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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 6154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6154 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. BI MO GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 6877/2021 R.G. promossa da
, in qualità di titolare di impresa individuale Pier & Gio' di Cabrelle Giorgia, Parte_1 cancellata, con l'avv. Vanzo Anna;
ATTRICE OPPONENTE contro in persona del lega rappresentante pro tempore, con l'avv. Zanioli Controparte_1
Andrea;
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1508/2021 di questo Tribunale.
Parte attrice ha concluso richiamandosi all'atto di citazione ed in via istruttoria come da memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c..
In atto di citazione in opposizione ha concluso:
“In via preliminare
- Accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui in narrativa la nullità del decreto ingiuntivo opposto n.
1508/2021 dd. 30.6.2021 – non provvisoriamente esecutivo - reso dal Tribunale di Venezia nel procedimento per ingiunzione rubricato al numero 4368/2021 e notificato in data 1.7.2021 a mezzo
PEC alla;
Parte_2
- rigettarsi l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 cpc essendo la presente opposizione fondata su prova scritta ed essendo del tutto contestato il credito azionato in via monitoria per tutti i motivi meglio esposti in narrativa.
Nel merito
Accertarsi e dichiararsi per i motivi di cui in narrativa che il credito istato in via monitoria non è certo, né liquido né esigibile, per l'effetto revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o illegittimo e/o
1 inefficace e/o erroneo il decreto ingiuntivo opposto non provvisoriamente esecutivo n 1508/2021 dd. 30.6.2021 reso dal Tribunale di Venezia nel procedimento per ingiunzione rubricato al numero
4368/2021 e notificato in data 1.7.2021 a mezzo PEC per i motivi di cui in atti.
In via Riconvenzionale principale
Accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale del dichiarare la Controparte_1 risoluzione del contratto intercorso tra le parti per fatto e colpa del e per Controparte_1
l'effetto previa revoca e/o dichiarazione di nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o erroneità del decreto ingiuntivo opposto non provvisoriamente esecutivo n 1508/2021 dd. 30.6.2021 reso dal
Tribunale di Venezia nel procedimento per ingiunzione rubricato al numero 4368/2021 e notificato in data 1.7.2021 a mezzo PEC per i motivi di cui in atti:
(a) dichiarare che la somma di euro 31.348,82, ovvero quella che sarà accertata in corso di causa, non è dovuta e
(b) condannare l'opposta, in persona del legale rappresentante pt al risarcimento del danno in favore della nella misura di euro 28.000,00.= ovvero di quella diversa che verrà Parte_2 accertata in corso di causa, per tutti i motivi di cui in narrativa.
In via Riconvenzionale subordinata
Accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale del dichiarare il Controparte_1 diritto dell'opponente a vedersi ridotto il prezzo della merce acquistata ex art. 1492 cc e per l'effetto previa revoca e/o dichiarazione di nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o erroneità del decreto ingiuntivo opposto non provvisoriamente esecutivo n 1508/2021 dd. 30.6.2021 reso dal
Tribunale di Venezia nel procedimento per ingiunzione rubricato al numero 4368/2021 e notificato in data 1.7.2021 a mezzo PEC per i motivi di cui in atti:
(a) dichiarare che la somma di euro 31.348,82, ovvero quella che sarà accertata in corso di causa, non è dovuta e per l'effetto revocare (b) condannare l'opposta, in persona del legale rappresentante pt al risarcimento del danno in favore della nella misura di euro Parte_2
28.000,00.= ovvero di quella diversa che verrà accertata in corso di causa, per tutti i motivi di cui in narrativa.
Nel merito in via ulteriore
- Disporsi la compensazione giudiziale di quanto fosse, eventualmente e nella denegata ipotesi, riconosciuto dovuto da , a con quanto, sarà Parte_2 Controparte_1 riconosciuto dovuto dal alla , per i titoli e ed in forza delle Controparte_1 Parte_2 domande tutte di cui in narrativa e per tutti i motivi di cui in atti.
Condanna ex art. 96 cpc
- Si chiede la condanna ex art.96 cpc della società opposta per i motivi di cui in narrativa per la
2 somma che verrà ritenuta di giustizia da quantificarsi in via equitativa.
In via istruttoria
- Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e svolgere istanze istruttorie all'esito delle eventuali deduzioni di controparte.
- Con vittoria integrale di compensi e spese per i motivi di cui in atti”.
Parte convenuta ha concluso:
“nel merito
- confermare in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo n. 1508/2021 opposto e comunque condannare la OR , titolare dell'impresa individuale Pier e Giò di Cabrelle Giorgia, al Parte_1 pagamento della somma di € 36.115,87, o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre alle spese di registrazione del D.I. e agli interessi di mora dal giorno successivo alle scadenze di pagamento di ciascuna delle fatture insolute sino all'effettivo saldo, al netto delle somme incassate nelle more del presente giudizio, le quali ultime andranno imputate al credito secondo i criteri dettati dalla Legge;
- dichiarare inammissibili, improcedibili e/o comunque infondate le domande tutte formulate dalla
OR , titolare dell'impresa individuale Pier e Giò di Cabrelle Giorgia, in via Pt_1 riconvenzionale, per tutte le ragioni sopraesposte;
in via istruttoria
- ammettere la prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate:
[.. 1. “Vero che l'11 marzo 2021, al mattino, il OR ha incontrato, presso la sede di Testimone_1
sita in RO (TV), Via Pantiera, 5, il OR , padre Controparte_1 Parte_3
e collaboratore della OR per fare il punto sulle forniture e, in tale Parte_1 occasione, il OR ha firmato, in luogo della figlia, il documento di trasporto n. Parte_3
461 dell'11.3.2021 (cfr. doc. 19) che si rammostra?”; C 2. “Vero che il 17.9.2020 ha consegnato a Controparte_1 Parte_4
i prodotti indicati nel d.d.t. n. 2025 del 17.9.2020 (cfr. doc. 73) che si
[...] rammostra, tra i quali vi era “mozzarella a sfilacci” del lotto n. 09142003, e che, al momento della consegna, tale prodotto era conservato correttamente”;
3. “Vero che, nei giorni successivi, ha utilizzato per la Parte_4
[.. preparazione delle proprie pizze la “mozzarella a sfilacci” del lotto n. 09142003, fornita da il 17.9.2020?”; Controparte_1
4. “Vero che il 19.10.2020 Il ha consegnato a i Controparte_1 Controparte_2 prodotti indicati nel d.d.t. n. 2241 del 19.10.2020 (cfr. doc. 74) che si rammostra, tra i quali vi era il “taglio Napoli” del lotto n. 10152006, e che, al momento della consegna, tale prodotto era
3 conservato correttamente?”;
5. “Vero che, nei giorni successivi, ha rivenduto ai propri clienti il “taglio Controparte_2
Napoli” del lotto n. 10152006, fornito da il 19.10.2020?”; Controparte_1
6. “Vero che il 14.12.2020 Il ha consegnato a i Controparte_1 Controparte_2 prodotti indicati nel d.d.t. n. 2639 del 14.12.2020 (cfr. doc. 75) che si rammostra, tra i quali vi era il “taglio Napoli” del lotto n. 12142006, e che, al momento della consegna, tale prodotto era conservato correttamente?”;
7. “Vero che, nei giorni successivi, ha rivenduto ai propri clienti il “taglio Controparte_2
Napoli” del lotto n. 12142006, fornito da il 14.12.2020?”; CP_1 Controparte_1
8. “Vero che il 9.2.2021 Il ha consegnato a Controparte_1 CP_3 CP_4
i prodotti indicati nel d.d.t. n. 248 del 9.2.2021 (cfr. doc. 76) che si rammostra, tra i quali vi
[...] era il “taglio Napoli” del lotto n. 02082006, e che, al momento della consegna, tale prodotto era conservato correttamente?”;
9. “Vero che, nei giorni successivi, ha utilizzato per la preparazione Controparte_5 delle proprie pizze il “taglio Napoli” del lotto n. 02082006, fornito da Controparte_1 il 9.2.2021?”;
[...]
10. “Vero che il 9.2.2021 Il ha consegnato a Controparte_1 Controparte_6
i prodotti indicati nel d.d.t. n. 253 del 9.2.2021 (cfr. doc. 77) che si rammostra, tra i quali vi era il
“taglio Napoli” del lotto n. 02082006, e che, al momento della consegna, tale prodotto era conservato correttamente?”;
11. “Vero che, nei giorni successivi, ha utilizzato per la preparazione Controparte_6
C delle proprie pizze il “taglio Napoli” del lotto n. 02082006, fornito da Controparte_1 il 9.2.2021?”;
[...]
