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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/05/2025, n. 3080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3080 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4687 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, assunta in decisione all'udienza del 05.02.2025, vertente
TRA
(c.f. ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
erede di;
elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, Persona_1 presso l'avvocato Piero Frattarelli (c.f. ), che la rappresenta e C.F._2
difende per procura in atti -ATTRICE IN RIASSUNZIONE-
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Massimo
Ercoli (c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura in atti- C.F._4
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE -
E
(c.f. ) Controparte_2 C.F._5 elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Angela
Sardellitti (c.f. ) che la rappresenta e difende per procura in atti- C.F._6
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE-
r.g. n. 1 OGGETTO: giudizio di riassunzione dalla Cassazione per ordinanza n. 21254/2024, in data 30/07/2024- negatoria servitù e risarcimento danni-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proprietaria della unità immobiliare in Roma in Via S. Maria Controparte_2 dell'Anima 49, meglio descritta in atti, conviene in giudizio, dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, , proprietario di immobile confinante, per ottenerne Persona_1 la condanna a risarcirle, ai sensi dell'art. 2043 c.c., un danno quantificato in euro
100.000,00, conseguito alla diminuzione del godimento del proprio appartamento, avendo il convenuto, realizzato, abusivamente, un ampliamento dell'appartamento inclusivo di parte della chiostrina condominiale, in violazione di distanze legali e del diritto di veduta della in assenza di autorizzazione amministrativa nonché per CP_2
ottenerne la condanna al ripristino dello stato dei luoghi.
Si costituisce, dinanzi al primo giudice, il resiste alla domanda della Per_1 CP_2
e propone domanda riconvenzionale per accertare che la non autorizzata, ha CP_2
installato, nella proprietà del deducente, una tubazione per lo smaltimento delle acque reflue, con condanna della al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento CP_2 del danno conseguito al deprezzamento economico dell'appartamento.
Istruita anche mediante espletamento di c.t.u., la causa è definita, dal Tribunale di
Roma, con sentenza n. 8416/2011, pubblicata il 26.04.2011, che rigetta la domanda attorea e accoglie la domanda riconvenzionale, con condanna, della al CP_2
pagamento della somma di euro 8.000,00, a titolo di risarcimento danni.
Recependo, sul punto le risultanze della c.t.u. espletata nel corso del giudizio, la sentenza accerta la legittimità dell'opera realizzata dal (il manufatto realizzato Per_1
nella chiostrina coincide con quello preesistente, già accatastato e risultante dalla planimetria del 1940; non limita la veduta dell'appartamento della i lavori CP_2
eseguiti non hanno comportato aumento della volumetria e non richiedevano il rilascio di autorizzazioni amministrative) e quanto alla domanda riconvenzione, la mancata contestazione del fatto che la circa 15 anni addietro, ha eseguito i lavori di CP_2
ristrutturazione del proprio appartamento senza alcuna autorizzazione del proprietario, installando una tubazione per lo scarico delle acque reflue;
che il avendo Per_1 acquistato l'immobile nel 2001, non ha mai autorizzato l'installazione della tubazione, che concretizza un'indebita servitù, in difetto dei presupposti per l'acquisizione del diritto per usucapione.
r.g. n. 2 Su impugnazione di la Corte di Appello di Roma emette la sentenza Controparte_2
n. 2842/2019, depositata in data 02.05.2019, che, accoglie parzialmente il gravame della in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda di CP_2
risarcimento danni proposta dal confermando, nel resto, la sentenza Per_1
impugnata.
Con due distinti atti, , da un lato, e nonché Parte_1 Controparte_1 Parte_2 dall'altro, propongono ricorso per Cassazione;
i ricorsi sono riuniti.
[...]
articola cinque motivi di ricorso: Parte_1
1 “Nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 co. 1, 101, 112 e 183 cpc in riferimento all'art. 360 cpc co I n. 4”.
2.“Violazione falsa applicazione degli artt. 2729 cc, 2725 cc, 1350 co I, n. 4 cc, 2645 cc, 2644 cc nonché nullità della sentenza e del procedimento in riferimento ad articolo
360 cpc co I n. 3 e 4”.
3. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1031 cc e 1058 cc in riferimento all'articolo 360 cpc co I, n. 3”.
4. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 949 c.c. 2697 c.c., nonché nullità della sentenza e del procedimento ed omesso esame del fatto decisivo “decorrenza del termine ventennale in riferimento all'articolo 360 cpc, co. I, n. 3 e 4 e 5”.
5. “Nullità della sentenza per vizio e/o difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, comportante nullità ex articolo 360, comma I n. 4”.
e articolano sette motivi di ricorso. Controparte_1 Parte_2
1. “Nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, 101, 112 e 183 cpc, in riferimento all'art. 360 cpc, primo comma n. 4 cpc”.
2. “Violazione falsa applicazione degli articoli 2729 1350 primo comma n. 4, 2645 e
2644 cc in riferimento all'articolo 360 cpc, primo comma numero 3 cpc”.
3. “Nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2729, 1350 primo comma n. 4 cc e 2725 cc in riferimento all'art 360 c pc, primo comma n. 4 cpc”.
4. “Violazione e/o falsa applicazione dell'art 1031 e 1158 cc in riferimento all'art 360 c pc, primo comma n. 3 cpc”.
5. “Nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 949 e 2697 cc in riferimento all'art 360 cpc, primo comma n. 4 cpc".
r.g. n. 3 6. “Omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio “della decorrenza del termine ventennale” che è stato oggetto della discussione tra le parti per una usucapione della servitù in riferimento all'art 360 cpc, primo comma n. 5 cpc”.
7. “Nullità della sentenza per vizio di motivazione radicale in relazione all'art 360, primo comma, n. 4 cpc”. resiste con controricorso. Controparte_2
La sentenza di rinvio, dichiarato inammissibile il ricorso di accoglie il Parte_2
terzo e quarto motivo di entrambi i ricorsi nonché il quinto motivo di ricorso di Parte_1
e il settimo motivo di ricorso di dichiara assorbiti i restanti
[...] Controparte_1
motivi; cassa, per tale parte, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, enunciando il seguente principio di diritto: “ (…) la costituzione di una servitù negoziale richiede un patto avente la forma scritta ad substantiam. (…): Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, essendo sufficiente che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante
l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine (…)”.
Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 392 c.p.c., riassume il Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato giudice e rassegna le seguenti conclusioni: “1) Rigettare
l'appello proposto dalla Sig.ra in quanto infondato in fatto e diritto e Controparte_2 per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado, precisando che ora la condanna ivi disposta, comprensiva delle spese liquidate, deve intendersi a favore degli eredi legittimi del Dott. ovvero i signori e Persona_1 Parte_1
ciascuno nella misura del 50%. 2) Condannare la Sig.ra Controparte_1 CP_2
a corrispondere alla Dott.ssa le spese del primo giudizio di
[...] Parte_1
appello, da liquidare secondo i parametri ministeriali e quindi, tenendo presente la misura media in € 5.809, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15 %, IVA e
CPA come per legge, le spese del giudizio di Cassazione, con gli stessi criteri, in €
3.082 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge più € 501,00 per esborsi (all. 10), le spese del presente giudizio di riassunzione, con gli stessi criteri, in € 5.809,00 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15 %, IVA e
r.g. n. 4 CPA come per legge più € 355,50 per esborsi. 3) Condannare la Sig.ra CP_2
a corrispondere alla Dott.ssa l'importo di € 2.039,78 a titolo
[...] Parte_1
di differenza, nella misura del 50%, tra quanto illegittimamente ricevuto e quanto dovrà versare in forza della sentenza di primo grado, così come analiticamente dedotto alla fine del precedente paragrafo 4.”.
