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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 17/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1630/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberto Riggio Presidente
dott. Vincenzo Accardo Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1630/2021 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati CALLINI VIVIANA e GAMBA
FEDERICA, rappresentanti e difensori
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GIORDANO MARIA ANTONIA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...]; Controparte_2
1 , nato a [...] il [...] Controparte_3
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CAFÀ MARIACRISTINA in qualità di curatrice speciale
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni della parti: come da verbale del 17.9.2024 a cui si fa integrale rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
Con ricorso depositato in data 29.12.2021 ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...]
– parte resistente – a Taormina, in data 13.5.2000, e trascritto nei registri dello CP_1
Stato Civile del Comune di Taormina con atto n. 36, P. II. Serie A, anno 2000 e del comune di Gela con atto n. 17, P. II, Serie B anno 2000 (Cfr. documenti prodotti in allegato al ricorso), unione dalla quale sono nati i figli (Gela, il 20.5.2004), Persona_1 Controparte_3
(Gela, il 28.1.2006) e (Gela, 28.12.2009). Controparte_2
Premetteva in fatto:
- che con decreto del 22.7.2019 il Tribunale di Gela ha omologato le condizioni della separazione personale divisate dai coniugi che prevedevano: l'affidamento condiviso dei figli con domiciliazione presso la residenza materna, in ragione del trasferimento del padre a Roma per motivi di lavoro;
un obbligo posto a carico del ricorrente di corrispondere alla moglie la complessiva somma di € 1.200,00 di cui € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole, € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie (per un evidente lapsus calami atteso che nel decreto di omologa veniva prevista la diversa somma di € 200,00) ed €
200,00 per il pagamento della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare;
- di aver proposto un ricorso di modifica di tali condizioni – con riguardo al mantenimento della moglie – dichiarato inammissibile con decreto del 13.5.2020;
- che, in seguito, con decreto del 7.7.2021 il Tribunale di Gela modificava parzialmente le condizioni della separazione personale delle parti nei seguenti termini “dispone la domiciliazione del figlio minore presso il padre;
revoca l'assegno di CP_3
mantenimento indiretto posto a carico del ricorrente per il figlio nella misura di CP_3
200,00 euro mensili;
dispone che incontri il figlio presso il Controparte_1 CP_3
consultorio familiare di Gela secondo un calendario di incontri stabilito dal Consultorio medesimo e comunicato alle parti da quest'ultimo e che incontri i figli Parte_1
e presso il consultorio familiare di Gela secondo un calendario di Persona_1 CP_2
2 incontri stabilito dal Consultorio medesimo e comunicato alle parti da quest'ultimo.
Ricomposta la crisi familiare, potrà vedere e tenere con sé il figlio Controparte_1 CP_3
quando vorrà, previo accordo con l'altro genitore sentito il figlio medesimo e
[...]
potrà vedere e tenere con sé i figli e quando vorrà, Parte_1 Persona_1 CP_2 previo accordo con l'altro genitore sentiti i figli medesimi;
compensa le spese di lite tra le parti;
invita le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare presso enti specializzati, quale il Consultorio Familiare di Gela”.
Esponeva, da un lato, di non aver più visto i figli e sin dall'introduzione del Persona_1 CP_2
giudizio di modifica delle condizioni della separazione e ciò nonostante avesse intrapreso un percorso di sostegno presso l'ASL e, dall'altro, che anche il figlio ha seguito un CP_3 percorso nell'ambito del quale ha incontrato più volte la madre sino a quando ha autonomamente deciso di non proseguire.
Aggiungeva che la chiusura manifestata dai figli minori nei confronti del genitore non domiciliatario costituisce circostanza tale da rendere necessario disporre l'affidamento esclusivo dei figli in favore del genitore che, rispettivamente, con gli stessi coabita.
Precisava che sebbene avesse sempre informato la moglie degli accadimenti della vita di CP_3
la resistente non lo ha mai reso edotto delle vicende che riguardano gli altri due figli né lo ha
[...] coinvolto nelle decisioni che richiedono l'intervento di ambedue i genitori.
Allegava di percepire circa € 1.900,00 mensili a titolo di retribuzione, somma con la quale è chiamato a sostenere ingenti spese per il mantenimento dei figli e della moglie (€ 1.000,00 mensili)
e per soddisfare le proprie esigenze abitative (€ 760,00 mensili per il canone di locazione della propria abitazione, le spese di condominio e le utenze).
Deduceva, d'altro canto, che la resistente gode di buone condizioni di salute, ha lavorato nel settore della vendita e marketing presso diverse concessionarie di automobili nonché svolto l'attività di sarta per abiti da cerimonia in proprio presso l'abitazione familiare, godendo di una situazione più vantaggiosa rispetto al marito anche in ragione dei beni e del denaro che le sono pervenuti mortis causa nel 2016.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuto in Taormina in data 13.05.2000 tra i signori e Parte_1
iscritto negli atti dello stato Civile di Gela n. 17 p II serie B reg. uff. 2000; Controparte_1 ordinare al Competente Ufficiale dello Stato Civile di Roma la trascrizione dell'emananda sentenza;
Confermare il collocamento del minore con il padre, che ne avrà CP_3
l'affidamento esclusivo;
Confermare il collocamento dei minori e con la Persona_1 CP_2
3 madre, che ne avrà l'affidamento esclusivo;
Disporre che il padre versi alla madre per il mantenimento dei figli e Disporre che ognuno dei genitori provveda al Persona_1 CP_2
pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli, come da Protocollo del tribunale di Gela la somma di € 400,00 mensili;
Tenuto contro della capacità economica/reddituale dei coniugi e della loro capacità lavorativa, disporre che nessun assegno divorzile è dovuto alla moglie”.
Tali conclusioni venivano, in seguito, modificate con la memoria integrativa del 2.9.2022 nella quale si rappresentava che il ricorrente era stato attinto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari – senza autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa – nell'ambito di un procedimento penale avviato dalla resistente, condizione che ha determinato il decisivo peggioramento delle condizioni economiche di . Parte_1
Il ricorrente esponeva, altresì, che dalle sommarie informazioni rese dalla resistente nell'ambito del procedimento penale avviato nei suoi confronti emerge con chiarezza lo svolgimento da parte di quest'ultima di attività lavorativa di sarta e concludeva avanzando al Tribunale le seguenti richieste:
“pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuto in Taormina in data
13.05.2000 tra i signori e iscritto negli atti dello stato Parte_1 Controparte_1
Civile di Gela n. 17 p II serie B reg. uff. 2000; ordinare al Competente Ufficiale dello Stato Civile di Gela la trascrizione dell'emananda sentenza;
Confermare il collocamento del minore CP_3
con il padre, che ne avrà l'affidamento esclusivo;
Confermare il collocamento dei minori
[...]
e con la madre, che ne avrà l'affidamento esclusivo;
Disporre che la madre Persona_1 CP_2 versi al padre per il mantenimento del figlio la somma mensile di € 200,00: Disporre che CP_3 la sig.ra versi un assegno divorzile di € 300,00 al sig. da CP_1 Parte_1
corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
Disporre che ognuno dei genitori provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli, come da Protocollo del tribunale di Gela”.
Con comparsa di risposta del 20.3.2022 si costituiva in giudizio aderendo Controparte_1 alle sole domande sullo status e sull'affidamento esclusivo dei figli e – in Persona_1 CP_2
ragione del disinteresse manifestato dal padre nei loro confronti – e contestando la restante parte del ricorso.
Contestava, in primo luogo, la domanda di affidamento esclusivo del figlio CP_3 evidenziando l'insussistenza dei motivi addotti dal ricorrente.
Allegava che benché avesse subìto la scelta compiuta dal figlio di allontanarsi dalla propria madre, non aveva mai abdicato al proprio ruolo di genitore informandosi regolarmente sull'andamento scolastico di – anche attraverso la consultazione del registro elettronico di cui ha CP_3
4 l'accesso – e tentando, sovente, di vedere il figlio da lontano recandosi sotto l'abitazione nella quale lo stesso vive con il padre.
In ordine alle condizioni economiche della coppia, deduceva, da un lato, di godere di redditi assai limitati (pari, per l'anno 2020, ad € 2.040,04) e essere titolare della casa coniugale che, tuttavia, richiede numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sostenuti grazie all'aiuto economico dei propri genitori e, dall'altro, che il ricorrente gode in realtà di introiti annui superiori a quelli esposti nel proprio atto introduttivo.
Affermava, quindi, il proprio diritto a percepire l'assegno divorzile e ciò anche in considerazione della sua funzione solidaristica e delle ragioni che hanno determinato la disgregazione del consorzio familiare, ossia le violenze fisiche e psicologiche poste dal ricorrente ai danni della moglie.
Concludeva, pertanto, chiedendo di: “Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti celebrato in Taormina il 13.05.200 il cui atto è stato trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Gela al 17 parte II S.B. reg. 2000, ordinando a cura della cancelleria di dare comunicazione ai fini della trascrizione all'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Gela;
emettere, in ipotesi di disaccordo tra le parti sulle statuizioni degli altri punti della domanda, sentenza immediata di divorzio ai sensi dell'art. 4 L.898/1970; disporre l'affido condiviso del figli minore ad ambedue i genitori, l'affido esclusivo di CP_3 Persona_2
e alla madre, così come chiesto dal ricorrente con collocazione prevalente di CP_2 CP_3
nato a [...] il28.01.2006 con il padre, atteso che questa è stata la volontà espressa dal
[...]
figlio, e con collocazione prevalente dei figli minori nato a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...]12.2009 con la madre nella casa coniugale di proprietà esclusiva della resistente;
CP_2
Assegnare la casa coniugale a perché la abiti con i figli minori;
Disporre la Controparte_1 conferma dell'entità dell'assegno divorzile nella misura già statuita con il decreto di omologa dal
Tribunale di Gela e confermata in sede di ricorso per la modifica delle condizioni della separazione. Disporre in ordine al diritto di visita della madre al figlio minore con CP_3 le modalità già stabilite dal Tribunale di Gela e come in atto. Confermare l'obbligo in capo a
di pagamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori nella Parte_1 misura già concordata di € 200,00 mensili cadauno , con rivalutazione ISTAT come per legge oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di gela, ad eccezione delle spese relative alla cura degli occhi e dell'esame di fluooringiografia che è stato posto interamente a carico del padre. Emettere infine tutti gli altri provvedimenti ritenuti necessari”.
Tali richieste venivano, inoltre, modificate nel corso del giudizio e in sede di precisazione delle conclusioni con le quali si concludeva chiedendo di porre in capo al padre un onere di
5 mantenimento pari ad € 350,00 per ciascun figlio e ciò oltre alle spese straordinarie nella misura del
75%.
Sentite le parti all'udienza presidenziale del 10.5.2022 e – preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione – con ordinanza del 18.5.2022 venivano emessi i provvedimenti temporanei e urgenti, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 898/1970, con cui veniva ridotto il contributo al mantenimento previsto in favore della ad € 300,00 mensili ed integralmente CP_1
confermate le condizioni della separazione personale delle parti, così come modificate con decreto del 7.7.2021.
Tali provvedimenti venivano, tuttavia, modificati ai sensi dell'art.
4. co. 8 della L. n. 898/1970 dal giudice istruttore nel corso dell'udienza di prima comparizione e trattazione in ragione del sopravvento stato detentivo del ricorrente, nei seguenti termini: sospensione dell'obbligo posto a carico di di provvedere al pagamento dell'assegno di mantenimento per Parte_1
la moglie e per i figli a decorrere dal 2.9.2022 e sino alla cessazione dello stato di detenzione o all'ottenimento dell'autorizzazione al lavoro;
previsione a carico di Controparte_1 dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il Controparte_3 versamento della somma mensile di € 100,00.
Inoltre, a seguito dell'accoglimento parziale del reclamo proposto dal ricorrente, la Corte di Appello di TT con decreto dell'8.11.2022 rideterminava in complessive € 150,00 la misura del contributo al mantenimento della moglie posto a carico di (Cfr. decreto Parte_1
allegato alla memoria del 2.1.2023 depositata dal ricorrente).
