Decreto cautelare 3 dicembre 2025
Sentenza breve 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 23/12/2025, n. 23616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23616 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23616/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14824/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14824 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Eloy Puga Villarino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lorenzo il Magnifico, 42;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto della Questura di Roma del 2.9.2025 di irricevibilità della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata da -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 il dott. NI RC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Roma del 2.9.2025 con cui è stata dichiarata irricevibile la richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro; il provvedimento è dipeso dal fatto che il ricorrente, dopo aver fatto ingresso in Italia il 3.10.2024, negli otto giorni successivi non si è recato presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione al fine di sottoscrivere il contratto di soggiorno;
Letti gli artt. 22 co. 5 ter e 6 D. Lgs. 286/1998 e gli artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999, che si occupano di tale adempimento e delle conseguenze che ne derivano laddove il lavoratore non provveda a quanto sopra;
Ritenuto che l’amministrazione ha fatto corretta applicazione di quanto previsto dagli artt. 22 co. 5 ter e 6 D. Lgs. 286/1998 e artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999, poiché l’istanza di permesso di soggiorno proposta è stata avanzata in deroga alla normativa vigente o meglio senza aver rispettato l’iter previsto dalle norme anzidette, che avrebbe richiesto la preliminare firma del contratto di soggiorno presso la Prefettura, Sportello Unico dell’Immigrazione; dunque, è mancato un requisito rispetto alla richiesta avanzata alla Questura di Roma, che, pertanto, non poteva concludere diversamente il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno;
Considerato che nel ricorso viene sostenuto che, in realtà, il ricorrente avrebbe operato nei termini anzidetti perché si sarebbe subito attivato per poter ottenere l’appuntamento presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione con lo scopo di firmare il contratto di soggiorno, ma non ci sarebbe riuscito per disfunzioni collegate all’organizzazione della Prefettura di Roma;
Rilevato, però, che avverso l’inerzia della Prefettura di Roma, lo strumento eventualmente da attivare era rappresentato dal rito del silenzio (artt. 31 co. 1 e 2 e 117 c.p.a.) e non la diretta formalizzazione dell’istanza presso la Questura di Roma di rilascio del permesso di soggiorno (questo in ragione anche dei controlli spettanti per competenza alla Prefettura competente per territorio ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 394/1999);
Considerato, altresì, quanto alla documentazione sanitaria depositata in atti il 18.12.2025, che, ove ve ne fossero i presupposti, potrà essere richiesto un permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi degli artt. 34 e ss. D. Lgs. n. 286/1998;
Ritenuto che, in ragione di quanto sopra, il ricorso è infondato;
Ritenuto di poter compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA NN, Presidente
NI RC, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI RC | DA NN |
IL SEGRETARIO