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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5840 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 12/06/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 21343/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell' udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate in atti da ambo le parti, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 21343/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 12 giugno 2025 pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 21343 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t, (P. IVA Parte_1
), rapp.ta e difesa dall'avv. Luca Di Genio presso il cui studio in Marina di Ascea (SA), al P.IVA_1
C.so Elea, 238, elettivamente domicilia, come da mandato in atti
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.- P.IVA -elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele, 21/C , presso lo studio dell'Avv. Marco Sasso del
Verme che la rappresenta e difende, come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'odierna controversia ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli
n. 4762 del 21.07.2023, richiesto ed ottenuto da in danno di CP_1 Parte_1 per il pagamento della somma di euro €45.187,30, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di corrispettivo dei consumi di energia, contabilizzati nelle fatture prodotte a corredo della domanda monitoria ed emesse in forza del contratto di fornitura stipulato tra le parti.
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito che la somma richiesta Parte_1 con l'opposto D.I. non era dovuta, in quanto prima della notifica del D.I. essa opponente aveva pagato le somme di cui alle fatture poste a fondamento del D.I alla ER MM e 2A EN (nuovi gestori entranti) a seguito dell'attivazione della procedura di CMOR. Contestava poi l'opponente la quantificazione dei consumi riportata in bolletta in quanto sproporzionata. Chiedeva inoltre la chiamata in causa dei nuovi Gestori ER MM PA e 2A GI SP ed eccepiva il mancato espletamento della mediazione obbligatoria.
Chiedeva, quindi, al Tribunale di Napoli:
1) in via preliminare, in accoglimento della presente opposizione - per i motivi specificati al punto 1 – accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la concessione del D.I. con conseguente revoca dello stesso;
2) in accoglimento della presente opposizione, accertato e dichiarato l'avvenuto pagamento delle somme richieste con il D.I. opposto, dichiarare nullo, annullare e/o revocare il Decreto ingiuntivo n.4762/2023 del 21/07/2023 (RG n.13971/2023) emesso dal
Tribunale di Napoli in data 21/07/2023, notificato all'opponente in data 17.08.2023, per i motivi di cui sopra;
3) in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta da con l'opposto D.I., CP_1 condannare la società ER MM PA a restituire la somma di €24.365,77 e/o dichiarare la stessa tenuta a garantire e manlevare l'opponente contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande proposte con il D.I. e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore della opposta;
4) in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta da con l'opposto CP_1
D.I., condannare la società 2A GI SP a restituire la somma di €20.821,53 e/o dichiarare la stessa tenuta a garantire e manlevare l'opponente contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande proposte con il D.I.
e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore della opposta;
5) Con vittoria di spese e competenze della procedura e con distrazione a favore del sottoscritto difensore anticipante.
Costituita in giudizio ha dedotto di aver ricevuto il pagamento da parte di Csea CP_1
( della somma di euro 45.169,15, in data 28.02.2024, a titolo di Controparte_2
Cmor, a fronte del credito ingiunto di euro 45.187,30, di guisa che doveva in ogni caso ritenersi residuare un credito di euro 18,15 oltre interessi moratori dalle singole scadenze delle fatture al ricevimento del pagamento parziale avvenuto il 28.02.2024, oltre le spese liquidate nel decreto ingiuntivo. Dichiarava pertanto di voler limitare la domanda a tali importi. Deduceva che la riduzione del credito e il funzionamento del CMOR non inficiava la propria legittimazione ad agire per il recupero del credito, posto che l'emissione della fattura, a titolo di consumi sia del nuovo fornitore sia di CMOR, da parte del Trader entrante non costituiva in alcun modo un fatto impeditivo e tanto meno estintivo del credito vantato da quello uscente.
Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare come dovuto l'importo di cui al decreto ingiuntivo e condannare l'opponente al pagamento dell'importo di euro di euro 18.15 oltre il pagamento degli interessi moratori dalle singole scadenze delle fatture al saldo. Vinte le spese di lite
Espletate le verifiche preliminari, scaduti i termini per il deposito dele memorie ex art 171 ter c.p.c., all'esito del deposito delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione della prima udienza di comparizione e trattazione, veniva disattesa l'istanza di provvisoria esecuzione del DI per il minore importo di euro 20,90, formulata dall'opposta.
Concesso il termine per l'introduzione della procedura di mediazione e rinviata la causa all'udienza del 12 giugno 2025, con nota del 14/11/2024 l'opposta ne depositava verbale negativo.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 12 giugno 2025, parte opposta dichiarava di rinunciare alla somma non soddisfatta dal pagamento dell'indennizzo
CMOR e chiedeva pronunciarsi sentenza di cessata materia del contendere con vittoria delle spese di lite, chiedendo la decisione della causa.
