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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 4294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4294 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE AGRARIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Specializzata Agraria, in persona dei magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere rel;
dott. Marco Razzano Esperto;
dott. Arianna Divella Esperto;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di R.G.A.C. 219/2023, decisa all'udienza del
17/9/2025 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento, Sezione Specializzata Agraria, pubblicata in data 15/7/2022, n.1278
vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Pastore (c.f. C.F._2
) C.F._3
APPELLANTI
E
( c.f. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4
all'avv.Maria Grazia Viviana Bartolini (c.f. C.F._5 APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.12.2016 innanzi alla Sezione specializzata agraria del tribunale di Benevento e , proprietari di Parte_1 Parte_2 diversi appezzamenti di terreni e di quote ideali di fondi rustici(siti nei comuni di
AU, UL, OP e UN) chiedevano declaratoria di nullità dei contratti di affitto di fondi rustici del 27 febbraio 2002 Rep. 719 e del 7 luglio 2005 rep.1374 intercorsi con , adducendo la falsità delle firme apposte Parte_3 da loro concedenti e la condanna di Parte_4 Controparte_1 apparente affittuaria, all'immediato rilascio dei fondi oltre al risarcimento dei danni per il mancato raccolto.
A sostegno della domanda, contestavano la validità dei contratti di affitto dei fondi rustici in favore di sopra indicati registrati in Piedimonte Controparte_1
Matese, disconoscendo le firme da loro apposte sui citati contratti. Riferivano che in seguito alla querela sporta presso la Procura della Repubblica di Benevento, era stata disposta consulenza grafologica che aveva confermato la falsità delle firme riportate sui contratti oggetto di causa;
- che avevano richiesto, senza esito, il rilascio dei fondi a . Controparte_1
, ritualmente costituita, contestava nel merito la fondatezza Controparte_1 della domanda sulla scorta di una diversa ricostruzione delle vicende di causa, come rappresentata in comparsa.
Il tribunale disponeva consulenza tecnica grafologica al fine di verificare l'autenticità delle firme nominando ctu la dott.ssa . Persona_1
A seguito delle contestazioni mosse in base ai rilievi dei consulenti di parte, il
Collegio, ritenuta la complessità dell'accertamento e la contraddittorietà delle risultanze, disponeva ulteriore consulenza tecnica grafologica conferendo incarico
- al solo fine di verificare l'autenticità delle firme a nome Parte_1 apposte sui contratti del 2002 e del 2005 - al ctu dottor . Persona_2
Con sentenza n.1278/2022, pubblicata il 15.7.2022, il Tribunale di Benevento,
Sezione specializzata agraria così provvedeva: Rigetta il ricorso;
Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
4.835,00 in favore di parte resistente, il tutto oltre il rimborso per spese generali, IVA e CPA, se dovuti come per legge;
Pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, a carico dei ricorrenti in solido tra loro.
Il giudizio di appello.
Con ricorso depositato in data 16.1.2023 e hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello innanzi a questa Corte, Sezione specializzata agraria, deducendo, quali motivi di gravame:
-l'apocrifia della firma di , in relazione alla quale- con riferimento Parte_1 alla sigla apposta sui contratti del 27.7.2002 e del 7.7.2005- contestavano le conclusioni del c.t.u. dott. sulla scorta dei rilievi del proprio c.t.p., avendo Per_2 peraltro il tribunale trascurato di valutare gli esiti della consulenza disposta in sede penale;
-l'apocrifia della firma di e gli effetti spiegati sul contratto, in Parte_2 quanto, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, la non aveva dato CP_1 esecuzione al contratto e al tempo della sottoscrizione ( poi riconosciuta falsa), la era nuda proprietaria del fondo, del quale era usufruttuaria la madre Parte_2
, analfabeta e non in grado di apporre la propria firma. Persona_3
Gli appellanti hanno così concluso: accertare e dichiarare la nullità del contratto di fitto di fondi rustici del 07.07.05, Rep. 1374, stante l'assoluta apocrifia della firma ivi apposta dallo per l'effetto condannare la Parte_1
all'immediato rilascio dei fondi di cui in premessa;
Controparte_1 condannare la al risarcimento dei danni subiti e subendi dallo e CP_1 Pt_1 dalla a causa del mancato raccolto sui fondi inseriti nei contratti di fitto Parte_2 oggetto di impugnativa dalla registrazione fino all'effettivo soddisfo, nella misura ritenuta giusta ed equa, con vittoria di spese del doppio grado ed attribuzione. In via istruttoria: acquisirsi il fascicolo penale RGNR 507/13 R.G.N.R. presso la
Procura della Repubblica di Benevento;
disporsi idonea c.t.u. calligrafica nominando un collegio di grafologi, al fine di verificare l'apocrifia delle firme apposte sui contratti in oggetto.
Instaurato il contraddittorio, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dei nuovi documenti depositati dagli appellanti, in violazione del disposto dell'art.345 c.p.c.
