Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al 4502 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato COZZA ANTONIETTA, con domicilio eletto in VIA GARIBALDI 7
40124 BOLOGNA presso il proprio difensore;
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
MODENA
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la ricorrente come da ricorso introduttivo.
La ricorrente, nubile e senza figli, ha esposto di aver sempre manifestato natura psicologica e comportamento tipicamente maschile, pur essendo individuo di sesso femminile;
di aver assunto l'aspetto e mantenuto gli atteggiamenti di un uomo;
di aver intrapreso percorso di adeguamento dei propri caratteri sessuali sì da ottenere la corrispondenza dei tratti somatici a quelli del sesso maschile percepito come quello di appartenenza;
di aver ricevuto nulla-osta all'intervento dagli specialisti dai quali è seguita.
Ciò premesso, la ricorrente ha proposto azione per la rettificazione degli atti dello Stato
Civile svolgendo duplice domanda con la quale ha chiesto, da un lato, che il Tribunale
autorizzi, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 164/1982, l'intervento chirurgico di riconversione del sesso e, dall'altro, che contestualmente disponga l'immediata rettificazione degli atti dello Stato Civile con conseguente riattribuzione del sesso
Parte anagrafico da femminile in maschile e del nome da a ordinando tutte le Pt_1
eventuali ulteriori modifiche che dovessero rendersi necessarie, ai sensi e per gli effetti della legge 164/1982.
L'atto introduttivo è stato notificato al Pubblico Ministero in sede.
All'udienza del 22/01/2025 è personalmente comparsa che, sentita Parte_1
dal G.I., ha dichiarato: “Mi sento uomo dalla prima infanzia. Prediligevo i giochi maschili a scuola. Anche nello sport. Dicevo a mia madre di chiamarmi al maschile. Ho 24 anni e sono nubile. Confermo la mia volontà di cambiare sesso”.
Il difensore della parte ricorrente ha quindi insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate in atto introduttivo e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
Pag. 2 di 6 La domanda è fondata per entrambi gli aspetti.
All'esame diretto, la ricorrente, di anni 24, nubile e senza figli, si è presentata con aspetto maschile, tono di voce maschile e abiti maschili.
Nella consulenza psicologica datata 09/09/2024 a firma della dott.ssa Per_1
, psicologa-psicoterapeuta consulente presso M.I.T., si legge che la parte
[...]
ricorrente non presenta disturbi della personalità, anzi “(…) la richiesta di rettificazione anagrafica e di sesso appare legittima, motivata, meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto. Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a costituire
Part un riconoscimento dell'identità di alias e del suo diritto Parte_1
all'autodeterminazione, permetterebbe di evitare gravi disagi a cui la persona è
potenzialmente esposta nei vari ambiti di vita”.
Inoltre, la dott.ssa Prof.ssa , endocrinologa, nella propria Persona_2
certificazione medica attesta: “(…) Gli accertamenti medici da me eseguiti hanno confermato l'assenza di controindicazioni mediche all'assunzione di terapia ormonale di affermazione di genere. Pertanto, in data 06/12/2022 firma il consenso Pt_1
informato e redigo un piano terapeutico, prescrivendo testosterone, e la prescrizione è
tutt'ora in corso. L'utente esprime piena soddisfazione per l'effetto del testosterone che continua ad assumere regolarmente. è in buona salute e non vi sono Pt_1
controindicazioni mediche a un eventuale intervento chirurgico di affermazione di genere”.
Pag. 3 di 6 In sintesi, le relazioni mediche e psicologiche effettuate sulla parte ricorrente, concludono nel senso dell'idoneità all'intervento chirurgico, essendo la richiedente pienamente consapevole della sua decisione e delle relative conseguenze.
Gli accertamenti di parte effettuati presentano sicure caratteristiche di serietà ed imparzialità, provenendo da professionisti affiliati a primarie strutture sanitarie pubbliche.
Non appare, di conseguenza, necessario disporre analoghi accertamenti sotto forma di consulenza tecnica d'ufficio.
Alla stregua dei persuasivi elementi raccolti, va riconosciuto che ha Parte_1
effettivamente acquisito l'identità di genere maschile in modo definitivo e irreversibile,
tenuto conto che il concetto di identità sessuale attiene al dato complessivo della personalità determinato da un insieme di fattori fisici, psicologici e sociali in tendenziale equilibrio.
A norma dell'art. 1 della legge 14.4.1982, n. 164, va quindi attribuito a
[...]
sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita anche prima (o senza) Pt_1
che siano intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, sul rilievo di sistema che
“alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari;
invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove
Pag. 4 di 6 necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass., Sez. I, 20.7.2015, n.
15138).
Allo stesso modo, va accolta l'ulteriore domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di riconversione del sesso, in quanto tesa alla corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, nonché come mezzo per il conseguimento del pieno benessere psico-fisico in attuazione del fondamentale diritto alla salute. E', infatti,
ammissibile il cumulo, all'interno di un unico atto di citazione, della domanda di rettificazione del sesso e del nome indicati nell'atto di nascita con la domanda di autorizzazione a sottoporsi all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1. attribuisce a , nata a [...] il Parte_1
12/08/2000, C.F. , il sesso maschile, attribuendogli il nome di C.F._1
Parte
così rettificando l'atto di nascita ove vi è enunciato il sesso femminile e il nome
, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto, ove l'atto di Pt_1
nascita è stato trascritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro;
2. autorizza parte ricorrente a sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione del sesso da femminile a maschile;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data
28/01/2025.
Pag. 5 di 6 IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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