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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/10/2025, n. 6010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6010 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3950 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del giorno 20.10.2025 e vertente TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con gli avvocati Andrea Racioppa e Angela Santucci PARTE APPELLANTE E (C.F. ), incorporante Controparte_1 P.IVA_1
e per essa Controparte_2 Controparte_3
con gli avvocati Chiara Danielli e Lorenzo Princivalle
[...]
PARTE APPELLATA E (C.F. e P.IVA ), quale Controparte_4 P.IVA_2 mandataria di a Controparte_5 sua volta mandataria di (C.F. e P.IVA Controparte_6
), con l'avvocato Antonio Formaro P.IVA_3
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 67/2020 del Tribunale di Viterbo. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con decreto n. 364/17 il Tribunale di Viterbo ingiungeva al sig. di pagare in favore della Parte_1 [...] la somma di € 225.942,53 oltre interessi e spese in CP_2
1 ragione del contratto di fideiussione stipulato il giorno 11.8.2011 con la Controparte_2
Avverso tale titolo proponeva opposizione il sig.
il quale eccepiva da un lato la nullità del decreto Parte_1 ingiuntivo in quanto emanato in assenza di presupposti e dall'altro la nullità del contratto di fideiussione intercorso tra le parti in quanto indeterminato nell'oggetto e contenente delle clausole vessatorie da ritenersi nulle per violazione dell'art.33 e ss. codice del consumo. Nella resistenza della e concessa la Controparte_2 provvisoria esecutività, nelle more interveniva nel giudizio la
quale mandataria della Controparte_4 Controparte_7
a sua volta mandataria della cessionaria del
[...] Controparte_6 credito vantato dalla POBanca s.p.a. nei confronti del sig.
. Parte_1
La causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e stante la sua natura squisitamente documentale, veniva quindi rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «A) dà atto dell'intervento della quale Controparte_4 mandataria della a sua volta Controparte_8 mandataria della quale cessionaria del credito di Controparte_6
Controparte_2
B) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
C) condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida nella misura complessiva di € 13.406 di cui € 406,00 per spese esenti e € 13.0000 per compensi, oltre accessori di legge da liquidarsi in favore della PONC s.p.a. D) Compensa le spese tra la intervenuta Controparte_6 volontariamente nel giudizio e il sig. ». Parte_1
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Eccezione ai sensi dell'art. 50 T.U.B. «In via preliminare va respinta l'eccezione con la quale parte opponente lamenta l'illegittimità del decreto ingiuntivo perché emanato in violazione dei presupposti di cui all'art.50 T.u.b.. Invero, a dispetto di quanto sostenuto da parte opponente, il titolo posto alla base del decreto ingiuntivo qui opposto non è l'estratto conto intestato alla sig.ra – Parte_2 Codice Rapporto: 06/1919/8148288 – bensì il contratto di fideiussione, concluso in data 11 agosto 2011, dal sig. . Ne segue, Parte_1 come già rilevato con l'ordinanza del 13 ottobre 2017, che nel caso di specie
2 non può trovare applicazione l'art. 50 T.u.b. invocato da quest'ultimo il quale si riferisce all'”estratto conto” che è del tutto estraneo al contratto oggetto di causa.». Nullità della fideiussione «Nel merito l'opposizione è infondata. In ordine alla presunta nullità della fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto va rilevato che il contratto in questione, depositato in atti, determina chiaramente l'obbligazione garantita dal sig. . Dalla Parte_1 lettura del documento si evince, infatti, che con lo stesso l'odierno convenuto dichiara di costituirsi fideiussore di: nata a [...] Controparte_9 Castellana (VT) il 28 12 1984 […] sino alla concorrenza dell'importo di Euro
€ 3450000,00 (Euro Trecentoquarantacinquemila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni verso codesta Banca dipendenti da di € 230.000,00 rimborsabile in 360 rate mensili”. Ne Persona_1 segue, pertanto, che risultano specificate sia le parti coinvolte, vale a dire, da un lato la sig.ra e dall'altro lato la NC s.p.a. erogatrice Parte_2 CP_2 del mutuo, sia l'obbligazione effettivamente garantita, ossia il “mutuo ipotecario di € 230.000,00 rimborsabile in 360 rate mensili” che la sig.ra si è accollata con l'acquisto dell'immobile. Per altro verso la Parte_2 allegata indeterminatezza della fideiussione può escludersi anche in ragione del fatto che non sussistono ulteriori contratti di mutuo stipulati dalla beneficiaria della fideiussione nei confronti della con la Controparte_2 conseguenza che il rapporto garantito è soltanto uno». Clausole vessatorie «Per quanto concerne, invece, la vessatorietà di tutte le clausole del contratto di fideiussione per violazione degli artt.33 e ss. del Codice del Consumo lamentata da parte attrice, va rilevato da un lato che l'eccezione risulta essere del tutto generica essendosi l'odierno convenuto limitato al richiamo delle norme del Codice del Consumo ed ad addurre la sua qualità di consumatore, senza però nulla argomentare per quali ragioni e sotto quali profili tali clausole risulterebbero vessatorie. Per altro verso con riferimento alle sole condizioni di cui agli artt.3, 5, 7, 9, 10, 11 e 15, va evidenziato che queste risultano sottoscritte separatamente dal sig. e pertanto si Parte_1 deve presupporre, ai sensi dell'art.1341 c.c., che egli ne abbia avuto effettiva conoscenza al momento della stipula del contratto». Spese «Le spese tra opposto e opponente seguono la soccombenza e sono liquidate ex d.m. 55 del 2014 come in dispositivo, mentre quelle tra opposto e intervenuto vanno compensate in ragione della non necessità dell'intervento alla luce dell'art.2909 c.c. e della mancata estromissione».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c., sia per l'evidente fondatezza dell'impugnazione, sia per il periculum derivante dal grave ed irreparabile danno che deriverebbe al sig. da una Parte_1 azione espropriativa per importo così ingente;
Voglia riformare
3 l'impugnata Sentenza n. 67/2020 rep. N. 124/2020 del 20.01.20 emessa il 16.01.20 nel procedimento RG 1139/2017 dal Tribunale di Viterbo e, per l'effetto, 1) in via preliminare revocare il D.I. opposto perché emesso in assenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e seg.ti cpc;
2) in via principale, dichiarare illegittimo, nullo e di nessun effetto giuridico, e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque dichiarare infondate e rigettare le richieste creditorie della basate su un titolo Controparte_2
(fideiussione) nullo per mancanza, indeterminatezza dell'oggetto e/o perché contenente clausole nulle in quanto emesse in violazione degli art. 33 e seg.ti Codice del Consumo, con impossibilità e illegittimità di ogni azione diretta nei confronti del;
dichiarare sempre in via principale e nel Parte_1 merito senza rinuncia all'eccezione, preliminare sub 1) , previo accertamento della nullità di ogni addebito effettuato dalla NC, nonché della clausola di determinazione del tasso di interesse debitore di cui al contratto di mutuo presupposto, che la convenuta ha addebitato importi illegittimi e non dovuti;
3) CP_2 in via subordinata ridurre l'importo di cui al Decreto Ingiuntivo opposto a somme più eque e di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”. incorporante e Controparte_1 Controparte_2 per essa ha resistito al gravame Controparte_3 ed ha chiesto:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello: 1.- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. Parte_1
67/2020 del 16.01.2020 del Tribunale di Viterbo, per mancata specifica indicazione delle parti del provvedimento oggetto di appello e delle modifiche richieste della sentenza, il tutto in violazione delle disposizioni di cui all'art. 342, comma 1, c.p.c.; 2.- in via principale, previo rigetto dell'istanza avversa di sospensione dell'esecutività della sentenza n. 67/2020 ai sensi dell'art. 283 c.p.c., nel merito, rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 67/2020 del Parte_1
16.01.2020 del Tribunale di Viterbo, in quanto infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare la pronuncia, contenuta nel dispositivo della medesima sentenza, relativa: (i) alla conferma in toto del decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Viterbo n. 219/2017 (RG 364/2017); (ii) alla condanna del Sig. Parte_1
alla refusione delle spese di lite pari alla somma
[...]
