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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/05/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 328 /2022 Oggi 27 maggio 2025 alle ore 9,13 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli, sono comparsi: l'Avv. Mori Pometti, per la parte attrice, l'Avv. Marini, per la parte convenuta, e l'avv. Moraca, per la terza chiamata i quali precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse gli Avv.ti Mori
Pometti e Marini si riportano alle rispettive note depositate, mentre l'Avv. Moraca sul punto si rimette a giustizia, chiedendo i procuratori delle parti di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 9,32 alle ore 10,24 per cause R.G. 2416/24 e 1018/24, di nuovo sospesa dalle ore 11,31 alle ore 11,51 per causa R.G. 787/24, ancora sospesa dalle ore 12,35 alle ore 12,55 per causa R.g.
3275715) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito.
Alle ore 17,35 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 17,36
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
1 Tribunale Ordinario di Siena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena , in composizione monocratica, in persona del
giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 328 /2022 R.G.A.C., Oggetto: Responsabilità professionale
promossa da:
residente a [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Parte_1
Mori Pometti ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Siena, via dei
Rossi 44, per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
contro
, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1
Stefano Marini ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in via Cecco
Angiolieri, 25 Siena , come da procura allegata all'atto di costituzione
CONVENUTA
con la chiamata in causa di
con sede in Bologna, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Moraca ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Siena strada Massetana Romana 52, come da procura allegata alla comparsa di costituzione
TERZA CHIAMATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio l'Arch. per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” CP_1
Voglia il Tribunale di Siena, per le ragioni esposte, condannare l'architetto a pagare a CP_1
la somma di euro 30.873,75, ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di Parte_1
giustizia. Con la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge. Con vittoria di spese e compensi, anche relativi alla procedura di negoziazione assistita.”.
Si è costituito in giudizio contestando recisamente le avverse CP_1
domande, chiedendo preliminarmente autorizzarsi la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena, disattesa ogni diversa e
contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via preliminare, previa fissazione della
data della nuova udienza, autorizzare la chiamata in causa della
[...]
con sede in Bologna, in persona del proprio legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, al fine di sollevare indenne l'Arch. da CP_1
ogni eventuale pronunzia contraria;
- in tesi: rigettare integralmente la domanda
attorea, perché infondata in fatto e in diritto e sfornita di prova;
- nella denegata
ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, condannare la
con sede in Bologna, in persona del proprio legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, per i motivi di cui in premessa, a rilevare e mantenere indenne l'Arch. da ogni eventuale pronunzia contraria. In ogni caso, CP_1
con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre Iva e Cap come per legge.”.
Autorizzata la chiamata in causa si è costituita in giudizio anche
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando ed CP_2
opponendosi alle avverse difese e pretese ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale, in tesi, respingere la domanda attrice,
3 perché infondata in fatto ed in diritto e, di conseguenza, respingere anche quella di manleva;
in denegata ipotesi di accoglimento della domanda ridurre l'importo del
risarcimento richiesto ex art. 1227 c.c.; in denegata ipotesi subordinata, in caso di
accoglimento della domanda principale e di quella di manleva, tener conto che ai sensi dell'art.
2.5 lett.b) di uno scoperto del 20% con minimo non indennizzabile di €
5000,00 a carico dell'assicurato Arch. Con vittoria di spese e competenze.” CP_1
La causa è stata, quindi istruita mediante produzione documentale ed espletamento di CTU, all'esito della quale, ritenuta la causa pronta e matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21.11.2023 il giudice assegnatario della causa, ritenuto di poter decidere la stessa ex art. 281sexies c.pc., ha fatto precisare alle parti le conclusioni e rinviato per la discussione e decisione all'udienza del 4.06.2024,
assegnando termine per il deposito di eventuali note concesse anche ai fini della discussione.
Seguiva rinvio per motivi dell'Ufficio come da decreto in atti.