Parte convenuta insisteva per la non condanna alle spese considerati i pagamenti.
Alla luce delle rispettive posizioni conclusive, avendo il giudice già rigettato le istanze istruttorie, la causa viene quindi decisa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
Nel merito deve immediatamente osservarsi come risulti dato pacifico il ricevimento da parte dell'opposta in data 28.02.2024 delle somme versate dall'opponente a titolo di CMOR al gestore entrante. A fronte della rinuncia espressa da tale parte al pagamento della somma non coperta da tale indennizzo si giustifica, quindi, la declaratoria di cessata materia del contendere, non sussistendo più alcun interesse delle parti all'ottenimento di una pronuncia di natura contenziosa sulla debenza delle somme oggetto di ingiunzione. Come chiarito, invero, dalla Suprema Corte: Nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito." (Cass. n. 4855 del 2021).
Tanto chiarito, occorre provvedere al governo delle spese di lite da operare secondo il principio della soccombenza virtuale, ricordandosi che in tale vaglio il giudice deve compiere l'individuazione del soccombente sulla base del principio della causalità nell'insorgere e protrarsi della lite (v. ex multis Cass.
n. 7182/2000).
Nella specie, si rileva allora che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato in data
17/08/2023 ed il pagamento dello CMOR risale, in parte, ad epoca antecedente o di poco successiva (
v. bonifici prodotti da parte opponente e rid 2A ). L'incasso in epoca successiva da parte del gestore uscente non può imputarsi all'opponente, tanto viepiù in considerazione del fatto che quale CP_1 fornitore uscente, deve presumersi avesse conoscenza della procedura di CMOR, che non può che essere stata attivata su sua richiesta. Vi è poi da evidenziare che la debenza del maggiore importo, non coperto dall'indennizzo di cui trattasi, non può ritenersi comprovata, posto che la quantificazione dello CMOR deve presumersi operata sulla base di dati dalla stessa Enega forniti.
Alla luce di tali considerazioni si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali motivi ( v. Corte
Cosi n.77/2018) per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ivi comprese quelle della fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Così deciso, in Napoli, 12.6.2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 12/06/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 21343/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell' udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate in atti da ambo le parti, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 21343/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 12 giugno 2025 pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 21343 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t, (P. IVA Parte_1
), rapp.ta e difesa dall'avv. Luca Di Genio presso il cui studio in Marina di Ascea (SA), al P.IVA_1
C.so Elea, 238, elettivamente domicilia, come da mandato in atti
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.- P.IVA -elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele, 21/C , presso lo studio dell'Avv. Marco Sasso del
Verme che la rappresenta e difende, come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'odierna controversia ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli
n. 4762 del 21.07.2023, richiesto ed ottenuto da in danno di CP_1 Parte_1 per il pagamento della somma di euro €45.187,30, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di corrispettivo dei consumi di energia, contabilizzati nelle fatture prodotte a corredo della domanda monitoria ed emesse in forza del contratto di fornitura stipulato tra le parti.
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito che la somma richiesta Parte_1 con l'opposto D.I. non era dovuta, in quanto prima della notifica del D.I. essa opponente aveva pagato le somme di cui alle fatture poste a fondamento del D.I alla ER MM e 2A EN (nuovi gestori entranti) a seguito dell'attivazione della procedura di CMOR. Contestava poi l'opponente la quantificazione dei consumi riportata in bolletta in quanto sproporzionata. Chiedeva inoltre la chiamata in causa dei nuovi Gestori ER MM PA e 2A GI SP ed eccepiva il mancato espletamento della mediazione obbligatoria.
Chiedeva, quindi, al Tribunale di Napoli:
1) in via preliminare, in accoglimento della presente opposizione - per i motivi specificati al punto 1 – accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la concessione del D.I. con conseguente revoca dello stesso;
2) in accoglimento della presente opposizione, accertato e dichiarato l'avvenuto pagamento delle somme richieste con il D.I. opposto, dichiarare nullo, annullare e/o revocare il Decreto ingiuntivo n.4762/2023 del 21/07/2023 (RG n.13971/2023) emesso dal
Tribunale di Napoli in data 21/07/2023, notificato all'opponente in data 17.08.2023, per i motivi di cui sopra;
3) in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta da con l'opposto D.I., CP_1 condannare la società ER MM PA a restituire la somma di €24.365,77 e/o dichiarare la stessa tenuta a garantire e manlevare l'opponente contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande proposte con il D.I. e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore della opposta;
4) in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta da con l'opposto CP_1
D.I., condannare la società 2A GI SP a restituire la somma di €20.821,53 e/o dichiarare la stessa tenuta a garantire e manlevare l'opponente contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande proposte con il D.I.
e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore della opposta;
5) Con vittoria di spese e competenze della procedura e con distrazione a favore del sottoscritto difensore anticipante.
