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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 02/12/2024, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente
Dott.ssa F. Conti Consigliere
Dott.ssa A. Santalucia Consigliere rel. in scioglimento della riserva disposta allo scadere, alla data del 5 novembre 2024, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro n. 65/2023 r.g. vertente tra:
P.VA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.VA_1 tempore, elettivamente domiciliata in presso il domicilio digitale dell'avv. Benedetto
Calpona e dall'avv. Raffaele Tommasini che la rappresenta e difende per procura in atti appellante
CONTRO
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
02.04.1967,rappresentato e difeso dall'avv. A Genovese e dall'avv. Antonio Saccà appellato-appellante incidentale
OGGETTO: impugnazione licenziamento orale e differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1088/2022 il tribunale di Barcellona P.G. in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulle domande proposte da con ricorso del Controparte_1
23.8.2013, dichirava l'inefficacia del licenziamento intimatogli dalla Parte_1 condannando quest'ultima a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato ed a corrispondergli a titolo di risarcimento danno la somma di euro 240.000 oltre interessi legali sugli importi via via rivalutate nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento
(31.1.2011) fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Osservava il decidente che, come risultante dalle sentenze penali relative ai tre gradi di giudizio versate in atti, era stato condannato con pronuncia passata Controparte_1 in giudicato per il reato di cui all'art 646 c.p. per essersi indebitamente appropriato in data antecedente e prossima all'1.2.2011 degli incassi della sala bowling di Pace del
Mela di proprietà della società resistente per un importo pari ad euro 100.000.
Rilevava altresì la presenza in atti della comunicazione del 4.2.2011 di CP_2
cessazione del rapporto a decorrere dal 31.1.2011 a causa di licenziamento per giusta causa del ricorrente e riteneva che tale comunicazione di provenienza datoriale, poiché inviata da che escusso quale testimone all'udienza del 17.12.2019 si Controparte_3
era qualificato come commercialista della società sin dal momento della Parte_1
sua costituzione, smentiva seccamente la prospettazione di parte resistente in ordine alle dimissioni del lavoratore. Né avrebbe potuti assegnarsi rilievo alla dichiarazione di dimissione allegata (con il numero 7) alla memoria di costituzione di parte resistente e sottoscritta dal lavoratore trattandosi di documento privo di data sì da apparire espressione della nota pratica delle c.d. “dimissioni in bianco”. Dal che discendeva l'inefficacia del licenziamento in quanto intimato oralmente senza il rispetto della prevista forma scritta.
Quanto alle conseguenze giuridiche, tenuto conto che il rapporto di lavoro si era estinto nel gennaio 2011 e che dalle deposizioni testimoniali si evinceva che nella sala bowling operavano non più di 7/ 8 lavoratori, con conseguente mancanza del requisito dimensionale per l'operatività della tutela ex art. 18 l. n. 300/70, doveva aversi riguardo allo statuto del licenziamento orale vigente prima del 2012 per le imprese con meno di
15 dipendenti e dunque il licenziamento orale doveva ritenersi improduttivo di effetti con conseguente diritto del lavoratore a ricevere un risarcimento commisurato alle retribuzioni non percepite fino alla riammissione in servizio.
Il tribunale disattendeva invece la domanda di differenze sul trattamento economico fondata sul previo riconoscimento di mansioni superiori ritenendo che il ricorrente non avesse adempiuto l'onere di allegare i fatti costitutivi del diritto vantato, essendosi limitato ad indicare le mansioni svolte ed ad allegare genericamente la loro pag. 2/13 riconducibilità ad un livello d'inquadramento superiore (quadri categoria A) senza descrivere compiutamente il contenuto della declaratoria contrattuale di formale inquadramento ( livello 3^) e senza effettuare la necessaria comparazione tra il livello in suo possesso e quello reclamato.
Rilevava ancora che il ricorrente non aveva formulato espressamente richiesta di pagamento del lavoro straordinario notturno e festivo, delle ferie e dei permessi non goduti avendo in sede di conclusioni chiesto solo il pagamento delle differenze retributive per le mansioni superiori svolte.
In ogni caso osservava che, al netto delle dichiarazioni di , che aveva Testimone_1
identico contenzioso con la resistente, e di padre del ricorrente, i Persona_1
quali apparivano assolutamente inattendibili in ragione dello stretto vincolo familiare l'uno e dell'identità di domanda giudiziaria l'altro, dalle deposizioni rese dai testi non emergeva in modo preciso l'orario di lavoro effettivamente osservato dal ricorrente e dunque elementi certi per procedere ad una precisa determinazione dell'eventuale quantum debeatur.
Rigettava in ultimo, per quanto qui ancora d'interesse, la domanda riconvenzionale avanzata dalla società resistente di pagamento dell'indennità di mancato preavviso essendo stato accertato che la cessazione del rapporto era da ascrivere al recesso datoriale e non alle dimissioni del lavoratore.
Avverso detta pronuncia, con ricorso del 25 gennaio 2023, proponeva appello la società datoriale cui si opponeva il lavoratore proponendo, a sua volta, appello incidentale.
Disposta ctu contabile, in esito al deposto della relazione e della successiva rideterminazione die conteggi effettuata a seguito dei rilievi articolati dalla società appellante, alla scadenza del termine fissato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in limine litis affrontata la questione della mancata vocatio in ius dell' nel Pt_2 giudizio di primo grado sollevata dall'odierna appellante in sede inibitoria.
Il tribunale ha rigettato la domanda del ricorrente volta ad ottenere il trattamento economico previsto per le mansioni superiori dedotte in ricorso e quella conseguente di condanna del datore a “regolarizzare con gli enti previdenziali assistenziali ed pag. 3/13 assicurativi il rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 9.12.2008 al 1.2.2011” e quest'ultima statuizione non ha formato oggetto di appello incidentale. Ne discende che, non avendo il lavoratore più insistito nella domanda di regolarizzazione contributiva, resta travolta la prospettata questione del difetto di integrità del contraddittorio.
Va altresì, sempre in via preliminare, disattesa l'eccezione sollevata dalla Parte_1 di nullità di tutti gli atti del giudizio di primo grado successivi alla morte dell'avv.
Pietro Saccà, procuratore dell'originario ricorrente.
E' consolidato il principio, da ultimo ribadito da Corte di Cassazione con sentenza n
20921/2022, secondo cui la nullità degli atti successivi alla non dichiarata morte del procuratore può essere eccepita con l'impugnazione “solo dalla parte colpita dagli eventi sopra descritti poiché le norme che disciplinano l'interruzione sono finalizzate alla sua esclusiva tutela”.
Trattasi pertanto di eccezione che provenendo da soggetto carente di interesse e non legittimato si appalesa inammissibile.
Ciò posto occorre procedere alla disamina nel merito dei contrapposti gravami.
Con il primo motivo l'appellante principale lamenta l'errata valutazione delle prove in ordine alle modalità di cessazione del rapporto.
Deduce che erroneamente il tribunale avrebbe posto a fondamento della ritenuta sussistenza di un licenziamento l' compilato dal rag. (non commercialista) CP_2
poiché avendo il teste impropriamente parlato di Controparte_3
volontario da parte del lavoratore> avrebbe dimostrato di non comprendere sotto un profilo tecnico la distinzione tra cessazione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore (dimissioni) e cessazione per volontà del datore di lavoro (licenziamento) così dichiarando : “Ricordo che il si dimise dopo l'accertamento dell'ammanco CP_1
di cassa. .ricorso che il si è licenziato volontariamente per cui non ha ricevuto CP_1 alcun avviso della società”.