4 complessiva di Euro 13.406,00 di cui Euro 406,00 per spese esenti ed Euro 13.0000 per compensi, oltre accessori di legge;
2.- in ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente giudizio”. quale mandataria di Controparte_4 [...]
a sua volta mandataria di ha Controparte_5 Controparte_6 resistito al gravame ed ha chiesto:
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per tutti i motivi specificati in narrativa;
- rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà ex art. 283 c.p.c., per tutti i motivi proposti. Nel merito, in via principale:
- respingersi, per tutti i motivi indicati, l'odierno appello promosso avverso la sentenza n. 67/2020 emessa dal Tribunale di Viterbo in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Fiorella Scarpato il 16.01.2020, pubblicata in pari data e non notificata e, per l'effetto, confermare la stessa, per tutti i motivi sopra riportati. In via istruttoria: Respingersi le richieste istruttorie avanzate dall'appellante per tutto quanto esposto in narrativa. Con ogni più ampia riserva istruttoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 20.10.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 24.07.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi:
1. Sul rigetto della eccezione di inammissibilità del procedimento monitorio per assenza di idonea prova documentale;
violazione ed errata applicazione di legge;
insufficiente, errata, illogica e contraddittoria motivazione. Con il primo motivo di appello l'appellante censura la parte delle Sentenza in cui il Giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del procedimento monitorio. Il Tribunale ha ritenuto che il decreto ingiuntivo opposto sia stato emanato sulla base del contratto di fideiussione, non dell'estratto conto intestato alla sig.ra Parte_2
Diversamente, secondo l'appellante tale estratto conto rientrerebbe invece tra le ragioni creditorie alla base del decreto
5 ingiuntivo, non potendo, tuttavia, costituire titolo valido in ragione proprio dell'art. 50 TUB, in quanto non certificato. Ad ogni modo, a parere del fideiussore l'estratto conto “non avrebbe potuto integrare di per sé prova a favore della NC circa l'entità del credito, poiché è pacifico che trattasi di atto unilaterale proveniente dal creditore” che, inoltre, non ha tenuto conto di alcuni parziali pagamenti effettuati dalla debitrice.
*** La censura, fondata sull'assunto che il Tribunale di Viterbo avrebbe errato nel considerare l'estratto conto versato in atti come 'del tutto estraneo al contratto oggetto di causa', atteso che dalle premesse del ricorso per decreto ingiuntivo de quo, risulta pacificamente che le ragioni creditorie azionate si rappresentavano come provate sia nell'an che nel quantum proprio in virtù dell'intera documentazione prodotta, ivi compreso l'estratto del conto corrente NCrio intestato alla sig.ra , va Parte_2 disattesa. Si consideri infatti che a corredo della domanda proposta in via monitoria, la Banca opposta non si era limitata a produrre il contratto di fideiussione sottoscritto dall'appellante, ma aveva altresì depositato il contratto di mutuo fondiario Rep. 75953/Racc. 21072, a rogito del Notaio Dott. di Persona_2
GL (VT), registrato il 17.03.2008 a Viterbo al n. 3821 Serie 1T intervenuto in data 13.03.2008 tra e Controparte_2 la società Deny Costruzioni s.r.l. Altresì la aveva prodotto l'atto pubblico acquisto e di CP_2 accollo da parte della in data 4 novembre 2020 Parte_2 garantito dall'odierno appellante. Pertanto, in applicazione della regola secondo la quale l'attore (la NC, in senso sostanziale) che agisca per l'adempimento deve provare il titolo ed allegare l'inadempimento, mentre il convenuto (in questo caso l'opponente) deve provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa, deve escludersi l'insussistenza della prova scritta della pretesa creditoria azionata dalla Banca in via monitoria. Quanto ai parziali pagamenti effettuati dalla si Parte_2 rimanda all'ultimo motivo.
2. Sulla nullità della fideiussione. Violazione ed errata applicazione di legge;
errata, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione.
6 L'appellante censura la parte di motivazione di prime cure in cui il Giudice ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione, ritenendolo sufficientemente determinato. In disaccordo con il Tribunale, la parte ripropone gli elementi mancanti o indeterminati già messi in luce nel giudizio di primo grado, sollevando inoltre la circostanza per cui sarebbe stato difficile per il fideiussore-appellante avere coscienza di tali vizi al momento della sottoscrizione. La motivazione del tribunale con riguardo alla nullità della fideiussione risulta, a parere dell'appellante, insufficiente, stante peraltro l'assenza di evidenze documentali o altre risultanze probatorie da cui emerga che vi fosse un solo contratto di mutuo tra la e Parte_2 CP_2
*** La seconda censura, -secondo la quale il Tribunale non avrebbe debitamente valorizzato le circostanze dell'assenza dell'esaustiva indicazione dell'oggetto della garanzia e della incompletezza dei dati riportati, in quanto privi di ogni riferimento concreto alle iniziali parti del contratto di mutuo, alla data della stipula dello stesso, nonché del preteso accollo da parte della ed altresì la circostanza che il – semplice Parte_2 Parte_1 operaio ceramista – si era trovato a sottoscrivere un modulo predisposto unilateralmente dalla NC senza essere stato preventivamente edotto di ciò che stava firmando e senza che da siffatto documento prestampato risultassero in alcun modo i dati concreti ed identificativi della pretesa obbligazione garantita- è del tutto inammissibile. Il giudice aveva così motivato: “In ordine alla presunta nullità della fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto va rilevato che il contratto in questione, depositato in atti, determina chiaramente l'obbligazione garantita dal sig. . Dalla Parte_1 lettura del documento si evince, infatti, che con lo stesso l'odierno convenuto dichiara di costituirsi fideiussore di: “ Controparte_9 nata a [...] il [...] […] sino alla concorrenza dell'importo di Euro € 3450000,00 (Euro Trecentoquarantacinquemila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni verso codesta Banca dipendenti da
[...]