12. “Vero che il 6.4.2021 Il ha consegnato a i Controparte_1 Controparte_2 prodotti indicati nel d.d.t. n. 642 del 6.4.2021 (cfr. doc. 78) che si rammostra, tra i quali vi era la
“mozzarella di RO filone” del lotto n. 04061001, e che, al momento della consegna, tale prodotto era conservato correttamente?”;
13. “Vero che, nei giorni successivi, ha rivenduto ai propri clienti la Controparte_2
“mozzarella di filone” del lotto n. 04061001, fornito da il CP_1 Controparte_1
6.4.2021?”;
14. “Vero che il 7.4.2021 Il ha consegnato a Controparte_1 Parte_5
i prodotti indicati nel d.d.t. n. 649 del 7.4.2021 (cfr. doc. 79) che si rammostra, tra i
[...] quali vi era la “ ” del lotto n. 04061001, e che, al momento della Parte_6 consegna, tale prodotto era conservato correttamente?”;
4 15. “Vero che, nei giorni successivi, ha rivenduto ai propri Parte_5 clienti la “ ” del lotto n. 04061001, fornito da Parte_6 Controparte_1 il 7.4.2021?”;
[...] indotti sin d'ora a testi:
• il OR nato il [...] a [...], residente in [...]
48, sul capitolo di prova n. 1;
• il OR nato il [...] a [...], residente in [...]d'Artico (VE), Vicolo Parte_4
C. TO Veneto, 10, sui capitoli di prova 2 e 3;
• il OR , nato il [...] a [...], residente in [...]
(TN), Via dei Prati, 6, sui capitoli di prova 4, 5, 6, 7, 12 e 13;
• il OR , nato il [...] a [...], residente in [...]
Ten Andrea Millevoi, 6, int. 1, quale Amministratore Unico e legale rappresentante di
[...]
sui capitoli di prova 8 e 9; Controparte_5
• il OR nato il [...] a [...], residente in [...]
66, quale socio accomandatario di Pegaso di AR AN s.a.s., sui capitoli di prova 10 e 11;
• il OR nato il [...] a [...], residente in [...]
Pantiera, 1, quale Amministratore Unico e legale rappresentante di Parte_5
sui capitoli di prova 14 e 15;
[...]
- rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie;
- nella denegata ipotesi in cui l'attrice venisse ammessa alla prova orale, si domanda di essere ammessi a prova contraria sui seguenti capitoli di prova:
• con riferimento al capitolo 6 avversario, si domanda di essere ammessi alla prova contraria sul seguente capitolo di prova:
“Vero che in data 19.10.2020, nel tardo pomeriggio, il OR si recava con il OR CP_7
presso un nuovo potenziale cliente della OR la Pizzeria Parte_3 Parte_1
Pizza Bull di Chirignago, e che, dopo l'incontro, il OR confidava al OR Parte_3 che, per effettuare dei tragitti di breve durata (di circa 30 minuti) per consegnare i CP_7 prodotti caseari ai clienti di , non accendeva nemmeno la cella frigorifera del mezzo di Pt_1 traporto per risparmiare carburante”;
Si indica quale teste il OR nato il [...] a [...], residente in [...]
(TV), Via Garibaldi, 25;
• con riferimento al capitolo 7 avversario, si domanda di sentire sul medesimo capitolo avversario i
ORi nato il [...] a [...], residente in [...]
48, e il OR nato il [...] a [...], residente in [...]
5 Garibaldi, 25;
• in ordine ai capitoli da 8 a 11 avversari, si domanda di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova da 2 a 15 formulati dallo scrivente patrocinio nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., che di seguito si riportano: C 2. “Vero che il 17.9.2020 ha consegnato a Controparte_1 Parte_4
i prodotti indicati nel d.d.t. n. 2025 del 17.9.2020 (cfr. doc. 73) che si
[...] rammostra, tra i quali vi era “mozzarella a sfilacci” del lotto n. 09142003, e che, al momento della consegna, tale prodotto era conservato correttamente”;
3. “Vero che, nei giorni successivi, ha utilizzato per la Parte_4
[.. preparazione delle proprie pizze la “mozzarella a sfilacci” del lotto n. 09142003, fornita da il 17.9.2020?”; Controparte_1
4. “Vero che il 19.10.2020 Il ha consegnato a i Controparte_1 Controparte_2 prodotti indicati nel d.d.t. n. 2241 del 19.10.2020 (cfr. doc. 74) che si rammostra, tra i quali vi era il “taglio Napoli” del lotto n. 10152006, e che, al momento della consegna, tale prodotto era conservato correttamente?”;
5. “Vero che, nei giorni successivi, ha rivenduto ai propri clienti il “taglio Controparte_2
Napoli” del lotto n. 10152006, fornito da il 19.10.2020?”; Controparte_1
6. “Vero che il 14.12.2020 Il ha consegnato a i Controparte_1 Controparte_2 prodotti indicati nel d.d.t. n. 2639 del 14.12.2020 (cfr. doc. 75) che si rammostra, tra i quali vi era il “taglio Napoli” del lotto n. 12142006, e che, al momento della consegna, tale prodotto era conservato correttamente?”;
7. “Vero che, nei giorni successivi, ha rivenduto ai propri clienti il “taglio Controparte_2
Napoli” del lotto n. 12142006, fornito da il 14.12.2020?”; CP_1 Controparte_1
8. “Vero che il 9.2.2021 Il ha consegnato a Controparte_1 CP_3 CP_4
i prodotti indicati nel d.d.t. n. 248 del 9.2.2021 (cfr. doc. 76) che si rammostra, tra i quali vi
[...] era il “taglio Napoli” del lotto n. 02082006, e che, al momento della consegna, tale prodotto era conservato correttamente?”;
9. “Vero che, nei giorni successivi, ha utilizzato per la preparazione Controparte_5 delle proprie pizze il “taglio Napoli” del lotto n. 02082006, fornito da Controparte_1 il 9.2.2021?”;
[...]
10. “Vero che il 9.2.2021 Il ha consegnato a Controparte_1 Controparte_6
i prodotti indicati nel d.d.t. n. 253 del 9.2.2021 (cfr. doc. 77) che si rammostra, tra i quali vi era il
“taglio Napoli” del lotto n. 02082006, e che, al momento della consegna, tale prodotto era conservato correttamente?”;
6 11. “Vero che, nei giorni successivi, ha utilizzato per la preparazione Controparte_6
C delle proprie pizze il “taglio Napoli” del lotto n. 02082006, fornito da Controparte_1 il 9.2.2021?”;
[...]
12. “Vero che il 6.4.2021 Il ha consegnato a i Controparte_1 Controparte_2 prodotti indicati nel d.d.t. n. 642 del 6.4.2021 (cfr. doc. 78) che si rammostra, tra i quali vi era la
“mozzarella di RO filone” del lotto n. 04061001, e che, al momento della consegna, tale prodotto era conservato correttamente?”;
13. “Vero che, nei giorni successivi, ha rivenduto ai propri clienti la Controparte_2
“mozzarella di filone” del lotto n. 04061001, fornito da il CP_1 Controparte_1
6.4.2021?”;
14. “Vero che il 7.4.2021 Il ha consegnato a Controparte_1 Parte_5
i prodotti indicati nel d.d.t. n. 649 del 7.4.2021 (cfr. doc. 79) che si rammostra, tra i
[...] quali vi era la “ ” del lotto n. 04061001, e che, al momento della Parte_6 consegna, tale prodotto era conservato correttamente?”;
15. “Vero che, nei giorni successivi, ha rivenduto ai propri Parte_5 clienti la “ ” del lotto n. 04061001, fornito da Parte_6 Controparte_1 il 7.4.2021?”;
[...] indotti sin d'ora a testi:
• il OR nato il [...] a [...], residente in [...]d'Artico (VE), Vicolo Parte_4
C. TO Veneto, 10, sui capitoli di prova 2 e 3;
• il OR , nato il [...] a [...], residente in [...]
(TN), Via dei Prati, 6, sui capitoli di prova 4, 5, 6, 7, 12 e 13;
• il OR , nato il [...] a [...], residente in [...]
Ten Andrea Millevoi, 6, int. 1, quale Amministratore Unico e legale rappresentante di
[...]
sui capitoli di prova 8 e 9; Controparte_5
• il OR nato il [...] a [...], residente in [...]
66, quale socio accomandatario di Pegaso di AR AN s.a.s., sui capitoli di prova 10 e 11;
• il OR nato il [...] a [...], residente in [...]
Pantiera, 1, quale Amministratore Unico e legale rappresentante di Parte_5
sui capitoli di prova 14 e 15;
[...]
- si dichiara infine di non accettare il contraddittorio su eventuali domande o eccezioni nuove o modificate dalla OR , titolare dell'impresa individuale Pier e Giò di Cabrelle Giorgia;
Pt_1 in ogni caso
- con integrale rifusione delle spese e delle competenze di lite, comprese quelle del procedimento
7 cautelare estinto per sopravvenuta carenza di interesse, oltre a quelle liquidate dal Giudice del procedimento monitorio, oltre alla condanna della OR , titolare dell'impresa Pt_1 individuale Pier e Giò di Cabrelle Giorgia, al pagamento, in favore di Controparte_1
di un'ulteriore somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte odierna opposta ha conseguito il decreto ingiuntivo indicato in oggetto, per un importo in sorte capitale di € 36.115,87, oltre interessi come da domanda monitoria e le spese della procedura di ingiunzione, “liquidate in € 1305,00 per compensi, € 456,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge ed oltre alle successive occorrende”.
In particolare, parte ricorrente allegava le se seguenti fatture:
• fattura n. 688 del 31.12.2020, di € 9.194,91, rimasta impagata per € 4.694,91, scaduta il
31.12.2020 (doc. 2);
• fattura n. 30 del 31.1.2021, di € 6.391,49, scaduta il 31.1.2021 (doc. 3);
• fattura n. 80 del 28.2.2021, di € 7.669,62, scaduta il 28.2.2021 (doc. 4);
• fattura n. 135 del 31.3.2021, di € 10.811,36, scaduta il 31.3.2021 (doc. 5);
• fattura n. 186 del 30.4.2021, di € 6.548,49, scaduta il 30.4.2021 (doc. 6).
Si tratta di prodotti alimentari e, in particolare, di latticini, formaggi e loro derivati.
Parte opponente ha contestato, con l'opposizione, l'esistenza del credito di controparte e agisce in via riconvenzionale per la risoluzione del contratto ed in via subordinata per la riduzione del prezzo, oltre che per il risarcimento del danno.
Parte opposta chiede la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In corso di causa, questo Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo opposto.
In esecuzione dell'ordinanza suddetta ex art. 648 c.p.c. parte opponente ha effettuato dei pagamenti.
In corso di causa, inoltre, parte opposta aveva, altresì, promosso ricorso per sequestro conservativo: il sub procedimento è stato dichiarato estinto, su istanza di parte, con dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere cautelarmente visto che parte ingiunta-opponente avrebbe proceduto, nelle more, ad alienare a terzi la macchina di sua proprietà, non essendovi, secondo parte opposta, altri beni pignorabili (v. pagg. 7 e 8 della comparsa conclusionale di parte opposta, dove la parte conferma la ricostruzione della vicenda cautelare nel modo suddetto).
Si decidano le questioni controverse.
Parte opponente ricostruisce il rapporto con parte opposta come contratto di compravendita.
Si tratta di ricostruzione condivisibile visto che è pacifico in causa che la fornitura fosse effettuata di volta in volta su richiesta dell'opponente, senza che vi fosse un quadro contrattuale sullo sfondo
8 che vincolasse le parti a chiedere e/o somministrare i prodotti caseari.
Si considerino le contestazioni di parte opponente.
Parte opponente, in primo luogo, ritiene il decreto ingiuntivo invalido perché non sarebbe possibile agire monitoriamente per i crediti derivanti da contratti di compravendita.
Tale assunto viene ribadito, pure, nella memoria di replica in fase decisoria.
E' da rilevare che parte opponente non si è attenuta alle regole processuali che scandiscono il contraddittorio visto che non ha depositato la comparsa conclusionale, salvo, poi, depositare una memoria di replica di 18 pagine, impedendo a controparte di replicare.
Ovviamente, le posizioni sono confliggenti e tutto può essere declinato, a livello difensivo, come una replica alla posizione avversaria, ma, certo, in fase decisoria, il senso dello scambio delle memorie è quello di un ultimo confronto alla luce di quanto sostenuto in corso di processo e come parte opponente ha replicato alla comparsa avversaria così parte opposta avrebbe avuto interesse ad avere una chance di replicare.
Per esempio, parte opponente, nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c., contesta ed argomenta sulla motivazione dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. di questo Giudice, mentre, in corso di processo, non aveva neppure depositato la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., primo atto difensivo scritto dopo quel provvedimento, che, appunto, tra l'altro, concedeva i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c..
Si noti che il Giudice può trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti ex art. 116, secondo comma, c.p.c..
Tornando alla questione sulla validità del decreto ingiuntivo, questo Giudice non rinviene ostacoli normativi per applicare la procedura monitoria in ambito di vendita di cose mobili.
Si tratta di un'eccezione mai sollevata prima, nell'esperienza di questo Giudice, ed è in contrasto con quanto avviene quotidianamente.
In ogni caso, il tenore letterale dell'art. 633 c.p.c. è chiaro: “Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:…”.
Parte opponente contesta la ricezione di alcune forniture, visto che alcuni DDT non sarebbero firmati.
La più parte dei DDT sono firmati e, comunque, la stessa parte opponente si duole dei vizi della fornitura, con ciò confermandone la ricezione.
In ultimo, l'art. 633 c.p.c. ragiona di “elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione”, così da consentire margini di ragionamenti abduttivi di tipo presuntivo, nei
9 limiti di un procedimento sommario e fermo che il Giudice quando emette il decreto ingiuntivo non può sapere quali possano essere, se del caso, le contestazioni del debitore, vigendo, pur sempre, nel processo civile il principio dispositivo.
Parte opponente riferisce che le fatture elettroniche non sarebbero sufficienti per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma, in realtà, parte opposta aveva depositato estratto autentico notarile del registro IVA (doc. 8 mon.).
Parte opponente, nella prima difesa utile ovvero nell'atto di citazione in opposizione, sostiene che
“A decorrere tuttavia da fine settembre 2020, in conseguenza della inidoneità della cagliata per la produzione della , il prodotto finale risultava acquoso e del tutto inservibile da parte dei Parte_6 clienti finali fino a che, nel mese di aprile giungevano all'opponente le comunicazioni di alcuni clienti finali i quali, proprio a causa dell'inservibilità del prodotto, decidevano di non rifornirsi più presso l'opponente”.
Sostiene che il problema riscontrato dai clienti finali non dipendesse dalla modalità di trasporto effettuato dalla stessa azienda opponente, anche considerato che il trasporto dalla sede dell'impresa opposta al cliente dell'opponente avveniva in giornata, con veicolo a ciò dedicato.
Riferisce che sarebbe stata la stessa impresa opposta ad ammettere che il problema fosse l'inidoneità della . Pt_7
Contesta specificamente la ricezione dei prodotti di cui alcuni DDT: “Con riferimento ai DDT relativi alla fattura 186/2021 (cfr doc. 21 di controparte), si eccepisce che la mancata sottoscrizione da parte del destinatario non consente di avere prova dell'effettiva consegna della merce e, per l'effetto, della debenza del pagamento della fattura 186/2021. Sempre con riferimento ai DDT relativi alla fattura n. 186/2021 (doc. 19 di controparte) si osserva che il DDT 461/2021 non è sottoscritto dalla sig.ra la quale qui formalmente disconosce la firma Parte_1 apposta in calce al documento in questione. Allo stesso modo, i DDT 514 dd. 18.3.2021 e 555 dd.
27.3.2021 relativi alla fattura 135/2021 si osserva invece che non sono proprio sottoscritti essendo stati inviati solamente via e-mail e mai restituiti sottoscritti con la conseguenza - come si diceva - che non vi è prova della consegna della merce e della effettiva debenza dell'importo recato dalla fattura n. 135/2021”.
Parte opposta ha replicato con riferimento a tutti i punti.
Quanto ai vizi della res, un accertamento tecnico, in questo processo, non era possibile.
Come riferito dal difensore dell'opponente, sin dalla prima udienza, in data 15.3.2022, “la merce non è più disponibile per le verifiche perché il cliente finale l'ha buttato via o comunque non lo ha reso”.
Nell'ordinanza ex art. 648 c.p.c., questo Giudice ebbe a rilevare come parte opponente abbia mai
10 sollecitato un contraddittorio ragionato sul problema tecnico del prodotto caseario in esame.
Agli atti non vi sono richieste specifiche sul punto, nonostante lo scambio tra le parti di mail e messaggi whatsapp.
Nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c., parte opponente riferisce che vi sarebbero documenti da cui emerge tale richiesta, come i docc. da 3.a 3.i oltre alla diffida del 29.4.2021.
In realtà, i documenti citati non sono pertinenti visto che contengono contestazioni e non richieste di controlli tecnici nel contraddittorio a stretto giro, vista la deperibilità del prodotto.
Sarebbe stato necessario che tale assunto fosse stato svolto dando alla controparte possibilità di replicare, ma, per completezza, si è presa posizione.
Parte opposta riferisce che l'origine della problematica sarebbe, invece, la modalità di conservazione del prodotto, che non avrebbe dovuto scaldarsi (ovviamente prima di essere lavorato per la preparazione delle pietanze).
Si ribadisce che, non avendo a disposizione un campione del prodotto, le prove orali non avrebbe dipanato il nodo tecnico.
Fatto sta, però, che sul piano dialettico, vi sono elementi di fatto che consentono di propendere per la correttezza dell'esecuzione della fornitura.
Innanzi tutto, parte opposta riferisce che la problematica sarebbe sorta a fine settembre: per ben 6 mesi (ottobre 2020-aprile 2021) parte opponente ha proceduto ad ordinare, con cadenza financo settimanale, i prodotti in esame, accettandoli, con comportamenti pregnanti, scientemente.