Lamenta in ogni caso che il tribunale avrebbe errato nel negare rilevanza alla dichiarazione di dimissioni sottoscritte dal lavoratore solo perché prive di data non potendo tale carenza vale ad inficiare la validità delle stesse, non avendo l'interessato mai contestato né il contenuto dell'atto né l'autenticità della propria sottoscrizione.
pag. 4/13 In ogni caso si duole che il primo giudice non abbia tenuto conto degli ulteriori elementi istruttori comprovanti le dimissioni del lavoratore anche solo sotto l'aspetto verbale e segnatamente oltre delle dichiarazioni del teste anche di quelle della teste CP_3
del seguente tenore: “Ricordo che il mi disse che si sarebbe licenziato Tes_2 CP_1 per l'accusa dell'ammanco di somme ed andò via subito dopo queste accuse” ed ancora dei comportamenti per fatti concludenti quali il fatto di non essersi più presentato al lavoro successivamente al verbale di riunione dell'1.2.2011 con il quale era stato riconosciuto dal lavoratore in contraddittorio e previa verifica l'ammanco di denaro di oltre 100.000 euro e l'omessa contestazione nell'immediatezza dell'asserito licenziamento orale avendo egli, addirittura a distanza di un anno, con lettera racc. del 6 febbraio 2012 chiesto ad essa società solo il pagamento di differenze retributive senza mai offrire la propria prestazione lavorativa.
In subordine eccepisce la violazione dell'art. 112 poiché, pur avendo il nell'atto CP_1
introduttivo del giudizio chiesto alternativamente il reintegro nel posto di lavoro o il pagamento di un'indennità conseguente all'illegittimità del licenziamento”, il primo giudice, incorrendo nel vizio di ultra-petizione, avrebbe condannato essa società cumulativamente ad entrambi gli adempimenti .
In via ulteriormente gradata censura la statuizione giudiziale per avere, una volta qualificata la cessazione del rapporto in termini di licenziamento orale, ritenuto
“automatica” la conseguenza dell'obbligo del pagamento del risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni dalla data del recesso alla riammissione in servizio senza tener conto delle regole generali in materia di inadempimento delle obbligazioni corrispettive secondo cui solo ove il lavoratore dimostri di aver offerto la prestazione avrebbe diritto al risarcimento.
Ne discende che nella fattispecie in mancanza dell'indefettibile presupposto della mora accipiens alcuna tutela risarcitoria avrebbe potuto accordarsi al CP_1
In ultimo lamenta l'omessa applicazione del principio dell'aliunde perceptum e chiede ai sensi dell'art. 437 c.p.c. l'acquisizione di informazioni presso l' circa la posizione Pt_2
contributiva del proprio ex dipendente.
Così enucleate le ragioni di critica, l'appello principale si presenta fondato nei limiti di seguito specificati.
pag. 5/13 Secondo il più recente orientamento della suprema Corte (cfr. ex plurimis Cass n.
149/2021) in tema di riparto dell'onere probatorio in caso di licenziamento orale la prova gravante sul lavoratore circa l'”estromissione” dal rapporto di lavoro non coincide tout court con il fatto della cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo. Chi impugna il licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma scritta ha, dunque, l'onere di provare il fatto costitutivo della sua domanda, rappresentato dalla manifestazione della volontà espulsiva datoriale, anche se espressa mediante comportamenti concludenti.
Orbene nella specie il già menzionato onere probatorio del lavoratore risulta pienamente assolto con la comunicazione dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro CP_2
mediante licenziamento per giustificato motivo oggettivo, documento considerato esattamente utilizzabile in quanto proveniente dalla stessa società (cfr. Cass. n.
19746/2023).
La deduzione di parte appellante in ordine alla possibilità di un errore materiale nella compilazione della predetta comunicazione, in disparte la considerazione sull'intrinseca inverosimiglianza dell'assunto - non è invero seriamente credibile che il consulente del lavoro della società , così indicato nella relazione allegata alla memoria Pt_1
difensiva di primo grado della società, adibito abitualmente agli adempimenti relativi al personale, quali assunzione e predisposizione delle buste paga, non fosse a conoscenza della basilare distinzione tra licenziamento e dimissioni - si appalesa inammissibile in quanto introduce un tema di indagine nuovo, mai prospettato nel corso del giudizio di primo grado e come tale precluso alla cognizione di questo Collegio.