Infine, con ordinanza del 31.5.2023 il giudice istruttore revocava l'assegno di mantenimento previsto in favore della resistente in considerazione della sua capacità lavorativa nonché dell'efficacia della misura cautelare emessa nei confronti del resistente.
Nel corso del giudizio veniva disposto l'ascolto dei figli delle parti (Ordinanza del 17.12.2023) all'esito del quale – accertata una condizione di potenziale pregiudizio per la corretta rappresentanza processuale dei figli minorenni della coppia – veniva nominata l'avv. Maria Cristina
Cafà, in qualità di curatrice speciale di (all'epoca minorenne della Controparte_3
nomina, ancora minorenne) e e con facoltà di procedere al loro ascolto in sede Controparte_2
extra-processuale.
Pertanto, con comparsa del 5.9.2023 si costituiva in giudizio – in rappresentanza dei minori e – la curatrice speciale, la quale dopo aver Controparte_3 Controparte_2 illustrato gli esiti dell'ascolto effettuato con i figli della coppia ha concluso chiedendo al Tribunale di: “nominare uno o più consulenti, di cui uno esperto in neuropsichiatria infantile e uno in
6 psichiatria affinché, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, conducano un accertamento sull'intero nucleo familiare al fine di individuare quale sia il miglior regime di collocamento prevalente e/o esclusivo dei minori, tenendo primariamente conto delle preferenze espresse dai minori medesimi in premessa citate tuttavia indagando sulle effettive idoneità genitoriali dei coniugi, su eventuali condizionamenti subìti dai minori e, ove ritenuto opportuno, mandato ai CTU
l'incarico di mediare le posizioni confliggenti tra i minori e i genitori e tra i minori medesimi”.
La causa veniva, dunque, istruita con i documenti offerti in comunicazione dalle parti, con l'interrogatorio formale di con le dichiarazioni rese dalla testimone Controparte_1
nonché con gli esiti delle attività demandate alla N.P.I. di Testimone_1
Gela, al Consultorio Familiare di Gela e ai Servizi Sociali del Comune di Gela, i quali hanno preso in carico il nucleo familiare nell'ambito del presente giudizio in parte proseguendo gli incarichi già loro conferiti nell'ambito delle diverse vicende giudiziarie che hanno visto coinvolte le odierne parti dopo la disgregazione del nucleo familiare.
Rigettati i ricorsi di modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti avanzati da ambedue le parti a ridosso dell'udienza di precisazione delle conclusioni – rispettivamente in data 16.9.2024 e
17.9.2024 – ossia in una fase in cui la causa era già stata ritenuta matura per la decisione, le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 17.9.2024 e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
2. Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
In primo luogo, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione personale (udienza dell'1.7.2019), giudizio definito con decreto di omologa del
22.7.2019, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti nonché dai numerosi elementi che sono emersi nel corso del presente giudizio tra cui assumono sicuro rilievo gli atti del procedimento penale instaurato nei confronti del su querela presentata dalla resistente. Parte_1
3. Domanda di affidamento della figlia minorenne (Gela, 28.12.2009) Controparte_2
Preliminarmente, deve essere dato atto che non possono trovare accoglimento le domande, avanzate da ambedue le parti, di disporre in ordine al regime di affidamento dei figli Persona_1
7 (Gela, il 20.5.2004) e (Gela, il 28.1.2006) avendo gli Parte_1 Controparte_3
stessi – nel corso del giudizio – raggiunto la maggiore età, circostanza che fa cessare in capo ai genitori la responsabilità genitoriale e che rimette alla libera determinazioni dei figli maggiorenni la disciplina dei rispettivi rapporti personali con ciascuno dei genitori.
In ordine, invece, alla domanda vertente sull'affidamento della figlia della coppia,
[...]
(Gela, 28.12.2009), occorre preliminarmente, rilevare che nell'attuale contesto CP_2
normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione.
Tuttavia, al nostro ordinamento non è sconosciuta la possibilità di derogare a tale regime ordinario quando nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di maggiore rispondenza dell'affido condiviso all'interesse della prole.
Va, infatti, evidenziato che ai sensi dell'articolo 337 quater c.c. l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere eccezionalmente disposto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Non può, infatti, trascurarsi che la responsabilità genitoriale è peculiare posizione giuridica, strumentale alla tutela del diritto dei figli al sano sviluppo della propria personalità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale che si caratterizza quale complessa correlazione tra diritti e doveri, tutti finalizzati a garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali, morali ed affettive del minore nonché la promozione della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
Invero, in un'ottica ordinamentale che valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione, ai genitori sono conferiti poteri di rappresentanza e gestione che consentono loro di assolvere ai doveri di protezione cui sono chiamati e che hanno quali punti di riferimento sia, in via prioritaria, i beni che afferiscono alla personalità del minore – in quanto tali irrinunciabili – (artt. 147 e 315 bis c.c.) sia gli interessi di natura patrimoniale della prole (artt. 320 e ss. c.c.).
Tuttavia, benché si privilegi una gestione del rapporto tra genitori e figli fondato sul principio dell'accordo tra i genitori – quali primi e (tendenzialmente) migliori garanti della posizione giuridica di un soggetto meritevole di particolare posizione quale è il minore – il nostro ordinamento predispone poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale, anche incisivi, laddove si ravvisino circostanze solo potenzialmente pregiudizievoli per la prole che possono anche consistere
8 – per quel che interessa il presente giudizio – nell'insanabile frattura nei rapporti tra la figlia minore e un genitore, circostanza che costituisce sicuro ostacolo nella gestione condivisa delle responsabilità, corollario dell'ordinario regime dell'affidamento condiviso specie se sostenuta da una concorde richiesta delle parti, quindi proveniente anche dallo stesso genitore che si trova a tollerare la rottura del rapporto parentale.
Nel valutare le deduzioni delle parti in tema di affidamento della figlia occorrerà dunque CP_2
tenere presente che secondo un orientamento che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – e a cui questo collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 28244 del 4/11/2019, principio reiteratamente affermato dalla Suprema Corte: Ordinanza n. 4056 del 9/2/2023; Ordinanza n. 27348 del 19/9/2022).
Nel caso in cui, poi, debba essere vagliata la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori – come nel caso che ci occupa – non può non rammentarsi che la necessità di assicurare il superiore interesse del minore alla presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi – espressione del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione – impone al giudice di verificare non solo l'idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, valutare le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita del figlio, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre maggiormente il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. tra le ultime, Cassazione, Ordinanza n. 26796 del 19/9/2023).
Pertanto, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con
9 particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Tale orientamento trova sostanziale riscontro anche nella giurisprudenza della Corte Edu, che, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, Endrizzi c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D'alconzo c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, c/Italia; Corte EDU, 28 Per_3 Per_4
aprile 2016, Cincimino c. Italia).
Ciò detto con riguardo alla cornice normativa in cui deve inscriversi la vicenda oggetto del presente giudizio, nel valutare la fondatezza delle domande avanzate, rispettivamente, dalle parti, il Collegio non può certo trascurare di considerare l'evoluzione del rapporto tra la minore e il padre e l'incidenza delle fibrillazioni che hanno determinato la crisi del nucleo familiare (oggetto, peraltro, di diversi procedimenti dinanzi all'Autorità Giudiziaria civile ordinaria e minorile nonché di procedimenti penali in cui il ricorrente e la resistente figurano, rispettivamente, quali imputato e persona offesa) – caratterizzate da una violenta conflittualità e da una generale incapacità dei genitori di sottrarre i figli ad una loro esposizione a tale clima, con effetti che si sono, inevitabilmente, riverberati sui rapporti tra questi ultimi e il genitore con il quale non convivono – sino alla ormai conclamata frattura nella relazione parentale e persino alla disgregazione della fratria, come evidenziato dagli esiti degli accertamenti svolti dalla rete territoriale dei Servizi incaricati nonché dalle deduzioni spiegate dalle parti e dalla curatrice speciale della minore in sede di precisazione delle conclusioni.
Occorre, evidenziare, in primo luogo che gli effetti nefasti della conflittualità nei rapporti tra le parti sono emersi con chiarezza già, a tacer d'altro, dall'ascolto espletato in corso di causa con i due figli maggiorenni della coppia, i quali nel riferire in ordine al loro rapporto con i genitori, hanno offerto una prospettazione dei fatti diametralmente opposta, insuscettibile di sia pure parziali punti di contatto e – in ordine ad uno specifico episodio in cui vi sarebbe stata una colluttazione tra la il figlio – hanno descritto una dinamica assolutamente divergente CP_1 CP_3
10 (Cfr. verbale di udienza del 31.5.2023. Dichiarazioni di “vivo con mio Controparte_3
padre, ho scelto io di vivere con mio padre;
sono stato obbligato dai comportamenti di mia madre;
perché dopo che i miei si sono separati mia madre mi ha vietato di parlare con mio padre, mi ha alzato le mani, non mi cucinava, non mi stirava e mi ha anche buttato il giubbotto fuori di casa, e questo perché io volevo avere rapporti con mio padre;
mi obbligava a non avere rapporti con mio padre (…) ho avuto maltrattamenti da parte di mia madre nei due anni che ho vissuto con lei dopo la separazione, mia madre mi ha anche messo le mani al collo per strangolarmi e mi ha lasciato dei segni al collo, però mia madre ha negato tutto, e poi ai miei nonni paterni ha detto che era stato mio fratello e mio fratello prima ha detto che era così ma pio ha negato che era stato lui;
Per_1
poi ho cominciato a registrare e le registrazioni le ho ancora;
mia madre mi diceva impiccati vivo;
mio padre non mi ha mai vietato di vedere mia madre ,anzi mio padre mi invitava ad andare con lei
; i Servizi Sociali ci hanno chiesto di andare in terapia io e mia madre;
abbiamo fatto tre incontri ma poi io li ho interrotti perché mia madre negava i maltrattamenti subiti e poi perché parlavano più di mio padre che di mia madre e di me;
lo psicologo era il dott del Consultorio Per_5
Familiare Gela 2. Non mi parlo più con mia madre. Il comportamento che mia madre aveva con me non lo aveva con gli altri due fratelli perché mio fratello ha accettato l'obbligo imposto da Per_1 mia madre di non parlare più con mio padre, mentre , poiché all'epoca aveva 10 anni era CP_2
manipolabile e alla fine ha accettato di non avere rapporti con mio padre. Una volta ho assistito a questo episodio: mia sorella era al telefono con mio padre e rideva e scherzava, chiusa la telefonata mia madre ha preso mia sorella e le ha detto è una giornata che piangi e poi con tuo padre ridi e scherzi?; poi una volta io e mia sorella siamo andati a Roma per una gita con mio padre e quando siamo tornati mia madre ci ha messo in punizione per 7 giorni (non dovevamo uscire di casa e a me non ha cucinato e non dovevamo nemmeno usare il telefono)” Dichiarazioni di
“in generale non c'è mai stato un buon rapporto con mio padre, mia Persona_1
madre mi incentivava ad andare con mio padre, però già dai primi mesi della separazione mio padre si comportava in modo abbastanza violento sia con me che con mia madre, mi gridava contro, ma prima della separazione è stato violento anche fisicamente con me, pedate cinghiate, bastonate, non ho referti, non sono mai andato all'ospedale e non posso provarlo;
non è vero che mia madre ci imponesse di non avere rapporti con mio padre;
in questo momento non mi parlo da anni con mio fratello;
il rapporto con mia sorella è normale;
anche mio fratello è diventato più violento con mia madre dopo la separazione, dopo l'intervento del dott che aveva Per_5
proposto che noi tre fratelli ci vedessimo un giorno nella settimana per riprendere i rapporti, quando ho informato mio fratello che mia sorella non ci sarebbe stata perché non voleva questi
11 incontri, allora mio fratello si è sottratto ai messaggi e non ha più risposto al telefono;
io non ho mai visto mia madre aggredire mio fratello;
ADR Giudice: sai qualcosa dei segni al collo di tuo fratello?: ADR: una volta mio fratello è andato in escandescenza sempre per questa diatriba che
c'è tra la famiglia di mio padre e quella di mia madre e mia madre per fermarlo gli ha dato uno schiaffo al collo poi sono dovuti intervenire mio zio paterno, talmente era la violenza di mio fratello;
non ho rapporti con la famiglia di mio padre dopo questo episodio. Mia madre sapeva di queste violenze di mio padre nei miei confronti e per fermarlo ci andava di mezzo anche lei;
a causa di queste violenze di mio padre durante il matrimonio io, mio fratello, mia sorella e mia madre eravamo costretti a scappare di casa, andavamo spesso da amici di famiglia o rimanevamo in macchina;
questo avvenne anni fa e più volte;
non abbiamo mai chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, perché mia madre non voleva per paura;
all'epoca io e i miei fratelli eravamo piccoli, mio padre minacciava di mandare a fuoco la casa;
per violenze di mio padre intendo: erano minacce o grida o lanciava oggetti (…)”), elemento da cui è possibile desumere che i figli della coppia hanno subìto condizionamenti da parte del genitore con cui intrattengono una relazione privilegiata che – se non sono stati in grado di coartare del tutto le loro manifestazioni di volontà – hanno senz'altro determinato un loro invischiamento in un conflitto di lealtà che ha compromesso il rapporto che gli stessi intrattenevano con l'altro genitore.
Tale disallineamento nella ricostruzione delle dinamiche relazionali del nucleo familiare erano, peraltro, già emerse in sede di ascolto reso dinanzi al Tribunale per i Minorenni di TT
(rgMin n. 37/2021) in data 24.5.2021 (Cfr. produzione del 29.9.2023 di parte resistente) con tutti i figli della coppia e confermate dalla relazione dei Servizi Sociali del comune di Gela trasmessa in data 27.5.2021 nell'ambito del giudizio di revisione delle condizioni della separazione (Cfr. produzione del 29.9.2023 di parte resistente).
Non possono, inoltre, essere sottaciuti gli sforzi compiuti dai Servizi Sociali del comune di Gela nel corso della loro prolungata attività di monitoraggio e supporto del nucleo familiare che, tuttavia – nel corso del presente giudizio – hanno dovuto prendere atto del fallimento degli interventi tesi a ricostituire il rapporto di fratria e quello parentale tra la minore e il padre, rispettivamente: CP_2 per l'indisponibilità di e a partecipare ad un percorso di sostegno Persona_1 CP_3 familiare (quest'ultimo, difatti, dopo aver manifestato un formale assenso si è, di fatto, sottratto fino a quando non ha compiuto la maggiore età, in conformità a quanto esplicitamente dichiarato agli operatori del Servizio) vanificando, in tal modo, l'attiva partecipazione della minore agli CP_2 incontri che si sono, pertanto, concentrati sull'attività di rielaborazione della propria storia familiare anche al fine di gettare le basi per una effettiva ripresa della relazione con il fratello maggiore e il
12 padre;
per il netto rifiuto manifestato proprio dalla minore rispetto alla prospettata ripresa dei rapporti con il padre (Cfr. relazioni dei Servizi Sociali del comune di Gela del 25.3.2024 e del
17.9.2024).
Invero, appare evidente che la protratta conflittualità tra i coniugi – non contenuta neppure a seguito del fattivo coinvolgimento del Consultorio Familiare di Gela da parte del Tribunale per i Minorenni
(Cfr. relazione del Consultorio Familiare del 5.12.2023) – ha determinato un'ingravescenza della crisi del rapporto tra la minore e il padre, percepito quale figura “tossica”, Controparte_2
fattore che potrebbe introdurre elementi di destabilizzazione del proprio equilibrio psichico ed esistenziale, come riportato dal neuropsichiatra infantile incaricato di effettuare una valutazione e fornire un sostegno psicologico alla minore (Cfr. relazione della N.P.I. di Gela depositata in data
20.2.2024).
Ebbene, i superiori elementi non possono che spingere il collegio ad accogliere la domanda di affidamento esclusivo avanzata, invero, da tutte le parti del giudizio (i coniugi e il curatore speciale)
e ciò in quanto risulta essere l'unica figura genitoriale che la minore Controparte_1
percepisce come stabile riferimento personale e affettivo nonché il genitore Controparte_2 che ha sempre rivestito un ruolo primario nell'attendere ai compiti di accudimento e gestione della figlia, la quale – è bene ribadirlo – manifesta un netto rifiuto nei confronti dell'altro genitore.
Il collegio ritiene che ostacolare in questa delicata fase della sua vita la volontà della minore la quale, se coartata in schemi di permanenza standardizzati con il genitore non domiciliatario, potrebbe irrigidirsi ulteriormente, con il rischio di pregiudicare le sia pure flebili possibilità di recuperare il rapporto con il padre nonché di frustrare la sua capacità di autodeterminazione (Cfr.
Cassazione n. 20107 del 7/10/2016).
Peraltro, non può trascurarsi che dall'istruttoria sono emersi diversi indici che suggeriscono la presenza di una capacità genitoriale compromessa in capo al ricorrente e Parte_1 che contribuiscono a corroborare la necessità di disporre l'affidamento esclusivo della figlia minorenne alla madre.
In primo luogo, non può non segnalarsi che sin dagli atti introduttivi il ricorrente ha insistito proprio per tale modalità di affidamento, concentrando la propria attività assertiva e asseverativa sugli aspetti patrimoniali della causa e trascurando, di converso, gli elementi relativi al proprio rapporto con i figli domiciliati presso la moglie (nei cui confronti ha persino avanzato domanda di revoca del mantenimento) e limitandosi ad avanzare sterili richieste di approfondimenti mediante consulenza tecnica senza, tuttavia, supportarle con altre richieste istruttorie né offrendo al Tribunale alcun tipo di progettualità teso ad un recupero del rapporto con la minore . CP_2
13 Tale complessiva condotta si traduce – come correttamente segnalato dalla curatrice speciale della minore – in un sostanziale atteggiamento di abdicazione del proprio ruolo di genitore i cui doveri di cura, accudimento e mantenimento non si arrestano neppure di fronte a violente crisi familiari.
Neppure, quindi, assumono rilievo le critiche mosse dal ricorrente all'operato dei Servizi Sociali poiché provenienti da un genitore che – evidentemente – non ha pienamente investito le proprie risorse per favorire un riavvicinamento con la figlia minorenne apprendo, invece, maggiormente concentrato sul contenzioso che lo vede contrapposto all'odierna resistente (emblematici, sul punto, appaiono: le condotte descritte nella relazione del Consultorio Familiare a firma del dott. Per_5
– il quale riporta che il , in occasione di un incontro con il figlio ha Parte_1 Persona_1 scelto di porre l'attenzione su questioni relative a propri beni che sarebbero rimasti nella casa coniugale;
le dichiarazioni che il ricorrente “spontaneamente” rende ai Servizi Sociali in occasione della loro attività di monitoraggio sulle motivazioni della fine del matrimonio e ciò in luogo delle circostanze più direttamente attinenti al proprio rapporto con i figli;
l'inappropriato coinvolgimento, nelle vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto con la moglie, di all'epoca CP_3
minorenne, mediante la messa a disposizione degli atti processuali), circostanza che rende assolutamente ultroneo qualsiasi altro approfondimento istruttorio mediante conferimento di un incarico ad un consulente tecnico (invero, richiesto originariamente dalla curatrice speciale, la quale
– all'esito delle attività espletata dalla rete dei servizi incaricati – ha rinunciato a tale mezzo di prova).
Ciò detto, la grave conflittualità esistente tra la minore e il padre, il rifiuto dalla stessa espresso rispetto all'ascolto dinanzi al giudice (per la verità, verosimilmente favorito dalla convinzione di dover esporre le proprie vicende familiari dinanzi ad una platea di soggetti indistinti), la circostanza che la stessa è stata più volte sentita dagli esperti operanti nella rete territoriale dei Servizi incaricati, dalla curatrice speciale nonché nell'ambito del procedimento instaurato dinanzi al
Tribunale per i minorenni hanno costituito fattori determinanti nel formare il convincimento del collegio circa la potenziale natura pregiudizievole di disporre nuovamente l'ascolto della minore, ai sensi dell'art. 337 octies c.c. – applicabile ratione temporis al presente giudizio – strumento processuale che in questo caso avrebbe rischiato di tradire la propria funzione di salvaguardia dell'interesse della figlia della coppia ad essere sentita in relazione ad una decisione che la riguarda direttamente, trasmodando in un'indebita – o percepita tale – invasione della sua sfera personale, attualmente avvertita come maggiormente serena.
Infine, la persistente tensione nei rapporti tra le parti e le potenziali difficoltà che potrebbero sorgere
– per tale ragione – nella gestione della minore richiedono che l'affidamento esclusivo alla madre
14 venga strutturato nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, co. 3, c.c., ossia riconoscendo al genitore affidatario il potere di assumere anche le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia con contestuale subordinazione del diritto di visita paterno ad una manifestazione di volontà della stessa . Controparte_2
Per le medesime ragioni appare, nondimeno, opportuno aggiornare l'incarico già conferito ai
Servizi Sociali del comune di Gela di:
- Proseguire il percorso di sostegno avviato nei confronti della minorenne Controparte_2
(Gela, 28.12.2009);
- Predisporre, solo in caso di spontanea apertura nei confronti della figura paterna, un calendario di incontri a carattere almeno quindicinale da svolgersi in modalità protetta, alla presenza di un assistente sociale ovvero dello psicologo, finalizzati ad un graduale recupero della relazione personale e affettiva tra il padre e la figlia;
Lo svolgimento del superiore incarico dovrà essere oggetto di relazione a carattere semestrale da inviare al Giudice Tutelare territorialmente competente investito – in forza dell'art. 337 c.c. – del potere di vigilanza sull'osservanza dei provvedimenti adottati da questo Tribunale in materia di affidamento della minore . Controparte_2
4. Domanda di assegnazione della casa familiare
inoltre, senz'altro accoglimento la richiesta avanzata dalla resistente di assegnazione della Pt_2
casa familiare, sita a Gela in via Giulietta Masina n. 10, immobile di cui i coniugi sono comproprietari, così cristallizzando la situazione di fatto già stabilita in sede di separazione, risultando pacifico che la figlia minorenne della coppia abiti detto immobile con la madre.
Occorre, infatti, considerare che in caso di separazione personale dei coniugi l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. Cassazione Ordinanza n. 2344 del 25/1/2023; n. 3015 del 7/2/2018), interesse che – nel caso che ci occupa – appartiene evidentemente alla figlia minorenne della coppia, che non ha mai lasciato la residenza familiare nonché al figlio maggiorenne e ciò in quanti il Persona_1
figlio ha da tempo abbandonato la casa familiare vivendo da anni con il padre CP_3
presso la sua nuova residenza.
5. Domanda di contributo economico per il mantenimento dei figli della coppia
15 Prendendo in esame la domanda vertente sulle condizioni economiche relative al mantenimento dei figli della coppia è necessario osservare, in primo luogo, che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non domiciliatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – e non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
16 Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Con riguardo, poi, alla particolare posizione dei figli maggiorenni della coppia, Persona_1
(Gela, il 20.5.2004) e (Gela, il 28.1.2006) occorre, inoltre,
[...] Controparte_3 rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” (Cassazione n. 26875 del 20/9/2023; n. 12952 del
22/6/2016).
In altri termini, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il dovere gravante su ogni genitore di provvedere al mantenimento della prole non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice, previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato.
L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli viene, dunque, meno solo con il raggiungimento della loro autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa del figlio.
Ebbene, occorre in primo luogo rilevare che ambedue i figli maggiorenni della coppia risultano essere in una situazione di non autosufficienza economica poiché, da un lato, la resistente ha provato che frequenta con profitto un percorso di studi universitari presso Persona_1
l'Università di Catania (Cfr. libretto universitario prodotto in allegato al ricorso del 17.9.2024 nonché documentazione attestante il pagamento delle tasse universitarie prodotte dalla resistente in data 17.9.2024) e, dall'altro, il ricorrente ha dimostrato che anche è attualmente CP_3
impegnato in un percorso di formazione presso la città di Bergamo (Cfr. documenti prodotti in allegato al ricorso del 16.9.2024), circostanze che considerate unitamente alla giovane età dei ragazzi depone per una loro condizione di dipendenza economica dai genitori che, quindi, in forza dei principi sopra richiamati sono chiamati ad assicurare loro un adeguato mantenimento.
17 Ciò premesso, con riferimento alla situazione economica di parte ricorrente, deve rilevarsi che ha allegato di aver subìto una contrazione delle proprie capacità Parte_1
economiche rispetto al momento della separazione determinata – dapprima – dall'impossibilità di recarsi a lavoro per effetto della misura cautelare degli arresti domiciliari allo stesso inflitta (Cfr. mail prodotta in data 2.9.2022) e, in seguito dai costi che lo stesso è chiamato a sostenere per raggiungere il proprio luogo di lavoro a Gela, essendosi dovuto trasferire a SC in forza del divieto di dimora presso il comune di Gela sullo stesso gravante allegando dei costi di locazione, invero del tutto sforniti di riscontro probatorio ancorché facilmente documentabili(Cfr. ricorso del
16.9.2024).
Aggiungeva, inoltre, che con il proprio stipendio è chiamato a far fronte alle spese per la formazione del figlio ammesso ad un corso di formazione professionale post- CP_3
scolastico la cui sede è sita presso la città di Bergamo.
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti dal ricorrente emerge con chiarezza che non vi è alcuna compromissione delle capacità di produrre redditi in capo all'odierno ricorrente il quale ha mantenuto il medesimo impiego che svolgeva al momento della proposizione del presente giudizio e che gli assicura redditi lordi annui pari a circa € 37.000,00 (Cfr. dichiarazione dei redditi relative agli anni 2020, 2019 e 2018, lievemente in flessione rispetto al momento della separazione personale) non potendosi, di converso, tenere in considerazione la sola apparente contrazione dei redditi evincibile dalla Certificazione Unica del 2023 (riferibile al 2022 ed esponente redditi annui per circa € 29.000,00) poiché evidentemente relativa al periodo in cui il era Parte_1
impedito eseguire la propria prestazione lavorativa, come risulta evidente dalla lettura del riquadro relativo ai giorni in cui lo stesso ha avuto diritto alle detrazioni per lavoro dipendente (spettanti al lavoratore subordinato in proporzione ai giorni di lavoro effettivo, compresi i giorni di riposo e festivi) pari a 205 giorni su 365.
D'altro canto, dall'esame della posizione economica della resistente emerge che la stessa risulta dotata di sicura capacità lavorativa – parzialmente tenuta in considerazione già in sede di separazione personale, come invero rilevato dalla Corte di Appello di TT in sede di reclamo – avendo svolto in proprio attività di sarta, come risulta provato alla luce delle dichiarazioni rese dalla stessa n sede di interrogatorio formale e confermate dalla CP_1
teste (Cfr. verbale di udienza del 31.5.2023) ed avendo, in seguito, trovato un impiego part- Tes_1 time con la mansione di segretaria seppur con una retribuzione minima di € 420/450,00 mensili, come risulta dalla dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2023 (Cfr. produzione del 17.9.2024).
18 Invero, l'esame complessivo del compendio probatorio versato in atti – necessariamente integrato da indici presuntivi, stante la natura non regolare dell'attività di sarta svolta dalla resistente – restituisce una situazione economica non certamente florida poiché, anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla teste si può desumere che le opere di sartoria svolte dalla Tes_1
sono prevalentemente da ricondurre a piccole riparazioni per la cerchia di CP_1
conoscenti con introiti che difficilmente possono superare – considerato anche l'impegno dovuto all'impiego part-time – la cifra di € 100,00 a settimana e ciò anche tenuto conto della mancata emersione di elementi sintomatici di uno stile di vita incompatibile con tale capacità reddituale.
Tuttavia, sebbene emerga una sicura disparità economica tra le parti occorre, altresì, considerare gli effetti economicamente positivi discendenti dall'assegnazione della casa familiare – di cui i coniugi sono contitolari – alla resistente per effetto del provvedimento di assegnazione che con la presente sentenza si intende confermare nonché il diritto della stessa di percepire integralmente l'assegno unico spettante per la figlia minore in forza del regime di affidamento Controparte_2 esclusivo, anch'esso disposto con la presente sentenza.
Sulla scorta delle superiori considerazioni appare, pertanto, equo – anche tenuto conto, rispetto alla minore , degli esclusivi compiti di cura gravanti sulla madre, quale genitore affidatario CP_2
esclusivo, specie in questa fase di interruzione dei rapporti della figlia con il ricorrente – prevedere che dovrà versare a a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli della coppia, la somma complessiva di € 400,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da corrispondere entro giorno cinque di ogni mese.
La determinazione del contributo al mantenimento, posta a carico del ricorrente, in misura pari a quella divisata dalle parti in sede di separazione non deriva da una sottovalutazione dei maggiori oneri che il genitore è chiamata ad affrontare quale conseguenza dalla crescita dei figli – per come correttamente evidenziato dalla resistente – bensì è conseguenza della valorizzazione dell'obbligo di mantenimento parimenti gravante sulla ispetto al figlio che, in CP_1 CP_3
luogo di inverarsi in un onere di corrispondere un assegno periodico al , si traduce Parte_1
in una riduzione del contributo virtualmente spettante per i figli domiciliati presso la madre (o con essa conviventi).
Parte ricorrente sarà, tuttavia, tenuta a contribuire nella misura del 65% alle spese straordinarie da sostenere per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela, misura che si giustifica per la già esposta disparità di forza economica tra i due genitori.
6. Domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata da Controparte_1
19 Non merita, invece, accoglimento la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata da
Controparte_1
È, difatti, opportuno rammentare che quanto alla natura dell'assegno divorzile la giurisprudenza di legittimità – sin dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 18287 del 11/7/2018
– ha rilevato come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ritenendo di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, co. 6, L. n. 898/1970.
Pertanto, all'assegno divorzile è stato riconosciuto sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa – perequativa
(considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Ciò nell'ottica di far di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e
29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
In altre parole, le parti non devono essere considerate come soggetti senza passato, ma come persone con una storia che è la risultante di scelte di vita condivise, scelte e percorsi che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. Scelte di vita che devono essere considerate per non pregiudicare la posi-zione di chi per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
E, pertanto, la base di partenza deve essere costituita dall'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio aventi i caratteri della “rilevanza”. Compiuto tale accertamento, si dovrà verificare la possibilità da
20 parte dell'ex coniuge di sopperire autonomamente alla rilevata inadeguatezza di mezzi, attraverso –
a titolo esemplificativo – il consolidamento od il recupero delle proprie capacità reddituali, in omaggio al principio di autoresponsabilità, valorizzando l'età, la salute, le condizioni obiettive, le capacità professionali e il pregresso bagaglio di esperienze.
In sequenza, dovrà quindi essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato – che deve essere rilevante, secondo la Suprema Corte, o in termini assoluti o in termini percentuali – siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale.
All'esito di tale valutazione, laddove vengano riconosciuti i presupposti per l'assegno dovrà essere riconosciuta una somma il cui ammontare non può essere né parametrato al tenore di vita matrimoniale ma neppure alla semplice autosufficienza economica del richiedente, in funzione dunque di “meritevolezza” dell'emolumento, per tutelare la pari dignità dei coniugi nel matrimonio ed espressione del principio di solidarietà post-coniugale che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 2 Cost.
Ebbene, nel corso del presente giudizio – escludendo il mero dato cronologico della durata del rapporto di convivenza coniugale – non sono stati neppure allegati elementi idonei a sostenere un accertamento circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente.
Difatti, secondo un consolidato orientamento ermeneutico che il collegio condivide, in assenza di prova del nesso causale tra le scelte condivise durante il matrimonio (o in vista dello stesso) e la disparità economica tra le parti non può riconoscersi il diritto del coniuge economicamente più fragile all'assegno divorzile, il quale può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove quest'ultimo non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive – costituendo, in tali ipotesi, strumento che garantisce l'inveramento della solidarietà post-coniugale, temperando il principio di autoresponsabilità – circostanza che, tuttavia, deve essere quanto meno allegata (nonché provata, anche a mezzo di presunzioni) dal richiedente (Cfr. da ultimo Cassazione, Ordinanza n. 32354 del 13/12/2024;
Ordinanza n. 26520 del 11/10/2024).
Da ciò discende che la mera disparità economica tra le due parti del giudizio – perdurante anche tenuto conto della dimostrata capacità della di produrre redditi da lavoro CP_1
dipendente ovvero artigianale – non è, di per sé, in grado di fondare il sorgere di un obbligazione espressione di quel dovere di solidarietà post-coniugale sopra menzionato a carico del ricorrente
21 poiché la resistente non versa in stato di totale indigenza potendo altresì contare della residenza familiare.
Infatti, la stessa è soggetto – che per età, per assenza di significativi problemi di salute e per le pregresse esperienze professionali – appare perfettamente in grado di provvedere alle proprie esigenze e di produrre redditi idonei a garantirle una esistenza dignitosa.
Neppure, inoltre, risultano sufficienti – per il riconoscimento della componente compensativo- risarcitoria del assegno divorzile – le mere allegazioni delle cause che hanno determinato il fallimento del rapporto di coppia in quanto non suffragate da sufficienti riscontri probatori (limitati, invero alle dichiarazioni rilasciate dalla e dai figli con essa conviventi ai Servizi CP_1
Sociali, non essendo stata avanzata alcuna richiesta istruttoria) non potendosi ritenere tali gli atti del procedimento penale instaurato nei confronti del per fatti che lo stesso avrebbe Parte_1
commesso in una fase in cui il nucleo familiare si era già disgregato
Per tali ragioni, dunque, la domanda tesa al riconoscimento del diritto della resistente all'assegno divorzile non può che essere rigettata
7. Spese di lite
Le spese di lite – comprese quelle relative al compenso spettante al curatore speciale – considerata la natura della causa e il suo complessivo esito e tenuto conto della complessità degli accertamenti richiesti, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Taormina in data
13.5.2000, da , nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Taormina con atto n. 36, P. II. Serie A, anno 2000 e del comune di Gela con atto n. 17, P. II, Serie B anno
2000;
2) AFFIDA la minore , nata a Gela il [...], in [...] esclusiva alla madre Controparte_2
anche per le decisioni di maggiore interesse;
Controparte_1
3) DISPONE che i Servizi Sociali del comune di Gela:
- Proseguano il percorso di sostegno avviato nei confronti della minorenne Controparte_2
(Gela, 28.12.2009);
- Predispongano, solo in caso di spontanea apertura nei confronti della figura paterna, un calendario di incontri a carattere almeno quindicinale da svolgersi in modalità protetta, alla
22 presenza di un assistente sociale ovvero dello psicologo, finalizzati ad un graduale recupero della relazione personale e affettiva tra il padre e la figlia;
4) DISPONE che i Servizi Sociali del comune di Gela presentino al giudice tutelare territorialmente competente una relazione a carattere semestrale;
5) ASSEGNA la casa familiare, sita a Gela in via Giulietta Masina n. 10, a
[...]
er viverci con i figli;
CP_1
6) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 [...]
'importo di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo CP_1
per il mantenimento dei figli e , somma da Persona_1 Controparte_2
rivalutare annualmente secondo gli indici ISAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
7) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 65% alle Parte_1 spese straordinarie per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
8) RIGETTA la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente
9) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
10) COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberto Riggio Presidente
dott. Vincenzo Accardo Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1630/2021 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati CALLINI VIVIANA e GAMBA
FEDERICA, rappresentanti e difensori
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GIORDANO MARIA ANTONIA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...]; Controparte_2
1 , nato a [...] il [...] Controparte_3
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CAFÀ MARIACRISTINA in qualità di curatrice speciale
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni della parti: come da verbale del 17.9.2024 a cui si fa integrale rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
Con ricorso depositato in data 29.12.2021 ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...]
– parte resistente – a Taormina, in data 13.5.2000, e trascritto nei registri dello CP_1
Stato Civile del Comune di Taormina con atto n. 36, P. II. Serie A, anno 2000 e del comune di Gela con atto n. 17, P. II, Serie B anno 2000 (Cfr. documenti prodotti in allegato al ricorso), unione dalla quale sono nati i figli (Gela, il 20.5.2004), Persona_1 Controparte_3
(Gela, il 28.1.2006) e (Gela, 28.12.2009). Controparte_2
Premetteva in fatto:
- che con decreto del 22.7.2019 il Tribunale di Gela ha omologato le condizioni della separazione personale divisate dai coniugi che prevedevano: l'affidamento condiviso dei figli con domiciliazione presso la residenza materna, in ragione del trasferimento del padre a Roma per motivi di lavoro;
un obbligo posto a carico del ricorrente di corrispondere alla moglie la complessiva somma di € 1.200,00 di cui € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole, € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie (per un evidente lapsus calami atteso che nel decreto di omologa veniva prevista la diversa somma di € 200,00) ed €
200,00 per il pagamento della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare;
- di aver proposto un ricorso di modifica di tali condizioni – con riguardo al mantenimento della moglie – dichiarato inammissibile con decreto del 13.5.2020;
- che, in seguito, con decreto del 7.7.2021 il Tribunale di Gela modificava parzialmente le condizioni della separazione personale delle parti nei seguenti termini “dispone la domiciliazione del figlio minore presso il padre;
revoca l'assegno di CP_3
mantenimento indiretto posto a carico del ricorrente per il figlio nella misura di CP_3
200,00 euro mensili;
dispone che incontri il figlio presso il Controparte_1 CP_3
consultorio familiare di Gela secondo un calendario di incontri stabilito dal Consultorio medesimo e comunicato alle parti da quest'ultimo e che incontri i figli Parte_1
e presso il consultorio familiare di Gela secondo un calendario di Persona_1 CP_2
2 incontri stabilito dal Consultorio medesimo e comunicato alle parti da quest'ultimo.
Ricomposta la crisi familiare, potrà vedere e tenere con sé il figlio Controparte_1 CP_3
quando vorrà, previo accordo con l'altro genitore sentito il figlio medesimo e
[...]
potrà vedere e tenere con sé i figli e quando vorrà, Parte_1 Persona_1 CP_2 previo accordo con l'altro genitore sentiti i figli medesimi;
compensa le spese di lite tra le parti;
invita le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare presso enti specializzati, quale il Consultorio Familiare di Gela”.
Esponeva, da un lato, di non aver più visto i figli e sin dall'introduzione del Persona_1 CP_2
giudizio di modifica delle condizioni della separazione e ciò nonostante avesse intrapreso un percorso di sostegno presso l'ASL e, dall'altro, che anche il figlio ha seguito un CP_3 percorso nell'ambito del quale ha incontrato più volte la madre sino a quando ha autonomamente deciso di non proseguire.
Aggiungeva che la chiusura manifestata dai figli minori nei confronti del genitore non domiciliatario costituisce circostanza tale da rendere necessario disporre l'affidamento esclusivo dei figli in favore del genitore che, rispettivamente, con gli stessi coabita.
Precisava che sebbene avesse sempre informato la moglie degli accadimenti della vita di CP_3
la resistente non lo ha mai reso edotto delle vicende che riguardano gli altri due figli né lo ha
[...] coinvolto nelle decisioni che richiedono l'intervento di ambedue i genitori.
Allegava di percepire circa € 1.900,00 mensili a titolo di retribuzione, somma con la quale è chiamato a sostenere ingenti spese per il mantenimento dei figli e della moglie (€ 1.000,00 mensili)
e per soddisfare le proprie esigenze abitative (€ 760,00 mensili per il canone di locazione della propria abitazione, le spese di condominio e le utenze).
Deduceva, d'altro canto, che la resistente gode di buone condizioni di salute, ha lavorato nel settore della vendita e marketing presso diverse concessionarie di automobili nonché svolto l'attività di sarta per abiti da cerimonia in proprio presso l'abitazione familiare, godendo di una situazione più vantaggiosa rispetto al marito anche in ragione dei beni e del denaro che le sono pervenuti mortis causa nel 2016.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuto in Taormina in data 13.05.2000 tra i signori e Parte_1
iscritto negli atti dello stato Civile di Gela n. 17 p II serie B reg. uff. 2000; Controparte_1 ordinare al Competente Ufficiale dello Stato Civile di Roma la trascrizione dell'emananda sentenza;
Confermare il collocamento del minore con il padre, che ne avrà CP_3
l'affidamento esclusivo;
Confermare il collocamento dei minori e con la Persona_1 CP_2
3 madre, che ne avrà l'affidamento esclusivo;
Disporre che il padre versi alla madre per il mantenimento dei figli e Disporre che ognuno dei genitori provveda al Persona_1 CP_2
pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli, come da Protocollo del tribunale di Gela la somma di € 400,00 mensili;
Tenuto contro della capacità economica/reddituale dei coniugi e della loro capacità lavorativa, disporre che nessun assegno divorzile è dovuto alla moglie”.
Tali conclusioni venivano, in seguito, modificate con la memoria integrativa del 2.9.2022 nella quale si rappresentava che il ricorrente era stato attinto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari – senza autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa – nell'ambito di un procedimento penale avviato dalla resistente, condizione che ha determinato il decisivo peggioramento delle condizioni economiche di . Parte_1
Il ricorrente esponeva, altresì, che dalle sommarie informazioni rese dalla resistente nell'ambito del procedimento penale avviato nei suoi confronti emerge con chiarezza lo svolgimento da parte di quest'ultima di attività lavorativa di sarta e concludeva avanzando al Tribunale le seguenti richieste:
“pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuto in Taormina in data
13.05.2000 tra i signori e iscritto negli atti dello stato Parte_1 Controparte_1
Civile di Gela n. 17 p II serie B reg. uff. 2000; ordinare al Competente Ufficiale dello Stato Civile di Gela la trascrizione dell'emananda sentenza;
Confermare il collocamento del minore CP_3
con il padre, che ne avrà l'affidamento esclusivo;
Confermare il collocamento dei minori
[...]
e con la madre, che ne avrà l'affidamento esclusivo;
Disporre che la madre Persona_1 CP_2 versi al padre per il mantenimento del figlio la somma mensile di € 200,00: Disporre che CP_3 la sig.ra versi un assegno divorzile di € 300,00 al sig. da CP_1 Parte_1
corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
Disporre che ognuno dei genitori provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli, come da Protocollo del tribunale di Gela”.
Con comparsa di risposta del 20.3.2022 si costituiva in giudizio aderendo Controparte_1 alle sole domande sullo status e sull'affidamento esclusivo dei figli e – in Persona_1 CP_2
ragione del disinteresse manifestato dal padre nei loro confronti – e contestando la restante parte del ricorso.
Contestava, in primo luogo, la domanda di affidamento esclusivo del figlio CP_3 evidenziando l'insussistenza dei motivi addotti dal ricorrente.
Allegava che benché avesse subìto la scelta compiuta dal figlio di allontanarsi dalla propria madre, non aveva mai abdicato al proprio ruolo di genitore informandosi regolarmente sull'andamento scolastico di – anche attraverso la consultazione del registro elettronico di cui ha CP_3
4 l'accesso – e tentando, sovente, di vedere il figlio da lontano recandosi sotto l'abitazione nella quale lo stesso vive con il padre.
In ordine alle condizioni economiche della coppia, deduceva, da un lato, di godere di redditi assai limitati (pari, per l'anno 2020, ad € 2.040,04) e essere titolare della casa coniugale che, tuttavia, richiede numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sostenuti grazie all'aiuto economico dei propri genitori e, dall'altro, che il ricorrente gode in realtà di introiti annui superiori a quelli esposti nel proprio atto introduttivo.
Affermava, quindi, il proprio diritto a percepire l'assegno divorzile e ciò anche in considerazione della sua funzione solidaristica e delle ragioni che hanno determinato la disgregazione del consorzio familiare, ossia le violenze fisiche e psicologiche poste dal ricorrente ai danni della moglie.
Concludeva, pertanto, chiedendo di: “Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti celebrato in Taormina il 13.05.200 il cui atto è stato trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Gela al 17 parte II S.B. reg. 2000, ordinando a cura della cancelleria di dare comunicazione ai fini della trascrizione all'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Gela;
emettere, in ipotesi di disaccordo tra le parti sulle statuizioni degli altri punti della domanda, sentenza immediata di divorzio ai sensi dell'art. 4 L.898/1970; disporre l'affido condiviso del figli minore ad ambedue i genitori, l'affido esclusivo di CP_3 Persona_2
e alla madre, così come chiesto dal ricorrente con collocazione prevalente di CP_2 CP_3
nato a [...] il28.01.2006 con il padre, atteso che questa è stata la volontà espressa dal
[...]
figlio, e con collocazione prevalente dei figli minori nato a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...]12.2009 con la madre nella casa coniugale di proprietà esclusiva della resistente;
CP_2
Assegnare la casa coniugale a perché la abiti con i figli minori;
Disporre la Controparte_1 conferma dell'entità dell'assegno divorzile nella misura già statuita con il decreto di omologa dal
Tribunale di Gela e confermata in sede di ricorso per la modifica delle condizioni della separazione. Disporre in ordine al diritto di visita della madre al figlio minore con CP_3 le modalità già stabilite dal Tribunale di Gela e come in atto. Confermare l'obbligo in capo a
di pagamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori nella Parte_1 misura già concordata di € 200,00 mensili cadauno , con rivalutazione ISTAT come per legge oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di gela, ad eccezione delle spese relative alla cura degli occhi e dell'esame di fluooringiografia che è stato posto interamente a carico del padre. Emettere infine tutti gli altri provvedimenti ritenuti necessari”.
Tali richieste venivano, inoltre, modificate nel corso del giudizio e in sede di precisazione delle conclusioni con le quali si concludeva chiedendo di porre in capo al padre un onere di
5 mantenimento pari ad € 350,00 per ciascun figlio e ciò oltre alle spese straordinarie nella misura del
75%.
Sentite le parti all'udienza presidenziale del 10.5.2022 e – preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione – con ordinanza del 18.5.2022 venivano emessi i provvedimenti temporanei e urgenti, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 898/1970, con cui veniva ridotto il contributo al mantenimento previsto in favore della ad € 300,00 mensili ed integralmente CP_1
confermate le condizioni della separazione personale delle parti, così come modificate con decreto del 7.7.2021.
Tali provvedimenti venivano, tuttavia, modificati ai sensi dell'art.
4. co. 8 della L. n. 898/1970 dal giudice istruttore nel corso dell'udienza di prima comparizione e trattazione in ragione del sopravvento stato detentivo del ricorrente, nei seguenti termini: sospensione dell'obbligo posto a carico di di provvedere al pagamento dell'assegno di mantenimento per Parte_1
la moglie e per i figli a decorrere dal 2.9.2022 e sino alla cessazione dello stato di detenzione o all'ottenimento dell'autorizzazione al lavoro;
previsione a carico di Controparte_1 dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il Controparte_3 versamento della somma mensile di € 100,00.
Inoltre, a seguito dell'accoglimento parziale del reclamo proposto dal ricorrente, la Corte di Appello di TT con decreto dell'8.11.2022 rideterminava in complessive € 150,00 la misura del contributo al mantenimento della moglie posto a carico di (Cfr. decreto Parte_1
allegato alla memoria del 2.1.2023 depositata dal ricorrente).
Infine, con ordinanza del 31.5.2023 il giudice istruttore revocava l'assegno di mantenimento previsto in favore della resistente in considerazione della sua capacità lavorativa nonché dell'efficacia della misura cautelare emessa nei confronti del resistente.
Nel corso del giudizio veniva disposto l'ascolto dei figli delle parti (Ordinanza del 17.12.2023) all'esito del quale – accertata una condizione di potenziale pregiudizio per la corretta rappresentanza processuale dei figli minorenni della coppia – veniva nominata l'avv. Maria Cristina
Cafà, in qualità di curatrice speciale di (all'epoca minorenne della Controparte_3
nomina, ancora minorenne) e e con facoltà di procedere al loro ascolto in sede Controparte_2
extra-processuale.
Pertanto, con comparsa del 5.9.2023 si costituiva in giudizio – in rappresentanza dei minori e – la curatrice speciale, la quale dopo aver Controparte_3 Controparte_2 illustrato gli esiti dell'ascolto effettuato con i figli della coppia ha concluso chiedendo al Tribunale di: “nominare uno o più consulenti, di cui uno esperto in neuropsichiatria infantile e uno in
6 psichiatria affinché, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, conducano un accertamento sull'intero nucleo familiare al fine di individuare quale sia il miglior regime di collocamento prevalente e/o esclusivo dei minori, tenendo primariamente conto delle preferenze espresse dai minori medesimi in premessa citate tuttavia indagando sulle effettive idoneità genitoriali dei coniugi, su eventuali condizionamenti subìti dai minori e, ove ritenuto opportuno, mandato ai CTU
l'incarico di mediare le posizioni confliggenti tra i minori e i genitori e tra i minori medesimi”.
La causa veniva, dunque, istruita con i documenti offerti in comunicazione dalle parti, con l'interrogatorio formale di con le dichiarazioni rese dalla testimone Controparte_1
nonché con gli esiti delle attività demandate alla N.P.I. di Testimone_1
Gela, al Consultorio Familiare di Gela e ai Servizi Sociali del Comune di Gela, i quali hanno preso in carico il nucleo familiare nell'ambito del presente giudizio in parte proseguendo gli incarichi già loro conferiti nell'ambito delle diverse vicende giudiziarie che hanno visto coinvolte le odierne parti dopo la disgregazione del nucleo familiare.
Rigettati i ricorsi di modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti avanzati da ambedue le parti a ridosso dell'udienza di precisazione delle conclusioni – rispettivamente in data 16.9.2024 e
17.9.2024 – ossia in una fase in cui la causa era già stata ritenuta matura per la decisione, le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 17.9.2024 e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
2. Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
In primo luogo, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione personale (udienza dell'1.7.2019), giudizio definito con decreto di omologa del
22.7.2019, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti nonché dai numerosi elementi che sono emersi nel corso del presente giudizio tra cui assumono sicuro rilievo gli atti del procedimento penale instaurato nei confronti del su querela presentata dalla resistente. Parte_1
3. Domanda di affidamento della figlia minorenne (Gela, 28.12.2009) Controparte_2
Preliminarmente, deve essere dato atto che non possono trovare accoglimento le domande, avanzate da ambedue le parti, di disporre in ordine al regime di affidamento dei figli Persona_1
7 (Gela, il 20.5.2004) e (Gela, il 28.1.2006) avendo gli Parte_1 Controparte_3
stessi – nel corso del giudizio – raggiunto la maggiore età, circostanza che fa cessare in capo ai genitori la responsabilità genitoriale e che rimette alla libera determinazioni dei figli maggiorenni la disciplina dei rispettivi rapporti personali con ciascuno dei genitori.
In ordine, invece, alla domanda vertente sull'affidamento della figlia della coppia,
[...]
(Gela, 28.12.2009), occorre preliminarmente, rilevare che nell'attuale contesto CP_2
normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione.
Tuttavia, al nostro ordinamento non è sconosciuta la possibilità di derogare a tale regime ordinario quando nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di maggiore rispondenza dell'affido condiviso all'interesse della prole.
Va, infatti, evidenziato che ai sensi dell'articolo 337 quater c.c. l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere eccezionalmente disposto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Non può, infatti, trascurarsi che la responsabilità genitoriale è peculiare posizione giuridica, strumentale alla tutela del diritto dei figli al sano sviluppo della propria personalità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale che si caratterizza quale complessa correlazione tra diritti e doveri, tutti finalizzati a garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali, morali ed affettive del minore nonché la promozione della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
Invero, in un'ottica ordinamentale che valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione, ai genitori sono conferiti poteri di rappresentanza e gestione che consentono loro di assolvere ai doveri di protezione cui sono chiamati e che hanno quali punti di riferimento sia, in via prioritaria, i beni che afferiscono alla personalità del minore – in quanto tali irrinunciabili – (artt. 147 e 315 bis c.c.) sia gli interessi di natura patrimoniale della prole (artt. 320 e ss. c.c.).
Tuttavia, benché si privilegi una gestione del rapporto tra genitori e figli fondato sul principio dell'accordo tra i genitori – quali primi e (tendenzialmente) migliori garanti della posizione giuridica di un soggetto meritevole di particolare posizione quale è il minore – il nostro ordinamento predispone poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale, anche incisivi, laddove si ravvisino circostanze solo potenzialmente pregiudizievoli per la prole che possono anche consistere
8 – per quel che interessa il presente giudizio – nell'insanabile frattura nei rapporti tra la figlia minore e un genitore, circostanza che costituisce sicuro ostacolo nella gestione condivisa delle responsabilità, corollario dell'ordinario regime dell'affidamento condiviso specie se sostenuta da una concorde richiesta delle parti, quindi proveniente anche dallo stesso genitore che si trova a tollerare la rottura del rapporto parentale.
Nel valutare le deduzioni delle parti in tema di affidamento della figlia occorrerà dunque CP_2
tenere presente che secondo un orientamento che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – e a cui questo collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 28244 del 4/11/2019, principio reiteratamente affermato dalla Suprema Corte: Ordinanza n. 4056 del 9/2/2023; Ordinanza n. 27348 del 19/9/2022).
Nel caso in cui, poi, debba essere vagliata la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori – come nel caso che ci occupa – non può non rammentarsi che la necessità di assicurare il superiore interesse del minore alla presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi – espressione del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione – impone al giudice di verificare non solo l'idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, valutare le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita del figlio, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre maggiormente il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. tra le ultime, Cassazione, Ordinanza n. 26796 del 19/9/2023).
Pertanto, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con
9 particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Tale orientamento trova sostanziale riscontro anche nella giurisprudenza della Corte Edu, che, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, Endrizzi c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D'alconzo c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, c/Italia; Corte EDU, 28 Per_3 Per_4
aprile 2016, Cincimino c. Italia).
Ciò detto con riguardo alla cornice normativa in cui deve inscriversi la vicenda oggetto del presente giudizio, nel valutare la fondatezza delle domande avanzate, rispettivamente, dalle parti, il Collegio non può certo trascurare di considerare l'evoluzione del rapporto tra la minore e il padre e l'incidenza delle fibrillazioni che hanno determinato la crisi del nucleo familiare (oggetto, peraltro, di diversi procedimenti dinanzi all'Autorità Giudiziaria civile ordinaria e minorile nonché di procedimenti penali in cui il ricorrente e la resistente figurano, rispettivamente, quali imputato e persona offesa) – caratterizzate da una violenta conflittualità e da una generale incapacità dei genitori di sottrarre i figli ad una loro esposizione a tale clima, con effetti che si sono, inevitabilmente, riverberati sui rapporti tra questi ultimi e il genitore con il quale non convivono – sino alla ormai conclamata frattura nella relazione parentale e persino alla disgregazione della fratria, come evidenziato dagli esiti degli accertamenti svolti dalla rete territoriale dei Servizi incaricati nonché dalle deduzioni spiegate dalle parti e dalla curatrice speciale della minore in sede di precisazione delle conclusioni.
Occorre, evidenziare, in primo luogo che gli effetti nefasti della conflittualità nei rapporti tra le parti sono emersi con chiarezza già, a tacer d'altro, dall'ascolto espletato in corso di causa con i due figli maggiorenni della coppia, i quali nel riferire in ordine al loro rapporto con i genitori, hanno offerto una prospettazione dei fatti diametralmente opposta, insuscettibile di sia pure parziali punti di contatto e – in ordine ad uno specifico episodio in cui vi sarebbe stata una colluttazione tra la il figlio – hanno descritto una dinamica assolutamente divergente CP_1 CP_3
10 (Cfr. verbale di udienza del 31.5.2023. Dichiarazioni di “vivo con mio Controparte_3
padre, ho scelto io di vivere con mio padre;
sono stato obbligato dai comportamenti di mia madre;
perché dopo che i miei si sono separati mia madre mi ha vietato di parlare con mio padre, mi ha alzato le mani, non mi cucinava, non mi stirava e mi ha anche buttato il giubbotto fuori di casa, e questo perché io volevo avere rapporti con mio padre;
mi obbligava a non avere rapporti con mio padre (…) ho avuto maltrattamenti da parte di mia madre nei due anni che ho vissuto con lei dopo la separazione, mia madre mi ha anche messo le mani al collo per strangolarmi e mi ha lasciato dei segni al collo, però mia madre ha negato tutto, e poi ai miei nonni paterni ha detto che era stato mio fratello e mio fratello prima ha detto che era così ma pio ha negato che era stato lui;
Per_1
poi ho cominciato a registrare e le registrazioni le ho ancora;
mia madre mi diceva impiccati vivo;
mio padre non mi ha mai vietato di vedere mia madre ,anzi mio padre mi invitava ad andare con lei
; i Servizi Sociali ci hanno chiesto di andare in terapia io e mia madre;
abbiamo fatto tre incontri ma poi io li ho interrotti perché mia madre negava i maltrattamenti subiti e poi perché parlavano più di mio padre che di mia madre e di me;
lo psicologo era il dott del Consultorio Per_5
Familiare Gela 2. Non mi parlo più con mia madre. Il comportamento che mia madre aveva con me non lo aveva con gli altri due fratelli perché mio fratello ha accettato l'obbligo imposto da Per_1 mia madre di non parlare più con mio padre, mentre , poiché all'epoca aveva 10 anni era CP_2
manipolabile e alla fine ha accettato di non avere rapporti con mio padre. Una volta ho assistito a questo episodio: mia sorella era al telefono con mio padre e rideva e scherzava, chiusa la telefonata mia madre ha preso mia sorella e le ha detto è una giornata che piangi e poi con tuo padre ridi e scherzi?; poi una volta io e mia sorella siamo andati a Roma per una gita con mio padre e quando siamo tornati mia madre ci ha messo in punizione per 7 giorni (non dovevamo uscire di casa e a me non ha cucinato e non dovevamo nemmeno usare il telefono)” Dichiarazioni di
“in generale non c'è mai stato un buon rapporto con mio padre, mia Persona_1
madre mi incentivava ad andare con mio padre, però già dai primi mesi della separazione mio padre si comportava in modo abbastanza violento sia con me che con mia madre, mi gridava contro, ma prima della separazione è stato violento anche fisicamente con me, pedate cinghiate, bastonate, non ho referti, non sono mai andato all'ospedale e non posso provarlo;
non è vero che mia madre ci imponesse di non avere rapporti con mio padre;
in questo momento non mi parlo da anni con mio fratello;
il rapporto con mia sorella è normale;
anche mio fratello è diventato più violento con mia madre dopo la separazione, dopo l'intervento del dott che aveva Per_5
proposto che noi tre fratelli ci vedessimo un giorno nella settimana per riprendere i rapporti, quando ho informato mio fratello che mia sorella non ci sarebbe stata perché non voleva questi
11 incontri, allora mio fratello si è sottratto ai messaggi e non ha più risposto al telefono;
io non ho mai visto mia madre aggredire mio fratello;
ADR Giudice: sai qualcosa dei segni al collo di tuo fratello?: ADR: una volta mio fratello è andato in escandescenza sempre per questa diatriba che
c'è tra la famiglia di mio padre e quella di mia madre e mia madre per fermarlo gli ha dato uno schiaffo al collo poi sono dovuti intervenire mio zio paterno, talmente era la violenza di mio fratello;
non ho rapporti con la famiglia di mio padre dopo questo episodio. Mia madre sapeva di queste violenze di mio padre nei miei confronti e per fermarlo ci andava di mezzo anche lei;
a causa di queste violenze di mio padre durante il matrimonio io, mio fratello, mia sorella e mia madre eravamo costretti a scappare di casa, andavamo spesso da amici di famiglia o rimanevamo in macchina;
questo avvenne anni fa e più volte;
non abbiamo mai chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, perché mia madre non voleva per paura;
all'epoca io e i miei fratelli eravamo piccoli, mio padre minacciava di mandare a fuoco la casa;
per violenze di mio padre intendo: erano minacce o grida o lanciava oggetti (…)”), elemento da cui è possibile desumere che i figli della coppia hanno subìto condizionamenti da parte del genitore con cui intrattengono una relazione privilegiata che – se non sono stati in grado di coartare del tutto le loro manifestazioni di volontà – hanno senz'altro determinato un loro invischiamento in un conflitto di lealtà che ha compromesso il rapporto che gli stessi intrattenevano con l'altro genitore.
Tale disallineamento nella ricostruzione delle dinamiche relazionali del nucleo familiare erano, peraltro, già emerse in sede di ascolto reso dinanzi al Tribunale per i Minorenni di TT
(rgMin n. 37/2021) in data 24.5.2021 (Cfr. produzione del 29.9.2023 di parte resistente) con tutti i figli della coppia e confermate dalla relazione dei Servizi Sociali del comune di Gela trasmessa in data 27.5.2021 nell'ambito del giudizio di revisione delle condizioni della separazione (Cfr. produzione del 29.9.2023 di parte resistente).
Non possono, inoltre, essere sottaciuti gli sforzi compiuti dai Servizi Sociali del comune di Gela nel corso della loro prolungata attività di monitoraggio e supporto del nucleo familiare che, tuttavia – nel corso del presente giudizio – hanno dovuto prendere atto del fallimento degli interventi tesi a ricostituire il rapporto di fratria e quello parentale tra la minore e il padre, rispettivamente: CP_2 per l'indisponibilità di e a partecipare ad un percorso di sostegno Persona_1 CP_3 familiare (quest'ultimo, difatti, dopo aver manifestato un formale assenso si è, di fatto, sottratto fino a quando non ha compiuto la maggiore età, in conformità a quanto esplicitamente dichiarato agli operatori del Servizio) vanificando, in tal modo, l'attiva partecipazione della minore agli CP_2 incontri che si sono, pertanto, concentrati sull'attività di rielaborazione della propria storia familiare anche al fine di gettare le basi per una effettiva ripresa della relazione con il fratello maggiore e il
12 padre;
per il netto rifiuto manifestato proprio dalla minore rispetto alla prospettata ripresa dei rapporti con il padre (Cfr. relazioni dei Servizi Sociali del comune di Gela del 25.3.2024 e del
17.9.2024).
Invero, appare evidente che la protratta conflittualità tra i coniugi – non contenuta neppure a seguito del fattivo coinvolgimento del Consultorio Familiare di Gela da parte del Tribunale per i Minorenni
(Cfr. relazione del Consultorio Familiare del 5.12.2023) – ha determinato un'ingravescenza della crisi del rapporto tra la minore e il padre, percepito quale figura “tossica”, Controparte_2
fattore che potrebbe introdurre elementi di destabilizzazione del proprio equilibrio psichico ed esistenziale, come riportato dal neuropsichiatra infantile incaricato di effettuare una valutazione e fornire un sostegno psicologico alla minore (Cfr. relazione della N.P.I. di Gela depositata in data
20.2.2024).
Ebbene, i superiori elementi non possono che spingere il collegio ad accogliere la domanda di affidamento esclusivo avanzata, invero, da tutte le parti del giudizio (i coniugi e il curatore speciale)
e ciò in quanto risulta essere l'unica figura genitoriale che la minore Controparte_1
percepisce come stabile riferimento personale e affettivo nonché il genitore Controparte_2 che ha sempre rivestito un ruolo primario nell'attendere ai compiti di accudimento e gestione della figlia, la quale – è bene ribadirlo – manifesta un netto rifiuto nei confronti dell'altro genitore.
Il collegio ritiene che ostacolare in questa delicata fase della sua vita la volontà della minore la quale, se coartata in schemi di permanenza standardizzati con il genitore non domiciliatario, potrebbe irrigidirsi ulteriormente, con il rischio di pregiudicare le sia pure flebili possibilità di recuperare il rapporto con il padre nonché di frustrare la sua capacità di autodeterminazione (Cfr.
Cassazione n. 20107 del 7/10/2016).
Peraltro, non può trascurarsi che dall'istruttoria sono emersi diversi indici che suggeriscono la presenza di una capacità genitoriale compromessa in capo al ricorrente e Parte_1 che contribuiscono a corroborare la necessità di disporre l'affidamento esclusivo della figlia minorenne alla madre.
In primo luogo, non può non segnalarsi che sin dagli atti introduttivi il ricorrente ha insistito proprio per tale modalità di affidamento, concentrando la propria attività assertiva e asseverativa sugli aspetti patrimoniali della causa e trascurando, di converso, gli elementi relativi al proprio rapporto con i figli domiciliati presso la moglie (nei cui confronti ha persino avanzato domanda di revoca del mantenimento) e limitandosi ad avanzare sterili richieste di approfondimenti mediante consulenza tecnica senza, tuttavia, supportarle con altre richieste istruttorie né offrendo al Tribunale alcun tipo di progettualità teso ad un recupero del rapporto con la minore . CP_2
13 Tale complessiva condotta si traduce – come correttamente segnalato dalla curatrice speciale della minore – in un sostanziale atteggiamento di abdicazione del proprio ruolo di genitore i cui doveri di cura, accudimento e mantenimento non si arrestano neppure di fronte a violente crisi familiari.
Neppure, quindi, assumono rilievo le critiche mosse dal ricorrente all'operato dei Servizi Sociali poiché provenienti da un genitore che – evidentemente – non ha pienamente investito le proprie risorse per favorire un riavvicinamento con la figlia minorenne apprendo, invece, maggiormente concentrato sul contenzioso che lo vede contrapposto all'odierna resistente (emblematici, sul punto, appaiono: le condotte descritte nella relazione del Consultorio Familiare a firma del dott. Per_5
– il quale riporta che il , in occasione di un incontro con il figlio ha Parte_1 Persona_1 scelto di porre l'attenzione su questioni relative a propri beni che sarebbero rimasti nella casa coniugale;
le dichiarazioni che il ricorrente “spontaneamente” rende ai Servizi Sociali in occasione della loro attività di monitoraggio sulle motivazioni della fine del matrimonio e ciò in luogo delle circostanze più direttamente attinenti al proprio rapporto con i figli;
l'inappropriato coinvolgimento, nelle vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto con la moglie, di all'epoca CP_3
minorenne, mediante la messa a disposizione degli atti processuali), circostanza che rende assolutamente ultroneo qualsiasi altro approfondimento istruttorio mediante conferimento di un incarico ad un consulente tecnico (invero, richiesto originariamente dalla curatrice speciale, la quale
– all'esito delle attività espletata dalla rete dei servizi incaricati – ha rinunciato a tale mezzo di prova).
Ciò detto, la grave conflittualità esistente tra la minore e il padre, il rifiuto dalla stessa espresso rispetto all'ascolto dinanzi al giudice (per la verità, verosimilmente favorito dalla convinzione di dover esporre le proprie vicende familiari dinanzi ad una platea di soggetti indistinti), la circostanza che la stessa è stata più volte sentita dagli esperti operanti nella rete territoriale dei Servizi incaricati, dalla curatrice speciale nonché nell'ambito del procedimento instaurato dinanzi al
Tribunale per i minorenni hanno costituito fattori determinanti nel formare il convincimento del collegio circa la potenziale natura pregiudizievole di disporre nuovamente l'ascolto della minore, ai sensi dell'art. 337 octies c.c. – applicabile ratione temporis al presente giudizio – strumento processuale che in questo caso avrebbe rischiato di tradire la propria funzione di salvaguardia dell'interesse della figlia della coppia ad essere sentita in relazione ad una decisione che la riguarda direttamente, trasmodando in un'indebita – o percepita tale – invasione della sua sfera personale, attualmente avvertita come maggiormente serena.
Infine, la persistente tensione nei rapporti tra le parti e le potenziali difficoltà che potrebbero sorgere
– per tale ragione – nella gestione della minore richiedono che l'affidamento esclusivo alla madre
14 venga strutturato nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, co. 3, c.c., ossia riconoscendo al genitore affidatario il potere di assumere anche le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia con contestuale subordinazione del diritto di visita paterno ad una manifestazione di volontà della stessa . Controparte_2
Per le medesime ragioni appare, nondimeno, opportuno aggiornare l'incarico già conferito ai
Servizi Sociali del comune di Gela di:
- Proseguire il percorso di sostegno avviato nei confronti della minorenne Controparte_2
(Gela, 28.12.2009);
- Predisporre, solo in caso di spontanea apertura nei confronti della figura paterna, un calendario di incontri a carattere almeno quindicinale da svolgersi in modalità protetta, alla presenza di un assistente sociale ovvero dello psicologo, finalizzati ad un graduale recupero della relazione personale e affettiva tra il padre e la figlia;
Lo svolgimento del superiore incarico dovrà essere oggetto di relazione a carattere semestrale da inviare al Giudice Tutelare territorialmente competente investito – in forza dell'art. 337 c.c. – del potere di vigilanza sull'osservanza dei provvedimenti adottati da questo Tribunale in materia di affidamento della minore . Controparte_2
4. Domanda di assegnazione della casa familiare
inoltre, senz'altro accoglimento la richiesta avanzata dalla resistente di assegnazione della Pt_2
casa familiare, sita a Gela in via Giulietta Masina n. 10, immobile di cui i coniugi sono comproprietari, così cristallizzando la situazione di fatto già stabilita in sede di separazione, risultando pacifico che la figlia minorenne della coppia abiti detto immobile con la madre.
Occorre, infatti, considerare che in caso di separazione personale dei coniugi l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. Cassazione Ordinanza n. 2344 del 25/1/2023; n. 3015 del 7/2/2018), interesse che – nel caso che ci occupa – appartiene evidentemente alla figlia minorenne della coppia, che non ha mai lasciato la residenza familiare nonché al figlio maggiorenne e ciò in quanti il Persona_1
figlio ha da tempo abbandonato la casa familiare vivendo da anni con il padre CP_3
presso la sua nuova residenza.
5. Domanda di contributo economico per il mantenimento dei figli della coppia
15 Prendendo in esame la domanda vertente sulle condizioni economiche relative al mantenimento dei figli della coppia è necessario osservare, in primo luogo, che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non domiciliatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – e non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
16 Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Con riguardo, poi, alla particolare posizione dei figli maggiorenni della coppia, Persona_1
(Gela, il 20.5.2004) e (Gela, il 28.1.2006) occorre, inoltre,
[...] Controparte_3 rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” (Cassazione n. 26875 del 20/9/2023; n. 12952 del
22/6/2016).
In altri termini, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il dovere gravante su ogni genitore di provvedere al mantenimento della prole non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice, previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato.
L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli viene, dunque, meno solo con il raggiungimento della loro autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa del figlio.
