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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 18/11/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 646/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 646 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
TRA
(c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma (RM), alla Via Zanzur n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Bruno Mattei che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso
- ricorrente -
E
(c.f. elettivamente domiciliata in Fiano Romano CP_1 C.F._2
(RM), Via G. Marconi n. 6, presso lo studio dell'Avv. Piera Pezzola che la rappresenta e difende come da procura in atti
- resistente -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025
“Voglia la S.V. Ill.ma DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
e avvenuto in Ponzano Romano il 15 settembre Parte_1 CP_1
pagina 1 di 5 2001 e registrato presso l'Ufficio dello Stato civile del Comune di Ponzano Romano, Registri di
Matrimonio dell'anno 2001, atto N. 3, parte II, serie A, alle seguenti condizioni:
1) Affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre Per_1 in Ponzano Romano (Roma). I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni riguardanti la salute, gli studi, gli sport, le vacanze e la vita sociale del figlio tenendo conto della sua capacità, della sua inclinazione naturale e della sua aspirazione;
2) Il padre terrà con sé il figlio Per_1
- il mercoledì di ogni settimana, dalle ore 20.00 alle ore 22.00;
- i fine settimana, alternati, dal venerdì alle ore 20.00 alla domenica alle ore 22.00;
- le vacanze di Natale, potrà trascorrerle con il padre, ad anni alterni, dal 23 al 30 Per_1 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, fermo restando la facoltà dei genitori di regolare i giorni festivi;
- le vacanze pasquali potrà trascorrerle con il padre, ad anni alterni, nella giornata di Pasqua o
Lunedì dell'Angelo;
- le vacanze estive potrà trascorrerle con il padre in 15 giorni anche non consecutivi durante la pausa estiva scolastica da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, nonché una settimana senza figli sempre dandone congruo preavviso all'altro genitore;
3) Il sig. corrisponderà alla Sig.ra anticipatamente entro il giorno 15 Parte_2 CP_1
(quindici) di ogni mese, a mezzo bonifico, sulle coordinate bancarie della medesima un contributo mensile di mantenimento per i figli e pari ad Euro 650,00 Per_2 Per_1
(seicentocinquanta/00) complessivi, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
4) Sono poste al 50% tra i genitori le spese straordinarie come da Protocollo di Intesa del
Tribunale di Rieti, cui le parti dichiarano di aderire.
5) L'assegno unico universale sarà percepito dalla Sig.ra nella misura del 100%. CP_1
6) Il contributo di mantenimento del figlio , divenuto economicamente autosufficiente, è Per_3 revocato.
7) La Sig.ra rinuncia al proprio mantenimento e, pertanto, il contributo previsto in CP_1 separazione è revocato;
rinuncia altresì all'insoluto relativo al mancato pagamento del contributo di mantenimento comprensivo dell'aumento ISTAT.
8) La Sig.ra rinuncia, inoltre, all'eventuale insoluto inerente il mancato versamento dalla CP_1 separazione ad oggi del contributo di mantenimento dei figli , e e del Per_3 Per_2 Per_1 relativo aumento ISTAT.
pagina 2 di 5 9) Le parti rilasciano fin d'ora il loro reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, ivi compreso il passaporto;
10) Le parti rinunciano all'appello della sentenza di divorzio.
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ponzano Romano (Roma) provvedere alla relativa annotazione.
Spese del presente giudizio compensate.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.05.2025 ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Rieti la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con
[...] in Ponzano Romano (RM), in data 15.09.2001, esponendo che: dalla unione coniugale CP_1 nascevano i figli il 4-3-2004, il 27-9- Persona_4 Persona_5
2007 e il 2-4-2010; con il trascorrere del tempo è venuta meno Persona_6
l'affectio coniugalis tra i coniugi, e le incompatibilità caratteriali hanno reso impossibile il proseguire nella comunione materiale e spirituale;
con decreto del 27-6-2012 il Tribunale di
Rieti omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate tra le parti;
attualmente, svolge il lavoro di insegnante (maestra di scuola primaria) e CP_1 percepisce un reddito mensile di circa € 1.800,00; il figlio – che da tempo lavorava Per_3 saltuariamente – attualmente ha un contratto di lavoro dove percepisce € 1.200,00 mensili;
la percepisce l'assegno unico, per i figli e di € 600,00 mensili;
il CP_1 Per_2 Per_1 Parte_1 attualmente, ha un reddito imponibile di € 19.401,00 (quadro RN4); ciò premesso, il ricorrente ha chiesto il divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
In data 29.07.2025 si è costituita in giudizio la resistente, la quale non si è opposta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civilI del matrimonio, contestando in toto quanto dedotto nel ricorso del ricorrente esponendo che: il figlio , di anni 21, attualmente lavora con Per_3 contratto di apprendistato e piano formativo della durata di 24 mesi con decorrenza dal
07.04.2025 al 07.04.2027 con una retribuzione lorda annua di Euro 14.812,00 per 12 mensilità con mansione di vigilanza non armata;
il padre ha ritenuto di richiedere la revoca non appena appreso dell'inizio dell'attività lavorativa, senza neppure attendere il periodo di prova di tre mesi come indicato nel contratto;
il contributo mensile di mantenimento della moglie stabilito in sede di separazione non è stato mai corrisposto;
attualmente la resistente lavora come insegnante di
Scuola Primaria e percepisce uno stipendio mensile di circa Euro 1.500,00 per tredici mensilità; sin dalla separazione il ricorrente non ha mai corrisposto l'aumento Istat del contributo mensile di mantenimento e ad oggi il totale delle rivalutazioni non percepite ammonta ad Euro 15.815,28, pagina 3 di 5 mentre il contributo mensile rivalutato ammonta ad Euro 789,22; il ricorrente corrisponde da sempre la somma mensile di Euro 650,00; la percepisce un assegno unico mensile di Euro CP_1
470,00; il ricorrente si limita a corrispondere il contributo di mantenimento per i figli ed a contribuire alle minime spese straordinarie che spesso vengono restituite a rate;
il padre non ha mai fatto regali ai figli oppure organizzato vacanze con gli stessi;
diversamente la madre cerca di venire incontro alle esigenze dei ragazzi;
la stessa ha effettuato lavori in casa a propria cura e spese per creare uno spazio per il figlio , in quanto, i ragazzi, ormai cresciuti, non Per_2 potevano stare tutti e tre nella stessa cameretta;
inoltre ha sostenuto una spesa di 1.000,00 per l'acquisto del mobilio per la camera dei figli ed il ricorrente non ha in alcun modo contribuito.
In ragione ciò, la resistente ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza del 01.10.2025 le parti hanno chiesto un rinvio per formalizzare un accordo.
Con note scritte depositate per la udienza del 23.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al P.M.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata con Decreto del Tribunale di Rieti del 27.06.2012 i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta, pertanto, contrario all'interesse del figlio minore;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione del minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle pagina 4 di 5 decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse del figlio di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Ponzano Romano (RM), in data 15-9-2001, Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 3, parte II, serie A, anno
2025);
- recepisce l'accordo intervenuto tra le parti riportato in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ponzano Romano (RM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 13.11.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 646 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
TRA
(c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma (RM), alla Via Zanzur n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Bruno Mattei che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso
- ricorrente -
E
(c.f. elettivamente domiciliata in Fiano Romano CP_1 C.F._2
(RM), Via G. Marconi n. 6, presso lo studio dell'Avv. Piera Pezzola che la rappresenta e difende come da procura in atti
- resistente -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025
“Voglia la S.V. Ill.ma DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
e avvenuto in Ponzano Romano il 15 settembre Parte_1 CP_1
pagina 1 di 5 2001 e registrato presso l'Ufficio dello Stato civile del Comune di Ponzano Romano, Registri di
Matrimonio dell'anno 2001, atto N. 3, parte II, serie A, alle seguenti condizioni:
1) Affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre Per_1 in Ponzano Romano (Roma). I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni riguardanti la salute, gli studi, gli sport, le vacanze e la vita sociale del figlio tenendo conto della sua capacità, della sua inclinazione naturale e della sua aspirazione;
2) Il padre terrà con sé il figlio Per_1
- il mercoledì di ogni settimana, dalle ore 20.00 alle ore 22.00;
- i fine settimana, alternati, dal venerdì alle ore 20.00 alla domenica alle ore 22.00;
- le vacanze di Natale, potrà trascorrerle con il padre, ad anni alterni, dal 23 al 30 Per_1 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, fermo restando la facoltà dei genitori di regolare i giorni festivi;
- le vacanze pasquali potrà trascorrerle con il padre, ad anni alterni, nella giornata di Pasqua o
Lunedì dell'Angelo;
- le vacanze estive potrà trascorrerle con il padre in 15 giorni anche non consecutivi durante la pausa estiva scolastica da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, nonché una settimana senza figli sempre dandone congruo preavviso all'altro genitore;
3) Il sig. corrisponderà alla Sig.ra anticipatamente entro il giorno 15 Parte_2 CP_1
(quindici) di ogni mese, a mezzo bonifico, sulle coordinate bancarie della medesima un contributo mensile di mantenimento per i figli e pari ad Euro 650,00 Per_2 Per_1
(seicentocinquanta/00) complessivi, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
4) Sono poste al 50% tra i genitori le spese straordinarie come da Protocollo di Intesa del
Tribunale di Rieti, cui le parti dichiarano di aderire.