Parte opposta ha illustrato come sia incontrastabile che gli ordini con i mesi aumentassero.
Parte opposta ha, poi, argomentato come non vi fosse stata alcuna ammissione circa l'individuazione dell'origine dell'asserito difetto nell'inidoneità della cagliata, visto che nella comunicazione citata dall'opponente l'addetto alla parte commerciale dell'azienda opposta si era limitato a fare un'ipotesi, riservandosi di conferire con il fratello, addetto alla produzione, il quale, poi, ebbe a ricostruire diversamente la causa della problematica.
Nella comunicazione del 24.2.2021, la sig.ra riferiva di problemi di pagamento dovuti alla Pt_1 congiuntura ID (si noti che i clienti finali erano ristoratori: “ristorazione”, riferisce la signora), senza fare alcun cenno a merce viziata.
Ancora, nella memoria di replica, financo, la signora riferisce che la sua attività si stia espandendo, avendo, ora, costituito una società (“l'opposta è, nel tempo, cresciuta come volume d'affari, tanto da essersi trasformata nel corso di questo stesso giudizio da ditta individuale a società di persone”), circostanza incompatibile con la fornitura per mesi di merce viziata.
Parte opponente riferisce, nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c., che “all'epoca il CP_1 era l'unico fornitore della ditta individuale per quel tipo di prodotti”.
[...]
11 Si noti che non riferisce che fosse l'unico fornitore possibile in zona ma riferisce che, di fatto, è stato scelto come unico fornitore.
E' palese che tale fiducia contrasta apertamente con l'allegato vizio.
Un altro elemento presuntivo sull'esattezza dell'adempimento si ricava dal fatto che mai parte opponente riferisce di lamentele o denunce di vizi da parte di altre imprese che abbiano collaborato con l'opposta alla distribuzione dei prodotti di quest'ultima.
Per quanto riguarda la ricezione della merce, si noti che le contestazioni specifiche riguardano soltanto alcune forniture di marzo e di aprile.
Per quanto riguarda il DDT 461/2021, sono state assunte prove testimoniali all'udienza dell'11.10.2023
E' stato sentito il sig. , padre della opponente, ed il sig. il dipendente Parte_3 Testimone_1 dell'impresa opposta che si occupava della parte commerciale.
La tesi di parte opposta è che il DDT sia stato firmato dal sig. . Pt_1
Sentito il sig. lo stesso ha disconosciuto la sua firma, ritenendo che la firma apposta sia Pt_1 uno “scarabocchio”.
Riferisce, pure, il signore, di aver collaborato nell'impresa individuale della figlia, di rado, una volta al mese di media, forse meno.
Il sig. invece, riferisce come la prassi fosse quella per cui il sig. si recasse Pt_5 Pt_1 settimanalmente presso l'azienda opposta, sebbene non ricordandosi la sottoscrizione di quell'esatto
DDT.
Ad avviso di questo Giudice, la deposizione del sig. non giova, in un'ottica complessiva, Pt_1 all'impresa opponente.
Il sig. riferisce di sottoscrizione illeggibile ma vi sono DDT firmati con uno stile grafico Pt_1 veramente molto simile, con riferimento a merce pacificamente ricevuta (v. per esempio DDT. n.
1380 dell'8.7.2020 e n. 2254 del 21.10.2020 doc. 24, pagg. 4 e 20).
Mai parte opponente fornisce nominativi di altre persone che collaborassero con continuità con l'azienda che agisce (si consideri, in modo molto eloquente, quale fosse la ditta dell'impresa individuale: ). Parte_2
Insomma, sono elementi presuntivi che depongono per la verosimiglianza della ricostruzione fattuale avversaria.
Si noti che parte opposta non fa valere un atto negoziale firmato dall'opponente ma un documento firmato da terzi: l'istanza di verificazione non era proponibile (Cass. 7-10-2020, n. 21554 e Corte di appello di Milano, 28.10.2022), a differenza di quanto sostiene parte opponente nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c..
12 Parte opponente, poi, con la diffida del 29.4.2021, a firma del legale che qui rappresenta tecnicamente la stessa opponente, non contesta la ricezione della merce oggetto della fattura n.
135/2021, pure, menzionandola espressamente, sia pure per contestare i vizi.
Parte opponente riferisce che il DDT 461 si riferisce alla fattura n. 186 (v. supra) ma in realtà il
DDT 461 è menzionato nella fattura n. 135.
Quanto detto sopra, fa sicuramente ritenere verosimile anche la ricezione della merce di cui ai DDT
514 e 555 menzionati anch'essi, con il 461, nella fattura n. 135, menzionata nella diffida.
Quanto alla fornitura di cui alla fattura n. 186, le foto riportate da parte opponente nei docc.
3.l.,
3.m. e 3.n. risalgono al 15 e al 19 aprile 2021 e, pertanto, verosimilmente si riferiscono alla merce fornita alla signora nello stesso mese, tenuto conto della rapida deperibilità dei prodotti Pt_1 caseari.
D'altronde, se parte opposta è stato l'unico fornitore non ci si spiega come potesse operare la ditta opponente nel mese di aprile 2021, altrimenti.
Comunque, parte opposta ha, pure, illustrato come in taluni casi parte opponente richiedesse i DDT via mail ed, infatti, nel monitorio di DDT di cui alla fattura n. 186 sono stati prodotti in uno alle mail, non contestate specificamente nella prima difesa utile.
Quindi, per concludere, la fornitura è stata eseguita correttamente e parte opposta ha diritto al corrispettivo, con il rigetto delle domande riconvenzionali di parte opponente che presuppongono un inadempimento dell'opposta.
All'udienza del 14.11.2024, era sorto il problema di quanto fosse dovuto a parte opposta a seguito dei pagamenti eseguiti in corso di processo, in esecuzione del provvedimento ex art. 648 c.p.c..
Il Giudice aveva concesso un termine interlocutorio per le parti, facendo depositare a parte opposta una nota di precisazione del credito, in via preventiva, così che parte opponente potesse fare osservazioni nelle note scritte sostitutive d'udienza.
Parte opponente non ha depositato alcune note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. e neppure la comparsa conclusionale.
I rilievi svolti per la prima volta nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. sono tardivi.
In ogni caso, il foglio di precisazione del credito chiarisce ogni conteggio.
Quanto alle spese del processo di esecuzione medio tempore introdotto, si ritiene che, per ragioni di concentrazione, possano trovare qui ingresso.
D'altronde, come riferito sopra, il decreto ingiuntivo riguardava, anche, le spese successive occorrende e parte opponente non ha svolto contestazioni specifiche sul punto.
Parte opponente, poi, nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c., non specifica di aver effettuato imputazioni particolari dei pagamenti, sicché i ragionamenti svolti dall'opposta sono corretti.
13 La misura degli interessi di mora sono quelli indicati sin dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e non contestati specificamente in corso di processo.
In corso di causa è stato svolto un sub procedimento cautelare, come visto.
Si ritiene di compensare tra le parti le relative spese.
Si tratta di processo cautelare dall'esito incerto per entrambe le parti, e comunque la vicenda esecutiva inerente l'ordinanza ex art. 648 c.p.c. dimostra che la vettura non fosse l'unico cespite della signora aggredibile.
Per il resto, si applicano i valori medi dello scaglione € 26.000,01-€ 52.000,00, fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione.
Con riferimento alle spese del procedimento monitorio, le stesse congrue, liquidate dal Giudice di quella fase, sono state pagate in corso di processo, giusta nota del 20.11.2024.
Per giurisprudenza di legittimità pacifica (Cass. S.U., n. 7448/93 ;Cass.22489/06), il decreto ingiuntivo va revocato in caso di pagamenti in corso di processo.
Parte opposta, vincitrice, chiede la condanna ex art. 96 comma terzo c.p.c..
Si ritiene di non accogliere l'istanza, visto che, comunque, il comportamento di parte opponente non ha aggravato oltre modo il processo.
Ogni altra questione non espressamente decisa è assorbita da quanto riferito sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. n.
6877/2021:
- revoca il decreto ingiuntivo indicato in oggetto per effetto dei pagamenti eseguiti in corso di processo;
- rigetta l'opposizione e le domande riconvenzionali ivi contenute;
- dichiara legittimata parte opposta a trattenere gli importi ricevuti indicati nella nota depositata in data 20.11.2024, con le imputazioni ivi indicate;
- condanna parte opponente a pagare a parte opposta l'importo di € 19.867,84, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, dalla data del 20.11.2024 al saldo ed oltre l'importo di € 724,00 per spese di imposta di registro con riferimento al decreto ingiuntivo e all'ordinanza ex art. 648 c.p.c.;
- condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite con riferimento al processo di opposizione che si liquidano complessivamente in € 7.616,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge.
Venezia, 18.12.2025.
Giudice
BI MO GA
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. BI MO GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 6877/2021 R.G. promossa da
, in qualità di titolare di impresa individuale Pier & Gio' di Cabrelle Giorgia, Parte_1 cancellata, con l'avv. Vanzo Anna;
ATTRICE OPPONENTE contro in persona del lega rappresentante pro tempore, con l'avv. Zanioli Controparte_1
Andrea;
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1508/2021 di questo Tribunale.
Parte attrice ha concluso richiamandosi all'atto di citazione ed in via istruttoria come da memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c..
In atto di citazione in opposizione ha concluso:
“In via preliminare
- Accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui in narrativa la nullità del decreto ingiuntivo opposto n.
1508/2021 dd. 30.6.2021 – non provvisoriamente esecutivo - reso dal Tribunale di Venezia nel procedimento per ingiunzione rubricato al numero 4368/2021 e notificato in data 1.7.2021 a mezzo
PEC alla;
Parte_2
- rigettarsi l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 cpc essendo la presente opposizione fondata su prova scritta ed essendo del tutto contestato il credito azionato in via monitoria per tutti i motivi meglio esposti in narrativa.
Nel merito
Accertarsi e dichiararsi per i motivi di cui in narrativa che il credito istato in via monitoria non è certo, né liquido né esigibile, per l'effetto revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o illegittimo e/o
1 inefficace e/o erroneo il decreto ingiuntivo opposto non provvisoriamente esecutivo n 1508/2021 dd. 30.6.2021 reso dal Tribunale di Venezia nel procedimento per ingiunzione rubricato al numero
4368/2021 e notificato in data 1.7.2021 a mezzo PEC per i motivi di cui in atti.
In via Riconvenzionale principale
Accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale del dichiarare la Controparte_1 risoluzione del contratto intercorso tra le parti per fatto e colpa del e per Controparte_1
l'effetto previa revoca e/o dichiarazione di nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o erroneità del decreto ingiuntivo opposto non provvisoriamente esecutivo n 1508/2021 dd. 30.6.2021 reso dal
Tribunale di Venezia nel procedimento per ingiunzione rubricato al numero 4368/2021 e notificato in data 1.7.2021 a mezzo PEC per i motivi di cui in atti:
(a) dichiarare che la somma di euro 31.348,82, ovvero quella che sarà accertata in corso di causa, non è dovuta e
(b) condannare l'opposta, in persona del legale rappresentante pt al risarcimento del danno in favore della nella misura di euro 28.000,00.= ovvero di quella diversa che verrà Parte_2 accertata in corso di causa, per tutti i motivi di cui in narrativa.
In via Riconvenzionale subordinata
Accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale del dichiarare il Controparte_1 diritto dell'opponente a vedersi ridotto il prezzo della merce acquistata ex art. 1492 cc e per l'effetto previa revoca e/o dichiarazione di nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o erroneità del decreto ingiuntivo opposto non provvisoriamente esecutivo n 1508/2021 dd. 30.6.2021 reso dal
Tribunale di Venezia nel procedimento per ingiunzione rubricato al numero 4368/2021 e notificato in data 1.7.2021 a mezzo PEC per i motivi di cui in atti:
(a) dichiarare che la somma di euro 31.348,82, ovvero quella che sarà accertata in corso di causa, non è dovuta e per l'effetto revocare (b) condannare l'opposta, in persona del legale rappresentante pt al risarcimento del danno in favore della nella misura di euro Parte_2
28.000,00.= ovvero di quella diversa che verrà accertata in corso di causa, per tutti i motivi di cui in narrativa.
Nel merito in via ulteriore
- Disporsi la compensazione giudiziale di quanto fosse, eventualmente e nella denegata ipotesi, riconosciuto dovuto da , a con quanto, sarà Parte_2 Controparte_1 riconosciuto dovuto dal alla , per i titoli e ed in forza delle Controparte_1 Parte_2 domande tutte di cui in narrativa e per tutti i motivi di cui in atti.
Condanna ex art. 96 cpc
- Si chiede la condanna ex art.96 cpc della società opposta per i motivi di cui in narrativa per la
2 somma che verrà ritenuta di giustizia da quantificarsi in via equitativa.
In via istruttoria
- Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e svolgere istanze istruttorie all'esito delle eventuali deduzioni di controparte.
- Con vittoria integrale di compensi e spese per i motivi di cui in atti”.
Parte convenuta ha concluso:
“nel merito
- confermare in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo n. 1508/2021 opposto e comunque condannare la OR , titolare dell'impresa individuale Pier e Giò di Cabrelle Giorgia, al Parte_1 pagamento della somma di € 36.115,87, o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre alle spese di registrazione del D.I. e agli interessi di mora dal giorno successivo alle scadenze di pagamento di ciascuna delle fatture insolute sino all'effettivo saldo, al netto delle somme incassate nelle more del presente giudizio, le quali ultime andranno imputate al credito secondo i criteri dettati dalla Legge;
- dichiarare inammissibili, improcedibili e/o comunque infondate le domande tutte formulate dalla
OR , titolare dell'impresa individuale Pier e Giò di Cabrelle Giorgia, in via Pt_1 riconvenzionale, per tutte le ragioni sopraesposte;
in via istruttoria
- ammettere la prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate:
[.. 1. “Vero che l'11 marzo 2021, al mattino, il OR ha incontrato, presso la sede di Testimone_1
sita in RO (TV), Via Pantiera, 5, il OR , padre Controparte_1 Parte_3
e collaboratore della OR per fare il punto sulle forniture e, in tale Parte_1 occasione, il OR ha firmato, in luogo della figlia, il documento di trasporto n. Parte_3
461 dell'11.3.2021 (cfr. doc. 19) che si rammostra?”; C 2. “Vero che il 17.9.2020 ha consegnato a Controparte_1 Parte_4
i prodotti indicati nel d.d.t. n. 2025 del 17.9.2020 (cfr. doc. 73) che si
[...] rammostra, tra i quali vi era “mozzarella a sfilacci” del lotto n. 09142003, e che, al momento della consegna, tale prodotto era conservato correttamente”;
3. “Vero che, nei giorni successivi, ha utilizzato per la Parte_4
[.. preparazione delle proprie pizze la “mozzarella a sfilacci” del lotto n. 09142003, fornita da il 17.9.2020?”; Controparte_1
4. “Vero che il 19.10.2020 Il ha consegnato a i Controparte_1 Controparte_2 prodotti indicati nel d.d.t. n. 2241 del 19.10.2020 (cfr. doc. 74) che si rammostra, tra i quali vi era il “taglio Napoli” del lotto n. 10152006, e che, al momento della consegna, tale prodotto era
3 conservato correttamente?”;
5. “Vero che, nei giorni successivi, ha rivenduto ai propri clienti il “taglio Controparte_2
Napoli” del lotto n. 10152006, fornito da il 19.10.2020?”; Controparte_1
6. “Vero che il 14.12.2020 Il ha consegnato a i Controparte_1 Controparte_2 prodotti indicati nel d.d.t. n. 2639 del 14.12.2020 (cfr. doc. 75) che si rammostra, tra i quali vi era il “taglio Napoli” del lotto n. 12142006, e che, al momento della consegna, tale prodotto era conservato correttamente?”;
7. “Vero che, nei giorni successivi, ha rivenduto ai propri clienti il “taglio Controparte_2
Napoli” del lotto n. 12142006, fornito da il 14.12.2020?”; CP_1 Controparte_1
8. “Vero che il 9.2.2021 Il ha consegnato a Controparte_1 CP_3 CP_4
i prodotti indicati nel d.d.t. n. 248 del 9.2.2021 (cfr. doc. 76) che si rammostra, tra i quali vi
[...] era il “taglio Napoli” del lotto n. 02082006, e che, al momento della consegna, tale prodotto era conservato correttamente?”;
9. “Vero che, nei giorni successivi, ha utilizzato per la preparazione Controparte_5 delle proprie pizze il “taglio Napoli” del lotto n. 02082006, fornito da Controparte_1 il 9.2.2021?”;
[...]
10. “Vero che il 9.2.2021 Il ha consegnato a Controparte_1 Controparte_6
i prodotti indicati nel d.d.t. n. 253 del 9.2.2021 (cfr. doc. 77) che si rammostra, tra i quali vi era il
“taglio Napoli” del lotto n. 02082006, e che, al momento della consegna, tale prodotto era conservato correttamente?”;
11. “Vero che, nei giorni successivi, ha utilizzato per la preparazione Controparte_6
C delle proprie pizze il “taglio Napoli” del lotto n. 02082006, fornito da Controparte_1 il 9.2.2021?”;
[...]
12. “Vero che il 6.4.2021 Il ha consegnato a i Controparte_1 Controparte_2 prodotti indicati nel d.d.t. n. 642 del 6.4.2021 (cfr. doc. 78) che si rammostra, tra i quali vi era la
“mozzarella di RO filone” del lotto n. 04061001, e che, al momento della consegna, tale prodotto era conservato correttamente?”;
13. “Vero che, nei giorni successivi, ha rivenduto ai propri clienti la Controparte_2
“mozzarella di filone” del lotto n. 04061001, fornito da il CP_1 Controparte_1
6.4.2021?”;
14. “Vero che il 7.4.2021 Il ha consegnato a Controparte_1 Parte_5
i prodotti indicati nel d.d.t. n. 649 del 7.4.2021 (cfr. doc. 79) che si rammostra, tra i
[...] quali vi era la “ ” del lotto n. 04061001, e che, al momento della Parte_6 consegna, tale prodotto era conservato correttamente?”;
4 15. “Vero che, nei giorni successivi, ha rivenduto ai propri Parte_5 clienti la “ ” del lotto n. 04061001, fornito da Parte_6 Controparte_1 il 7.4.2021?”;
[...] indotti sin d'ora a testi:
• il OR nato il [...] a [...], residente in [...]
48, sul capitolo di prova n. 1;
• il OR nato il [...] a [...], residente in [...]d'Artico (VE), Vicolo Parte_4
C. TO Veneto, 10, sui capitoli di prova 2 e 3;
• il OR , nato il [...] a [...], residente in [...]
(TN), Via dei Prati, 6, sui capitoli di prova 4, 5, 6, 7, 12 e 13;
• il OR , nato il [...] a [...], residente in [...]
Ten Andrea Millevoi, 6, int. 1, quale Amministratore Unico e legale rappresentante di
[...]
sui capitoli di prova 8 e 9; Controparte_5
• il OR nato il [...] a [...], residente in [...]
66, quale socio accomandatario di Pegaso di AR AN s.a.s., sui capitoli di prova 10 e 11;
• il OR nato il [...] a [...], residente in [...]
Pantiera, 1, quale Amministratore Unico e legale rappresentante di Parte_5
sui capitoli di prova 14 e 15;
[...]
- rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie;
- nella denegata ipotesi in cui l'attrice venisse ammessa alla prova orale, si domanda di essere ammessi a prova contraria sui seguenti capitoli di prova:
• con riferimento al capitolo 6 avversario, si domanda di essere ammessi alla prova contraria sul seguente capitolo di prova:
“Vero che in data 19.10.2020, nel tardo pomeriggio, il OR si recava con il OR CP_7
presso un nuovo potenziale cliente della OR la Pizzeria Parte_3 Parte_1
Pizza Bull di Chirignago, e che, dopo l'incontro, il OR confidava al OR Parte_3 che, per effettuare dei tragitti di breve durata (di circa 30 minuti) per consegnare i CP_7 prodotti caseari ai clienti di , non accendeva nemmeno la cella frigorifera del mezzo di Pt_1 traporto per risparmiare carburante”;
Si indica quale teste il OR nato il [...] a [...], residente in [...]
(TV), Via Garibaldi, 25;
• con riferimento al capitolo 7 avversario, si domanda di sentire sul medesimo capitolo avversario i
ORi nato il [...] a [...], residente in [...]
48, e il OR nato il [...] a [...], residente in [...]
5 Garibaldi, 25;
• in ordine ai capitoli da 8 a 11 avversari, si domanda di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova da 2 a 15 formulati dallo scrivente patrocinio nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., che di seguito si riportano: C 2. “Vero che il 17.9.2020 ha consegnato a Controparte_1 Parte_4
i prodotti indicati nel d.d.t. n. 2025 del 17.9.2020 (cfr. doc. 73) che si
[...] rammostra, tra i quali vi era “mozzarella a sfilacci” del lotto n. 09142003, e che, al momento della consegna, tale prodotto era conservato correttamente”;
3. “Vero che, nei giorni successivi, ha utilizzato per la Parte_4
[.. preparazione delle proprie pizze la “mozzarella a sfilacci” del lotto n. 09142003, fornita da il 17.9.2020?”; Controparte_1
4. “Vero che il 19.10.2020 Il ha consegnato a i Controparte_1 Controparte_2 prodotti indicati nel d.d.t. n. 2241 del 19.10.2020 (cfr. doc. 74) che si rammostra, tra i quali vi era il “taglio Napoli” del lotto n. 10152006, e che, al momento della consegna, tale prodotto era conservato correttamente?”;
5. “Vero che, nei giorni successivi, ha rivenduto ai propri clienti il “taglio Controparte_2
Napoli” del lotto n. 10152006, fornito da il 19.10.2020?”; Controparte_1
6. “Vero che il 14.12.2020 Il ha consegnato a i Controparte_1 Controparte_2 prodotti indicati nel d.d.t. n. 2639 del 14.12.2020 (cfr. doc. 75) che si rammostra, tra i quali vi era il “taglio Napoli” del lotto n. 12142006, e che, al momento della consegna, tale prodotto era conservato correttamente?”;
7. “Vero che, nei giorni successivi, ha rivenduto ai propri clienti il “taglio Controparte_2
Napoli” del lotto n. 12142006, fornito da il 14.12.2020?”; CP_1 Controparte_1
8. “Vero che il 9.2.2021 Il ha consegnato a Controparte_1 CP_3 CP_4
i prodotti indicati nel d.d.t. n. 248 del 9.2.2021 (cfr. doc. 76) che si rammostra, tra i quali vi
[...] era il “taglio Napoli” del lotto n. 02082006, e che, al momento della consegna, tale prodotto era conservato correttamente?”;
9. “Vero che, nei giorni successivi, ha utilizzato per la preparazione Controparte_5 delle proprie pizze il “taglio Napoli” del lotto n. 02082006, fornito da Controparte_1 il 9.2.2021?”;
[...]
10. “Vero che il 9.2.2021 Il ha consegnato a Controparte_1 Controparte_6
i prodotti indicati nel d.d.t. n. 253 del 9.2.2021 (cfr. doc. 77) che si rammostra, tra i quali vi era il
“taglio Napoli” del lotto n. 02082006, e che, al momento della consegna, tale prodotto era conservato correttamente?”;
6 11. “Vero che, nei giorni successivi, ha utilizzato per la preparazione Controparte_6
C delle proprie pizze il “taglio Napoli” del lotto n. 02082006, fornito da Controparte_1 il 9.2.2021?”;
[...]
12. “Vero che il 6.4.2021 Il ha consegnato a i Controparte_1 Controparte_2 prodotti indicati nel d.d.t. n. 642 del 6.4.2021 (cfr. doc. 78) che si rammostra, tra i quali vi era la
“mozzarella di RO filone” del lotto n. 04061001, e che, al momento della consegna, tale prodotto era conservato correttamente?”;
13. “Vero che, nei giorni successivi, ha rivenduto ai propri clienti la Controparte_2
“mozzarella di filone” del lotto n. 04061001, fornito da il CP_1 Controparte_1
6.4.2021?”;
14. “Vero che il 7.4.2021 Il ha consegnato a Controparte_1 Parte_5
i prodotti indicati nel d.d.t. n. 649 del 7.4.2021 (cfr. doc. 79) che si rammostra, tra i
[...] quali vi era la “ ” del lotto n. 04061001, e che, al momento della Parte_6 consegna, tale prodotto era conservato correttamente?”;
15. “Vero che, nei giorni successivi, ha rivenduto ai propri Parte_5 clienti la “ ” del lotto n. 04061001, fornito da Parte_6 Controparte_1 il 7.4.2021?”;
[...] indotti sin d'ora a testi:
• il OR nato il [...] a [...], residente in [...]d'Artico (VE), Vicolo Parte_4
C. TO Veneto, 10, sui capitoli di prova 2 e 3;
• il OR , nato il [...] a [...], residente in [...]
(TN), Via dei Prati, 6, sui capitoli di prova 4, 5, 6, 7, 12 e 13;
• il OR , nato il [...] a [...], residente in [...]
Ten Andrea Millevoi, 6, int. 1, quale Amministratore Unico e legale rappresentante di
[...]
sui capitoli di prova 8 e 9; Controparte_5
• il OR nato il [...] a [...], residente in [...]
66, quale socio accomandatario di Pegaso di AR AN s.a.s., sui capitoli di prova 10 e 11;
• il OR nato il [...] a [...], residente in [...]
Pantiera, 1, quale Amministratore Unico e legale rappresentante di Parte_5
sui capitoli di prova 14 e 15;
[...]
- si dichiara infine di non accettare il contraddittorio su eventuali domande o eccezioni nuove o modificate dalla OR , titolare dell'impresa individuale Pier e Giò di Cabrelle Giorgia;
Pt_1 in ogni caso
- con integrale rifusione delle spese e delle competenze di lite, comprese quelle del procedimento
7 cautelare estinto per sopravvenuta carenza di interesse, oltre a quelle liquidate dal Giudice del procedimento monitorio, oltre alla condanna della OR , titolare dell'impresa Pt_1 individuale Pier e Giò di Cabrelle Giorgia, al pagamento, in favore di Controparte_1
di un'ulteriore somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte odierna opposta ha conseguito il decreto ingiuntivo indicato in oggetto, per un importo in sorte capitale di € 36.115,87, oltre interessi come da domanda monitoria e le spese della procedura di ingiunzione, “liquidate in € 1305,00 per compensi, € 456,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge ed oltre alle successive occorrende”.
