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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/03/2025, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 57892/2017 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc nella formulazione vigente alla data di introduzione della causa, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 57892/2017 R.G. il 30.11.2017, giusta istanza di iscrizione a ruolo depositata il 20.11.2017, promossa da:
C.F.: sito in Controparte_1 Parte_1 P.IVA_1
Milano, via Ripa di Porta Ticinese 101, in persona dell'amministratore pro tempore, di seguito, per brevità: “ , Parte_2 rappresentato e difese dall'avv. Davide DONDONI del foro di Pavia e con lo stesso elettivamente domiciliata in Voghera (PV), via Emilia 101, presso e nello studio del detto Difensore, nonché al suo indirizzo digitale giusta Email_1 procura speciale e elezione di domicilio allegata all'atto di citazione;
-Attore- contro:
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
), ivi residente in corso Sempione 71, di seguito, per brevità: “ C.F._1 [...]
, CP_2 rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Nicola Severino FERRARIS ed Eleonora CROTTA, entrambi del foro di Milano, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Milano, via Dante 14, presso e nello studio del primo, nonché all'indirizzo digitale degli stessi ed Email_2 Email_3 giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta-
* * * TERMINE per il deposito della memoria conclusionale di replica: 4.11.2024. pagina 1 di 14 * * * OGGETTO: rivendica di proprietà – risarcimento del danno.
* * * CONCLUSIONI per l'Attore:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto per le motivazioni di cui in premessa contrariis reiectis così giudicare In via principale: accertare e dichiarare, per le motivazioni in atti, l'esistenza di un vincolo perpetuo al cortile del mappale 242 e, per l'effetto, riconoscere, la CP_3 proprietà dello stesso in capo al e dichiarare tenuto e condannare CP_1 [...]
a consentire il libero accesso al cortile comune e ad eliminare ogni CP_2 barriera e/o ostacolo e/o qualsiasi costruzione che si frapponga al libero utilizzo del cortile comune. Condannare al risarcimento senza dilazione di tutti i danni, Controparte_2 di qualsiasi natura subiti e subendi dal , e Controparte_4 quantificabili anche equitativamente nella cifra di € 500.000,00 o in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto, con vittoria di spese di causa nonché del rimborso forfetario 15% sulle stesse.”
* * *Conclusioni per la Convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previa ogni utile declaratoria del caso e di legge, così giudicare: A) in rito, in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità della produzione documentale effettuata da parte attrice per via telematica in data 8 maggio 2018; B) nel merito, in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Parte_3
e/o il difetto di rappresentanza dell'amministratore sig. e/o
[...] Parte_4 il difetto di idonea deliberazione assembleare autorizzativa, e per l'effetto, rigettare le domande ex adverso proposte; C) nel merito, in via principale: accogliere l'eccezione del signor relativa all'esercizio del diritto di Controparte_2 superficie e per l'effetto rigettare le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto;
D) nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante non dovesse accogliere per intero o parzialmente le domanda che precede, accogliere l'eccezione riconvenzionale di acquisto per compiuta usucapione, in virtù del possesso continuato per oltre vent'anni da parte del convenuto e prima ancora da parte del suo dante causa, e per l'effetto rigettare le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto;
E) nel merito, in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere sussistente un qualsivoglia diritto reale (anche minore) sul Mappale 242 in capo al attore, CP_1 condannare il medesimo alla rifusione delle spese di manutenzione e/o degli CP_1
pagina 2 di 14 esborsi per tasse e imposte sostenuti dal sig. nella misura determinata sulla CP_2 base delle risultanze emerse nel corso del giudizio e/o anche in via equitativa, ove ritenuto legittimato passivo di tale domanda il attore (come ad avviso del CP_1 convenuto). F) in ogni caso:
- condannare il ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; Parte_3
- con vittoria di spese, diritti, compensi e onorari, oltre accessori di legge. G) in via istruttoria: ammettere le istanze istruttorie a suo tempo formulate dal convenuto con le proprie memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3, c.p.c.”
FATTO E DIRITTO
1. Thema decidendum
-con atto di citazione notificato il 15.11.2017- ha evocato in Parte_2 giudizio il suo condòmino rassegnando le conclusioni sopra riportate e CP_2 svolgendo le seguenti domande: 1) domanda di accertamento che la porzione di area, identificata catastalmente al N.C.E.U. di Milano, foglio 18. mappale 242, è sottoposta a un “vincolo perpetuo a cortile ; di conseguenza CP_3
2) accertare che detta porzione è di proprietà del adibita a Parte_2 cortile comune;
3) condannare a demolire ogni barriera/ostacolo sulla detta CP_2 porzione;
4) condannare a pagare € 500.000,00, o la diversa somma di CP_2 giustizia, a titolo di risarcimento del danno, a sostegno deducendo:
- a gennaio 2013 il VE ha reputato di mantenere sempre abbassata una barra mobile che dà ingresso alla porzione -figlio 18 mappale 242- da sempre utilizzata dal per il parcheggio automobili, motorini e biciclette dei condomini, Parte_2
- la prova del vincolo e della proprietà consiste nell'atto costitutivo del condominio, nel primo atto di compravendita di un'unità immobiliare e nell'atto pubblico del 31.01.1964 per comunione di cortili ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del Regolamento di igiene del comune di Milano;
- è un condòmino e, dunque, non può usucapire l'area cortilizia CP_2 comune. si è tempestivamente costituito in giudizio ex art. 167 cpc il CP_2
19.04.2018, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto e, all'udienza di precisazione delle conclusioni ha rinunciando alla domanda di declaratoria di usucapione, e reiterato le seguenti eccezioni: a) carenza di potere di rappresentanza sostanziale in capo all'Amministratore del perché la delibera autorizzativa della causa è stata assunta a Parte_2 maggioranze semplici e non qualificate;
pagina 3 di 14 b) carenza di legittimazione attiva sostanziale dell'Attore, atteso che è legittimato attivo il supercondominio e/o un altro condominio viciniore, nella specie il CONDOMINIO DI RIPA DI PORTA TICINESE 97/B; c) infondatezza nel merito della domanda, in quanto:
- le due società costruttrici dei fabbricati adiacenti il cortile,
[...]
e hanno realizzato Controparte_5 Controparte_6
l'autorimessa sita al piano sottostante il detto cortile e l'hanno venduta nel 1961 a
[...] padre del VE, nonché in tutti gli atti di compravendita Persona_1 immobiliare dei singoli appartamenti, a partire dal primo del 22.01.1960, si sono riservate il diritto di sopraelevare sul citato mappale;
questo diritto di sopraelevazione è stato ceduto da entrambe il 27.10.1961 all'arch. che l'ha venduto a Persona_2 [...] il 26.05.1962; quest'ultimo ha esercitato il diritto di sopraelevazione, Persona_1 realizzando un bagno a servizio dell'autorimessa sottostante (a cui si accede da scala interna) e dei garages, il tutto previa licenza del Comune di Milano;
il compendio è stato poi donato da ai due figli, e e Persona_1 CP_2 Persona_3 il secondo ha poi permutato nel 1985 la sua metà in favore dell'odierno VE;
- l'atto per comunione di cortili del 31.01.1964 è stato superato da un successivo accordo avvenuto nel 2009 tra tutti i condomìni prospicienti un altro cortile comune, con cui detti condomìni hanno concordato il rifacimento del detto diverso cortile comune, senza minimamente occuparsi del rifacimento del cortile di cui al mappale 242, in quanto appunto di proprietà esclusiva di CP_2
d) in subordine, la domanda è infondata per usucapione, atteso che tutti i danti causa di hanno posseduto uti dominus il cortile dal 1962, pagandone le spese CP_2 di manutenzione e usandolo in via esclusiva, in quanto detto cortile dal 1962 è stato chiuso da un cancello, le cui chiavi sono sempre state nella disponibilità dei
[...] mentre la sbarra mobile è situata altrove e non ha alcun nesso con tale CP_2 cortile.
