Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 6154
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Nullità del decreto ingiuntivo

    Il Giudice non ravvisa ostacoli normativi all'applicazione della procedura monitoria in ambito di vendita di cose mobili, in quanto l'art. 633 c.p.c. consente l'emissione di decreto ingiuntivo per somme liquide di denaro o determinate quantità di cose fungibili.

  • Rigettato
    Inesistenza del credito

    La fornitura è stata eseguita correttamente e la parte opposta ha diritto al corrispettivo. Le contestazioni specifiche riguardano solo alcune forniture di marzo e aprile. La maggior parte dei DDT sono firmati e, comunque, la stessa parte opponente si duole dei vizi della fornitura, confermandone la ricezione. Le fatture elettroniche sono sufficienti per l'emissione del decreto ingiuntivo, supportate dall'estratto autentico notarile del registro IVA.

  • Rigettato
    Grave inadempimento contrattuale

    La fornitura è stata eseguita correttamente. La problematica sarebbe sorta a fine settembre, ma per sei mesi la parte opponente ha continuato ad ordinare e accettare i prodotti. Non vi è stata ammissione da parte dell'azienda opposta circa l'inidoneità della cagliata. La comunicazione della sig.ra Pt_1 non faceva cenno a merce viziata. L'espansione dell'attività della parte opponente è incompatibile con la fornitura per mesi di merce viziata. La fiducia riposta nell'opposta come unico fornitore contrasta con l'allegato vizio. Non vi sono lamentele da parte di altre imprese che hanno collaborato con l'opposta.

  • Rigettato
    Diritto alla riduzione del prezzo

    La fornitura è stata eseguita correttamente e la parte opposta ha diritto al corrispettivo. Le contestazioni specifiche riguardano solo alcune forniture di marzo e aprile. La maggior parte dei DDT sono firmati e, comunque, la stessa parte opponente si duole dei vizi della fornitura, confermandone la ricezione.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento danni

    La fornitura è stata eseguita correttamente e la parte opposta ha diritto al corrispettivo. Le domande riconvenzionali presuppongono un inadempimento dell'opposta, che non è stato provato.

  • Rigettato
    Compensazione di crediti

    La fornitura è stata eseguita correttamente e la parte opposta ha diritto al corrispettivo. Le domande riconvenzionali sono state rigettate, pertanto non vi sono crediti dell'opponente da compensare.

  • Rigettato
    Condanna per lite temeraria

    Non si ritiene di accogliere l'istanza, visto che il comportamento della parte opponente non ha aggravato oltre modo il processo.

  • Accolto
    Conferma del decreto ingiuntivo

    La fornitura è stata eseguita correttamente e la parte opposta ha diritto al corrispettivo. La parte opponente è condannata a pagare l'importo residuo oltre interessi e spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 6154
    Giurisdizione : Trib. Venezia
    Numero : 6154
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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