Costituita in giudizio ha dedotto di aver ricevuto il pagamento da parte di Csea CP_1
( della somma di euro 45.169,15, in data 28.02.2024, a titolo di Controparte_2
Cmor, a fronte del credito ingiunto di euro 45.187,30, di guisa che doveva in ogni caso ritenersi residuare un credito di euro 18,15 oltre interessi moratori dalle singole scadenze delle fatture al ricevimento del pagamento parziale avvenuto il 28.02.2024, oltre le spese liquidate nel decreto ingiuntivo. Dichiarava pertanto di voler limitare la domanda a tali importi. Deduceva che la riduzione del credito e il funzionamento del CMOR non inficiava la propria legittimazione ad agire per il recupero del credito, posto che l'emissione della fattura, a titolo di consumi sia del nuovo fornitore sia di CMOR, da parte del Trader entrante non costituiva in alcun modo un fatto impeditivo e tanto meno estintivo del credito vantato da quello uscente.
Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare come dovuto l'importo di cui al decreto ingiuntivo e condannare l'opponente al pagamento dell'importo di euro di euro 18.15 oltre il pagamento degli interessi moratori dalle singole scadenze delle fatture al saldo. Vinte le spese di lite
Espletate le verifiche preliminari, scaduti i termini per il deposito dele memorie ex art 171 ter c.p.c., all'esito del deposito delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione della prima udienza di comparizione e trattazione, veniva disattesa l'istanza di provvisoria esecuzione del DI per il minore importo di euro 20,90, formulata dall'opposta.
Concesso il termine per l'introduzione della procedura di mediazione e rinviata la causa all'udienza del 12 giugno 2025, con nota del 14/11/2024 l'opposta ne depositava verbale negativo.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 12 giugno 2025, parte opposta dichiarava di rinunciare alla somma non soddisfatta dal pagamento dell'indennizzo
CMOR e chiedeva pronunciarsi sentenza di cessata materia del contendere con vittoria delle spese di lite, chiedendo la decisione della causa.
Parte convenuta insisteva per la non condanna alle spese considerati i pagamenti.
Alla luce delle rispettive posizioni conclusive, avendo il giudice già rigettato le istanze istruttorie, la causa viene quindi decisa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
Nel merito deve immediatamente osservarsi come risulti dato pacifico il ricevimento da parte dell'opposta in data 28.02.2024 delle somme versate dall'opponente a titolo di CMOR al gestore entrante. A fronte della rinuncia espressa da tale parte al pagamento della somma non coperta da tale indennizzo si giustifica, quindi, la declaratoria di cessata materia del contendere, non sussistendo più alcun interesse delle parti all'ottenimento di una pronuncia di natura contenziosa sulla debenza delle somme oggetto di ingiunzione. Come chiarito, invero, dalla Suprema Corte: Nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito." (Cass. n. 4855 del 2021).
Tanto chiarito, occorre provvedere al governo delle spese di lite da operare secondo il principio della soccombenza virtuale, ricordandosi che in tale vaglio il giudice deve compiere l'individuazione del soccombente sulla base del principio della causalità nell'insorgere e protrarsi della lite (v. ex multis Cass.
n. 7182/2000).
Nella specie, si rileva allora che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato in data
17/08/2023 ed il pagamento dello CMOR risale, in parte, ad epoca antecedente o di poco successiva (
v. bonifici prodotti da parte opponente e rid 2A ). L'incasso in epoca successiva da parte del gestore uscente non può imputarsi all'opponente, tanto viepiù in considerazione del fatto che quale CP_1 fornitore uscente, deve presumersi avesse conoscenza della procedura di CMOR, che non può che essere stata attivata su sua richiesta. Vi è poi da evidenziare che la debenza del maggiore importo, non coperto dall'indennizzo di cui trattasi, non può ritenersi comprovata, posto che la quantificazione dello CMOR deve presumersi operata sulla base di dati dalla stessa Enega forniti.
Alla luce di tali considerazioni si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali motivi ( v. Corte
Cosi n.77/2018) per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ivi comprese quelle della fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Così deciso, in Napoli, 12.6.2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero