e percipiendum;
condanna il a rimborsare le spese di lite nella misura di € 3.500 oltre accessori ed CP_1 oltre 15% per spese generali che liquida in favore dell'Avv.to Aldo Esposito e dell'Avv.to Ciro
Santonicola, dichiaratisi antistatari
Sentenza esecutiva
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione
Milano, 11/04/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
2/2 Dott. Riccardo Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 11/04/2025 N. 14379/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to SANTONICOLA CIRO nonchè Parte_1
ESPOSITO ALDO ) VIA SALVATORE DI GIACOMO 15 80053 C.F._1
CASTELLAMMARE DI STABIA;
ed elett.te dom.to presso lo studio in indirizzo telematico
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
SERAFINO FRANCESCO e dall'Avv.to ROVELLI STEFANO ) VIA C.F._2
SODERINI 24 MILANO;
ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA SODERINI, 24 20146
MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento
PQM
Annulla il decreto emesso dall' di MILANO di esclusione del Controparte_2
ricorrente dalla graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022, profilo professionale Pt_1
di Collaboratore Scolastico;
1/2 Dott. Riccardo Atanasio dichiara la validità giuridica del servizio statale svolto negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021 come Collaboratore Scolastico;
dichiara il diritto del ricorrente all' inserimento nella graduatoria permanente ATA, a.s.
2021/2022, per il profilo di Collaboratore Scolastico;
dichiara l'illegittimità del licenziamento e lo annulla;
condanna il a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, Controparte_3
con le medesime mansioni e qualifica, nonché a corrispondere in suo favore le retribuzioni spettanti dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, detratto l'aliunde perceptum e percipiendum;
condanna il a rimborsare le spese di lite nella misura di € 3.500 oltre accessori ed CP_1 oltre 15% per spese generali che liquida in favore dell'Avv.to Aldo Esposito e dell'Avv.to Ciro
Santonicola, dichiaratisi antistatari
Sentenza esecutiva
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione
Milano, 11/04/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
2/2 Dott. Riccardo Atanasio