All'udienza del 27 maggio 2025 la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta risarcitoria avanzata dalla parte attrice nei confronti del convenuto per il danno economico subito e conseguente alla responsabilità professionale del che avrebbe redatto CP_1
relazione di conformità relativa agli immobili per cui è causa ed allegata al contratto di compravendita del 25.6.2004 ai rogiti notaio . Solo a seguito della vendita Per_1
di detti immobile avvenuta in data 26.5.2020 ai rogiti notaio sarebbero emerse Per_2
4 difformità catastali ed urbanistiche, riferibili all'errata perizia del che hanno CP_1
comportato per l'attore un danno complessivo di €. 30.873,75 d cui ha chiesto ristoro al CP_1
Nel costituirsi in giudizio il ha contestato la sussistenza di qualsiasi CP_1
responsabilità professionale, rilevando come l'agibilità era stata ottenuta e le difformità riscontrate dallo stesso tecnico dell'odierno attore vengono indicate di valore relativo e siano facilmente sanabili, mentre le difformità catastali appaiono essere frutto di errori precedenti nelle vecchie planimetrie catastali, insistendo per la reiezione della domanda, ovvero in una rideterminazione del quantum con manleva ad opera della propria compagnia di assicurazioni.
La terza chiamata costituendosi in giudizio ha contestato la sussistenza di responsabilità dell'Assicurato, in subordine accertarsi una corresponsabilità ex art. 1227 c.c. dell'attore nella produzione del lamentato danno con condanna in manleva della Compagnia Assicuratrice solo nei limiti di quanto effettivamente accertato e dovuto detratta la franchigia di polizza.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla sussistenza di responsabilità professionale
Sono circostanze pacifiche e non contestate che l'odierno attore abbia conferito incarico al convenuto di redigere la relazione di conformità CP_1
urbanistica quando ha acquistato gli immobili per cui è giudizio con rogito Notaio
L'incarico intercorso fra le parti, quindi, ha natura contrattuale di incarico Per_1
professionale, pertanto la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e attenzione medie. Ne consegue che ove il professionista, nello svolgimento dell'attività, non
5 ponga la diligenza media, la sua responsabilità verso il cliente è disciplinata dai comuni principi della responsabilità contrattuale. Perciò il professionista risponde,
oltre che per il dolo, anche per colpa lieve. In questo senso si è espresso anche il
Tribunale di Firenze in una recente pronuncia avente ad oggetto una fattoispecie sovrapponibile a quella sub iudice dato che si trattava di un'ipotesi in cui un geometra che aveva predisposto e curato, per conto di una parte, la documentazione necessaria per la stipula del rogito notarile relativo alla compravendita di un immobile che si è rivelato non conforme dal punto di vista urbanistico (v. Trib.
Firenze sez. III sent. N. 77 del 10.01.2019)
Premesso ciò va anche rilevato che la espletata CTU ha accertato che “….Il
sottoscritto CTU ai sensi dell'articolo 9bis della Legge 380/2001 (testo unico edilizia) dichiara la NON CONFORMITA' URBANISTICA delle unità immobiliari,
alla data della compravendita 26-03-2020, per aver rilevato violazioni della
normativa urbanistica……..la NON CONFORMITA' CATASTALE dell'unità
immobiliare al piano terreno ad uso commerciale (foglio 78 particella 82 sub. 5 e 8)
in quanto la planimetria catastale non corrisponde allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.- la CONFORMITA' CP_4
dell'unità immobiliare al piano primo ad uso appartamento (foglio 78 particella 82
sub.6) in quanto la planimetria catastale corrisponde allo stato di fatto sulla base
delle disposizioni vigenti in materia catastale. Si precisa che la differenza dell'altezza riscontrata tra la planimetria catastale e lo stato di fatto ai sensi della circolare 2/2010 dell'Agenzia del Territorio sopra citata non ha rilevanza catastale
in quanto non influisce sulla corretta determinazione della rendita…..
A questo punto, però, va anche evidenziato che lo stesso Geom. CP_5
incaricato delle verifiche del caso dall'odierno attore dopo che sono emerse le
6 irregolarità per cui è causa, nella propria relazione afferma “…le difformità interne
relative alla distribuzione planimetrica, ritengo abbiano valore relativo e siano
facilmente sanabili, così come le difformità rilevate sulle aperture esterne, che
probabilmente era no state riportate in modo errato anche nelle vecchie planimetrie
catastali…” (v. doc. 19 parte attrice pag. 1).
Orbene, esaminata nel complesso la documentazione depositata dalle parti unitamente agli esiti della CTU va evidenziato come la relazione di conformità
rilasciata a suo tempo dal fosse di fatto errata e non avesse messo in evidenza CP_1
quanto accertato anche in corso di causa. Tuttavia, non può sfuggire che non risulta espressamente contestata la circostanza, dedotta da parte convenuta, che tali difformità anche a fronte della normativa sopravvenuta e del mutato piano regolatore del Comune di Castelnuovo Berardenga siano integralmente sanabili. A ciò si aggiunga che nell'introdurre il giudizio parte attrice ha chiesto a titolo di risarcimento del danno sostanzialmente il rimborso delle spese legali e dei tecnici sostenute per il contenzioso introdotto dal nei confronti del e poi CP_6 Pt_1
conclusosi con una transazione ed una riduzione del prezzo originariamente pattuito pari ad €. 10.408,77, dato che la complessiva somma di €. 28.500,00 (oggetto della transazione) per espressa ammissione della parte attrice era costituita anche da spese tecniche e legali che avrebbe sostenuto il € 3.202,50 (v. doc.8 attore) e CP_6
legali € 3.172,00 (v. doc. 9 attore) ed € 11.716,73 spese legali giudiziali non documentate (v. pag. 2 atto di citazione ove si legge espressamente “….al riguardo è
opportuno evidenziare che la predetta somma di euro 28.500,00 – subito integralmente versata da – era comprensiva anche del rimborso delle Parte_1
spese legali (euro 3.172,00) e delle spese tecniche (euro 3.202,50) sostenute da
precedentemente alla instaurazione della causa civile, nonché era CP_7
7 comprensiva del rimborso delle spese legali corrispondenti alla successiva attività
processuale (spese legali corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra euro
52.000,01 e euro 260.000,00 e pertanto – fatto riferimento ai criteri di cui al DM
55/2014 e considerate la fase di studio, la fase introduttiva e la conciliazione – stimabili in almeno, ulteriori, euro 11.716,73)…”)
Fatte queste doverose premesse ritiene il giudicante che i soli danni riconducibili come nesso causale all'operato del siano quelli relativi al quanti CP_1
minoris e pari ad €. 10.408,77, non potendo imputarsi le spese legali e per i tecnici sostenute dall'attore alla responsabilità diretta o indiretta del piuttosto che ad CP_1
altri fattori (uno dei quali sicuramente determinante alcune errate considerazioni del
Geom. che del tutto infondatamente ha ritenuto mancante di certificato di CP_6
abitabilità l'immobile per cui è giudizio, circostanza questa smentita per tabulas
(sulla base della documentazione versata in atti e delle difese non contestate di parte convenuta) e dagli esiti della CTU.
Orbene, è di tutta evidenza come l'offerta conciliativa effettuata dalla all'esito della CTU fosse del tutto congrua, dovendosi tener conto Controparte_2
della detrazione della franchigia minima di €. 5.000,00, come da contratto di polizza
(di fatto è come se l'offerta base fosse di €. 10.000,00 + 5.000,00 da imputarsi alla franchigia).
La domanda dell'attore, quindi, può essere parzialmente accolta indicando come risarcimento del danno dovuto la minor somma di €. 10.408,77 (di cui €.
8.327,02 a carico della in virtù della polizza assicurativa e Controparte_2
della chiamata in manleva €. 2.081,75 a carico del in virtù della CP_1
franchigia di polizza), oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di prima messa in mora fino al saldo effettivo.
8 Sulle spese di lite
Ritiene il giudice che a fronte della notevole riduzione in ordine al petitum e della congruità dell'offerta effettuata in corso di causa dalla compagnia assicuratrice sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92
c.p.c., ivi comprese quelle di CTU che vengono definitivamente poste in misura di
1/3 a carico di ciascuna parte e liquidate come in corso di causa
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Accoglie parzialmente la domanda dell'attore, per quanto in motivazione,
ed accertata la responsabilità professionale del condanna CP_1
quest'ultimo e la in forza della polizza Controparte_8
assicurativa e della chiamata in manleva, in solido fra loro ed ognuno nei limiti di propria competenza alla refusione in favore dell'attore della minor somma di €. 10.408,77 (di cui €. 8.327,02 a carico della
[...]
