CA
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 20/05/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 102 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. e (c.f. C.F._2 Parte_3
, residenti a [...]e ivi elettivamente domiciliati a C.F._3
presso lo studio dell'avv. Pietro Biggio e dell'avv. Alessandro Cossa, che li rappresentano e difendono per procura in atti,
appellanti
contro
(c.f. ), con sede a Cagliari e Controparte_1 P.IVA_1
ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Marcialis e dell'avv. Sandro Piseddu, che la rappresentano e difendono per procura in atti,
appellata-appellante incidentale pagina 1 di 14 e contro
(c.f. ), Controparte_2 C.F._4
appellato-contumace
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, ogni contraria istanza disattesa:
in parziale riforma della sentenza impugnata, fermo il resto,
1- condannare l' al risarcimento del Controparte_1
danno da liquidarsi in favore degli appellanti, aventi causa di Parte_4
, nella misura di € 36.478,00;
[...]
2- condannare la medesima e Controparte_1 [...]
in solido all'integrale pagamento delle spese dei due CP_2
gradi del giudizio in favore degli appellanti, da determinarsi nella misura prevista dai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, così come modifica-
to dal D.M. 37/2018, oltre spese generali, IVA e CPA.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte d'appello adita, in riforma della
sentenza impugnata,
in via principale
A) accogliere l'appello della e, accertata la validità Controparte_1
ed efficacia del mandato conferito all'arbitratore, Dott. Controparte_3
dalla signora e dalla società ri-
[...] Parte_5 Controparte_1
gettare la domanda promossa dall' attrice;
pagina 2 di 14 B) con la condanna degli appellanti al rimborso delle spese processuali del doppio grado del giudizio
in via subordinata
C) rigettare l'appello principale e compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne in giudizio la (di Parte_5 Controparte_1
seguito in breve e il dott. al fine di otte- CP_1 Controparte_2
nere la dichiarazione d'incompetenza e/o il difetto di qualsivoglia potere del professionista nel procedimento di arbitraggio promosso contro di lei dalla so-
cietà convenuta e avente a oggetto l'accertamento dell'avveramento della con- dizione sospensiva prevista dall'art. 2 di contratto di compravendita e appalto
(atto notaio del 31 marzo 2006, rep. n. 117133 – racc. n. Persona_1
23818) nonché il risarcimento dei conseguenti danni, pari agli esborsi alla qua-
le era stata costretta a causa del procedimento per arbitraggio promosso dalla convenuta.
L'attrice eccepì essere competente il Tribunale di Cagliari o, subordinata-
mente, il collegio arbitrale indicato al titolo 3 art. 1 del citato contratto 31 mar-
zo 2006.
A sostegno della domanda, l'attrice espose che:
con convenzione a rogito dott. in data Persona_2
31 marzo 2006, repertorio n. 117129, raccolta n. 23814, il Comu-
ne di Cagliari aveva approvato un programma integrato di riquali-
ficazione urbana e ambientale da ella proposto unitamente alla pagina 3 di 14 in qualità di soggetti attuatori, relativo ad alcune aree CP_1
ubicate a Cagliari, quartiere Genneruxi;
in base a tale atto i soggetti attuatori avrebbero dovuto realizzare tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate nella predetta convenzione e negli allegati elaborati tecnici, entro il termine di mesi ventiquattro;
con il citato contratto (intitolato di compravendita e appalto), a fronte dell'assunzione da parte di di tutte le spese, gli CP_1
oneri, i costi e i progetti connessi all'esecuzione e gestione ven-
tennale delle opere, ella si era obbligata al trasferimento della proprietà di alcuni beni (meglio descritti nel titolo I art. 2) subor-
dinando l'efficacia del trasferimento alle condizioni sospensive esposte nell'ultima parte di questo articolo, e convenendo altresì
il prezzo della vendita in euro 2.520.550,00 […] e la sua compen-
sazione con quello pattuito per l'appalto di cui si tratterà nel suc-
cessivo titolo II;
dato l'inadempimento di all'esito di un'articolata trat- CP_1
tativa, le parti erano giunte a una regolazione delle rispettive ri-
chieste e delle residue obbligazioni derivanti dal citato contratto di compravendita e appalto, attraverso la sua consensuale risolu-
zione tramite la sottoscrizione di un atto di transazione in data 27
marzo 2012;
era rimasta inadempiente anche alle obbligazioni no- Parte_6
vate, sicché ella aveva dovuto proporre una domanda giudiziale pagina 4 di 14 per ottenere la condanna della controparte al risarcimento dei danni conseguenti al ritardo nell'adempimento, e in particolar modo, alla mancata esecuzione e consegna di tutte le opere di ur-
banizzazione previste nella convenzione;
cionondimeno, aveva attivato l'arbitraggio previsto CP_1
nel contratto di compravendita al fine rendere efficace tra le parti e verso i terzi il trasferimento della proprietà.