Ha concluso per il rigetto del gravame, in ragione della sua infondatezza, con vittoria di spese ed attribuzione ex art.93 c.p.c.
Sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi, all'udienza del 17 settembre
2025, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo. Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Il primo motivo di gravame non merita accoglimento. Sul punto vanno richiamate le univoche conclusioni raggiunte dal tribunale all'esito dell'espletamento di due consulenze grafologiche, dalle quali si evince con chiarezza l'autenticità della firma apposta dal ricorrente sui contratti di fitto di fondi rustici Parte_1 del 27 febbraio 2002 e del 7 luglio 2007 (cfr. relazioni dei ctu e ). Per_4 Per_5
Nel suo elaborato, dopo aver risposto alle osservazioni del perito di parte, il c.t.u.
ha affermato che le firme apposte sui contratti da Persona_2 Parte_1 hanno la medesima natura grafomotoria e provengono da uno stesso
[...] soggetto;
le caratteristiche grafomotorie, gestuali, strutturali e stilistiche, rilevabili nei tracciati delle due firme in verifica concordano con le caratteristiche grafomotorie, gestuali, strutturali e stilistiche emergenti dai tracciati delle firme e scritture di comparazione del sig. le analisi Parte_1 particolareggiate di confronto confermano che le due firme in verifica a nome
[...]
apposte sui due contratti di affitto di fondi rustici in verifica, Parte_1 risultano essere autografe, ossia provengono dalla mano del sig. Parte_1
identificato attraverso le firme e le scritture di comparazione disponibili
[...]
( cfr. pag.64 e 65 della consulenza tecnica).Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente
(20/04/2020, n.7947; Cass.11/06/2018 n.15147).
Nel caso di specie il giudice di primo grado, aderendo alle conclusioni del c.t.u., che ha adeguatamente replicato ai rilievi critici dei consulenti di parte, ha adempiuto all'obbligo motivazionale con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo tenuto necessariamente a soffermarsi altresì sulle contrarie allegazioni dei c.t.p., le quali, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese in quanto incompatibili, poiché le critiche di parte volte al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in semplici argomentazioni difensive. In ogni caso i rilievi mossi all'elaborato del c.t.u. non sono idonei a contrastarne le univoche conclusioni ( in merito all'autenticità della firma apposta da basate su accertamenti svolti in Parte_1 contraddittorio, secondo corretti criteri tecnico- scientifici, attraverso un percorso argomentativo privo di vizi e coerente con le risultanze processuali.
Va disatteso anche il secondo motivo di gravame, a sostegno del quale viene offerta una differente ricostruzione della vicenda contrattuale intercorsa tra le parti, deducendo che non avrebbe dato esecuzione al contratto di Controparte_1 affitto e che all'epoca della stipula non poteva disporre del fondo Parte_2 in parola (per la sua qualità di nuda proprietaria).
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Acclarata l'apocrifia della firma dell'appellante sul “contratto di Parte_2 fitto di fondi rustici” del 27.02.2002 (cfr.pag.95 della consulenza ) è Per_4 provato, come correttamente affermato dal tribunale, che l'appellante abbia dimostrato in modo inequivoco la volontà di fare propri gli effetti di quel contratto.
Tale volontà si desume dalla sottoscrizione del contratto del 27 febbraio 2002 e registrato il 7 aprile 2004 n. 2399 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di
Benevento –Sezione Distaccata di Cerreto Sannita, la cui sottoscrizione non è stata mai disconosciuta dalla (cfr.doc. n. 22 della produzione di primo grado Parte_2 dell'appellata). In detto contratto è infatti riportata la seguente dicitura: “Il presente contratto costituisce parte integrante del contratto di affitto registrato il 20 marzo
2002 al n.719 serie 3 presso l'Ufficio delle Entrate di Piedimonte Matese”.
Ulteriore elemento presuntivo dal quale può desumersi la piena vigenza del contratto di affitto tra le parti è dato dal tempo trascorso dalla sua sottoscrizione
(2002) all'atto dell'instaurazione del giudizio di primo grado (2016).
Anche sotto questo profilo, quindi, la decisione del primo giudice deve essere confermata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello non può che essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con determinazione delle stesse in virtù dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014 e successive modificazioni coerenti con il valore della domanda, tenuto conto della natura e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Va disposta l'attribuzione in favore dell'avv. Maria Grazia Viviana Bartolini dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , Parte_1 Parte_2
con atto di appello depositato in data 16/1/2023, nei confronti di CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Specializzata
[...]
Agraria, pubblicata in data 15/7/2022 n.1278, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti al pagamento in favore di , delle Controparte_1
spese di lite relative al presente grado, che liquida in € 2.915,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Maria Grazia Viviana Bartolini.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 17/9/2025
Il Presidente dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere relatore dott. Rosanna De Rosa