in virtù della polizza assicurativa e della chiamata in CP_2
manleva €. 2.081,75 a carico del in virtù della franchigia CP_1
di polizza), oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di prima messa in mora fino al saldo effettivo;
- visto l'art. 92 c.p.c. compensa integralmente fra le parti le spese di lite ex art. 92 c.p.c., come sopra motivato, ivi comprese quelle di CTU che vengono definitivamente poste in misura di 1/3 a carico di ciascuna parte e liquidate come in corso di causa;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma
9 provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena lì 27 maggio 2025
Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
10
Causa R.G. 328 /2022 Oggi 27 maggio 2025 alle ore 9,13 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli, sono comparsi: l'Avv. Mori Pometti, per la parte attrice, l'Avv. Marini, per la parte convenuta, e l'avv. Moraca, per la terza chiamata i quali precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse gli Avv.ti Mori
Pometti e Marini si riportano alle rispettive note depositate, mentre l'Avv. Moraca sul punto si rimette a giustizia, chiedendo i procuratori delle parti di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 9,32 alle ore 10,24 per cause R.G. 2416/24 e 1018/24, di nuovo sospesa dalle ore 11,31 alle ore 11,51 per causa R.G. 787/24, ancora sospesa dalle ore 12,35 alle ore 12,55 per causa R.g.
3275715) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito.
Alle ore 17,35 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 17,36
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
1 Tribunale Ordinario di Siena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena , in composizione monocratica, in persona del
giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 328 /2022 R.G.A.C., Oggetto: Responsabilità professionale
promossa da:
residente a [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Parte_1
Mori Pometti ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Siena, via dei
Rossi 44, per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
contro
, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1
Stefano Marini ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in via Cecco
Angiolieri, 25 Siena , come da procura allegata all'atto di costituzione
CONVENUTA
con la chiamata in causa di
con sede in Bologna, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Moraca ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Siena strada Massetana Romana 52, come da procura allegata alla comparsa di costituzione
TERZA CHIAMATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio l'Arch. per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” CP_1
Voglia il Tribunale di Siena, per le ragioni esposte, condannare l'architetto a pagare a CP_1
la somma di euro 30.873,75, ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di Parte_1
giustizia. Con la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge. Con vittoria di spese e compensi, anche relativi alla procedura di negoziazione assistita.”.
Si è costituito in giudizio contestando recisamente le avverse CP_1
domande, chiedendo preliminarmente autorizzarsi la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena, disattesa ogni diversa e
contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via preliminare, previa fissazione della
data della nuova udienza, autorizzare la chiamata in causa della
[...]
con sede in Bologna, in persona del proprio legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, al fine di sollevare indenne l'Arch. da CP_1
ogni eventuale pronunzia contraria;
- in tesi: rigettare integralmente la domanda
attorea, perché infondata in fatto e in diritto e sfornita di prova;
- nella denegata
ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, condannare la
con sede in Bologna, in persona del proprio legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, per i motivi di cui in premessa, a rilevare e mantenere indenne l'Arch. da ogni eventuale pronunzia contraria. In ogni caso, CP_1
con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre Iva e Cap come per legge.”.
Autorizzata la chiamata in causa si è costituita in giudizio anche
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando ed CP_2
opponendosi alle avverse difese e pretese ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale, in tesi, respingere la domanda attrice,
3 perché infondata in fatto ed in diritto e, di conseguenza, respingere anche quella di manleva;
in denegata ipotesi di accoglimento della domanda ridurre l'importo del
risarcimento richiesto ex art. 1227 c.c.; in denegata ipotesi subordinata, in caso di
accoglimento della domanda principale e di quella di manleva, tener conto che ai sensi dell'art.
2.5 lett.b) di uno scoperto del 20% con minimo non indennizzabile di €
5000,00 a carico dell'assicurato Arch. Con vittoria di spese e competenze.” CP_1
La causa è stata, quindi istruita mediante produzione documentale ed espletamento di CTU, all'esito della quale, ritenuta la causa pronta e matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21.11.2023 il giudice assegnatario della causa, ritenuto di poter decidere la stessa ex art. 281sexies c.pc., ha fatto precisare alle parti le conclusioni e rinviato per la discussione e decisione all'udienza del 4.06.2024,
assegnando termine per il deposito di eventuali note concesse anche ai fini della discussione.
Seguiva rinvio per motivi dell'Ufficio come da decreto in atti.