2. Trattazione del processo Lo svolgimento del processo è stato particolarmente laborioso, in quanto sono state tenute complessivamente 11 udienze (14.05.2018, 29.11.2018, 14.02.2019, 4.07.2019, 14.02.2020, 23.09.2020, 9.07.2021, 31.03.2022, 26.01.2023, 14.12.2023 e 25.07.2024). In particolare, alla prima udienza del 24.05.2018, il Giudice ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, dalle stesse fruiti. Alla successiva udienza del 29.11.2018, il Giudice, preso atto che il VE aveva ridotto la sua difesa -rinunciando alla domanda riconvenzionale di usucapione-, tenendo ferma l'eccezione di usucapione, ha rigettato l'istanza avversaria diretta all'estensione del contraddittorio a tutti i condòmini e ha altresì accolto l'eccezione del VE, diretta a far dichiarare l'inammissibilità per tardività della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, ferma l'ammissibilità dei documenti allegati. Sentite di nuovo le parti all'udienza del 14.02.2019, con ordinanza riservata del 18.02.2019 il Giudice ha ammesso CTU tecnica sullo stato dei luoghi e sui titoli di pagina 4 di 14 proprietà, conferita il 4.07.2019 all'arch. , che ha depositato Persona_4
l'elaborato il 18.01.2020. Sentite le parti all'udienza del 14.02.2020, con ordinanza riservata del 3.03.2020, il Giudice ha fissato altra udienza al 23.09.2020, e, sentite le parti, con ordinanza riservata del 3.05.2021 ha ammesso parte dei capitoli articolati dal VE alla prova per testi. All'udienza del 9.07.2021, il Giudice ha escusso i testimoni Testimone_1
, e e all'udienza del 31.03.2022 ha
[...] Testimone_2 Testimone_3 sentito i testimoni e e all'esito, con ordinanza Testimone_4 Testimone_5 riservata del 4.04.2022 ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.01.2023. A tale udienza, questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente, ha introitato la causa a sentenza previa assegnazione dei termini massimi ex art. 190 cpc, regolarmente fruiti. Con successiva ordinanza del 14.08.2023, il Giudice ha rimesso la causa in istruttoria, sia in accoglimento dell'eccezione sub a) del VE, al fine d consentire all'Attore di sanare il vizio del potere di rappresentanza sostanziale in capo all'amministratore del condominio attoreo, come poi avvenuto, sia per sentire le parti a chiarimenti. Espletati ambedue tali incombenti all'udienza del 14.12.2023 il Giudice ha nuovamente trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini massimi ex art. 190 cpc, regolarmente fruiti. Con successiva ordinanza del 1^.07.2024, il Giudice ha rimesso la causa in istruttoria e rilevato di ufficio la questione della possibile non integrità del contraddittorio, atteso che la Convenuta aveva reiterato all'udienza di precisazione delle conclusioni la domanda di usucapione. All'udienza del 15.07.2024, tenuta in trattazione scritta, il Giudice, con ordinanza riservata del 23.09.2024, comunicata alle due parti il 24.09.2024, preso atto che il VE nelle note scritte di trattazione aveva confermato di insistere solo per l'eccezione di usucapione, con rinuncia alla domanda di usucapione, onde il contraddittorio risultava ritualmente integrato, ha trattenuto la causa a sentenza, assegnando alle parti i termini ridotti ex art. 190 cpc (venti più venti giorni), decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza riservata, quindi scaduti il 14.10.2024 e il lunedì 4.11.2024, fruiti dalla sola parte Attrice e, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione e, quindi, a far data dal 5.11.2024.
3. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con i numerosi documenti dimessi dalle due parti, tra cui: atto pubblico di vendita del 22.01.1960 dell'autorimessa sotterranea con costituzione del diritto di sopraelevazione sul soprastante cortile di cui al mappale 242 del foglio 18, gli atti pubblici di trasferimento di questo diritto di sopraelevazione, la documentazione urbanistica relative agli immobili realizzati da in esecuzione del Parte_5 diritto di sopraelevazione sul mappale 242 di cui al foglio 18, gli atti di trasferimento del 50% e pertinenze di tali immobili edificati al VE (50% per donazione da
[...]
e 50% per permuta da , l'atto per comunione Persona_1 Persona_3 di cortili del 31.01.1964, verbali di assemblea del i verbali di Parte_2
pagina 5 di 14 riunione di diversi condomìni dell'anno 2009 per il risanamento di un cortile comune a tutti i detti condomìni, le fotografie dello stato dei luoghi attuale, le visure catastali attuali e storiche e le planimetrie catastali e due contrapposte perizie di parte. Tutto questa mole di documenti è stata disaminata con l'ausilio della CTU tecnica disposta, affidata all'arch. , relazione da ritenersi qui richiamata. Persona_4
Inoltre, sono stati sentiti cinque testimoni, indotti dal VE, i quali hanno tutti confermato il capitolato attoreo che è stato loro sottoposto. Quanto ai testimoni sentiti, il Giudice reputa che gli stessi siano attendibili e genuini, in quanto direttamente informati sui fatti riferiti ma indifferenti all'esito della lite, e autori di deposizioni coerenti in sé e con le altre risultanze di causa. Il Tribunale osserva che le risultanze della CTU si reputano del tutto condivisibili, quanto alla descrizione dello stato di fatto e quanto alle valutazioni (con l'unica precisazione che segue), atteso che è stata svolta sulla scorta della attenta disamina dei documenti e previa ispezione dello stato dei luoghi, nel rispetto del principio del contraddittorio e in forza di ragionamenti coerenti in sé e tra loro e immuni da vizi logici. In particolare, il Tribunale reputa, a differenza di quanto ipotizzato dal CTU, che il diritto di sopraelevazione sia stato fruito per l'intero da mediante l'edificazione dei manufatti di Parte_6 cui ai titoli prodotti sub 6, risultando l'area cortilizia non edificata avvinta pertinenzialmente ai manufatti edificati: si tratta, ad ogni buon conto, di una questione del tutto irrilevante ai fini della decisione della causa. Il Tribunale reputa che l'istruttoria svolta sia ampiamente sufficiente a decidere la lite, con conseguente rigetto delle istanze istruttorie reiterate dal VE all'udienza di precisazione delle conclusioni.
4. Eccezioni e rilievi di rito In quanto preliminari al merito, debbono per prime essere esaminate le eccezioni di rito svolte dalle parti e i rilievi di ufficio sollevati dal Giudice in rito.
4.a Eccezione del VE di incompletezza del contraddittorio Quanto all'eccezione del VE fondato sull'asserita incompletezza del contradittorio, perché sussisterebbe litisconsorzio necessario con il Controparte_7 composto da tutti in singoli condomìni limitrofi, i quali nel 2009 hanno concordato il risanamento del cortile tra loro comune (diverso da quello di causa), nella specie l'Attore, il , il CONDOMINIO DI RIPA DI Controparte_8
PORTA TICINESE 97/B e il il Controparte_9
Tribunale reputa che tale eccezione sia da disattendersi per i seguenti motivi: in primo luogo, perché né dagli atti di causa, né dalla CTU, è risultato che sia intervenuta la costituzione del detto supercondominio;
in secondo luogo, in quanto, dalla conformazione dello stato dei luoghi del mappale controverso 242, come rappresentata dalla CTU alla pagina 28 della sua relazione, non risulta un interesse diretto a contraddire sulla domanda attorea da parte del , né da parte dei singoli condomìni coinvolti nel Controparte_7 rifacimento del cortile (diverso da quello conteso) nell'anno 2009.
pagina 6 di 14 Difatti, è vero che è emerso che il mappale 242 si trova in mezzo ai due fabbricati di cui al attoreo e al CONDOMINIO DI RIPA DI PORTA TICINESE 97/B, ma CP_1 deve considerarsi che l'Attore nella prima comparsa conclusionale di replica, depositata il 17.04.2023, pagina 3, ha dichiarato di ridurre la domanda attorea di accertamento e di rivendica ad una porzione soltanto del mappale 242 del foglio 518 del NCEU di Milano (“La domanda va, quindi, intesa ovviamente nei limiti in cui il mappale risulta di pertinenza al ”), così neutralizzando Controparte_10 qualsiasi possibile ipotesi di interferenza con il frontistante il CONDOMINIO DI RIPA DI PORTA TICINESE 97/B.
4.b Rilievo del Giudice in ordine alla completezza del contradittorio Quanto poi al rilievo di ufficio svolto dal Giudice nell'ordinanza del 1^.07.2024 in ordine al fatto che la legittimazione attiva a svolgere domanda di rivendica di parti comuni appartiene al , secondo un orientamento giurisprudenziale (ex multis: Cass. CP_1 civ. sez.
6-2 n. 23190 del 23.10.2020; Cass. civ. sez. 2 n. 40 dell'8.01.2015; Cass. civ. sez. 2 n. 16230 del 25.07.2011; Cass. civ. sez. 2 n. 12395 del 25.05.2006; Cass. civ. sez. 2 n. 3257 del 19.02.2004; Cass. civ. sez. 2 n. 13695 del 17.09.2003) e ai singoli condòmini secondo un altro orientamento (ex multis: Cass. civ. sez. 2 n. 25014 del 9.11.2020; Cass. civ. sez. 2 n. 21826 del 24.09.2013; Cass. civ. sez. 2 del 3.04.2003 n. 5147; Cass. civ. sez. 2 n. 2523 del 27.04.1981; Cass. civ. sez. 2 n. 954 del 10.05.1967), il Tribunale reputa di dover aderire al primo orientamento, che risulta più convincente e coerente con la disciplina del condominio, tenuto conto che la domanda di rivendica riguarda parti in tesi comuni (area cortilizia). In conclusione, il contraddittorio risulta integro e la causa deve essere decisa nel merito.
5. Domande di accertamento di vincolo e rivendica: diritto Il Tribunale ricorda che l'art. 922 cc stabilisce quali sono i modi di acquisto della proprietà mentre l'art. 948 cc pone il rimedio a difesa del proprietario che assuma di avere diritto al rilascio della cosa di sua proprietà. In materia di onere della prova di tale azione, la Corte di legittimità ha affermato, tra le tante: “In tema di azione di rivendicazione, all'attore fa capo l'onere di allegare i fatti storici su cui fonda la proprietà in guisa da consentire all'avversario di prendere consapevolmente posizione al riguardo, anche ai fini della eventuale delimitazione della catena probatoria dei titoli di acquisto, non potendo la relevatio ab onere probandi correlata al principio di non contestazione ex art. 115, comma 1, c.p.c. prescindere da essa.” (Cass. civ., sez. 2 n. 32820 del 27.11.2023) e: “Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo pagina 7 di 14 necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore.” (Cass. civ., sez. 2 n. 28865 del 19.10.2021)
6. Domande di accertamento e rivendica: decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze fattuali di causa, le domande attoree di accertamento dell'esistenza di un vincolo a cortile del mappale 242 e di conseguente accertamento del diritto CP_3 alla rivendicazione in capo al sono risultate infondate e debbono Parte_2 essere rigettate, atteso che l'Attore non ha fornito idonea prova del suo titolo di proprietà sul detto cortile e mappale, onde non ha adempiuto al suo onere probatorio, il tutto a tacere che il convenuto ha fornito prova di avere acquistato la proprietà della res contesa.