Premesso di avere tempestivamente eccepito l'incompetenza dell'arbitratore e di non avere ottenuto una preliminare pronuncia da parte di questi, la domandò che venisse dichiarata l'incompetenza dell'arbitratore e la Pt_5
condanna di a risarcire i danni, rappresentati dalle spese da ella af- CP_1
frontate per le difese nel procedimento di arbitraggio.
*
Nella contumacia del professionista convenuto, resistette, ecce- CP_1
pendo:
- di avere regolarmente eseguito le proprie obbligazioni e che, pertanto,
avrebbero dovuto ritenersi avverate le condizioni sospensive apposte al contratto di compravendita;
- che, conseguentemente, non era in alcun modo venuto meno il potere dell'arbitratore di stabilire con un accertamento dei fatti l'avveramento delle condizioni sospensive, atteso che con l'atto di transazione del 27
marzo 2012 le parti avevano risolto esclusivamente il contratto d'appalto e rimesso alla competenza del Tribunale di Cagliari la definizione di pagina 5 di 14 ogni controversia sull'interpretazione ed esecuzione del menzionato ac-
cordo transattivo.
Con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., eccepì come la propria CP_1
difesa avesse trovato accoglimento nella sentenza n. 966/2019 con la quale il
Tribunale di Cagliari, nell'ambito del procedimento tra le parti distinto al n.
9242/2016 R.g., aveva escluso che il contratto del 31 marzo 2006 [fosse] stato
risolto con la transazione del 27 marzo 2012 invocata dalla , atteso Pt_5
che dalla lettura dell'atto si ricava che oggetto della risoluzione [era] non il
titolo primo del contratto, relativo alla compravendita, bensì il titolo secondo,
relativo al contratto d'appalto.
*
Con la sentenza n. 2121 del 14 ottobre 2020, il Tribunale di Cagliari:
1. accertò il difetto di potere del dott. Controparte_2
nel procedimento di arbitraggio promosso da contro CP_1 [...]
di accertamento dell'avveramento della condizione so- Pt_7
spensiva di cui al contratto di compravendita e appalto tra le parti;
2. rigettò la domanda di risarcimento dei danni dell'attrice.
A fondamento della decisione, il primo giudice pose il convincimento che il contratto del 31 marzo 2006 si fosse estinto con atto di transazione del 27 mar-
zo 2012, che prevedeva, all'art. 9, che con la sottoscrizione del presente accor-
do, il contratto d'appalto a rogito Notaio viene consen- Persona_1
sualmente risolto.
Il Tribunale argomentò che tale regolamentazione investiva l'intera opera-
zione economica (e non solo il contratto di appalto), essendo configurabile un pagina 6 di 14 contratto complesso o misto, assoggettato ad una disciplina unitaria, piuttosto che un contratto collegato.
Quanto alla domanda di danni, il primo giudice la ritenne genericamente
formulata con riguardo al quantum.
* * *
2. Contro tale pronuncia hanno proposto appello , e Pt_1 Pt_2 [...]
in qualità di unici eredi della madre . Parte_8 Parte_5
2.1 Con un primo motivo, gli appellanti hanno censurato il rigetto della domanda di danni, atteso che, pur a fronte di una generica domanda di condan-
na della in relazione al quantum, l'attrice aveva fornito tutti gli ele- CP_1
menti giustificativi e di determinazione della relativa misura, depositando poi la fattura emessa dal proprio difensore per l'attività svolta davanti all'arbitratore.
2.2 Con un secondo motivo, gli appellanti hanno denunciato la compensa-
zione delle spese disposta dal primo giudice, lamentando l'insussistenza dei presupposti di legge per una tale regolamentazione.
*
3. Nella contumacia dell'appellato ha Controparte_2 CP_1
resistito e ha proposto appello incidentale.
3.1 Con un primo motivo, nell'evidenziare che Tribunale avesse accolto la domanda principale dell'attrice sulla base del fatto che il contratto del 31 mar- zo 2006 era stato risolto con atto di transazione del 27 marzo 2012, l'appellata ha eccepito il contrasto di tale accertamento con quello compiuto dallo stesso
Tribunale con la precedente sentenza n. 966/2019, nella quale era stata data una pagina 7 di 14 lettura di segno opposto rispetto a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, e ha denunciato il fatto che il primo giudice non si fosse neanche pronunciato sull'eccezione, pur ribadita con le comparse conclusionali.