In sede di costituzione la società ha invero sostenuto che “ la motivazione del licenziamento per giusta causa indicata nella comunicazione obbligatoria unificato
Unilav è dovuta al fatto che il al fine di percepire l'indennità di CP_1 disoccupazione ha richiesto al ragioniere compilare i moduli in tal senso”. CP_3
Trattasi di allegazione anch'essa poco verosimile - risulta davvero arduo ritenere che la società si sia prestata a dichiarare il falso solo per agevolare un dipendente sospettato di grave infedeltà - ma che in ogni caso, incentrandosi su una diversa versione dei fatti, risulta incompatibile con la nuova tesi dell'errore prospettata nell'atto di appello.
pag. 6/13 La valenza dimostrativa del documento correttamente valorizzata dal primo giudice non risulta, pertanto, inficiata dalle doglianze mosse da parte datoriale.
Non corrisponde poi al vero l'assunto attoreo secondo cui il non avrebbe CP_1
contestato la natura ed il contenuto delle dimissioni prive di data versate in atti.
Nelle note difensive depositate il 24.11.2014, prima difesa utile successiva alla costituzione avversaria ed alla produzione del documento in oggetto, così si legge: “Del tutto inveritiera è invece la ricostruzione dei fatti relativa alle dimissioni del lavoratore che com'è ben noto allo erano state firmate in “bianco” dal in uno Pt_1 CP_1 alle carte relative all'assunzione. Il documento offerto in produzione da controparte non reca alcuna data e si pone in stridente contrasto con il “licenziamento per giusta causa “che il datore di lavoro ha indicato nella comunicazione obbligatoria Unificata
Unilav del 4.2.2011 già allegata in atti”.
La tesi, poi, delle dimissioni rassegnate in forma orale in esito all'ammanco contestato al lavoratore nel corso della riunione dell'1.2.2011 si scontra con l'ineludibile dato documentale della sopracitata comunicazione;
tra l'altro, come CP_2 condivisibilmente rilevato dall'odierno appellato, nel corso dell'incontro del I febbraio
2011 questi si era riservato di verificare e giustificare l'ammanco entro sette giorni sicché non avrebbe avuto senso rassegnare le dimissioni ancor prima della scadenza di tale termine.
Va parimenti disatteso il denunciato vizio di ultra-petizione.
Dal tenore complessivo del ricorso si evince che il primo giudice ha correttamente interpretato la domanda del ricorrente come volta ad ottenere la declaratoria d'inefficacia del licenziamento mai comunicato nelle forme di legge ed il riconoscimento di ogni conseguente diritto ( a pag. 9 dell'atto introduttivo così si legge :
“il GN , pertanto, ha diritto di ottenere una sentenza che condanni la società CP_1
alla sua reintegrazione nel posto di lavoro ed alla esatta Parte_1
regolarizzazione del pregresso rapporto . spettano al lavoratore anche le indennità sostitutive del mancato preavviso e quelle connesse alla illegittimità del licenziamento che si ribadisce non è mai stato comunicato al lavoratore istante”); sicché la locuzione indicata nella parte conclusiva () non vale ad escludere dal petitum l'indennità risarcitoria derivante dalla denunciata inefficacia del recesso datoriale.
pag. 7/13 Il tribunale ha, viceversa, errato nel riconoscere il risarcimento del danno tout court a prescindere dall'offerta della prestazione lavorativa.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la natura sinallagmatica del rapporto richiede, ai fini dell'adempimento dell'obbligazione retributiva, che siano messe a disposizione le opere e, cioè, le energie lavorative e nel caso di specie solo con la notifica del ricorso iniziale risalente ad ottobre 2013 il ha manifestato la volontà di proseguire il rapporto chiedendo la reintegra nel CP_1
posto di lavoro;
è dunque solo da tale data che, avendo posto un atto di messa in mora, può accedere alla tutela risarcitoria.
Il danno da liquidare, parametrato alla una retribuzione mensile di euro 2000 evincibile delle buste paga in atti, ammonta complessivamente ad un importo inferiore a quello quantificato dal primo giudice in considerazione del minor numero di mensilità da prendere in considerazione (due per il 2013 e 14 per 9 nove anni dal 2014 al 2022).
Da tale somma totale, corrispondente ad euro 256.000, va poi detratto, come già disposto in primo grado, il credito opposto in compensazione dalla società (la provvisionale di 8500 cui è stato condannato il in sede penale) per cui il CP_1
lavoratore risulta creditore della minor somma di euro 171.000.
E' in ultimo da evidenziare come spetta al datore di lavoro, che invochi l'aliunde perceptum da detrarre dal risarcimento dovuto, allegare circostanze di fatto specifiche ed ai fini dell'assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative (Cass. n. 2499/2017, n.
10694/2023).
Nella specie nessuna specifica allegazione, idonea a ridurre il risarcimento è stata fatta da parte dell'appellante né nel primo né nel presente grado sicché le istanze istruttorie, reiterate in questa sede (richiesta di informazioni scritte ad su posizione Pt_2
contributiva), si presentano palesemente esplorative e come tali inammissibili.
Resta da esaminare l'appello incidentale.
Il censura la statuizione di rigetto della domanda di riconoscimento di mansioni CP_1
superiori di direttore e di pagamento della correlata maggiore retribuzione deducendo di avere adeguatamente allegato sia le mansioni in concreto espletate sia quelle oggetto del pag. 8/13 formale inquadramento al 3^ livello del CCNL di settore e di avere altresì prodotto, al fine di offrire puntuale riscontro alle proprie deduzioni, il CCNL di categoria richiamato in ricorso.
Evidenzia, altresì, che la stessa società nel costituirsi non avrebbe contestato la qualifica reclamata limitandosi a dedurne l'irrilevanza per l'erogazione in concreto di una retribuzione maggiore di quella prevista per la qualifica reclamata e che tutti i testi escussi, ivi compreso il teste , amministratore della società resistente dal Testimone_3
2009 al 2010, avrebbero confermato le funzioni di direttore della struttura King
Bowling da egli svolte ed il suo suo ruolo di responsabile gestionale e organizzativo all'interno della sala giochi.
Con altra doglianza contesta la statuizione di rigetto della domanda correlata al maggior periodo ed al maggior orario di lavoro svolti rispetto a quelli contrattualmente stabiliti lamentando che il tribunale non avrebbe tenuto conto delle prove acquisite. Pur essendo formalmente assunto nel settembre 2009 i testi avrebbe concordemente riferito che la struttura di proprietà della società resistente aveva avviato la propria attività nell'aprile del 2009 e che sin da l'apertura al pubblico egli aveva prestato la propria attività con le identiche mansioni di direttore espletate nel corso di tutto il rapporto.
Quanto all'orario di lavoro precisa che dalla lettura combinata dei testi e Tes_1 Tes_2
sarebbe desumibile che egli svolgeva quotidianamente dal lunedì al venerdì non meno di dodici ore di lavoro e nei fine settimana non meno di quindici ore. Evidenzia in ultimo che l'autonomo contenzioso promosso dal teste non può valere ad Tes_1 inficiarne in assoluto l'attendibilità tenuto conto altresì che le sue dichiarazioni avrebbero trovato riscontro in quelle della teste (con riferimento alla chiusura Tes_2 dell'attività) e dei testi , e sempre con riferimento alle mansioni in Tes_3 Tes_4 Tes_2
concreto espletate da esso appellante.
I motivi di doglianza, pur presentandosi in parte condivisibili, non possono condurre all'auspicata riforma delle statuizioni impugnate.