6.a Carenza di prova del diritto di proprietà Il Giudice evidenzia che l'Attore non ha prodotto l'atto di costituzione del né il primo atto di compravendita di un'unità immobiliare Parte_2 condominiale, nonostante abbia menzionato in atto di citazione tali atti quali fondamenti del suo buon diritto. Quanto all'atto per comunione di cortili per notaio del 31.01.1964, Per_5 sottoscritto da e Controparte_5 Controparte_6
(doc. 8 fasc. Att.), il Giudice osserva che tale atto non prova affatto che
[...] con tale atto il abbia acquistato il diritto al vincolo a cortile del Parte_2 mappale 242, né, men che meno, prova che il detto mappale sia un cortile di proprietà del attoreo, e ciò per almeno due distinte ed autonome ragioni. Parte_2
In primo luogo, si rileva che alla data del 31.01.1964, sia Controparte_5 sia on avevano più la proprietà
[...] Controparte_6 piena del detto cortile di cui al mappale 242, in quanto esse, nel vendere a Per_1
l'autorimessa interrata con atto di compravendita del 22.01.1960 si erano
[...] riservate un diritto di sopraelevazione sopra il soffitto dell'autorimessa (doc. 2 fasc. Conv.). Non solo, le predette società, nel rivendere ai terzi i singoli appartamenti dei due fabbricati prospicienti il cortile (costituiti poi nel e nel Parte_2
CONDOMINIO RIPA DI PORTA TICINESE 97/B), si erano riservate il diritto di sopraelevare sul detto mappale, come si legge nell'atto del 27.10.1961 (doc. 3 pag. 2, fasc. Conv.). E' poi risultato che il 27.10.1961 tali due società hanno venduto tale loro pagina 8 di 14 diritto di sopraelevazione sul mappale 242 a il quale il 25.05.1962 lo Persona_2 ha aveva venduto a (doc. 5 fasc. Conv.), il tutto, si badi, come Persona_1 risultante da atti pubblici aventi data certa (docc.
2-5 fasc. Conv.). Da tanto discende che le pretese danti causa del (cioè Parte_2
non Controparte_5 Controparte_6 hanno trasferito al né il diritto di vincolo a cortile, né la proprietà sul Parte_2 mappale 242, perché nelle more del 31.01.1964 avevano già disposto del diritto di sopraelevare sul detto cortile. In secondo luogo, si evidenzia che è documentale che nel 2009 il gruppo di condomìni -di cui fa parte anche quello attoreo- che hanno un cortile in comune (nella specie:
, Parte_2 Controparte_8
CONDOMINIO DI RIPA DI PORTA TICINESE 97/B e CONDOMINIO DI RIPA DI PORTA TICINESE 103) hanno concordemente deciso di risanare il loro cortile comune, sin dall'accesso su via di Ripa di Porta Ticinese, ritratto nella planimetria a pag. 25 della relazione di CTU, adibito a transito, sosta e parcheggio di veicoli dei condòmini, rifacendo la pavimentazione. Orbene, dal progetto condiviso tra tutti detti condomìni, incluso il (doc. 24 fasc. Conv.), si ricava con evidenza che il cortile Parte_2 di cui al mappale 242 è estraneo al progetto ed è considerato come cosa di terzi, nella specie, come bene di anche coinvolto nelle riunioni in cui si è deciso CP_2 come procedere, recanti sottoscrizioni dei vari condomini e tra le altre anche quella, non disconosciuta, del (docc. 22-23 fasc. Conv.). Ciò è in perfetta Parte_2 coerenza con altro documento, pure proveniente incontestatamente dall'Attore, nella specie un verbale di assemblea condominiale del 20.10.2003, in cui i condòmini decidono di predisporre undici posti auto nel cortile antistante il (doc. 16 fasc. Conv.), CP_1 laddove il cortile controverso di cui al mappale 242 è retrostante il Parte_2 attoreo come si ricava dalla planimetria alla pagina 28 della relazione del CTU. Ancora, e solo per completezza, si rileva che in coerenza con tale quadro probatorio, il Regolamento del prodotto dal VE, non reca alcuna Parte_2 menzione del cortile conteso (doc. 31 fasc. Conv.) e mentre il VE ha documentato e provato per testi di avere sostenuto spese per la manutenzione straordinaria del cortile di cui al mappale 242 (doc. 11 fasc. Conv.), nulla del genere ha provato l'Attore.
6.b Prova dell'acquisto della proprietà in capo al VE Il Tribunale altresì osserva che non solo l'attore non ha fornito prova delle azioni svolte, ma il VE ha fornito evidenza di avere acquistato la proprietà del cortile d cui al mappale 242 per due distinte ed autonome rationes decidendi.
In primo luogo, difatti, il Tribunale osserva che il VE ha provato per tabulas che dopo avere acquistato il 25.05.1962 il diritto d sopraelevazione Persona_1 sul mappale 242 (posto sopra la sua autorimessa interrata), ha costruito negli anni '60 dei manufatti (bagno, garage, ufficio), così esercitando il diritto a sopraelevare sul mappale 242. Altresì il VE ha provato di avere acquistato la proprietà intera di tali manufatti e del cortile ad essi pertinenziale, quanto al 50% da suo padre Per_1
pagina 9 di 14 per donazione e quanto al restante 50% da suo fratello che a sua CP_2 Per_3 volta l'aveva ricevuto per donazione dal padre, in forza di atto di permuta (docc.
8-9 fasc. Conv.), dal che discende che ha acquistato la proprietà intera dei manufatti e del cortile di cui al mappale 242.
In secondo luogo, e tanto è dirimente, il Giudice osserva che dalle complessive emergenze probatorie, è emerso che -quand'anche non si reputi provato, non si vede come, che abbia acquistato a titolo derivativo la proprietà del Controparte_11 mappale 242 e dei manufatti sullo stesso insistenti- allora si deve considerare che anche l'eccezione di usucapione svolta dal VE è fondata. Difatti, è emerso che dante causa di e Persona_1 CP_2 Persona_3 quest'ultimo a sua volta dante causa dell'odierno VE, ha posseduto
[...] uti dominus in via esclusiva il cortile di cui al mappale 242, sin dal 1962-1963 e tale possesso è passato mortis causa ai due figli, onde l'odierno VE lo sta esercitando de facto dagli anni '70 ad oggi. Segnatamente, è emerso dalla CTU -ed è stato anche appurato dal Giudice all'udienza di chiarimenti del 14.12.2023- che la “sbarra mobile” (menzionata in atto di citazione dall'Attore come realizzata dal nel 2013 per impedire l'accesso al cortile CP_12 conteso) in realtà non si trova affatto all'ingresso del cortile controverso in causa di cui al mappale 242 (cortile interno rispetto alla via Ripa di Porta Ticinese) ma si trova su via Ripa di Porta Ticinese. Segnatamente, tale sbarra mobile si trova all'ingresso del cortile comune ai vari condòmini di cui al rifacimento dai medesimi deciso nel 2009, come chiarito dalla CTU alla pagina 53 della relazione e come ritratta dal CTU nella prima pagina dell'allegato 3 della CTU, come si ricava altresì dalla planimetria del CTU a pagina 25. Inoltre, come anche ammesso dall'Attore nelle seconde e terze comparse conclusive, è emerso in causa che il cortile controverso di cui al mappale 242 è sì chiuso, ma non già dalla detta sbarra mobile, che si trova altrove, quanto piuttosto da un cancello carraio, ritratto nella fotografia a pagina 18 della CTU, anche rappresentato nella planimetria a pagina 28 della CTU, ed è risultato che le chiavi di questo cancello sono nella disponibilità di come riferito dai testi sentiti e pure attestato de visu dal Parte_5
CTU: “nel corso del sopralluogo di avvio della CTU – 22-7-2019 – il VE Sig.
[...] ha “aperto” con le proprie chiavi il cancello d'ingresso al Collegio CP_2 peritale” (CTU pag. 53). Dalla CTU e dai documenti si ricava che attualmente nel detto conteso cortile vi è un lucernario che dà luce all'autorimessa interrata sottostante il mappale 242, un bagno pertinenziale sempre alla detta autorimessa, uffici di agenzia assicurativa (prima garage) realizzati da padre del VE, come da relativa Parte_5 documentazione urbanistica dimessa (doc. 6 fasc. Conv.) e attualmente pacificamente utilizzati in via esclusiva da come da fotografie 7 e 12 allegate alla Parte_5 comparsa di costituzione e come da fotografie allegate alla CTU sub 3. Orbene, tutti i cinque testi sentiti, tutti indifferenti all'esito della lite e tutti testimoni oculari di quanto riferito, della cui genuinità già si è scritto, hanno confermato i nove pagina 10 di 14 capitoli ammessi del VE, nella specie i capitoli 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21 e 23, di seguito riprodotti, per migliore chiarezza del lettore: “8) “Vero che ogni qual volta mi sono recato presso l'agenzia assicurativa, la concessionaria automobili (rivendita autorizzata FIAT) del sig. ovvero presso l'autorimessa di proprietà della CP_2 famiglia ho notato che il cortile interno tra i due edifici adiacenti CP_2
(Condominio di Ripa di Porta Ticinese n. 97/B e Controparte_10
) e antistante i Garage, era delimitato da un cancello carrabile?”; 10) “Vero che
[...] nella mia qualità di operaio edile nell'anno 1985, su incarico e richiesta del signor
[...]
ho eseguito lavori di manutenzione sul cortile interno tra i due edifici CP_2 adiacenti (Condominio di Ripa di Porta Ticinese n. 97 e Controparte_10
), e antistante i Garage del signor ”; 11) “Vero che nella
[...] CP_2 mia qualità di fabbro con officina all'epoca sita in Milano, Viale Cassala conosco il signor sin dal 1975 e, in varie occasioni nel corso degli anni, ho eseguito CP_2 lavori di manutenzione presso la proprietà del medesimo presso il cortile interno tra i due edifici adiacenti ( e Controparte_13 Controparte_14
)?”; 12) “Vero che nel corso del 2007, su richiesta e incarico del
[...] signor ho eseguito la sostituzione -in quanto usurata- della serratura del CP_2 cancello carrabile posto all'ingresso del cortile interno tra i due edifici adiacenti ( e Controparte_13 Controparte_14
), come risulta dalla fattura n. 3 del 22 gennaio 2007 che mi si rammostra (cfr. doc.
[...]
33)?”; 13) “Vero che nella mia qualità di fabbro con officina in Borghetto Lodigiano, Via dei Tigli n. 33, su richiesta e incarico del signor ho eseguito lavori di CP_2 manutenzione del lucernario posto sul cortile interno tra i due edifici adiacenti ( e Controparte_13 Controparte_14
)?” 15) “Vero che nella mia qualità di operaio edile nel corso del 2007, su richiesta e
[...] incarico del signor ho eseguito lavori di muratura, imbiancatura e posa CP_2 guaine per impermeabilizzazioni del cortile interno tra i due edifici adiacenti (Condominio di Ripa di Porta Ticinese n. 97/B e Controparte_10
)?”; 17) “Vero che ogni qual volta mi sono recato presso il cortile interno tra i due
[...] edifici adiacenti (Condominio di Ripa di Porta Ticinese n. 97/B e Controparte_10
) e antistante i Garage del signor per eseguire vari
[...] CP_2 interventi nella mia qualità sopra indicata ho notato la presenza del cancello carrabile?” 21) “Vero che il cortile interno, posto tra il n. 97/B e Controparte_13 il e antistante i Garage del signor Controparte_14 [...]
è sempre stato delimitato da un cancello carrabile?” 23) “Vero che tutte le CP_2 volte in cui mezzi pesanti (quali camion pompieri, ambulanze, gru e mezzi per traslochi) hanno avuto accesso al cortile interno tra il Controparte_13
e il e antistante i Garage del signor Controparte_14 [...]
per esigenze di sicurezza o contingenti, è stato necessario richiedere al signor CP_2
l'autorizzazione per l'accesso al predetto lastrico solare con tali mezzi CP_2 pesanti, a condizione che non superino i 35 quintali?”. Dai documenti e dalle dette cinque deposizioni si ricava dunque che il lucernario è stato realizzato insieme all'autorimessa a cui serve a dare luce solare e, quindi, prima della pagina 11 di 14 vendita dell'autorimessa, avvenuta il 22.01.1960 (doc. 2 fasc. Conv.), mentre il bagno e tutti gli altri manufatti sono stati edificati da padre del Persona_1
VE, negli anni 1963-1966, come si ricava dalle licenze comunali e dalla documentazione urbanistica prodotta (doc. 6 fasc. Conv.). Il cancello carraio risulta, di conseguenza, ragionevolmente e comunque incontestatamente realizzato negli stessi anni dell'edificazione dei manufatti. In ogni caso, i testi sentiti hanno riferito che per quanto a loro conoscenza per lo meno dal 1973 (cfr: teste dichiaratosi amico del VE da tale data), 1983 Testimone_4
(cfr: teste , dichiaratosi vicino di casa del VE a tale Testimone_1 data) o 1984 (teste dichiaratosi lavorare nei pressi da tale data), il Testimone_5 cancello carraio è in situ ed è tenuto chiuso dai per impedire l'accesso CP_2 indiscriminato delle persone al cortile, come riferito da tutti e cinque i testimoni. Del resto, anche l'Attore, non ha smentito tale circostanza, posto che nelle sue comparse conclusive (ad esempio, prima comparsa conclusionale, pagina 9) ha sostenuto che la presenza del cancello carraio sarebbe irrilevante, in quanto realizzato, come indicato dal CTU, su un diverso mappale, il 241, che non è oggetto della domanda di rivendica. Orbene, la circostanza che il cancello sia stato edificato su un mappale diverso da quello conteso non elide la circostanza che è lì dagli anni '60 e comunque al più tardi dagli anni '70, e che pertanto è da tale data che la famiglia ha impedito -per il CP_2 tramite di detto cancello- l'accesso a terzi al cortile controverso in questa causa, cortile che peraltro costituisce il lastrico della sua autorimessa sottostante, e in cui il padre del VE ha edificato numerosi manufatti avvalendosi del diritto di edificazione acquistato il 25.05.1962. In altre parole, prima e poi i suoi figli hanno goduto uti dominus Persona_1 del cortile conteso di cui al mappale 242 al più tardi dagli anni '70 e, quindi, per un periodo ben superiore al ventennio, onde deve concludersi -in via meramente incidentale- che l'eccezione di usucapione svolta dal VE contro l'Attore è fondata ed idonea a paralizzare la domanda attorea di rivendica, essendo emerso che il VE ha acquistato per usucapione il diritto di proprietà esclusiva sul mappale 242. Solo per completezza, il Tribunale rileva che le difese svolte dall'Attore in punto d irrilevanza del possesso fruito da e dai suoi danti causa sarebbe inidoneo CP_2
a fondare la domanda di usucapione, in quanto si tratterebbe di mero compossesso della cosa comune da parte del condòmino, e mancherebbe prova dell'interversione del possesso, è una difesa priva d pregio: come scritto, la presenza del cancello carraio che impediva e impedisce l'accesso a chiunque, inclusi gli altri condòmini, è inoppugnabile, come pure è stato provato che tale cancello è in loco dagli anni '70, dal che discende che, anche a voler per mera ipotesi trascurare tutte le considerazioni già svolte in punto di proprietà del cortile di cui al mappale 242 in capo a comunque dall'atto CP_2 di interversione rappresentato dall'edificazione del cancello da parte del padre e dante causa di si è ampiamente maturato il termine per l'usucapione. CP_2
In conclusione, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
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7. Domanda di condanna alla demolizione e al risarcimento: decisione Il Tribunale osserva che alla luce dell'emersa infondatezza della domanda attorea di accertamento del vincolo e di rivendica, discende in via conseguenziale che anche le domande di condanna alla demolizione e al risarcimento del danno sono infondate e debbono essere rigettate, atteso che l'uso e l'occupazione dell'area contesa da parte di
[...] non sono espressione di fatto illecito di occupazione illegittima, bensì CP_2 esercizio del suo diritto di proprietà esclusiva.
8. Spese di lite e domanda ex art. 96 cpc Le spese sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione vigente alla data di introduzione della causa (2017): in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo tali disposizioni al principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf: Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074). Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale del che deve, pertanto, essere condannato a rifondere integralmente le Parte_2 spese di lite del VE, non emergendo ragioni per discostarsi dalla regola della causalità della lite. Quanto alla liquidazione delle dette spese, applicati i parametri previsti dal d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022 per lo scaglione di valore applicabile (causa di valore indeterminabile di complessità elevata), tenuto conto del tenore delle memorie e del notevole impegno difensivo resosi necessario per il VE in tutte e quattro le quattro fasi del processo, tutte particolarmente laboriose, come dimostrato dalla peculiare genericità delle difese svolte dall'Attore in citazione, poi adeguate in reazione alle difese del VE, dal numero di udienze (11 complessive), dalla gravosità dell'istruttoria (5 testi e CTU), dalla necessità in fase decisionale di chiarimenti del Giudice e di integrazione del potere di rappresentanza dell'amministratore del attoreo ex art. 182 cpc, si reputano congrui i parametri massimi per le quattro CP_1 fasi del processo, pari a complessivi € 21.155,00 per compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale del VE. La domanda ex art. 96 cpc, benchè ammissibile, stante l'integrale soccombenza attorea, deve essere disattesa, non risultando sufficiente evidenza dell'elemento soggettivo e pagina 13 di 14 oggettivo, alla luce dell'estrema complicazione delle vicende di causa, come dimostrata dalla complessa istruttoria che è stato necessario svolgere.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta ovvero assorbita, così decide: rigetta tutte le domande attoree, in quanto infondate;
letti gli artt. 91 e ss cpc, condanna il a pagare a favore di Controparte_10 CP_2
a titolo di refusione integrale delle spese di lite, la somma di € 21.155,00
[...] per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale del VE. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 3.03.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc nella formulazione vigente alla data di introduzione della causa, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 57892/2017 R.G. il 30.11.2017, giusta istanza di iscrizione a ruolo depositata il 20.11.2017, promossa da:
C.F.: sito in Controparte_1 Parte_1 P.IVA_1
Milano, via Ripa di Porta Ticinese 101, in persona dell'amministratore pro tempore, di seguito, per brevità: “ , Parte_2 rappresentato e difese dall'avv. Davide DONDONI del foro di Pavia e con lo stesso elettivamente domiciliata in Voghera (PV), via Emilia 101, presso e nello studio del detto Difensore, nonché al suo indirizzo digitale giusta Email_1 procura speciale e elezione di domicilio allegata all'atto di citazione;
-Attore- contro:
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
), ivi residente in corso Sempione 71, di seguito, per brevità: “ C.F._1 [...]