3.2 Con un secondo motivo, l'appellata ha ribadito come l'art. 9 della tran-
sazione (non titolata) prevedesse la risoluzione del solo contratto di appalto, in conformità allo spirito dell'intero atto.
* * *
4. Ragioni di evidente ordine logico impongono di muovere dall'esame del
primo motivo d'appello incidentale, volto a ottenere l'accoglimento dell'eccezione di giudicato.
Secondo il convinto e costante insegnamento di legittimità, qualora due giu-
dizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico e uno di es-
si sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così com-
piuto in ordine alla situazione giuridica (ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune a entrambe le cause),
formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel di-
spositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accer-
tato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (così Cass., Sez. Un., 16
giugno 2006, n. 13916 e successiva giurisprudenza conforme, tra cui, recente-
mente, Cass., ord. 22 marzo 2024, n. 7834).
Declinando nella fattispecie il principio richiamato, deve ritenersi fondata l'eccezione di giudicato sollevata tempestivamente da CP_1
pagina 8 di 14 Dalla lettura della sentenza n. 966/2019 del Tribunale di Cagliari, resa nell'ambito del giudizio di divisione endo-esecutiva (iscritto al n. 9242/2016
R.G.) scaturito dalla procedura di espropriazione immobiliare (distinta al n.
102/2014 R.es.) promossa da un terzo nei confronti di e nell'ambito CP_1
della quale la era stata convenuta in qualità di comproprietaria del Pt_5
compendio pignorato (pag. 4 sentenza n. 966/2019), risulta che:
- a seguito della rinuncia all'esecuzione da parte della creditrice proce-
dente, il G.E. dichiarò l'estinzione del procedimento esecutivo e ordinò
la cancellazione del pignoramento (pag. 9 sentenza);
- a fronte della pretesa della di ottenere l'assegnazione della Pt_5
quota pignorata a questa oppose di essere esclusiva proprieta- CP_1
ria del compendio, pervenutole, unitamente agli altri immobili ricompre-
si nel Lotto 1 Comparto A, attraverso l'atto ricognitivo di proprietà e di assegnazione di lotti edificabili (conseguente alla sottoscrizione della convenzione firmata dal Comune di Cagliari per l'attuazione del pro-
gramma integrato di riqualificazione urbana delle aree degradate in Ca-
gliari tra il quartiere Genneruxi, l'asse mediano di scorrimento e la via
Mercalli) anch'esso stipulato, come la convenzione, in data 31 marzo
2006 (pag. 5 s. sentenza);
- per paralizzare l'eccezione della controparte, la oppose che il Pt_5
contratto di compravendita appalto del 31 marzo 2006 era stato consen-
sualmente risolto dalla transazione in data 27 marzo 2012 e come, in pendenza dell'avveramento della condizione, ella continuasse a essere proprietaria della quota e legittimata a chiedere l'assegnazione della re-
pagina 9 di 14 stante parte (pag. 10 sentenza);
- sul rilievo che, con il contratto del 31 marzo 2006, la avesse Pt_5
trasferito a sotto condizione sospensiva, la quota di proprietà CP_1
che pur invocava come titolo legittimante l'assegnazione dell'altra quo-
ta, il Tribunale rigettò la di lei domanda di assegnazione;
- con riguardo alla difesa della per cui l'atto di transazione del Pt_5
27 marzo 2012 aveva comportato la risoluzione del contratto di compra-
vendita del 31 marzo 2006, il Tribunale oppose che dalla lettura
dell'atto (doc. 11 società esecutata) si ricava[va] che oggetto della riso-
luzione [fosse] non il titolo primo del contratto, relativo alla compra-
vendita, bensì il titolo secondo, relativo al contratto d'appalto, conclu- dendo nel senso che la non avesse di diritto di pretendere lo Pt_5
scioglimento della comunione sul bene (pag. 24 sentenza).
Tenuto conto del contenuto della sentenza n. 966/2019 del Tribunale (paci-
ficamente passata in giudicato), deve ritenersi la fondatezza dell'eccezione di giudicato, sollevata in primo grado ed effettivamente non esaminata dal giudi-
ce.
