Articolo 3 della Legge 28 marzo 1968, n. 376
Articolo 2Articolo 4
Versione
13 aprile 1968
Art. 3.
L'articolo 15 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 , e' sostituito dal seguente:
"La pensione indiretta o di riversibilita' a carico del fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto spetta:
a) alla vedova dell'iscritto deceduto dopo il raggiungimento dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di invalidita'. Se la morte dell'assicurato e' avvenuta per causa di servizio, la vedova ha diritto alla pensione qualunque sia il numero degli anni di contribuzione;
b) alla vedova del pensionato, ancorche' il matrimonio sia posteriore alla data di decorrenza della pensione, purche', in questo ultimo caso, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' inferiore ai 72 anni, siano trascorsi almeno due anni fra la data del matrimonio e quella della morte e tra i coniugi esista una differenza di eta' inferiore ai 20 anni.
Si prescinde dai requisiti dell'eta' del pensionato, della durata del matrimonio e della differenza di eta' fra i coniugi quando sia nata prole, anche postuma, o la morte sia avvenuta per causa di infortunio sul lavoro.
La pensione non spetta alla vedova di iscritto o di pensionato quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per di lei colpa.
Cessa il diritto a pensione per la vedova dell'iscritto o del pensionato che contragga nuovo matrimonio".
Entrata in vigore il 13 aprile 1968
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