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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 7105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7105 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. G. CASABURI Presidente,
Dott. M. STERLICCHIO Consigliere,
Dott. B. CIMINI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 7475/2017 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito della udienza del 25/11/2025 ex art. 281 sexies c.p.c., svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 6708 del 2017 del Tribunale di Roma, e vertente tra
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Via Vinicio Cortese n. 160, C.F. , ivi elettivamente C.F._1 domiciliato in Via Cesare Beccaria n. 84, presso lo Studio dell'Avv. Claudio Gallì (C.F. – Telefax 06/97748164 – PEC: C.F._2
) che lo difende e rappresenta giusta Email_1 procura apposta in calce all'atto di citazione del primo grado di giudizio
- appellante – e (C.F. ), nata a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3 (FM) il 28 ottobre 1937 e residente in [...], rappresentata e difesa – giusta procura speciale rilasciata su separato supporto cartaceo e congiunta alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art.83 comma 3 c.p.c., – dall'Avv. Andrea Marsili (C.F. e dall'Avv. CodiceFiscale_4 Monica Derme (C.F. ), elettivamente domiciliata CodiceFiscale_5 presso lo studio del primo in Roma Via G.B. Morgagni n.19; l'Avv. Andrea Marsili e l'Avv. Monica Derme, ai sensi e per gli effetti dell'art.125 c.p.c., indicano:
- fax n.06/44252276;
- indirizzi di Posta Elettronica Certificata:
Email_2
Email_3 presso i quali potranno essere indirizzate le comunicazioni e le notificazioni ai sensi dell'art.136 e seguenti del c.p.c.
- appellata – IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 -il giudizio di cui in epigrafe è stato interrotto da questa Corte con ordinanza del 3/11/2021;
-non è stato riassunto;
Ritenuto che:
-i procedimenti civili interrotti ai sensi degli art. 299 ss c.p.c. e non riassunti nel termine perentorio di tre mesi, ex art. 305 c.p.c., devono considerarsi, ai sensi dell'art. cit., irreversibilmente estinti;
-l'estinzione “opera di diritto” e pertanto può e deve essere dichiarata anche d'ufficio, v. l'art. 307 u.c. c.p.c. (nel testo novellato dalla l. 69\09, art. 46, comma 15, lett. c), che ha soppresso la previgente disposizione, nella parte in cui disponeva che l'estinzione “deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”);
-più di preciso l'estinzione deve essere sempre dichiarata anche d'ufficio dal giudice, una volta verificata la sussistenza dei presupposti di legge, anche in caso di istanza di riassunzione tardiva;
tuttavia, nella gran parte dei casi, le parti non sollecitano una tale misura;
da qui la pendenza in senso tecnico- giuridico) di procedimenti (solo) formalmente non estinti;
- occorre porre rimedio a tale anomalia, sostanzialmente fonte di “false pendenze”, tenuto anche conto degli obiettivi del PNRR,
-l'art. 307 u.c. c.p.c. cit. dispone che l'estinzione va dichiarata dal Collegio con sentenza;
-al riguardo, trattandosi di misura che- come detto- opera “di diritto” e “d'ufficio” non è indispensabile la fissazione di udienza, tenuto anche conto delle stesse peculiarità delle diverse fattispecie di estinzione;
-in ogni caso, prudenzialmente, anche al fine di consentire l'eventuale interlocuzione con le parti ancora costituite, va fissata, come avvenuto nella specie udienza con discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sostituita da note scritte, contenenti richieste e conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c. (come da generale provvedimento organizzativo del rito cartolare di questo Presidente, successivo a Cass. SU 17603\25); ritenuto che nella specie non sono state depositate memorie e note, e che può procedersi all'estinzione del giudizio;
P.Q.M
Dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dr. Biagio Roberto Cimini Dr. Geremia Casaburi
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2