In particolare, parte ricorrente allegava le se seguenti fatture:
• fattura n. 688 del 31.12.2020, di € 9.194,91, rimasta impagata per € 4.694,91, scaduta il
31.12.2020 (doc. 2);
• fattura n. 30 del 31.1.2021, di € 6.391,49, scaduta il 31.1.2021 (doc. 3);
• fattura n. 80 del 28.2.2021, di € 7.669,62, scaduta il 28.2.2021 (doc. 4);
• fattura n. 135 del 31.3.2021, di € 10.811,36, scaduta il 31.3.2021 (doc. 5);
• fattura n. 186 del 30.4.2021, di € 6.548,49, scaduta il 30.4.2021 (doc. 6).
Si tratta di prodotti alimentari e, in particolare, di latticini, formaggi e loro derivati.
Parte opponente ha contestato, con l'opposizione, l'esistenza del credito di controparte e agisce in via riconvenzionale per la risoluzione del contratto ed in via subordinata per la riduzione del prezzo, oltre che per il risarcimento del danno.
Parte opposta chiede la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In corso di causa, questo Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo opposto.
In esecuzione dell'ordinanza suddetta ex art. 648 c.p.c. parte opponente ha effettuato dei pagamenti.
In corso di causa, inoltre, parte opposta aveva, altresì, promosso ricorso per sequestro conservativo: il sub procedimento è stato dichiarato estinto, su istanza di parte, con dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere cautelarmente visto che parte ingiunta-opponente avrebbe proceduto, nelle more, ad alienare a terzi la macchina di sua proprietà, non essendovi, secondo parte opposta, altri beni pignorabili (v. pagg. 7 e 8 della comparsa conclusionale di parte opposta, dove la parte conferma la ricostruzione della vicenda cautelare nel modo suddetto).
Si decidano le questioni controverse.
Parte opponente ricostruisce il rapporto con parte opposta come contratto di compravendita.
Si tratta di ricostruzione condivisibile visto che è pacifico in causa che la fornitura fosse effettuata di volta in volta su richiesta dell'opponente, senza che vi fosse un quadro contrattuale sullo sfondo
8 che vincolasse le parti a chiedere e/o somministrare i prodotti caseari.
Si considerino le contestazioni di parte opponente.
Parte opponente, in primo luogo, ritiene il decreto ingiuntivo invalido perché non sarebbe possibile agire monitoriamente per i crediti derivanti da contratti di compravendita.
Tale assunto viene ribadito, pure, nella memoria di replica in fase decisoria.
E' da rilevare che parte opponente non si è attenuta alle regole processuali che scandiscono il contraddittorio visto che non ha depositato la comparsa conclusionale, salvo, poi, depositare una memoria di replica di 18 pagine, impedendo a controparte di replicare.
Ovviamente, le posizioni sono confliggenti e tutto può essere declinato, a livello difensivo, come una replica alla posizione avversaria, ma, certo, in fase decisoria, il senso dello scambio delle memorie è quello di un ultimo confronto alla luce di quanto sostenuto in corso di processo e come parte opponente ha replicato alla comparsa avversaria così parte opposta avrebbe avuto interesse ad avere una chance di replicare.
Per esempio, parte opponente, nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c., contesta ed argomenta sulla motivazione dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. di questo Giudice, mentre, in corso di processo, non aveva neppure depositato la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., primo atto difensivo scritto dopo quel provvedimento, che, appunto, tra l'altro, concedeva i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c..
Si noti che il Giudice può trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti ex art. 116, secondo comma, c.p.c..
Tornando alla questione sulla validità del decreto ingiuntivo, questo Giudice non rinviene ostacoli normativi per applicare la procedura monitoria in ambito di vendita di cose mobili.
Si tratta di un'eccezione mai sollevata prima, nell'esperienza di questo Giudice, ed è in contrasto con quanto avviene quotidianamente.
In ogni caso, il tenore letterale dell'art. 633 c.p.c. è chiaro: “Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:…”.
Parte opponente contesta la ricezione di alcune forniture, visto che alcuni DDT non sarebbero firmati.
La più parte dei DDT sono firmati e, comunque, la stessa parte opponente si duole dei vizi della fornitura, con ciò confermandone la ricezione.
In ultimo, l'art. 633 c.p.c. ragiona di “elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione”, così da consentire margini di ragionamenti abduttivi di tipo presuntivo, nei
9 limiti di un procedimento sommario e fermo che il Giudice quando emette il decreto ingiuntivo non può sapere quali possano essere, se del caso, le contestazioni del debitore, vigendo, pur sempre, nel processo civile il principio dispositivo.
Parte opponente riferisce che le fatture elettroniche non sarebbero sufficienti per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma, in realtà, parte opposta aveva depositato estratto autentico notarile del registro IVA (doc. 8 mon.).
Parte opponente, nella prima difesa utile ovvero nell'atto di citazione in opposizione, sostiene che
“A decorrere tuttavia da fine settembre 2020, in conseguenza della inidoneità della cagliata per la produzione della , il prodotto finale risultava acquoso e del tutto inservibile da parte dei Parte_6 clienti finali fino a che, nel mese di aprile giungevano all'opponente le comunicazioni di alcuni clienti finali i quali, proprio a causa dell'inservibilità del prodotto, decidevano di non rifornirsi più presso l'opponente”.
Sostiene che il problema riscontrato dai clienti finali non dipendesse dalla modalità di trasporto effettuato dalla stessa azienda opponente, anche considerato che il trasporto dalla sede dell'impresa opposta al cliente dell'opponente avveniva in giornata, con veicolo a ciò dedicato.
Riferisce che sarebbe stata la stessa impresa opposta ad ammettere che il problema fosse l'inidoneità della . Pt_7
Contesta specificamente la ricezione dei prodotti di cui alcuni DDT: “Con riferimento ai DDT relativi alla fattura 186/2021 (cfr doc. 21 di controparte), si eccepisce che la mancata sottoscrizione da parte del destinatario non consente di avere prova dell'effettiva consegna della merce e, per l'effetto, della debenza del pagamento della fattura 186/2021. Sempre con riferimento ai DDT relativi alla fattura n. 186/2021 (doc. 19 di controparte) si osserva che il DDT 461/2021 non è sottoscritto dalla sig.ra la quale qui formalmente disconosce la firma Parte_1 apposta in calce al documento in questione. Allo stesso modo, i DDT 514 dd. 18.3.2021 e 555 dd.
27.3.2021 relativi alla fattura 135/2021 si osserva invece che non sono proprio sottoscritti essendo stati inviati solamente via e-mail e mai restituiti sottoscritti con la conseguenza - come si diceva - che non vi è prova della consegna della merce e della effettiva debenza dell'importo recato dalla fattura n. 135/2021”.
Parte opposta ha replicato con riferimento a tutti i punti.
Quanto ai vizi della res, un accertamento tecnico, in questo processo, non era possibile.
Come riferito dal difensore dell'opponente, sin dalla prima udienza, in data 15.3.2022, “la merce non è più disponibile per le verifiche perché il cliente finale l'ha buttato via o comunque non lo ha reso”.
Nell'ordinanza ex art. 648 c.p.c., questo Giudice ebbe a rilevare come parte opponente abbia mai
10 sollecitato un contraddittorio ragionato sul problema tecnico del prodotto caseario in esame.
Agli atti non vi sono richieste specifiche sul punto, nonostante lo scambio tra le parti di mail e messaggi whatsapp.
Nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c., parte opponente riferisce che vi sarebbero documenti da cui emerge tale richiesta, come i docc. da 3.a 3.i oltre alla diffida del 29.4.2021.
In realtà, i documenti citati non sono pertinenti visto che contengono contestazioni e non richieste di controlli tecnici nel contraddittorio a stretto giro, vista la deperibilità del prodotto.
Sarebbe stato necessario che tale assunto fosse stato svolto dando alla controparte possibilità di replicare, ma, per completezza, si è presa posizione.
Parte opposta riferisce che l'origine della problematica sarebbe, invece, la modalità di conservazione del prodotto, che non avrebbe dovuto scaldarsi (ovviamente prima di essere lavorato per la preparazione delle pietanze).
Si ribadisce che, non avendo a disposizione un campione del prodotto, le prove orali non avrebbe dipanato il nodo tecnico.
Fatto sta, però, che sul piano dialettico, vi sono elementi di fatto che consentono di propendere per la correttezza dell'esecuzione della fornitura.
Innanzi tutto, parte opposta riferisce che la problematica sarebbe sorta a fine settembre: per ben 6 mesi (ottobre 2020-aprile 2021) parte opponente ha proceduto ad ordinare, con cadenza financo settimanale, i prodotti in esame, accettandoli, con comportamenti pregnanti, scientemente.
