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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/12/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3916/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3916/2024 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LL RD
RICORRENTE contro
(C.F.: , col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ET AM
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 03/06/2025).
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 23/10/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Le parti contraevano matrimonio in Augusta il 09/06/1984 (Atto n. 77, P. II, serie
A, ufficio 1, anno 1984). Dalla superiore unione nasceva il figlio Per_1
(11.06.1989), oggi maggiorenne ed economicamente indipendente. Con sentenza n. 1269/2024 pubblicata il 24/05/2024, il Tribunale di Siracusa pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 13.11.2024, chiedeva di pronunciare Parte_1 il divorzio e di dichiarare il ricorrente esonerato dall'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile alla resistente.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale Controparte_1 non si opponeva alla domanda di divorzio e chiedeva di stabilire a carico del Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno mensile nella misura di €
600,00.
All'udienza del 23/10/2025, su proposta del Giudice, le parti dichiaravano di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Dichiarare e ritenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 9.6.1984 in Augusta.
Porre a carico del Sig. l'obbligo di versare in favore della Sig.ra Parte_1 [...]
a titolo di assegno divorzile entro il giorno 5 di ogni mese, con CP_1 decorrenza dal prossimo mese di novembre, somma di euro 200, 00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT .
Spese legali compensati”.
Pertanto, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire al
Collegio.
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n.
898 del 1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla soprarichiamata sentenza di separazione, emessa dal Tribunale di Siracusa, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione e non sussistendo sul punto alcuna contestazione tra le parti.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale. Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3916/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Pt_1
e , i quali hanno contratto matrimonio con rito
[...] Controparte_1 concordatario in Augusta il 09/06/1984 (Atto n. 77, P. II, Serie A, anno 1984); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Augusta di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 4.12.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3916/2024 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LL RD
RICORRENTE contro
(C.F.: , col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ET AM
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 03/06/2025).
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 23/10/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Le parti contraevano matrimonio in Augusta il 09/06/1984 (Atto n. 77, P. II, serie
A, ufficio 1, anno 1984). Dalla superiore unione nasceva il figlio Per_1
(11.06.1989), oggi maggiorenne ed economicamente indipendente. Con sentenza n. 1269/2024 pubblicata il 24/05/2024, il Tribunale di Siracusa pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 13.11.2024, chiedeva di pronunciare Parte_1 il divorzio e di dichiarare il ricorrente esonerato dall'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile alla resistente.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale Controparte_1 non si opponeva alla domanda di divorzio e chiedeva di stabilire a carico del Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno mensile nella misura di €
600,00.
All'udienza del 23/10/2025, su proposta del Giudice, le parti dichiaravano di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Dichiarare e ritenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 9.6.1984 in Augusta.
Porre a carico del Sig. l'obbligo di versare in favore della Sig.ra Parte_1 [...]
a titolo di assegno divorzile entro il giorno 5 di ogni mese, con CP_1 decorrenza dal prossimo mese di novembre, somma di euro 200, 00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT .
Spese legali compensati”.
Pertanto, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire al
Collegio.
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n.
898 del 1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla soprarichiamata sentenza di separazione, emessa dal Tribunale di Siracusa, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione e non sussistendo sul punto alcuna contestazione tra le parti.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale. Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3916/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Pt_1
e , i quali hanno contratto matrimonio con rito
[...] Controparte_1 concordatario in Augusta il 09/06/1984 (Atto n. 77, P. II, Serie A, anno 1984); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Augusta di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 4.12.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone