Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/1974, n. 2455
CASS
Sentenza 10 settembre 1974

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In tema di infrazioni alle norme sull'imposta generale sull'entrata l'Azione giudiziaria e inammissibile ove il contribuente abbia lasciato trascorrere inutilmente il termine di sessanta giorni (poi sostituito da quello di sei mesi, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, n 79 del 1961, che ha dichiarato l'incostituzionalita del secondo periodo del secondo comma dell'art 52 della legge 19 giugno 1940, n 762) dal momento in cui l'ordinanza dell' intendente di finanza, che accerta e definisce le violazioni, sia divenuta definitiva per Mancanza di tempestivo ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni, al ministro delle Finanze. Ne, in ipotesi di proposizione tardiva, il termine per l'Azione giudiziaria puo ritenersi decorrere dalla notifica del decreto del ministro che dichiara inammissibile il reclamo, perche, quando la legge fissa un termine perentorio per l'impugnazione, la decadenza derivante dall'inutile decorrenza del termine opera senza necessita di espressa declaratoria. ( V 1362'72, mass n 357931).*

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione il giudice deve limitare la sua indagine all'esistenza e validita del titolo esecutivo per stabilire se esso manchi o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione, rimanendo preclusa l'allegazione di fatti impeditivi o estintivi ad esso anteriori. ( fattispecie riguardante eccezione di prescrizione del diritto dell'amministrazione finanziaria alla riscossione di una pena pecuniaria, eccezione fatta valere mediante opposizione tardiva - configurantesi come opposizione all'esecuzione - all'ordinanza intendentizia ormai divenuta definitiva, che ingiungeva il pagamento della pena stessa). ( V 1229'72, mass n 357718).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/1974, n. 2455
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2455
    Data del deposito : 10 settembre 1974

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