Parte opposta ha illustrato come sia incontrastabile che gli ordini con i mesi aumentassero.
Parte opposta ha, poi, argomentato come non vi fosse stata alcuna ammissione circa l'individuazione dell'origine dell'asserito difetto nell'inidoneità della cagliata, visto che nella comunicazione citata dall'opponente l'addetto alla parte commerciale dell'azienda opposta si era limitato a fare un'ipotesi, riservandosi di conferire con il fratello, addetto alla produzione, il quale, poi, ebbe a ricostruire diversamente la causa della problematica.
Nella comunicazione del 24.2.2021, la sig.ra riferiva di problemi di pagamento dovuti alla Pt_1 congiuntura ID (si noti che i clienti finali erano ristoratori: “ristorazione”, riferisce la signora), senza fare alcun cenno a merce viziata.
Ancora, nella memoria di replica, financo, la signora riferisce che la sua attività si stia espandendo, avendo, ora, costituito una società (“l'opposta è, nel tempo, cresciuta come volume d'affari, tanto da essersi trasformata nel corso di questo stesso giudizio da ditta individuale a società di persone”), circostanza incompatibile con la fornitura per mesi di merce viziata.
Parte opponente riferisce, nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c., che “all'epoca il CP_1 era l'unico fornitore della ditta individuale per quel tipo di prodotti”.
[...]
11 Si noti che non riferisce che fosse l'unico fornitore possibile in zona ma riferisce che, di fatto, è stato scelto come unico fornitore.
E' palese che tale fiducia contrasta apertamente con l'allegato vizio.
Un altro elemento presuntivo sull'esattezza dell'adempimento si ricava dal fatto che mai parte opponente riferisce di lamentele o denunce di vizi da parte di altre imprese che abbiano collaborato con l'opposta alla distribuzione dei prodotti di quest'ultima.
Per quanto riguarda la ricezione della merce, si noti che le contestazioni specifiche riguardano soltanto alcune forniture di marzo e di aprile.
Per quanto riguarda il DDT 461/2021, sono state assunte prove testimoniali all'udienza dell'11.10.2023
E' stato sentito il sig. , padre della opponente, ed il sig. il dipendente Parte_3 Testimone_1 dell'impresa opposta che si occupava della parte commerciale.
La tesi di parte opposta è che il DDT sia stato firmato dal sig. . Pt_1
Sentito il sig. lo stesso ha disconosciuto la sua firma, ritenendo che la firma apposta sia Pt_1 uno “scarabocchio”.
Riferisce, pure, il signore, di aver collaborato nell'impresa individuale della figlia, di rado, una volta al mese di media, forse meno.
Il sig. invece, riferisce come la prassi fosse quella per cui il sig. si recasse Pt_5 Pt_1 settimanalmente presso l'azienda opposta, sebbene non ricordandosi la sottoscrizione di quell'esatto
DDT.
Ad avviso di questo Giudice, la deposizione del sig. non giova, in un'ottica complessiva, Pt_1 all'impresa opponente.
Il sig. riferisce di sottoscrizione illeggibile ma vi sono DDT firmati con uno stile grafico Pt_1 veramente molto simile, con riferimento a merce pacificamente ricevuta (v. per esempio DDT. n.
1380 dell'8.7.2020 e n. 2254 del 21.10.2020 doc. 24, pagg. 4 e 20).
Mai parte opponente fornisce nominativi di altre persone che collaborassero con continuità con l'azienda che agisce (si consideri, in modo molto eloquente, quale fosse la ditta dell'impresa individuale: ). Parte_2
Insomma, sono elementi presuntivi che depongono per la verosimiglianza della ricostruzione fattuale avversaria.
Si noti che parte opposta non fa valere un atto negoziale firmato dall'opponente ma un documento firmato da terzi: l'istanza di verificazione non era proponibile (Cass. 7-10-2020, n. 21554 e Corte di appello di Milano, 28.10.2022), a differenza di quanto sostiene parte opponente nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c..
12 Parte opponente, poi, con la diffida del 29.4.2021, a firma del legale che qui rappresenta tecnicamente la stessa opponente, non contesta la ricezione della merce oggetto della fattura n.
135/2021, pure, menzionandola espressamente, sia pure per contestare i vizi.
Parte opponente riferisce che il DDT 461 si riferisce alla fattura n. 186 (v. supra) ma in realtà il
DDT 461 è menzionato nella fattura n. 135.
Quanto detto sopra, fa sicuramente ritenere verosimile anche la ricezione della merce di cui ai DDT
514 e 555 menzionati anch'essi, con il 461, nella fattura n. 135, menzionata nella diffida.
Quanto alla fornitura di cui alla fattura n. 186, le foto riportate da parte opponente nei docc.
3.l.,
3.m. e 3.n. risalgono al 15 e al 19 aprile 2021 e, pertanto, verosimilmente si riferiscono alla merce fornita alla signora nello stesso mese, tenuto conto della rapida deperibilità dei prodotti Pt_1 caseari.
D'altronde, se parte opposta è stato l'unico fornitore non ci si spiega come potesse operare la ditta opponente nel mese di aprile 2021, altrimenti.
Comunque, parte opposta ha, pure, illustrato come in taluni casi parte opponente richiedesse i DDT via mail ed, infatti, nel monitorio di DDT di cui alla fattura n. 186 sono stati prodotti in uno alle mail, non contestate specificamente nella prima difesa utile.
Quindi, per concludere, la fornitura è stata eseguita correttamente e parte opposta ha diritto al corrispettivo, con il rigetto delle domande riconvenzionali di parte opponente che presuppongono un inadempimento dell'opposta.
All'udienza del 14.11.2024, era sorto il problema di quanto fosse dovuto a parte opposta a seguito dei pagamenti eseguiti in corso di processo, in esecuzione del provvedimento ex art. 648 c.p.c..
Il Giudice aveva concesso un termine interlocutorio per le parti, facendo depositare a parte opposta una nota di precisazione del credito, in via preventiva, così che parte opponente potesse fare osservazioni nelle note scritte sostitutive d'udienza.
Parte opponente non ha depositato alcune note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. e neppure la comparsa conclusionale.
I rilievi svolti per la prima volta nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. sono tardivi.
In ogni caso, il foglio di precisazione del credito chiarisce ogni conteggio.
Quanto alle spese del processo di esecuzione medio tempore introdotto, si ritiene che, per ragioni di concentrazione, possano trovare qui ingresso.
D'altronde, come riferito sopra, il decreto ingiuntivo riguardava, anche, le spese successive occorrende e parte opponente non ha svolto contestazioni specifiche sul punto.
Parte opponente, poi, nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c., non specifica di aver effettuato imputazioni particolari dei pagamenti, sicché i ragionamenti svolti dall'opposta sono corretti.
13 La misura degli interessi di mora sono quelli indicati sin dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e non contestati specificamente in corso di processo.
In corso di causa è stato svolto un sub procedimento cautelare, come visto.
Si ritiene di compensare tra le parti le relative spese.
Si tratta di processo cautelare dall'esito incerto per entrambe le parti, e comunque la vicenda esecutiva inerente l'ordinanza ex art. 648 c.p.c. dimostra che la vettura non fosse l'unico cespite della signora aggredibile.
Per il resto, si applicano i valori medi dello scaglione € 26.000,01-€ 52.000,00, fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione.
Con riferimento alle spese del procedimento monitorio, le stesse congrue, liquidate dal Giudice di quella fase, sono state pagate in corso di processo, giusta nota del 20.11.2024.
Per giurisprudenza di legittimità pacifica (Cass. S.U., n. 7448/93 ;Cass.22489/06), il decreto ingiuntivo va revocato in caso di pagamenti in corso di processo.
Parte opposta, vincitrice, chiede la condanna ex art. 96 comma terzo c.p.c..
Si ritiene di non accogliere l'istanza, visto che, comunque, il comportamento di parte opponente non ha aggravato oltre modo il processo.
Ogni altra questione non espressamente decisa è assorbita da quanto riferito sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. n.
6877/2021:
- revoca il decreto ingiuntivo indicato in oggetto per effetto dei pagamenti eseguiti in corso di processo;
- rigetta l'opposizione e le domande riconvenzionali ivi contenute;
- dichiara legittimata parte opposta a trattenere gli importi ricevuti indicati nella nota depositata in data 20.11.2024, con le imputazioni ivi indicate;
- condanna parte opponente a pagare a parte opposta l'importo di € 19.867,84, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, dalla data del 20.11.2024 al saldo ed oltre l'importo di € 724,00 per spese di imposta di registro con riferimento al decreto ingiuntivo e all'ordinanza ex art. 648 c.p.c.;
- condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite con riferimento al processo di opposizione che si liquidano complessivamente in € 7.616,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge.
Venezia, 18.12.2025.
Giudice
BI MO GA
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