Articolo 395 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 394Articolo 396
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9 ottobre 2010
Art. 395. Precettazione 1. L'autorita' competente puo' far precedere l'ordine di requisizione dalla precettazione. Questa importa l'obbligo di tenere il bene precettato a disposizione dell'amministrazione. 2. Se, nel termine di quindici giorni dalla notificazione della precettazione non si procede alla requisizione, la persona cui e' stata intimata la precettazione riacquista la disponibilita' del bene precettato. 3. La precettazione non attribuisce al precettato alcun diritto a indennizzo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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