, CP_2 rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Nicola Severino FERRARIS ed Eleonora CROTTA, entrambi del foro di Milano, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Milano, via Dante 14, presso e nello studio del primo, nonché all'indirizzo digitale degli stessi ed Email_2 Email_3 giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta-
* * * TERMINE per il deposito della memoria conclusionale di replica: 4.11.2024. pagina 1 di 14 * * * OGGETTO: rivendica di proprietà – risarcimento del danno.
* * * CONCLUSIONI per l'Attore:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto per le motivazioni di cui in premessa contrariis reiectis così giudicare In via principale: accertare e dichiarare, per le motivazioni in atti, l'esistenza di un vincolo perpetuo al cortile del mappale 242 e, per l'effetto, riconoscere, la CP_3 proprietà dello stesso in capo al e dichiarare tenuto e condannare CP_1 [...]
a consentire il libero accesso al cortile comune e ad eliminare ogni CP_2 barriera e/o ostacolo e/o qualsiasi costruzione che si frapponga al libero utilizzo del cortile comune. Condannare al risarcimento senza dilazione di tutti i danni, Controparte_2 di qualsiasi natura subiti e subendi dal , e Controparte_4 quantificabili anche equitativamente nella cifra di € 500.000,00 o in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto, con vittoria di spese di causa nonché del rimborso forfetario 15% sulle stesse.”
* * *Conclusioni per la Convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previa ogni utile declaratoria del caso e di legge, così giudicare: A) in rito, in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità della produzione documentale effettuata da parte attrice per via telematica in data 8 maggio 2018; B) nel merito, in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Parte_3
e/o il difetto di rappresentanza dell'amministratore sig. e/o
[...] Parte_4 il difetto di idonea deliberazione assembleare autorizzativa, e per l'effetto, rigettare le domande ex adverso proposte; C) nel merito, in via principale: accogliere l'eccezione del signor relativa all'esercizio del diritto di Controparte_2 superficie e per l'effetto rigettare le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto;
D) nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante non dovesse accogliere per intero o parzialmente le domanda che precede, accogliere l'eccezione riconvenzionale di acquisto per compiuta usucapione, in virtù del possesso continuato per oltre vent'anni da parte del convenuto e prima ancora da parte del suo dante causa, e per l'effetto rigettare le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto;
E) nel merito, in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere sussistente un qualsivoglia diritto reale (anche minore) sul Mappale 242 in capo al attore, CP_1 condannare il medesimo alla rifusione delle spese di manutenzione e/o degli CP_1
pagina 2 di 14 esborsi per tasse e imposte sostenuti dal sig. nella misura determinata sulla CP_2 base delle risultanze emerse nel corso del giudizio e/o anche in via equitativa, ove ritenuto legittimato passivo di tale domanda il attore (come ad avviso del CP_1 convenuto). F) in ogni caso:
- condannare il ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; Parte_3
- con vittoria di spese, diritti, compensi e onorari, oltre accessori di legge. G) in via istruttoria: ammettere le istanze istruttorie a suo tempo formulate dal convenuto con le proprie memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3, c.p.c.”
FATTO E DIRITTO
1. Thema decidendum
-con atto di citazione notificato il 15.11.2017- ha evocato in Parte_2 giudizio il suo condòmino rassegnando le conclusioni sopra riportate e CP_2 svolgendo le seguenti domande: 1) domanda di accertamento che la porzione di area, identificata catastalmente al N.C.E.U. di Milano, foglio 18. mappale 242, è sottoposta a un “vincolo perpetuo a cortile ; di conseguenza CP_3
2) accertare che detta porzione è di proprietà del adibita a Parte_2 cortile comune;
3) condannare a demolire ogni barriera/ostacolo sulla detta CP_2 porzione;
4) condannare a pagare € 500.000,00, o la diversa somma di CP_2 giustizia, a titolo di risarcimento del danno, a sostegno deducendo:
- a gennaio 2013 il VE ha reputato di mantenere sempre abbassata una barra mobile che dà ingresso alla porzione -figlio 18 mappale 242- da sempre utilizzata dal per il parcheggio automobili, motorini e biciclette dei condomini, Parte_2
- la prova del vincolo e della proprietà consiste nell'atto costitutivo del condominio, nel primo atto di compravendita di un'unità immobiliare e nell'atto pubblico del 31.01.1964 per comunione di cortili ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del Regolamento di igiene del comune di Milano;
- è un condòmino e, dunque, non può usucapire l'area cortilizia CP_2 comune. si è tempestivamente costituito in giudizio ex art. 167 cpc il CP_2
19.04.2018, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto e, all'udienza di precisazione delle conclusioni ha rinunciando alla domanda di declaratoria di usucapione, e reiterato le seguenti eccezioni: a) carenza di potere di rappresentanza sostanziale in capo all'Amministratore del perché la delibera autorizzativa della causa è stata assunta a Parte_2 maggioranze semplici e non qualificate;
pagina 3 di 14 b) carenza di legittimazione attiva sostanziale dell'Attore, atteso che è legittimato attivo il supercondominio e/o un altro condominio viciniore, nella specie il CONDOMINIO DI RIPA DI PORTA TICINESE 97/B; c) infondatezza nel merito della domanda, in quanto:
- le due società costruttrici dei fabbricati adiacenti il cortile,
[...]
e hanno realizzato Controparte_5 Controparte_6
l'autorimessa sita al piano sottostante il detto cortile e l'hanno venduta nel 1961 a
[...] padre del VE, nonché in tutti gli atti di compravendita Persona_1 immobiliare dei singoli appartamenti, a partire dal primo del 22.01.1960, si sono riservate il diritto di sopraelevare sul citato mappale;
questo diritto di sopraelevazione è stato ceduto da entrambe il 27.10.1961 all'arch. che l'ha venduto a Persona_2 [...] il 26.05.1962; quest'ultimo ha esercitato il diritto di sopraelevazione, Persona_1 realizzando un bagno a servizio dell'autorimessa sottostante (a cui si accede da scala interna) e dei garages, il tutto previa licenza del Comune di Milano;
il compendio è stato poi donato da ai due figli, e e Persona_1 CP_2 Persona_3 il secondo ha poi permutato nel 1985 la sua metà in favore dell'odierno VE;
- l'atto per comunione di cortili del 31.01.1964 è stato superato da un successivo accordo avvenuto nel 2009 tra tutti i condomìni prospicienti un altro cortile comune, con cui detti condomìni hanno concordato il rifacimento del detto diverso cortile comune, senza minimamente occuparsi del rifacimento del cortile di cui al mappale 242, in quanto appunto di proprietà esclusiva di CP_2
d) in subordine, la domanda è infondata per usucapione, atteso che tutti i danti causa di hanno posseduto uti dominus il cortile dal 1962, pagandone le spese CP_2 di manutenzione e usandolo in via esclusiva, in quanto detto cortile dal 1962 è stato chiuso da un cancello, le cui chiavi sono sempre state nella disponibilità dei
[...] mentre la sbarra mobile è situata altrove e non ha alcun nesso con tale CP_2 cortile.
2. Trattazione del processo Lo svolgimento del processo è stato particolarmente laborioso, in quanto sono state tenute complessivamente 11 udienze (14.05.2018, 29.11.2018, 14.02.2019, 4.07.2019, 14.02.2020, 23.09.2020, 9.07.2021, 31.03.2022, 26.01.2023, 14.12.2023 e 25.07.2024). In particolare, alla prima udienza del 24.05.2018, il Giudice ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, dalle stesse fruiti. Alla successiva udienza del 29.11.2018, il Giudice, preso atto che il VE aveva ridotto la sua difesa -rinunciando alla domanda riconvenzionale di usucapione-, tenendo ferma l'eccezione di usucapione, ha rigettato l'istanza avversaria diretta all'estensione del contraddittorio a tutti i condòmini e ha altresì accolto l'eccezione del VE, diretta a far dichiarare l'inammissibilità per tardività della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, ferma l'ammissibilità dei documenti allegati. Sentite di nuovo le parti all'udienza del 14.02.2019, con ordinanza riservata del 18.02.2019 il Giudice ha ammesso CTU tecnica sullo stato dei luoghi e sui titoli di pagina 4 di 14 proprietà, conferita il 4.07.2019 all'arch. , che ha depositato Persona_4
l'elaborato il 18.01.2020. Sentite le parti all'udienza del 14.02.2020, con ordinanza riservata del 3.03.2020, il Giudice ha fissato altra udienza al 23.09.2020, e, sentite le parti, con ordinanza riservata del 3.05.2021 ha ammesso parte dei capitoli articolati dal VE alla prova per testi. All'udienza del 9.07.2021, il Giudice ha escusso i testimoni Testimone_1
, e e all'udienza del 31.03.2022 ha
[...] Testimone_2 Testimone_3 sentito i testimoni e e all'esito, con ordinanza Testimone_4 Testimone_5 riservata del 4.04.2022 ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.01.2023. A tale udienza, questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente, ha introitato la causa a sentenza previa assegnazione dei termini massimi ex art. 190 cpc, regolarmente fruiti. Con successiva ordinanza del 14.08.2023, il Giudice ha rimesso la causa in istruttoria, sia in accoglimento dell'eccezione sub a) del VE, al fine d consentire all'Attore di sanare il vizio del potere di rappresentanza sostanziale in capo all'amministratore del condominio attoreo, come poi avvenuto, sia per sentire le parti a chiarimenti. Espletati ambedue tali incombenti all'udienza del 14.12.2023 il Giudice ha nuovamente trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini massimi ex art. 190 cpc, regolarmente fruiti. Con successiva ordinanza del 1^.07.2024, il Giudice ha rimesso la causa in istruttoria e rilevato di ufficio la questione della possibile non integrità del contraddittorio, atteso che la Convenuta aveva reiterato all'udienza di precisazione delle conclusioni la domanda di usucapione. All'udienza del 15.07.2024, tenuta in trattazione scritta, il Giudice, con ordinanza riservata del 23.09.2024, comunicata alle due parti il 24.09.2024, preso atto che il VE nelle note scritte di trattazione aveva confermato di insistere solo per l'eccezione di usucapione, con rinuncia alla domanda di usucapione, onde il contraddittorio risultava ritualmente integrato, ha trattenuto la causa a sentenza, assegnando alle parti i termini ridotti ex art. 190 cpc (venti più venti giorni), decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza riservata, quindi scaduti il 14.10.2024 e il lunedì 4.11.2024, fruiti dalla sola parte Attrice e, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione e, quindi, a far data dal 5.11.2024.
3. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con i numerosi documenti dimessi dalle due parti, tra cui: atto pubblico di vendita del 22.01.1960 dell'autorimessa sotterranea con costituzione del diritto di sopraelevazione sul soprastante cortile di cui al mappale 242 del foglio 18, gli atti pubblici di trasferimento di questo diritto di sopraelevazione, la documentazione urbanistica relative agli immobili realizzati da in esecuzione del Parte_5 diritto di sopraelevazione sul mappale 242 di cui al foglio 18, gli atti di trasferimento del 50% e pertinenze di tali immobili edificati al VE (50% per donazione da
[...]
e 50% per permuta da , l'atto per comunione Persona_1 Persona_3 di cortili del 31.01.1964, verbali di assemblea del i verbali di Parte_2
pagina 5 di 14 riunione di diversi condomìni dell'anno 2009 per il risanamento di un cortile comune a tutti i detti condomìni, le fotografie dello stato dei luoghi attuale, le visure catastali attuali e storiche e le planimetrie catastali e due contrapposte perizie di parte. Tutto questa mole di documenti è stata disaminata con l'ausilio della CTU tecnica disposta, affidata all'arch. , relazione da ritenersi qui richiamata. Persona_4
Inoltre, sono stati sentiti cinque testimoni, indotti dal VE, i quali hanno tutti confermato il capitolato attoreo che è stato loro sottoposto. Quanto ai testimoni sentiti, il Giudice reputa che gli stessi siano attendibili e genuini, in quanto direttamente informati sui fatti riferiti ma indifferenti all'esito della lite, e autori di deposizioni coerenti in sé e con le altre risultanze di causa. Il Tribunale osserva che le risultanze della CTU si reputano del tutto condivisibili, quanto alla descrizione dello stato di fatto e quanto alle valutazioni (con l'unica precisazione che segue), atteso che è stata svolta sulla scorta della attenta disamina dei documenti e previa ispezione dello stato dei luoghi, nel rispetto del principio del contraddittorio e in forza di ragionamenti coerenti in sé e tra loro e immuni da vizi logici. In particolare, il Tribunale reputa, a differenza di quanto ipotizzato dal CTU, che il diritto di sopraelevazione sia stato fruito per l'intero da mediante l'edificazione dei manufatti di Parte_6 cui ai titoli prodotti sub 6, risultando l'area cortilizia non edificata avvinta pertinenzialmente ai manufatti edificati: si tratta, ad ogni buon conto, di una questione del tutto irrilevante ai fini della decisione della causa. Il Tribunale reputa che l'istruttoria svolta sia ampiamente sufficiente a decidere la lite, con conseguente rigetto delle istanze istruttorie reiterate dal VE all'udienza di precisazione delle conclusioni.
4. Eccezioni e rilievi di rito In quanto preliminari al merito, debbono per prime essere esaminate le eccezioni di rito svolte dalle parti e i rilievi di ufficio sollevati dal Giudice in rito.
4.a Eccezione del VE di incompletezza del contraddittorio Quanto all'eccezione del VE fondato sull'asserita incompletezza del contradittorio, perché sussisterebbe litisconsorzio necessario con il Controparte_7 composto da tutti in singoli condomìni limitrofi, i quali nel 2009 hanno concordato il risanamento del cortile tra loro comune (diverso da quello di causa), nella specie l'Attore, il , il CONDOMINIO DI RIPA DI Controparte_8
PORTA TICINESE 97/B e il il Controparte_9
Tribunale reputa che tale eccezione sia da disattendersi per i seguenti motivi: in primo luogo, perché né dagli atti di causa, né dalla CTU, è risultato che sia intervenuta la costituzione del detto supercondominio;
in secondo luogo, in quanto, dalla conformazione dello stato dei luoghi del mappale controverso 242, come rappresentata dalla CTU alla pagina 28 della sua relazione, non risulta un interesse diretto a contraddire sulla domanda attorea da parte del , né da parte dei singoli condomìni coinvolti nel Controparte_7 rifacimento del cortile (diverso da quello conteso) nell'anno 2009.
pagina 6 di 14 Difatti, è vero che è emerso che il mappale 242 si trova in mezzo ai due fabbricati di cui al attoreo e al CONDOMINIO DI RIPA DI PORTA TICINESE 97/B, ma CP_1 deve considerarsi che l'Attore nella prima comparsa conclusionale di replica, depositata il 17.04.2023, pagina 3, ha dichiarato di ridurre la domanda attorea di accertamento e di rivendica ad una porzione soltanto del mappale 242 del foglio 518 del NCEU di Milano (“La domanda va, quindi, intesa ovviamente nei limiti in cui il mappale risulta di pertinenza al ”), così neutralizzando Controparte_10 qualsiasi possibile ipotesi di interferenza con il frontistante il CONDOMINIO DI RIPA DI PORTA TICINESE 97/B.
4.b Rilievo del Giudice in ordine alla completezza del contradittorio Quanto poi al rilievo di ufficio svolto dal Giudice nell'ordinanza del 1^.07.2024 in ordine al fatto che la legittimazione attiva a svolgere domanda di rivendica di parti comuni appartiene al , secondo un orientamento giurisprudenziale (ex multis: Cass. CP_1 civ. sez.
6-2 n. 23190 del 23.10.2020; Cass. civ. sez. 2 n. 40 dell'8.01.2015; Cass. civ. sez. 2 n. 16230 del 25.07.2011; Cass. civ. sez. 2 n. 12395 del 25.05.2006; Cass. civ. sez. 2 n. 3257 del 19.02.2004; Cass. civ. sez. 2 n. 13695 del 17.09.2003) e ai singoli condòmini secondo un altro orientamento (ex multis: Cass. civ. sez. 2 n. 25014 del 9.11.2020; Cass. civ. sez. 2 n. 21826 del 24.09.2013; Cass. civ. sez. 2 del 3.04.2003 n. 5147; Cass. civ. sez. 2 n. 2523 del 27.04.1981; Cass. civ. sez. 2 n. 954 del 10.05.1967), il Tribunale reputa di dover aderire al primo orientamento, che risulta più convincente e coerente con la disciplina del condominio, tenuto conto che la domanda di rivendica riguarda parti in tesi comuni (area cortilizia). In conclusione, il contraddittorio risulta integro e la causa deve essere decisa nel merito.
5. Domande di accertamento di vincolo e rivendica: diritto Il Tribunale ricorda che l'art. 922 cc stabilisce quali sono i modi di acquisto della proprietà mentre l'art. 948 cc pone il rimedio a difesa del proprietario che assuma di avere diritto al rilascio della cosa di sua proprietà. In materia di onere della prova di tale azione, la Corte di legittimità ha affermato, tra le tante: “In tema di azione di rivendicazione, all'attore fa capo l'onere di allegare i fatti storici su cui fonda la proprietà in guisa da consentire all'avversario di prendere consapevolmente posizione al riguardo, anche ai fini della eventuale delimitazione della catena probatoria dei titoli di acquisto, non potendo la relevatio ab onere probandi correlata al principio di non contestazione ex art. 115, comma 1, c.p.c. prescindere da essa.” (Cass. civ., sez. 2 n. 32820 del 27.11.2023) e: “Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo pagina 7 di 14 necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore.” (Cass. civ., sez. 2 n. 28865 del 19.10.2021)
6. Domande di accertamento e rivendica: decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze fattuali di causa, le domande attoree di accertamento dell'esistenza di un vincolo a cortile del mappale 242 e di conseguente accertamento del diritto CP_3 alla rivendicazione in capo al sono risultate infondate e debbono Parte_2 essere rigettate, atteso che l'Attore non ha fornito idonea prova del suo titolo di proprietà sul detto cortile e mappale, onde non ha adempiuto al suo onere probatorio, il tutto a tacere che il convenuto ha fornito prova di avere acquistato la proprietà della res contesa.