5) L'assegno unico universale sarà percepito dalla Sig.ra nella misura del 100%. CP_1
6) Il contributo di mantenimento del figlio , divenuto economicamente autosufficiente, è Per_3 revocato.
7) La Sig.ra rinuncia al proprio mantenimento e, pertanto, il contributo previsto in CP_1 separazione è revocato;
rinuncia altresì all'insoluto relativo al mancato pagamento del contributo di mantenimento comprensivo dell'aumento ISTAT.
8) La Sig.ra rinuncia, inoltre, all'eventuale insoluto inerente il mancato versamento dalla CP_1 separazione ad oggi del contributo di mantenimento dei figli , e e del Per_3 Per_2 Per_1 relativo aumento ISTAT.
pagina 2 di 5 9) Le parti rilasciano fin d'ora il loro reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, ivi compreso il passaporto;
10) Le parti rinunciano all'appello della sentenza di divorzio.
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ponzano Romano (Roma) provvedere alla relativa annotazione.
Spese del presente giudizio compensate.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.05.2025 ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Rieti la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con
[...] in Ponzano Romano (RM), in data 15.09.2001, esponendo che: dalla unione coniugale CP_1 nascevano i figli il 4-3-2004, il 27-9- Persona_4 Persona_5
2007 e il 2-4-2010; con il trascorrere del tempo è venuta meno Persona_6
l'affectio coniugalis tra i coniugi, e le incompatibilità caratteriali hanno reso impossibile il proseguire nella comunione materiale e spirituale;
con decreto del 27-6-2012 il Tribunale di
Rieti omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate tra le parti;
attualmente, svolge il lavoro di insegnante (maestra di scuola primaria) e CP_1 percepisce un reddito mensile di circa € 1.800,00; il figlio – che da tempo lavorava Per_3 saltuariamente – attualmente ha un contratto di lavoro dove percepisce € 1.200,00 mensili;
la percepisce l'assegno unico, per i figli e di € 600,00 mensili;
il CP_1 Per_2 Per_1 Parte_1 attualmente, ha un reddito imponibile di € 19.401,00 (quadro RN4); ciò premesso, il ricorrente ha chiesto il divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
In data 29.07.2025 si è costituita in giudizio la resistente, la quale non si è opposta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civilI del matrimonio, contestando in toto quanto dedotto nel ricorso del ricorrente esponendo che: il figlio , di anni 21, attualmente lavora con Per_3 contratto di apprendistato e piano formativo della durata di 24 mesi con decorrenza dal
07.04.2025 al 07.04.2027 con una retribuzione lorda annua di Euro 14.812,00 per 12 mensilità con mansione di vigilanza non armata;
il padre ha ritenuto di richiedere la revoca non appena appreso dell'inizio dell'attività lavorativa, senza neppure attendere il periodo di prova di tre mesi come indicato nel contratto;
il contributo mensile di mantenimento della moglie stabilito in sede di separazione non è stato mai corrisposto;
attualmente la resistente lavora come insegnante di
Scuola Primaria e percepisce uno stipendio mensile di circa Euro 1.500,00 per tredici mensilità; sin dalla separazione il ricorrente non ha mai corrisposto l'aumento Istat del contributo mensile di mantenimento e ad oggi il totale delle rivalutazioni non percepite ammonta ad Euro 15.815,28, pagina 3 di 5 mentre il contributo mensile rivalutato ammonta ad Euro 789,22; il ricorrente corrisponde da sempre la somma mensile di Euro 650,00; la percepisce un assegno unico mensile di Euro CP_1
470,00; il ricorrente si limita a corrispondere il contributo di mantenimento per i figli ed a contribuire alle minime spese straordinarie che spesso vengono restituite a rate;
il padre non ha mai fatto regali ai figli oppure organizzato vacanze con gli stessi;
diversamente la madre cerca di venire incontro alle esigenze dei ragazzi;
la stessa ha effettuato lavori in casa a propria cura e spese per creare uno spazio per il figlio , in quanto, i ragazzi, ormai cresciuti, non Per_2 potevano stare tutti e tre nella stessa cameretta;
inoltre ha sostenuto una spesa di 1.000,00 per l'acquisto del mobilio per la camera dei figli ed il ricorrente non ha in alcun modo contribuito.
In ragione ciò, la resistente ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza del 01.10.2025 le parti hanno chiesto un rinvio per formalizzare un accordo.
Con note scritte depositate per la udienza del 23.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al P.M.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata con Decreto del Tribunale di Rieti del 27.06.2012 i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta, pertanto, contrario all'interesse del figlio minore;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione del minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle pagina 4 di 5 decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse del figlio di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Ponzano Romano (RM), in data 15-9-2001, Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 3, parte II, serie A, anno
2025);
- recepisce l'accordo intervenuto tra le parti riportato in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ponzano Romano (RM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 13.11.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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