Ricorrono, infatti, nella fattispecie, tutti i presupposti indicati dalla giuri-
sprudenza per fondare la preclusione del riesame di un punto di diritto già ac-
certato e risolto tra le parti, in quanto:
1. entrambi i giudizi si sono svolti tra le stesse parti e hanno avuto a og-
getto il medesimo rapporto giuridico, seppur preso in considerazione sotto differenti profili;
2. l'accertamento compiuto nella sentenza n. 966/2019 in ordine alla situa-
pagina 10 di 14 zione giuridica (ovvero se la transazione del 27 marzo 2012 avesse comportato anche la risoluzione del contratto di compravendita) è relati-
vo a un punto fondamentale comune a entrambe le cause (ossia la perdu-
rante efficacia del contratto di compravendita, tanto come presupposto delle obbligazioni assunte dalla quanto come presupposto del Pt_5
potere del professionista nominato come arbitratore).
Risultando già definita dalla pronuncia passata in giudicato la questione,
comune alla causa in atto, relativa agli effetti dell'accordo transattivo intercor-
so tra le parti, sarebbe stato precluso al secondo giudice esaminare nuovamente la medesima situazione giuridica, atteso che il giudicato (in senso materiale)
consiste in un vincolo che opera nei confronti tanto delle parti quanto del giu-
dice e che si traduce nella normatività della sentenza ossia nell'accertamento –
alla stregua di un precetto di legge-rinuncia del caso concreto.
*
Con la comparsa conclusionale depositata lo scorso 18 marzo, gli appellanti principali hanno chiesto di essere rimessi in termini per l'ammissione, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., dell'atto di transazione sottoscritto in data 6 febbraio 2023 e prodotto in atti in data 23 luglio 2024.
A fondamento dell'istanza, gli appellanti hanno indicato trattarsi di atto di formazione successiva alla notifica dell'atto d'appello.
L'istanza non può essere accolta, in quanto il documento in questione non sarebbe dirimente ai fini della decisione della presente causa.
L'art. 3 dell'atto transattivo prevede che entrambe le parti mantengono la loro posizione in ordine all'effetto integralmente novativo o meno dell'atto di
pagina 11 di 14 transazione in data 27 marzo 2012 rispetto al contratto di compravendita e
appalto a rogito in data 30 marzo 2006, e sulla data in cui si è Persona_1
verificata la seconda condizione di cui al citato contratto;
le parti stesse di-
chiarano che restano impregiudicati gli altri diritti e le altre domande azionate
nelle cause attualmente pendenti davanti alla Corte d'Appello di Cagliari e di-
stinte con il n. 523 RG 2019 e com il n.102 RG 2021, che pertanto persegui-
ranno sino a definizione.
Tanto riportato, riesce del tutto irrilevante, ai fini che ci occupano, il riferi-
mento ivi contenuto al contratto di compravendita e appalto, al quale non può
riconoscersi alcun contenuto confessorio, atteso che la confessione deve avere a oggetto un fatto obiettivo, la cui qualificazione giuridica spetta al giudice, e che dal più generale contenuto dell'atto si trae l'indicazione che il riferimento in questione è esso solo volto a identificare l'accordo transattivo in sé conside-
rato.
*
In definitiva, in accoglimento dell'appello proposto da deve rite- CP_1
nersi che la mancata risoluzione del contratto di compravendita 31 marzo 2006
intercorso tra le parti fondasse il potere dell'arbitratore di accertare l'avverarsi della condizione dedotta nel contratto stesso.
La domanda formulata dall'attrice in primo grado deve essere, pertanto, re-
spinta.
*
L'accoglimento dell'appello incidentale comporta il rigetto dell'appello principale sotto il profilo del mancato riconoscimento del danno, mentre pagina 12 di 14 l'appello principale sulla regolamentazione delle spese è assorbito dall'esigenza di provvedere a un nuovo governo delle spese di lite in ragione della riforma della sentenza di primo grado.
*
5. In considerazione del criterio della soccombenza, i devono essere Pt_9
condannati, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'appellata del-
le spese processuali, che si liquidano in dispositivo, dei due gradi di giudizio.
Sullo scaglione di valore indeterminabile-complessità media, i compensi so-
no determinati ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e di decisione e al valore minimo per la fase istruttoria per il giudizio di primo grado e ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e di decisione per il presente grado.