6.a Carenza di prova del diritto di proprietà Il Giudice evidenzia che l'Attore non ha prodotto l'atto di costituzione del né il primo atto di compravendita di un'unità immobiliare Parte_2 condominiale, nonostante abbia menzionato in atto di citazione tali atti quali fondamenti del suo buon diritto. Quanto all'atto per comunione di cortili per notaio del 31.01.1964, Per_5 sottoscritto da e Controparte_5 Controparte_6
(doc. 8 fasc. Att.), il Giudice osserva che tale atto non prova affatto che
[...] con tale atto il abbia acquistato il diritto al vincolo a cortile del Parte_2 mappale 242, né, men che meno, prova che il detto mappale sia un cortile di proprietà del attoreo, e ciò per almeno due distinte ed autonome ragioni. Parte_2
In primo luogo, si rileva che alla data del 31.01.1964, sia Controparte_5 sia on avevano più la proprietà
[...] Controparte_6 piena del detto cortile di cui al mappale 242, in quanto esse, nel vendere a Per_1
l'autorimessa interrata con atto di compravendita del 22.01.1960 si erano
[...] riservate un diritto di sopraelevazione sopra il soffitto dell'autorimessa (doc. 2 fasc. Conv.). Non solo, le predette società, nel rivendere ai terzi i singoli appartamenti dei due fabbricati prospicienti il cortile (costituiti poi nel e nel Parte_2
CONDOMINIO RIPA DI PORTA TICINESE 97/B), si erano riservate il diritto di sopraelevare sul detto mappale, come si legge nell'atto del 27.10.1961 (doc. 3 pag. 2, fasc. Conv.). E' poi risultato che il 27.10.1961 tali due società hanno venduto tale loro pagina 8 di 14 diritto di sopraelevazione sul mappale 242 a il quale il 25.05.1962 lo Persona_2 ha aveva venduto a (doc. 5 fasc. Conv.), il tutto, si badi, come Persona_1 risultante da atti pubblici aventi data certa (docc.
2-5 fasc. Conv.). Da tanto discende che le pretese danti causa del (cioè Parte_2
non Controparte_5 Controparte_6 hanno trasferito al né il diritto di vincolo a cortile, né la proprietà sul Parte_2 mappale 242, perché nelle more del 31.01.1964 avevano già disposto del diritto di sopraelevare sul detto cortile. In secondo luogo, si evidenzia che è documentale che nel 2009 il gruppo di condomìni -di cui fa parte anche quello attoreo- che hanno un cortile in comune (nella specie:
, Parte_2 Controparte_8
CONDOMINIO DI RIPA DI PORTA TICINESE 97/B e CONDOMINIO DI RIPA DI PORTA TICINESE 103) hanno concordemente deciso di risanare il loro cortile comune, sin dall'accesso su via di Ripa di Porta Ticinese, ritratto nella planimetria a pag. 25 della relazione di CTU, adibito a transito, sosta e parcheggio di veicoli dei condòmini, rifacendo la pavimentazione. Orbene, dal progetto condiviso tra tutti detti condomìni, incluso il (doc. 24 fasc. Conv.), si ricava con evidenza che il cortile Parte_2 di cui al mappale 242 è estraneo al progetto ed è considerato come cosa di terzi, nella specie, come bene di anche coinvolto nelle riunioni in cui si è deciso CP_2 come procedere, recanti sottoscrizioni dei vari condomini e tra le altre anche quella, non disconosciuta, del (docc. 22-23 fasc. Conv.). Ciò è in perfetta Parte_2 coerenza con altro documento, pure proveniente incontestatamente dall'Attore, nella specie un verbale di assemblea condominiale del 20.10.2003, in cui i condòmini decidono di predisporre undici posti auto nel cortile antistante il (doc. 16 fasc. Conv.), CP_1 laddove il cortile controverso di cui al mappale 242 è retrostante il Parte_2 attoreo come si ricava dalla planimetria alla pagina 28 della relazione del CTU. Ancora, e solo per completezza, si rileva che in coerenza con tale quadro probatorio, il Regolamento del prodotto dal VE, non reca alcuna Parte_2 menzione del cortile conteso (doc. 31 fasc. Conv.) e mentre il VE ha documentato e provato per testi di avere sostenuto spese per la manutenzione straordinaria del cortile di cui al mappale 242 (doc. 11 fasc. Conv.), nulla del genere ha provato l'Attore.
6.b Prova dell'acquisto della proprietà in capo al VE Il Tribunale altresì osserva che non solo l'attore non ha fornito prova delle azioni svolte, ma il VE ha fornito evidenza di avere acquistato la proprietà del cortile d cui al mappale 242 per due distinte ed autonome rationes decidendi.
In primo luogo, difatti, il Tribunale osserva che il VE ha provato per tabulas che dopo avere acquistato il 25.05.1962 il diritto d sopraelevazione Persona_1 sul mappale 242 (posto sopra la sua autorimessa interrata), ha costruito negli anni '60 dei manufatti (bagno, garage, ufficio), così esercitando il diritto a sopraelevare sul mappale 242. Altresì il VE ha provato di avere acquistato la proprietà intera di tali manufatti e del cortile ad essi pertinenziale, quanto al 50% da suo padre Per_1
pagina 9 di 14 per donazione e quanto al restante 50% da suo fratello che a sua CP_2 Per_3 volta l'aveva ricevuto per donazione dal padre, in forza di atto di permuta (docc.
8-9 fasc. Conv.), dal che discende che ha acquistato la proprietà intera dei manufatti e del cortile di cui al mappale 242.
In secondo luogo, e tanto è dirimente, il Giudice osserva che dalle complessive emergenze probatorie, è emerso che -quand'anche non si reputi provato, non si vede come, che abbia acquistato a titolo derivativo la proprietà del Controparte_11 mappale 242 e dei manufatti sullo stesso insistenti- allora si deve considerare che anche l'eccezione di usucapione svolta dal VE è fondata. Difatti, è emerso che dante causa di e Persona_1 CP_2 Persona_3 quest'ultimo a sua volta dante causa dell'odierno VE, ha posseduto
[...] uti dominus in via esclusiva il cortile di cui al mappale 242, sin dal 1962-1963 e tale possesso è passato mortis causa ai due figli, onde l'odierno VE lo sta esercitando de facto dagli anni '70 ad oggi. Segnatamente, è emerso dalla CTU -ed è stato anche appurato dal Giudice all'udienza di chiarimenti del 14.12.2023- che la “sbarra mobile” (menzionata in atto di citazione dall'Attore come realizzata dal nel 2013 per impedire l'accesso al cortile CP_12 conteso) in realtà non si trova affatto all'ingresso del cortile controverso in causa di cui al mappale 242 (cortile interno rispetto alla via Ripa di Porta Ticinese) ma si trova su via Ripa di Porta Ticinese. Segnatamente, tale sbarra mobile si trova all'ingresso del cortile comune ai vari condòmini di cui al rifacimento dai medesimi deciso nel 2009, come chiarito dalla CTU alla pagina 53 della relazione e come ritratta dal CTU nella prima pagina dell'allegato 3 della CTU, come si ricava altresì dalla planimetria del CTU a pagina 25. Inoltre, come anche ammesso dall'Attore nelle seconde e terze comparse conclusive, è emerso in causa che il cortile controverso di cui al mappale 242 è sì chiuso, ma non già dalla detta sbarra mobile, che si trova altrove, quanto piuttosto da un cancello carraio, ritratto nella fotografia a pagina 18 della CTU, anche rappresentato nella planimetria a pagina 28 della CTU, ed è risultato che le chiavi di questo cancello sono nella disponibilità di come riferito dai testi sentiti e pure attestato de visu dal Parte_5
CTU: “nel corso del sopralluogo di avvio della CTU – 22-7-2019 – il VE Sig.