di € 230.000,00 rimborsabile in 360 rate mensili”. Ne Per_1 segue, pertanto, che risultano specificate sia le parti coinvolte, vale a dire, da un lato la sig.ra e dall'altro lato la Parte_2 CP_2 NC s.p.a. erogatrice del mutuo, sia l'obbligazione effettivamente garantita, ossia il “mutuo ipotecario di € 230.000,00 rimborsabile in 360 rate mensili” che la sig.ra
7 si è accollata con l'acquisto dell'immobile. Per altro Parte_2 verso la allegata indeterminatezza della fideiussione può escludersi anche in ragione del fatto che non sussistono ulteriori contratti di mutuo stipulati dalla beneficiaria delle fideiussione nei confronti della con la conseguenza che il Controparte_2 rapporto garantito è soltanto uno”. La circostanza dell'inesistenza di altri contratti di mutuo è evidentemente pleonastica, ma per il resto l'appellante non sottopone ad alcuna critica lo sviluppo motivazionale del primo giudice sul perché l'oggetto del contratto di fideiussione deve considerarsi puntualmente determinato. In proposito, è evidente la pretestuosità della contestazione secondo la quale il contratto di mutuo prodotto risultava stipulato dalla società Denny Costruzioni srl e che alcun collegamento risultava tra siffatta società ed il : invero il Parte_1 collegamento è tra la indicata nella fideiussione, ed Parte_2 il mutuo nel quale la stessa è subentrata mediante accollo, parimenti menzionato nella fideiussione. La fideiussione specifica sottoscritta dall'appellante deve pertanto ritenersi pienamente valida quanto alla determinazione dell'oggetto.
3. Violazione ed errata applicazione norme di legge poste a tutela del consumatore;
errata, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione sul punto. L'appellante censura poi il capo della Sentenza in cui il Giudice ha rigettato l'eccezione relativa alla vessatorietà delle clausole contestate in primo grado. La parte opponente in primo grado ribadisce quanto già
“analiticamente rappresentato”, al fine di contestare il carattere generico che il Tribunale ha attribuito all'eccezione e dimostrare, così, la nullità delle clausole contrattuali impugnate. Infatti, contrariamente a quanto previsto dal Codice del Consumo, tali clausole “erano state apposte senza alcuna contrattazione e dunque senza valida accettazione espressa da parte del ”, oltre ad avere contenuto “palesemente Parte_1 vessatorio”. Precisa poi la parte che, in ogni caso, “non è sufficiente la semplice approvazione scritta, ma anche la eventuale consapevole volontà di aderire a tali condizioni, perché frutto di trattativa, non basterebbe a dare loro validità, in quanto, essendo obiettivamente dannose per il consumatore, questi, pur avendole in ipotesi
8 inizialmente accettate e concordate, è sempre libero di farne valere l'illiceità”. Specificamente, peraltro, l'appellante richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, al fine di escludere la decadenza del creditore dalla garanzia ex art. 1957 c.c., nel caso in cui il garante abbia la qualità di consumatore, è onere del professionista provare che “le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale”. Stante dunque l'assenza di specifica motivazione in merito a tali aspetti e la nullità della fideiussione o, comunque, delle clausole viziate, la Sentenza sarebbe meritevole di riforma.
*** L'appellante censura la motivazione del giudice sul punto ed afferma che, al contrario di quanto sostenuto dal giudice, aveva contestato che le clausole contenute negli artt. n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15 erano state apposte senza alcuna contrattazione e dunque senza valida accettazione espressa da parte del medesimo, consumatore e parte debole nella Parte_1 contrattazione;
inoltre aveva evidenziato come sia le medesime clausole, ma soprattutto la rinuncia al beneficio della preventiva escussione erano palesemente vessatorie e riconducibili nel disposto di cui al codice del consumatore art. 2 lettere b), l) e t), con la conseguente nullità delle stesse. Nel dedurre la nullità delle clausole ai sensi degli artt. 33- 38 del codice del consumo, l'appellante ha quindi affermato l'erroneità del richiamo alla disciplina di cui all'art. 1341 c.c. contenuta nella motivazione della sentenza e riafferma la nullità delle clausole n. 1) 2) 3),4) 5),6) 7),8) 9) 10),13)14) 15). Il motivo, -pur fondato nella parte in cui si censura l'erroneità della motivazione nella parte in cui il giudice ha inquadrato la tutela del consumatore nell'ambito della previsione dell'art. 1341 c.c. (che peraltro opera sul piano dell'efficacia, e non dell'invalidità) anziché nell'ambito del codice del consumo artt. 33-38,- non è tuttavia idoneo a ribaltare la statuizione del primo giudice di rigetto dell'opposizione in relazione al menzionato profilo. Premesso, infatti, che ai sensi dell'art. 36 del codice del consumo “Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto” deve rilevarsi che, nel caso in questione era stata stipulato un contratto di fideiussione specifica, in quanto limitata alle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo, (non si trattava,
9 pertanto, di una fideiussione omnibus) ed era espressamente previsto che:
La previsione dell'obbligo del pagamento a semplice richiesta scritta e con deroga espressa all'art. 1945 c.c. quanto alla facoltà del garante di opporre eccezioni opponibili dal debitore principale, consente di ritenere che il contratto, stante la contestuale previsione delle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e deroga all'art. 1957 c.c., sia da qualificarsi come contratto autonomo di garanzia. Quanto all'applicabilità del codice del consumo al contratto autonomo di garanzia, la S.C. ha sostenuto: Nel contratto autonomo di garanzia “a prima richiesta e senza eccezioni”, l'accertamento della qualità di consumatore del garante dev'essere effettuato con riferimento a quest'ultimo contratto (e non a quello garantito) e, in caso di esito positivo, ne deriva l'applicazione dell'art. 33, comma 2, lett. t), c.cons., la cui previsione circa la limitazione della facoltà di opporre eccezioni va riferita sia a quelle relative al rapporto di garanzia sia a quelle relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, ove la clausola venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà validità ai sensi dell'art. 36, comma 1, c.cons., e il garante potrà opporre le suddette eccezioni. Cass. n. 5423 del 18/02/2022. Nel motivo in questione, l'appellante ha eccepito come vessatoria unicamente “la rinuncia al beneficio della preventiva escussione”. Tuttavia, nessuna delle clausole indicate dall'appellante contiene la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, anche perché il beneficium excussionis non è affatto previsto dalla disciplina codicistica della fideiussione. In particolare, l'art. 1944 c.c. prevede che “Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione”. La regola, dunque, è quella della solidarietà dell'obbligazione, mentre il beneficium excussionis opera in caso di espressa pattuizione.
10 Nessuna deroga, da qualificare vessatoria ai sensi del codice del consumo, è pertanto prevista nella fideiussione in esame in relazione al profilo specificamente contestato dall'appellante. Per il resto, nel motivo vengono indicate come vessatorie tutte le clausole della fideiussione sottoscritta dall'appellante, e, tuttavia, non vi è alcuna indicazione specifica, eccetto quella sul beneficium excussionis, circa l'idoneità della dedotta violazione a paralizzare l'azione della Banca svolta in via monitoria. In altre parole, pur ammettendosi l'applicazione dell'art. 33, comma 2, lett. t), codice del consumo e la conseguente nullità delle clausole di deroga alla previsione di cui agli artt. 1945, 1939, 1954, 1955, 1956 e 1957 c.c., non si rinviene nel motivo esaminato alcuna valida eccezione in grado di paralizzare l'azione svolta dalla Banca. In particolare, il mero richiamo alla deroga al 1957 c.c. quale clausola vessatoria non vale a far ritenere la Banca decaduta del diritto di escutere la garanzia. Peraltro anche a voler ritenere la deduzione quale eccezione di decadenza dalla garanzia, rimarrebbe pur sempre intatto il diritto della ad escutere la CP_2 garanzia per due motivi. Da un lato, la deroga all'art. 1957 c.c. non può considerarsi clausola vessatoria. Il proposito la S.C. ha formulato il seguente principio: “La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” Cass. n. 3989 del 17 febbraio 2025. Dall'altro lato, va rilevata l'inammissibilità dell'eccezione ex art 345 c.p.c., atteso che, per costante giurisprudenza della S.C., l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito (Cass. n. 835 del 13/01/2025, Cass. n. 8023 del 25/03/2024). Nel caso in questione, l'opponente, a fronte della produzione del contratto di fideiussione in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto eccepire il decorso del termine ex art. 1957 c.c. nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ed invece detta eccezione non risulta proposta.
La censura in esame, pertanto, va respinta e la statuizione di rigetto della contestazione riguardante la vessatorietà delle
11 clausole, sebbene con motivazione diversa da quella adottata dal Tribunale, va confermata.
Errata valutazione emergenze documentali;
violazione ed errata applicazione di legge;
omessa, carente, insufficiente, illogica motivazione. Sostiene l'appellante che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare e motivare le “contestazioni svolte circa la ricostruzione fattuale degli eventi e circa la certezza e quantificazione del preteso credito vantato dalla PO NC nei confronti della sig.ra ”. Parte_2
In particolare, il sig. aveva denunciato un Parte_1 comportamento contrario a buona fede da parte della posto CP_2 che, dalla documentazione che si asserisce non considerata dal Tribunale, emergevano, da un lato, dei versamenti effettuati dalla successivamente al luglio 2014 relativamente alle Parte_2 rate del mutuo e, dall'altro, che “l'immobile sul quale era stata iscritta ipoteca a garanzia del mutuo contratto dalla Parte_2 nelle more del giudizio, era stato aggiudicato all'asta nella procedura esecutiva immobiliare RGE n. 364/2013 del Tribunale di Viterbo”. Sulla mancata ammissione delle richieste istruttorie;
omessa motivazione in ordine al rigetto delle istanze istruttorie;
violazione di legge. Infine, l'appellante censura, in quanto priva di motivazione, l'implicita mancata ammissione delle richieste istruttorie avanzate in primo grado, le quali, secondo la parte, avrebbero portato ad una diversa decisione.
*** Il motivo riguardante l'omesso esame da parte del primo Giudice della documentazione versata in atti, da cui risultavano versamenti effettuati dalla debitrice per pagamento Parte_2 rate mutuo in epoca successiva al luglio 2014 (data dell'estratto conto prodotto dalla NC) e da cui emergeva che l'immobile sul quale era stata iscritta ipoteca a garanzia del mutuo contratto dalla nelle more del giudizio, era stato aggiudicato all'asta Parte_2 nella procedura esecutiva immobiliare RGE n. 364/2013 del Tribunale di Viterbo, con conseguente ricavo in favore della NC creditrice, va disatteso nella parte riguardante la dedotta aggiudicazione all'asta e relativo incameramento del prezzo, di cui non vi è prova documentale.
12 Nel giudizio di primo grado, l'opponente, odierno appellante, aveva chiesto sul punto l'ammissione di prove orali e ordine di esibizione. Tuttavia, nel riproporre le istanze istruttorie non ammesse in primo grado, l'appellante ha dedotto l'omessa motivazione del primo giudice in ordine alle stesse, e, però, non le ha specificatamente riprodotte al fine di dimostrare l'idoneità delle stesse a comprovare un minor credito da parte delle parti appellanti per quanto attiene alla vendita in sede esecutiva dell'immobile gravato da ipoteca, di talché il motivo sulla mancata ammissione delle prove è inammissibile per difetto di specificità. Peraltro sul punto, va osservato che l'appellata CP_4 ha dedotto che: “si evidenzia che non è detto che il prezzo di aggiudicazione dell'immobile pari ad € 73.125,00 (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado), venga assegnato ad stante le CP_4 contestazioni al piano di riparto avanzate dal creditore intervenuto Parte_3
, il quale sostiene di vantare un credito di
[...] natura privilegiata, rispetto a quello di ai sensi del CP_4 combinato disposto degli artt. 2776 II comma, 2751 bis n. 1 e 2753 c.c. – doc. 9)”. Ne deriva, dall'ammissione della stessa appellata, che il ricavato della vendita, stante il concorso di altri creditori, non può considerarsi allo stato estintivo del credito oggetto del giudizio. Quanto al motivo sul pagamento da parte della Parte_2 di ulteriori somme a pagamento delle rate di mutuo successive all'estratto conto del 28.10.2016 che riporta il pagamento di un acconto di euro 475,00 in data 27/01/2016, si osserva quanto segue. Invero successivamente a detto pagamento, debitamente registrato sull'estratto conto della prodotto già in Parte_2 primo grado dall'opponente, risultano gli ulteriori pagamenti in data 17.3.2017 di euro 815,75, euro 1.122,25 ed euro 100, a titolo di acconto sulle rate 32, 33 e 34 del mutuo, per complessivi euro 2.138. Poiché dall'estratto conto depositato dalla in sede CP_2 monitoria risultava, alla data del 28.10.2016, un credito della di euro 235.825,77 e nel ricorso per decreto ingiuntivo del CP_2
24.1.2017 è stata chiesta la condanna dell'odierno appellante al pagamento della somma di euro 225.942,53, è di tutta evidenza come i successivi acconti del 17.3.2017 non siano stati detratti dalla somma oggetto dell'ingiunzione.
13 Ne deriva la riforma della sentenza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell'appellante al pagamento della minor somma di euro 223.804,53 oltre a interessi come richiesti.
§ 5. — Le spese del grado seguono la prevalente soccombenza dell'appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa tratto dal decisum, ai sensi del D.M. n. 147/2022 valori minimi, al fine di adeguare il compenso alla semplicità delle questioni trattate, nella misura di euro 7.160 oltre a spese generali, IVA e CPA per ciascuna delle appellate.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e per Parte_1 Controparte_1 essa e quale Controparte_3 Controparte_4 mandataria di a sua volta Controparte_5 mandataria di e contro la sentenza resa tra le parti Controparte_6 dal tribunale di Viterbo, ogni altra conclusione disattesa, così provvede 1. — in parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo e condanna al pagamento in Parte_1 favore di quale mandataria di Controparte_4 [...]
a sua volta mandataria di Controparte_5 Controparte_6 della somma di euro 223.804,53 oltre a interessi come richiesti;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore di ciascuna delle parti appellate , delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 7.160 oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma il giorno 20.10.2025. Il presidente estensore
14
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con gli avvocati Andrea Racioppa e Angela Santucci PARTE APPELLANTE E (C.F. ), incorporante Controparte_1 P.IVA_1
e per essa Controparte_2 Controparte_3
con gli avvocati Chiara Danielli e Lorenzo Princivalle
[...]
PARTE APPELLATA E (C.F. e P.IVA ), quale Controparte_4 P.IVA_2 mandataria di a Controparte_5 sua volta mandataria di (C.F. e P.IVA Controparte_6
), con l'avvocato Antonio Formaro P.IVA_3
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 67/2020 del Tribunale di Viterbo. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con decreto n. 364/17 il Tribunale di Viterbo ingiungeva al sig. di pagare in favore della Parte_1 [...] la somma di € 225.942,53 oltre interessi e spese in CP_2
1 ragione del contratto di fideiussione stipulato il giorno 11.8.2011 con la Controparte_2
Avverso tale titolo proponeva opposizione il sig.
il quale eccepiva da un lato la nullità del decreto Parte_1 ingiuntivo in quanto emanato in assenza di presupposti e dall'altro la nullità del contratto di fideiussione intercorso tra le parti in quanto indeterminato nell'oggetto e contenente delle clausole vessatorie da ritenersi nulle per violazione dell'art.33 e ss. codice del consumo. Nella resistenza della e concessa la Controparte_2 provvisoria esecutività, nelle more interveniva nel giudizio la
quale mandataria della Controparte_4 Controparte_7
a sua volta mandataria della cessionaria del
[...] Controparte_6 credito vantato dalla POBanca s.p.a. nei confronti del sig.
. Parte_1
La causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e stante la sua natura squisitamente documentale, veniva quindi rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «A) dà atto dell'intervento della quale Controparte_4 mandataria della a sua volta Controparte_8 mandataria della quale cessionaria del credito di Controparte_6
Controparte_2
B) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
C) condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida nella misura complessiva di € 13.406 di cui € 406,00 per spese esenti e € 13.0000 per compensi, oltre accessori di legge da liquidarsi in favore della PONC s.p.a. D) Compensa le spese tra la intervenuta Controparte_6 volontariamente nel giudizio e il sig. ». Parte_1
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Eccezione ai sensi dell'art. 50 T.U.B. «In via preliminare va respinta l'eccezione con la quale parte opponente lamenta l'illegittimità del decreto ingiuntivo perché emanato in violazione dei presupposti di cui all'art.50 T.u.b.. Invero, a dispetto di quanto sostenuto da parte opponente, il titolo posto alla base del decreto ingiuntivo qui opposto non è l'estratto conto intestato alla sig.ra – Parte_2 Codice Rapporto: 06/1919/8148288 – bensì il contratto di fideiussione, concluso in data 11 agosto 2011, dal sig. . Ne segue, Parte_1 come già rilevato con l'ordinanza del 13 ottobre 2017, che nel caso di specie
2 non può trovare applicazione l'art. 50 T.u.b. invocato da quest'ultimo il quale si riferisce all'”estratto conto” che è del tutto estraneo al contratto oggetto di causa.». Nullità della fideiussione «Nel merito l'opposizione è infondata. In ordine alla presunta nullità della fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto va rilevato che il contratto in questione, depositato in atti, determina chiaramente l'obbligazione garantita dal sig. . Dalla Parte_1 lettura del documento si evince, infatti, che con lo stesso l'odierno convenuto dichiara di costituirsi fideiussore di: nata a [...] Controparte_9 Castellana (VT) il 28 12 1984 […] sino alla concorrenza dell'importo di Euro
€ 3450000,00 (Euro Trecentoquarantacinquemila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni verso codesta Banca dipendenti da di € 230.000,00 rimborsabile in 360 rate mensili”. Ne Persona_1 segue, pertanto, che risultano specificate sia le parti coinvolte, vale a dire, da un lato la sig.ra e dall'altro lato la NC s.p.a. erogatrice Parte_2 CP_2 del mutuo, sia l'obbligazione effettivamente garantita, ossia il “mutuo ipotecario di € 230.000,00 rimborsabile in 360 rate mensili” che la sig.ra si è accollata con l'acquisto dell'immobile. Per altro verso la Parte_2 allegata indeterminatezza della fideiussione può escludersi anche in ragione del fatto che non sussistono ulteriori contratti di mutuo stipulati dalla beneficiaria della fideiussione nei confronti della con la Controparte_2 conseguenza che il rapporto garantito è soltanto uno». Clausole vessatorie «Per quanto concerne, invece, la vessatorietà di tutte le clausole del contratto di fideiussione per violazione degli artt.33 e ss. del Codice del Consumo lamentata da parte attrice, va rilevato da un lato che l'eccezione risulta essere del tutto generica essendosi l'odierno convenuto limitato al richiamo delle norme del Codice del Consumo ed ad addurre la sua qualità di consumatore, senza però nulla argomentare per quali ragioni e sotto quali profili tali clausole risulterebbero vessatorie. Per altro verso con riferimento alle sole condizioni di cui agli artt.3, 5, 7, 9, 10, 11 e 15, va evidenziato che queste risultano sottoscritte separatamente dal sig. e pertanto si Parte_1 deve presupporre, ai sensi dell'art.1341 c.c., che egli ne abbia avuto effettiva conoscenza al momento della stipula del contratto». Spese «Le spese tra opposto e opponente seguono la soccombenza e sono liquidate ex d.m. 55 del 2014 come in dispositivo, mentre quelle tra opposto e intervenuto vanno compensate in ragione della non necessità dell'intervento alla luce dell'art.2909 c.c. e della mancata estromissione».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c., sia per l'evidente fondatezza dell'impugnazione, sia per il periculum derivante dal grave ed irreparabile danno che deriverebbe al sig. da una Parte_1 azione espropriativa per importo così ingente;
Voglia riformare
3 l'impugnata Sentenza n. 67/2020 rep. N. 124/2020 del 20.01.20 emessa il 16.01.20 nel procedimento RG 1139/2017 dal Tribunale di Viterbo e, per l'effetto, 1) in via preliminare revocare il D.I. opposto perché emesso in assenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e seg.ti cpc;
2) in via principale, dichiarare illegittimo, nullo e di nessun effetto giuridico, e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque dichiarare infondate e rigettare le richieste creditorie della basate su un titolo Controparte_2
(fideiussione) nullo per mancanza, indeterminatezza dell'oggetto e/o perché contenente clausole nulle in quanto emesse in violazione degli art. 33 e seg.ti Codice del Consumo, con impossibilità e illegittimità di ogni azione diretta nei confronti del;
dichiarare sempre in via principale e nel Parte_1 merito senza rinuncia all'eccezione, preliminare sub 1) , previo accertamento della nullità di ogni addebito effettuato dalla NC, nonché della clausola di determinazione del tasso di interesse debitore di cui al contratto di mutuo presupposto, che la convenuta ha addebitato importi illegittimi e non dovuti;
3) CP_2 in via subordinata ridurre l'importo di cui al Decreto Ingiuntivo opposto a somme più eque e di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”. incorporante e Controparte_1 Controparte_2 per essa ha resistito al gravame Controparte_3 ed ha chiesto:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello: 1.- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. Parte_1
67/2020 del 16.01.2020 del Tribunale di Viterbo, per mancata specifica indicazione delle parti del provvedimento oggetto di appello e delle modifiche richieste della sentenza, il tutto in violazione delle disposizioni di cui all'art. 342, comma 1, c.p.c.; 2.- in via principale, previo rigetto dell'istanza avversa di sospensione dell'esecutività della sentenza n. 67/2020 ai sensi dell'art. 283 c.p.c., nel merito, rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 67/2020 del Parte_1
16.01.2020 del Tribunale di Viterbo, in quanto infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare la pronuncia, contenuta nel dispositivo della medesima sentenza, relativa: (i) alla conferma in toto del decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Viterbo n. 219/2017 (RG 364/2017); (ii) alla condanna del Sig. Parte_1
alla refusione delle spese di lite pari alla somma
[...]
