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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 24/10/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2672/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di AN -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 2672/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] l'[...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: militare reddito: 33.530,00 euro lori nell'anno d'imposta 2024 con gli Avv.ti Consuelo Lillo e Paolo Bernardi presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: collaboratrice presso salone di parrucchiera reddito:
1.200.00 euro netti al mese con gli Avv.ti Giorgio Vianelli e Dario Vianelli presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Porto Tolle (RO) il 22-5-2004 (anno 2004, Numero 5, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione è nato il figlio il 9-11-2007. Per_1
CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa;
2) Il figlio è affidato in forma condivisa ai coniugi, con Persona_2 collocamento paritario ed equivalente dello stesso presso entrambi i genitori. La residenza del figlio che al momento è presso l'abitazione coniugale in Rovigo, Via Vittorio Veneto 109 al momento della compravendita e del rilascio dell'immobile sarà variata e trasferita presso la residenza di uno dei genitori in Rovigo.
3) In ogni caso il figlio vivrà da entrambi i genitori che se ne faranno pari carico, secondo i giorni in cui il figlio pernotterà presso ciascun genitore;
4) La casa coniugale andrà venduta come da compromesso succitato. In ipotesi di mancata vendita per inadempimento dei promissari acquirenti, verrà concessa in uso gratuito alla sig.ra sino al rinvenimento di altri acquirenti;
in Pt_2 conseguenza la sig.ra tornerà ad abitare e nella casa e, in ogni caso, sino Pt_2 alla vendita, i coniugi saranno onerati del versamento del 50% ciascuno del mutuo, con spese di utenze a carico della sig.ra ; Pt_2
5) Gli arredi presenti nell'immobile saranno divisi secondo separata scrittura privata tra i coniugi, già redatta;
6) Relativamente agli animali domestici:
- Il cane di razza cavalier king denominato NA ed il gatto denominato NE saranno posti in proprietà della sig.ra e collocati presso la casa della stessa Pt_2
(con disponibilità che il figlio li porti con sé anche in uscite con il padre);
- il cane di razza corso denominato ATHENA sarà posto in proprietà del sig.
e collocato a casa dello stesso;
Parte_1
7) alla vendita dell'immobile, i coniugi si obbligano a saldare il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile stesso con Banca Monte dei Paschi di Siena nell'anno 2018; la somma residua netta dal saldo del succitato contratto di mutuo, sarà suddivisa al 50% tra i coniugi (da calcolarsi che la somma di €. 15.000,00= a titolo di caparra è stata trattenuta dal sig. il quale l'ha spesa parzialmente per interventi Parte_1 necessari alla vendita dell'immobile, di cui renderà il conto;
qualora ci fossero rimanenze dalla somma di cui alla caparra confirmatoria, saranno suddivise al 50% tra i coniugi).
8) Il sig. si obbliga a versare la somma di € 10.000,00= in favore della Parte_1 sig.ra a titolo di saldo e stralcio di ogni ulteriore pretesa economica tra i Pt_2 coniugi, da versarsi entro 10 giorni dalla vendita della casa familiare;
in particolare egli autorizza che detta somma possa essere versata alla sig.ra da parte Pt_2 dei promissari acquirenti già al momento della vendita dell'immobile casa familiare in favore della medesima (con previsione che quindi gli assegni siano differenti con una maggiorazione di € 10.000,00= in favore della sig.ra , al netto di Pt_2 eventuali debenze per quanto incassato dal di cui alla caparra Parte_1 confirmatoria); detta somma non è comprensiva degli ulteriori vicendevoli versamenti da effettuarsi ed indicati nel presente ricorso, dovuti in ragione della separazione dei coniugi.