[...] ha “aperto” con le proprie chiavi il cancello d'ingresso al Collegio CP_2 peritale” (CTU pag. 53). Dalla CTU e dai documenti si ricava che attualmente nel detto conteso cortile vi è un lucernario che dà luce all'autorimessa interrata sottostante il mappale 242, un bagno pertinenziale sempre alla detta autorimessa, uffici di agenzia assicurativa (prima garage) realizzati da padre del VE, come da relativa Parte_5 documentazione urbanistica dimessa (doc. 6 fasc. Conv.) e attualmente pacificamente utilizzati in via esclusiva da come da fotografie 7 e 12 allegate alla Parte_5 comparsa di costituzione e come da fotografie allegate alla CTU sub 3. Orbene, tutti i cinque testi sentiti, tutti indifferenti all'esito della lite e tutti testimoni oculari di quanto riferito, della cui genuinità già si è scritto, hanno confermato i nove pagina 10 di 14 capitoli ammessi del VE, nella specie i capitoli 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21 e 23, di seguito riprodotti, per migliore chiarezza del lettore: “8) “Vero che ogni qual volta mi sono recato presso l'agenzia assicurativa, la concessionaria automobili (rivendita autorizzata FIAT) del sig. ovvero presso l'autorimessa di proprietà della CP_2 famiglia ho notato che il cortile interno tra i due edifici adiacenti CP_2
(Condominio di Ripa di Porta Ticinese n. 97/B e Controparte_10
) e antistante i Garage, era delimitato da un cancello carrabile?”; 10) “Vero che
[...] nella mia qualità di operaio edile nell'anno 1985, su incarico e richiesta del signor
[...]
ho eseguito lavori di manutenzione sul cortile interno tra i due edifici CP_2 adiacenti (Condominio di Ripa di Porta Ticinese n. 97 e Controparte_10
), e antistante i Garage del signor ”; 11) “Vero che nella
[...] CP_2 mia qualità di fabbro con officina all'epoca sita in Milano, Viale Cassala conosco il signor sin dal 1975 e, in varie occasioni nel corso degli anni, ho eseguito CP_2 lavori di manutenzione presso la proprietà del medesimo presso il cortile interno tra i due edifici adiacenti ( e Controparte_13 Controparte_14
)?”; 12) “Vero che nel corso del 2007, su richiesta e incarico del
[...] signor ho eseguito la sostituzione -in quanto usurata- della serratura del CP_2 cancello carrabile posto all'ingresso del cortile interno tra i due edifici adiacenti ( e Controparte_13 Controparte_14
), come risulta dalla fattura n. 3 del 22 gennaio 2007 che mi si rammostra (cfr. doc.
[...]
33)?”; 13) “Vero che nella mia qualità di fabbro con officina in Borghetto Lodigiano, Via dei Tigli n. 33, su richiesta e incarico del signor ho eseguito lavori di CP_2 manutenzione del lucernario posto sul cortile interno tra i due edifici adiacenti ( e Controparte_13 Controparte_14
)?” 15) “Vero che nella mia qualità di operaio edile nel corso del 2007, su richiesta e
[...] incarico del signor ho eseguito lavori di muratura, imbiancatura e posa CP_2 guaine per impermeabilizzazioni del cortile interno tra i due edifici adiacenti (Condominio di Ripa di Porta Ticinese n. 97/B e Controparte_10
)?”; 17) “Vero che ogni qual volta mi sono recato presso il cortile interno tra i due
[...] edifici adiacenti (Condominio di Ripa di Porta Ticinese n. 97/B e Controparte_10
) e antistante i Garage del signor per eseguire vari
[...] CP_2 interventi nella mia qualità sopra indicata ho notato la presenza del cancello carrabile?” 21) “Vero che il cortile interno, posto tra il n. 97/B e Controparte_13 il e antistante i Garage del signor Controparte_14 [...]
è sempre stato delimitato da un cancello carrabile?” 23) “Vero che tutte le CP_2 volte in cui mezzi pesanti (quali camion pompieri, ambulanze, gru e mezzi per traslochi) hanno avuto accesso al cortile interno tra il Controparte_13
e il e antistante i Garage del signor Controparte_14 [...]
per esigenze di sicurezza o contingenti, è stato necessario richiedere al signor CP_2
l'autorizzazione per l'accesso al predetto lastrico solare con tali mezzi CP_2 pesanti, a condizione che non superino i 35 quintali?”. Dai documenti e dalle dette cinque deposizioni si ricava dunque che il lucernario è stato realizzato insieme all'autorimessa a cui serve a dare luce solare e, quindi, prima della pagina 11 di 14 vendita dell'autorimessa, avvenuta il 22.01.1960 (doc. 2 fasc. Conv.), mentre il bagno e tutti gli altri manufatti sono stati edificati da padre del Persona_1
VE, negli anni 1963-1966, come si ricava dalle licenze comunali e dalla documentazione urbanistica prodotta (doc. 6 fasc. Conv.). Il cancello carraio risulta, di conseguenza, ragionevolmente e comunque incontestatamente realizzato negli stessi anni dell'edificazione dei manufatti. In ogni caso, i testi sentiti hanno riferito che per quanto a loro conoscenza per lo meno dal 1973 (cfr: teste dichiaratosi amico del VE da tale data), 1983 Testimone_4
(cfr: teste , dichiaratosi vicino di casa del VE a tale Testimone_1 data) o 1984 (teste dichiaratosi lavorare nei pressi da tale data), il Testimone_5 cancello carraio è in situ ed è tenuto chiuso dai per impedire l'accesso CP_2 indiscriminato delle persone al cortile, come riferito da tutti e cinque i testimoni. Del resto, anche l'Attore, non ha smentito tale circostanza, posto che nelle sue comparse conclusive (ad esempio, prima comparsa conclusionale, pagina 9) ha sostenuto che la presenza del cancello carraio sarebbe irrilevante, in quanto realizzato, come indicato dal CTU, su un diverso mappale, il 241, che non è oggetto della domanda di rivendica. Orbene, la circostanza che il cancello sia stato edificato su un mappale diverso da quello conteso non elide la circostanza che è lì dagli anni '60 e comunque al più tardi dagli anni '70, e che pertanto è da tale data che la famiglia ha impedito -per il CP_2 tramite di detto cancello- l'accesso a terzi al cortile controverso in questa causa, cortile che peraltro costituisce il lastrico della sua autorimessa sottostante, e in cui il padre del VE ha edificato numerosi manufatti avvalendosi del diritto di edificazione acquistato il 25.05.1962. In altre parole, prima e poi i suoi figli hanno goduto uti dominus Persona_1 del cortile conteso di cui al mappale 242 al più tardi dagli anni '70 e, quindi, per un periodo ben superiore al ventennio, onde deve concludersi -in via meramente incidentale- che l'eccezione di usucapione svolta dal VE contro l'Attore è fondata ed idonea a paralizzare la domanda attorea di rivendica, essendo emerso che il VE ha acquistato per usucapione il diritto di proprietà esclusiva sul mappale 242. Solo per completezza, il Tribunale rileva che le difese svolte dall'Attore in punto d irrilevanza del possesso fruito da e dai suoi danti causa sarebbe inidoneo CP_2
a fondare la domanda di usucapione, in quanto si tratterebbe di mero compossesso della cosa comune da parte del condòmino, e mancherebbe prova dell'interversione del possesso, è una difesa priva d pregio: come scritto, la presenza del cancello carraio che impediva e impedisce l'accesso a chiunque, inclusi gli altri condòmini, è inoppugnabile, come pure è stato provato che tale cancello è in loco dagli anni '70, dal che discende che, anche a voler per mera ipotesi trascurare tutte le considerazioni già svolte in punto di proprietà del cortile di cui al mappale 242 in capo a comunque dall'atto CP_2 di interversione rappresentato dall'edificazione del cancello da parte del padre e dante causa di si è ampiamente maturato il termine per l'usucapione. CP_2
In conclusione, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
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7. Domanda di condanna alla demolizione e al risarcimento: decisione Il Tribunale osserva che alla luce dell'emersa infondatezza della domanda attorea di accertamento del vincolo e di rivendica, discende in via conseguenziale che anche le domande di condanna alla demolizione e al risarcimento del danno sono infondate e debbono essere rigettate, atteso che l'uso e l'occupazione dell'area contesa da parte di
[...] non sono espressione di fatto illecito di occupazione illegittima, bensì CP_2 esercizio del suo diritto di proprietà esclusiva.
8. Spese di lite e domanda ex art. 96 cpc Le spese sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione vigente alla data di introduzione della causa (2017): in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo tali disposizioni al principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf: Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074). Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale del che deve, pertanto, essere condannato a rifondere integralmente le Parte_2 spese di lite del VE, non emergendo ragioni per discostarsi dalla regola della causalità della lite. Quanto alla liquidazione delle dette spese, applicati i parametri previsti dal d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022 per lo scaglione di valore applicabile (causa di valore indeterminabile di complessità elevata), tenuto conto del tenore delle memorie e del notevole impegno difensivo resosi necessario per il VE in tutte e quattro le quattro fasi del processo, tutte particolarmente laboriose, come dimostrato dalla peculiare genericità delle difese svolte dall'Attore in citazione, poi adeguate in reazione alle difese del VE, dal numero di udienze (11 complessive), dalla gravosità dell'istruttoria (5 testi e CTU), dalla necessità in fase decisionale di chiarimenti del Giudice e di integrazione del potere di rappresentanza dell'amministratore del attoreo ex art. 182 cpc, si reputano congrui i parametri massimi per le quattro CP_1 fasi del processo, pari a complessivi € 21.155,00 per compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale del VE. La domanda ex art. 96 cpc, benchè ammissibile, stante l'integrale soccombenza attorea, deve essere disattesa, non risultando sufficiente evidenza dell'elemento soggettivo e pagina 13 di 14 oggettivo, alla luce dell'estrema complicazione delle vicende di causa, come dimostrata dalla complessa istruttoria che è stato necessario svolgere.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta ovvero assorbita, così decide: rigetta tutte le domande attoree, in quanto infondate;
letti gli artt. 91 e ss cpc, condanna il a pagare a favore di Controparte_10 CP_2
a titolo di refusione integrale delle spese di lite, la somma di € 21.155,00
[...] per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale del VE. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 3.03.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
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