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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/12/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 2771/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cagliari, in persona della dott.ssa Elisabetta Tuveri, in funzione di giudice del lavoro, all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato in data 6. dicembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2771 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio degli avvocati Giorgio IN,
BR IN e NA RI che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura speciale allegata telematicamente al ricorso introduttivo del giudizio
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Olla e Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti per rogito notarile
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6 settembre 2024, ha convenuto in Parte_1
CP_ giudizio l' per ottenere il pagamento della prestazione sanitaria prevista dall'art. 13 della legge n. 118/1971 conseguente al decreto di omologa che ha riconosciuto il requisito sanitario richiesto per l'erogazione dell'emolumento.
pagina 1 di 4 CP_ Con decreto di omologa del 21 marzo 2024, notificato all' in data 26 marzo 2024, la ricorrente è stata riconosciuta “invalido civile in misura del 77% per cento dalla data della visita di revisione”, ed è stato, quindi, accertato il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento dalla data della visita di revisione.
Parte attrice ha, inoltre, allegato che l' non aveva provveduto né al Controparte_3 riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento né al pagamento dei ratei maturati entro i 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, previo accertamento a CP_ carico dell' dell'ulteriore requisito reddituale.
La ricorrente ha esposto e documentato di avere inviato il modello AP70 il 3 aprile
2024 e che l' resistente, nonostante la scadenza del termine di legge di 120 giorni, CP_1 non aveva comunque provveduto al pagamento dei ratei maturati a partire dalla data della visita di revisione.
Infine, parte attrice ha allegato e documentato che il requisito reddituale richiesto ai fini della corresponsione del pagamento dell'indennità di accompagnamento sussiste limitatamente all'anno 2022 e che, pertanto, per tale annualità ha diritto alla corresponsione del relativo assegno (Doc. n. 5, prod. di parte ricorrente).
L' convenuto si è ritualmente costituito in giudizio allegando che in data 4 CP_1 novembre 2024 era stata posta in pagamento l'indennità di accompagnamento per il periodo compreso dal 24 febbraio 2022, data della visita di revisione, al 31 dicembre 2022, data fino a cui sussisteva l'ulteriore requisito economico, con la corresponsione anche degli interessi legali maturati.
Ha, pertanto, richiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese di lite secondo giustizia.
La parte ricorrente con note di trattazione del 16 gennaio 2025 ha confermato di aver ricevuto il pagamento degli arretrati comprensivi degli interessi e ha concordato sulla cessazione della materia del contendere, chiedendo il pieno riconoscimento delle spese di lite, incluse quelle per la fase di trattazione.
Alla luce della documentazione prodotta e della concorde richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione la materia del contendere.
Le spese processuali seguono la soccombenza virtuale in considerazione del fatto che l' convenuto, pur avendo corrisposto quanto dovuto per l'assegno mensile di CP_1 assistenza e gli interessi legali maturati, ha liquidato la suddetta prestazione solamente nel novembre 2024, successivamente al deposito del ricorso introduttivo e ben oltre il termine pagina 2 di 4 di 120 giorni dall'invio della documentazione comprovante il possesso dei requisiti socioeconomici di legge trasmessa il 3 aprile 2024. CP_ L' deve, quindi, essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n.
55, come modificato dal D.M 13 agosto 2022, n. 147 tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa in rapporto al valore degli arretrati (da euro 1.100,00 a euro 5.200,00), con riferimento ai valori minimi stante la serialità ed estrema semplicità della presente causa e dell'attività difensiva richiesta successivamente all'introduzione.
Il compenso deve essere erogato per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale con esclusione della liquidazione dei compensi per la fase istruttoria prevista e così denominata dall'articolo 4, comma 5, lettera c), del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da corrispondere solo 'quando effettivamente svolta', che nel caso di specie non si è tenuta in quanto la causa è stata decisa all'esito della seconda udienza, dopo una prima udienza di mero rinvio, senza lo svolgimento di ulteriori attività (cfr. Cass. n. 10206 del 16.04.2021 e
Cass. n. 21329 del 6.07.2022).
L'articolo 4, comma 5, lettera b), del D.M. citato, infatti comprende nella fase introduttiva, tra l'altro, anche l'esame degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio e relativi allegati, l'esame di provvedimenti giudiziari di fissazione della prima udienza e le relative notificazioni e le ulteriori consultazioni con il cliente, mentre l'attività svolta con il deposito del preverbale nel quale sono state precisate le conclusioni rientra pienamente nella fase decisionale prevista dalla successiva lettera d) (cfr. principi espressi per la fase d'appello nella sentenza n. 137/2024 della Corte d'Appello di Cagliari, pubblicata il 16 CP_ ottobre 2024 nel proc RG n. 215/2022, c. su ricorso dei medesimi difensori). Per_1
Può inoltre essere riconosciuto l'aumento delle spese di lite previsto dal vigente art 4, c.
1 bis, del D.M. 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, in quanto l'atto introduttivo contiene dei links attivi per il richiamo dei documenti allegati, che si ritiene di dover limitare in misura del 5% poichè l'agevolazione della consultazione e fruizione dell'atto determinata dai links telematici risulta essere minima in ragione della brevità dell'atto e del numero contenuto di produzioni allegate.