Ebbene, occorre in primo luogo rilevare che ambedue i figli maggiorenni della coppia risultano essere in una situazione di non autosufficienza economica poiché, da un lato, la resistente ha provato che frequenta con profitto un percorso di studi universitari presso Persona_1
l'Università di Catania (Cfr. libretto universitario prodotto in allegato al ricorso del 17.9.2024 nonché documentazione attestante il pagamento delle tasse universitarie prodotte dalla resistente in data 17.9.2024) e, dall'altro, il ricorrente ha dimostrato che anche è attualmente CP_3
impegnato in un percorso di formazione presso la città di Bergamo (Cfr. documenti prodotti in allegato al ricorso del 16.9.2024), circostanze che considerate unitamente alla giovane età dei ragazzi depone per una loro condizione di dipendenza economica dai genitori che, quindi, in forza dei principi sopra richiamati sono chiamati ad assicurare loro un adeguato mantenimento.
17 Ciò premesso, con riferimento alla situazione economica di parte ricorrente, deve rilevarsi che ha allegato di aver subìto una contrazione delle proprie capacità Parte_1
economiche rispetto al momento della separazione determinata – dapprima – dall'impossibilità di recarsi a lavoro per effetto della misura cautelare degli arresti domiciliari allo stesso inflitta (Cfr. mail prodotta in data 2.9.2022) e, in seguito dai costi che lo stesso è chiamato a sostenere per raggiungere il proprio luogo di lavoro a Gela, essendosi dovuto trasferire a SC in forza del divieto di dimora presso il comune di Gela sullo stesso gravante allegando dei costi di locazione, invero del tutto sforniti di riscontro probatorio ancorché facilmente documentabili(Cfr. ricorso del
16.9.2024).
Aggiungeva, inoltre, che con il proprio stipendio è chiamato a far fronte alle spese per la formazione del figlio ammesso ad un corso di formazione professionale post- CP_3
scolastico la cui sede è sita presso la città di Bergamo.
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti dal ricorrente emerge con chiarezza che non vi è alcuna compromissione delle capacità di produrre redditi in capo all'odierno ricorrente il quale ha mantenuto il medesimo impiego che svolgeva al momento della proposizione del presente giudizio e che gli assicura redditi lordi annui pari a circa € 37.000,00 (Cfr. dichiarazione dei redditi relative agli anni 2020, 2019 e 2018, lievemente in flessione rispetto al momento della separazione personale) non potendosi, di converso, tenere in considerazione la sola apparente contrazione dei redditi evincibile dalla Certificazione Unica del 2023 (riferibile al 2022 ed esponente redditi annui per circa € 29.000,00) poiché evidentemente relativa al periodo in cui il era Parte_1
impedito eseguire la propria prestazione lavorativa, come risulta evidente dalla lettura del riquadro relativo ai giorni in cui lo stesso ha avuto diritto alle detrazioni per lavoro dipendente (spettanti al lavoratore subordinato in proporzione ai giorni di lavoro effettivo, compresi i giorni di riposo e festivi) pari a 205 giorni su 365.
D'altro canto, dall'esame della posizione economica della resistente emerge che la stessa risulta dotata di sicura capacità lavorativa – parzialmente tenuta in considerazione già in sede di separazione personale, come invero rilevato dalla Corte di Appello di TT in sede di reclamo – avendo svolto in proprio attività di sarta, come risulta provato alla luce delle dichiarazioni rese dalla stessa n sede di interrogatorio formale e confermate dalla CP_1
teste (Cfr. verbale di udienza del 31.5.2023) ed avendo, in seguito, trovato un impiego part- Tes_1 time con la mansione di segretaria seppur con una retribuzione minima di € 420/450,00 mensili, come risulta dalla dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2023 (Cfr. produzione del 17.9.2024).
18 Invero, l'esame complessivo del compendio probatorio versato in atti – necessariamente integrato da indici presuntivi, stante la natura non regolare dell'attività di sarta svolta dalla resistente – restituisce una situazione economica non certamente florida poiché, anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla teste si può desumere che le opere di sartoria svolte dalla Tes_1
sono prevalentemente da ricondurre a piccole riparazioni per la cerchia di CP_1
conoscenti con introiti che difficilmente possono superare – considerato anche l'impegno dovuto all'impiego part-time – la cifra di € 100,00 a settimana e ciò anche tenuto conto della mancata emersione di elementi sintomatici di uno stile di vita incompatibile con tale capacità reddituale.
Tuttavia, sebbene emerga una sicura disparità economica tra le parti occorre, altresì, considerare gli effetti economicamente positivi discendenti dall'assegnazione della casa familiare – di cui i coniugi sono contitolari – alla resistente per effetto del provvedimento di assegnazione che con la presente sentenza si intende confermare nonché il diritto della stessa di percepire integralmente l'assegno unico spettante per la figlia minore in forza del regime di affidamento Controparte_2 esclusivo, anch'esso disposto con la presente sentenza.
Sulla scorta delle superiori considerazioni appare, pertanto, equo – anche tenuto conto, rispetto alla minore , degli esclusivi compiti di cura gravanti sulla madre, quale genitore affidatario CP_2
esclusivo, specie in questa fase di interruzione dei rapporti della figlia con il ricorrente – prevedere che dovrà versare a a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli della coppia, la somma complessiva di € 400,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da corrispondere entro giorno cinque di ogni mese.
La determinazione del contributo al mantenimento, posta a carico del ricorrente, in misura pari a quella divisata dalle parti in sede di separazione non deriva da una sottovalutazione dei maggiori oneri che il genitore è chiamata ad affrontare quale conseguenza dalla crescita dei figli – per come correttamente evidenziato dalla resistente – bensì è conseguenza della valorizzazione dell'obbligo di mantenimento parimenti gravante sulla ispetto al figlio che, in CP_1 CP_3
luogo di inverarsi in un onere di corrispondere un assegno periodico al , si traduce Parte_1
in una riduzione del contributo virtualmente spettante per i figli domiciliati presso la madre (o con essa conviventi).
Parte ricorrente sarà, tuttavia, tenuta a contribuire nella misura del 65% alle spese straordinarie da sostenere per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela, misura che si giustifica per la già esposta disparità di forza economica tra i due genitori.
6. Domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata da Controparte_1
19 Non merita, invece, accoglimento la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata da
Controparte_1
È, difatti, opportuno rammentare che quanto alla natura dell'assegno divorzile la giurisprudenza di legittimità – sin dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 18287 del 11/7/2018
– ha rilevato come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ritenendo di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, co. 6, L. n. 898/1970.
Pertanto, all'assegno divorzile è stato riconosciuto sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa – perequativa
(considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Ciò nell'ottica di far di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e
29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
In altre parole, le parti non devono essere considerate come soggetti senza passato, ma come persone con una storia che è la risultante di scelte di vita condivise, scelte e percorsi che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. Scelte di vita che devono essere considerate per non pregiudicare la posi-zione di chi per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
E, pertanto, la base di partenza deve essere costituita dall'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio aventi i caratteri della “rilevanza”. Compiuto tale accertamento, si dovrà verificare la possibilità da
20 parte dell'ex coniuge di sopperire autonomamente alla rilevata inadeguatezza di mezzi, attraverso –
a titolo esemplificativo – il consolidamento od il recupero delle proprie capacità reddituali, in omaggio al principio di autoresponsabilità, valorizzando l'età, la salute, le condizioni obiettive, le capacità professionali e il pregresso bagaglio di esperienze.
In sequenza, dovrà quindi essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato – che deve essere rilevante, secondo la Suprema Corte, o in termini assoluti o in termini percentuali – siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale.
All'esito di tale valutazione, laddove vengano riconosciuti i presupposti per l'assegno dovrà essere riconosciuta una somma il cui ammontare non può essere né parametrato al tenore di vita matrimoniale ma neppure alla semplice autosufficienza economica del richiedente, in funzione dunque di “meritevolezza” dell'emolumento, per tutelare la pari dignità dei coniugi nel matrimonio ed espressione del principio di solidarietà post-coniugale che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 2 Cost.
Ebbene, nel corso del presente giudizio – escludendo il mero dato cronologico della durata del rapporto di convivenza coniugale – non sono stati neppure allegati elementi idonei a sostenere un accertamento circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente.
Difatti, secondo un consolidato orientamento ermeneutico che il collegio condivide, in assenza di prova del nesso causale tra le scelte condivise durante il matrimonio (o in vista dello stesso) e la disparità economica tra le parti non può riconoscersi il diritto del coniuge economicamente più fragile all'assegno divorzile, il quale può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove quest'ultimo non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive – costituendo, in tali ipotesi, strumento che garantisce l'inveramento della solidarietà post-coniugale, temperando il principio di autoresponsabilità – circostanza che, tuttavia, deve essere quanto meno allegata (nonché provata, anche a mezzo di presunzioni) dal richiedente (Cfr. da ultimo Cassazione, Ordinanza n. 32354 del 13/12/2024;
Ordinanza n. 26520 del 11/10/2024).
Da ciò discende che la mera disparità economica tra le due parti del giudizio – perdurante anche tenuto conto della dimostrata capacità della di produrre redditi da lavoro CP_1
dipendente ovvero artigianale – non è, di per sé, in grado di fondare il sorgere di un obbligazione espressione di quel dovere di solidarietà post-coniugale sopra menzionato a carico del ricorrente
21 poiché la resistente non versa in stato di totale indigenza potendo altresì contare della residenza familiare.
Infatti, la stessa è soggetto – che per età, per assenza di significativi problemi di salute e per le pregresse esperienze professionali – appare perfettamente in grado di provvedere alle proprie esigenze e di produrre redditi idonei a garantirle una esistenza dignitosa.
Neppure, inoltre, risultano sufficienti – per il riconoscimento della componente compensativo- risarcitoria del assegno divorzile – le mere allegazioni delle cause che hanno determinato il fallimento del rapporto di coppia in quanto non suffragate da sufficienti riscontri probatori (limitati, invero alle dichiarazioni rilasciate dalla e dai figli con essa conviventi ai Servizi CP_1
Sociali, non essendo stata avanzata alcuna richiesta istruttoria) non potendosi ritenere tali gli atti del procedimento penale instaurato nei confronti del per fatti che lo stesso avrebbe Parte_1
commesso in una fase in cui il nucleo familiare si era già disgregato
Per tali ragioni, dunque, la domanda tesa al riconoscimento del diritto della resistente all'assegno divorzile non può che essere rigettata
7. Spese di lite
Le spese di lite – comprese quelle relative al compenso spettante al curatore speciale – considerata la natura della causa e il suo complessivo esito e tenuto conto della complessità degli accertamenti richiesti, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Taormina in data
13.5.2000, da , nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Taormina con atto n. 36, P. II. Serie A, anno 2000 e del comune di Gela con atto n. 17, P. II, Serie B anno
2000;
2) AFFIDA la minore , nata a Gela il [...], in [...] esclusiva alla madre Controparte_2
anche per le decisioni di maggiore interesse;
Controparte_1
3) DISPONE che i Servizi Sociali del comune di Gela:
- Proseguano il percorso di sostegno avviato nei confronti della minorenne Controparte_2
(Gela, 28.12.2009);
- Predispongano, solo in caso di spontanea apertura nei confronti della figura paterna, un calendario di incontri a carattere almeno quindicinale da svolgersi in modalità protetta, alla
22 presenza di un assistente sociale ovvero dello psicologo, finalizzati ad un graduale recupero della relazione personale e affettiva tra il padre e la figlia;
4) DISPONE che i Servizi Sociali del comune di Gela presentino al giudice tutelare territorialmente competente una relazione a carattere semestrale;
5) ASSEGNA la casa familiare, sita a Gela in via Giulietta Masina n. 10, a
[...]
er viverci con i figli;
CP_1
6) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 [...]
'importo di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo CP_1
per il mantenimento dei figli e , somma da Persona_1 Controparte_2
rivalutare annualmente secondo gli indici ISAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
7) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 65% alle Parte_1 spese straordinarie per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
8) RIGETTA la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente
9) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
10) COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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