Occorre innanzitutto rilevare che in sede di ricorso introduttivo il aveva CP_1
indicato il profilo di formale inquadramento (III Livello) e nello stralcio del Ccnl allegato ai conteggi di parte depositati in uno all'atto introduttivo risulta riportato in corrispondenza del III livello la qualifica di “impiegato di concetto o operaio pag. 9/13 specializzato provetto”; ancora nelle note difensive del 24.11.2004 il lavoratore aveva ulteriormente dedotto: “Si legge, infatti, nella scrittura privata del 10/09/2009
(depositata da controparte e riportata a pag. 3 delle memorie difensive della resistente) che “il sig. , a partire dal 15 settembre 2009, verrà assunto dalla Controparte_1 con la qualifica e le specifiche mansioni di “Direttore, dirigente, Controparte_4 responsabile di pubblico esercizio” con mansioni di coordinamento manageriale dell'intera struttura, anche all'esterno con Istituzioni ed Autorità e nei rapporti con i fornitori, oltre che nei rapporti interni con il personale sottoposto alla sua direzione e controllo”; - “Come già rilevato in ricorso, in base alla declaratoria delle mansioni allegata al CCNL Turismo e Pubblici Esercizi – Area Quadri tali mansioni corrispondono a quelle di Direttore – livello A”; - “La stessa declaratoria prevede, invece, l'inquadramento al 3° livello dei semplici impiegati di concetto individuando fa questi i profili di addetto al controllo amministrativo, barman unico, sottocapo-cuoco, cuoco unico, primo pasticcere, capo-operaio, capo mensa surgelati e/o precotti, capo reparto catering, assistente o vice o aiuto supervisore catering”.
Sulla scorte dei superiori elementi la conclusione cui è pervenuto il primo giudice circa il mancato assolvimento dell'onere allegatorio risulta frutto di un approccio eccessivamente formalistico che non tiene altresì conto della notevole distanza professionale tra il profilo rivendicato e quello di appartenenza, inconciliabili sotto il profilo della responsabilità e dell'autonomia decisionale, per cui la non corrispondenza delle mansioni indicate in ricorso all'inquadramento formalmente attribuito risulta di intuibile evidenza.
Che il abbia poi effettivamente svolto mansioni di direttore della struttura CP_1 sussumibili nell'area quadri livello A si evince oltre che dalla sopra citata scrittura privata del 10.9.2009 anche dal documento redatto congiuntamente dalle parti l'1.2.2011 in cui si premette espressamente che il ricorrente era stato assunto “con mansioni di direttore della sala giochi”. In ogni caso, il teste amministratore Tes_3
della società dal 209 al 2010 ha confermato i capitolati di prova a) e b) del ricorso affermando che il operava in condizioni di autonomia decisionale e con ampi CP_1
pag. 10/13 poteri discrezionali provvedendo alla direzione gerarchica, alla gestione ed al controllo di tutte le unità del personale.
Anche l'assunto sull'inizio della prestazione in data antecedente a quella di formale assunzione ( aprile anziché settembre 2009) ha trovato riscontro istruttorio. Nel verbale di contestazione della sottrazione somme del I febbraio 2011 così si legge: “il sig.
è stato dipendente della società con mansioni di Controparte_1 Parte_1
direttore della sala giochi dal I aprile 2009”.
In ordine invece all'orario di lavoro le critiche che il lavoratore ha mosso alla valutazione giudiziale del quadro probatorio non possono, ad un più attento esame, ritenersi meritevoli di accoglimento.
Premesso che le critiche concernono solo l'esame della deposizioni dei testi e Tes_1
- le considerazioni, viceversa, espresse dal primo giudice sulla inattendibilità Tes_2
della deposizione del teste per essere padre del ricorrente e per il Persona_1
carattere de relato delle sue dichiarazioni, non hanno formato oggetto di censura specifiche e devono pertanto intendersi ormai coperte da giudicato - nota il Collegio che, se è vero in linea di principio che la proposizione di analogo contenzioso da parte del teste non vale di per sé ad inficiare in assoluto la sua attendibilità, occorre, nondimeno, rilevare che non è solo su tale aspetto che il tribunale ha fondato il suo convincimento negativo.