Con comparsa depositata in data 01.10.2024, si costituisce e rassegna Controparte_1
le seguenti conclusioni:
“1) Rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra in quanto infondato in Controparte_2 fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado, precisando che ora la condanna ivi disposta, comprensiva delle spese liquidate, deve intendersi a favore degli eredi legittimi del Dott. ovvero i signori Persona_1
e ciascuno nella misura del 50%. 2) Condannare la Parte_1 Controparte_1
Sig.ra a corrispondere al Dott. le spese del primo Controparte_2 Controparte_1
giudizio di appello, da liquidare secondo i parametri ministeriali e quindi, tenendo presente la misura media in € 5.809, oltre rimborso spese forfettario nella misura del
15 %, IVA e CPA come per legge, le spese del giudizio di Cassazione, con gli stessi criteri, in € 3.082 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge più € 701 per esborsi (all. E04), le spese del presente giudizio di riassunzione, con gli stessi criteri, in € 5.809 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge. 3) Condannare la Sig.ra CP_2
a corrispondere al Dott l'importo di € 2.914,43 a titolo di
[...] Controparte_1
differenza, nella misura del 50%, tra quanto illegittimamente ricevuto e quanto dovrà versare in forza della sentenza di primo grado, così come analiticamente dedotto in narrativa.”.
Con comparsa depositata in data 20.12.2024, si costituisce e rassegna Controparte_2 le seguenti conclusioni: “ (…) rigettare tutte le domande ex adverso proposte, sia dalla
Sig.ra che dal Sig. con conseguente condanna degli Parte_1 Controparte_1
stessi al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, nonché di quello di legittimità e, per l'effetto, Voglia riformare la sentenza di prime cure accogliendo così l'atto di appello presentato nell'interesse della Sig.ra CP_2
.
[...]
In questa sede, di controverte dei motivi di appello proposti da Controparte_2
avverso la decisione di primo grado per la parte in cui accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal Per_1
r.g. n. 5 Il primo giudice motiva l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal come di seguito. Per_1
- La nelle memorie “previste”, non contesta i fatti posti dal a CP_2 Per_1
fondamento della propria domanda riconvenzionale, cioè di aver installato, nel corso dei lavori di ristrutturazione del proprio appartamento eseguiti circa 15 anni prima, una tubazione nella proprietà sottostante per lo scarico del nuovo bagno, senza autorizzazione della precedente proprietaria e senza autorizzazione del acquirente in epoca successiva dell'immobile. Per_1
- La difesa della sull'intervenuto acquisto della servitù per usucapione, CP_2
svolta per la prima volta con la comparsa conclusionale, è tardiva e inammissibile.
- La difesa sull'intervenuto acquisto per usucapione è altresì infondata: lo scarico fognante in oggetto è presente in un locale di rappresentanza dell'appartamento del nascosto da un “tracantone” realizzato dallo stesso Per_1 Per_1
essendovi opere visibili e permanenti, si verte in ipotesi di servitù apparente, suscettibile di essere acquistata per usucapione, ma nel concreto il termine ventennale previsto dalla legge non è maturato.
Con il motivo di appello avente ad oggetto tale punto di decisione, la contesta CP_2
la configurabilità della ritenuta mancata contestazione, richiamando, a tal fine, le difese contenute nella memoria di replica e nella comparsa conclusionale;
sostiene che l'opera in oggetto è “ fatto in un comune tra le parti- in quanto avvenuto decenni addietro e interessante la dante causa della e il precedente proprietario dell'immobile CP_2 dell'appellato”, con conseguente difetto di un onere di specifica contestazione;
sostiene, altresì, che la specificità dell'onere di contestazione deve essere parametrato alla specificità dell'allegazione della controparte e che nel concreto, la contestazione dei fatti allegati a sostegno della domanda riconvenzionale ben poteva essere generica.
Le censure dell'appellante non inficiano la decisione di primo grado.
Il primo giudice accerta la mancanza di un titolo costitutivo della servitù.