2 9) il programma di frequentazione tra figlio e genitori seguirà l'alternanza (posta anche la volontà del figlio, che non vuole costrizioni, il quale vuole passare pari tempo con entrambi i genitori vista anche l'età di 17 anni) il regime, salvo diverse esigenze e desideri del figlio, che, comunque, prevarranno, sarà il seguente: a) al fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì pomeriggio dal termine dell'orario scolastico fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
b) tre giorni durante la settimana, da concordare, dal termine dell'orario scolastico fino alle ore 20.00, alternando i giorni in cui il figlio non frequenterà l'altro genitore;
c) tre settimane durante il periodo estivo, anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante l'estate si osserverà la cadenza di cui alla lett. a) e b); d) sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno i giorni di Natale e Capodanno (con previsione che per l'anno 2025 il giorno di natale sarà trascorso con il padre ed il capodanno con la madre;
con previsione maggiore che comunque sia il figlio a decidere sul punto); e) le vacanze pasquali saranno alternate di anno in anno (con previsione che per l'anno 2026 il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo lo trascorreranno con la madre e l'anno successivo con il padre;
con previsione maggiore che comunque sia il figlio a decidere sul punto); f) in alternanza con l'altro genitore eventuali ponti scolastici come da calendario della Regione Veneto;
g) in ogni caso, a fronte dei turni lavorativi di entrambi i genitori, a fronte della volontà e disponibilità del figlio, i genitori consentono la massima disponibilità a visita e pernotto del figlio tra i medesimi, nonché impegnandosi alla massima collaborazione in favore del benessere del figlio ed al rispetto che il figlio passi lo stesso tempo con la madre e con il padre.
10) In ragione del fatto che il figlio passerà un tempo pari (o simile) con entrambi i genitori, si prevede che i coniugi non saranno vicendevolmente onerati né di contributi al mantenimento in favore dell'altro coniuge né di contributi al mantenimento del figlio;
11) Gli assegni familiari, assegno unico, detrazioni per il figlio a carico, per spese straordinarie ai fini Irpef, saranno suddivise al 50% ciascuno tra i coniugi;
i coniugi si obbligano a redigere le relative dichiarazioni fiscali al fine di suddividere al 50% le quote relative ai benefici fiscali sopracitati;
il sig. , il quale dal Parte_1 novembre 2024 ha incassato la somma di cui all'assegno unico in via esclusiva, si obbliga a conguagliare la somma di spettanza del 50% dal gennaio 2025 al luglio 2025 in favore della sig.ra (fornendone i giustificativi); dall'agosto 2025, Pt_2 sino a che gli assegni unici non saranno erogati al 50%, il sig. si obbliga Parte_1
a versare il 50% di tale somma alla sig.ra , entro 05 giorni dal ricevimento Pt_2 del beneficio;
12) posto che i coniugi avevano concordato che, in costanza di matrimonio, la sig.ra pagasse il mutuo ed il sig. pagasse le utenze e le altre Pt_2 Parte_1 spese familiari, posto che la sig.ra ha saldato le rate del mutuo sino al Pt_2 mese di settembre 2024 compreso, le parti convengono che:
- la rata di mutuo di ottobre 2024 resterà a carico esclusivo della signora Pt_2 che la pagherà contestualmente al momento della compravendita della casa
3 mediante accollo della stessa al 100% ovvero mediante conguaglio e/o compensazione della somma che deve versarle;
le fatture delle utenze Parte_1 domestiche di cui ai POD e PDR dell'abitazione casa familiare relative ai periodi di fatturazione sino al 31 ottobre 2024, saranno poste a carico esclusivo del sig. ; Parte_1
- le utenze domestiche di cui ai POD e PDR dell'abitazione dal 01.11.2024 al 31.12.2024 (visto che ha già lasciato la casa e bisogna darne atto Parte_1 quando il sig. avrà lasciato la casa coniugale), saranno poste a carico Parte_1 dei coniugi al 50%;
- dal 01.01.2025 al 15.3.2025, le utenze saranno poste a carico della sig.ra ; Pt_2
- dal 16.3.2025 sino alla vendita, le utenze e spese saranno poste al 50% tra i coniugi;
- eventuali utenze domestiche intestate a terzi non componenti il nucleo familiare composto dai coniugi e figlio, saranno saldate dal sig. ; Parte_1
- dal 01 novembre 2024 sino alla vendita dell'immobile, fatta salva l'eventuale sospensione del rateo, il mutuo verrà pagato da entrambi i coniugi al 50% (a riguardo, le parti concordano che eventuali rate del mutuo pagate da uno dei due coniugi dovranno essere rimborsate per il 50% dall'altro coniuge);
- nel caso in cui una parte versi somme per utenze e/o mutuo posti al 50%, l'altro coniuge sarà onerato al rimborso entro 10 giorni;
13) A fronte della sottoscrizione del contratto preliminare del sig. , questo Parte_1 ha trattenuto per sé la somma di €. 15.000,00= versata a titolo di caparra confirmatoria dai promissari acquirenti. Detta somma è stata in parte e sarà utilizzata nell'esclusivo interesse delle necessità familiari quali esecuzione opere edili necessarie alla vendita dell'immobile, di cui si impegna a fornire Parte_1 esatto conteggio e giustificativo. In caso di assenza di giustificazione, il 50% della somma residuata da tali spese, sarà restituita alla sig.ra ; Pt_2
14) Il finanziamento N. 48960031 stipulato con Banca Intesa San Paolo dal sig.
, sarà posto in via esclusiva a carico del solo sig. che Parte_1 Parte_1 lo estinguerà appena possibile;
15) Il Mutuo rimborsabile mediante delegazione di pagamento N. 356684 stipulato con IBL Banca – Istituto Bancario dei Lavoratori s.p.a. dal sig. , Parte_1 continuerà ad essere posto a carico esclusivo del medesimo mediante delegazione di pagamento e cessione del V;
16) I finanziamenti recentemente chiusi dal sig. con Compass, Agos e Parte_1
DO (per i quali egli ha sborsato la somma di €.
7.500 circa, parzialmente con versamenti dal conto corrente comune), sono posti a carico di entrambi i coniugi (per l'effetto, la sig.ra non avanzerà pretese relative a somme alla Pt_2 medesima spettanti per versamenti dal CC comune); 17) I bonus edilizi relativi alla ristrutturazione dell'immobile avvenuta nel 2019/2020, oggi annualmente versati in busta paga del sig. , sono stati Parte_1 percepiti mediante versamento sul conto corrente comune della famiglia e quindi sono stati posti in favore di entrambi i coniugi, come per l'anno 2025 (conto corrente che dovrà essere chiuso appena possibile con spese a carico di entrambi).
4 La somma erogata per l'anno 2025 resta a carico del 50% a prescindere da dove sarà erogata. Relativamente a quelli di cui alle annualità future ancora da percepire che saranno versati in diverso conto corrente intestato al e saranno Parte_1 percepiti dallo stesso, quest'ultimo si obbliga a rifondere il 50% alla sig.ra , Pt_2 entro il termine essenziale di 10 giorni dall'accredito, obbligandosi a fornire documentazione atta a comprovare la relativa somma percepita (anche qualora questa fosse evincibile dalla busta paga del ); Parte_1
18) Il conto corrente intesa san Paolo n. 50397/100000005017 ad oggi cointestato tra i coniugi ma utilizzato nell'interesse esclusivo del marito, dovrà essere chiuso e il costo dei relativi debiti ad oggi in esso presenti, è posto a carico esclusivo del sig. ; Parte_1
19) L'autovettura fiat punto Tg.EZ412GA di proprietà della sig.ra verrà Pt_2 mantenuta in disponibilità dalla stessa;
i relativi costi gestione, eventuali danni a terzi, multe e/o ogni costo dalla medesima derivante, saranno a carico della sig.ra
(se del caso i coniugi convengono di valutare di fare il relativo passaggio Pt_2 di proprietà);
20) L'autovettura Renault Capture Tg. FV521XE di proprietà del sig. Parte_1 verrà mantenuta in disponibilità dallo stesso;
i relativi costi gestione, eventuali danni a terzi, multe e/o ogni costo dalla medesima derivante, saranno a carico del sig. (se del caso i coniugi convengono di valutare di fare il relativo Parte_1 passaggio di proprietà);
21) Il sig. si farà carico di tutte le spese relative alle autovetture Parte_1 maturate sino al passaggio di proprietà dell'autovettura oggi intestata alla sig.ra ; Pt_2
22) Le spese di cui alle pratiche e ristrutturazioni edilizie (stimate in circa €. 20.000,00=) che i coniugi stanno sostenendo, preliminari alla vendita dell'immobile saranno poste a carico delle parti al 50% ciascuno (calcolate detraendo dalla somma totale la somma incassata dal risarcimento danni di (di cui ad oggi si è ricevuto l'esclusivo acconto di €. Controparte_1
6.517,00= del gennaio 2024), di cui ai prestiti di €. 4.000,00= ricevuti dai coniugi da ciascun genitore per un totale di €. 8.000,00= e di cui alla caparra confirmatoria incassata dal sig. ). Parte_1
La somma di € 6.000,00 ancora dovuta all'impresario sarà suddivise al 50% tra i coniugi, i quali hanno concordato che detta somma sarà ridotta ad €. 5.000,00= con la vendita del tavolo e sedie della taverna all'impresario. A riguardo il sig.
