Sentenza 1 giugno 2004
Massime • 2
Poiché lo scopo della notificazione degli atti di "vocatio in ius" è quello di attuare il principio del contraddittorio, tale finalità è raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, rimanendo conseguentemente sanato con effetto "ex tunc" qualsiasi eventuale vizio della notificazione stessa.
In tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione (come ogniqualvolta essa viene effettuata in luogo o a mani di persona privi di alcun tipo di relazione con l'ingiunto), da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità: nel primo caso è proponibile, fintanto che il procedimento esecutivo non si sia concluso, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ.; nel secondo quello invece dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma.
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Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.: non è possibile proporre censure riferite al titolo giudiziale posto alla base del precetto stesso. Il Giudice del Tribunale di Pisa ha richiamato la condivisibile e consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 18 aprile 2006. N. 8928 “con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata sul titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi odi impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo”. Nello stesso solco la seguente pronuncia: «attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/06/2004, n. 10495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10495 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE CE - Presidente -
Dott. ATRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE LU DA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A BAIAMONTI 4, presso lo studio dell'avvocato RENATO AMATO, difeso dagli avvocati GIORGIO VALVINI, SABINO SARNO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO IL GLICINE VIA MANZONI 216 S GIORGIO A CREMANO (NA), in persona dell'Amministratore sig. CE LL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 71, presso lo studio dell'avvocato GIULIA BELLECCA, difeso dall'avvocato GAETANO TORCIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9495/99 del Tribunale di NAPOLI UFFICIO Di BARRA emessa il 25/11/99, depositata il 30/11/99; RG. 1080/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/02/04 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato ANGELETTI ALBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per rinvio a nuovo ruolo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Procedendo sulla base di ingiunzione di pagamento, il condominio glicine, via Manzoni 216, S. Giorgio a Cremano, pignorava i crediti vantati dall'ingiunta, RU RI, per canoni locativi. L'RU proponeva opposizione, deducendo che l'ingiunzione di pagamento ed il precetto non erano stati notificati a lei, bensì ad un terzo estraneo indicato erroneamente come suo domiciliatario. Il condominio eccepiva la tardività dell'opposizione. Il tribunale di Napoli - ufficio di Barra accoglieva l'eccezione, considerando che la opponente, la quale aveva avuto conoscenza della procedura esecutiva il 30.1.1998, aveva proposto l'opposizione per fare valere vizi formali il 3.3.1998 e quindi oltre il termine previsto dall'art. 617, comma 2, c.p.c., applicabile alla specie in relazione al fatto che si trattava di opposizione agli atti esecutivi, e che, d'altra parte, l'opposizione non si poteva convertire in opposizione tardiva all'ingiunzione, atteso che non venivano sollevate contestazioni circa la sussistenza delle ragioni creditorie.
Si è gravato di ricorso per Cassazione De CA NI, figlio ed erede dell'RU, deceduta ti 13.9.2000, deducendo tre motivi;
ha resistito con controricorso il condominio, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso (per essere stato proposto oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, tenuto conto che nelle cause di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi non opera la sospensione feriale dei termini processuali); la nullità della notifica del ricorso (per essere stata eseguita al procuratore invece che alla parte, pur essendo decorso il termine anzidetto); la nullità della procura speciale per ricorrere (in quanto non autenticata da avvocato iscritto all'albo speciale). MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminare l'esame delle eccezioni del controricorrente. Rileva la Corte che l'eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata.
Va premesso al riguardo che l'identificazione dei mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza e, cioè, con esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice del provvedimento a prescindere dalla sua esattezza (ex plurimis Cass. 9.9.1998, n. 8929; Cass. 2.6.1998, n. 5395); che il temine per proporre ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 cost. contro le sentenze emesse in sede di opposizione agli atti esecutivi non è soggetto alla sospensione feriale a norma dell'art. 3 L. 74271969 in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario;
che nel caso, in cui dopo la pubblicazione della sentenza si verifichi la morte della parte, i termini per impugnare sono disciplinati esclusivamente dall'art;. 328 c.p.c., secondo cui sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data della rinnovazione della notificazione della sentenza;
qualora, però, la rinnovazione manchi, l'impugnazione deve essere proposta nel termine di un anno previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza e non dalla morte, prevedendo l'art. 328, comma 2, c.p.c. una proroga di sei mesi dal giorno dell'evento interruttivo solo se questo intervenga dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (Cass. 29.9.1999, n. 10789). Ciò premesso, va considerato che, avuto riguardo alla qualificazione operata dal giudice a quo (opposizione agli atti esecutivi), il termine per ricorrere era di un anno (non dovendosi tenere conto della sospensione per il periodo feriale); tale termine, tuttavia, si è prorogato di sei mesi decorrenti dalla data della morte dell'RU (30.9.2000), essendosi la morte verificata dopo sei mesi dal deposito della sentenza (30.11.1999), ed alla data della notifica del ricorso (12.1.2001) non era scaduto.
Quanto all'eccezione di nullità della procura va ricordato che nella giurisprudenza di questa Corte si sono profilati due orientamenti:
secondo l'orientamento, che trova espressione nelle sentenze 1.12.2000, n. 15369; 10.7.2002, n. 10030, il ricorso per Cassazione è inammissibile quando la firma della parte nella procura speciale a margine o in calce al ricorso sia certificata autografa da un difensore non ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, a nulla rilevando che il ricorso sia firmato anche da altro avvocato iscritto nell'albo speciale, cui sia stato in tale modo conferito il mandato;
secondo l'orientamento, di cui sono espressione le sentenze 11.10.2001, n. 12411; 10.10.2000, n. 13468; 26.5.2000, n. 6959, la certificazione da parte di avvocato non ammesso al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione dell'autografia della sottoscrizione della parte ricorrente apposta alla procura speciale "ad litem" in calce o a margine del ricorso per Cassazione, che sia firmato da altro avvocato iscritto all'albo speciale ed indicato nella procura come condifensore, costituisce semplice irregolarità, inidonea ad incidere sui requisiti indispensabili per lo scopo dell'atto, sanabile per effetto della costituzione in giudizio dell'avvocato nominato.
A questo più liberale orientamento aderisce il Collegio, sembrando maggiormente idoneo a garantire l'effettività del diritto di difesa, e, considerato che nella specie sussistono le condizioni necessarie per la validità della procura, disattende l'eccezione. Non puro, infine, essere accolta l'eccezione di nullità della notifica, essendo la nullità rimasta sanata con effetto "ex tunc" a seguito della Costituzione in giudizio della parte alla quale era diretta la notifica (ex plurimis Cass. 15.5.1998, n. 4910; Cass. 29.8.1997, n. 8233). Passando, quindi, all'esame del ricorso, va rilevato che con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 156, 159, 160, 615 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, stesso codice, sostenendosi che la notificazione del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento non è nulla, bensì inesistente, di tal che l'opposizione è all'esecuzione e non agli atti esecutivi, come erroneamente ritenuto dal tribunale.
Il motivo è fondato e va accolto.
In tema di esecuzione intrapresa sulla base di decreto ingiuntivo occorre distinguere l'ipotesi in cui si deduce che la notificazione del decreto è inesistente da quella in cui si deduce che e semplicemente nulla;
nella prima ipotesi è proponibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c. fintanto che il procedimento esecutivo non si sia concluso;
nella seconda l'opposizione tardiva a norma dell'art. 650 c.p.c. entro il termine di cui al terzo comma di tale articolo (Cass. 14.6.1999, n. 5884;
Cass. 3.10.1997, n. 9679; Cass. 25.2.1994, n. 1935). Ricorre la prima ipotesi tutte le volte che la notificazione avviene in luogo o a mani di persona che non ha alcuna relazione con l'ingiunto (Cass. 14.6.1999, n. 5884; Cass. 7.5.1975, n. 1774). Or nella specie la sentenza impugnata non ha tenuto presente la distinzione di cui sopra e, pur avendo l'opponente dedotto che la notificazione del decreto ingiuntivo, del precetto e del pignoramento è avvenuta a mani di terzo estraneo erroneamente indicato come suo domiciliatario, ha ritenuto che ricorresse una ipotesi di opposizione agli atti esecutivi;
la sentenza va, pertanto, cassata con rinvio per nuovo esame e pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione al tribunale di Napoli.
Rimangono assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Con il secondo motivo, difatti, si denuncia falsa applicazione dell'art. 617 c.p.c. per avere il tribunale ritenuto la tardività dell'opposizione, ancorché l'inesistenza giuridica di un atto del procedimento esecutivo, che non sia fatta valere entro il termine di cinque giorni dal compimento di esso, si ripercuote sugli atti successivi e può essere dedotta come vizio di essi;
con il terzo motivo si. denuncia falsa applicazione degli artt. 615, 617, 650 c.p.c., sostenendosi che il tribunale avrebbe dovuto scindere l'opposizione, qualificando come opposizione alla esecuzione quella concernente l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e come opposizione agli atti esecutivi l'altra.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo;
dichiara assorbiti gli altri;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 5 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 1^ giugno 2004