*
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti principali di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da;
Parte_5
3. condanna gli appellanti principali alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, che liquida in complessivi:
▪ euro 8.991,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e pagina 13 di 14 i.v.a. per il giudizio di primo grado;
▪ euro 8.470,00 per compensi, euro 777,00 per spese esen-
ti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per questo grado di giudi-
zio;
4. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1
quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti principali di un ulteriore importo pari a quello del contributo unifi-
cato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 20 maggio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 102 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. e (c.f. C.F._2 Parte_3
, residenti a [...]e ivi elettivamente domiciliati a C.F._3
presso lo studio dell'avv. Pietro Biggio e dell'avv. Alessandro Cossa, che li rappresentano e difendono per procura in atti,
appellanti
contro
(c.f. ), con sede a Cagliari e Controparte_1 P.IVA_1
ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Marcialis e dell'avv. Sandro Piseddu, che la rappresentano e difendono per procura in atti,
appellata-appellante incidentale pagina 1 di 14 e contro
(c.f. ), Controparte_2 C.F._4
appellato-contumace
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, ogni contraria istanza disattesa:
in parziale riforma della sentenza impugnata, fermo il resto,
1- condannare l' al risarcimento del Controparte_1
danno da liquidarsi in favore degli appellanti, aventi causa di Parte_4
, nella misura di € 36.478,00;
[...]
2- condannare la medesima e Controparte_1 [...]
in solido all'integrale pagamento delle spese dei due CP_2
gradi del giudizio in favore degli appellanti, da determinarsi nella misura prevista dai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, così come modifica-
to dal D.M. 37/2018, oltre spese generali, IVA e CPA.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte d'appello adita, in riforma della
sentenza impugnata,
in via principale
A) accogliere l'appello della e, accertata la validità Controparte_1
ed efficacia del mandato conferito all'arbitratore, Dott. Controparte_3
dalla signora e dalla società ri-
[...] Parte_5 Controparte_1
gettare la domanda promossa dall' attrice;
pagina 2 di 14 B) con la condanna degli appellanti al rimborso delle spese processuali del doppio grado del giudizio
in via subordinata
C) rigettare l'appello principale e compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne in giudizio la (di Parte_5 Controparte_1
seguito in breve e il dott. al fine di otte- CP_1 Controparte_2
nere la dichiarazione d'incompetenza e/o il difetto di qualsivoglia potere del professionista nel procedimento di arbitraggio promosso contro di lei dalla so-
cietà convenuta e avente a oggetto l'accertamento dell'avveramento della con- dizione sospensiva prevista dall'art. 2 di contratto di compravendita e appalto
(atto notaio del 31 marzo 2006, rep. n. 117133 – racc. n. Persona_1
23818) nonché il risarcimento dei conseguenti danni, pari agli esborsi alla qua-
le era stata costretta a causa del procedimento per arbitraggio promosso dalla convenuta.
L'attrice eccepì essere competente il Tribunale di Cagliari o, subordinata-
mente, il collegio arbitrale indicato al titolo 3 art. 1 del citato contratto 31 mar-
zo 2006.
A sostegno della domanda, l'attrice espose che:
con convenzione a rogito dott. in data Persona_2
31 marzo 2006, repertorio n. 117129, raccolta n. 23814, il Comu-
ne di Cagliari aveva approvato un programma integrato di riquali-
ficazione urbana e ambientale da ella proposto unitamente alla pagina 3 di 14 in qualità di soggetti attuatori, relativo ad alcune aree CP_1
ubicate a Cagliari, quartiere Genneruxi;
in base a tale atto i soggetti attuatori avrebbero dovuto realizzare tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate nella predetta convenzione e negli allegati elaborati tecnici, entro il termine di mesi ventiquattro;
con il citato contratto (intitolato di compravendita e appalto), a fronte dell'assunzione da parte di di tutte le spese, gli CP_1
oneri, i costi e i progetti connessi all'esecuzione e gestione ven-
tennale delle opere, ella si era obbligata al trasferimento della proprietà di alcuni beni (meglio descritti nel titolo I art. 2) subor-
dinando l'efficacia del trasferimento alle condizioni sospensive esposte nell'ultima parte di questo articolo, e convenendo altresì
il prezzo della vendita in euro 2.520.550,00 […] e la sua compen-
sazione con quello pattuito per l'appalto di cui si tratterà nel suc-
cessivo titolo II;
dato l'inadempimento di all'esito di un'articolata trat- CP_1
tativa, le parti erano giunte a una regolazione delle rispettive ri-
chieste e delle residue obbligazioni derivanti dal citato contratto di compravendita e appalto, attraverso la sua consensuale risolu-
zione tramite la sottoscrizione di un atto di transazione in data 27
marzo 2012;
era rimasta inadempiente anche alle obbligazioni no- Parte_6
vate, sicché ella aveva dovuto proporre una domanda giudiziale pagina 4 di 14 per ottenere la condanna della controparte al risarcimento dei danni conseguenti al ritardo nell'adempimento, e in particolar modo, alla mancata esecuzione e consegna di tutte le opere di ur-
banizzazione previste nella convenzione;
cionondimeno, aveva attivato l'arbitraggio previsto CP_1
nel contratto di compravendita al fine rendere efficace tra le parti e verso i terzi il trasferimento della proprietà.