renderà il conto dei lavori. Parte_1
Con compensazione delle spese legali tra le parti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8-8-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
5 Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio non Per_1 siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 2672/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Porto Tolle (RO) il 22- Parte_2
5-2004, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Tolle (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 24 ottobre 2025
Il Presidente estensore
OL Di AN
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di AN -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 2672/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] l'[...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: militare reddito: 33.530,00 euro lori nell'anno d'imposta 2024 con gli Avv.ti Consuelo Lillo e Paolo Bernardi presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: collaboratrice presso salone di parrucchiera reddito:
1.200.00 euro netti al mese con gli Avv.ti Giorgio Vianelli e Dario Vianelli presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Porto Tolle (RO) il 22-5-2004 (anno 2004, Numero 5, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione è nato il figlio il 9-11-2007. Per_1
CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa;
2) Il figlio è affidato in forma condivisa ai coniugi, con Persona_2 collocamento paritario ed equivalente dello stesso presso entrambi i genitori. La residenza del figlio che al momento è presso l'abitazione coniugale in Rovigo, Via Vittorio Veneto 109 al momento della compravendita e del rilascio dell'immobile sarà variata e trasferita presso la residenza di uno dei genitori in Rovigo.
3) In ogni caso il figlio vivrà da entrambi i genitori che se ne faranno pari carico, secondo i giorni in cui il figlio pernotterà presso ciascun genitore;
4) La casa coniugale andrà venduta come da compromesso succitato. In ipotesi di mancata vendita per inadempimento dei promissari acquirenti, verrà concessa in uso gratuito alla sig.ra sino al rinvenimento di altri acquirenti;
in Pt_2 conseguenza la sig.ra tornerà ad abitare e nella casa e, in ogni caso, sino Pt_2 alla vendita, i coniugi saranno onerati del versamento del 50% ciascuno del mutuo, con spese di utenze a carico della sig.ra ; Pt_2
5) Gli arredi presenti nell'immobile saranno divisi secondo separata scrittura privata tra i coniugi, già redatta;
6) Relativamente agli animali domestici:
- Il cane di razza cavalier king denominato NA ed il gatto denominato NE saranno posti in proprietà della sig.ra e collocati presso la casa della stessa Pt_2
(con disponibilità che il figlio li porti con sé anche in uscite con il padre);
- il cane di razza corso denominato ATHENA sarà posto in proprietà del sig.
e collocato a casa dello stesso;
Parte_1
7) alla vendita dell'immobile, i coniugi si obbligano a saldare il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile stesso con Banca Monte dei Paschi di Siena nell'anno 2018; la somma residua netta dal saldo del succitato contratto di mutuo, sarà suddivisa al 50% tra i coniugi (da calcolarsi che la somma di €. 15.000,00= a titolo di caparra è stata trattenuta dal sig. il quale l'ha spesa parzialmente per interventi Parte_1 necessari alla vendita dell'immobile, di cui renderà il conto;
qualora ci fossero rimanenze dalla somma di cui alla caparra confirmatoria, saranno suddivise al 50% tra i coniugi).
8) Il sig. si obbliga a versare la somma di € 10.000,00= in favore della Parte_1 sig.ra a titolo di saldo e stralcio di ogni ulteriore pretesa economica tra i Pt_2 coniugi, da versarsi entro 10 giorni dalla vendita della casa familiare;
in particolare egli autorizza che detta somma possa essere versata alla sig.ra da parte Pt_2 dei promissari acquirenti già al momento della vendita dell'immobile casa familiare in favore della medesima (con previsione che quindi gli assegni siano differenti con una maggiorazione di € 10.000,00= in favore della sig.ra , al netto di Pt_2 eventuali debenze per quanto incassato dal di cui alla caparra Parte_1 confirmatoria); detta somma non è comprensiva degli ulteriori vicendevoli versamenti da effettuarsi ed indicati nel presente ricorso, dovuti in ragione della separazione dei coniugi.
2 9) il programma di frequentazione tra figlio e genitori seguirà l'alternanza (posta anche la volontà del figlio, che non vuole costrizioni, il quale vuole passare pari tempo con entrambi i genitori vista anche l'età di 17 anni) il regime, salvo diverse esigenze e desideri del figlio, che, comunque, prevarranno, sarà il seguente: a) al fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì pomeriggio dal termine dell'orario scolastico fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
b) tre giorni durante la settimana, da concordare, dal termine dell'orario scolastico fino alle ore 20.00, alternando i giorni in cui il figlio non frequenterà l'altro genitore;
c) tre settimane durante il periodo estivo, anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante l'estate si osserverà la cadenza di cui alla lett. a) e b); d) sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno i giorni di Natale e Capodanno (con previsione che per l'anno 2025 il giorno di natale sarà trascorso con il padre ed il capodanno con la madre;
con previsione maggiore che comunque sia il figlio a decidere sul punto); e) le vacanze pasquali saranno alternate di anno in anno (con previsione che per l'anno 2026 il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo lo trascorreranno con la madre e l'anno successivo con il padre;
con previsione maggiore che comunque sia il figlio a decidere sul punto); f) in alternanza con l'altro genitore eventuali ponti scolastici come da calendario della Regione Veneto;
g) in ogni caso, a fronte dei turni lavorativi di entrambi i genitori, a fronte della volontà e disponibilità del figlio, i genitori consentono la massima disponibilità a visita e pernotto del figlio tra i medesimi, nonché impegnandosi alla massima collaborazione in favore del benessere del figlio ed al rispetto che il figlio passi lo stesso tempo con la madre e con il padre.
10) In ragione del fatto che il figlio passerà un tempo pari (o simile) con entrambi i genitori, si prevede che i coniugi non saranno vicendevolmente onerati né di contributi al mantenimento in favore dell'altro coniuge né di contributi al mantenimento del figlio;
11) Gli assegni familiari, assegno unico, detrazioni per il figlio a carico, per spese straordinarie ai fini Irpef, saranno suddivise al 50% ciascuno tra i coniugi;
i coniugi si obbligano a redigere le relative dichiarazioni fiscali al fine di suddividere al 50% le quote relative ai benefici fiscali sopracitati;
il sig. , il quale dal Parte_1 novembre 2024 ha incassato la somma di cui all'assegno unico in via esclusiva, si obbliga a conguagliare la somma di spettanza del 50% dal gennaio 2025 al luglio 2025 in favore della sig.ra (fornendone i giustificativi); dall'agosto 2025, Pt_2 sino a che gli assegni unici non saranno erogati al 50%, il sig. si obbliga Parte_1
a versare il 50% di tale somma alla sig.ra , entro 05 giorni dal ricevimento Pt_2 del beneficio;
12) posto che i coniugi avevano concordato che, in costanza di matrimonio, la sig.ra pagasse il mutuo ed il sig. pagasse le utenze e le altre Pt_2 Parte_1 spese familiari, posto che la sig.ra ha saldato le rate del mutuo sino al Pt_2 mese di settembre 2024 compreso, le parti convengono che:
- la rata di mutuo di ottobre 2024 resterà a carico esclusivo della signora Pt_2 che la pagherà contestualmente al momento della compravendita della casa
3 mediante accollo della stessa al 100% ovvero mediante conguaglio e/o compensazione della somma che deve versarle;
le fatture delle utenze Parte_1 domestiche di cui ai POD e PDR dell'abitazione casa familiare relative ai periodi di fatturazione sino al 31 ottobre 2024, saranno poste a carico esclusivo del sig. ; Parte_1
- le utenze domestiche di cui ai POD e PDR dell'abitazione dal 01.11.2024 al 31.12.2024 (visto che ha già lasciato la casa e bisogna darne atto Parte_1 quando il sig. avrà lasciato la casa coniugale), saranno poste a carico Parte_1 dei coniugi al 50%;
- dal 01.01.2025 al 15.3.2025, le utenze saranno poste a carico della sig.ra ; Pt_2
- dal 16.3.2025 sino alla vendita, le utenze e spese saranno poste al 50% tra i coniugi;
- eventuali utenze domestiche intestate a terzi non componenti il nucleo familiare composto dai coniugi e figlio, saranno saldate dal sig. ; Parte_1
- dal 01 novembre 2024 sino alla vendita dell'immobile, fatta salva l'eventuale sospensione del rateo, il mutuo verrà pagato da entrambi i coniugi al 50% (a riguardo, le parti concordano che eventuali rate del mutuo pagate da uno dei due coniugi dovranno essere rimborsate per il 50% dall'altro coniuge);
- nel caso in cui una parte versi somme per utenze e/o mutuo posti al 50%, l'altro coniuge sarà onerato al rimborso entro 10 giorni;
13) A fronte della sottoscrizione del contratto preliminare del sig. , questo Parte_1 ha trattenuto per sé la somma di €. 15.000,00= versata a titolo di caparra confirmatoria dai promissari acquirenti. Detta somma è stata in parte e sarà utilizzata nell'esclusivo interesse delle necessità familiari quali esecuzione opere edili necessarie alla vendita dell'immobile, di cui si impegna a fornire Parte_1 esatto conteggio e giustificativo. In caso di assenza di giustificazione, il 50% della somma residuata da tali spese, sarà restituita alla sig.ra ; Pt_2
14) Il finanziamento N. 48960031 stipulato con Banca Intesa San Paolo dal sig.
, sarà posto in via esclusiva a carico del solo sig. che Parte_1 Parte_1 lo estinguerà appena possibile;
15) Il Mutuo rimborsabile mediante delegazione di pagamento N. 356684 stipulato con IBL Banca – Istituto Bancario dei Lavoratori s.p.a. dal sig. , Parte_1 continuerà ad essere posto a carico esclusivo del medesimo mediante delegazione di pagamento e cessione del V;
16) I finanziamenti recentemente chiusi dal sig. con Compass, Agos e Parte_1
DO (per i quali egli ha sborsato la somma di €.
7.500 circa, parzialmente con versamenti dal conto corrente comune), sono posti a carico di entrambi i coniugi (per l'effetto, la sig.ra non avanzerà pretese relative a somme alla Pt_2 medesima spettanti per versamenti dal CC comune); 17) I bonus edilizi relativi alla ristrutturazione dell'immobile avvenuta nel 2019/2020, oggi annualmente versati in busta paga del sig. , sono stati Parte_1 percepiti mediante versamento sul conto corrente comune della famiglia e quindi sono stati posti in favore di entrambi i coniugi, come per l'anno 2025 (conto corrente che dovrà essere chiuso appena possibile con spese a carico di entrambi).
4 La somma erogata per l'anno 2025 resta a carico del 50% a prescindere da dove sarà erogata. Relativamente a quelli di cui alle annualità future ancora da percepire che saranno versati in diverso conto corrente intestato al e saranno Parte_1 percepiti dallo stesso, quest'ultimo si obbliga a rifondere il 50% alla sig.ra , Pt_2 entro il termine essenziale di 10 giorni dall'accredito, obbligandosi a fornire documentazione atta a comprovare la relativa somma percepita (anche qualora questa fosse evincibile dalla busta paga del ); Parte_1
18) Il conto corrente intesa san Paolo n. 50397/100000005017 ad oggi cointestato tra i coniugi ma utilizzato nell'interesse esclusivo del marito, dovrà essere chiuso e il costo dei relativi debiti ad oggi in esso presenti, è posto a carico esclusivo del sig. ; Parte_1
19) L'autovettura fiat punto Tg.EZ412GA di proprietà della sig.ra verrà Pt_2 mantenuta in disponibilità dalla stessa;
i relativi costi gestione, eventuali danni a terzi, multe e/o ogni costo dalla medesima derivante, saranno a carico della sig.ra
(se del caso i coniugi convengono di valutare di fare il relativo passaggio Pt_2 di proprietà);
20) L'autovettura Renault Capture Tg. FV521XE di proprietà del sig. Parte_1 verrà mantenuta in disponibilità dallo stesso;
i relativi costi gestione, eventuali danni a terzi, multe e/o ogni costo dalla medesima derivante, saranno a carico del sig. (se del caso i coniugi convengono di valutare di fare il relativo Parte_1 passaggio di proprietà);
21) Il sig. si farà carico di tutte le spese relative alle autovetture Parte_1 maturate sino al passaggio di proprietà dell'autovettura oggi intestata alla sig.ra ; Pt_2
22) Le spese di cui alle pratiche e ristrutturazioni edilizie (stimate in circa €. 20.000,00=) che i coniugi stanno sostenendo, preliminari alla vendita dell'immobile saranno poste a carico delle parti al 50% ciascuno (calcolate detraendo dalla somma totale la somma incassata dal risarcimento danni di (di cui ad oggi si è ricevuto l'esclusivo acconto di €. Controparte_1
6.517,00= del gennaio 2024), di cui ai prestiti di €. 4.000,00= ricevuti dai coniugi da ciascun genitore per un totale di €. 8.000,00= e di cui alla caparra confirmatoria incassata dal sig. ). Parte_1
La somma di € 6.000,00 ancora dovuta all'impresario sarà suddivise al 50% tra i coniugi, i quali hanno concordato che detta somma sarà ridotta ad €. 5.000,00= con la vendita del tavolo e sedie della taverna all'impresario. A riguardo il sig.
renderà il conto dei lavori. Parte_1
Con compensazione delle spese legali tra le parti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8-8-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
5 Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio non Per_1 siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 2672/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Porto Tolle (RO) il 22- Parte_2
5-2004, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Tolle (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 24 ottobre 2025
Il Presidente estensore
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