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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/07/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo ha pronunciato, all'esito dell'udienza cartolare del
3.6.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. 5019/2023 R.G., avente per oggetto
T R A
rappresentato e difeso per mandato in atti dall'avv. Parte_1
Domenico Carotenuto,
ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
in persona del suo Direttore Regionale p.t., rappresentato e difeso,
[...]
come in atti resistente
Conclusioni delle parti: come in atti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 3.8.2023, il lavoratore in epigrafe,
premesso di aver lavorato dal 1976 a tutt'oggi come operaio, esponeva che,
nello svolgimento di tale attività, aveva contratto la patologia articolare indicata in ricorso;
che aveva inutilmente esperito il prescritto procedimento amministrativo, pertanto conveniva in giudizio l' per sentirsi CP_1
riconoscere il diritto alla rendita per inabilità permanente o in subordine il diritto all'indennizzo una tantum ex dlgs 38/2000 , con condanna dell'Istituto
1 al pagamento delle prestazioni consequenziali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
L'istituto convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
Il ricorso non può essere accolto.
Ed invero il ctu ha concluso nel senso di ritenere l'insussistenza di malattia professionale, confermando il giudizio reso in sede amministrativa.
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Ne consegue, in conformità a tali conclusioni, il rigetto integrale del ricorso.
Non deve essere emessa pronuncia sulle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp att. cpc.
P. Q. M.
La dott.ssa Antonella Paparo, in funzione di giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando, così provvede:
A) rigetta il ricorso;
B) nulla sulle spese di lite
C) liquida le spese di ctu con separato decreto .
Torre Annunziata, 5.7.2025
IL GIUDICE
Antonella Paparo
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo ha pronunciato, all'esito dell'udienza cartolare del
3.6.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. 5019/2023 R.G., avente per oggetto
T R A
rappresentato e difeso per mandato in atti dall'avv. Parte_1
Domenico Carotenuto,
ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
in persona del suo Direttore Regionale p.t., rappresentato e difeso,
[...]
come in atti resistente
Conclusioni delle parti: come in atti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 3.8.2023, il lavoratore in epigrafe,
premesso di aver lavorato dal 1976 a tutt'oggi come operaio, esponeva che,
nello svolgimento di tale attività, aveva contratto la patologia articolare indicata in ricorso;
che aveva inutilmente esperito il prescritto procedimento amministrativo, pertanto conveniva in giudizio l' per sentirsi CP_1
riconoscere il diritto alla rendita per inabilità permanente o in subordine il diritto all'indennizzo una tantum ex dlgs 38/2000 , con condanna dell'Istituto
1 al pagamento delle prestazioni consequenziali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
L'istituto convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
Il ricorso non può essere accolto.
Ed invero il ctu ha concluso nel senso di ritenere l'insussistenza di malattia professionale, confermando il giudizio reso in sede amministrativa.
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Ne consegue, in conformità a tali conclusioni, il rigetto integrale del ricorso.
Non deve essere emessa pronuncia sulle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp att. cpc.
P. Q. M.
La dott.ssa Antonella Paparo, in funzione di giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando, così provvede:
A) rigetta il ricorso;
B) nulla sulle spese di lite
C) liquida le spese di ctu con separato decreto .
Torre Annunziata, 5.7.2025
IL GIUDICE
Antonella Paparo
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