Deve disporsi la distrazione dei compensi e delle spese in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione e l'anticipazione. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al rimborso delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro
931,00 oltre al 15% per spese forfettarie, oltre I.V.A. e c.p.a., e contributo unificato se pagato, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Cagliari, 6 dicembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cagliari, in persona della dott.ssa Elisabetta Tuveri, in funzione di giudice del lavoro, all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato in data 6. dicembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2771 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio degli avvocati Giorgio IN,
BR IN e NA RI che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura speciale allegata telematicamente al ricorso introduttivo del giudizio
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Olla e Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti per rogito notarile
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6 settembre 2024, ha convenuto in Parte_1
CP_ giudizio l' per ottenere il pagamento della prestazione sanitaria prevista dall'art. 13 della legge n. 118/1971 conseguente al decreto di omologa che ha riconosciuto il requisito sanitario richiesto per l'erogazione dell'emolumento.
pagina 1 di 4 CP_ Con decreto di omologa del 21 marzo 2024, notificato all' in data 26 marzo 2024, la ricorrente è stata riconosciuta “invalido civile in misura del 77% per cento dalla data della visita di revisione”, ed è stato, quindi, accertato il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento dalla data della visita di revisione.
Parte attrice ha, inoltre, allegato che l' non aveva provveduto né al Controparte_3 riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento né al pagamento dei ratei maturati entro i 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, previo accertamento a CP_ carico dell' dell'ulteriore requisito reddituale.
La ricorrente ha esposto e documentato di avere inviato il modello AP70 il 3 aprile
2024 e che l' resistente, nonostante la scadenza del termine di legge di 120 giorni, CP_1 non aveva comunque provveduto al pagamento dei ratei maturati a partire dalla data della visita di revisione.
Infine, parte attrice ha allegato e documentato che il requisito reddituale richiesto ai fini della corresponsione del pagamento dell'indennità di accompagnamento sussiste limitatamente all'anno 2022 e che, pertanto, per tale annualità ha diritto alla corresponsione del relativo assegno (Doc. n. 5, prod. di parte ricorrente).
L' convenuto si è ritualmente costituito in giudizio allegando che in data 4 CP_1 novembre 2024 era stata posta in pagamento l'indennità di accompagnamento per il periodo compreso dal 24 febbraio 2022, data della visita di revisione, al 31 dicembre 2022, data fino a cui sussisteva l'ulteriore requisito economico, con la corresponsione anche degli interessi legali maturati.
Ha, pertanto, richiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese di lite secondo giustizia.
La parte ricorrente con note di trattazione del 16 gennaio 2025 ha confermato di aver ricevuto il pagamento degli arretrati comprensivi degli interessi e ha concordato sulla cessazione della materia del contendere, chiedendo il pieno riconoscimento delle spese di lite, incluse quelle per la fase di trattazione.
Alla luce della documentazione prodotta e della concorde richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione la materia del contendere.
Le spese processuali seguono la soccombenza virtuale in considerazione del fatto che l' convenuto, pur avendo corrisposto quanto dovuto per l'assegno mensile di CP_1 assistenza e gli interessi legali maturati, ha liquidato la suddetta prestazione solamente nel novembre 2024, successivamente al deposito del ricorso introduttivo e ben oltre il termine pagina 2 di 4 di 120 giorni dall'invio della documentazione comprovante il possesso dei requisiti socioeconomici di legge trasmessa il 3 aprile 2024. CP_ L' deve, quindi, essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n.
55, come modificato dal D.M 13 agosto 2022, n. 147 tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa in rapporto al valore degli arretrati (da euro 1.100,00 a euro 5.200,00), con riferimento ai valori minimi stante la serialità ed estrema semplicità della presente causa e dell'attività difensiva richiesta successivamente all'introduzione.
Il compenso deve essere erogato per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale con esclusione della liquidazione dei compensi per la fase istruttoria prevista e così denominata dall'articolo 4, comma 5, lettera c), del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da corrispondere solo 'quando effettivamente svolta', che nel caso di specie non si è tenuta in quanto la causa è stata decisa all'esito della seconda udienza, dopo una prima udienza di mero rinvio, senza lo svolgimento di ulteriori attività (cfr. Cass. n. 10206 del 16.04.2021 e
Cass. n. 21329 del 6.07.2022).
L'articolo 4, comma 5, lettera b), del D.M. citato, infatti comprende nella fase introduttiva, tra l'altro, anche l'esame degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio e relativi allegati, l'esame di provvedimenti giudiziari di fissazione della prima udienza e le relative notificazioni e le ulteriori consultazioni con il cliente, mentre l'attività svolta con il deposito del preverbale nel quale sono state precisate le conclusioni rientra pienamente nella fase decisionale prevista dalla successiva lettera d) (cfr. principi espressi per la fase d'appello nella sentenza n. 137/2024 della Corte d'Appello di Cagliari, pubblicata il 16 CP_ ottobre 2024 nel proc RG n. 215/2022, c. su ricorso dei medesimi difensori). Per_1
Può inoltre essere riconosciuto l'aumento delle spese di lite previsto dal vigente art 4, c.
1 bis, del D.M. 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, in quanto l'atto introduttivo contiene dei links attivi per il richiamo dei documenti allegati, che si ritiene di dover limitare in misura del 5% poichè l'agevolazione della consultazione e fruizione dell'atto determinata dai links telematici risulta essere minima in ragione della brevità dell'atto e del numero contenuto di produzioni allegate.
Deve disporsi la distrazione dei compensi e delle spese in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione e l'anticipazione. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al rimborso delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro
931,00 oltre al 15% per spese forfettarie, oltre I.V.A. e c.p.a., e contributo unificato se pagato, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Cagliari, 6 dicembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
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