Le censure della non inficiano tale punto di accertamento. CP_2
La necessaria convenzione scritta, con il o con precedenti proprietari Per_1 dell'immobile del sulla costituzione della servitù non è provata né, invero, Per_1
allegata e una diversa forma di accordo o di consenso non rileva.
r.g. n. 6 Il primo giudice accerta la tardività delle difese in punto di acquisto per usucapione della servitù in oggetto.
La si limita a richiamare, sul punto, le difese svolte nella comparsa CP_2 conclusionale e di replica e tale allegazione difensiva non inficia l'accertamento in punto di tardività della difesa.
La domanda riconvenzione per l'accertamento della intervenuta usucapione della servitù, infatti, non è stata proposta.
Certo la parte convenuta può utilmente contrastare un'azione di carattere reale esercitata nei suoi confronti anche solo sollevando l'eccezione riconvenzionale di usucapione, senza che sia necessario formulare apposita domanda riconvenzionale (Cass. n. 26884 del 29/11/2013), ma nel giudizio di "negatoria servitutis", l'eccezione riconvenzionale di usucapione, in quanto paralizzatrice della domanda principale, deve essere proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata (Cass. n. 18322 del 27/06/2023)
e dunque, trattandosi, nel concreto, di eccezione diretta a paralizzare la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto con la comparsa di costituzione e risposta,
l'eccezione avrebbe dovuto essere proposta con la prima difesa utile, dunque alla udienza di prima comparizione o, al più, con la memoria autorizzata ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. n.1, laddove, secondo la stessa prospettazione della la CP_2
difesa è stata articolata solo con la comparsa conclusionale, che ai sensi dell'art. 190
c.p.c. ha un carattere meramente illustrativo delle conclusioni già fissate nel corso del giudizio, nei termini di preclusione previsti dal codice di rito.
Resta assorbita la valutazione della questione sulla decorrenza dei termini per l'usucapione e sulla mancata contestazione sulla contro dedotta epoca di realizzazione dell'opera apparente a mezzo della quale la servitù è esercitata, in quanto tali circostanze assumono rilievo esclusivamente ai fini della valutazione della (non proposta) domanda di usucapione e della (tardivamente sollevata) eccezione di usucapione.
Ciò detto, l'appello della viene respinto e la sentenza di primo grado CP_2
confermata, con la precisazione che le statuizioni in essa contenute, devono intendersi in favore, in ragione della rispettiva quota ereditaria, degli eredi di . Persona_1
e hanno diritto alla restituzione delle somme Parte_1 Controparte_1
corrisposte a in esecuzione della sentenza n. 2842/2019 emessa dalla Controparte_2
Corte di Appello di Roma in data 02.05.2019.
Spese di lite.
r.g. n. 7 Il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite.
Le spese, dunque, seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00; compensi medi;
esclusa, per il giudizio di appello e per il presente giudizio di rinvio, la fase istruttoria, che non c'è stata).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio dalla Cassazione sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale ordinario Controparte_2
di Roma n. 8416/2011, in data 7/24 aprile 2011, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
- Respinge l'appello di e conferma integralmente la sentenza di Controparte_2
primo grado, precisando che la condanna ivi disposta deve intendersi in favore degli eredi di , in ragione delle rispettive quote ereditarie. Persona_1
- Condanna a restituire a e le Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
somme che rispettivamente le hanno corrisposto in esecuzione della sentenza n.
2842/2019 emessa dalla Corte di Appello di Roma in data 02.05.2019.
- Condanna a rifondere, a e Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che liquida, per ciascuna parte, per il giudizio di appello iscritto al n.r.g.6979/2011, in euro 3.966,00 per compensi oltre a rimborso forfettario
(15%), IVA e CPA come per legge;
per il giudizio di legittimità, in euro
3.082,00 per compensi oltre, per la sola , euro 501,00 per spese, Parte_1
importi maggiorati, per entrambi, di rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge;
per il presente giudizio di rinvio, in euro 3.966,00 per compensi oltre, per la sola , euro 355,50 per spese, importi maggiorati, Parte_1
per entrambi, di rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 09.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 8
r.g. n.
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