Il primo giudice ha altresì fatto riferimento alla circostanza che il teste, dopo aver riferito di aver cessato il proprio rapporto di lavoro con la società resistente nel mese di luglio 2011, ha affermato che a quella data il ricorrente ancora lavorava presso il bowling di Pace del Mela quando invece è pacifico ed incontestato tra le parti, e comunque risulta documentalmente, che il rapporto di lavoro di si è Controparte_1
concluso il 31.1.2011.
Tale smaccata incongruenza, su cui l' appellante incidentale non ha preso alcuna posizione, evidenzia invero il carattere meramente compiacente della testimonianza si dà incrinarne irrimediabilmente la valenza probatoria.
Quanto alla teste , la sua deposizione, pur non ponendo questioni di attendibilità, Tes_2
provenendo da un ex collega che non ha promosso alcun contezioso contro la società datoriale, si presenta fortemente deficitaria per cui non vale a fornire valido riscontro pag. 11/13 istruttorio all'assunto attoreo tenuto conto altresì del particolare rigore che connota l'accertamento in materia di lavoro straordinario.
La teste ha, infatti, riferito solo limitatamente al turno lavorativo da lei stessa osservato e cioè dalle 18,30 all'una ed il sabato e la domenica fino alle 4 ma, a parte che quest'ultima indicazione collide con l'orario di cessazione dell'attività indicato dal nei conteggi predisposti nella sua consulenza di parte (corrispondente, a CP_1
secondo dei periodi, alle ore 3 o 2 di notte) va, comunque, considerato che la teste oltre a dichiarare di non sapere quanto ore al giorno lavorasse il ricorrente ha anche specificato che lei ha lavorato da aprile a giugno 2009 e successivamente di avere continuato solo nei fine settimana il che dimostra una conoscenza sì limitata e parziale dei fatti causa da non poter fondare su di essa la ricostruzione dell'orario settimanale in concreto osservato dall'appellante incidentale.
Dovendosi pertanto espungere dai conteggi effettuati dal ctu nominato in questo grado le somme per straordinario (diurno e notturno) nulla compete al per lo CP_1
svolgimento delle mansioni superiori di direttore e per l'inizio della prestazione ad aprile anziché a settembre 2009 poiché il consulente ha verificato che la retribuzione in concreto corrispostagli, comprensiva dell'incentivo di euro 6 l'ora riconosciuto dal datore, supera l'importo della paga prevista per il quadro A.
Ed invero, come rettamente evidenziato dalla società, la voce “incentivo” inserita in busta paga tra gli elementi della retribuzione è in effetti assimilabile ad un superminimo da considerare quindi quale compenso che si aggiunge al minimo contrattuale previsto dal CCNL, come tale assorbibile in caso di aumenti della retribuzione o dell'inquadramento al livello superiore (cfr. Cass. Sent. 29 agosto 2012 n 14689).
Per le considerazioni che precedono l'appello incidentale va pertanto disatteso e, conseguentemente, il resta tenuto al pagamento delle spese di ctu disposta in CP_1
questo grado. Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo a carico dello stesso.
Tenuto dell'esito complessivo della lite appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
pag. 12/13 Accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, condanna al pagamento in favore di Parte_1
della minor somma di euro 171.000 a titolo di risarcimento del Controparte_1
danno da inefficace licenziamento con interessi legali sulla somma via via rivalutata.
Rigetta l'appello incidentale.
Pone a carico dell'appellante incidentale le spese di ctu liquidata separatamente.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale ove dovuto.
Messina 11.11.2024
Il consigliere est. Il Presidente dott. Alessandra Santalucia dott. Beatrice Catarsini
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