Premesso di avere tempestivamente eccepito l'incompetenza dell'arbitratore e di non avere ottenuto una preliminare pronuncia da parte di questi, la domandò che venisse dichiarata l'incompetenza dell'arbitratore e la Pt_5
condanna di a risarcire i danni, rappresentati dalle spese da ella af- CP_1
frontate per le difese nel procedimento di arbitraggio.
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Nella contumacia del professionista convenuto, resistette, ecce- CP_1
pendo:
- di avere regolarmente eseguito le proprie obbligazioni e che, pertanto,
avrebbero dovuto ritenersi avverate le condizioni sospensive apposte al contratto di compravendita;
- che, conseguentemente, non era in alcun modo venuto meno il potere dell'arbitratore di stabilire con un accertamento dei fatti l'avveramento delle condizioni sospensive, atteso che con l'atto di transazione del 27
marzo 2012 le parti avevano risolto esclusivamente il contratto d'appalto e rimesso alla competenza del Tribunale di Cagliari la definizione di pagina 5 di 14 ogni controversia sull'interpretazione ed esecuzione del menzionato ac-
cordo transattivo.
Con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., eccepì come la propria CP_1
difesa avesse trovato accoglimento nella sentenza n. 966/2019 con la quale il
Tribunale di Cagliari, nell'ambito del procedimento tra le parti distinto al n.
9242/2016 R.g., aveva escluso che il contratto del 31 marzo 2006 [fosse] stato
risolto con la transazione del 27 marzo 2012 invocata dalla , atteso Pt_5
che dalla lettura dell'atto si ricava che oggetto della risoluzione [era] non il
titolo primo del contratto, relativo alla compravendita, bensì il titolo secondo,
relativo al contratto d'appalto.
*
Con la sentenza n. 2121 del 14 ottobre 2020, il Tribunale di Cagliari:
1. accertò il difetto di potere del dott. Controparte_2
nel procedimento di arbitraggio promosso da contro CP_1 [...]
di accertamento dell'avveramento della condizione so- Pt_7
spensiva di cui al contratto di compravendita e appalto tra le parti;
2. rigettò la domanda di risarcimento dei danni dell'attrice.
A fondamento della decisione, il primo giudice pose il convincimento che il contratto del 31 marzo 2006 si fosse estinto con atto di transazione del 27 mar-
zo 2012, che prevedeva, all'art. 9, che con la sottoscrizione del presente accor-
do, il contratto d'appalto a rogito Notaio viene consen- Persona_1
sualmente risolto.
Il Tribunale argomentò che tale regolamentazione investiva l'intera opera-
zione economica (e non solo il contratto di appalto), essendo configurabile un pagina 6 di 14 contratto complesso o misto, assoggettato ad una disciplina unitaria, piuttosto che un contratto collegato.
Quanto alla domanda di danni, il primo giudice la ritenne genericamente
formulata con riguardo al quantum.
* * *
2. Contro tale pronuncia hanno proposto appello , e Pt_1 Pt_2 [...]
in qualità di unici eredi della madre . Parte_8 Parte_5
2.1 Con un primo motivo, gli appellanti hanno censurato il rigetto della domanda di danni, atteso che, pur a fronte di una generica domanda di condan-
na della in relazione al quantum, l'attrice aveva fornito tutti gli ele- CP_1
menti giustificativi e di determinazione della relativa misura, depositando poi la fattura emessa dal proprio difensore per l'attività svolta davanti all'arbitratore.
2.2 Con un secondo motivo, gli appellanti hanno denunciato la compensa-
zione delle spese disposta dal primo giudice, lamentando l'insussistenza dei presupposti di legge per una tale regolamentazione.
*
3. Nella contumacia dell'appellato ha Controparte_2 CP_1
resistito e ha proposto appello incidentale.
3.1 Con un primo motivo, nell'evidenziare che Tribunale avesse accolto la domanda principale dell'attrice sulla base del fatto che il contratto del 31 mar- zo 2006 era stato risolto con atto di transazione del 27 marzo 2012, l'appellata ha eccepito il contrasto di tale accertamento con quello compiuto dallo stesso
Tribunale con la precedente sentenza n. 966/2019, nella quale era stata data una pagina 7 di 14 lettura di segno opposto rispetto a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, e ha denunciato il fatto che il primo giudice non si fosse neanche pronunciato sull'eccezione, pur ribadita con le comparse conclusionali.
