TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 23/12/2025, n. 23616
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Decreto cautelare 3 dicembre 2025
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Sentenza breve 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Mancato rispetto dell'iter previsto per il rilascio del permesso di soggiorno

    L'amministrazione ha fatto corretta applicazione degli artt. 22 co. 5 ter e 6 D. Lgs. 286/1998 e artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999, in quanto l'istanza di permesso di soggiorno è stata avanzata senza aver rispettato l'iter previsto, che richiedeva la preliminare firma del contratto di soggiorno presso la Prefettura, Sportello Unico dell’Immigrazione. Mancava quindi un requisito fondamentale per la richiesta avanzata alla Questura di Roma.

  • Rigettato
    Tentativo di ottenere l'appuntamento presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione

    Avverso l'inerzia della Prefettura di Roma, lo strumento da attivare era il rito del silenzio (artt. 31 co. 1 e 2 e 117 c.p.a.) e non la diretta formalizzazione dell'istanza presso la Questura di Roma di rilascio del permesso di soggiorno. I controlli spettanti per competenza alla Prefettura competente per territorio ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 394/1999 non sono stati effettuati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 23/12/2025, n. 23616
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23616
    Data del deposito : 23 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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