4 complessiva di Euro 13.406,00 di cui Euro 406,00 per spese esenti ed Euro 13.0000 per compensi, oltre accessori di legge;
2.- in ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente giudizio”. quale mandataria di Controparte_4 [...]
a sua volta mandataria di ha Controparte_5 Controparte_6 resistito al gravame ed ha chiesto:
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per tutti i motivi specificati in narrativa;
- rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà ex art. 283 c.p.c., per tutti i motivi proposti. Nel merito, in via principale:
- respingersi, per tutti i motivi indicati, l'odierno appello promosso avverso la sentenza n. 67/2020 emessa dal Tribunale di Viterbo in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Fiorella Scarpato il 16.01.2020, pubblicata in pari data e non notificata e, per l'effetto, confermare la stessa, per tutti i motivi sopra riportati. In via istruttoria: Respingersi le richieste istruttorie avanzate dall'appellante per tutto quanto esposto in narrativa. Con ogni più ampia riserva istruttoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 20.10.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 24.07.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi:
1. Sul rigetto della eccezione di inammissibilità del procedimento monitorio per assenza di idonea prova documentale;
violazione ed errata applicazione di legge;
insufficiente, errata, illogica e contraddittoria motivazione. Con il primo motivo di appello l'appellante censura la parte delle Sentenza in cui il Giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del procedimento monitorio. Il Tribunale ha ritenuto che il decreto ingiuntivo opposto sia stato emanato sulla base del contratto di fideiussione, non dell'estratto conto intestato alla sig.ra Parte_2
Diversamente, secondo l'appellante tale estratto conto rientrerebbe invece tra le ragioni creditorie alla base del decreto
5 ingiuntivo, non potendo, tuttavia, costituire titolo valido in ragione proprio dell'art. 50 TUB, in quanto non certificato. Ad ogni modo, a parere del fideiussore l'estratto conto “non avrebbe potuto integrare di per sé prova a favore della NC circa l'entità del credito, poiché è pacifico che trattasi di atto unilaterale proveniente dal creditore” che, inoltre, non ha tenuto conto di alcuni parziali pagamenti effettuati dalla debitrice.
*** La censura, fondata sull'assunto che il Tribunale di Viterbo avrebbe errato nel considerare l'estratto conto versato in atti come 'del tutto estraneo al contratto oggetto di causa', atteso che dalle premesse del ricorso per decreto ingiuntivo de quo, risulta pacificamente che le ragioni creditorie azionate si rappresentavano come provate sia nell'an che nel quantum proprio in virtù dell'intera documentazione prodotta, ivi compreso l'estratto del conto corrente NCrio intestato alla sig.ra , va Parte_2 disattesa. Si consideri infatti che a corredo della domanda proposta in via monitoria, la Banca opposta non si era limitata a produrre il contratto di fideiussione sottoscritto dall'appellante, ma aveva altresì depositato il contratto di mutuo fondiario Rep. 75953/Racc. 21072, a rogito del Notaio Dott. di Persona_2
GL (VT), registrato il 17.03.2008 a Viterbo al n. 3821 Serie 1T intervenuto in data 13.03.2008 tra e Controparte_2 la società Deny Costruzioni s.r.l. Altresì la aveva prodotto l'atto pubblico acquisto e di CP_2 accollo da parte della in data 4 novembre 2020 Parte_2 garantito dall'odierno appellante. Pertanto, in applicazione della regola secondo la quale l'attore (la NC, in senso sostanziale) che agisca per l'adempimento deve provare il titolo ed allegare l'inadempimento, mentre il convenuto (in questo caso l'opponente) deve provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa, deve escludersi l'insussistenza della prova scritta della pretesa creditoria azionata dalla Banca in via monitoria. Quanto ai parziali pagamenti effettuati dalla si Parte_2 rimanda all'ultimo motivo.
2. Sulla nullità della fideiussione. Violazione ed errata applicazione di legge;
errata, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione.
6 L'appellante censura la parte di motivazione di prime cure in cui il Giudice ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione, ritenendolo sufficientemente determinato. In disaccordo con il Tribunale, la parte ripropone gli elementi mancanti o indeterminati già messi in luce nel giudizio di primo grado, sollevando inoltre la circostanza per cui sarebbe stato difficile per il fideiussore-appellante avere coscienza di tali vizi al momento della sottoscrizione. La motivazione del tribunale con riguardo alla nullità della fideiussione risulta, a parere dell'appellante, insufficiente, stante peraltro l'assenza di evidenze documentali o altre risultanze probatorie da cui emerga che vi fosse un solo contratto di mutuo tra la e Parte_2 CP_2
*** La seconda censura, -secondo la quale il Tribunale non avrebbe debitamente valorizzato le circostanze dell'assenza dell'esaustiva indicazione dell'oggetto della garanzia e della incompletezza dei dati riportati, in quanto privi di ogni riferimento concreto alle iniziali parti del contratto di mutuo, alla data della stipula dello stesso, nonché del preteso accollo da parte della ed altresì la circostanza che il – semplice Parte_2 Parte_1 operaio ceramista – si era trovato a sottoscrivere un modulo predisposto unilateralmente dalla NC senza essere stato preventivamente edotto di ciò che stava firmando e senza che da siffatto documento prestampato risultassero in alcun modo i dati concreti ed identificativi della pretesa obbligazione garantita- è del tutto inammissibile. Il giudice aveva così motivato: “In ordine alla presunta nullità della fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto va rilevato che il contratto in questione, depositato in atti, determina chiaramente l'obbligazione garantita dal sig. . Dalla Parte_1 lettura del documento si evince, infatti, che con lo stesso l'odierno convenuto dichiara di costituirsi fideiussore di: “ Controparte_9 nata a [...] il [...] […] sino alla concorrenza dell'importo di Euro € 3450000,00 (Euro Trecentoquarantacinquemila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni verso codesta Banca dipendenti da
[...]
di € 230.000,00 rimborsabile in 360 rate mensili”. Ne Per_1 segue, pertanto, che risultano specificate sia le parti coinvolte, vale a dire, da un lato la sig.ra e dall'altro lato la Parte_2 CP_2 NC s.p.a. erogatrice del mutuo, sia l'obbligazione effettivamente garantita, ossia il “mutuo ipotecario di € 230.000,00 rimborsabile in 360 rate mensili” che la sig.ra
7 si è accollata con l'acquisto dell'immobile. Per altro Parte_2 verso la allegata indeterminatezza della fideiussione può escludersi anche in ragione del fatto che non sussistono ulteriori contratti di mutuo stipulati dalla beneficiaria delle fideiussione nei confronti della con la conseguenza che il Controparte_2 rapporto garantito è soltanto uno”. La circostanza dell'inesistenza di altri contratti di mutuo è evidentemente pleonastica, ma per il resto l'appellante non sottopone ad alcuna critica lo sviluppo motivazionale del primo giudice sul perché l'oggetto del contratto di fideiussione deve considerarsi puntualmente determinato. In proposito, è evidente la pretestuosità della contestazione secondo la quale il contratto di mutuo prodotto risultava stipulato dalla società Denny Costruzioni srl e che alcun collegamento risultava tra siffatta società ed il : invero il Parte_1 collegamento è tra la indicata nella fideiussione, ed Parte_2 il mutuo nel quale la stessa è subentrata mediante accollo, parimenti menzionato nella fideiussione. La fideiussione specifica sottoscritta dall'appellante deve pertanto ritenersi pienamente valida quanto alla determinazione dell'oggetto.
3. Violazione ed errata applicazione norme di legge poste a tutela del consumatore;
errata, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione sul punto. L'appellante censura poi il capo della Sentenza in cui il Giudice ha rigettato l'eccezione relativa alla vessatorietà delle clausole contestate in primo grado. La parte opponente in primo grado ribadisce quanto già
“analiticamente rappresentato”, al fine di contestare il carattere generico che il Tribunale ha attribuito all'eccezione e dimostrare, così, la nullità delle clausole contrattuali impugnate. Infatti, contrariamente a quanto previsto dal Codice del Consumo, tali clausole “erano state apposte senza alcuna contrattazione e dunque senza valida accettazione espressa da parte del ”, oltre ad avere contenuto “palesemente Parte_1 vessatorio”. Precisa poi la parte che, in ogni caso, “non è sufficiente la semplice approvazione scritta, ma anche la eventuale consapevole volontà di aderire a tali condizioni, perché frutto di trattativa, non basterebbe a dare loro validità, in quanto, essendo obiettivamente dannose per il consumatore, questi, pur avendole in ipotesi
8 inizialmente accettate e concordate, è sempre libero di farne valere l'illiceità”. Specificamente, peraltro, l'appellante richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, al fine di escludere la decadenza del creditore dalla garanzia ex art. 1957 c.c., nel caso in cui il garante abbia la qualità di consumatore, è onere del professionista provare che “le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale”. Stante dunque l'assenza di specifica motivazione in merito a tali aspetti e la nullità della fideiussione o, comunque, delle clausole viziate, la Sentenza sarebbe meritevole di riforma.
*** L'appellante censura la motivazione del giudice sul punto ed afferma che, al contrario di quanto sostenuto dal giudice, aveva contestato che le clausole contenute negli artt. n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15 erano state apposte senza alcuna contrattazione e dunque senza valida accettazione espressa da parte del medesimo, consumatore e parte debole nella Parte_1 contrattazione;
inoltre aveva evidenziato come sia le medesime clausole, ma soprattutto la rinuncia al beneficio della preventiva escussione erano palesemente vessatorie e riconducibili nel disposto di cui al codice del consumatore art. 2 lettere b), l) e t), con la conseguente nullità delle stesse. Nel dedurre la nullità delle clausole ai sensi degli artt. 33- 38 del codice del consumo, l'appellante ha quindi affermato l'erroneità del richiamo alla disciplina di cui all'art. 1341 c.c. contenuta nella motivazione della sentenza e riafferma la nullità delle clausole n. 1) 2) 3),4) 5),6) 7),8) 9) 10),13)14) 15). Il motivo, -pur fondato nella parte in cui si censura l'erroneità della motivazione nella parte in cui il giudice ha inquadrato la tutela del consumatore nell'ambito della previsione dell'art. 1341 c.c. (che peraltro opera sul piano dell'efficacia, e non dell'invalidità) anziché nell'ambito del codice del consumo artt. 33-38,- non è tuttavia idoneo a ribaltare la statuizione del primo giudice di rigetto dell'opposizione in relazione al menzionato profilo. Premesso, infatti, che ai sensi dell'art. 36 del codice del consumo “Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto” deve rilevarsi che, nel caso in questione era stata stipulato un contratto di fideiussione specifica, in quanto limitata alle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo, (non si trattava,
9 pertanto, di una fideiussione omnibus) ed era espressamente previsto che:
La previsione dell'obbligo del pagamento a semplice richiesta scritta e con deroga espressa all'art. 1945 c.c. quanto alla facoltà del garante di opporre eccezioni opponibili dal debitore principale, consente di ritenere che il contratto, stante la contestuale previsione delle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e deroga all'art. 1957 c.c., sia da qualificarsi come contratto autonomo di garanzia. Quanto all'applicabilità del codice del consumo al contratto autonomo di garanzia, la S.C. ha sostenuto: Nel contratto autonomo di garanzia “a prima richiesta e senza eccezioni”, l'accertamento della qualità di consumatore del garante dev'essere effettuato con riferimento a quest'ultimo contratto (e non a quello garantito) e, in caso di esito positivo, ne deriva l'applicazione dell'art. 33, comma 2, lett. t), c.cons., la cui previsione circa la limitazione della facoltà di opporre eccezioni va riferita sia a quelle relative al rapporto di garanzia sia a quelle relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, ove la clausola venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà validità ai sensi dell'art. 36, comma 1, c.cons., e il garante potrà opporre le suddette eccezioni. Cass. n. 5423 del 18/02/2022. Nel motivo in questione, l'appellante ha eccepito come vessatoria unicamente “la rinuncia al beneficio della preventiva escussione”. Tuttavia, nessuna delle clausole indicate dall'appellante contiene la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, anche perché il beneficium excussionis non è affatto previsto dalla disciplina codicistica della fideiussione. In particolare, l'art. 1944 c.c. prevede che “Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione”. La regola, dunque, è quella della solidarietà dell'obbligazione, mentre il beneficium excussionis opera in caso di espressa pattuizione.