All'udienza del 27 maggio 2025 la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta risarcitoria avanzata dalla parte attrice nei confronti del convenuto per il danno economico subito e conseguente alla responsabilità professionale del che avrebbe redatto CP_1
relazione di conformità relativa agli immobili per cui è causa ed allegata al contratto di compravendita del 25.6.2004 ai rogiti notaio . Solo a seguito della vendita Per_1
di detti immobile avvenuta in data 26.5.2020 ai rogiti notaio sarebbero emerse Per_2
4 difformità catastali ed urbanistiche, riferibili all'errata perizia del che hanno CP_1
comportato per l'attore un danno complessivo di €. 30.873,75 d cui ha chiesto ristoro al CP_1
Nel costituirsi in giudizio il ha contestato la sussistenza di qualsiasi CP_1
responsabilità professionale, rilevando come l'agibilità era stata ottenuta e le difformità riscontrate dallo stesso tecnico dell'odierno attore vengono indicate di valore relativo e siano facilmente sanabili, mentre le difformità catastali appaiono essere frutto di errori precedenti nelle vecchie planimetrie catastali, insistendo per la reiezione della domanda, ovvero in una rideterminazione del quantum con manleva ad opera della propria compagnia di assicurazioni.
La terza chiamata costituendosi in giudizio ha contestato la sussistenza di responsabilità dell'Assicurato, in subordine accertarsi una corresponsabilità ex art. 1227 c.c. dell'attore nella produzione del lamentato danno con condanna in manleva della Compagnia Assicuratrice solo nei limiti di quanto effettivamente accertato e dovuto detratta la franchigia di polizza.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla sussistenza di responsabilità professionale
Sono circostanze pacifiche e non contestate che l'odierno attore abbia conferito incarico al convenuto di redigere la relazione di conformità CP_1
urbanistica quando ha acquistato gli immobili per cui è giudizio con rogito Notaio
L'incarico intercorso fra le parti, quindi, ha natura contrattuale di incarico Per_1
professionale, pertanto la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e attenzione medie. Ne consegue che ove il professionista, nello svolgimento dell'attività, non
5 ponga la diligenza media, la sua responsabilità verso il cliente è disciplinata dai comuni principi della responsabilità contrattuale. Perciò il professionista risponde,
oltre che per il dolo, anche per colpa lieve. In questo senso si è espresso anche il
Tribunale di Firenze in una recente pronuncia avente ad oggetto una fattoispecie sovrapponibile a quella sub iudice dato che si trattava di un'ipotesi in cui un geometra che aveva predisposto e curato, per conto di una parte, la documentazione necessaria per la stipula del rogito notarile relativo alla compravendita di un immobile che si è rivelato non conforme dal punto di vista urbanistico (v. Trib.
Firenze sez. III sent. N. 77 del 10.01.2019)
Premesso ciò va anche rilevato che la espletata CTU ha accertato che “….Il
sottoscritto CTU ai sensi dell'articolo 9bis della Legge 380/2001 (testo unico edilizia) dichiara la NON CONFORMITA' URBANISTICA delle unità immobiliari,
alla data della compravendita 26-03-2020, per aver rilevato violazioni della
normativa urbanistica……..la NON CONFORMITA' CATASTALE dell'unità
immobiliare al piano terreno ad uso commerciale (foglio 78 particella 82 sub. 5 e 8)
in quanto la planimetria catastale non corrisponde allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.- la CONFORMITA' CP_4
dell'unità immobiliare al piano primo ad uso appartamento (foglio 78 particella 82
sub.6) in quanto la planimetria catastale corrisponde allo stato di fatto sulla base
delle disposizioni vigenti in materia catastale. Si precisa che la differenza dell'altezza riscontrata tra la planimetria catastale e lo stato di fatto ai sensi della circolare 2/2010 dell'Agenzia del Territorio sopra citata non ha rilevanza catastale
in quanto non influisce sulla corretta determinazione della rendita…..
A questo punto, però, va anche evidenziato che lo stesso Geom. CP_5
incaricato delle verifiche del caso dall'odierno attore dopo che sono emerse le
6 irregolarità per cui è causa, nella propria relazione afferma “…le difformità interne
relative alla distribuzione planimetrica, ritengo abbiano valore relativo e siano
facilmente sanabili, così come le difformità rilevate sulle aperture esterne, che
probabilmente era no state riportate in modo errato anche nelle vecchie planimetrie
catastali…” (v. doc. 19 parte attrice pag. 1).
Orbene, esaminata nel complesso la documentazione depositata dalle parti unitamente agli esiti della CTU va evidenziato come la relazione di conformità
rilasciata a suo tempo dal fosse di fatto errata e non avesse messo in evidenza CP_1
quanto accertato anche in corso di causa. Tuttavia, non può sfuggire che non risulta espressamente contestata la circostanza, dedotta da parte convenuta, che tali difformità anche a fronte della normativa sopravvenuta e del mutato piano regolatore del Comune di Castelnuovo Berardenga siano integralmente sanabili. A ciò si aggiunga che nell'introdurre il giudizio parte attrice ha chiesto a titolo di risarcimento del danno sostanzialmente il rimborso delle spese legali e dei tecnici sostenute per il contenzioso introdotto dal nei confronti del e poi CP_6 Pt_1
conclusosi con una transazione ed una riduzione del prezzo originariamente pattuito pari ad €. 10.408,77, dato che la complessiva somma di €. 28.500,00 (oggetto della transazione) per espressa ammissione della parte attrice era costituita anche da spese tecniche e legali che avrebbe sostenuto il € 3.202,50 (v. doc.8 attore) e CP_6
legali € 3.172,00 (v. doc. 9 attore) ed € 11.716,73 spese legali giudiziali non documentate (v. pag. 2 atto di citazione ove si legge espressamente “….al riguardo è
opportuno evidenziare che la predetta somma di euro 28.500,00 – subito integralmente versata da – era comprensiva anche del rimborso delle Parte_1
spese legali (euro 3.172,00) e delle spese tecniche (euro 3.202,50) sostenute da
precedentemente alla instaurazione della causa civile, nonché era CP_7
7 comprensiva del rimborso delle spese legali corrispondenti alla successiva attività
processuale (spese legali corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra euro
52.000,01 e euro 260.000,00 e pertanto – fatto riferimento ai criteri di cui al DM
55/2014 e considerate la fase di studio, la fase introduttiva e la conciliazione – stimabili in almeno, ulteriori, euro 11.716,73)…”)
Fatte queste doverose premesse ritiene il giudicante che i soli danni riconducibili come nesso causale all'operato del siano quelli relativi al quanti CP_1
minoris e pari ad €. 10.408,77, non potendo imputarsi le spese legali e per i tecnici sostenute dall'attore alla responsabilità diretta o indiretta del piuttosto che ad CP_1
altri fattori (uno dei quali sicuramente determinante alcune errate considerazioni del
Geom. che del tutto infondatamente ha ritenuto mancante di certificato di CP_6
abitabilità l'immobile per cui è giudizio, circostanza questa smentita per tabulas
(sulla base della documentazione versata in atti e delle difese non contestate di parte convenuta) e dagli esiti della CTU.
Orbene, è di tutta evidenza come l'offerta conciliativa effettuata dalla all'esito della CTU fosse del tutto congrua, dovendosi tener conto Controparte_2
della detrazione della franchigia minima di €. 5.000,00, come da contratto di polizza
(di fatto è come se l'offerta base fosse di €. 10.000,00 + 5.000,00 da imputarsi alla franchigia).
La domanda dell'attore, quindi, può essere parzialmente accolta indicando come risarcimento del danno dovuto la minor somma di €. 10.408,77 (di cui €.
8.327,02 a carico della in virtù della polizza assicurativa e Controparte_2
della chiamata in manleva €. 2.081,75 a carico del in virtù della CP_1
franchigia di polizza), oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di prima messa in mora fino al saldo effettivo.
8 Sulle spese di lite
Ritiene il giudice che a fronte della notevole riduzione in ordine al petitum e della congruità dell'offerta effettuata in corso di causa dalla compagnia assicuratrice sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92
c.p.c., ivi comprese quelle di CTU che vengono definitivamente poste in misura di
1/3 a carico di ciascuna parte e liquidate come in corso di causa
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Accoglie parzialmente la domanda dell'attore, per quanto in motivazione,
ed accertata la responsabilità professionale del condanna CP_1
quest'ultimo e la in forza della polizza Controparte_8
assicurativa e della chiamata in manleva, in solido fra loro ed ognuno nei limiti di propria competenza alla refusione in favore dell'attore della minor somma di €. 10.408,77 (di cui €. 8.327,02 a carico della
[...]
in virtù della polizza assicurativa e della chiamata in CP_2
manleva €. 2.081,75 a carico del in virtù della franchigia CP_1
di polizza), oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di prima messa in mora fino al saldo effettivo;
- visto l'art. 92 c.p.c. compensa integralmente fra le parti le spese di lite ex art. 92 c.p.c., come sopra motivato, ivi comprese quelle di CTU che vengono definitivamente poste in misura di 1/3 a carico di ciascuna parte e liquidate come in corso di causa;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma
9 provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena lì 27 maggio 2025
Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
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