3.2 Con un secondo motivo, l'appellata ha ribadito come l'art. 9 della tran-
sazione (non titolata) prevedesse la risoluzione del solo contratto di appalto, in conformità allo spirito dell'intero atto.
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4. Ragioni di evidente ordine logico impongono di muovere dall'esame del
primo motivo d'appello incidentale, volto a ottenere l'accoglimento dell'eccezione di giudicato.
Secondo il convinto e costante insegnamento di legittimità, qualora due giu-
dizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico e uno di es-
si sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così com-
piuto in ordine alla situazione giuridica (ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune a entrambe le cause),
formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel di-
spositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accer-
tato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (così Cass., Sez. Un., 16
giugno 2006, n. 13916 e successiva giurisprudenza conforme, tra cui, recente-
mente, Cass., ord. 22 marzo 2024, n. 7834).
Declinando nella fattispecie il principio richiamato, deve ritenersi fondata l'eccezione di giudicato sollevata tempestivamente da CP_1
pagina 8 di 14 Dalla lettura della sentenza n. 966/2019 del Tribunale di Cagliari, resa nell'ambito del giudizio di divisione endo-esecutiva (iscritto al n. 9242/2016
R.G.) scaturito dalla procedura di espropriazione immobiliare (distinta al n.
102/2014 R.es.) promossa da un terzo nei confronti di e nell'ambito CP_1
della quale la era stata convenuta in qualità di comproprietaria del Pt_5
compendio pignorato (pag. 4 sentenza n. 966/2019), risulta che:
- a seguito della rinuncia all'esecuzione da parte della creditrice proce-
dente, il G.E. dichiarò l'estinzione del procedimento esecutivo e ordinò
la cancellazione del pignoramento (pag. 9 sentenza);
- a fronte della pretesa della di ottenere l'assegnazione della Pt_5
quota pignorata a questa oppose di essere esclusiva proprieta- CP_1
ria del compendio, pervenutole, unitamente agli altri immobili ricompre-
si nel Lotto 1 Comparto A, attraverso l'atto ricognitivo di proprietà e di assegnazione di lotti edificabili (conseguente alla sottoscrizione della convenzione firmata dal Comune di Cagliari per l'attuazione del pro-
gramma integrato di riqualificazione urbana delle aree degradate in Ca-
gliari tra il quartiere Genneruxi, l'asse mediano di scorrimento e la via
Mercalli) anch'esso stipulato, come la convenzione, in data 31 marzo
2006 (pag. 5 s. sentenza);
- per paralizzare l'eccezione della controparte, la oppose che il Pt_5
contratto di compravendita appalto del 31 marzo 2006 era stato consen-
sualmente risolto dalla transazione in data 27 marzo 2012 e come, in pendenza dell'avveramento della condizione, ella continuasse a essere proprietaria della quota e legittimata a chiedere l'assegnazione della re-
pagina 9 di 14 stante parte (pag. 10 sentenza);
- sul rilievo che, con il contratto del 31 marzo 2006, la avesse Pt_5
trasferito a sotto condizione sospensiva, la quota di proprietà CP_1
che pur invocava come titolo legittimante l'assegnazione dell'altra quo-
ta, il Tribunale rigettò la di lei domanda di assegnazione;
- con riguardo alla difesa della per cui l'atto di transazione del Pt_5
27 marzo 2012 aveva comportato la risoluzione del contratto di compra-
vendita del 31 marzo 2006, il Tribunale oppose che dalla lettura
dell'atto (doc. 11 società esecutata) si ricava[va] che oggetto della riso-
luzione [fosse] non il titolo primo del contratto, relativo alla compra-
vendita, bensì il titolo secondo, relativo al contratto d'appalto, conclu- dendo nel senso che la non avesse di diritto di pretendere lo Pt_5
scioglimento della comunione sul bene (pag. 24 sentenza).
Tenuto conto del contenuto della sentenza n. 966/2019 del Tribunale (paci-
ficamente passata in giudicato), deve ritenersi la fondatezza dell'eccezione di giudicato, sollevata in primo grado ed effettivamente non esaminata dal giudi-
ce.
Ricorrono, infatti, nella fattispecie, tutti i presupposti indicati dalla giuri-
sprudenza per fondare la preclusione del riesame di un punto di diritto già ac-
certato e risolto tra le parti, in quanto:
1. entrambi i giudizi si sono svolti tra le stesse parti e hanno avuto a og-
getto il medesimo rapporto giuridico, seppur preso in considerazione sotto differenti profili;
2. l'accertamento compiuto nella sentenza n. 966/2019 in ordine alla situa-
pagina 10 di 14 zione giuridica (ovvero se la transazione del 27 marzo 2012 avesse comportato anche la risoluzione del contratto di compravendita) è relati-
vo a un punto fondamentale comune a entrambe le cause (ossia la perdu-
rante efficacia del contratto di compravendita, tanto come presupposto delle obbligazioni assunte dalla quanto come presupposto del Pt_5
potere del professionista nominato come arbitratore).
Risultando già definita dalla pronuncia passata in giudicato la questione,
comune alla causa in atto, relativa agli effetti dell'accordo transattivo intercor-
so tra le parti, sarebbe stato precluso al secondo giudice esaminare nuovamente la medesima situazione giuridica, atteso che il giudicato (in senso materiale)
consiste in un vincolo che opera nei confronti tanto delle parti quanto del giu-
dice e che si traduce nella normatività della sentenza ossia nell'accertamento –
alla stregua di un precetto di legge-rinuncia del caso concreto.
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Con la comparsa conclusionale depositata lo scorso 18 marzo, gli appellanti principali hanno chiesto di essere rimessi in termini per l'ammissione, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., dell'atto di transazione sottoscritto in data 6 febbraio 2023 e prodotto in atti in data 23 luglio 2024.
A fondamento dell'istanza, gli appellanti hanno indicato trattarsi di atto di formazione successiva alla notifica dell'atto d'appello.
L'istanza non può essere accolta, in quanto il documento in questione non sarebbe dirimente ai fini della decisione della presente causa.
L'art. 3 dell'atto transattivo prevede che entrambe le parti mantengono la loro posizione in ordine all'effetto integralmente novativo o meno dell'atto di
pagina 11 di 14 transazione in data 27 marzo 2012 rispetto al contratto di compravendita e
appalto a rogito in data 30 marzo 2006, e sulla data in cui si è Persona_1
verificata la seconda condizione di cui al citato contratto;
le parti stesse di-
chiarano che restano impregiudicati gli altri diritti e le altre domande azionate
nelle cause attualmente pendenti davanti alla Corte d'Appello di Cagliari e di-
stinte con il n. 523 RG 2019 e com il n.102 RG 2021, che pertanto persegui-
ranno sino a definizione.
Tanto riportato, riesce del tutto irrilevante, ai fini che ci occupano, il riferi-
mento ivi contenuto al contratto di compravendita e appalto, al quale non può
riconoscersi alcun contenuto confessorio, atteso che la confessione deve avere a oggetto un fatto obiettivo, la cui qualificazione giuridica spetta al giudice, e che dal più generale contenuto dell'atto si trae l'indicazione che il riferimento in questione è esso solo volto a identificare l'accordo transattivo in sé conside-
rato.
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In definitiva, in accoglimento dell'appello proposto da deve rite- CP_1
nersi che la mancata risoluzione del contratto di compravendita 31 marzo 2006
intercorso tra le parti fondasse il potere dell'arbitratore di accertare l'avverarsi della condizione dedotta nel contratto stesso.
La domanda formulata dall'attrice in primo grado deve essere, pertanto, re-
spinta.
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L'accoglimento dell'appello incidentale comporta il rigetto dell'appello principale sotto il profilo del mancato riconoscimento del danno, mentre pagina 12 di 14 l'appello principale sulla regolamentazione delle spese è assorbito dall'esigenza di provvedere a un nuovo governo delle spese di lite in ragione della riforma della sentenza di primo grado.
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5. In considerazione del criterio della soccombenza, i devono essere Pt_9
condannati, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'appellata del-
le spese processuali, che si liquidano in dispositivo, dei due gradi di giudizio.
Sullo scaglione di valore indeterminabile-complessità media, i compensi so-
no determinati ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e di decisione e al valore minimo per la fase istruttoria per il giudizio di primo grado e ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e di decisione per il presente grado.
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Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti principali di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da;
Parte_5
3. condanna gli appellanti principali alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, che liquida in complessivi:
▪ euro 8.991,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e pagina 13 di 14 i.v.a. per il giudizio di primo grado;
▪ euro 8.470,00 per compensi, euro 777,00 per spese esen-
ti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per questo grado di giudi-
zio;
4. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1
quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti principali di un ulteriore importo pari a quello del contributo unifi-
cato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 20 maggio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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