10 Nessuna deroga, da qualificare vessatoria ai sensi del codice del consumo, è pertanto prevista nella fideiussione in esame in relazione al profilo specificamente contestato dall'appellante. Per il resto, nel motivo vengono indicate come vessatorie tutte le clausole della fideiussione sottoscritta dall'appellante, e, tuttavia, non vi è alcuna indicazione specifica, eccetto quella sul beneficium excussionis, circa l'idoneità della dedotta violazione a paralizzare l'azione della Banca svolta in via monitoria. In altre parole, pur ammettendosi l'applicazione dell'art. 33, comma 2, lett. t), codice del consumo e la conseguente nullità delle clausole di deroga alla previsione di cui agli artt. 1945, 1939, 1954, 1955, 1956 e 1957 c.c., non si rinviene nel motivo esaminato alcuna valida eccezione in grado di paralizzare l'azione svolta dalla Banca. In particolare, il mero richiamo alla deroga al 1957 c.c. quale clausola vessatoria non vale a far ritenere la Banca decaduta del diritto di escutere la garanzia. Peraltro anche a voler ritenere la deduzione quale eccezione di decadenza dalla garanzia, rimarrebbe pur sempre intatto il diritto della ad escutere la CP_2 garanzia per due motivi. Da un lato, la deroga all'art. 1957 c.c. non può considerarsi clausola vessatoria. Il proposito la S.C. ha formulato il seguente principio: “La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” Cass. n. 3989 del 17 febbraio 2025. Dall'altro lato, va rilevata l'inammissibilità dell'eccezione ex art 345 c.p.c., atteso che, per costante giurisprudenza della S.C., l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito (Cass. n. 835 del 13/01/2025, Cass. n. 8023 del 25/03/2024). Nel caso in questione, l'opponente, a fronte della produzione del contratto di fideiussione in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto eccepire il decorso del termine ex art. 1957 c.c. nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ed invece detta eccezione non risulta proposta.
La censura in esame, pertanto, va respinta e la statuizione di rigetto della contestazione riguardante la vessatorietà delle
11 clausole, sebbene con motivazione diversa da quella adottata dal Tribunale, va confermata.
Errata valutazione emergenze documentali;
violazione ed errata applicazione di legge;
omessa, carente, insufficiente, illogica motivazione. Sostiene l'appellante che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare e motivare le “contestazioni svolte circa la ricostruzione fattuale degli eventi e circa la certezza e quantificazione del preteso credito vantato dalla PO NC nei confronti della sig.ra ”. Parte_2
In particolare, il sig. aveva denunciato un Parte_1 comportamento contrario a buona fede da parte della posto CP_2 che, dalla documentazione che si asserisce non considerata dal Tribunale, emergevano, da un lato, dei versamenti effettuati dalla successivamente al luglio 2014 relativamente alle Parte_2 rate del mutuo e, dall'altro, che “l'immobile sul quale era stata iscritta ipoteca a garanzia del mutuo contratto dalla Parte_2 nelle more del giudizio, era stato aggiudicato all'asta nella procedura esecutiva immobiliare RGE n. 364/2013 del Tribunale di Viterbo”. Sulla mancata ammissione delle richieste istruttorie;
omessa motivazione in ordine al rigetto delle istanze istruttorie;
violazione di legge. Infine, l'appellante censura, in quanto priva di motivazione, l'implicita mancata ammissione delle richieste istruttorie avanzate in primo grado, le quali, secondo la parte, avrebbero portato ad una diversa decisione.
*** Il motivo riguardante l'omesso esame da parte del primo Giudice della documentazione versata in atti, da cui risultavano versamenti effettuati dalla debitrice per pagamento Parte_2 rate mutuo in epoca successiva al luglio 2014 (data dell'estratto conto prodotto dalla NC) e da cui emergeva che l'immobile sul quale era stata iscritta ipoteca a garanzia del mutuo contratto dalla nelle more del giudizio, era stato aggiudicato all'asta Parte_2 nella procedura esecutiva immobiliare RGE n. 364/2013 del Tribunale di Viterbo, con conseguente ricavo in favore della NC creditrice, va disatteso nella parte riguardante la dedotta aggiudicazione all'asta e relativo incameramento del prezzo, di cui non vi è prova documentale.
12 Nel giudizio di primo grado, l'opponente, odierno appellante, aveva chiesto sul punto l'ammissione di prove orali e ordine di esibizione. Tuttavia, nel riproporre le istanze istruttorie non ammesse in primo grado, l'appellante ha dedotto l'omessa motivazione del primo giudice in ordine alle stesse, e, però, non le ha specificatamente riprodotte al fine di dimostrare l'idoneità delle stesse a comprovare un minor credito da parte delle parti appellanti per quanto attiene alla vendita in sede esecutiva dell'immobile gravato da ipoteca, di talché il motivo sulla mancata ammissione delle prove è inammissibile per difetto di specificità. Peraltro sul punto, va osservato che l'appellata CP_4 ha dedotto che: “si evidenzia che non è detto che il prezzo di aggiudicazione dell'immobile pari ad € 73.125,00 (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado), venga assegnato ad stante le CP_4 contestazioni al piano di riparto avanzate dal creditore intervenuto Parte_3
, il quale sostiene di vantare un credito di
[...] natura privilegiata, rispetto a quello di ai sensi del CP_4 combinato disposto degli artt. 2776 II comma, 2751 bis n. 1 e 2753 c.c. – doc. 9)”. Ne deriva, dall'ammissione della stessa appellata, che il ricavato della vendita, stante il concorso di altri creditori, non può considerarsi allo stato estintivo del credito oggetto del giudizio. Quanto al motivo sul pagamento da parte della Parte_2 di ulteriori somme a pagamento delle rate di mutuo successive all'estratto conto del 28.10.2016 che riporta il pagamento di un acconto di euro 475,00 in data 27/01/2016, si osserva quanto segue. Invero successivamente a detto pagamento, debitamente registrato sull'estratto conto della prodotto già in Parte_2 primo grado dall'opponente, risultano gli ulteriori pagamenti in data 17.3.2017 di euro 815,75, euro 1.122,25 ed euro 100, a titolo di acconto sulle rate 32, 33 e 34 del mutuo, per complessivi euro 2.138. Poiché dall'estratto conto depositato dalla in sede CP_2 monitoria risultava, alla data del 28.10.2016, un credito della di euro 235.825,77 e nel ricorso per decreto ingiuntivo del CP_2
24.1.2017 è stata chiesta la condanna dell'odierno appellante al pagamento della somma di euro 225.942,53, è di tutta evidenza come i successivi acconti del 17.3.2017 non siano stati detratti dalla somma oggetto dell'ingiunzione.
13 Ne deriva la riforma della sentenza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell'appellante al pagamento della minor somma di euro 223.804,53 oltre a interessi come richiesti.
§ 5. — Le spese del grado seguono la prevalente soccombenza dell'appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa tratto dal decisum, ai sensi del D.M. n. 147/2022 valori minimi, al fine di adeguare il compenso alla semplicità delle questioni trattate, nella misura di euro 7.160 oltre a spese generali, IVA e CPA per ciascuna delle appellate.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e per Parte_1 Controparte_1 essa e quale Controparte_3 Controparte_4 mandataria di a sua volta Controparte_5 mandataria di e contro la sentenza resa tra le parti Controparte_6 dal tribunale di Viterbo, ogni altra conclusione disattesa, così provvede 1. — in parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo e condanna al pagamento in Parte_1 favore di quale mandataria di Controparte_4 [...]
a sua volta mandataria di Controparte_5 Controparte_6 della somma di euro 223.804,53 oltre a interessi come richiesti;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore di ciascuna delle parti appellate , delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 7.160 oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma il giorno 20.10.2025. Il presidente estensore
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